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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/12/2025, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 4490 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta per la decisione il 31.7.2025 ex art. 281 quinquies
c.p.c., vertente tra
Avv. Prof. Francesco Mazza, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Crisci e Amalia
Sprovieri in virtù della procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio legale EP in Roma, alla Via del Foro Traiano n.1,
e
, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosa Marsiglia in virtù della Parte_1 procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, alla Via Dardanelli n.31.
Oggetto: contratto d'opera intellettuale - adempimento contrattuale.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 19.7.2022 l'avvocato Francesco Mazza ha convenuto in giudizio per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro Parte_1
10.882,50, quale corrispettivo lui spettante per prestazioni professionali rese in materia penale davanti al Tribunale Ordinario di Velletri.
Il citante ha riferito: che è stato incaricato dalla controparte per il compimento di attività professionale in materia penale davanti al Tribunale Ordinario di Velletri (procedimenti penali n. 9811/2018 r.g.n.r. - n. 4204/2019 r.g. G.I.P. e n.7962/2019 r.g.n.r. - n.7440/2019
r.g. G.I.P.); che ha infruttuosamente chiesto alla cliente il compenso spettante per l'attività resa, pari ad euro 8.577 (oltre i.v.a. e c.p.).
La citata ha replicato: che ha incontrato il difensore per il tramite di una associazione dedicata all'assistenza di donne in difficoltà; che non è stata informata dall'avvocato della possibilità di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
che la predetta violazione, integrante trasgressione dei doveri deontologici, implica il rigetto della domanda di adempimento;
che l'avvocato non ha predisposto un preventivo scritto e la somma reclamata non è stata concordata;
che l'importo preteso dal difensore indica somme per fasi non svolte e maggiorazioni non dovute;
che ha diritto al risarcimento del danno subito, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza del 31.7.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
La parte attrice ha denunciato l'uso, da parte del difensore della parte convenuta, di espressioni sconvenienti ed offensive (cfr. memoria di replica); l'art.89, co.2, c.p.c. dispone:
“Il giudice […] può disporre […] che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive
[…] quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”. Ebbene il requisito richiesto per l'accoglimento dell'istanza di cancellazione è l'estraneità della frase rispetto all'oggetto della causa (cfr. C. n.8411/1999), ma nel caso le espressioni contestate possono ritenersi inerenti alle tesi difensive della parte convenuta, non manifestazione passionale e personale del difensore dettata da intento dispregiativo.
Il professionista ha allora domandato l'adempimento di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, come si ricava dalla domanda.
Individuata la questione dibattuta va appurata la posizione delle parti in tema di onere della prova (ex art. 2697 c.c.).
Il contraente creditore, il quale agisca in giudizio per ottenere il corrispettivo del negozio, deve provare l'esistenza del contratto, il contenuto e l'esecuzione dello stesso (in applicazione del c.d. principio di vicinanza della prova), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, gravata questa ultima dell'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. C.S.U. n.13533/2001); nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. C. Ord. n.
21522/2019, C. n. 3016/2006 e C. n.2512/1962).
Il conferimento dell'incarico (da ritenere presuntivamente esistente anche per attività svolta)
e la realtà delle prestazioni eseguite dal professionista sono circostanze provate documentalmente (cfr. doc. n.3 [udienza camerale – procedimento penale n.9811/2018
r.g.n.r. - n.4204/2019 r.g. G.I.P.] e n.4 [denunzia / querela – procedimento penale n.7962/2019 r.g.n.r. - n.7440/2019 r.g. G.I.P.]), con esigenza di controllare la congruità della somma richiesta dal difensore.
Per la addotta mancanza (da parte della convenuta) di un preventivo scritto va ricordato che la determinazione del compenso per l'attività professionale svolta da un avvocato è regolata dall'art.2233 c.c., dall'art.9 legge 24 marzo 2012 n.27, dall'art.13 legge 31 dicembre 2012
n.247 e dai decreti ministeriali previsti dal co.6 dello stesso articolo;
le predette norme prevedono, in via esclusivamente preferenziale, la determinazione del compenso tramite accordo tra professionista e cliente, ma in mancanza l'accennata determinazione è rimessa alla valutazione del giudice (con applicazione dei parametri ministeriali).
Dai documenti prodotti si ricava che il difensore è subentrato ad altra collega nel procedimento penale n.9811/2018 r.g.n.r. - n.4204/2019 r.g. G.I.P partecipando all'udienza camerale del
6.10.2020 (cfr. doc. n.3 fasc. parte); l'attore ha dunque diritto, tenuto conto delle fasi svolte e del tipo di procedimento patrocinato (nonché della complessità desumibile dagli atti), ad un compenso professionale pari ad euro 1.530, oltre accessori (precisamente: euro 450 per lo studio della controversia ed euro 1.080 per la fase dibattimentale). La denuncia prodotta comprova poi che l'avvocato ha introdotto il procedimento penale n.7962/2019 r.g.n.r., con diritto ad un compenso pari ad euro 990 (precisamente: euro 450 per lo studio della controversia ed euro 540 per la fase introduttiva).
Compendiando all'avvocato, per le prestazioni professionali rese in favore della cliente, deve essere riconosciuta la somma di euro 2.520, oltre accessori.
Per l'omessa informazione, da parte del difensore, del diritto della cliente di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'assunto secondo cui dovrebbe essere escluso il diritto al compenso per violazione degli obblighi informativi (cfr. Trib. Verona 31.1.2017) non può essere condiviso, per i motivi di seguito esposti.
Nel primo procedimento penale sopra indicato il difensore è subentrato quando già la parte aveva evidentemente scelto di non beneficiare dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, con eventuale omissione dell'attore inidonea a ledere il patrimonio della cliente. Per il secondo procedimento penale sopra indicato l'informazione accennata, pur omessa, non può ritenersi idonea a ledere l'interesse patrimoniale della cliente, per assenza della prova indubbia della volontà della persona offesa di volersi valere del beneficio indicato (ed in considerazione dell'antecedente scelta compiuta).
Va infine rigettata la domanda risarcimento del danno per responsabilità aggravata (art. 96
c.p.c.) in quanto la parte attrice ha agito per la tutela del suo diritto di credito (come sopra).
Le spese seguono la soccombenza (parametri minimi per la non complessità delle questioni trattate); il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sarà liquidato previo deposito della relativa istanza.
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-condanna al pagamento, in favore dell'avvocato Francesco Mazza, della Parte_1 somma di euro 2.520, oltre accessori (come in motivazione);
-condanna alla rifusione, in favore dell'avvocato Francesco Mazza, delle spese Parte_1 di lite che liquida in euro 125 per spese ed euro 1.278 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.).
Velletri, lì 19.12.2025 Il Giudice
Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 4490 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta per la decisione il 31.7.2025 ex art. 281 quinquies
c.p.c., vertente tra
Avv. Prof. Francesco Mazza, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Crisci e Amalia
Sprovieri in virtù della procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio legale EP in Roma, alla Via del Foro Traiano n.1,
e
, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosa Marsiglia in virtù della Parte_1 procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, alla Via Dardanelli n.31.
Oggetto: contratto d'opera intellettuale - adempimento contrattuale.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 19.7.2022 l'avvocato Francesco Mazza ha convenuto in giudizio per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro Parte_1
10.882,50, quale corrispettivo lui spettante per prestazioni professionali rese in materia penale davanti al Tribunale Ordinario di Velletri.
Il citante ha riferito: che è stato incaricato dalla controparte per il compimento di attività professionale in materia penale davanti al Tribunale Ordinario di Velletri (procedimenti penali n. 9811/2018 r.g.n.r. - n. 4204/2019 r.g. G.I.P. e n.7962/2019 r.g.n.r. - n.7440/2019
r.g. G.I.P.); che ha infruttuosamente chiesto alla cliente il compenso spettante per l'attività resa, pari ad euro 8.577 (oltre i.v.a. e c.p.).
La citata ha replicato: che ha incontrato il difensore per il tramite di una associazione dedicata all'assistenza di donne in difficoltà; che non è stata informata dall'avvocato della possibilità di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
che la predetta violazione, integrante trasgressione dei doveri deontologici, implica il rigetto della domanda di adempimento;
che l'avvocato non ha predisposto un preventivo scritto e la somma reclamata non è stata concordata;
che l'importo preteso dal difensore indica somme per fasi non svolte e maggiorazioni non dovute;
che ha diritto al risarcimento del danno subito, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza del 31.7.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
La parte attrice ha denunciato l'uso, da parte del difensore della parte convenuta, di espressioni sconvenienti ed offensive (cfr. memoria di replica); l'art.89, co.2, c.p.c. dispone:
“Il giudice […] può disporre […] che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive
[…] quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”. Ebbene il requisito richiesto per l'accoglimento dell'istanza di cancellazione è l'estraneità della frase rispetto all'oggetto della causa (cfr. C. n.8411/1999), ma nel caso le espressioni contestate possono ritenersi inerenti alle tesi difensive della parte convenuta, non manifestazione passionale e personale del difensore dettata da intento dispregiativo.
Il professionista ha allora domandato l'adempimento di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, come si ricava dalla domanda.
Individuata la questione dibattuta va appurata la posizione delle parti in tema di onere della prova (ex art. 2697 c.c.).
Il contraente creditore, il quale agisca in giudizio per ottenere il corrispettivo del negozio, deve provare l'esistenza del contratto, il contenuto e l'esecuzione dello stesso (in applicazione del c.d. principio di vicinanza della prova), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, gravata questa ultima dell'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. C.S.U. n.13533/2001); nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. C. Ord. n.
21522/2019, C. n. 3016/2006 e C. n.2512/1962).
Il conferimento dell'incarico (da ritenere presuntivamente esistente anche per attività svolta)
e la realtà delle prestazioni eseguite dal professionista sono circostanze provate documentalmente (cfr. doc. n.3 [udienza camerale – procedimento penale n.9811/2018
r.g.n.r. - n.4204/2019 r.g. G.I.P.] e n.4 [denunzia / querela – procedimento penale n.7962/2019 r.g.n.r. - n.7440/2019 r.g. G.I.P.]), con esigenza di controllare la congruità della somma richiesta dal difensore.
Per la addotta mancanza (da parte della convenuta) di un preventivo scritto va ricordato che la determinazione del compenso per l'attività professionale svolta da un avvocato è regolata dall'art.2233 c.c., dall'art.9 legge 24 marzo 2012 n.27, dall'art.13 legge 31 dicembre 2012
n.247 e dai decreti ministeriali previsti dal co.6 dello stesso articolo;
le predette norme prevedono, in via esclusivamente preferenziale, la determinazione del compenso tramite accordo tra professionista e cliente, ma in mancanza l'accennata determinazione è rimessa alla valutazione del giudice (con applicazione dei parametri ministeriali).
Dai documenti prodotti si ricava che il difensore è subentrato ad altra collega nel procedimento penale n.9811/2018 r.g.n.r. - n.4204/2019 r.g. G.I.P partecipando all'udienza camerale del
6.10.2020 (cfr. doc. n.3 fasc. parte); l'attore ha dunque diritto, tenuto conto delle fasi svolte e del tipo di procedimento patrocinato (nonché della complessità desumibile dagli atti), ad un compenso professionale pari ad euro 1.530, oltre accessori (precisamente: euro 450 per lo studio della controversia ed euro 1.080 per la fase dibattimentale). La denuncia prodotta comprova poi che l'avvocato ha introdotto il procedimento penale n.7962/2019 r.g.n.r., con diritto ad un compenso pari ad euro 990 (precisamente: euro 450 per lo studio della controversia ed euro 540 per la fase introduttiva).
Compendiando all'avvocato, per le prestazioni professionali rese in favore della cliente, deve essere riconosciuta la somma di euro 2.520, oltre accessori.
Per l'omessa informazione, da parte del difensore, del diritto della cliente di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'assunto secondo cui dovrebbe essere escluso il diritto al compenso per violazione degli obblighi informativi (cfr. Trib. Verona 31.1.2017) non può essere condiviso, per i motivi di seguito esposti.
Nel primo procedimento penale sopra indicato il difensore è subentrato quando già la parte aveva evidentemente scelto di non beneficiare dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, con eventuale omissione dell'attore inidonea a ledere il patrimonio della cliente. Per il secondo procedimento penale sopra indicato l'informazione accennata, pur omessa, non può ritenersi idonea a ledere l'interesse patrimoniale della cliente, per assenza della prova indubbia della volontà della persona offesa di volersi valere del beneficio indicato (ed in considerazione dell'antecedente scelta compiuta).
Va infine rigettata la domanda risarcimento del danno per responsabilità aggravata (art. 96
c.p.c.) in quanto la parte attrice ha agito per la tutela del suo diritto di credito (come sopra).
Le spese seguono la soccombenza (parametri minimi per la non complessità delle questioni trattate); il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sarà liquidato previo deposito della relativa istanza.
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-condanna al pagamento, in favore dell'avvocato Francesco Mazza, della Parte_1 somma di euro 2.520, oltre accessori (come in motivazione);
-condanna alla rifusione, in favore dell'avvocato Francesco Mazza, delle spese Parte_1 di lite che liquida in euro 125 per spese ed euro 1.278 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.).
Velletri, lì 19.12.2025 Il Giudice