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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione, ex art. 51 CCII, iscritta al n. r.g. 1930/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MAGISTRETTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA
BENEDETTINE 31 PIACENZA presso il difensore avv. MAGISTRETTI GIUSEPPE.
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._1
CAMONI ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA G. D. ROMAGNOSI N°60
29100 PIACENZA presso il difensore avv. CAMONI ANTONIO.
pagina 1 di 10 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
CAMONI ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA G. D. ROMAGNOSI N°60
29100 PIACENZA presso il difensore avv. CAMONI ANTONIO.
C.F. ). Controparte_3 P.IVA_1
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in via telematica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 72 / 2024, resa in data 11-27 novembre 2024, il Tribunale di Piacenza, in accoglimento del ricorso proposto da e quali CP_2 Parte_1
creditori della società in forza di decreti ingiuntivi divenuti Parte_2
esecutivi per mancata opposizione, ha dichiarato, nei confronti della menzionata società debitrice e nella contumacia di quest'ultima, l'apertura della liquidazione giudiziale, rilevando la sussistenza dei presupposti e requisiti richiesti dagli artt. 1, 2 e 49 CCII.
Con ricorso, ex art. 51 CCII, depositato in data 23/12/2024, la società Parte_2
ha proposto opposizione avverso la suddetta sentenza, deducendo, quali motivi di
[...]
gravame, in via preliminare, che la liquidatrice della società non aveva mai avuto notizia dell'esistenza del procedimento pre-fallimentare a proprio carico, in quanto “nulla è stato mai notificato presso la sua residenza in Piacenza Via Caorsana n°185/A (ove risiede dal 2015 doc. 1) se non la copia della sentenza che le è pervenuta in data
13/12/2024. (doc.2)”, nonché la nullità della sentenza oggetto di opposizione in quanto
“la società è stata cancellata d'ufficio in data 16/10/2023” e l'opposta sentenza “è stata resa oltre il termine annuale previsto dalla legge”.
pagina 2 di 10 Nel merito, la reclamante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui ha, a suo dire erroneamente, ritenuto sussistente il requisito dello stato di insolvenza, rilevando altresì, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2 CCII, di aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 e, infine, un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad € 500.000,00.
La società opponente ha, quindi, concluso chiedendo, testualmente, “Nel merito ed in via pregiudiziale: dichiarare nulla e/o illegittima la dichiarazione di liquidazione giudiziale di e, pertanto, revocare la sentenza n.72/2024 depositata dal Parte_2
Tribunale di Piacenza in data 11-27/11/2024”.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, e si CP_2 Parte_1 sono costituiti nel presente giudizio, e, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, hanno concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
In particolare, gli opposti hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, in quanto “non è dato rinvenire, nel reclamo depositato, alcuna indicazione circa le generalità di chi ha proposto il reclamo stesso” e, inoltre, che
“nel corpo dell'atto viene, poi, citata, la Sig.ra senza altra indicazione e senza mai Per_1
indicare chi ha sottoscritto la delega”.
Sempre in via preliminare, gli opposti hanno eccepito anche il difetto di legittimazione attiva, evidenziando che “la procura alle liti risulta conferita, in data 20/12/2024, dalla non più legittimata a conferire e firmare procure vista la Controparte_1
cancellazione dal Registro delle Imprese, e, inoltre, con riferimento alle eccezioni di difetto di contraddittorio e di intempestività della impugnata declaratoria, che, da un lato, “il ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (unitamente alle procure alle liti ed al provvedimento di fissazione dell'udienza) è stato notificato conformemente pagina 3 di 10 a quanto stabilito dall'articolo 40, co. 8 CCII, e, dall'altro, il procedimento pre- fallimentare era stato introdotto entro l'anno dalla cessazione dell'attività.
Nel merito, i reclamati hanno poi ribadito la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della dichiarazione di apertura della procedura concorsuale in questione e, segnatamente, la sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice e dell'assenza di documentazione contabile idonea a comprovare la concomitante ricorrenza, nel triennio antecedente il deposito dell'istanza del creditore procedente, delle condizioni ostative previste dall'art. 2 CCII.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia della Liquidazione Giudiziale della società la Corte, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., Parte_2
in modalità telematica, il 28 marzo 2025, previa acquisizione delle note difensive depositate dalle parti e della relazione comunque depositata dal nominato Liquidatore
Giudiziale, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 51 CCII, dalla società sia meritevole di Parte_2
accoglimento.
Occorre anzitutto valutare la fondatezza delle questioni preliminari poste dalle parti.
In ragione della loro pregiudizialità logico-giuridico-processuale, occorre anzitutto esaminare le eccezioni preliminari sollevate dai reclamati, di inammissibilità, rectius di nullità, del ricorso avversario per omessa indicazione del soggetto opponente e per mancata specificazione del titolo in forza del quale il firmatario ha conferito la procura alle liti.
Le questioni preliminari in esame sono infondate.
pagina 4 di 10 Ed invero, da una lettura combinata della parte introduttiva e di quella espositivo/motivazionale del ricorso introduttivo, supportato, in parte qua, anche dalla allegata documentazione (visura camerale), è agevole desumere, senza alcun dubbio, tanto la denominazione sociale del soggetto ricorrente, più volte riportata nel corpo dell'atto de quo, quanto la veste (di liquidatore societario volontario) in virtù della quale la ivi menzionata ha conferito la procura al difensore. Controparte_4
Sempre in memoria di costituzione, gli opposti hanno eccepito anche il difetto, in capo all'opponente come sopra individuato, della necessaria legittimazione attiva, in quanto, all'epoca del deposito del reclamo, la società era stata già cancellata dal Registro
Imprese e, quindi, ai sensi dell'art. 2495 c.c., già estinta, nonché la carenza di idonea procura alle liti, in quanto rilasciata dal liquidatore di società estinta e, per ciò, privo di poteri di rappresentanza.
Orbene, deve al riguardo precisarsi che, effettivamente, l'opposizione in esame è stata proposta con ricorso depositato in data 23/12/2024 dalla società in Parte_2
persona del suo liquidatore, già cancellata dal Registro Imprese a far data dal
16/10/2023, quindi, da soggetto che, alla data del deposito dell'impugnazione in esame, era estinto a norma dell'art. 2495 c.c.
Tuttavia, occorre, sul punto, ribadire il condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 16/11/2016, n. 23393; Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 26/07/2013, n. 18138; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 11/07/2013, n. 17208), secondo cui, “in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c. (novellato dal d.lgs. n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi dell'allora vigente art. 10
l.fall., che la società sia dichiarata fallita, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in pagina 5 di 10 contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione, è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo di impugnazione è esperibile, ex art. 18 l.fall., da parte di chiunque vi abbia interesse”.
In particolare, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, “la fictio iuris sottesa al disposto della L. Fall., art. 10 (che consente, al verificarsi delle - qui incontroverse - condizioni ivi previste, la declaratoria di fallimento della società entro l'anno dalla cancellazione) implica che la legittimazione al contraddittorio spetti a colui che rivestiva la carica di legale rappresentante al momento della estinzione della società, tenuto anche conto che, in generale, il reclamo avverso la sentenza di fallimento esperibile, L. Fall., ex art. 18, da parte di chiunque vi abbia interesse (cfr. Cass. S.U. n.6070/13 e Cass. n. 14338/13, n. 8455/12, n. 22547 /10)”.
Ovviamente, in ragione dell'eadem ratio sottesa alle questioni e agli istituti oggetto di causa e a quelli, ratione temporis, come sopra esaminati dalla Suprema Corte, i principi sopra enunciati valgono anche per la attuale procedura di liquidazione giudiziale disciplinata dal CCII, oggettivamente sovrapponibile alla procedura fallimentare precedentemente prevista.
Detto questo, occorre passare all'esame dei motivi di impugnazione svolti dalla società reclamante.
Per quel che concerne le questioni preliminari, di difetto di contraddittorio e di intempestività, ex art. 33 CCII, della declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, ritiene la Corte che le deduzioni e allegazioni svolte al riguardo dalla società non siano fondate. Parte_2
Quanto al contraddittorio asseritamente instaurato in primo grado in modo irrituale e viziato, sul punto, è sufficiente osservare come, da un lato, la notifica del ricorso introduttivo del procedimento di primo grado sia stata effettuata ritualmente, a norma pagina 6 di 10 dell'articolo 40 del D.lvo n. 14/2019, mediante recapito all'indirizzo del servizio elettronico certificato qualificato o di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese, all'epoca, ancora operativo, nonché, previo infruttuoso accesso presso la sede della società, mediante deposito presso la Casa
Comunale.
In relazione a quanto da ultimo rilevato, va, per ciò, confermato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “la previsione del previgente art. 10 legge fall., per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per "fictio iuris", nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale. ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 06/11/2013, n. 24968 - Rigetta,
App. Trieste, 27/07/2011).
Per ciò che concerne il profilo di inammissibilità della impugnata declaratoria, per asserita intempestività, deve rilevarsi come il termine annuale previsto dal citato art. 33
CCII, decorrente, nel caso di specie, dalla cessazione dell'attività di impresa come sopra formalizzata mediante cancellazione dell'ente dal Registro Imprese, sia stato rispettato, dovendosi ritenere più coerente con il dato testuale della norma de qua nella parte in cui viene impiegato il termine “apertura”, che il relativo dies ad quem coincida con la data di deposito dell'istanza del creditore procedente anziché con quella di deposito della sentenza.
Nel merito, l'opponente ha contestato la sussistenza dei requisiti, soggettivi e oggettivi, relativi al ritenuto proprio stato di insolvenza e alle c.d. soglie di fallibilità (attivo; ricavi;
debito complessivo – art. 2 CCII).
pagina 7 di 10 Ed invero, quanto a quest'ultimo profilo, occorre osservare come la documentazione prodotta dall'opponente, relativa al periodo 2015 – 2018, riporti dati concernenti l'attivo, i ricavi ed il complessivo debito, inferiori alle menzionate soglie di fallibilità di cui all'art. 2 CCII.
La stessa relazione depositata dal Liquidatore Giudiziale ha, poi, confermato il mancato superamento di dette soglie, sia pure con dati parzialmente diversi, per il medesimo periodo antecedente il triennio rilevante ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Per il triennio che, ai nostri fini assume rilievo (2021-2023), occorre pure evidenziare che, giusta visura camerale in atti, la società, nel 2018, era stata sciolta (per cessazione dell'attività di impresa) e, quindi, posta in liquidazione (volontaria), per poi essere, come detto, cancellata dal R.I. nell'ottobre 2013.
Il Liquidatore Giudiziale ha, inoltre, attestato l'inesistenza di attendibile documentazione contabile, fiscale, nonché la mancata predisposizione e deposito di bilanci post esercizio 2016, compreso quello di liquidazione sociale, denunciando, quindi, l'oggettiva impossibilità di procedere ad una puntuale ricostruzione della situazione economico-patrimoniale della società nel triennio antecedente il deposito dell'istanza dei creditori procedenti e odierni reclamati.
Ma ciò che maggiormente rileva in questa sede è che, nella suddetta relazione, il
Liquidatore ha altresì dato atto che il passivo ad oggi accertato nel corso dell'udienza di verifica delle istanze tempestive del 5/3/2025, è pari a complessivi € 429.485,18.
Dal dato come sopra riferito dal Liquidatore Giudiziale, si evince che, allo stato, in assenza di elementi comprovanti l'esistenza di ulteriori voci passive, il debito complessivo attualmente gravante sulla società reclamante è infra soglia.
Occorre altresì porre in rilievo come nella richiamata relazione, il Liquidatore
Giudiziale, sempre con riferimento al periodo post 2018, non abbia certificato l'esistenza di beni o risorse in virtù delle quali poter far fronte alle obbligazioni sociali, né del compimento di iniziative finalizzate o, comunque, sintomatiche di una eventuale pagina 8 di 10 prosecuzione dell'attività di impresa, sicchè, alla luce dei dati e delle considerazioni di cui sopra, è più che ragionevole ritenere, anche solo in via presuntiva, che l'andamento operativo, economico-patrimoniale e finanziario della società nel periodo 2018-2023 e, in particolare, nel periodo rilevante 2021-2023, non sia stato diverso e, soprattutto, migliore rispetto a quello sommariamente documentato dalla reclamante e, come detto, attestato in modo sostanzialmente conforme anche dal Liquidatore giudiziale, e che, per ciò, esso sia rimasto, anche solo in termini di più che elevata probabilità, sotto le c.d. soglie di legge, non soltanto con riferimento al debito complessivo in precedenza indicato, ma anche, e soprattutto, a quelle concernenti l'attivo ed i ricavi.
Pertanto, a prescindere da ogni valutazione in ordine al censurato stato di insolvenza (da intendersi, in ogni caso, non quale incapacità di far fronte, con regolarità e con mezzi ordinari, alle obbligazioni sociali, bensì, trattandosi di impresa in liquidazione, di carenza “di elementi attivi del patrimonio sociale che assicurino l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali), nella fattispecie in esame, non ricorrono comunque i requisiti prescritti dal citato art. 2 CCII per assoggettare la società
[...]
alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale. Controparte_1
Ne consegue, per ciò, in accoglimento del proposto reclamo, la revoca della impugnata sentenza.
Da ultimo, si ritiene che, in ragione della cessazione dell'attività di impresa, della cancellazione della società dal R.I. e della sua conseguente estinzione, nella fattispecie in esame, sia superfluo dare le disposizioni di cui all'art. 53 c. IV CCII.
Infine, per quel che concerne le spese di lite, si ritiene che, in ragione della costituzione della società soltanto in sede di gravame e, quindi, dell'avvenuto Parte_2 assolvimento dell'onus probandi sulla medesima incombente soltanto in questo grado di giudizio, della parziale infondatezza delle questioni poste dalla medesima reclamante, della grave situazione di indebitamento della società soprattutto verso l'Erario e dell'inesistenza di contabilità sociale regolarmente tenuta, nel caso in commento,
pagina 9 di 10 ricorrano le condizioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA
la sentenza n. 72 / 2024, resa in data 11-27 novembre 2024, con cui il Tribunale di
Piacenza ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
Parte_2
DISPONE
tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 4 aprile 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione, ex art. 51 CCII, iscritta al n. r.g. 1930/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MAGISTRETTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA
BENEDETTINE 31 PIACENZA presso il difensore avv. MAGISTRETTI GIUSEPPE.
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._1
CAMONI ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA G. D. ROMAGNOSI N°60
29100 PIACENZA presso il difensore avv. CAMONI ANTONIO.
pagina 1 di 10 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
CAMONI ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA G. D. ROMAGNOSI N°60
29100 PIACENZA presso il difensore avv. CAMONI ANTONIO.
C.F. ). Controparte_3 P.IVA_1
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in via telematica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 72 / 2024, resa in data 11-27 novembre 2024, il Tribunale di Piacenza, in accoglimento del ricorso proposto da e quali CP_2 Parte_1
creditori della società in forza di decreti ingiuntivi divenuti Parte_2
esecutivi per mancata opposizione, ha dichiarato, nei confronti della menzionata società debitrice e nella contumacia di quest'ultima, l'apertura della liquidazione giudiziale, rilevando la sussistenza dei presupposti e requisiti richiesti dagli artt. 1, 2 e 49 CCII.
Con ricorso, ex art. 51 CCII, depositato in data 23/12/2024, la società Parte_2
ha proposto opposizione avverso la suddetta sentenza, deducendo, quali motivi di
[...]
gravame, in via preliminare, che la liquidatrice della società non aveva mai avuto notizia dell'esistenza del procedimento pre-fallimentare a proprio carico, in quanto “nulla è stato mai notificato presso la sua residenza in Piacenza Via Caorsana n°185/A (ove risiede dal 2015 doc. 1) se non la copia della sentenza che le è pervenuta in data
13/12/2024. (doc.2)”, nonché la nullità della sentenza oggetto di opposizione in quanto
“la società è stata cancellata d'ufficio in data 16/10/2023” e l'opposta sentenza “è stata resa oltre il termine annuale previsto dalla legge”.
pagina 2 di 10 Nel merito, la reclamante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui ha, a suo dire erroneamente, ritenuto sussistente il requisito dello stato di insolvenza, rilevando altresì, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2 CCII, di aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 e, infine, un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad € 500.000,00.
La società opponente ha, quindi, concluso chiedendo, testualmente, “Nel merito ed in via pregiudiziale: dichiarare nulla e/o illegittima la dichiarazione di liquidazione giudiziale di e, pertanto, revocare la sentenza n.72/2024 depositata dal Parte_2
Tribunale di Piacenza in data 11-27/11/2024”.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, e si CP_2 Parte_1 sono costituiti nel presente giudizio, e, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, hanno concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
In particolare, gli opposti hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, in quanto “non è dato rinvenire, nel reclamo depositato, alcuna indicazione circa le generalità di chi ha proposto il reclamo stesso” e, inoltre, che
“nel corpo dell'atto viene, poi, citata, la Sig.ra senza altra indicazione e senza mai Per_1
indicare chi ha sottoscritto la delega”.
Sempre in via preliminare, gli opposti hanno eccepito anche il difetto di legittimazione attiva, evidenziando che “la procura alle liti risulta conferita, in data 20/12/2024, dalla non più legittimata a conferire e firmare procure vista la Controparte_1
cancellazione dal Registro delle Imprese, e, inoltre, con riferimento alle eccezioni di difetto di contraddittorio e di intempestività della impugnata declaratoria, che, da un lato, “il ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (unitamente alle procure alle liti ed al provvedimento di fissazione dell'udienza) è stato notificato conformemente pagina 3 di 10 a quanto stabilito dall'articolo 40, co. 8 CCII, e, dall'altro, il procedimento pre- fallimentare era stato introdotto entro l'anno dalla cessazione dell'attività.
Nel merito, i reclamati hanno poi ribadito la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della dichiarazione di apertura della procedura concorsuale in questione e, segnatamente, la sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice e dell'assenza di documentazione contabile idonea a comprovare la concomitante ricorrenza, nel triennio antecedente il deposito dell'istanza del creditore procedente, delle condizioni ostative previste dall'art. 2 CCII.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia della Liquidazione Giudiziale della società la Corte, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., Parte_2
in modalità telematica, il 28 marzo 2025, previa acquisizione delle note difensive depositate dalle parti e della relazione comunque depositata dal nominato Liquidatore
Giudiziale, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 51 CCII, dalla società sia meritevole di Parte_2
accoglimento.
Occorre anzitutto valutare la fondatezza delle questioni preliminari poste dalle parti.
In ragione della loro pregiudizialità logico-giuridico-processuale, occorre anzitutto esaminare le eccezioni preliminari sollevate dai reclamati, di inammissibilità, rectius di nullità, del ricorso avversario per omessa indicazione del soggetto opponente e per mancata specificazione del titolo in forza del quale il firmatario ha conferito la procura alle liti.
Le questioni preliminari in esame sono infondate.
pagina 4 di 10 Ed invero, da una lettura combinata della parte introduttiva e di quella espositivo/motivazionale del ricorso introduttivo, supportato, in parte qua, anche dalla allegata documentazione (visura camerale), è agevole desumere, senza alcun dubbio, tanto la denominazione sociale del soggetto ricorrente, più volte riportata nel corpo dell'atto de quo, quanto la veste (di liquidatore societario volontario) in virtù della quale la ivi menzionata ha conferito la procura al difensore. Controparte_4
Sempre in memoria di costituzione, gli opposti hanno eccepito anche il difetto, in capo all'opponente come sopra individuato, della necessaria legittimazione attiva, in quanto, all'epoca del deposito del reclamo, la società era stata già cancellata dal Registro
Imprese e, quindi, ai sensi dell'art. 2495 c.c., già estinta, nonché la carenza di idonea procura alle liti, in quanto rilasciata dal liquidatore di società estinta e, per ciò, privo di poteri di rappresentanza.
Orbene, deve al riguardo precisarsi che, effettivamente, l'opposizione in esame è stata proposta con ricorso depositato in data 23/12/2024 dalla società in Parte_2
persona del suo liquidatore, già cancellata dal Registro Imprese a far data dal
16/10/2023, quindi, da soggetto che, alla data del deposito dell'impugnazione in esame, era estinto a norma dell'art. 2495 c.c.
Tuttavia, occorre, sul punto, ribadire il condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 16/11/2016, n. 23393; Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 26/07/2013, n. 18138; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 11/07/2013, n. 17208), secondo cui, “in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c. (novellato dal d.lgs. n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi dell'allora vigente art. 10
l.fall., che la società sia dichiarata fallita, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in pagina 5 di 10 contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione, è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo di impugnazione è esperibile, ex art. 18 l.fall., da parte di chiunque vi abbia interesse”.
In particolare, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, “la fictio iuris sottesa al disposto della L. Fall., art. 10 (che consente, al verificarsi delle - qui incontroverse - condizioni ivi previste, la declaratoria di fallimento della società entro l'anno dalla cancellazione) implica che la legittimazione al contraddittorio spetti a colui che rivestiva la carica di legale rappresentante al momento della estinzione della società, tenuto anche conto che, in generale, il reclamo avverso la sentenza di fallimento esperibile, L. Fall., ex art. 18, da parte di chiunque vi abbia interesse (cfr. Cass. S.U. n.6070/13 e Cass. n. 14338/13, n. 8455/12, n. 22547 /10)”.
Ovviamente, in ragione dell'eadem ratio sottesa alle questioni e agli istituti oggetto di causa e a quelli, ratione temporis, come sopra esaminati dalla Suprema Corte, i principi sopra enunciati valgono anche per la attuale procedura di liquidazione giudiziale disciplinata dal CCII, oggettivamente sovrapponibile alla procedura fallimentare precedentemente prevista.
Detto questo, occorre passare all'esame dei motivi di impugnazione svolti dalla società reclamante.
Per quel che concerne le questioni preliminari, di difetto di contraddittorio e di intempestività, ex art. 33 CCII, della declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, ritiene la Corte che le deduzioni e allegazioni svolte al riguardo dalla società non siano fondate. Parte_2
Quanto al contraddittorio asseritamente instaurato in primo grado in modo irrituale e viziato, sul punto, è sufficiente osservare come, da un lato, la notifica del ricorso introduttivo del procedimento di primo grado sia stata effettuata ritualmente, a norma pagina 6 di 10 dell'articolo 40 del D.lvo n. 14/2019, mediante recapito all'indirizzo del servizio elettronico certificato qualificato o di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese, all'epoca, ancora operativo, nonché, previo infruttuoso accesso presso la sede della società, mediante deposito presso la Casa
Comunale.
In relazione a quanto da ultimo rilevato, va, per ciò, confermato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “la previsione del previgente art. 10 legge fall., per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per "fictio iuris", nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale. ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 06/11/2013, n. 24968 - Rigetta,
App. Trieste, 27/07/2011).
Per ciò che concerne il profilo di inammissibilità della impugnata declaratoria, per asserita intempestività, deve rilevarsi come il termine annuale previsto dal citato art. 33
CCII, decorrente, nel caso di specie, dalla cessazione dell'attività di impresa come sopra formalizzata mediante cancellazione dell'ente dal Registro Imprese, sia stato rispettato, dovendosi ritenere più coerente con il dato testuale della norma de qua nella parte in cui viene impiegato il termine “apertura”, che il relativo dies ad quem coincida con la data di deposito dell'istanza del creditore procedente anziché con quella di deposito della sentenza.
Nel merito, l'opponente ha contestato la sussistenza dei requisiti, soggettivi e oggettivi, relativi al ritenuto proprio stato di insolvenza e alle c.d. soglie di fallibilità (attivo; ricavi;
debito complessivo – art. 2 CCII).
pagina 7 di 10 Ed invero, quanto a quest'ultimo profilo, occorre osservare come la documentazione prodotta dall'opponente, relativa al periodo 2015 – 2018, riporti dati concernenti l'attivo, i ricavi ed il complessivo debito, inferiori alle menzionate soglie di fallibilità di cui all'art. 2 CCII.
La stessa relazione depositata dal Liquidatore Giudiziale ha, poi, confermato il mancato superamento di dette soglie, sia pure con dati parzialmente diversi, per il medesimo periodo antecedente il triennio rilevante ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Per il triennio che, ai nostri fini assume rilievo (2021-2023), occorre pure evidenziare che, giusta visura camerale in atti, la società, nel 2018, era stata sciolta (per cessazione dell'attività di impresa) e, quindi, posta in liquidazione (volontaria), per poi essere, come detto, cancellata dal R.I. nell'ottobre 2013.
Il Liquidatore Giudiziale ha, inoltre, attestato l'inesistenza di attendibile documentazione contabile, fiscale, nonché la mancata predisposizione e deposito di bilanci post esercizio 2016, compreso quello di liquidazione sociale, denunciando, quindi, l'oggettiva impossibilità di procedere ad una puntuale ricostruzione della situazione economico-patrimoniale della società nel triennio antecedente il deposito dell'istanza dei creditori procedenti e odierni reclamati.
Ma ciò che maggiormente rileva in questa sede è che, nella suddetta relazione, il
Liquidatore ha altresì dato atto che il passivo ad oggi accertato nel corso dell'udienza di verifica delle istanze tempestive del 5/3/2025, è pari a complessivi € 429.485,18.
Dal dato come sopra riferito dal Liquidatore Giudiziale, si evince che, allo stato, in assenza di elementi comprovanti l'esistenza di ulteriori voci passive, il debito complessivo attualmente gravante sulla società reclamante è infra soglia.
Occorre altresì porre in rilievo come nella richiamata relazione, il Liquidatore
Giudiziale, sempre con riferimento al periodo post 2018, non abbia certificato l'esistenza di beni o risorse in virtù delle quali poter far fronte alle obbligazioni sociali, né del compimento di iniziative finalizzate o, comunque, sintomatiche di una eventuale pagina 8 di 10 prosecuzione dell'attività di impresa, sicchè, alla luce dei dati e delle considerazioni di cui sopra, è più che ragionevole ritenere, anche solo in via presuntiva, che l'andamento operativo, economico-patrimoniale e finanziario della società nel periodo 2018-2023 e, in particolare, nel periodo rilevante 2021-2023, non sia stato diverso e, soprattutto, migliore rispetto a quello sommariamente documentato dalla reclamante e, come detto, attestato in modo sostanzialmente conforme anche dal Liquidatore giudiziale, e che, per ciò, esso sia rimasto, anche solo in termini di più che elevata probabilità, sotto le c.d. soglie di legge, non soltanto con riferimento al debito complessivo in precedenza indicato, ma anche, e soprattutto, a quelle concernenti l'attivo ed i ricavi.
Pertanto, a prescindere da ogni valutazione in ordine al censurato stato di insolvenza (da intendersi, in ogni caso, non quale incapacità di far fronte, con regolarità e con mezzi ordinari, alle obbligazioni sociali, bensì, trattandosi di impresa in liquidazione, di carenza “di elementi attivi del patrimonio sociale che assicurino l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali), nella fattispecie in esame, non ricorrono comunque i requisiti prescritti dal citato art. 2 CCII per assoggettare la società
[...]
alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale. Controparte_1
Ne consegue, per ciò, in accoglimento del proposto reclamo, la revoca della impugnata sentenza.
Da ultimo, si ritiene che, in ragione della cessazione dell'attività di impresa, della cancellazione della società dal R.I. e della sua conseguente estinzione, nella fattispecie in esame, sia superfluo dare le disposizioni di cui all'art. 53 c. IV CCII.
Infine, per quel che concerne le spese di lite, si ritiene che, in ragione della costituzione della società soltanto in sede di gravame e, quindi, dell'avvenuto Parte_2 assolvimento dell'onus probandi sulla medesima incombente soltanto in questo grado di giudizio, della parziale infondatezza delle questioni poste dalla medesima reclamante, della grave situazione di indebitamento della società soprattutto verso l'Erario e dell'inesistenza di contabilità sociale regolarmente tenuta, nel caso in commento,
pagina 9 di 10 ricorrano le condizioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA
la sentenza n. 72 / 2024, resa in data 11-27 novembre 2024, con cui il Tribunale di
Piacenza ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
Parte_2
DISPONE
tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 4 aprile 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
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