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Sentenza 24 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/02/2022, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2022
N. 00334/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IT CE, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Dalfino, Giovanna Mevoli e Raffaele Trisciuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima domiciliato per legge;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi, Lecce e Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima domiciliata per legge;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima domiciliato per legge;
- Capitaneria di Porto, Ufficio Locale Marittimo di Savelletri, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
di:
- Gioioso Ittica S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- Gioioso Ittica S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- Maestrale S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabiano Amati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'autorizzazione n. 8/2016 del 14 ottobre 2016, con cui il Comune di Fasano – S.U.A.P. ha autorizzato l'occupazione temporanea di suolo pubblico tramite dehors , per una superficie complessiva di mq. 42,00, per un periodo cinque anni, dal 18 ottobre 2016 al 17 ottobre 2021;
- dell'autorizzazione n. 025/2017 del 4 maggio 2017, con cui il Comune di Fasano ha autorizzato la manomissione del suolo pubblico;
- nonché, ove occorra, della comunicazione prot. 32446/2017 del 10 agosto 2017 presentata dalla Maestrale S.r.l. al Comune di Fasano;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori e conseguenziali ai provvedimenti impugnati e, in particolare, i verbali della conferenza dei servizi del 18 maggio 2016, 18 luglio 2016 e dell'11 ottobre 2016, nonché, ove occorra e per quanto di ragione, dei pareri di competenza sul progetto;
e per la declaratoria d'illegittimità della condotta del Comune di Fasano per omessa vigilanza e omessa repressione di abusi edilizi, nonché per la condanna al risarcimento del danno per cattivo esercizio del potere.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle PP.AA. e di Maestrale S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. A. Pepe, in sostituzione degli avv.ti G. Dalfino, G. Nevoli e R. Trisciuzzi, per la parte ricorrente.
Rilevato che l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico tramite dehors , oggetto di causa, recava come termine finale la data del 17 ottobre 2021.
Ritenuto, quindi, che, al momento dell’introito della causa per la decisione, tale autorizzazione abbia esaurito i suoi effetti, con l’inevitabile conseguenza della rimozione del manufatto della cui presenza si duole la ricorrente.
Ritenuto, pertanto, che possa dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda impugnatoria, con conseguente declaratoria, per tale parte, di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
Ritenuto che la domanda di risarcimento danni sia infondata in quanto genericamente articolata e che, quindi, per tale parte, il ricorso e i motivi aggiunti vadano respinti.
Ritenuto di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara improcedibili e in parte li respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO