Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Ordinanza collegiale 9 dicembre 2025
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00198/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00214/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Luca Falcinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Umbria - Ufficio Servizi a mezzo del quale è stata disposta “ ai sensi dell’art. 25, comma 3, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 la sospensione cautelare dell’attività di assistenza fiscale, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, fino alla definitività delle violazioni tributarie oggetto di accertamento da parte della Direzione Provinciale di Perugia ”, notificato con pec del -OMISSIS-;
- della “ comunicazione ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 7 agosto 1990 n. 241 di avvio del procedimento di sospensione cautelare dell’attività di assistenza fiscale previsto dall'art. 25 del D.M. 31 maggio 1994, n. 164” di Agenzia delle Entrate, notificato a mezzo pec del -OMISSIS-;
- e comunque di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale ivi compreso, in parte qua, il Processo Verbale di Constatazione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Umbria, consegnato il -OMISSIS-;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati e depositati dal ricorrente il 15 dicembre 2025:
- del provvedimento di Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Umbria - Ufficio Servizi, notificato con pec del -OMISSIS-: “Risposta a istanza di rideterminare, in autotutela, del periodo di sospensione cautelare dell'attività di assistenza fiscale, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, a carico del dott. -OMISSIS- ”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa EL EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Il Sig. -OMISSIS- svolge l’attività di consulente del lavoro a Perugia. All’esito di verifiche svolte dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Umbria, gli veniva notificato il processo verbale di constatazione del -OMISSIS-, nel quale si accertavano irregolarità fiscali rilevanti ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 8, primo comma, lett. c) del D.M. n. 164 del 31 maggio 1999.
2. In riferimento ai predetti fatti, l’Ufficio, con nota del -OMISSIS-, comunicava l’avvio del procedimento finalizzato alla sospensione cautelare dell’attività di assistenza fiscale, come previsto dall’art. 25 del D.M. n.164/99, in quanto le violazioni fiscali riscontrate sarebbero ostative al rinnovo dell’iscrizione nel registro dei soggetti autorizzati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. Tali violazioni consistevano nell’omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie e nell’omessa fatturazione di operazioni attive per il periodo -OMISSIS- – -OMISSIS-, nell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per i periodi d’imposta 2019- 2020 ed IVA per i periodi 2019- 2021, oltre ad alcune cartelle di pagamento non pagate per l’importo di € 290.816,81, non oggetto di definizione agevolata o provvedimenti di rateazione.
Nel predetto avviso il dott. -OMISSIS- veniva invitato, “ entro il termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione, a eliminare/definire le violazioni alla normativa tributaria oggetto di accertamento o a presentare eventuali osservazioni o documentazione ”.
3. L’interessato rispondeva con pec del 13 febbraio 2025, nella quale specificava:
(a) quanto alle iscrizioni a ruolo, di aver chiesto ed ottenuto da Agenzia delle Entrate 5 provvedimenti di rateazione e di aver provveduto a pagare la prima rata di tutti i procedimenti;
(b) quanto agli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2019/2022, di avere proceduto ad impugnare gli avvisi dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia.
4. L’Agenzia, con provvedimento prot. 2481 del 25 febbraio 2025, preso atto che “ i fatti e le violazioni riscontrate nell’ambito dell’intervento di vigilanza citato, ed in particolare la violazione degli artt. 8 e 21 del D.M. n. 164/1999, sono qualificabili quali violazioni particolarmente gravi in relazione ai precedenti fiscali del trasgressore, alla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla personalità e alle condizioni economiche e sociali che, ai sensi dell’art. 25 del D.M. n. 164/1999, possono determinare la sospensione cautelare dell’attività di assistenza fiscale nonché la revoca dell'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 ”, disponeva la sospensione cautelare dell’attività di assistenza fiscale, e segnatamente dell'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, fino alla definitività delle violazioni tributarie oggetto di accertamento da parte della Direzione Provinciale di Perugia, ovvero “fino alla comunicazione da parte del dott. -OMISSIS- dell’esito dell’eventuale giudizio favorevole allo stesso”.
5. Il Dott. -OMISSIS- ha impugnato il predetto provvedimento articolando tre motivi di gravame.
5.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 39 del D.lgs. n. 241/1997 e degli artt. 8, comma I°, lett c) e 21 D.M. Finanze n. 164/1999. Violazione dell’art. 3 e degli artt. 7 e 10 bis L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, contraddittorietà manifesta e travisamento dei fatti. Violazione dell’art. 24 della Costituzione. L’Agenzia avrebbe violato la scansione procedimentale di cui al terzo comma dell’art. 25 del D.M. 164 del 1999, allorchè obliterava di concedere al ricorrente il terzo termine di 30 giorni per l’eliminazione delle irregolarità ed adottava immediatamente il provvedimento di sospensione cautelare.
5.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 39 del D.Lgs. n. 241/1997 e degli artt. 8, comma I°, lett c) e 21 D.M. Finanze n. 164/1999. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti . L’Agenzia avrebbe disposto la sospensione cautelare dall’attività del ricorrente sine die , ovvero fino all’eventuale esito favorevole dei giudizi promossi avverso gli avvisi di accertamento, nonostante l’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 241 del 1997 preveda il termine da uno a tre anni.
5.3. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, motivazione perplessa e travisamento dei fatti. Violazione art. 97 della Costituzione in relazione ai principi di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza della P.A.. Il provvedimento di sospensione sarebbe stato adottato senza una adeguata motivazione in merito alla “particolare gravità” delle violazioni, essendosi l’Amministrazione limitata ad utilizzare formule stereotipate senza effettuare una valutazione personalizzata, tanto più che le violazioni fiscali riguarderebbero solo la posizione personale del ricorrente.
6. Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate che ha confutato partitamente i singoli motivi precisando, da un lato, che le violazioni tributarie non concernevano solo la posizione personale del ricorrente (in riferimento alle quali l’interessato affermava di trattarsi, di una “…scelta volontaria nell’ambito della strategia di difesa per la gestione della separazione legale …” con la sua ex consorte) ma anche molteplici violazioni relative alla sua attività professionale, tra le quali la mancata verifica, da parte del professionista, della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, la mancata conservazione della documentazione idonea e, soprattutto, il mancato riscontro, da parte del professionista, della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano le detrazioni, i crediti d'imposta, e i versamenti, in violazione dell’art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 241/1997 e dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 164/1999.
7. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare, specificando che “ allo stato degli atti, il potere di irrogazione della sospensione cautelare dell’attività di assistenza fiscale sembra essere stato esercitato dall’Amministrazione in assenza dei vizi denunciati”, ma dando atto altresì del fatto che “stante la natura temporanea della misura, la stessa potrà essere tempestivamente revocata dall’Agenzia dell’Entrate ove emerga l’infondatezza degli addebiti contestati al ricorrente all’esito delle impugnative presso la competente Corte di giustizia tributaria, e comunque la medesima misura dovrà perdere efficacia superati i limiti temporali prescritti dalla legge ”.
8. In data 14 agosto 2025 il ricorrente ha proposto un’istanza in autotutela con la quale chiedeva all’Agenzia di determinare il periodo di sospensione dalla facoltà di apporre il visto di conformità contenendolo nel minimo di legge, e allegando che la perdurante sospensione, in vigore già da 6 mesi, poichè inibisce all’interessato la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa, pone a rischio il sostentamento suo e della sua famiglia.
L’Agenzia ha dato riscontro con nota prot. -OMISSIS-, negando la richiesta attribuzione di un termine finale alla sospensione cautelare in quanto l’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 241 del 1997 riguarderebbe il diverso istituto del rilascio del visto infedele, mentre l’art. 25, comma 3, del D.M. 164 del 1999 non conterrebbe alcun termine finale per la sospensione cautelare. In conclusione l’Ufficio precisava che “ solo allorquando il contenzioso tributario pendente si definirà con una pronuncia favorevole all’intermediario [..], potrà ritenersi venuta meno l’esigenza cautelare della sospensione disposta da questa Agenzia ”.
9. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- la decisione del ricorso è stata rinviata a data successiva, essendo ancora pendente il termine per l’impugnativa del provvedimento di conferma della sospensione cautelare.
10. Il dott. -OMISSIS- ha gravato il provvedimento del -OMISSIS- con atto di motivi aggiunti: nell’ unico motivo si sviluppavano le ragioni già enunciate con il secondo mezzo del ricorso introduttivo, allegando ulteriormente la violazione dell'art. 21-quater, comma 2, della L. n. 241/1990, quanto all’assenza di certezza della posizione giuridica del ricorrente, in mancanza di un termine finale della sospensione cautelare, che allo stato potrebbe protrarsi sine die .
11. L’Agenzia ha ulteriormente argomentato. All’udienza pubblica del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. L’impugnativa è parzialmente fondata, per quanto di seguito specificato.
13. Non è meritevole di condivisione il primo mezzo del ricorso introduttivo, avendo l’Amministrazione applicato la disciplina regolamentare avuto riguardo alle circostanze del caso concreto.
13.1. L’art. 25 del D.M. n. 164 del 1999, che si occupa di regolamentare la vigilanza sui soggetti che esercitano l’assistenza fiscale ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. n. 241 del 1997, prevede:
- al comma 2 che “[..] Nel processo verbale sono indicate le irregolarita' riscontrate e viene assegnato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il professionista deve eliminare le suddette irregolarita', dandone comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le proprie osservazioni ”;
- al comma 3 che “ Decorso il termine di cui al comma 2, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, ove non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal professionista, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il professionista si e' adeguato a quanto prescritto, ordina al professionista stesso di eliminare le irregolarita' riscontrate nel processo verbale di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarita' che presentino aspetti di particolare gravita', puo' essere disposta la sospensione cautelare dell'attivita' di assistenza.”.
13.2. E’ incontestato il rispetto, da parte dell’Agenzia, della scansione procedimentale di cui al comma 2, dato che il ricorrente presentava osservazioni nella quali significava di aver impugnato gli avvisi di accertamento e di aver rateizzato le iscrizioni a ruolo: risulta invece censurata la mancata concessione dell’ulteriore termine di 30 giorni di cui al comma 3, che l’Amministrazione concede al professionista per eliminare le irregolarità riscontrate nel processo verbale.
In prima battuta si osserva che la concessione di tale termine si fonda evidentemente su due presupposti che appaiono entrambi carenti nel caso in esame, ovvero che l’Amministrazione:
- non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal professionista;
-non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il professionista si è adeguato a quanto prescritto.
In altre parole, la concessione del termine in questione si rende necessaria nel caso in cui manchi ulteriore documentazione o l’ulteriore attività collaborativa del professionista possa eliminare le irregolarità contestate.
Ma nel caso in esame, come condivisibilmente argomentato dalla difesa erariale, a fronte dell’esaurimento in concreto di ogni possibile ulteriore apporto da parte del ricorrente (visto che le cartelle erano state rateizzate e gli avvisi impugnati) la concessione di un secondo termine sarebbe stata del tutto ultronea ed inutiliter data , quindi del tutto correttamente l’Agenzia riteneva di procedere con l’emissione del provvedimento finale.
14. Analogamente deve essere disatteso il terzo mezzo del ricorso introduttivo, in quanto l’Amministrazione appare aver esercitato il proprio potere nei limiti prescritti dalla legge.
14.1. Come visto, l’art. 25, comma 3, del regolamento di settore prevede la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di disporre la sospensione cautelare dell’attività di assistenza fiscale “ nel caso di irregolarita' che presentino aspetti di particolare gravità”.
L’Amministrazione nel provvedimento impugnato ha riscontrato la particolare gravità delle violazioni in “ relazione ai precedenti fiscali del trasgressore, alla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla personalità e alle condizioni economiche e sociali ”.
Non c’è dubbio che tale motivazione risulti esaustiva, seppure sintetica, rispetto ai nodi nevralgici della vicenda.
14.2. Va ricordato che il rilascio del visto di conformità, ai sensi dell’ art. 2, del D.M. n. 164/1999 attesta il riscontro della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con le risultanze della stessa, con la relativa documentazione e con le norme che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto; in buona sostanza chi rilascia il visto assevera la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie e la corrispondenza tra i dati esposti nelle dichiarazioni e le risultanze delle scritture contabili. Si tratta quindi di attività che dovrebbe essere esercitata dall'Amministrazione finanziaria, cui il professionista si sostituisce: è quindi cruciale che quest'ultimo sia in possesso di comprovati requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo, tali da dare garanzia all'Erario, nonché al contribuente che a lui si è affidato, della corretta applicazione della normativa tributaria. Peraltro le predette garanzie di moralità possono essere lese da violazioni tributarie compiute non solo in riferimento all’attività professionale del consulente, ma anche a quella relativa alla sua posizione di contribuente-persona fisica, proprio perché la normativa di cui al D.M. n. 164/1999 che, nel prevedere i requisiti di onorabilità ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei certificatori, non distingue tra fatti ostativi riguardanti l'attività professionale dell'interessato e quelli riguardanti lo stesso come persona fisica. (cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 08 aprile 2024, n. 375, id. 20 gennaio 2025, n. 87, ed anche Cons. Stato, sez. VII, 26 aprile 2022, n. 3192).
14.3. Ciò premesso, deve essere disatteso l’argomento secondo cui le violazioni fiscali da cui è scaturito il processo verbale di constatazione riguardino esclusivamente la posizione personale del ricorrente, coinvolgendo, invece, tutta una serie di adempimenti cui il professionista che eroga assistenza fiscale è tenuto; d’altro canto, per quanto anticipato supra, la natura esclusivamente personale delle violazioni fiscali non avrebbe comunque natura esimente, per la semplice considerazione che un consulente che commette irregolarità fiscali nella sua posizione individuale violando la legge (senza che possano rilevare le motivazioni per cui tali violazioni siano state consapevolmente commesse) risulta inevitabilmente inaffidabile e privo dei requisiti di moralità professionale che devono caratterizzare i professionisti di tale ambito.
Non è evidentemente ammissibile che un professionista che si occupa di certificare l’affidabilità fiscale dei propri clienti “ asseverando la conformità tra le dichiarazioni, le scritture contabili e il resto della documentazione ” possa essere a sua volta ritenuto inaffidabile per aver commesso violazioni fiscali, anche se solo per la propria posizione personale.
14.4. Inoltre le violazioni in questione sono in effetti connotate da oggettiva gravità in ragione della eterogeneità delle stesse (concernono sia la mancata tenuta delle scritture, l’assenza o l’infedeltà delle dichiarazioni, e una serie di irregolarità svolte nei confronti degli assistiti), dell’estensione temporale (complessivamente le annualità dal 2019 al 2022) ed anche dell’importo (circa € 280.000,00 per le iscrizioni a ruolo rateizzate, senza considerare le possibili sanzioni derivanti dagli accertamenti sub iudice che possono essere comunque valorizzate in vista di un provvedimento cautelare, laddove invece non potrebbero rilevare in sede sanzionatoria).
15. Invece, il secondo motivo del ricorso introduttivo, poi sviluppato ed ampliato nei motivi aggiunti proposti avverso la nota prot. -OMISSIS- (confermativa della precedente sospensione, all’esito della richiesta di riesame presentata dal ricorrente, sotto il profilo della mancanza di termine determinato) è fondato e deve essere accolto.
15.1. L’Agenzia delle Entrate ha adottato in danno del ricorrente la sospensione cautelare dalla facoltà di apporre il visto di conformità, ritenendo le violazioni addebitate di particolare gravità; tale sospensione è stata adottata in assenza di un termine finale in ragione dell’assenza, nell’art. 25, comma 3, di alcun termine di efficacia. Rectius , l’Agenzia ha agganciato il termine finale alla positiva conclusione delle impugnazioni proposte dal ricorrente avverso gli avvisi di accertamento adottati nei suoi confronti: ciò significa che la sospensione permarrà per tutta la durata dei giudizi di impugnazione, chiaramente indeterminabile ex ante , e nell’ipotesi in cui le impugnative dovessero avere esito sfavorevole per il ricorrente la sospensione permarrà sine die , in quanto l’Ufficio ha specificato al ricorrente nella nota del -OMISSIS- che “ solo allorquando il contenzioso tributario pendente si definirà con una pronuncia favorevole all’intermediario [..], potrà ritenersi venuta meno l’esigenza cautelare della sospensione disposta da questa Agenzia”.
15.2. Non è però ammissibile nel nostro ordinamento un provvedimento di sospensione cautelare che si protragga sine die , o addirittura si converta, di fatto, in una revoca del provvedimento sospeso, ovvero, nel caso di specie, dell’apposizione del visto di conformità.
15.3. Non è in prima battuta condivisibile la tesi dell’Amministrazione secondo cui in assenza di un termine espresso contenuto all’art. 25, comma 3, del regolamento di settore la sospensione cautelare del visto di conformità potrebbe avere efficacia indeterminata, non potendo farsi riferimento al termine previsto all’art. 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997, che irroga la sanzione della sospensione della facoltà di rilasciare il visto di conformità ai soggetti che si siano resi responsabili di un visto di conformità infedele per il termine compreso da uno a tre anni.
In realtà l’Amministrazione ben avrebbe potuto far riferimento all’intervallo temporale previsto dalla predetta norma perché la stessa si occupa di disciplinare una fattispecie analoga, ma soprattutto ne fa derivare identica conseguenza di quella oggetto del presente giudizio, ovvero la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità. Unica differenza è la natura del provvedimento, che nel caso dell’art. 39 costituisce una sanzione, mentre nel caso che occupa è invece un provvedimento cautelare.
Proprio tale distinzione conferma l’impossibilità di configurare in subiecta materia una sospensione cautelare sine die : se infatti l’ordinamento ritiene che la sanzione della sospensione del visto di conformità (che segue un accertamento definitivo) non possa eccedere i 3 anni, a maggior ragione non è ammissibile che la medesima sospensione, ove abbia natura meramente cautelare (quindi in assenza di un accertamento definitivo delle violazioni a monte) sia priva di un termine finale.
15.4. Ma in ogni caso, in disparte il disposto del predetto art. 39, il potere di sospensione cautelare dell’Amministrazione è soggetto ai limiti previsti in generale dall'art. 21 quater, comma 2, della L. n. 241 del 1990, che ne prevede il legittimo esercizio solo in presenza di “ gravi ragioni ”, oltre che “per il tempo strettamente necessario ”, specificando che “ il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze ”.
La previsione di un termine è necessaria “ al fine di salvaguardare l'esigenza di certezza della posizione giuridica della parte e di scongiurare il rischio che, attraverso una sospensione sine dine, si dia luogo ad una revoca del provvedimento in difetto dei relativi presupposti ” (Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2024, n. 2393, nonché T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 4 luglio 2025, n. 1176, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 2 novembre 2023, n. 1222, T.A.R. Piemonte, sez. II, 1 giugno 2023, n. 514).
È pertanto illegittimo l'atto con cui venga sospesa a tempo indeterminato l'autorizzazione allo svolgimento di un'attività, in quanto, snaturando la propria funzione ed in evidente violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, finisce con il produrre i medesimi effetti di un vero e proprio atto di ritiro definitivo senza, però, la garanzia del procedimento previsto in tema di revoca dall'art. 21-quinques o di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990. (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 dicembre 2024, n. 6730).
15.5. Se quindi l’Agenzia delle Entrate, del tutto legittimamente, ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere cautelarmente il ricorrente dall’apposizione del visto di conformità, avrebbe dovuto tuttavia prevedere un termine finale certo, che non può essere quello (potenzialmente irrealizzabile) dell’accoglimento delle impugnative proposte dal ricorrente, che trasforma una sospensione in una revoca “mascherata”, svuotando di significato le esigenze cautelari.
A conferma di quanto detto, è lo stesso art. 25, comma 3, del D.M. n. 164 del 1999 a prevedere, seppure implicitamente, un termine finale di efficacia alla sospensione, laddove stabilisce che, decorso inutilmente il termine per eliminare le irregolarità, “ l'ufficio invia la documentazione relativa alle suddette irregolarita' all'ufficio competente ai fini della revoca dell'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, nonche' agli Ordini professionali per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.” In altri termini la sospensione deve avere carattere necessariamente temporaneo, potendo l’Amministrazione, ove lo ritenga, adottare la revoca dell’abilitazione, chiaramente in presenza dei necessari presupposti, che sono diversi da quelli che giustificano la sospensione cautelare.
15.5. L’Agenzia, quindi, non potendo adottare un provvedimento di sospensione cautelare privo di termine finale, se non a prezzo di operare una sostanziale revoca del provvedimento originario in assenza dei presupposti, avrebbe dovuto apporre un termine di efficacia alla sospensione, applicando in via analogica il disposto di cui all’art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, e quindi non potendo superare il relativo termine triennale, previsto per la più grave ipotesi di provvedimento sanzionatorio.
16. Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno pertanto accolti nei limiti sopra specificati, e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato nella parte in cui non prevede espressamente un termine finale; l’Agenzia dovrà quindi rideterminarsi assegnando un termine determinato di efficacia alla sospensione cautelare, da contenersi nel massimo di tre anni dalla notifica dell’originario provvedimento del 25 febbraio 2025.
17. Le spese di lite, visto l’esito del giudizio, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti, cosi provvede:
- accoglie in parte il ricorso introduttivo, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- accoglie i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI NG, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EL EL, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| EL EL | PI NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.