TAR Perugia, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 198
TAR
Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 9 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 8 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione della scansione procedimentale per mancata concessione del termine di 30 giorni

    La concessione del termine di 30 giorni presuppone che l'Amministrazione non ritenga soddisfacenti le osservazioni del professionista o non abbia ricevuto la documentazione adeguata. Nel caso di specie, le osservazioni del ricorrente (rateizzazione debiti e impugnazione avvisi) esaurivano ogni possibile ulteriore apporto, rendendo la concessione del termine ultronea.

  • Accolto
    Sospensione cautelare disposta sine die

    Un provvedimento di sospensione cautelare non può protrarsi sine die. L'ordinamento non ammette provvedimenti di sospensione indeterminata, specialmente se la sanzione prevista per un visto infedele ha un termine massimo di tre anni. La sospensione cautelare deve avere un termine finale certo, applicando in via analogica il termine triennale previsto per la sanzione.

  • Rigettato
    Mancanza di adeguata motivazione sulla "particolare gravità" delle violazioni

    La motivazione fornita dall'Amministrazione, pur sintetica, è ritenuta esaustiva rispetto ai nodi nevralgici della vicenda. Le violazioni fiscali, anche se riguardanti la posizione personale, ledono i requisiti di onorabilità e moralità professionale richiesti per l'apposizione del visto di conformità. La gravità è oggettiva a causa dell'eterogeneità, estensione temporale e importo delle violazioni.

  • Accolto
    Assenza di un termine finale certo per la sospensione cautelare

    La sospensione cautelare non può protrarsi sine die. L'Amministrazione avrebbe dovuto prevedere un termine finale certo, applicando in via analogica il termine triennale previsto per la sanzione della sospensione per visto infedele. La mancata apposizione di un termine finale rende il provvedimento illegittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 198
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 198
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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