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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 1772/2025
Il giudice, dott.ssa Maria Teresa Latella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da
(C.F.: ), con l'avv. Angela Parte_1 C.F._1
ND (C.F. , C.F._2
ammesso al gratuito patrocinio opponente,
contro
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con l'avv. Vito Salvatore Manfredi (C.F.
), C.F._3
opposto
Conclusioni delle parti.
Per (con atto introduttivo di opposizione) Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E D'URGENZA 1)sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni esposte in atti, anche inaudita altera parte;
IN VIA PRINCIPALE
2) accertare e dichiarare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni esposte in atti;
3) per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c.;
4) con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio, da distrarsi a favore del Procuratore antistatario.
Con memorie depositate il 21.07.2025:
IN VIA PRELIMINARE
1) Rilevato che non è stata esperita la procedura di negoziazione assistita obbligatoria, assegnare termine alla convenuta opposta per l'introduzione della suddetta procedura, rinviando, di conseguenza, l'udienza ex art. 183
c.p.c. già fissata per il 2 ottobre 2025;
2) Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di dover giudicare la fondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata monitoriamente dalla controparte, autorizzare l'attore opponente, ex art. 269 c.p.c., alla chiamata in causa del GN in proprio per tutte le CP_2
motivazioni esposte in atti;
IN VIA PRINCIPALE
3) accertare e dichiarare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni esposte in atti;
Pag. 2 di 11 4) per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c.;
IN VIA SUBORDINATA
5) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal GN Parte_1
alla avendo l'attore opponente già eseguito il Controparte_1
pagamento dell'importo dovuto alla convenuta opposta a mezzo del bonifico bancario di € 22.500,00, disposto in data 2/7/2025 ed accreditato sul conto corrente personale del GN;
CP_2
6) in caso di contestazione avversaria circa l'imputazione del pagamento indicato al precedente punto 3), condannare il GN a CP_2
restituire al GN l'importo di € 22.500,00, trattandosi di Parte_1
pagamento indebito, ovvero condannare il GN a versare CP_2
il suddetto importo direttamente a favore della con Controparte_1
conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento assunta dal GN nei confronti della suddetta società in forza della scrittura Parte_1
privata sottoscritta fra le parti in data 10/6/2025;
7) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio, da distrarsi a favore del Procuratore antistatario.
Per Controparte_1
Si chiede, consequenzialmente, il rigetto della richiesta sospensiva, che peraltro è del tutto carente di allegazione in ordine al fumus boni iuris e ancor più sul periculum in mora, che nemmeno viene genericamente determinato nell'opposizione.
Pag. 3 di 11 Nel merito, all'esito della dovuta valutazione dei fatti tutti, si chiede il rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1)Svolgimento del processo
Con atto di citazione tempestivamente notificato alla società opposta, il sig. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo N. 69/2025, emesso dal Tribunale di Monza in data 8/1/2025 e notificato il 27/1/2025 unitamente al relativo atto di precetto ( ma non al relativo ricorso) per il pagamento in favore di
[...]
della complessiva somma di € 19.610,00 oltre interessi Controparte_1
come in domanda e spese di lite ed accessorie.
L'opponente eccepiva di non esser stato posto in grado di comprendere a quale titolo e/o per quali causali fosse stata richiesta ed emessa l'ingiunzione di pagamento, considerato che l'opposta non aveva notificato il ricorso per ingiunzione, dal quale evincersi la causa petendi e il petitum dell'ingiunzione: di qui la nullità della notifica del decreto ingiuntivo impugnato e la richiesta di declaratoria di inefficacia ex art. 644 c.p.c. oltre alla previa istanza di sospensiva.
Con note depositate il 14.04.2025, si costituiva la Controparte_1
riconoscendo la mancata notifica del ricorso per una mera svista ma sostenendo per altro verso l'avvenuta sanatoria per effetto dell'opposizione e del raggiungimento dello scopo ( avendo in ogni caso avuto l'opponente la facoltà di accedere al fascicolo telematico del monitorio).
Pag. 4 di 11 Con ordinanza del 18.05.2025 il Tribunale “Rilevato che non è contestata la notifica del solo decreto ma non del ricorso e che, stante il tenore letterale del primo, non è consentita a parte opponente adeguata difesa in difetto di riferimento ai rapporti sottostanti alla pretesa” sospendeva la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta.
Quindi nel giudizio di merito la convenuta si costituiva con comparsa e deposito del fascicolo monitorio richiamando in ogni caso la natura dell' opposizione tale da introdurre un giudizio di merito a cognizione piena sulle pretese fatte valere con l'ingiunzione e sull'intero rapporto dedotto in giudizio con il credito ingiunto, con obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito .
Dal canto proprio l'opponente con la memoria n.1 oltre a ribadire l'inefficacia del decreto sollevava eccezione di pagamento e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa . CP_2
Nel corso del giudizio le parti depositavano le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c, n.1, 2 e 3 e fissata l'udienza precisazione delle conclusioni e discussione al 09.12.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
°°°°°
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
2) La nullità della notifica del decreto ingiuntivo e sua inefficacia ex art. 644 c.p..
Parte opponente ha interamente fondato l'atto di opposizione sull'affermata inefficacia del decreto ingiuntivo, ex art. 644 c.p.c per mancata notifica del ricorso unitamente all'ingiunzione ed in forza di tale ragione
Pag. 5 di 11 l'esecuzione è stata sospesa ritenendo che in quella fase l'opponente non fosse in grado di conoscere le ragioni della domanda poi integrate da parte convenuta con la memoria per l'udienza di sospensiva ed anteriormente alla costituzione ex art. 166 cpc
Riguardo alla invalidità della notifica del decreto ingiuntivo, secondo l'insegnamento delle S.C., possono verificarsi differenti ipotesi , di notificazione inesistente, non effettuata, o giuridicamente inesistente (come nel caso della notificazione effettuata in luogo ed a persona in alcun modo riferibili al debitore ingiunto); nulla o irregolare ovvero tardiva la cui eccezione può esser fatta valere , al fine di evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. oppure con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c
Tuttavia solo nell' ipotesi di omessa notifica o notifica inesistente del decreto ingiuntivo, opera la presunzione di abbandono del titolo (fra le altre
Cass., Sez III, 03 luglio 2008, n. 18243; Cass. Civ. Sent. n. 67/2002; Cass.,
Sez III, 03 luglio 2008, n. 18243), tale da giustificare la dichiarazione di inefficacia dell'ingiunzione, ex art. 644 c.p.c..
Ne consegue che una notifica effettivamente eseguita, ma oggettivamente errata, qualora attuata con modalità non corrispondenti alle previsioni normative, è indice di “scarsa attenzione” da parte del creditore, ma non di disinteresse ad ottenere gli effetti derivanti dal decreto: dunque un vizio giuridicamente “scusabile”, tale da non giustificare la pronuncia di inefficacia dell'ingiunzione : nell'ipotesi in cui la costituzione non sia limitata a far valere l'inefficacia, e il rapporto processuale si sia validamente costituito, la nullità potrà dirsi sanata, in virtù del principio di
Pag. 6 di 11 cui all'art. 156, co. 3 c.p.c. ai sensi del quale: “La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato”.
Alla luce di tali principi va osservato che nel caso di specie si è successivamente e (regolarmente) instaurato il contraddittorio fra le parti, ex art. 101 c.p.c., e garantito il diritto di difesa delle medesime ex art. 24
Cost., con la comparsa 19.8.2025 dell'opposta (e le precedenti note difensive del 14.04.2025) oltre all'integrazione delle conclusioni dell'opponente che si è così validamente difesa : non è dunque in questa sede possibile dichiarare la nullità della notifica e l'inefficacia , ex art. 644 c.p.c, ma deve pronunciarsi riguardo all'intero rapporto dedotto in giudizio dalla parte creditrice con l'ingiunzione di pagamento.
Ciò in ragione della natura non meramente impugnatoria del giudizio di opposizione ( cfr ordinanza n. 23273 del 26.07.2022 e sent. Sez.unite n.
927 del 2022).
La domanda principale di inefficacia del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c, deve pertanto essere rigettata.
3.La prova del credito e l'eccezione di pagamento
Il giudizio di opposizione costituisce una prosecuzione della domanda originariamente proposta col ricorso monitorio ed in tale fase il creditore deve integrare la documentazione – e la prova eventualmente solo sommaria – addotta nella precedente fase.
Nella specie la società opposta con la comparsa di costituzione del
19.08.2025 e le note depositate il 13 aprile 2025 nella fase cautelare ha
Pag. 7 di 11 comunque depositato la scrittura di accollo del debito- e la relativa fattura - già posta a fondamento del decreto provvisoriamente esecutivo.
Con detta scrittura aveva riconosciuto il proprio debito nei Parte_2
confronti della , ai sensi e per gli effetti di cui all'art Controparte_1
1988 c.c. determinando così l'inversione probatoria a carico del debitore ( ex multis Cass.ord.n.2091 del 25.1.2022)
Dal canto suo il sig. nulla ha contestato in proposito eccependo Pt_1
tuttavia l'avvenuto pagamento per la somma di euro 22.500,00 per effetto del bonifico 2.7.2016 in favore di ( doc.2 parte opponente). CP_2
L'eccezione può ritenersi tempestiva ( in forza della successiva “ regolarizzazione” del contraddittorio e del diritto di difesa), così come la richiesta ex art 269 cpc ( non accolta per ragioni di opportunità ed economia processuale) ma è infondata .
Si legge infatti nella scrittura di accollo del debito datata 10 giugno 2016,
“… premesso che
“A)Che il sig. ha prestato personalmente nel periodo dal CP_2
28/09/13 al 30/08/14 al sig. somme di denaro per Parte_1
complessivi €. 1.870,00.= come risulta nel dettaglio dal prospetto che si allega e che costituisce parte integrante della presente scrittura (all. 1).
B) Che il sig. e, nello specifico, la sua società CP_2 [...]
ha effettuato dei lavori di idraulica (cfr. preventivo n. 119- Controparte_1
12 del 26/11/12 oltre a quelli extra preventivo del 20/02/13) nell'interesse della sig.ra per un controvalore residuo di €. 19.610,00.=, CP_3
Pag. 8 di 11 come risulta dal prospetto che allegato alla presente scrittura ne costituisce parte: (all. 2).
C) Che il sig. si è accollato il predetto debito impegnandosi Parte_1
a corrispondere alla la somma di €. 19.610,00.= Controparte_1
(all. 2)...
SI CONVIENE E SEGUE CP_4
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.
2.Che il sig. intende restituire al sig. la Parte_1 CP_2
somma capitale ricevuta in prestito pari ad €. 1.870,00.= (all 1).
3.Che il sig. intende provvedere al pagamento dell'importo Parte_1
di €. 19.610,00.= (all. 2) in favore della Controparte_1
accollandosi, per l'effetto, il debito della sig.ra beneficiaria CP_3
dei predetti interventi.
4. Che gli importi di €. 1.870,00.= e di €. 19.610,00.= verranno corrisposti dal sig. rispettivamente al sig. e alla Parte_1 CP_2
al più tardi entro la data del 31/12/2016. Controparte_1
5. Che in difetto di quanto previsto al punto 4, decorso tale temine del
31/12/2016, in mancanza di pagamento degli importi ivi previsti il sig.
sarà libero di agire, anche giudizialmente, nei confronti del CP_2
sig. a tutela e per il recupero anche forzoso del proprio Parte_1
credito.
Dunque in relazione all'eccezione di pagamento risulta che le somme di cui al bonifico in data 02.07.2018 sono state corrisposte al sig. CP_2
Pag. 9 di 11 e non alla società come invece da impegni di cui Controparte_1
sopra
Trattandosi di società di capitali, soggetto giuridico autonomo e distinto dal sig. , persona fisica – quantunque socio di maggioranza CP_2
e presidente del C.d.A – il pagamento è stato effettuato in favore di soggetto non legittimato ai sensi dell' art. 1188 c.c., in difetto di ratifica o prova dell'approfittamento ovvero del pagamento a creditore apparente .
Né infine è stata data prova di un diverso rapporto sottostante che giustificasse tale pagamento con effetto estintivo.
Il pagamento della somma nelle mani di non libera pertanto CP_2
l'opponente e non estingue il suo debito nei confronti della
[...]
dovendo così l'opposizione ritenersi infondata . Controparte_1
In definitiva l'opposizione va rigettata ed il decreto confermato salvo rilevare , quanto agli interessi, che in relazione alla quantificazione di cui al decreto non è stata mossa contestazione mentre quanto alle indicazioni di cui al precetto ogni eventuale contestazione è riservata a diversa sede.
4) Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. , in ottemperanza al principio di causalità, non essendovi motivi per discostarsene, e tenuto conto dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) vengono liquidate sulla base di valori medi e per quattro fasi di giudizio ( tenuto conto per la trattazione della sola fase subcautelare) come da dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 10 di 11 Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione
-Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
- Conferma il decreto ingiuntivo N. 69/2025 emesso dal Tribunale di
Monza in data 08/01/2025.
- Condanna il sig. al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in euro 4200,00 per CP_1
compensi, oltre accessori di legge.
Monza, 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 1772/2025
Il giudice, dott.ssa Maria Teresa Latella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da
(C.F.: ), con l'avv. Angela Parte_1 C.F._1
ND (C.F. , C.F._2
ammesso al gratuito patrocinio opponente,
contro
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con l'avv. Vito Salvatore Manfredi (C.F.
), C.F._3
opposto
Conclusioni delle parti.
Per (con atto introduttivo di opposizione) Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E D'URGENZA 1)sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni esposte in atti, anche inaudita altera parte;
IN VIA PRINCIPALE
2) accertare e dichiarare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni esposte in atti;
3) per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c.;
4) con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio, da distrarsi a favore del Procuratore antistatario.
Con memorie depositate il 21.07.2025:
IN VIA PRELIMINARE
1) Rilevato che non è stata esperita la procedura di negoziazione assistita obbligatoria, assegnare termine alla convenuta opposta per l'introduzione della suddetta procedura, rinviando, di conseguenza, l'udienza ex art. 183
c.p.c. già fissata per il 2 ottobre 2025;
2) Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di dover giudicare la fondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata monitoriamente dalla controparte, autorizzare l'attore opponente, ex art. 269 c.p.c., alla chiamata in causa del GN in proprio per tutte le CP_2
motivazioni esposte in atti;
IN VIA PRINCIPALE
3) accertare e dichiarare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni esposte in atti;
Pag. 2 di 11 4) per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c.;
IN VIA SUBORDINATA
5) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal GN Parte_1
alla avendo l'attore opponente già eseguito il Controparte_1
pagamento dell'importo dovuto alla convenuta opposta a mezzo del bonifico bancario di € 22.500,00, disposto in data 2/7/2025 ed accreditato sul conto corrente personale del GN;
CP_2
6) in caso di contestazione avversaria circa l'imputazione del pagamento indicato al precedente punto 3), condannare il GN a CP_2
restituire al GN l'importo di € 22.500,00, trattandosi di Parte_1
pagamento indebito, ovvero condannare il GN a versare CP_2
il suddetto importo direttamente a favore della con Controparte_1
conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento assunta dal GN nei confronti della suddetta società in forza della scrittura Parte_1
privata sottoscritta fra le parti in data 10/6/2025;
7) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio, da distrarsi a favore del Procuratore antistatario.
Per Controparte_1
Si chiede, consequenzialmente, il rigetto della richiesta sospensiva, che peraltro è del tutto carente di allegazione in ordine al fumus boni iuris e ancor più sul periculum in mora, che nemmeno viene genericamente determinato nell'opposizione.
Pag. 3 di 11 Nel merito, all'esito della dovuta valutazione dei fatti tutti, si chiede il rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1)Svolgimento del processo
Con atto di citazione tempestivamente notificato alla società opposta, il sig. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo N. 69/2025, emesso dal Tribunale di Monza in data 8/1/2025 e notificato il 27/1/2025 unitamente al relativo atto di precetto ( ma non al relativo ricorso) per il pagamento in favore di
[...]
della complessiva somma di € 19.610,00 oltre interessi Controparte_1
come in domanda e spese di lite ed accessorie.
L'opponente eccepiva di non esser stato posto in grado di comprendere a quale titolo e/o per quali causali fosse stata richiesta ed emessa l'ingiunzione di pagamento, considerato che l'opposta non aveva notificato il ricorso per ingiunzione, dal quale evincersi la causa petendi e il petitum dell'ingiunzione: di qui la nullità della notifica del decreto ingiuntivo impugnato e la richiesta di declaratoria di inefficacia ex art. 644 c.p.c. oltre alla previa istanza di sospensiva.
Con note depositate il 14.04.2025, si costituiva la Controparte_1
riconoscendo la mancata notifica del ricorso per una mera svista ma sostenendo per altro verso l'avvenuta sanatoria per effetto dell'opposizione e del raggiungimento dello scopo ( avendo in ogni caso avuto l'opponente la facoltà di accedere al fascicolo telematico del monitorio).
Pag. 4 di 11 Con ordinanza del 18.05.2025 il Tribunale “Rilevato che non è contestata la notifica del solo decreto ma non del ricorso e che, stante il tenore letterale del primo, non è consentita a parte opponente adeguata difesa in difetto di riferimento ai rapporti sottostanti alla pretesa” sospendeva la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta.
Quindi nel giudizio di merito la convenuta si costituiva con comparsa e deposito del fascicolo monitorio richiamando in ogni caso la natura dell' opposizione tale da introdurre un giudizio di merito a cognizione piena sulle pretese fatte valere con l'ingiunzione e sull'intero rapporto dedotto in giudizio con il credito ingiunto, con obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito .
Dal canto proprio l'opponente con la memoria n.1 oltre a ribadire l'inefficacia del decreto sollevava eccezione di pagamento e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa . CP_2
Nel corso del giudizio le parti depositavano le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c, n.1, 2 e 3 e fissata l'udienza precisazione delle conclusioni e discussione al 09.12.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
°°°°°
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
2) La nullità della notifica del decreto ingiuntivo e sua inefficacia ex art. 644 c.p..
Parte opponente ha interamente fondato l'atto di opposizione sull'affermata inefficacia del decreto ingiuntivo, ex art. 644 c.p.c per mancata notifica del ricorso unitamente all'ingiunzione ed in forza di tale ragione
Pag. 5 di 11 l'esecuzione è stata sospesa ritenendo che in quella fase l'opponente non fosse in grado di conoscere le ragioni della domanda poi integrate da parte convenuta con la memoria per l'udienza di sospensiva ed anteriormente alla costituzione ex art. 166 cpc
Riguardo alla invalidità della notifica del decreto ingiuntivo, secondo l'insegnamento delle S.C., possono verificarsi differenti ipotesi , di notificazione inesistente, non effettuata, o giuridicamente inesistente (come nel caso della notificazione effettuata in luogo ed a persona in alcun modo riferibili al debitore ingiunto); nulla o irregolare ovvero tardiva la cui eccezione può esser fatta valere , al fine di evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. oppure con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c
Tuttavia solo nell' ipotesi di omessa notifica o notifica inesistente del decreto ingiuntivo, opera la presunzione di abbandono del titolo (fra le altre
Cass., Sez III, 03 luglio 2008, n. 18243; Cass. Civ. Sent. n. 67/2002; Cass.,
Sez III, 03 luglio 2008, n. 18243), tale da giustificare la dichiarazione di inefficacia dell'ingiunzione, ex art. 644 c.p.c..
Ne consegue che una notifica effettivamente eseguita, ma oggettivamente errata, qualora attuata con modalità non corrispondenti alle previsioni normative, è indice di “scarsa attenzione” da parte del creditore, ma non di disinteresse ad ottenere gli effetti derivanti dal decreto: dunque un vizio giuridicamente “scusabile”, tale da non giustificare la pronuncia di inefficacia dell'ingiunzione : nell'ipotesi in cui la costituzione non sia limitata a far valere l'inefficacia, e il rapporto processuale si sia validamente costituito, la nullità potrà dirsi sanata, in virtù del principio di
Pag. 6 di 11 cui all'art. 156, co. 3 c.p.c. ai sensi del quale: “La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato”.
Alla luce di tali principi va osservato che nel caso di specie si è successivamente e (regolarmente) instaurato il contraddittorio fra le parti, ex art. 101 c.p.c., e garantito il diritto di difesa delle medesime ex art. 24
Cost., con la comparsa 19.8.2025 dell'opposta (e le precedenti note difensive del 14.04.2025) oltre all'integrazione delle conclusioni dell'opponente che si è così validamente difesa : non è dunque in questa sede possibile dichiarare la nullità della notifica e l'inefficacia , ex art. 644 c.p.c, ma deve pronunciarsi riguardo all'intero rapporto dedotto in giudizio dalla parte creditrice con l'ingiunzione di pagamento.
Ciò in ragione della natura non meramente impugnatoria del giudizio di opposizione ( cfr ordinanza n. 23273 del 26.07.2022 e sent. Sez.unite n.
927 del 2022).
La domanda principale di inefficacia del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c, deve pertanto essere rigettata.
3.La prova del credito e l'eccezione di pagamento
Il giudizio di opposizione costituisce una prosecuzione della domanda originariamente proposta col ricorso monitorio ed in tale fase il creditore deve integrare la documentazione – e la prova eventualmente solo sommaria – addotta nella precedente fase.
Nella specie la società opposta con la comparsa di costituzione del
19.08.2025 e le note depositate il 13 aprile 2025 nella fase cautelare ha
Pag. 7 di 11 comunque depositato la scrittura di accollo del debito- e la relativa fattura - già posta a fondamento del decreto provvisoriamente esecutivo.
Con detta scrittura aveva riconosciuto il proprio debito nei Parte_2
confronti della , ai sensi e per gli effetti di cui all'art Controparte_1
1988 c.c. determinando così l'inversione probatoria a carico del debitore ( ex multis Cass.ord.n.2091 del 25.1.2022)
Dal canto suo il sig. nulla ha contestato in proposito eccependo Pt_1
tuttavia l'avvenuto pagamento per la somma di euro 22.500,00 per effetto del bonifico 2.7.2016 in favore di ( doc.2 parte opponente). CP_2
L'eccezione può ritenersi tempestiva ( in forza della successiva “ regolarizzazione” del contraddittorio e del diritto di difesa), così come la richiesta ex art 269 cpc ( non accolta per ragioni di opportunità ed economia processuale) ma è infondata .
Si legge infatti nella scrittura di accollo del debito datata 10 giugno 2016,
“… premesso che
“A)Che il sig. ha prestato personalmente nel periodo dal CP_2
28/09/13 al 30/08/14 al sig. somme di denaro per Parte_1
complessivi €. 1.870,00.= come risulta nel dettaglio dal prospetto che si allega e che costituisce parte integrante della presente scrittura (all. 1).
B) Che il sig. e, nello specifico, la sua società CP_2 [...]
ha effettuato dei lavori di idraulica (cfr. preventivo n. 119- Controparte_1
12 del 26/11/12 oltre a quelli extra preventivo del 20/02/13) nell'interesse della sig.ra per un controvalore residuo di €. 19.610,00.=, CP_3
Pag. 8 di 11 come risulta dal prospetto che allegato alla presente scrittura ne costituisce parte: (all. 2).
C) Che il sig. si è accollato il predetto debito impegnandosi Parte_1
a corrispondere alla la somma di €. 19.610,00.= Controparte_1
(all. 2)...
SI CONVIENE E SEGUE CP_4
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.
2.Che il sig. intende restituire al sig. la Parte_1 CP_2
somma capitale ricevuta in prestito pari ad €. 1.870,00.= (all 1).
3.Che il sig. intende provvedere al pagamento dell'importo Parte_1
di €. 19.610,00.= (all. 2) in favore della Controparte_1
accollandosi, per l'effetto, il debito della sig.ra beneficiaria CP_3
dei predetti interventi.
4. Che gli importi di €. 1.870,00.= e di €. 19.610,00.= verranno corrisposti dal sig. rispettivamente al sig. e alla Parte_1 CP_2
al più tardi entro la data del 31/12/2016. Controparte_1
5. Che in difetto di quanto previsto al punto 4, decorso tale temine del
31/12/2016, in mancanza di pagamento degli importi ivi previsti il sig.
sarà libero di agire, anche giudizialmente, nei confronti del CP_2
sig. a tutela e per il recupero anche forzoso del proprio Parte_1
credito.
Dunque in relazione all'eccezione di pagamento risulta che le somme di cui al bonifico in data 02.07.2018 sono state corrisposte al sig. CP_2
Pag. 9 di 11 e non alla società come invece da impegni di cui Controparte_1
sopra
Trattandosi di società di capitali, soggetto giuridico autonomo e distinto dal sig. , persona fisica – quantunque socio di maggioranza CP_2
e presidente del C.d.A – il pagamento è stato effettuato in favore di soggetto non legittimato ai sensi dell' art. 1188 c.c., in difetto di ratifica o prova dell'approfittamento ovvero del pagamento a creditore apparente .
Né infine è stata data prova di un diverso rapporto sottostante che giustificasse tale pagamento con effetto estintivo.
Il pagamento della somma nelle mani di non libera pertanto CP_2
l'opponente e non estingue il suo debito nei confronti della
[...]
dovendo così l'opposizione ritenersi infondata . Controparte_1
In definitiva l'opposizione va rigettata ed il decreto confermato salvo rilevare , quanto agli interessi, che in relazione alla quantificazione di cui al decreto non è stata mossa contestazione mentre quanto alle indicazioni di cui al precetto ogni eventuale contestazione è riservata a diversa sede.
4) Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. , in ottemperanza al principio di causalità, non essendovi motivi per discostarsene, e tenuto conto dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) vengono liquidate sulla base di valori medi e per quattro fasi di giudizio ( tenuto conto per la trattazione della sola fase subcautelare) come da dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 10 di 11 Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione
-Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
- Conferma il decreto ingiuntivo N. 69/2025 emesso dal Tribunale di
Monza in data 08/01/2025.
- Condanna il sig. al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in euro 4200,00 per CP_1
compensi, oltre accessori di legge.
Monza, 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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