CA
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3708 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 3496/2024
All'udienza collegiale del giorno 12/06/2025 ore 09:50
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Relatrice
Dott.ssa Fiorella Gozzer Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti TESTA CARLO;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti SCALISE GAETANO;
Avv. Falvo, in sost.
Parte_2
Avv./Avv.ti PELUSO GIOVANNI;
Avv. Cannata, in sost.
*** Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto.
La parte appellante insiste per l'accoglimento dell'appello facendo individuare l'errore di prescrizione del termine del primo giudice, nonché la mancanza di contestazione da parte dell'assicurazione delle lettere idonee a interrompere la prescrizione, il tutto come comprovato in atti e non contestato.
In ogni caso insiste sulle richieste istruttorie. Le parti appellate insistono per l'accoglimento , per il rigetto delle parti appellate, reiterando le loro difese.
La Corte decide all'esito della camera di consiglio come da sentenza di cui darà lettura in udienza e che costituisce parte integrante del presente verbale telematico.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott.ssa Melita Assunta Furnari Dott.ssa Marianna D'Avino
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato all'udienza del
12 giugno 2025 la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 3496/2024
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 21666/20 il Tribunale di Roma ha respinto per intervenuta prescrizione la domanda proposta da che aveva agito nei confronti di e dellaParte_1 Parte_2 [...] per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro accaduto Controparte_2 il 20 novembre 1996, e ha posto a carico dell'attore le spese di lite.
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello Civile di Roma:
1.in via preliminare, accogliere l'istanza di inibitoria e dichiarare la sospensione della efficacia di esecutiva della sentenza ovvero della esecuzione della stessa;
2.nel merito, in totale riforma della sentenza di I grado, contrariis reiectis, acclarata previamente la civile ed unica responsabilità del Sig. Parte_2
nella causazione dell'evento de quo, condannare lo stesso in una e in solido con la
[...]
in persona del l.r.p.t., (incorporante la , Controparte_3 Controparte_4 al pagamento a favore dell'attore, a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali e fisici, morali, biologici ed esistenziali subiti e subendi a seguito del sinistro di cui in premessa, dell'importo di cui in premessa, pari ad € 96.000,00; in via subordinata, condannare i medesimi convenuti alla somma, superiore e/o minore a quella sopra indicata, che sarà ritenuta di giustizia, secondo il grado di responsabilità accertato e/o presunto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi legali oltre I.V.A. e C.P.A. anche per la fase stragiudiziale dei due gradi di giudizio in via subordinata con compensazione delle spese. In via ulteriormente gradata voglia rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti con la
Memoria 183 n. 2…””.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito , che ha rassegnato le conclusioni di Parte_2 seguito riportate: “Voglia l'On. Autorità Giudiziaria adita, dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'appellante, in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
dichiarare, comunque, inammissibile i mezzi di prova richiesti;
nel merito, Voglia l'On. Autorità Giudiziaria adita, respingere l'appello proposto dall'appellante, perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
in via subordinata nel merito, Voglia
l'On. Autorità Giudiziaria adita, nella denegata ipotesi che il sig. dovesse essere Parte_2 ritenuto corresponsabile del sinistro per cui è causa, Voglia la adita Autorità Giudiziaria, manlevare
e tenere indenne il predetto appellato da qualsivoglia pretesa pecuniaria avanzata perché regolarmente assicurato e - conseguentemente – condannare direttamente ovvero in via subordinata in solido la in persona del l.r.p.t. con cod. Controparte_5 fis. e p.iva ) al pagamento dei danni e a qualsivoglia pagamento o esborso connesso P.IVA_1 all'adempimento del contratto di R.C.A. sopra citato nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avverso appello, accertate le rispettive percentuali di responsabilità e per l'effetto liquidare gli eventuali danni solo nella loro provata ed obiettiva consistenza e comunque nei limiti del grado di responsabilità accertato;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore dell'avv. che si dichiara antistatario”
Costituitasi a sua volta in giudizio, la quale successore della Controparte_6 [...]
(già , ha concluso come segue: “Voglia Ill.ma Corte Controparte_7 Controparte_8
d'Appello Civile di Roma, ogni contraria istanza eccezione disattesa e reietta, confermare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare l'avverso appello in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondato per quanto sopra illustrato;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avverso appello, accertate le rispettive percentuali di responsabilità e per l'effetto liquidare gli eventuali danni solo nella loro provata ed obiettiva consistenza e comunque nei limiti del grado di responsabilità accertato. Sempre con vittoria di spese
e competenze, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge. In via istruttoria: si reiterano le opposizioni e le richieste istruttorie formulate nella II e III memoria ex art. 183, sesto comma, cpc.” All'udienza del 5 dicembre 2024 la parte appellante ha rinunciato all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
la causa è stata, quindi, rinviata per discussione orale all'udienza del 12 giugno 2025.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata in primo grado da Parte_1 che ha agito nei confronti di e della Parte_2 Controparte_9 per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro avvenuto il 20 novembre 1996.
Secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, l'attore - mentre percorreva in orario notturno Corso Vittorio Emanuele in direzione San Pietro a bordo del proprio motociclo Piaggio - si era scontrato con la vettura Golf condotta dal proprietario , il quale all'altezza di Parte_2
Largo di Torre Argentina era passato con il semaforo rosso;
a seguito dell'urto aveva subito danni fisici e materiali.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, e ha respinto la domanda attorea, ponendo a carico del le spese di lite. Pt_1
La prima censura, con la quale l'appellante lamenta l'applicazione della prescrizione biennale, merita condivisione.
Il Tribunale ha ritenuto che nel caso in esame non fosse prospettabile alcuna ipotesi di reato, tale da dare luogo all'applicazione del più lungo termine prescrizionale, in quanto non poteva escludersi, in difetto di riscontri concreti, che il semaforo al momento del sinistro fosse malfunzionante;
in ragione del mancato deposito delle cartoline delle raccomandate spedite il 28 gennaio 1997, il 23 settembre
1998 e il 27 ottobre 1998, il cui ricevimento era stato contestato dai convenuti, ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse prescritta.
Ora, con riferimento alle gravi ripercussioni fisiche patite dall'attore, il terzo comma dell'art. 2947 c.c., laddove dispone l'applicazione del termine più lungo nell'ipotesi in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, impone una valutazione in termini astratti che (a prescindere dall'eventuale avvio dell'azione penale, nel caso oggetto di causa non esercitata) dà esito positivo, dovendosi prospettare il reato di lesioni colpose (Cass. 32021/24).
I Vigili Urbani non hanno, infatti, rilevato alcun malfunzionamento dell'impianto e hanno piuttosto osservato che “si può presumere che uno dei due non rispettasse la segnalazione luminosa dell'impianto che, benché in orario notturno, ha ciclo normale”, cosicché, in ipotesi, può ritenersi integrata la condotta colposa dei conducenti coinvolti, comunque tenuti (entrambi) a prestare la dovuta attenzione durante l'attraversamento dell'incrocio, ancorché uno di essi - non individuato - fosse favorito dalla luce semaforica verde.
Tali considerazioni si estendono anche ai danni riportati dal motoveicolo in ossequio al seguente orientamento: “il principio secondo il quale, quando da uno stesso fatto (nella specie, collisione di veicoli) derivino due eventi, di cui uno costituisca illecito penale e l'altro illecito civile, il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'art. 2947, comma terzo, cod. civ. per il fatto considerato dalla legge come reato non è applicabile anche al risarcimento del danno derivante dall'illecito civile, il cui diritto è diverso e autonomo rispetto a quello derivante dal reato, opera solo quando i predetti eventi dannosi riguardino soggetti diversi, mentre nell'ipotesi di danni (nella specie, alla persona ed alle cose) subiti contemporaneamente da uno stesso soggetto si applica l'unico (più lungo) termine di prescrizione, giacché la coincidenza degli interessi lesi in un solo soggetto determina la compromissione di una unica sfera giuridica, con conseguenze dannose tutte ad essa riferibili, alle quali corrisponde il diritto, unico e complessivo, del danneggiato al relativo risarcimento” (Cass.1494/84).
Alla pretesa risarcitoria avanzata dall'attore va, quindi, applicato il più lungo termine quinquennale (parametrato al disposto dell'art. 157 c.p. nella versione ratione temporis vigente).
Cionondimeno, l'appello va respinto in quanto la prescrizione non è stata interrotta.
Al riguardo, va osservato che il sinistro risale al 20 novembre 1996 e che il giudizio risarcitorio è stato promosso con atto di citazione notificato il 2 aprile 2020, a distanza di circa 24 anni dall'evento lesivo.
In relazione alle missive del 28 gennaio 1997, 23 settembre 1998 e 27 ottobre 1998, come correttamente osservato dal Tribunale, la parte attrice non ha depositato le cartoline di ricevimento delle raccomandate, cosicché - a fronte delle contestazioni mosse dai convenuti - opera il principio secondo cui “il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato (Cass. 31845/22; Cass. 28580/24).
In difetto di ulteriori riscontri, che l'attore non ha fornito, non può ritenersi provato che le citate raccomandate siano pervenute all'indirizzo dei destinatari, così da interrompere il corso della prescrizione.
Con riguardo alla missiva di messa in mora recante la data del 24 maggio 2000, il ha depositato Pt_1 la cartolina di ricevimento recante il timbro dell'Assicurazione in data 8 giugno 2000, ma non ha fornito alcuna spiegazione in ordine ai rilievi specifici mossi dalla in merito Controparte_2 all'effettiva corrispondenza tra la missiva e l'avvenuta spedizione/ricezione.
In particolare, la Compagnia ha osservato che la cartolina di ricevimento indica una data di spedizione (2 giugno 2000) diversa rispetto a quella riportata nell'avviso (5 giugno 2000) ed è priva dell'indicazione del mittente;
la ricevuta di spedizione non riporta il numero della raccomandata e non risulta riferibile alla cartolina.
Alla luce del lungo lasso di tempo trascorso e della circostanza che l'Assicurazione gestisce un numero innumerevole di rapporti, avendo per l'effetto maggiori difficoltà nel risalire alla corrispondenza ricevuta oltre venti anni prima, il - anche in virtù del principio della vicinanza Pt_1 della prova - avrebbe dovuto chiarire i dubbi sollevati;
in questa sede lo stesso si è limitato, invece, ad affermare che “le vicende personali del Sig. , atte a spiegare la necessità degli Parte_1 interventi dei Difensori per interrompere la prescrizione del diritto azionato e la difficoltà di reperire
e conservare nel tempo le missive e le attestazioni postali, possono essere oggetto di “curiosità”, ma non hanno alcuna rilevanza giuridica. La loro divulgazione violerebbe privacy anche di terze persone che il sottoscritto Difensore intende proteggere anche in osservanza di un proprio dovere deontologico”, fornendo una giustificazione che, pur essendo meritevole di rispetto da parte del
Collegio, ancor più conferma le anomalie della situazione e non consente di dissipare le perplessità obiettivamente sussistenti.
L'attore non ha, quindi, provato che la missiva del 24 maggio 2000 sia pervenuta all'Assicurazione, con la conseguenza che la domanda risarcitoria è prescritta, a nulla rilevando l'invio - a termine ormai spirato - della successiva lettera dell'11 marzo 2002.
Restano, di conseguenza, assorbite le questioni relative all'accertamento della dinamica del sinistro e alla quantificazione dei danni.
L'ultima censura relativa alla liquidazione delle spese di lite è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza e il non ha Pt_1 esplicitato le ragioni in virtù delle quali sarebbe dovuto pervenire alla pronuncia di compensazione;
quanto all'ammontare, l'appellante si è limitato a definire l'importo “spropositato”, benché lo stesso si collochi nell'ambito dei parametri tariffari minimi e sia commisurato all'ingente somma richiesta.
L'appello va, dunque, respinto con la conferma della pronuncia gravata, sia pure con la diversa motivazione resa in ordine alla prescrizione (Cass. 4889/16).
Le spese, che seguono la soccombenza nei confronti delle parti appellate, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari, attese la natura della controversia e delle questioni esaminate, nonché la rapida definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con distrazione in favore del Difensore del che si è dichiarato antistatario. Parte_2
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del grado, che liquida per ciascuna in complessivi € 4.997,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del Difensore di Parte_2 che si è dichiarato antistatario;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
Sezione V civile
R.G. 3496/2024
All'udienza collegiale del giorno 12/06/2025 ore 09:50
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Relatrice
Dott.ssa Fiorella Gozzer Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti TESTA CARLO;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti SCALISE GAETANO;
Avv. Falvo, in sost.
Parte_2
Avv./Avv.ti PELUSO GIOVANNI;
Avv. Cannata, in sost.
*** Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto.
La parte appellante insiste per l'accoglimento dell'appello facendo individuare l'errore di prescrizione del termine del primo giudice, nonché la mancanza di contestazione da parte dell'assicurazione delle lettere idonee a interrompere la prescrizione, il tutto come comprovato in atti e non contestato.
In ogni caso insiste sulle richieste istruttorie. Le parti appellate insistono per l'accoglimento , per il rigetto delle parti appellate, reiterando le loro difese.
La Corte decide all'esito della camera di consiglio come da sentenza di cui darà lettura in udienza e che costituisce parte integrante del presente verbale telematico.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott.ssa Melita Assunta Furnari Dott.ssa Marianna D'Avino
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato all'udienza del
12 giugno 2025 la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 3496/2024
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 21666/20 il Tribunale di Roma ha respinto per intervenuta prescrizione la domanda proposta da che aveva agito nei confronti di e dellaParte_1 Parte_2 [...] per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro accaduto Controparte_2 il 20 novembre 1996, e ha posto a carico dell'attore le spese di lite.
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello Civile di Roma:
1.in via preliminare, accogliere l'istanza di inibitoria e dichiarare la sospensione della efficacia di esecutiva della sentenza ovvero della esecuzione della stessa;
2.nel merito, in totale riforma della sentenza di I grado, contrariis reiectis, acclarata previamente la civile ed unica responsabilità del Sig. Parte_2
nella causazione dell'evento de quo, condannare lo stesso in una e in solido con la
[...]
in persona del l.r.p.t., (incorporante la , Controparte_3 Controparte_4 al pagamento a favore dell'attore, a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali e fisici, morali, biologici ed esistenziali subiti e subendi a seguito del sinistro di cui in premessa, dell'importo di cui in premessa, pari ad € 96.000,00; in via subordinata, condannare i medesimi convenuti alla somma, superiore e/o minore a quella sopra indicata, che sarà ritenuta di giustizia, secondo il grado di responsabilità accertato e/o presunto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi legali oltre I.V.A. e C.P.A. anche per la fase stragiudiziale dei due gradi di giudizio in via subordinata con compensazione delle spese. In via ulteriormente gradata voglia rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti con la
Memoria 183 n. 2…””.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito , che ha rassegnato le conclusioni di Parte_2 seguito riportate: “Voglia l'On. Autorità Giudiziaria adita, dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'appellante, in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
dichiarare, comunque, inammissibile i mezzi di prova richiesti;
nel merito, Voglia l'On. Autorità Giudiziaria adita, respingere l'appello proposto dall'appellante, perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
in via subordinata nel merito, Voglia
l'On. Autorità Giudiziaria adita, nella denegata ipotesi che il sig. dovesse essere Parte_2 ritenuto corresponsabile del sinistro per cui è causa, Voglia la adita Autorità Giudiziaria, manlevare
e tenere indenne il predetto appellato da qualsivoglia pretesa pecuniaria avanzata perché regolarmente assicurato e - conseguentemente – condannare direttamente ovvero in via subordinata in solido la in persona del l.r.p.t. con cod. Controparte_5 fis. e p.iva ) al pagamento dei danni e a qualsivoglia pagamento o esborso connesso P.IVA_1 all'adempimento del contratto di R.C.A. sopra citato nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avverso appello, accertate le rispettive percentuali di responsabilità e per l'effetto liquidare gli eventuali danni solo nella loro provata ed obiettiva consistenza e comunque nei limiti del grado di responsabilità accertato;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore dell'avv. che si dichiara antistatario”
Costituitasi a sua volta in giudizio, la quale successore della Controparte_6 [...]
(già , ha concluso come segue: “Voglia Ill.ma Corte Controparte_7 Controparte_8
d'Appello Civile di Roma, ogni contraria istanza eccezione disattesa e reietta, confermare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare l'avverso appello in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondato per quanto sopra illustrato;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avverso appello, accertate le rispettive percentuali di responsabilità e per l'effetto liquidare gli eventuali danni solo nella loro provata ed obiettiva consistenza e comunque nei limiti del grado di responsabilità accertato. Sempre con vittoria di spese
e competenze, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge. In via istruttoria: si reiterano le opposizioni e le richieste istruttorie formulate nella II e III memoria ex art. 183, sesto comma, cpc.” All'udienza del 5 dicembre 2024 la parte appellante ha rinunciato all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
la causa è stata, quindi, rinviata per discussione orale all'udienza del 12 giugno 2025.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata in primo grado da Parte_1 che ha agito nei confronti di e della Parte_2 Controparte_9 per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro avvenuto il 20 novembre 1996.
Secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, l'attore - mentre percorreva in orario notturno Corso Vittorio Emanuele in direzione San Pietro a bordo del proprio motociclo Piaggio - si era scontrato con la vettura Golf condotta dal proprietario , il quale all'altezza di Parte_2
Largo di Torre Argentina era passato con il semaforo rosso;
a seguito dell'urto aveva subito danni fisici e materiali.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, e ha respinto la domanda attorea, ponendo a carico del le spese di lite. Pt_1
La prima censura, con la quale l'appellante lamenta l'applicazione della prescrizione biennale, merita condivisione.
Il Tribunale ha ritenuto che nel caso in esame non fosse prospettabile alcuna ipotesi di reato, tale da dare luogo all'applicazione del più lungo termine prescrizionale, in quanto non poteva escludersi, in difetto di riscontri concreti, che il semaforo al momento del sinistro fosse malfunzionante;
in ragione del mancato deposito delle cartoline delle raccomandate spedite il 28 gennaio 1997, il 23 settembre
1998 e il 27 ottobre 1998, il cui ricevimento era stato contestato dai convenuti, ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse prescritta.
Ora, con riferimento alle gravi ripercussioni fisiche patite dall'attore, il terzo comma dell'art. 2947 c.c., laddove dispone l'applicazione del termine più lungo nell'ipotesi in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, impone una valutazione in termini astratti che (a prescindere dall'eventuale avvio dell'azione penale, nel caso oggetto di causa non esercitata) dà esito positivo, dovendosi prospettare il reato di lesioni colpose (Cass. 32021/24).
I Vigili Urbani non hanno, infatti, rilevato alcun malfunzionamento dell'impianto e hanno piuttosto osservato che “si può presumere che uno dei due non rispettasse la segnalazione luminosa dell'impianto che, benché in orario notturno, ha ciclo normale”, cosicché, in ipotesi, può ritenersi integrata la condotta colposa dei conducenti coinvolti, comunque tenuti (entrambi) a prestare la dovuta attenzione durante l'attraversamento dell'incrocio, ancorché uno di essi - non individuato - fosse favorito dalla luce semaforica verde.
Tali considerazioni si estendono anche ai danni riportati dal motoveicolo in ossequio al seguente orientamento: “il principio secondo il quale, quando da uno stesso fatto (nella specie, collisione di veicoli) derivino due eventi, di cui uno costituisca illecito penale e l'altro illecito civile, il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'art. 2947, comma terzo, cod. civ. per il fatto considerato dalla legge come reato non è applicabile anche al risarcimento del danno derivante dall'illecito civile, il cui diritto è diverso e autonomo rispetto a quello derivante dal reato, opera solo quando i predetti eventi dannosi riguardino soggetti diversi, mentre nell'ipotesi di danni (nella specie, alla persona ed alle cose) subiti contemporaneamente da uno stesso soggetto si applica l'unico (più lungo) termine di prescrizione, giacché la coincidenza degli interessi lesi in un solo soggetto determina la compromissione di una unica sfera giuridica, con conseguenze dannose tutte ad essa riferibili, alle quali corrisponde il diritto, unico e complessivo, del danneggiato al relativo risarcimento” (Cass.1494/84).
Alla pretesa risarcitoria avanzata dall'attore va, quindi, applicato il più lungo termine quinquennale (parametrato al disposto dell'art. 157 c.p. nella versione ratione temporis vigente).
Cionondimeno, l'appello va respinto in quanto la prescrizione non è stata interrotta.
Al riguardo, va osservato che il sinistro risale al 20 novembre 1996 e che il giudizio risarcitorio è stato promosso con atto di citazione notificato il 2 aprile 2020, a distanza di circa 24 anni dall'evento lesivo.
In relazione alle missive del 28 gennaio 1997, 23 settembre 1998 e 27 ottobre 1998, come correttamente osservato dal Tribunale, la parte attrice non ha depositato le cartoline di ricevimento delle raccomandate, cosicché - a fronte delle contestazioni mosse dai convenuti - opera il principio secondo cui “il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato (Cass. 31845/22; Cass. 28580/24).
In difetto di ulteriori riscontri, che l'attore non ha fornito, non può ritenersi provato che le citate raccomandate siano pervenute all'indirizzo dei destinatari, così da interrompere il corso della prescrizione.
Con riguardo alla missiva di messa in mora recante la data del 24 maggio 2000, il ha depositato Pt_1 la cartolina di ricevimento recante il timbro dell'Assicurazione in data 8 giugno 2000, ma non ha fornito alcuna spiegazione in ordine ai rilievi specifici mossi dalla in merito Controparte_2 all'effettiva corrispondenza tra la missiva e l'avvenuta spedizione/ricezione.
In particolare, la Compagnia ha osservato che la cartolina di ricevimento indica una data di spedizione (2 giugno 2000) diversa rispetto a quella riportata nell'avviso (5 giugno 2000) ed è priva dell'indicazione del mittente;
la ricevuta di spedizione non riporta il numero della raccomandata e non risulta riferibile alla cartolina.
Alla luce del lungo lasso di tempo trascorso e della circostanza che l'Assicurazione gestisce un numero innumerevole di rapporti, avendo per l'effetto maggiori difficoltà nel risalire alla corrispondenza ricevuta oltre venti anni prima, il - anche in virtù del principio della vicinanza Pt_1 della prova - avrebbe dovuto chiarire i dubbi sollevati;
in questa sede lo stesso si è limitato, invece, ad affermare che “le vicende personali del Sig. , atte a spiegare la necessità degli Parte_1 interventi dei Difensori per interrompere la prescrizione del diritto azionato e la difficoltà di reperire
e conservare nel tempo le missive e le attestazioni postali, possono essere oggetto di “curiosità”, ma non hanno alcuna rilevanza giuridica. La loro divulgazione violerebbe privacy anche di terze persone che il sottoscritto Difensore intende proteggere anche in osservanza di un proprio dovere deontologico”, fornendo una giustificazione che, pur essendo meritevole di rispetto da parte del
Collegio, ancor più conferma le anomalie della situazione e non consente di dissipare le perplessità obiettivamente sussistenti.
L'attore non ha, quindi, provato che la missiva del 24 maggio 2000 sia pervenuta all'Assicurazione, con la conseguenza che la domanda risarcitoria è prescritta, a nulla rilevando l'invio - a termine ormai spirato - della successiva lettera dell'11 marzo 2002.
Restano, di conseguenza, assorbite le questioni relative all'accertamento della dinamica del sinistro e alla quantificazione dei danni.
L'ultima censura relativa alla liquidazione delle spese di lite è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza e il non ha Pt_1 esplicitato le ragioni in virtù delle quali sarebbe dovuto pervenire alla pronuncia di compensazione;
quanto all'ammontare, l'appellante si è limitato a definire l'importo “spropositato”, benché lo stesso si collochi nell'ambito dei parametri tariffari minimi e sia commisurato all'ingente somma richiesta.
L'appello va, dunque, respinto con la conferma della pronuncia gravata, sia pure con la diversa motivazione resa in ordine alla prescrizione (Cass. 4889/16).
Le spese, che seguono la soccombenza nei confronti delle parti appellate, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari, attese la natura della controversia e delle questioni esaminate, nonché la rapida definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con distrazione in favore del Difensore del che si è dichiarato antistatario. Parte_2
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del grado, che liquida per ciascuna in complessivi € 4.997,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del Difensore di Parte_2 che si è dichiarato antistatario;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino