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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/11/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
n. 360/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
dr. AR GR d'RI Presidente
dr. Rita Carosella Consigliere rel.
dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 360/2017 R.G. di appello avverso la SENTENZA n. 632 emessa il 29 agosto
2017 dal Tribunale di Isernia, causa RG 1682/2012, non notificata,
avente ad oggetto: Accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Giacomo Tommaso Parte_1 P.IVA_1
Zuccarino, elettivamente domiciliata presso il difensore in Campobasso, alla Via Pietrunto n. 4, in virtù della procura alle liti allegata al ricorso telematico
APPELLANTE
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Controparte_1 C.F._1
Giancola, elettivamente domiciliato presso il difensore Isernia, C.so Garibaldi n. 133, in virtù della procura alle liti allegata al ricorso telematico
APPELLATO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sandro De Controparte_2 C.F._2 Paola, elettivamente domiciliata presso il difensore in Venafro, al C.so Campano n. 67, in virtù della procura alle liti allegata al ricorso telematico;
APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
È stato proposto appello da parte di , come in atti, avverso la sentenza n. 632 emessa il Parte_1
29 agosto 2017 dal Tribunale di Isernia, causa n. 1682/2012 R.G., non notificata.
Con ordinanza depositata in data 22/02/2019, resa all'esito dell'istanza dell'avvocato di parte appellata di integrazione del contraddittorio ex art. 331 o ex art. 332 c.p.c. nei confronti di litisconsorte necessario regolarmente citato nel procedimento di primo grado e rimasto contumace, è stata dichiarata l'interruzione del procedimento per avvenuto decesso dell'appellata CP_2
; l'ordinanza risulta comunicata ai procuratori delle parti costituite.
[...]
Va rilevato che all'atto dell'emissione della presente sentenza è decorso il termine di tre mesi dall'interruzione del procedimento senza che nessuno abbia proceduto alla sua riassunzione.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. si deve ordinare l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini.
Spese ex art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, collegio civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 632 emessa il 29 agosto 2017 dal Tribunale di Parte_1
Isernia, causa RG 1682/2012, non notificata, così provvede:
dichiara estinto il giudizio.
spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello, in data 06/11/2025.
Il Consigliere est.– dott.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
DR.SSA AR GR d'RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
dr. AR GR d'RI Presidente
dr. Rita Carosella Consigliere rel.
dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 360/2017 R.G. di appello avverso la SENTENZA n. 632 emessa il 29 agosto
2017 dal Tribunale di Isernia, causa RG 1682/2012, non notificata,
avente ad oggetto: Accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Giacomo Tommaso Parte_1 P.IVA_1
Zuccarino, elettivamente domiciliata presso il difensore in Campobasso, alla Via Pietrunto n. 4, in virtù della procura alle liti allegata al ricorso telematico
APPELLANTE
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Controparte_1 C.F._1
Giancola, elettivamente domiciliato presso il difensore Isernia, C.so Garibaldi n. 133, in virtù della procura alle liti allegata al ricorso telematico
APPELLATO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sandro De Controparte_2 C.F._2 Paola, elettivamente domiciliata presso il difensore in Venafro, al C.so Campano n. 67, in virtù della procura alle liti allegata al ricorso telematico;
APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
È stato proposto appello da parte di , come in atti, avverso la sentenza n. 632 emessa il Parte_1
29 agosto 2017 dal Tribunale di Isernia, causa n. 1682/2012 R.G., non notificata.
Con ordinanza depositata in data 22/02/2019, resa all'esito dell'istanza dell'avvocato di parte appellata di integrazione del contraddittorio ex art. 331 o ex art. 332 c.p.c. nei confronti di litisconsorte necessario regolarmente citato nel procedimento di primo grado e rimasto contumace, è stata dichiarata l'interruzione del procedimento per avvenuto decesso dell'appellata CP_2
; l'ordinanza risulta comunicata ai procuratori delle parti costituite.
[...]
Va rilevato che all'atto dell'emissione della presente sentenza è decorso il termine di tre mesi dall'interruzione del procedimento senza che nessuno abbia proceduto alla sua riassunzione.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. si deve ordinare l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini.
Spese ex art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, collegio civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 632 emessa il 29 agosto 2017 dal Tribunale di Parte_1
Isernia, causa RG 1682/2012, non notificata, così provvede:
dichiara estinto il giudizio.
spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello, in data 06/11/2025.
Il Consigliere est.– dott.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
DR.SSA AR GR d'RI