Art. 1. Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.