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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/03/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
n. 11046/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11046/2020 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: nato ad [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. LA MALFA VINCENZO MASSIMILIANO
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. D'ALESSANDRO SALVATORE
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: con note scritte per l'udienza del giorno 30.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi al contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti e telematicamente depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 10.07.2009 in Pedara (CT), Parte_1 Controparte_1
iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2009, parte II, serie A, numero 64.
Dalla coppia sono nati i figli: il 24.09.2011 e il 02.12.2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 06.10.2020, ha chiesto la separazione personale Parte_1
dalla moglie esponendo che la causa della separazione è da addebitare alla relazione extraconiugale intrattenuta dalla resistente e che di fatto i coniugi vivono separati dal giugno
2019; ha inoltre richiesto di disporre l'affidamento esclusivo della prole minorenne, sulla scorta delle querele sporte nei confronti dell'attuale compagno della resistente, e di regolamentare il diritto di visita della madre ponendo a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, mediante il versamento della somma mensile di € 300,00 per ciascun figlio.
Si è costituita in giudizio , con comparsa del 19.01.2021, aderendo alla domanda di Controparte_1
separazione e contestando la ricostruzione operata dall'attore circa i fatti che hanno condotto alla frattura coniugale;
la resistente si è opposta a tutte le altre richieste chiedendo di rigettare la domanda di affidamento esclusivo e, conseguentemente, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la stessa e di limitare il diritto di visita del padre;
ha altresì chiesto di porre a carico del ricorrente l'onere di versare un assegno mensile di € 700,00 per i figli, oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 26 gennaio 2021, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha adottato i provvedimenti urgenti a tutela dei coniugi e della prole e rimesso la causa innanzi al giudice istruttore per la fase contenziosa. Con l'ordinanza del
29.01.2021 il Presidente ha disposto l'affido condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre e ha posto il contributo di mantenimento a carico del ricorrente;
in merito alla regolamentazione degli incontri tra padre e figli, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal ricorrente, il Presidente ha ritenuto necessario approfondire le circostanze rappresentate dalle parti, accertando la capacità genitoriale di entrambe i genitori e conseguentemente verificare le condizioni di benessere psico-fisico dei figli minori, dando mandato ai Servizi sociali competenti per territorio di svolgere opportuni accertamenti.
È stata acquisita la relazione del Centro di Psicodiagnostica e Consulenza dell'ASP di Catania (San
Pietro Clarenza) che ha concluso: “Adeguate per entrambi la funzione di accudimento ed affettiva, meno adeguata la capacità di comprendere i bisogni reali ed emotivi dei figli e di rispondere opportunememente a questi. Ridotta la consapevolezza che la mancanza di collaborazione e i tentativi di instaurare alleanze disfunzionali con ciascuno possano creare in loro disagio e sofferenza.”; è stato suggerito un percorso di sostegno alla genitorialità, effettivamente e proficuamente intrapreso dalle parti che, nelle more del procedimento, hanno raggiunto un accordo (allegato il 25.10.2024).
Con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno quindi precisato congiuntamente le conclusioni alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed , i quali Controparte_1 Parte_1
ultimi hanno contratto matrimonio concordatario, in Pedara il cui relativo atto è stato trascritto presso l'ufficio dello stato civile del Comune di Pedara (atto n. 64 P.II S. A anno 2009);
2)Disporre l'affido condiviso dei due figli minori e on collocazione pressо lа madre Per_2 Per_1
; Controparte_1
3)Stabilire in favore del padre, fermo restando l'assoluta libertà delle parti di concordare tempi e modi di frequentazione, che in caso di disaccordo il diritto di visita dei minori sarà regolato seconda quanto segue: Due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola alle ore 20,00; a fine settimana alternati da Sabato alle ore 10,00 alla Domenica alle ore 20,00; nel periodo estivo per gg. 20 anche non continuamente previo accordo tra le parti: nelle vacanze Natalizie per gg 5, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del giorno di Capodanno;
nelle vacanze Pasquali per due giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del giorno del Lunedi dell' Angelo;
4)Dichiarare che il SI. è onerato a contribuire al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
, mediante versamento della somma di € 400,00 mensili da corrispondere alla SI.ra Per_2 CP_1
entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al 50% del'e spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Catania. Tali spese, debbono essere concordate tra le parti, in caso contrario rimarranno a carico della parte che li ha decise e sostenute; 5)Dichiarare che nulla è dovuto reciprocamente da ciascun coniuge a titolo di mantenimento personale;
6) Dichiarare che il prestito n.19057338 contratto presso la Compass verrà corrisposto interamente dal SI. il quale nulla potrà richiedere alla SI.ra . Parte_1 Controparte_1
7) Compensare le spese del procedimento;
8) Ordinare la trasmissione, a cura della Cancelleria, dell'emananda decisione all'Ufficiale dello stato Civile per la relativa annotazione nel registra atti di matrimonio.”
La causa è stata rimessa al Collegio in decisione senza la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, previa trasmissione degli atti al PM.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla definizione del giudizio alle condizioni concordate tra le parti.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione o della ripresa della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Ciò posto, possono trovare accoglimento le determinazioni delle parti in relazione all'affidamento e collocamento dei figli e , in quanto non appaiono Persona_3 Persona_4
contrastanti rispetto all'interesse della prole minorenne.
____
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante l'esito congiunto del procedimento.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. dei coniugi Parte_1
nato ad [...] il [...] e , nata a [...] il
[...] Controparte_1 17/06/1985, che hanno contratto matrimonio in Pedara (CT) in data 10/07/2009, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2009, numero 64, parte II, serie A;
2) affida i figli minori d ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e Per_1 Per_2
disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) pone a carico di l'onere di contribuire al mantenimento dei figli attraverso Parte_1
il versamento di un assegno mensile di mantenimento di € 400,00 entro giorno 20 di ogni mese, rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie;
5) spese compensate.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pedara (CT) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 14/03/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11046/2020 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: nato ad [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. LA MALFA VINCENZO MASSIMILIANO
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. D'ALESSANDRO SALVATORE
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: con note scritte per l'udienza del giorno 30.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi al contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti e telematicamente depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 10.07.2009 in Pedara (CT), Parte_1 Controparte_1
iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2009, parte II, serie A, numero 64.
Dalla coppia sono nati i figli: il 24.09.2011 e il 02.12.2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 06.10.2020, ha chiesto la separazione personale Parte_1
dalla moglie esponendo che la causa della separazione è da addebitare alla relazione extraconiugale intrattenuta dalla resistente e che di fatto i coniugi vivono separati dal giugno
2019; ha inoltre richiesto di disporre l'affidamento esclusivo della prole minorenne, sulla scorta delle querele sporte nei confronti dell'attuale compagno della resistente, e di regolamentare il diritto di visita della madre ponendo a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, mediante il versamento della somma mensile di € 300,00 per ciascun figlio.
Si è costituita in giudizio , con comparsa del 19.01.2021, aderendo alla domanda di Controparte_1
separazione e contestando la ricostruzione operata dall'attore circa i fatti che hanno condotto alla frattura coniugale;
la resistente si è opposta a tutte le altre richieste chiedendo di rigettare la domanda di affidamento esclusivo e, conseguentemente, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la stessa e di limitare il diritto di visita del padre;
ha altresì chiesto di porre a carico del ricorrente l'onere di versare un assegno mensile di € 700,00 per i figli, oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 26 gennaio 2021, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha adottato i provvedimenti urgenti a tutela dei coniugi e della prole e rimesso la causa innanzi al giudice istruttore per la fase contenziosa. Con l'ordinanza del
29.01.2021 il Presidente ha disposto l'affido condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre e ha posto il contributo di mantenimento a carico del ricorrente;
in merito alla regolamentazione degli incontri tra padre e figli, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal ricorrente, il Presidente ha ritenuto necessario approfondire le circostanze rappresentate dalle parti, accertando la capacità genitoriale di entrambe i genitori e conseguentemente verificare le condizioni di benessere psico-fisico dei figli minori, dando mandato ai Servizi sociali competenti per territorio di svolgere opportuni accertamenti.
È stata acquisita la relazione del Centro di Psicodiagnostica e Consulenza dell'ASP di Catania (San
Pietro Clarenza) che ha concluso: “Adeguate per entrambi la funzione di accudimento ed affettiva, meno adeguata la capacità di comprendere i bisogni reali ed emotivi dei figli e di rispondere opportunememente a questi. Ridotta la consapevolezza che la mancanza di collaborazione e i tentativi di instaurare alleanze disfunzionali con ciascuno possano creare in loro disagio e sofferenza.”; è stato suggerito un percorso di sostegno alla genitorialità, effettivamente e proficuamente intrapreso dalle parti che, nelle more del procedimento, hanno raggiunto un accordo (allegato il 25.10.2024).
Con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno quindi precisato congiuntamente le conclusioni alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed , i quali Controparte_1 Parte_1
ultimi hanno contratto matrimonio concordatario, in Pedara il cui relativo atto è stato trascritto presso l'ufficio dello stato civile del Comune di Pedara (atto n. 64 P.II S. A anno 2009);
2)Disporre l'affido condiviso dei due figli minori e on collocazione pressо lа madre Per_2 Per_1
; Controparte_1
3)Stabilire in favore del padre, fermo restando l'assoluta libertà delle parti di concordare tempi e modi di frequentazione, che in caso di disaccordo il diritto di visita dei minori sarà regolato seconda quanto segue: Due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola alle ore 20,00; a fine settimana alternati da Sabato alle ore 10,00 alla Domenica alle ore 20,00; nel periodo estivo per gg. 20 anche non continuamente previo accordo tra le parti: nelle vacanze Natalizie per gg 5, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del giorno di Capodanno;
nelle vacanze Pasquali per due giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del giorno del Lunedi dell' Angelo;
4)Dichiarare che il SI. è onerato a contribuire al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
, mediante versamento della somma di € 400,00 mensili da corrispondere alla SI.ra Per_2 CP_1
entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al 50% del'e spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Catania. Tali spese, debbono essere concordate tra le parti, in caso contrario rimarranno a carico della parte che li ha decise e sostenute; 5)Dichiarare che nulla è dovuto reciprocamente da ciascun coniuge a titolo di mantenimento personale;
6) Dichiarare che il prestito n.19057338 contratto presso la Compass verrà corrisposto interamente dal SI. il quale nulla potrà richiedere alla SI.ra . Parte_1 Controparte_1
7) Compensare le spese del procedimento;
8) Ordinare la trasmissione, a cura della Cancelleria, dell'emananda decisione all'Ufficiale dello stato Civile per la relativa annotazione nel registra atti di matrimonio.”
La causa è stata rimessa al Collegio in decisione senza la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, previa trasmissione degli atti al PM.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla definizione del giudizio alle condizioni concordate tra le parti.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione o della ripresa della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Ciò posto, possono trovare accoglimento le determinazioni delle parti in relazione all'affidamento e collocamento dei figli e , in quanto non appaiono Persona_3 Persona_4
contrastanti rispetto all'interesse della prole minorenne.
____
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante l'esito congiunto del procedimento.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. dei coniugi Parte_1
nato ad [...] il [...] e , nata a [...] il
[...] Controparte_1 17/06/1985, che hanno contratto matrimonio in Pedara (CT) in data 10/07/2009, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2009, numero 64, parte II, serie A;
2) affida i figli minori d ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e Per_1 Per_2
disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) pone a carico di l'onere di contribuire al mantenimento dei figli attraverso Parte_1
il versamento di un assegno mensile di mantenimento di € 400,00 entro giorno 20 di ogni mese, rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie;
5) spese compensate.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pedara (CT) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 14/03/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco