Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
RG 19466 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19466 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] A CREMANO (NA) Parte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. FERRE GABRIELLE RITA C.F._1
presso la quale elettivamente domicilia
E
nato nata in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA DOMENICO presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/11/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in SAN
GIORGIO A CREMANO (NA) il 3/09/2013 (atto n. 45, P. II, S. A, anno 2013).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nate il 13/01/2015 e il 12/11/2021, Per_1 Per_2
minorenni.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Per_
le figlie e vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, Per_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente con residenza privilegiata presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
la casa coniugale, sita in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Cavalli di Bronzo n. 69, condotta in locazione dalla IG.ra con canone mensile di € 600 viene assegnata alla Pt_1
Per_
, unitamente agli arredi ivi esistenti, che la continuerà ad abitare con le figlie minori Pt_1
e laddove il IG. , che si è già trasferito presso l'abitazione della di lui madre Per_2 CP_1 IG.ra , sita in Portici (NA) alla via Traversa Leone n. 1, s'impegna a trasferire la Parte_2
propria residenza entro e non oltre un mese dalla sottoscrizione del presente accordo;
PIANO GENITORIALE: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, il martedì ed il giovedì dalle ore 16 alle ore 20, prelevandole e riaccompagnandole presso l'abitazione materna ed i fine settimana, in modo alternato, da oggi e sino alla fine del mese di settembre, stante la tenera età di ed al fine di abituarla gradualmente, il sabato e la domenica dalle 10 alle Per_2
20,30, senza pernotto, a partire dal primo fine settimana di ottobre dalle ore 10 del sabato, fino alle ore 20,30 della domenica con pernotto presso l'abitazione paterna e, dal mese di dicembre, avendo compiuto tre anni, dalle 18 del venerdì, sino alle 20 della domenica. Durante le Per_2
festività natalizie le figlie trascorreranno i giorni del 24, 26 e 31 dicembre (il 24 ed il 31 con pernotto) con un genitore ed 25 dicembre,1 e 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni, salvo diversi accordi. Per quanto riguarda le festività pasquali, la madre avrà le figlie il giorno di
Pasqua, mentre le terrà con sé il Lunedì in Albis, sempre ad anni alterni. Durante il periodo estivo, le figlie trascorreranno con il padre quindici giorni costitutivi nel mese di agosto, con impegno del di comunicare alla moglie il periodo di tempo e la località di soggiorno prescelti entro CP_1
2 il 31 maggio di ogni anno. La IG.ra , a sua volta, informerà il IG. del luogo dove Pt_1 CP_1
soggiornerà con le figlie nel restante periodo di vacanze estive;
il compleanno, l'onomastico e la festa della mamma con la stessa ed al pari quelle afferenti il papà, anche se le stesse capitano nei giorni di spettanza dell'altro; onomastici e compleanni delle piccole le parti si organizzeranno per trascorrerle tutti assieme al fine di meglio garantire gli interessi delle figlie minori, tale calendario potrà sempre essere modificato perché sia adeguato agli interessi delle minori o per eIGenze lavorative dei genitori, previo accordo tra le parti.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: il IG. s'impegna a corrispondere alla CP_1 moglie, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di € 500,00, di cui € 250,00 ciascuna, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ogni mese, oltre all'intero importo dell'assegno unico per le figlie minori che sin da ora si impegna ad autorizzare a che venga attribuito al 100% alla IG.ra , già a far data dal mese di luglio Pt_1
c.a. e che egli stesso corrisponderà per intero alla moglie sino a quando l'INPS non accrediterà direttamente l'importo alla IG.ra . Pt_1
Il IG. s'impegna, altresì, a contribuire al 50% del campo scuola estivo per le figlie minori, CP_1
relativo al periodo estivo, consentendo in tal modo alla IG.ra di poter lavorare. Pt_1
L'importo del contributo al mantenimento della figlie minori sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT, pubblicati sulla G.U. (riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati); i coniugi si impegnano, inoltre, a sostenere al
50% le spese mediche, ludiche, vestiarie e sportive occorrenti alle figlie e preventivamente concordate da entrambi i genitori, laddove non vi sia accordo tra le parti le stesse rispetteranno il Protocollo vigente, cui i ricorrenti aderiscono e dichiarano di averne preso visione;
Le costituite parti dichiarano e si danno reciprocamente atto, poi, con l'esatto adempimento degli impegni assunti nel presente atto, di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione, motivo e/o causale, avendo definito, con la sottoscrizione del presente accordo ogni rapporto economico-patrimoniale di dare-avere tra loro.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse delle minori grantendo loro la bigenitorialità.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
3 Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO A CRMANO (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 45, P. II, S. A, anno 2013);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 21/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
4