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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/11/2025, n. 5681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5681 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. 15849/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso presentato da
, rappresentata e difesa dall'avv. PEDRALI CARLOTTA, presso la stessa Parte_1
elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. DEI ROSSI LAURA, presso la stessa Controparte_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Resistente
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“Aumentare il contributo massimo per la baby-sitter a 70,00 euro settimanali e di mantenere in capo alla signora le spese della mensa. Con riguardo alla logopedista le parti si confronteranno con la Pt_1
curatrice per fissare un colloquio con le maestre e la logopedista a cui parteciperanno entrambi i genitori.”
Per il Pubblico Ministero:
“Accogliere le conclusioni congiunte delle parti”
Pag. 1 di 6 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 10.07.2025 esponeva che con sentenza pubblicata il Parte_1
24.04.2025 questo Tribunale aveva stabilito la regolamentazione dei rapporti tra la stessa e CP_1
nell'interesse della figlia minore nei seguenti termini: “1. Affidamento
[...] Persona_1
condiviso della figlia minore , seppure nelle forme mitigate contemplate dall'ultima parte Persona_1
del 3° comma dell'art. 337-ter del c.c. [nel senso, cioè, che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata dal genitore alle cure del quale la figlia sarà di volta in volta affidata], con permanenza anagrafica presso la madre nella casa familiare di Mestre-Venezia, via Manuzio n. 11 piano 3 int.
7. Considerate le turnistiche lavorative di ciascun genitore il padre starà con ogni settimana nei pomeriggi di lunedì e di venerdì dall'uscita di scuola Per_1
fino alle ore 17.30, nonché la giornata di martedì e mercoledì dall'uscita di scuola con pernottamenti sino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola o presso i centri estivi, o presso l'abitazione materna rendendosi egli sin d'ora – previo congruo preavviso – disponibile per gli altri pomeriggi settimanali dall'uscita di scuola e fino alle ore 17.30 se non impegnato al lavoro a prendersi cura della figlia. Festività natalizie dall'ultimo giorno di scuola sino al 31 dicembre mattina e/o sera o dal 31
dicembre mattina e/o sera fino alla mattina del 7 gennaio o comunque sino alla ripresa dell'attività
scolastica con riaccompagnamento a scuola e ciò anche unitamente o disgiuntamente con i nonni paterni,
in via alternata alla madre ed anni alterni. In ogni caso il genitore che terrà con sé la figlia nel secondo periodo potrà trascorrere con la stessa il pomeriggio della Vigilia di Natale o di Natale, ad anni alterni,
salvo che la minore non si trovi fuori residenza con l'altro genitore. Festività pasquali per l'intero periodo coincidente con le vacanze scolastiche e ciò in alternativa alle festività di Carnevale ad anni alterni con la madre: e pertanto qualora il padre o per lui i nonni paterni avesse/ro tenuto la figlia/nipote per Carnevale non la terrà/anno a Pasqua e viceversa. Vacanze estive saranno trascorse da per Per_1
15 giorni continuativi con il padre e/o i nonni paterni e 15 giorni continuativi con la madre nel mese di agosto secondo la seguente alternanza: per un anno inizieranno il 1 agosto con termine alla mattina del
15 agosto e per l'anno successivo dal 15 agosto pomeriggio sino alla fine del mese di agosto. Per il 2025
Pag. 2 di 6 i primi 15 giorni saranno trascorsi con la madre come tutti gli anni dispari, mentre i primi 15 giorni saranno trascorsi con il padre negli anni pari;
per il restante periodo delle vacanze estive dal termine della scuola e fino alla ripresa dell'attività scolastica la minore frequenterà i centri estivi con orario pieno. Durante il periodo autunnale-invernale, quando ciascuno dei genitori sarà in ferie dal lavoro (per una o due settimane), la figlia potrà trascorre insieme con il genitore e/o con ascendenti paterni o con la madre quantomeno una settimana presso la rispettiva abitazione di Mestre-Venezia, sia conducendo con sé la piccola a Palermo presso i nonni paterni o a Marsala nell'abitazione della genitrice dal venerdì al lunedì mattina. Le parti convengono altresì che nei giorni in cui la figlia non potrà frequentare la scuola a causa di scioperi e/o malattia della stessa e/o delle insegnanti e/o per emergenza sanitaria i genitori si alterneranno nell'accudimento della minore ed in ipotesi che per turnistica lavorativa nessun genitore possa provvedervi personalmente – ad eccezione della giornata di martedì che sarà di competenza esclusiva del padre e della giornata di giovedì che sarà di competenza esclusiva della madre - la coppia genitoriale richiederà l'aiuto-sostegno di una baby-sitter, individuata possibilmente sempre nella medesima persona e la cui spesa verrà sostenuta nella misura del 50% ciascuno. Si conviene altresì che nei giorni e negli orari in cui la figlia non frequenterà la scuola e/o il centro estivo ed entrambi i genitori lavorano, con esclusione del martedì che sarà di competenza esclusiva del padre e della domenica che sarà di competenza esclusiva della madre, la coppia genitoriale farà ricorso alla baby-sitter, individuata possibilmente nella medesima persona e la spesa verrà ripartita per metà tra le parti, fermo restando che l'esborso a carico del padre non potrà essere superiore ad euro 50,00 (=cinquanta/00centesimi)
settimanali e che nulla sarà dovuto dal medesimo alla signora in ipotesi che la stessa non Pt_1
comunichi anticipatamente i propri turni settimanali di lavoro.
2. La casa familiare sita in Mestre-
Venezia, via Manuzio n. 11 piano 3 int. 7 ove permarrà residente la figlia viene assegnata a Per_1 [...]
, che vi è rientrata in data 01.11.2024 come da accordo a verbale di udienza 31.10.2024, e Parte_1
dalla quale il ricorrente ha già asportato tutti i beni e gli effetti personali.
3. contributo al mantenimento della minore, spese straordinarie, assegno unico e piano genitoriale. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia con la somma di euro 250 (duecentocinquanta/zerocentesimi) mensili, Per_1
da corrispondere alla genitrice al di lei domicilio bancario anticipatamente entro il giorno 15 (=quindici)
Pag. 3 di 6 di ogni mese, annualmente rivalutabile (indice base aprile 2025) ed a sua integrazione le verserà anche la metà dello assegno unico che verrà corrisposto. Egli inoltre parteciperà al 50% delle spese straordinarie per la figliola come previste e disciplinate dal Protocollo Famiglia in uso presso del
Tribunale di Venezia e che le parti dichiarano di conoscere e di sottoscrivere. La signora si farà Pt_1
carico in via esclusiva del pagamento della mensa scolastica il cui profilo è attualmente intestato al padre a decorrere dal mese di aprile 2025. Le parti convengono che per ogni ulteriore determinazione relativa ai rapporti genitori e figlia minore si debba far riferimento al Piano Genitoriale tra i medesimi concordato, condiviso e siglato che viene allegato sub A alle presenti conclusioni.
4. La signora
[...]
si riconosce debitrice nei confronti del signor , della somma capitale di Parte_1 Controparte_1
euro 700,00 (=settecento/zerocentesimi) per la quota parte del 50% del deposito cauzionale versato dagli ex conviventi per la locazione dell'ex casa familiare di via Manuzio n. 11 a Mestre-Venezia, così come da accordo ed impegno assunto tra le parti all'udienza 31.10.2024, e che la medesima si obbliga a versare in n. 14(=quattordici) rate ciascuna di euro 50,00 (=cinquanta /zerocentesimi) mensili da corrispondere a partire dal mese di aprile 2025 fino ad estinzione (giugno 2026), e ciò entro e non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese;
le parti convengono che il ritardo nel versamento anche di una sola rata autorizzerà il signor a richiedere il versamento immediato dell'integrale residuo importo, Controparte_1
maggiorato degli interessi. La suddetta somma non potrà essere posta in compensazione per qualsiasi ragione e/o causa da parte della signora . Le parti convengono altresì che la signora Parte_1
provvederà a ricostituire entro e non oltre dicembre 2026 il libretto al risparmio della Parte_1
figliola dell'importo di euro 1.500,00 (=millecinquecento/zerocentesimi) mediante accensione di nuovo libretto per la medesima somma intestato a ed a firme congiunte dei genitori.
5. La coppia Per_1
genitoriale autorizza il rilascio e/o il rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio della figlia minore e che verranno conservati dalla genitrice convivente. - dichiara integralmente compensate fra le Per_1
parti le spese processuali.”
Ciò premesso, la ricorrente, dopo aver rappresentato il mutamento delle condizioni poste a fondamento delle precedenti statuizioni, avendo la stessa ricevuto un'offerta di lavoro a tempo indeterminato presso la società Frittole S.a.s. con sede in Marsala, proponeva ricorso d'urgenza chiedendo la parziale modifica
Pag. 4 di 6 delle condizioni di cui alla summenzionata sentenza ed in particolare l'autorizzazione a poter trasferire la propria residenza e quella della minore presso l'immobile sito in via Falcone n. 11° Marsala, nonché di poter iscrivere la minore presso la locale scuola primaria da settembre 2025.
Con decreto del 11.07.2025 il Giudice fissava udienza per la comparizione delle parti per il 24.07.2025 e,
ravvisatane l'opportunità, in considerazione della conflittualità in essere tra i genitori, nominava quale curatrice speciale della minore l'Avv. che si costituiva in giudizio in giudizio in data Persona_2
21.07.2025. All'udienza del 24.07.2025 comparivano personalmente parte ricorrente e la curatrice,
nonché l'Avv. De Rossi per il resistente al fine di evidenziare come la notifica per il proprio assistito si fosse perfezionata tardivamente. Il Giudice, quindi, ritenuto opportuno verificare il buon esito della verifica della notificazione, disponeva un rinvio d'udienza al 29.07.2025. Nelle more il resistente depositava istanza per essere rimesso nei termini, stante la tardività della notifica, e con decreto del
28.07.2025, ritenuta l'istanza meritevole di essere accolta, il Giudice stabiliva un nuovo termine per la costituzione a parte resistente e differiva la causa al 07.08.2025.
Costituitosi il 04.08.2025, il resistente, dopo aver evidenziato come la residenza abituale della minore,
quale centro di vita e di interessi, fosse collocato a Mestre, chiedeva il rigetto della domanda formulata da parte ricorrente, data l'insussistenza delle motivazioni addotte a fondamento della richiesta modifica,
ovvero, in via subordinata, previa revoca o sospensione della responsabilità genitoriale in capo alla madre,
l'affidamento in via esclusiva della minore a favore del padre.
All'udienza del 07.08.2025, comparse le parti personalmente, il Giudice, ritenuto opportuno che la curatrice della minore, non comparsa, prendesse posizione relativamente alla domanda formulata dalla ricorrente, differiva l'udienza al 26.08.2025 e assegnava termine alla suddetta per depositare memoria difensiva. In seguito, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice con ordinanza del
27.08.2025 stabiliva di tener fermi i provvedimenti disposti con la sentenza del 24.04.2025, in quanto corrispondenti all'interesse della minore, e rinviava la causa all'udienza del 23.10.2025. In tale sede, dopo aver sentito le parti, il Giudice avanzava una proposta conciliativa che veniva accolta dalle stesse, ed infine, dopo che i rispettivi procuratori ebbero concluso in conformità con quanto accordato, tratteneva la
Pag. 5 di 6 causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dalle parti a conclusioni conformi merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, nonché risultino coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Atteso l'esito del procedimento, le spese devono ritenersi compensate tra le stesse.
P.Q.M.
1) a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n. 416/2025 del Tribunale di Venezia pubblicata il 24.04.2025 ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento della figlia alle seguenti condizioni: Persona_1
- il contributo massimo per la baby-sitter a carico di viene aumentato a 70,00 euro Controparte_1
settimanali, mentre si mantengono in capo a le spese della mensa;
Parte_1
- con riguardo alla logopedista le parti si confronteranno con la curatrice per fissare un colloquio con le maestre e la logopedista a cui parteciperanno entrambi i genitori.
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 25.11.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso presentato da
, rappresentata e difesa dall'avv. PEDRALI CARLOTTA, presso la stessa Parte_1
elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. DEI ROSSI LAURA, presso la stessa Controparte_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Resistente
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“Aumentare il contributo massimo per la baby-sitter a 70,00 euro settimanali e di mantenere in capo alla signora le spese della mensa. Con riguardo alla logopedista le parti si confronteranno con la Pt_1
curatrice per fissare un colloquio con le maestre e la logopedista a cui parteciperanno entrambi i genitori.”
Per il Pubblico Ministero:
“Accogliere le conclusioni congiunte delle parti”
Pag. 1 di 6 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 10.07.2025 esponeva che con sentenza pubblicata il Parte_1
24.04.2025 questo Tribunale aveva stabilito la regolamentazione dei rapporti tra la stessa e CP_1
nell'interesse della figlia minore nei seguenti termini: “1. Affidamento
[...] Persona_1
condiviso della figlia minore , seppure nelle forme mitigate contemplate dall'ultima parte Persona_1
del 3° comma dell'art. 337-ter del c.c. [nel senso, cioè, che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata dal genitore alle cure del quale la figlia sarà di volta in volta affidata], con permanenza anagrafica presso la madre nella casa familiare di Mestre-Venezia, via Manuzio n. 11 piano 3 int.
7. Considerate le turnistiche lavorative di ciascun genitore il padre starà con ogni settimana nei pomeriggi di lunedì e di venerdì dall'uscita di scuola Per_1
fino alle ore 17.30, nonché la giornata di martedì e mercoledì dall'uscita di scuola con pernottamenti sino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola o presso i centri estivi, o presso l'abitazione materna rendendosi egli sin d'ora – previo congruo preavviso – disponibile per gli altri pomeriggi settimanali dall'uscita di scuola e fino alle ore 17.30 se non impegnato al lavoro a prendersi cura della figlia. Festività natalizie dall'ultimo giorno di scuola sino al 31 dicembre mattina e/o sera o dal 31
dicembre mattina e/o sera fino alla mattina del 7 gennaio o comunque sino alla ripresa dell'attività
scolastica con riaccompagnamento a scuola e ciò anche unitamente o disgiuntamente con i nonni paterni,
in via alternata alla madre ed anni alterni. In ogni caso il genitore che terrà con sé la figlia nel secondo periodo potrà trascorrere con la stessa il pomeriggio della Vigilia di Natale o di Natale, ad anni alterni,
salvo che la minore non si trovi fuori residenza con l'altro genitore. Festività pasquali per l'intero periodo coincidente con le vacanze scolastiche e ciò in alternativa alle festività di Carnevale ad anni alterni con la madre: e pertanto qualora il padre o per lui i nonni paterni avesse/ro tenuto la figlia/nipote per Carnevale non la terrà/anno a Pasqua e viceversa. Vacanze estive saranno trascorse da per Per_1
15 giorni continuativi con il padre e/o i nonni paterni e 15 giorni continuativi con la madre nel mese di agosto secondo la seguente alternanza: per un anno inizieranno il 1 agosto con termine alla mattina del
15 agosto e per l'anno successivo dal 15 agosto pomeriggio sino alla fine del mese di agosto. Per il 2025
Pag. 2 di 6 i primi 15 giorni saranno trascorsi con la madre come tutti gli anni dispari, mentre i primi 15 giorni saranno trascorsi con il padre negli anni pari;
per il restante periodo delle vacanze estive dal termine della scuola e fino alla ripresa dell'attività scolastica la minore frequenterà i centri estivi con orario pieno. Durante il periodo autunnale-invernale, quando ciascuno dei genitori sarà in ferie dal lavoro (per una o due settimane), la figlia potrà trascorre insieme con il genitore e/o con ascendenti paterni o con la madre quantomeno una settimana presso la rispettiva abitazione di Mestre-Venezia, sia conducendo con sé la piccola a Palermo presso i nonni paterni o a Marsala nell'abitazione della genitrice dal venerdì al lunedì mattina. Le parti convengono altresì che nei giorni in cui la figlia non potrà frequentare la scuola a causa di scioperi e/o malattia della stessa e/o delle insegnanti e/o per emergenza sanitaria i genitori si alterneranno nell'accudimento della minore ed in ipotesi che per turnistica lavorativa nessun genitore possa provvedervi personalmente – ad eccezione della giornata di martedì che sarà di competenza esclusiva del padre e della giornata di giovedì che sarà di competenza esclusiva della madre - la coppia genitoriale richiederà l'aiuto-sostegno di una baby-sitter, individuata possibilmente sempre nella medesima persona e la cui spesa verrà sostenuta nella misura del 50% ciascuno. Si conviene altresì che nei giorni e negli orari in cui la figlia non frequenterà la scuola e/o il centro estivo ed entrambi i genitori lavorano, con esclusione del martedì che sarà di competenza esclusiva del padre e della domenica che sarà di competenza esclusiva della madre, la coppia genitoriale farà ricorso alla baby-sitter, individuata possibilmente nella medesima persona e la spesa verrà ripartita per metà tra le parti, fermo restando che l'esborso a carico del padre non potrà essere superiore ad euro 50,00 (=cinquanta/00centesimi)
settimanali e che nulla sarà dovuto dal medesimo alla signora in ipotesi che la stessa non Pt_1
comunichi anticipatamente i propri turni settimanali di lavoro.
2. La casa familiare sita in Mestre-
Venezia, via Manuzio n. 11 piano 3 int. 7 ove permarrà residente la figlia viene assegnata a Per_1 [...]
, che vi è rientrata in data 01.11.2024 come da accordo a verbale di udienza 31.10.2024, e Parte_1
dalla quale il ricorrente ha già asportato tutti i beni e gli effetti personali.
3. contributo al mantenimento della minore, spese straordinarie, assegno unico e piano genitoriale. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia con la somma di euro 250 (duecentocinquanta/zerocentesimi) mensili, Per_1
da corrispondere alla genitrice al di lei domicilio bancario anticipatamente entro il giorno 15 (=quindici)
Pag. 3 di 6 di ogni mese, annualmente rivalutabile (indice base aprile 2025) ed a sua integrazione le verserà anche la metà dello assegno unico che verrà corrisposto. Egli inoltre parteciperà al 50% delle spese straordinarie per la figliola come previste e disciplinate dal Protocollo Famiglia in uso presso del
Tribunale di Venezia e che le parti dichiarano di conoscere e di sottoscrivere. La signora si farà Pt_1
carico in via esclusiva del pagamento della mensa scolastica il cui profilo è attualmente intestato al padre a decorrere dal mese di aprile 2025. Le parti convengono che per ogni ulteriore determinazione relativa ai rapporti genitori e figlia minore si debba far riferimento al Piano Genitoriale tra i medesimi concordato, condiviso e siglato che viene allegato sub A alle presenti conclusioni.
4. La signora
[...]
si riconosce debitrice nei confronti del signor , della somma capitale di Parte_1 Controparte_1
euro 700,00 (=settecento/zerocentesimi) per la quota parte del 50% del deposito cauzionale versato dagli ex conviventi per la locazione dell'ex casa familiare di via Manuzio n. 11 a Mestre-Venezia, così come da accordo ed impegno assunto tra le parti all'udienza 31.10.2024, e che la medesima si obbliga a versare in n. 14(=quattordici) rate ciascuna di euro 50,00 (=cinquanta /zerocentesimi) mensili da corrispondere a partire dal mese di aprile 2025 fino ad estinzione (giugno 2026), e ciò entro e non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese;
le parti convengono che il ritardo nel versamento anche di una sola rata autorizzerà il signor a richiedere il versamento immediato dell'integrale residuo importo, Controparte_1
maggiorato degli interessi. La suddetta somma non potrà essere posta in compensazione per qualsiasi ragione e/o causa da parte della signora . Le parti convengono altresì che la signora Parte_1
provvederà a ricostituire entro e non oltre dicembre 2026 il libretto al risparmio della Parte_1
figliola dell'importo di euro 1.500,00 (=millecinquecento/zerocentesimi) mediante accensione di nuovo libretto per la medesima somma intestato a ed a firme congiunte dei genitori.
5. La coppia Per_1
genitoriale autorizza il rilascio e/o il rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio della figlia minore e che verranno conservati dalla genitrice convivente. - dichiara integralmente compensate fra le Per_1
parti le spese processuali.”
Ciò premesso, la ricorrente, dopo aver rappresentato il mutamento delle condizioni poste a fondamento delle precedenti statuizioni, avendo la stessa ricevuto un'offerta di lavoro a tempo indeterminato presso la società Frittole S.a.s. con sede in Marsala, proponeva ricorso d'urgenza chiedendo la parziale modifica
Pag. 4 di 6 delle condizioni di cui alla summenzionata sentenza ed in particolare l'autorizzazione a poter trasferire la propria residenza e quella della minore presso l'immobile sito in via Falcone n. 11° Marsala, nonché di poter iscrivere la minore presso la locale scuola primaria da settembre 2025.
Con decreto del 11.07.2025 il Giudice fissava udienza per la comparizione delle parti per il 24.07.2025 e,
ravvisatane l'opportunità, in considerazione della conflittualità in essere tra i genitori, nominava quale curatrice speciale della minore l'Avv. che si costituiva in giudizio in giudizio in data Persona_2
21.07.2025. All'udienza del 24.07.2025 comparivano personalmente parte ricorrente e la curatrice,
nonché l'Avv. De Rossi per il resistente al fine di evidenziare come la notifica per il proprio assistito si fosse perfezionata tardivamente. Il Giudice, quindi, ritenuto opportuno verificare il buon esito della verifica della notificazione, disponeva un rinvio d'udienza al 29.07.2025. Nelle more il resistente depositava istanza per essere rimesso nei termini, stante la tardività della notifica, e con decreto del
28.07.2025, ritenuta l'istanza meritevole di essere accolta, il Giudice stabiliva un nuovo termine per la costituzione a parte resistente e differiva la causa al 07.08.2025.
Costituitosi il 04.08.2025, il resistente, dopo aver evidenziato come la residenza abituale della minore,
quale centro di vita e di interessi, fosse collocato a Mestre, chiedeva il rigetto della domanda formulata da parte ricorrente, data l'insussistenza delle motivazioni addotte a fondamento della richiesta modifica,
ovvero, in via subordinata, previa revoca o sospensione della responsabilità genitoriale in capo alla madre,
l'affidamento in via esclusiva della minore a favore del padre.
All'udienza del 07.08.2025, comparse le parti personalmente, il Giudice, ritenuto opportuno che la curatrice della minore, non comparsa, prendesse posizione relativamente alla domanda formulata dalla ricorrente, differiva l'udienza al 26.08.2025 e assegnava termine alla suddetta per depositare memoria difensiva. In seguito, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice con ordinanza del
27.08.2025 stabiliva di tener fermi i provvedimenti disposti con la sentenza del 24.04.2025, in quanto corrispondenti all'interesse della minore, e rinviava la causa all'udienza del 23.10.2025. In tale sede, dopo aver sentito le parti, il Giudice avanzava una proposta conciliativa che veniva accolta dalle stesse, ed infine, dopo che i rispettivi procuratori ebbero concluso in conformità con quanto accordato, tratteneva la
Pag. 5 di 6 causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dalle parti a conclusioni conformi merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, nonché risultino coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Atteso l'esito del procedimento, le spese devono ritenersi compensate tra le stesse.
P.Q.M.
1) a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n. 416/2025 del Tribunale di Venezia pubblicata il 24.04.2025 ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento della figlia alle seguenti condizioni: Persona_1
- il contributo massimo per la baby-sitter a carico di viene aumentato a 70,00 euro Controparte_1
settimanali, mentre si mantengono in capo a le spese della mensa;
Parte_1
- con riguardo alla logopedista le parti si confronteranno con la curatrice per fissare un colloquio con le maestre e la logopedista a cui parteciperanno entrambi i genitori.
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 25.11.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 6 di 6