Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 10/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2023, proposto da
RO OS, rappresentato e difeso dall’avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via Vittorio Veneto n. 11;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province dell’Aquila e di Teramo, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, sono domiciliati per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento n. 17923 del 25 novembre 2022, con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province dell’Aquila e di Teramo ha rigettato l’istanza, proposta dall’Associazione Italia Nostra anche per conto del ricorrente comproprietario del bene, per il riconoscimento del rilevante interesse culturale dell’intero complesso denominato Villa OS, già Villa Cito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province dell’Aquila e di Teramo e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è comproprietario del complesso immobiliare denominato Villa OS, già Villa Cito, ubicato nel Comune dell’Aquila, frazione Cansatessa, costituito da una villa ottocentesca, da fabbricati rurali e da un fabbricato adibito a stalla-magazzino.
Con decreto n. 54 del 31 ottobre 2014 il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo ha dichiarato di interesse particolarmente importante, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il bene denominato Villa OS, contraddistinto al foglio 51, particella 150, del nuovo catasto urbano degli edifici (NCEU), e ha dettato prescrizioni per la tutela indiretta di detto bene, ai sensi dell’articolo 45 del medesimo testo legislativo, nei confronti dei terreni e dei fabbricati limitrofi, contraddistinti al foglio 51, particelle 149, 155 e 150 (per la parte residua) del NCEU.
Con nota del 28 settembre 2021 il ricorrente, al dichiarato fine di ottenere un incremento del finanziamento pubblico per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province dell’Aquila e di Teramo (d’ora in avanti solo la Soprintendenza) di estendere la dichiarazione di interesse culturale anche agli altri beni ricompresi nel compendio immobiliare, oggetto di prescrizioni indirette di tutela.
Con nota del 29 settembre 2021 la Soprintendenza, in assenza di ulteriore documentazione dalla quale trarre argomenti non considerati nell’istruttoria che ha condotto all’adozione del decreto n. 54 del 31 ottobre 2014, ha confermato le disposizioni di tutela in esso contenute.
In data 9 dicembre 2021 il ricorrente ha inoltrato alla Soprintendenza una relazione, corredata da ulteriore documentazione, attestante l’importanza architettonica, storica e culturale dei fabbricati rurali e del fabbricato adibito a stalla-magazzino, affermando che la Soprintendenza non avrebbe tenuto in considerazione tali elementi nel procedimento definito con il decreto n. 54 del 31 ottobre 2014.
Con nota del 24 novembre 2022 l’associazione Italia Nostra - Sezione dell’Aquila, anche per conto dei comproprietari dei beni, ha chiesto alla Soprintendenza di rivalutare il riconoscimento dell’interesse culturale del complesso immobiliare denominato Villa OS.
Con nota prot. n. 17923 del 25 novembre 2022, inviata a Italia Nostra e, per conoscenza, ai comproprietari dei beni contraddistinti al foglio 51, particelle 149, 150 e 155 del NCEU, la Soprintendenza ha confermato le disposizioni di tutela di cui al decreto n. 54 del 31 ottobre 2014.
Con nota dell’8 agosto 2023 il ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha sollecitato la Soprintendenza a fornirgli “notizie in merito allo stato del procedimento avviato a seguito della sua istanza” del 9 dicembre 2021 ed ha chiesto l’invio del provvedimento che lo ha concluso “qualora fosse stato assunto”.
Con nota prot. n. 11721 dell’8 agosto 2023 la Soprintendenza ha riscontrato la richiesta del ricorrente, segnalando di avergli comunicato la nota prot. n. 17923 del 25 novembre 2022 e comunque confermando le disposizioni di tutela contenute nel decreto n. 54 del 31 ottobre 2014.
1.1. Con ricorso notificato il 25 agosto 2023 e depositato il 20 settembre 2023, il ricorrente - previa qualificazione del provvedimento impugnato come atto di conferma, siccome adottato a seguito di una rinnovata istruttoria, e dimostrazione della sua errata comunicazione a un indirizzo PEC diverso da quello indicato (cristiana.rossi@pec.archiworld.it in luogo di cristiana.rossi@pec.architettifirenze.it) - ha domandato l’annullamento del provvedimento n. 17923 del 25 novembre 2022, con cui la Soprintendenza ha rigettato l’istanza, proposta dall’Associazione Italia Nostra anche per conto dei comproprietari, per il riconoscimento del rilevante interesse culturale dell’intero complesso immobiliare denominato Villa OS, già Villa Cito.
In particolare, il ricorrente ha dedotto il contrasto del provvedimento impugnato con le risultanze dell’atto istruttorio presupposto e l’omessa indicazione delle ragioni che ne hanno determinato il mancato accoglimento (primo e secondo motivo), l’erronea applicazione dell’articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l’irragionevole differenziazione dei regimi di tutela disposti per un complesso immobiliare unitario (terzo motivo) nonché il difetto di motivazione e di istruttoria, oltre che la manifesta irragionevolezza, in relazione ai nuovi elementi di valutazione contenuti nella relazione tecnica allegata all’istanza di riesame del 9 dicembre 2021(quarto motivo).
1.2. Si sono costituiti formalmente in giudizio la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province dell’Aquila e di Teramo e il Ministero della Cultura.
1.3. Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Prima di esaminare il merito del ricorso, occorre soffermarsi brevemente sui vincoli di tutela che riguardano i beni culturali, tra i quali sono ricompresi gli immobili dichiarati di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante.
2.1. Essi sono riconducibili a due distinte tipologie:
a) il vincolo diretto, disciplinato dagli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004, il quale ha ad oggetto il bene dichiarato di rilevanza culturale e comporta, in capo al suo proprietario, una serie di obblighi positivi di conservazione, di subordinazione della facoltà di godimento al regime autorizzativo e di denuncia della facoltà di disposizione;
b) il vincolo indiretto o “di zona”, disciplinato dagli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004, il quale ha ad oggetto il contesto ambientale e urbanistico in cui si inserisce il bene gravato dal vincolo diretto e comporta, in capo ai proprietari degli immobili che in esso ricadono, una serie di prescrizioni atipiche, strumentali alla protezione del valore culturale del bene di particolare interesse culturale.
2.2. Con sentenza del 20 maggio 2016, n. 111, la Corte Costituzionale - sia pure con riferimento alla compatibilità delle norme che limitano l’applicazione delle agevolazioni fiscali, previste ai fini IRPEF e ai fini ICI, agli immobili gravati da vincolo diretto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione - ha affermato la ragionevolezza della differenziazione dei regimi di tutela rispettivamente previsti per gli immobili di interesse culturale e per gli immobili assoggettati a vincolo indiretto, rimettendo alla discrezionalità del legislatore la scelta relativa all’intensità della tutela, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2.3. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio espresso dall’amministrazione preposta alla tutela culturale e volto alla dichiarazione della particolare importanza dell’interesse storico-artistico del bene è caratterizzato da discrezionalità tecnico-valutativa e, dunque, da un rilevante margine di opinabilità; sicché esso è sindacabile dal giudice amministrativo sotto i profili del difetto di motivazione, dell’erronea valutazione dei presupposti fattuali ovvero dell’irragionevolezza della valutazione ( ex multis , Consiglio di Stato, sezione VI, 3 marzo 2022, n. 1510).
Del pari, la scelta di tutela del bene gravato da vincolo diretto, mediante le prescrizioni di tutela indiretta per i beni che insistono nel contesto ambientale di riferimento, è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, nei limiti del rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa (Consiglio di Stato, sezione VI, 23 settembre 2022, n. 8167).
3. Alla luce di tali premesse, il ricorso deve ritenersi complessivamente infondato.
3.1. La scelta della Soprintendenza di frazionare il complesso immobiliare denominato Villa OS e di differenziare la tutela dell’edificio principale adibito a villa (Villa OS) da quella degli edifici rurali e dell’edificio adibito a stalla-magazzino, deve ritenersi assistita da ragionevolezza tecnica.
Come rilevato nella relazione storico-artistica allegata al decreto n. 54 del 31 ottobre 2014 e di esso considerata quale parte integrante, i fabbricati ricompresi nel compendio immobiliare denominato Villa OS presentano differenti caratteri stilistici, con riferimento sia all’epoca di costruzione (collocata in data di gran lunga anteriore al 1800 per la villa, definita “casa rurale”, e nell’anno 1899 per la stalla, denominata “La Bergamina”) che alla presenza di elementi costruttivi e decorativi fortemente caratterizzanti, che qualificano la sola villa come “un mirabile esempio di architettura residenziale extraurbana e rurale secondo i criteri contenuti nel decreto ministeriale 6 ottobre 2005” e che, grazie alle testimonianze fotografiche anteriori al sisma del 2009, potranno essere integralmente ricostruiti all’esito di un accurato restauro.
A differenza che per la villa, nei fabbricati rurali, pur ritenuti “interessantissimi” per tipologia e per i trattamenti decorativi delle facciate esterne, e nella stalla non sono stati invece rilevati elementi costruttivi e decorativi fortemente caratterizzanti delle tipicità delle rispettive epoche di costruzione, per cui deve ragionevolmente escludersi che la Soprintendenza abbia considerato come un unicum l’intero compendio immobiliare.
Tale conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non può essere ritratta:
a) dall’affermazione, contenuta nella relazione istruttoria allegata alla proposta di vincolo, per cui i fabbricati rurali “sono quelli che maggiormente caratterizzano l’intero compendio”, poiché la stessa si riferisce esclusivamente alla funzione alla quale venivano adibiti, che era quella di ospitare i lavoratori del complesso rurale;
b) dagli elementi architettonici descritti nella relazione integrativa inviata dal ricorrente alla Soprintendenza in data 9 dicembre 2021, i quali, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, non introducono circostanze non conosciute o non valutate all’epoca dell’adozione del decreto n. 54 del 31 ottobre 2014;
c) dalla proposta di vincolo contenuta nella relazione istruttoria, la quale ha ad oggetto la sottoposizione del compendio immobiliare alle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e non al vincolo diretto di cui agli articoli 10 e seguenti.
L’apposizione del vincolo indiretto sui fabbricati rurali e sul fabbricato adibito a magazzino-stalla si fonda, dunque, su una valutazione autonoma ed autosufficiente rispetto a quella che sorregge l’imposizione del vincolo diretto sul corpo centrale del compendio immobiliare, ossia sulla Villa OS.
La Soprintendenza ha infatti non irragionevolmente ravvisato la necessità di individuare alcune prescrizioni di tutela indiretta per garantire la conservazione e la valorizzazione dei luoghi circostanti il bene culturale tutelato in via diretta, individuato esclusivamente nella Villa OS e non negli altri fabbricati appartenenti ad epoche diverse e caratterizzati da una diversa fisionomia.
4. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore delle amministrazioni resistenti, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere alle amministrazioni resistenti le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO