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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1179/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IA GL e IC EN, giusta mandato in atti;
ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianmarco Pisapia Cioffi, in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Repertorio n.37590 Raccolta n.7131; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 01/08/2022 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 646/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “dichiarare che il sig. Parte_1
nato a [...] il [...]– ha diritto al riconoscimento
[...] dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 1
1 della Legge N. 222/1984, a far data dal 04.04. 1. condannare di conseguenza l' in persona del Presidente pt alla corresponsione in favore CP_1 dell'istante dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali come per legge”. Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta CTU (dott. ), a seguito del deposito di nuova Persona_2 documentazione sanitaria, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 22/08/2025, che è affetto da “Spondilodiscoartrosi vertebrale con stenosi del Parte_1 canale spinale tra L3 ed L5. Periartrite scapolo-omerale destra con limitazione funzionale antalgica in esiti traumatici. Note di coxartrosi bilaterale e di gonartrosi bilaterale con meniscopatia degenerativa. Sindrome di tunnel carpale bilaterale. Disturbo depressivo reattivo con ansia generalizzata. Cardiopatia sclero-ipertensiva con insufficienza mitroaortica di lieve grado. Ipertrofia prostatica.”.
Il CTU ha aggiunto che per effetto delle predette infermità, la capacità di lavoro dello stesso è ridotta in modo permanente a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle di lui attitudini. Pertanto, ha diritto ad assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 12/06/1984 n°222, a far data dalla domanda di conferma (04/04/2019).
Orbene, la domanda merita accoglimento, alla stregua delle valutazioni rese dal dott.
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una Per_2 ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge 222/84).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario in relazione al riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge 222/84.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.). Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis cpc, I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque,
2 dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio-economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione CP_1 della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis cpc, che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 cpc – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 cpc, con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
3.1 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, sicché vanno poste a carico dell' . CP_1
Le spese relative alla CTU, relativamente ad entrambe le fasi del procedimento, vanno poste a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente) e CP_1 vanno liquidate come da dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato a [...] Parte_1
Lucania il 14/07/1964], si trova nelle condizioni proprie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge 222/84, a decorrere dalla data della domanda di conferma (04/04/2019);
3 2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali della fase di ATP liquidate in CP_1 complessivi € 1.200,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore dei difensori anticipatari Avv.ti IA GL e IC EN);
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali della presente fase liquidate CP_1 in complessivi € 1.200,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 147/2022 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore dei difensori anticipatari Avv.ti IA GL e IC EN);
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATP a carico dell' , spese CP_1 liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_3
5) pone le spese relative alla integrazione di CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_1 accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1179/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IA GL e IC EN, giusta mandato in atti;
ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianmarco Pisapia Cioffi, in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Repertorio n.37590 Raccolta n.7131; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 01/08/2022 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 646/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “dichiarare che il sig. Parte_1
nato a [...] il [...]– ha diritto al riconoscimento
[...] dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 1
1 della Legge N. 222/1984, a far data dal 04.04. 1. condannare di conseguenza l' in persona del Presidente pt alla corresponsione in favore CP_1 dell'istante dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali come per legge”. Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta CTU (dott. ), a seguito del deposito di nuova Persona_2 documentazione sanitaria, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 22/08/2025, che è affetto da “Spondilodiscoartrosi vertebrale con stenosi del Parte_1 canale spinale tra L3 ed L5. Periartrite scapolo-omerale destra con limitazione funzionale antalgica in esiti traumatici. Note di coxartrosi bilaterale e di gonartrosi bilaterale con meniscopatia degenerativa. Sindrome di tunnel carpale bilaterale. Disturbo depressivo reattivo con ansia generalizzata. Cardiopatia sclero-ipertensiva con insufficienza mitroaortica di lieve grado. Ipertrofia prostatica.”.
Il CTU ha aggiunto che per effetto delle predette infermità, la capacità di lavoro dello stesso è ridotta in modo permanente a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle di lui attitudini. Pertanto, ha diritto ad assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 12/06/1984 n°222, a far data dalla domanda di conferma (04/04/2019).
Orbene, la domanda merita accoglimento, alla stregua delle valutazioni rese dal dott.
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una Per_2 ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge 222/84).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario in relazione al riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge 222/84.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.). Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis cpc, I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque,
2 dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio-economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione CP_1 della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis cpc, che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 cpc – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 cpc, con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
3.1 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, sicché vanno poste a carico dell' . CP_1
Le spese relative alla CTU, relativamente ad entrambe le fasi del procedimento, vanno poste a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente) e CP_1 vanno liquidate come da dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato a [...] Parte_1
Lucania il 14/07/1964], si trova nelle condizioni proprie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge 222/84, a decorrere dalla data della domanda di conferma (04/04/2019);
3 2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali della fase di ATP liquidate in CP_1 complessivi € 1.200,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore dei difensori anticipatari Avv.ti IA GL e IC EN);
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali della presente fase liquidate CP_1 in complessivi € 1.200,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 147/2022 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore dei difensori anticipatari Avv.ti IA GL e IC EN);
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATP a carico dell' , spese CP_1 liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_3
5) pone le spese relative alla integrazione di CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_1 accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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