Ordinanza collegiale 12 dicembre 2025
Sentenza breve 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 30/01/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00169/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03076/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3076 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Ficara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Torino, corso Francia, 110;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio della Motorizzazione Civile di Torino, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;
per l’annullamento
“ a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca della patente di guida n. -OMISSIS- del ricorrente, notificato in data 10.09.2025;
b) e per l’effetto, del provvedimento n. -OMISSIS- di revisione della patente di guida;
c) del provvedimento della Commissione Medica Territoriale di Strambino di inidoneità temporanea alla guida;
d) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non conosciuto ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. TR BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato e considerato che:
- l’Amministrazione resistente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, depositando in giudizio il provvedimento del -OMISSIS- con il quale è stato disposto “ L’annullamento in autotutela del provvedimento nr. -OMISSIS- di revoca della patente di guida in oggetto. Visti gli artt. 119 c. 4 e 129 c. 2 del Codice della Strada D. L.vo n. 285/92 e successive modifiche la patente di guida n. -OMISSIS- è sospesa a tempo indeterminato fintanto che la S.V. non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici ”;
- in ragione dell’emanazione di tale provvedimento di autotutela, la parte ricorrente ha chiesto a sua volta in udienza la declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo sulla richiesta di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite;
Ritenuto pertanto di dovere dichiarare la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite, in considerazione dell’intervento in autotutela della Motorizzazione civile di Torino, possono essere in parte compensate e per l’altra parte (come liquidata in dispositivo) devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente in applicazione del criterio della soccombenza virtuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa in parte le spese di lite e condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente la restante parte che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta del ricorrente e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL RO, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
TR BU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TR BU | EL RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.