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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 438/2025 R.G. sez. lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Barretta;
Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Colantuono;
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.1.2025, la ricorrente in epigrafe esponeva di prestare la propria attività lavorativa presso l'
[...] con Controparte_2
qualifica di O.S.S. addetto presso il reparto di malattie infettive.
Rappresentava di svolgere la sua attività lavorativa di 36 ore settimanali su turni rotativi nelle 24 ore, anche nei giorni festivi infrasettimanali, come da fogli di servizi in atti, senza tuttavia godere del riposo compensativo o, in alternativa, del compenso per lavoro straordinario. Assumeva che, sulla scorta della Contrattazione collettiva succedutasi nel corso degli anni, dal
1.11.2019 al 31.12.2022, vantava un credito nei confronti del datore di lavoro costituito dal compenso per il lavoro straordinario svolto ed evidenziava che l'azienda aveva iniziato a corrispondere il dovuto ma solo a partire dall'anno 2023. Lamentava pertanto la mancata corresponsione degli emolumenti dovuti per il predetto periodo concludendo nei seguenti termini “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, per l'attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali, per le ragioni indicate in premessa, al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9
CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 e ex art. 29 del CCNL del
21.5.2018 – comparto Sanità, ora ex art. 106 del CCNL del 22.11.2022 Comparto
Sanità, per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali nel periodo dal 1° dicembre
2017 al 31 dicembre 2022, e per l'effetto, b) condannare l
[...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
legale p.t., al pagamento della somma lorda complessiva di € 2.160,08 in favore della sig.ra a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo per il suesposto Parte_1
periodo, oltre interessi di legge maturati e maturandi, così come analiticamente riportato nei conteggi ai quali ci si riporta e che sono parte integrante del presente atto, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) in subordine, liquidarsi, eventualmente, il compenso richiesto - per i motivi suesposti - in via equitativa, tenuto conto della deducibilità dal calendario annuale delle festività infrasettimanali”. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva tardivamente la convenuta dando atto dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto dal ricorrente e chiedendo la decisione della causa per le sole spese legali.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente richiamate nelle note di trattazione scritta disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 4.6.2025.
Giova preliminarmente rilevare che, come documentato da parte ricorrente, con il cedolino paga di maggio 2025 è stata corrisposta a quest'ultima la retribuzione oggetto di causa per un importo complessivamente pari ad € 1.514,37.
Con riferimento a detto importo può essere pertanto dichiarata la cessata materia del contendere.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che, come nel caso di specie, si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia (v. anche Cass. S.U. 28.9.2000 n.
1048).
Tanto premesso, come evincibile dalla predetta busta paga di maggio 2025
e dedotto dalla ricorrente con note del 3.6.2025, la , pur Controparte_3
non contestando né nell'an né nel quantum la pretesa di parte ricorrente avente ad oggetto il pagamento della retribuzione per lavoro infrasettimanale festivo diurno e notturno, ha tuttavia proceduto al pagamento della predetta somma che è inferiore a quella richiesta con ricorso pari ad € 2.160,08. Come rimarcato dalla parte ricorrente ed emergente dalla citata busta paga di maggio 2025, l' Controparte_1
non ha remunerato le ore svolte in orario notturno con la maggiorazione del 50% e non ha corrisposto la retribuzione per i giorni 25 aprile 2020, 2 giugno 2020, 25 dicembre 2021.
Ciò detto, si osserva che nel costituirsi in giudizio la ha Controparte_3
testualmente -ed esclusivamente- dedotto “il ricorrente è stato pagato, si chiede che la causa venga decisa per le sole spese legali”. È quindi evidente che con tale difesa la convenuta, non proponendo alcuna contestazione, ha ammesso sia il diritto della ricorrente alla retribuzione
(mediante pagamento dello straordinario) per l'attività lavorativa svolta in giorni festivi infrasettimanali, sia l'espletamento da parte della ricorrente di tale lavoro nei giorni indicati in ricorso (comunque documentati dalle timbrature marcatempo) sia la correttezza degli importi richiesti a titolo di retribuzione (che comunque appaiono rettamente quantificati con le maggiorazioni del 30% e del 50% previste dal CCNL 2.11.2022 -triennio
2019/2021- rispettivamente per lo straordinario festivo diurno e notturno).
Pertanto, la ricorrente ha diritto al pagamento, a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale espletato dal novembre 2019 al 31 dicembre
2022, al pagamento della residua somma di € 645,72 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo.
Le spese del giudizio sono liquidate, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022, attenendosi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, ai valori minimi di riferimento, nonché con una riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Saerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa
Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda attorea volta alla condanna della convenuta al pagamento delle somme a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale per gli anni dal
2019 al 2022 per l'importo di € 1.514,37;
2. accoglie il ricorso per la parte restante e, per l'effetto, condanna l
[...]
al Controparte_2 pagamento in favore della ricorrente per le causali di cui in narrativa della somma di € 645,72 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
3. condanna l' Controparte_2
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 658,70
[...]
oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Elena Barretta.
Salerno, 5.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 438/2025 R.G. sez. lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Barretta;
Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Colantuono;
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.1.2025, la ricorrente in epigrafe esponeva di prestare la propria attività lavorativa presso l'
[...] con Controparte_2
qualifica di O.S.S. addetto presso il reparto di malattie infettive.
Rappresentava di svolgere la sua attività lavorativa di 36 ore settimanali su turni rotativi nelle 24 ore, anche nei giorni festivi infrasettimanali, come da fogli di servizi in atti, senza tuttavia godere del riposo compensativo o, in alternativa, del compenso per lavoro straordinario. Assumeva che, sulla scorta della Contrattazione collettiva succedutasi nel corso degli anni, dal
1.11.2019 al 31.12.2022, vantava un credito nei confronti del datore di lavoro costituito dal compenso per il lavoro straordinario svolto ed evidenziava che l'azienda aveva iniziato a corrispondere il dovuto ma solo a partire dall'anno 2023. Lamentava pertanto la mancata corresponsione degli emolumenti dovuti per il predetto periodo concludendo nei seguenti termini “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, per l'attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali, per le ragioni indicate in premessa, al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9
CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 e ex art. 29 del CCNL del
21.5.2018 – comparto Sanità, ora ex art. 106 del CCNL del 22.11.2022 Comparto
Sanità, per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali nel periodo dal 1° dicembre
2017 al 31 dicembre 2022, e per l'effetto, b) condannare l
[...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
legale p.t., al pagamento della somma lorda complessiva di € 2.160,08 in favore della sig.ra a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo per il suesposto Parte_1
periodo, oltre interessi di legge maturati e maturandi, così come analiticamente riportato nei conteggi ai quali ci si riporta e che sono parte integrante del presente atto, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) in subordine, liquidarsi, eventualmente, il compenso richiesto - per i motivi suesposti - in via equitativa, tenuto conto della deducibilità dal calendario annuale delle festività infrasettimanali”. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva tardivamente la convenuta dando atto dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto dal ricorrente e chiedendo la decisione della causa per le sole spese legali.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente richiamate nelle note di trattazione scritta disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 4.6.2025.
Giova preliminarmente rilevare che, come documentato da parte ricorrente, con il cedolino paga di maggio 2025 è stata corrisposta a quest'ultima la retribuzione oggetto di causa per un importo complessivamente pari ad € 1.514,37.
Con riferimento a detto importo può essere pertanto dichiarata la cessata materia del contendere.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che, come nel caso di specie, si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia (v. anche Cass. S.U. 28.9.2000 n.
1048).
Tanto premesso, come evincibile dalla predetta busta paga di maggio 2025
e dedotto dalla ricorrente con note del 3.6.2025, la , pur Controparte_3
non contestando né nell'an né nel quantum la pretesa di parte ricorrente avente ad oggetto il pagamento della retribuzione per lavoro infrasettimanale festivo diurno e notturno, ha tuttavia proceduto al pagamento della predetta somma che è inferiore a quella richiesta con ricorso pari ad € 2.160,08. Come rimarcato dalla parte ricorrente ed emergente dalla citata busta paga di maggio 2025, l' Controparte_1
non ha remunerato le ore svolte in orario notturno con la maggiorazione del 50% e non ha corrisposto la retribuzione per i giorni 25 aprile 2020, 2 giugno 2020, 25 dicembre 2021.
Ciò detto, si osserva che nel costituirsi in giudizio la ha Controparte_3
testualmente -ed esclusivamente- dedotto “il ricorrente è stato pagato, si chiede che la causa venga decisa per le sole spese legali”. È quindi evidente che con tale difesa la convenuta, non proponendo alcuna contestazione, ha ammesso sia il diritto della ricorrente alla retribuzione
(mediante pagamento dello straordinario) per l'attività lavorativa svolta in giorni festivi infrasettimanali, sia l'espletamento da parte della ricorrente di tale lavoro nei giorni indicati in ricorso (comunque documentati dalle timbrature marcatempo) sia la correttezza degli importi richiesti a titolo di retribuzione (che comunque appaiono rettamente quantificati con le maggiorazioni del 30% e del 50% previste dal CCNL 2.11.2022 -triennio
2019/2021- rispettivamente per lo straordinario festivo diurno e notturno).
Pertanto, la ricorrente ha diritto al pagamento, a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale espletato dal novembre 2019 al 31 dicembre
2022, al pagamento della residua somma di € 645,72 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo.
Le spese del giudizio sono liquidate, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022, attenendosi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, ai valori minimi di riferimento, nonché con una riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Saerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa
Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda attorea volta alla condanna della convenuta al pagamento delle somme a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale per gli anni dal
2019 al 2022 per l'importo di € 1.514,37;
2. accoglie il ricorso per la parte restante e, per l'effetto, condanna l
[...]
al Controparte_2 pagamento in favore della ricorrente per le causali di cui in narrativa della somma di € 645,72 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
3. condanna l' Controparte_2
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 658,70
[...]
oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Elena Barretta.
Salerno, 5.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio