Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00399/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il relativo studio, in Ancona, via Matteotti n. 99;
contro
Ministero dell'Interno, Polizia di Stato - Compartimento -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale è stata inflitta, al ricorrente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 2/30 di mensilità,
e per
la condanna dell’amministrazione resistente alla restituzione della somma di 2/30 del trattamento stipendiale mensile qualora, nelle more del giudizio, tale importo venga trattenuto in forza del provvedimento impugnato, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Polizia di Stato - Compartimento -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Al ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato, veniva inflitta la sanzione disciplinare pecuniaria pari a 2/30 di mensilità per una infrazione considerata riconducibile alla fattispecie ex art. 4, comma 2, n. 18, del DPR n. 737/1981.
In sintesi è stato contestato quanto segue:
- in data -OMISSIS-, giorno in cui il ricorrente avrebbe dovuto prestare servizio con orario 9/12 di straordinario programmato, egli riceveva l’incarico di condurre due motoveicoli, in dotazione all’ufficio, presso un’officina per effettuare la programmata revisione;
- l’incarico è stato tuttavia svolto per un solo motoveicolo, peraltro in un tempo ampiamente superiore a quello programmato (con conclusione alle ore-OMISSIS-) senza adeguata giustificazione e senza avvisare il Centro Operativo Compartimentale;
- durante questo periodo il ricorrente si era inoltre recato, con la moto di servizio e in divisa, presso la propria abitazione, senza fornire adeguata giustificazione e senza avvisare il suo diretto superiore;
- a conclusione dell’incarico egli consegnava un modulo di lavoro straordinario compilato erroneamente per -OMISSIS-anziché seguire la procedura corretta di indicare solo lo straordinario autorizzato (ore -OMISSIS-
- di fronte alle osservazioni del Responsabile del Distaccamento (diretto superiore), il ricorrente iniziava una discussione polemica con toni poco consoni ai rapporti gerarchici.
L’Amministrazione intimata si è costituita per resistere al gravame.
2. Con il primo motivo (paragrafi VII-XVIII) viene dedotta illegittimità del procedimento disciplinare per carenza dei presupposti, eccesso di potere per difetto di motivazione, irrazionalità manifesta e travisamento dei fatti. In particolare venne dedotto quanto segue:
- le giustificazioni del ricorrente, fornite nel corso del procedimento, sono rimaste incontestate in quanto dagli atti non emerge alcun elemento diverso. Sono inoltre state confermate da alcuni testimoni sentiti il -OMISSIS-;
- la revisione del veicolo si è prolungata, rispetto al tempo programmato, per cause non imputabili al ricorrente (la moto era ferma da oltre un anno e andava controllata prima di partire; era necessario fermarsi presso un distributore per gonfiare i pneumatici e lavare la moto essendo coperta da polvere e ragnatele; durante il tragitto di andata il ricorrente si è fermato per dare aiuto ad una pattuglia di colleghi che avevano problemi con un telelaser; nel tragitto di ritorno, dopo la revisione, la moto ha cominciato a dare “strattoni” per poi spegnersi e ripartire a seguito di riparazione effettuata sul posto dal ricorrente; la riparazione era tuttavia provvisoria e il ricorrente ha ritenuto opportuno effettuare una riparazione definitiva presso la propria abitazione dove erano disponibili le necessarie attrezzature che invece mancavano al Distaccamento);
- dei guasti alla moto erano stati avvisati il responsabile dell’ufficio automezzi del Reparto e il Centro Operativo;
- al comandante del Distaccamento è stato poi riferito che l’altro motoveicolo aveva entrambe le batterie scariche e non poteva essere acceso e portato alla revisione;
- il ricorrente ha infine ritenuto di dover evitare discussioni con il proprio superiore presentando soltanto un rapporto per 3 ore anziché 4 ore e 30 minuti, facendo inoltre presente che non era comunque sua competenza svolgere l’incarico affidato durante lo straordinario programmato;
- non è vero (come hanno confermato dei colleghi) che il ricorrente, nel rapportarsi con il proprio superiore, abbia usato toni non adeguati; comunque aveva poi chiesto scusa;
- nel complesso il ricorrente si è adoperato in buona fede e per spirito di servizio al fine di risolvere i problemi emersi, come la riparazione della moto (non di sua competenza), facendo così risparmiare oneri all’amministrazione come, ad esempio, l’utilizzo di un carro attrezzi.
Le censure non sono condivisibili.
Al riguardo va osservato che, nonostante la dettagliata versione dei fatti contenuta nel ricorso, quelli contestati dall’amministrazione e che sono stati posti a base del provvedimento sanzionatorio, non risultano, nella sostanza, essere stati smentiti.
In particolare:
- le deduzioni difensive del ricorrente, svolte nel procedimento disciplinare, sono rimaste tutt’altro che incontestate come risulta dalla copiosa documentazione versata in giudizio, oltre a non trovare conferma, come si dirà anche di seguito, nelle testimonianze orali;
- le giustificazioni riguardanti il rientro all’abitazione con la moto di servizio e in divisa, sono state fornite in modo contraddittorio, affermando prima una cosa poi un’altra;
- non è dato ancora comprendere quale guasto aveva la moto (il ricorrente allega un vago riferimento al “sensore elettronico del cavalletto laterale”) e per quali concrete ragioni questo non poteva essere riparato, anche solo temporaneamente, presso l’amministrazione considerato che la moto era poi ripartita;
- non risulta che le giustificazioni abbiano trovato conferma attraverso testimoni come posto in evidenza anche dall’amministrazione resistente attraverso le proprie deduzioni difensive (cfr. Doc. Allegato 001 deposito amministrazione del 20/3/2018 - paragrafi VIII, XIV, XXII e XXIII e documenti ivi citati versati in atti);
- dell’andamento obiettivamente “anomalo” dell’incarico ricevuto, rispetto a quanto programmato, non è stato informato il superiore diretto che ha acquisito notizie soltanto di propria iniziativa contattando telefonicamente il ricorrente alle ore 12, cioè all’ora in cui questi avrebbe dovuto concludere il servizio dopo aver fatto revisionare entrambe le moto;
- resta quindi il fatto, rimasto privo di giustificazioni significative, che per portare una moto alla revisione, da -OMISSIS- e ritorno, ci siano volute oltre 4 ore;
- restano ancora oscure le effettive ragioni per le quali il ricorrente, dopo aver riparato il guasto che ha dichiarato essere avvenuto durante il viaggio di ritorno, abbia cambiato tragitto dirigendosi verso casa anziché proseguire per rientrare in ufficio (in quel momento era comunque già arrivato a -OMISSIS-);
- non risulta infine essere stato smentito l’atteggiamento obiettivamente irriguardoso (cfr. relazioni di servizio di due agenti del -OMISSIS- – Doc. Allegato 006 deposito amministrazione del 20/3/2018) poi avuto nei confronti del superiore che (giustamente) chiedeva spiegazioni e svolgeva considerazioni critiche sull’operato del ricorrente.
In conclusione non emergono elementi per ritenere che il provvedimento sanzionatorio sia stato emesso travisando i fatti accaduti o con una incompleta ricostruzione degli stessi.
3. Con il secondo motivo (paragrafi XIX-XXX) viene dedotta violazione dei principi di immediatezza e tempestività della contestazione, violazione del diritto di difesa, violazione o falsa applicazione degli artt. 10 del DPR n. 782/1985 e 12 del DPR n. 737/1981, violazione e falsa applicazione dell’art. 4, n. 18, del DPR n. 737/1981, oltre ad ulteriori profili di eccesso di potere, carenza di motivazione e travisamento dei fatti. In particolare viene dedotta ingiustificata tardività della contestazione degli addebiti poiché avvenuta con lettere notificate in data -OMISSIS- ovvero a distanza di 124 e 289 giorni dai fatti contestati (accaduti il -OMISSIS-). Viene inoltre dedotta nuovamente la questione delle testimonianze asseritamene rese in favore del ricorrente che, continua a ribadire, ha agito in buona fede e per dovere di servizio (come ha sempre fatto durante la sua lunga carriera) adoperandosi nel risolvere problemi non di sua competenza, facendo così risparmiare oneri all’amministrazione.
3.1 Anche queste censure vanno disattese.
3.2 Riguardo alla pretesa tardività delle contestazioni, va osservato quanto segue:
- come giustamente osserva l’amministrazione resistente, il richiamo all’art. 10 del DPR n. 782/1985 non risulta essere pertinente poiché attiene a fattispecie diversa (cioè quando l’infrazione è stata rilevata da un superiore con riguardo al personale non direttamente da lui dipendente);
- il diretto superiore del ricorrente ha immediatamente riferito (lo stesso giorno delle rilevate infrazioni, cioè il -OMISSIS-) al Dirigente Compartimentale, adempiendo così ai propri oneri di cui all’art. 12 del DPR n. 737/1981 (cfr. Doc. Allegato 003 deposito amministrazione del 20/3/2018);
- la prima contestazione degli addebiti del -OMISSIS- è avvenuta dopo che la vicenda era stata segnalata anche alla Procura della Repubblica per eventuali risvolti penali (nota del -OMISSIS- – Doc. Allegato 008 deposito amministrazione del 20/3/2018); dopodiché il procedimento disciplinare era stato sospeso ex art. 11 DPR n. 737/1981 (Doc. Allegato 013 - deposito amministrazione del 20/3/2018);
- la tempestività della contestazione degli addebiti (in questo caso la seconda in riassunzione del -OMISSIS-) deve quindi essere raffrontata al momento in cui l’amministrazione è venuta a conoscenza che la Procura della Repubblica aveva disposto l’archiviazione (cfr. comunicazione del -OMISSIS-- Doc. Allegato 016 deposito amministrazione del 20/3/2018).
Il Collegio non rileva quindi elementi per ritenere che l’amministrazione sia stata ingiustificatamente inerte nell’avviare il procedimento disciplinare.
3.3 In relazione alle altre questioni, sostanzialmente ripetitive di quelle già dedotte con il primo motivo, valgono le considerazioni già svolte nel precedente paragrafo 2.
4. Con il terzo e ultimo motivo (paragrafo XXXI) viene dedotta illegittima composizione della Commissione di disciplina poiché vi ha preso parte il superiore che ha rilevato la mancanza, cioè il Dirigente del Compartimento -OMISSIS-.
Anche quest’ultima censura è infondata e, al riguardo, è sufficiente osservare che il superiore che ha rilevato la mancanza non è stato il Dirigente del Compartimento ma il superiore diretto del ricorrente cioè il Dirigente del Distaccamento di -OMISSIS-.
5. Il ricorso va quindi conclusivamente respinto.
6. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Morri | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.