Accoglimento
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/06/2025, n. 5168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5168 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05168/2025REG.PROV.COLL.
N. 00956/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 956 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Castelluccio e Michela Antolino, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio
nei confronti
Prefetto di -OMISSIS-, in qualità di commissario ad acta , non costituito in giudizio
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS- - sede di -OMISSIS- (sezione quarta) n. 7043/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti la memoria depositata e tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per la parte appellante gli avvocati Angelo Castelluccio e Michela Antolino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I coniugi odierni appellanti, esercenti la potestà di genitori sul loro figlio minore, indicato in intestazione, hanno agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS- - sede di -OMISSIS- del -OMISSIS-, divenuta cosa giudicata, recante la condanna in loro favore e a carico del Comune di -OMISSIS- al risarcimento dei danni da essi subiti a causa del fatto che l’amministrazione comunale non aveva assegnato al loro figlio un sostegno didattico corrispondente al suo fabbisogno educativo speciale, quale previsto dagli strumenti di programmazione per esso predisposti dai competenti organi scolastici.
2. Con la sentenza indicata in intestazione l’impugnazione era dichiarata in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il resto respinta nel merito. Nondimeno l’amministrazione veniva condannata a risarcire il danno non patrimoniale patito dai ricorrenti nella vicenda controversa, liquidato in via equitativa nella somma di € 2.000,00, ed inoltre alla refusione delle spese di giudizio, quantificate in € 1.500,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.
3. In ragione dell’inerzia serbata dall’amministrazione comunale i ricorrenti agivano in ottemperanza della sopra menzionata sentenza davanti al medesimo Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS- - sede di -OMISSIS-.
4. Anche questo ricorso era accolto, con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione, sia pure in termini non pienamente satisfattivi dell’interesse azionato dai coniugi ricorrenti, donde il presente appello.
5. Veniva infatti ordinato all’amministrazione comunale di « dare esecuzione alla condanna », con assegnazione a questo scopo del termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza veniva nominato un commissario ad acta , nella persona del Prefetto di -OMISSIS-. Nondimeno, come i medesimi ricorrenti deducono, nessuna pronuncia veniva emessa con riguardo agli « interessi legali maturati successivamente alla sentenza passata in giudicato », né tanto meno in relazione alla condanna alla refusione delle spese del giudizio di cognizione per il quale parimenti era stato azionato il rimedio dell’ottemperanza. Un’ulteriore omissione di pronuncia avrebbe infine riguardato la regolamentazione delle spese di quest’ultimo giudizio.
DIRITTO
1. In via preliminare va dato atto che il contraddittorio nel presente giudizio d’appello è stato validamente costituito ad iniziativa degli appellanti, con la notifica della loro impugnazione nei confronti della sentenza di primo grado a mezzo di messaggi di posta elettronica certificata inviati in data -OMISSIS- presso gli indirizzi dell’amministrazione resistente, legittimata passiva rispetto all’azione di ottemperanza; e, ad abundantiam , del commissario ad acta nominato per il caso di persistente inottemperanza. Il tutto come documentato nel fascicolo informatico attraverso le rispettive ricevute di avvenuta consegna dei messaggi.
2. Nel merito, con un primo ordine di censure si sostiene che le omissioni di pronuncia dedotte integrerebbero una violazione del principio fondamentale del processo amministrativo di effettività della tutela, sancito dall’art. 1 cod. proc. amm.; con un secondo ordine di censure viene prospettata la non corrispondenza tra quanto chiesto nel giudizio in ottemperanza e quanto pronunciato, con conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in tesi applicabile anche al processo amministrativo. Del pari - con un ultimo motivo d’appello - la sentenza sarebbe incorsa in un’omissione di pronuncia censurabile in appello ai sensi della disposizione da ultimo richiamata con riguardo alle spese del giudizio di ottemperanza.
3. I motivi così sintetizzati sono fondati.
4. L’ordine di esecuzione del giudicato di condanna al risarcimento emesso a definizione del giudizio di primo grado risulta infatti carente sotto il duplice profilo dedotto con il presente appello.
5. Da un lato non è stato ordinato il pagamento degli accessori sul credito risarcitorio riconosciuto dal giudicato. In particolare, come domandato con il presente appello, non è stato ordinato il pagamento degli interessi compensativi, la cui funzione consiste nel ristorare il creditore della momentanea indisponibilità della somma di denaro che si è accertato essergli dovuta. Ne deriva che al relativo pagamento è comunque tenuta la parte nei cui confronti la condanna è stata pronunciata, malgrado l’assenza di una statuizione espressa sul punto, come nel caso di specie, poiché si tratta di un accessorio del credito pecuniario insito nella sua naturale fruttuosità.
6. Del pari l’ordine di pagamento a favore dei coniugi odierni appellanti delle somme dovute in base al giudicato ha omesso di considerare le spese del giudizio di cognizione con esso definito, liquidate nella misura di € 1.500,00 per onorari, oltre agli accessori di legge (ivi compresa la refusione del contributo unificato), per i quali gli stessi hanno azionato il presente giudizio di ottemperanza.
7. L’appello deve quindi essere accolto. Per l’effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado l’ordine di esecuzione del giudicato deve essere integrato, nel senso che a carico dell’amministrazione comunale resistente vanno posti anche gli interessi compensativi sul credito risarcitorio liquidato nel giudicato, secondo il saggio legale via via vigente, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di cognizione e fino al saldo effettivo; ed inoltre le spese del giudizio di cognizione parimenti liquidate dalla sentenza della cui ottemperanza si controverte. Il termine assegnato per il pagamento di queste voci di credito è di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, decorso il quale potrà provvedere il commissario ad acta già nominato in primo grado.
8. Le spese del doppio grado di giudizio, da regolare non solo per effetto dell’accoglimento del presente appello ma anche per l’ulteriore omissione di pronuncia in cui è incorsa sul punto la sentenza di primo grado, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ordina di ottemperare al giudicato con il pagamento a favore degli appellanti degli interessi compensativi sulla condanna risarcitoria e delle spese del giudizio di cognizione, nei termini indicati in motivazione.
Condanna il Comune di -OMISSIS- a rifondere ai ricorrenti le spese del doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.