Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente rel.
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3075 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2020
TRA
- in persona Parte_1 del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Colella Patrizia, con cui elettivamente domicilia in Napoli, via De Gasperi n.55
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall' avv. Michele Langella, CP_1 presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, corso A. Lucci n. 96
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18/12/2020, l' proponeva appello Pt_1 avverso la sentenza n.2005/2020, pubblicata il 18/06/2020, del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale, in accoglimento della domanda di era stata CP_1 dichiarata l'irripetibilità delle somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota del 7/7/17, con la conseguente Pt_1 condanna dell' a restituire al ricorrente quanto Pt_1 eventualmente trattenuto a tale titolo.
L'appellante sosteneva l'erroneità della decisione per avere affermato la irripetibilità dell'indebito contestato, che aveva natura assistenziale e non previdenziale, sicchè non era pertinente la normativa richiamata dal Tribunale.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del gravame per le ragioni espresse in memoria.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' deve essere rigettato per le ragioni Pt_1 che seguono.
Va premesso che, nel caso concreto, non è in contestazione che l'odierno appellato era titolare di assegno di invalidità civile, prestazione che al 65° anno di età si è convertita in assegno sociale (cfr la sentenza n.20518/2013, che ha accertato il diritto all'assegno sociale sostitutivo, con la precisazione che il limite di reddito era sempre quello valevole per la prestazione originaria).
L' , con la richiesta del luglio 2017, oggetto di opposizione da Pt_1 parte del , ha comunicato che sulla prestazione in godimento CP_1 si era realizzato un indebito per l'importo di euro 20.205,06 relativamente al periodo da gennaio 2014 al primo luglio 2017 per superamento del limite reddituale determinato dalla coeva percezione della pensione Enasarco.
Occorre a questo punto precisare che, diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale rileva che
“nel caso de quo non si fa questione della sussistenza dell'indebito ma solo della ripetibilità da parte dell' , presupposto questo Pt_1 da cui muove l' per far valere le proprie doglianze avverso Pt_1 la sentenza, che ha escluso la ripetibilità per le ragioni ivi specificate, il dedotto superamento del limite reddituale valevole per la percezione dell'assegno sociale sostitutivo era espressamente contestato dal che ribadisce tale contestazione anche in CP_1 questo grado dell'appello attraverso il raffronto tra il reddito percepito e documentato con quello valevole per l'assegno di invalidità civile, sostenendo conseguentemente il proprio diritto al ripristino della prestazione, domanda su cui questo collegio non può pronunciarsi in mancanza di apposito appello incidentale.
Essendo, invece, l' l'unico appellante vanno esaminate Pt_1 esclusivamente le sue doglianze.
La formulazione del motivo si incentra sulla natura assistenziale e non previdenziale della prestazione indebita che, come si è detto, è l'assegno sociale in cui si è convertito l'assegno di invalidità civile. In sostanza, per l' , se l'indebito è riferito ad una Pt_1 prestazione assistenziale, al di fuori delle ipotesi qui non ricorrenti espressamente regolate dalla legge, l'unica disciplina applicabile sarebbe l'art. 2033 c.c..
Orbene, se è vero, in sostanza, che, come sostiene l'appellante, in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, collegato alla carenza sopravvenuta del c.d. requisito reddituale.
Sul punto va infatti richiamato l'orientamento ormai consolidato dalla Suprema Corte (cfr Cassazione n.28771/2018, Cass. n. 26036 del 15/10/2019, Cass. 2019/10642, Cass. n. 16088 del 2020, 2021 n.13915 e Cass. Civ., n. 4600 del 2021) che ha affermato che “l'indebito assistenziale determinato dal venire meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
La Suprema Corte, in particolare, ha osservato che “… l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Dunque, il sistema tutela l'affidamento del percipiente, per cui consente la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito, salvo il dolo comprovato.
In riferimento all'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela sopra detta, oltre alle ipotesi sopra richiamate, la Suprema Corte nella sentenza n. 13223 del 2020 ha per esempio evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' attraverso il controllo telematico dei Pt_1 requisiti reddituali.
Orbene, applicando i predetti principi al caso di specie, sulla base degli atti e delle deduzioni delle parti, come peraltro già ritenuto dal Tribunale, non è ravvisabile la sussistenza di alcun dolo da parte dell'appellante, tenuto conto che l' ha continuato a Pt_1 corrispondere la prestazione e tale situazione concreta appariva sicuramente idonea a creare un affidamento incolpevole sulla regolarità della stessa, anche tenuto conto della non esosità degli importi mensili in esame.
L' , peraltro, nel suo atto di appello non ha minimamente Pt_1 censurato l'affermazione del Tribunale laddove ha escluso che fosse stata fornita la prova del dolo dell'interessato.
Tanto comporta l'irripetibilità delle somme richieste in restituzione perchè relative ad un periodo antecedente a quello con cui l' comunicava il superamento del limite reddituale, per cui, Pt_1 pur applicando la corretta disciplina dell'indebito assistenziale, si perviene allo stesso risultato cui è giunta la sentenza impugnata, che va, pertanto, corretta solo nella motivazione.
In definitiva e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito, secondo l'assunto , si è determinato in ragione Pt_1 del reddito percepito va, dunque, applicato il condiviso principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, insussistenti nella fattispecie concreta.
Le spese di lite del presente grado di giudizio si compensano considerati i motivi della decisione, che integrano e correggono la parte motiva della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo. Napoli 17/1/25
Il Presidente rel. est.
Dott. ANTONIETTA SAVINO