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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 74/2025
La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa SI RI RA Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa GI SS Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Capelli) n. 2917/2024, promossa da
Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Alfonso Liguori, Linda Maria Chironi, Alessandro Milani e Celeste Collovati, presso il cui studio in Milano, piazzetta Guastalla n. 15, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia la Corte d'appello, in totale riforma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni: A. respingere il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte e quelle riproposte in secondo grado, confermando i provvedimenti opposti;
B. in ogni caso, annullare la sentenza impugnata, quanto alla statuizione sulle spese di lite e, in caso di soccombenza dell' dichiararne la compensazione o ridurle Pt_1 nei limiti della prestazione, condannare parte appellata a restituire quanto percepito dall' in esecuzione della condanna alle spese in primo grado [doc. III.1], oltre a Pt_1 interessi;
C. con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”.
Appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte, contrariis reiectis, così giudicare: In ogni caso previa remissione della odierna questione sindacato costituzionale e in caso di accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità della norma per i motivi descritti in ricorso e per ogni altro nuovo e diverso ritenuto fondato dall'Ill.ma Corte Adita IN VIA PRINCIPALE In ogni caso
- respingere l'Appello e le domande ex adverso formulate nei confronti dell'Odierno Appellato, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti nell'odierna memoria difensiva e nel ricorso introduttivo del giudizio di Primo Grado le cui conclusioni si ritrascrivono In via cautelare
- disporre l'immediata sospensione, anche con decreto inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento di ripetizione di indebito oggetto del presente giudizio o in via subordinata previa fissazione di udienza a tal fine Nel merito
- accertare e dichiarare l'illegittimità delle pretese dell'Ente Convenuto per tutti i motivi oggetto del presente ricorso e conseguentemente dichiarare
- in via principale: che l'odierno ricorrente nulla debba restituire all'Ente convenuto non essendo contemplata dalla norma alcuna sanzione
- In via subordinata: che l'odierno ricorrente debba restituire esclusivamente gli importi netti delle retribuzioni percepite dedotti gli acconti già trattenuti dall'odierna convenuta dedotti gli acconti già trattenuti dall'odierna convenuta e quelli ulteriormente dedotti
- In via ulteriormente subordinata: che l'odierno ricorrente debba restituire solo gli importi netti dei ratei di pensione percepiti dedotti gli acconti già trattenuti dall'odierna convenuta e quelli ulteriormente dedotti In ogni caso
- accertare e dichiarare che l'odierno ricorrente debba restituire gli importi per il periodo richiesto ma al netto delle ritenute di legge e nei minimi di legge In via condizionata qualora quanto dedotto dall'Ente risulti superiore a quanto Pt_1 dovuto dal ricorrente
- accertare e dichiarare – previo calcolo di quanto trattenuto dall'Ente – se vi sia Pt_1 un credito in capo all'odierno ricorrente e conseguentemente
- condannare l'Ente convenuto a ripetere gli importi che risultino dalla differenza tra quanto trattenuto dall'Ente e quanto il ricorrente debba allo stesso restituire Pt_1
Con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore dei procuratori intestatari”.
pag. 2/9 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 22 luglio 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2971/2024 R.G. promossa da contro l' ha così deciso: “accerta e dichiara che Controparte_1 Pt_1 il ricorrente debba restituire gli importi netti delle retribuzioni percepite dedotti gli acconti già trattenuti da condanna alla refusione delle spese di lite in Pt_1 Pt_1 favore del ricorrente che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari”. Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellato ha esposto:
- di fruire di pensione cat. VO n. 11093603 nella categoria cd. “quota
100”, a partire dall'1 maggio 2019;
- di avere lavorato come dipendente part time 50% dal 14 giugno 2023 al 2 ottobre 2023;
- di avere percepito, per tale breve rapporto di lavoro, un totale di € 5.133,24 netti;
- di avere ricevuto dall' un piano di recupero per un asserito Pt_1 indebito, tramite ricalcolo comprensivo di variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione e di incumulabilità, per un importo totale di € 18.134,24 lordi (di cui € 17.481,94 di ratei mensili ed € 652,30 di conguaglio Irpef) relativo all'intero periodo da gennaio 2023 ad agosto 2023;
- di avere proposto, avverso la richiesta di restituzione di indebito, ricorso in via amministrativa, rimasto senza esito;
- che l' aveva inserito nella richiesta di indebito il cenno alla Pt_1 circostanza che l'importo richiesto era comprensivo di un ricalcolo, senza tuttavia inserire quali fossero in effetti le differenze tra il precedente trattamento e quello ricalcolato;
- che, inoltre, l aveva richiesto la restituzione dei Controparte_2 ratei di pensione al lordo e non al netto delle ritenute fiscali;
- che il divieto di cumulo di redditi da lavoro dipendente con il trattamento pensionistico denominato “quota 100” non consentiva, contrariamente a quanto preteso dall' di ripetere la pensione per Pt_1
l'intero anno;
ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare l'illegittimità delle pretese dell'Ente Convenuto per tutti i motivi oggetto del presente ricorso e conseguentemente dichiarare
- in via principale: che l'odierno ricorrente nulla debba restituire all'Ente convenuto non essendo contemplata dalla norma alcuna sanzione
- In via subordinata: che l'odierno ricorrente debba restituire esclusivamente gli importi netti delle retribuzioni percepite dedotti gli acconti già trattenuti pag. 3/9 dall'odierna convenuta dedotti gli acconti già trattenuti dall'odierna convenuta e quelli ulteriormente dedotti
- In via ulteriormente subordinata: che l'odierno ricorrente debba restituire solo gli importi netti dei ratei di pensione percepiti dedotti gli acconti già trattenuti dall'odierna convenuta e quelli ulteriormente dedotti In ogni caso
- accertare e dichiarare che l'odierno ricorrente debba restituire gli importi per il periodo richiesto ma al netto delle ritenute di legge e nei minimi di legge”. Costituendosi nel giudizio di primo grado, l' ha contestato la fondatezza Pt_1 delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il giudice di prime cure, accogliendo le tesi di parte ricorrente, ha statuito che tra pensione “quota 100” e reddito da lavoro dipendente sussiste una mera incumulabilità e non un'incompatibilità, per cui l' avrebbe dovuto limitarsi a Pt_1 sottrarre dall'importo della pensione erogata nel 2023 l'importo delle retribuzioni percepite dal ricorrente e solo nei mesi in cui erano state percepite. Ha poi ritenuto che le somme richieste dall' come indebito debbano Pt_1 essere restituite al netto e non al lordo delle ritenute fiscali, pena un aggravio ingiustificato per il pensionato, costretto a rifondere più di quanto effettivamente ricevuto. Ha, quindi, concluso che è tenuto a restituire gli importi Controparte_1 netti delle retribuzioni percepite, dedotti gli acconti già eventualmente trattenuti dall' a tale titolo. Pt_1
Avverso la sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il 22 Pt_1 gennaio 2025. Richiamate integralmente le difese svolte in primo grado e premesso che “il ricorso in primo grado attiene a tre profili: la questione del recupero al netto o al lordo fiscale;
la questione della trattenuta di euro 260,32; la questione (quella di fondo) del recupero della pensione in misura totale o in sola misura pari alle retribuzioni percepite, e in quali limiti temporali”, l'ente previdenziale, con un unico articolato motivo, deduce che sulla questione della trattenuta di € 260,32 il Tribunale non si è pronunciato e, pertanto, chiede alla Corte di statuire sul punto, accertando che detta trattenuta non ha nulla a che vedere con la materia del contendere. Sulla questione del recupero al netto o al lordo fiscale, evidenzia che il precedente di questa Corte d'appello richiamato nella pronuncia di primo grado (erroneamente indicato come sentenza n. 764/2021, mentre trattasi della sentenza n. 1255/2021 in causa n. 754/2021 R.G.) ha ad oggetto un indebito formatosi in anni precedenti, mentre nel caso di specie l'indebito si è formato nello stesso anno in cui l' ha formulato la richiesta di ripetizione (2023), sicché correttamente le somme Pt_1 da restituire sono state chieste al lordo, essendo perfettamente deducibili dai redditi 2023 in sede di dichiarazione dei redditi 2024 per il 2023. Infine, sulla questione del recupero della pensione in misura totale o nella sola misura pari alle retribuzioni percepite, l'appellante richiama, oltre a pag. 4/9 giurisprudenza di merito favorevole alla tesi dell , la sentenza della Corte di CP_3
Cassazione n. 30994/2024 secondo cui, in caso di violazione del divieto di cumulo tra pensione cd. “quota 100” e redditi da lavoro dipendente, si verifica “la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019- 2021)”. Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la riforma della Pt_1 sentenza gravata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha Controparte_1 chiesto, previa remissione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità dell'art. 14, comma 3, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26, il rigetto dell'appello avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate. All'udienza del 7 maggio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. L'appello proposto dall' è fondato e merita accoglimento nei limiti e per Pt_1 le ragioni di seguito esposte. Sulla questione che forma l'oggetto principale dell'odierna controversia - ossia se la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato, stabilito per la pensione cd. "quota 100" dall'art. 14, comma 3, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26, comporti recupero della pensione in misura totale o nella sola misura pari alle retribuzioni percepite - ritiene il Collegio di uniformarsi all'orientamento recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce delle convincenti argomentazioni poste a base dello stesso, integralmente di seguito richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “8. Va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto- legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
9. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di pag. 5/9 creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all' sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che Pt_1 autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit.
13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
15. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo” (così Cass., 4 dicembre 2024 n. 30994). Alla luce delle condivise argomentazioni della Suprema Corte non si pag. 6/9 ravvisano i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26, adombrati da parte appellata. Dal momento che la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato stabilito dalla norma anzidetta comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, è tenuto a Controparte_1 restituire all' i ratei pensionistici versati nel 2023. Pt_1
I ratei in questione ammontano all'importo lordo di € 18.134,24 (cfr. doc. 5 fascicolo appellato di primo grado). Ritiene il Collegio che l'obbligo di ripetizione debba intendersi riferito all'importo al netto delle ritenute fiscali (le quali, versate dall' all'erario nella sua Pt_1 veste di sostituto d'imposta, non sono mai entrate di fatto nella sfera patrimoniale dell'appellato), alla luce del principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “le somme da ripetere dal lavoratore (o dal pensionato) vanno calcolate al netto e non al lordo delle ritenute fiscali versate per eccesso (oltre a Cass. n. 1464 del 2012 richiamata dalla sentenza, cfr. anche Cass. n. 19735 del 2018, Cass. n. 21196 del 2020; Cass. n. 22359 del 2021)” (cfr. Cass., 14 gennaio 2022 n. 1097). Non convince la contraria tesi dell' secondo cui la ripetizione delle Pt_1 somme al netto degli oneri fiscali riguarderebbe solo gli indebiti relativi ad anni precedenti a quello in cui avviene la notificazione dell'indebito, mentre le somme assoggettate a ritenuta e restituite nel medesimo anno del pagamento andrebbero restituite al lordo delle ritenute fiscali, in quanto oneri deducibili in sede di dichiarazione dei redditi. Secondo tale tesi, dal momento che, nel caso di specie, i ratei pensionistici corrisposti ad nel 2023 sono stati notificati come indebiti ad Controparte_1 agosto 2023, essi sarebbero ripetibili al lordo delle ritenute fiscali, essendo
“perfettamente deducibili dai redditi 2023 in sede di dichiarazione dei redditi 2024 per il 2023”. La tesi – ad avviso del Collegio - si fonda su un'interpretazione dell'art. 10 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell'art. 150 d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, non supportata dal dato testuale delle disposizioni, da cui si ricava, al contrario, che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili, senza distinzioni tra somme erogate nell'anno in corso e somme erogate in anni pregressi. L'art. 150 d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, ha, infatti, introdotto nell'art. 10 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 il comma 2-bis che così recita: “le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”. Il comma 1, lettera d-bis, dell'art. 10 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 a sua volta stabilisce che “dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella pag. 7/9 determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: […] le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”. Giova anche a tale proposito richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il criterio letterale, come definito dall'art. 12, co. 1 disp. prel. secondo cui: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore", per il suo carattere di oggettività e per il suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge e concorre alla definizione in termini di certezza, determinatezza e tassatività della fattispecie (cfr. in motivazione Cass. Sez. Un. n. 23051/2022)” (così Cass., 12 aprile 2024 n. 10005). Infine, è corretto e va condiviso il rilievo dell' secondo cui la trattenuta Pt_1 sulla pensione di € 260,32 è estranea all'indebito di cui si controverte ed i relativi importi non vanno, pertanto, detratti dalla somma che è tenuto Controparte_1
a restituire. L'ente previdenziale ha dedotto al riguardo, sin dalla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, che tale trattenuta “non ha nulla a che vedere con la materia del contendere. Infatti parte ricorrente aveva ricevuto il pagamento della pensione, da cui era stato recuperato mensilmente un importo di 260,32 euro riferito a ripetizione dell'indebito 14996120, relativo a NASPI corrisposta e non dovuta per il periodo 23/2/2017 – 31/12/2018. Trattasi di indebito ben noto (!!!) a parte ricorrente, dato che lo ha impugnato ed è risultata soccombente sia in primo sia in secondo grado” (cfr. pag. 3 memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c.). non ha contestato, neppure in sede di gravame, le Controparte_1 allegazioni dell' le quali trovano pieno riscontro nella documentazione in atti, da Pt_1 cui emerge che la trattenuta di € 260,32 era applicata già nel gennaio 2023 a titolo di
“recupero indebiti” (cfr. doc. 6 fascicolo appellato di primo grado) e che nel 2019 era stato notificato all'odierno appellato un indebito di € 11.828,07 per somme non spettanti percepite a titolo di NASpI dal 23 febbraio 2017 al 31 dicembre 2018 (cfr. doc. B.7 fascicolo appellante di primo grado). Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in riforma della sentenza n. 2917/2024 del Tribunale di Milano va condannato a restituire all' i ratei pensionistici Controparte_1 Pt_1 versati nel 2023, pari all'importo lordo di € 18.134,24, al netto delle ritenute di legge. Tenuto conto dell'esistenza di difformi orientamenti nella giurisprudenza di merito sulle questioni oggetto di controversia e del fatto che l'intervento nomofilattico della Suprema Corte è successivo alla pronuncia di primo grado, si pag. 8/9 ravvisano i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 2917/2024 del Tribunale di Milano, condanna a restituire all' i ratei pensionistici versati nel 2023 Controparte_1 Pt_1 pari all'importo lordo di € 18.134,24, al netto delle ritenute di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Milano, 7 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
GI SS SI RI RA
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 74/2025
La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa SI RI RA Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa GI SS Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Capelli) n. 2917/2024, promossa da
Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Alfonso Liguori, Linda Maria Chironi, Alessandro Milani e Celeste Collovati, presso il cui studio in Milano, piazzetta Guastalla n. 15, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia la Corte d'appello, in totale riforma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni: A. respingere il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte e quelle riproposte in secondo grado, confermando i provvedimenti opposti;
B. in ogni caso, annullare la sentenza impugnata, quanto alla statuizione sulle spese di lite e, in caso di soccombenza dell' dichiararne la compensazione o ridurle Pt_1 nei limiti della prestazione, condannare parte appellata a restituire quanto percepito dall' in esecuzione della condanna alle spese in primo grado [doc. III.1], oltre a Pt_1 interessi;
C. con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”.
Appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte, contrariis reiectis, così giudicare: In ogni caso previa remissione della odierna questione sindacato costituzionale e in caso di accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità della norma per i motivi descritti in ricorso e per ogni altro nuovo e diverso ritenuto fondato dall'Ill.ma Corte Adita IN VIA PRINCIPALE In ogni caso
- respingere l'Appello e le domande ex adverso formulate nei confronti dell'Odierno Appellato, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti nell'odierna memoria difensiva e nel ricorso introduttivo del giudizio di Primo Grado le cui conclusioni si ritrascrivono In via cautelare
- disporre l'immediata sospensione, anche con decreto inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento di ripetizione di indebito oggetto del presente giudizio o in via subordinata previa fissazione di udienza a tal fine Nel merito
- accertare e dichiarare l'illegittimità delle pretese dell'Ente Convenuto per tutti i motivi oggetto del presente ricorso e conseguentemente dichiarare
- in via principale: che l'odierno ricorrente nulla debba restituire all'Ente convenuto non essendo contemplata dalla norma alcuna sanzione
- In via subordinata: che l'odierno ricorrente debba restituire esclusivamente gli importi netti delle retribuzioni percepite dedotti gli acconti già trattenuti dall'odierna convenuta dedotti gli acconti già trattenuti dall'odierna convenuta e quelli ulteriormente dedotti
- In via ulteriormente subordinata: che l'odierno ricorrente debba restituire solo gli importi netti dei ratei di pensione percepiti dedotti gli acconti già trattenuti dall'odierna convenuta e quelli ulteriormente dedotti In ogni caso
- accertare e dichiarare che l'odierno ricorrente debba restituire gli importi per il periodo richiesto ma al netto delle ritenute di legge e nei minimi di legge In via condizionata qualora quanto dedotto dall'Ente risulti superiore a quanto Pt_1 dovuto dal ricorrente
- accertare e dichiarare – previo calcolo di quanto trattenuto dall'Ente – se vi sia Pt_1 un credito in capo all'odierno ricorrente e conseguentemente
- condannare l'Ente convenuto a ripetere gli importi che risultino dalla differenza tra quanto trattenuto dall'Ente e quanto il ricorrente debba allo stesso restituire Pt_1
Con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore dei procuratori intestatari”.
pag. 2/9 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 22 luglio 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2971/2024 R.G. promossa da contro l' ha così deciso: “accerta e dichiara che Controparte_1 Pt_1 il ricorrente debba restituire gli importi netti delle retribuzioni percepite dedotti gli acconti già trattenuti da condanna alla refusione delle spese di lite in Pt_1 Pt_1 favore del ricorrente che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari”. Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellato ha esposto:
- di fruire di pensione cat. VO n. 11093603 nella categoria cd. “quota
100”, a partire dall'1 maggio 2019;
- di avere lavorato come dipendente part time 50% dal 14 giugno 2023 al 2 ottobre 2023;
- di avere percepito, per tale breve rapporto di lavoro, un totale di € 5.133,24 netti;
- di avere ricevuto dall' un piano di recupero per un asserito Pt_1 indebito, tramite ricalcolo comprensivo di variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione e di incumulabilità, per un importo totale di € 18.134,24 lordi (di cui € 17.481,94 di ratei mensili ed € 652,30 di conguaglio Irpef) relativo all'intero periodo da gennaio 2023 ad agosto 2023;
- di avere proposto, avverso la richiesta di restituzione di indebito, ricorso in via amministrativa, rimasto senza esito;
- che l' aveva inserito nella richiesta di indebito il cenno alla Pt_1 circostanza che l'importo richiesto era comprensivo di un ricalcolo, senza tuttavia inserire quali fossero in effetti le differenze tra il precedente trattamento e quello ricalcolato;
- che, inoltre, l aveva richiesto la restituzione dei Controparte_2 ratei di pensione al lordo e non al netto delle ritenute fiscali;
- che il divieto di cumulo di redditi da lavoro dipendente con il trattamento pensionistico denominato “quota 100” non consentiva, contrariamente a quanto preteso dall' di ripetere la pensione per Pt_1
l'intero anno;
ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare l'illegittimità delle pretese dell'Ente Convenuto per tutti i motivi oggetto del presente ricorso e conseguentemente dichiarare
- in via principale: che l'odierno ricorrente nulla debba restituire all'Ente convenuto non essendo contemplata dalla norma alcuna sanzione
- In via subordinata: che l'odierno ricorrente debba restituire esclusivamente gli importi netti delle retribuzioni percepite dedotti gli acconti già trattenuti pag. 3/9 dall'odierna convenuta dedotti gli acconti già trattenuti dall'odierna convenuta e quelli ulteriormente dedotti
- In via ulteriormente subordinata: che l'odierno ricorrente debba restituire solo gli importi netti dei ratei di pensione percepiti dedotti gli acconti già trattenuti dall'odierna convenuta e quelli ulteriormente dedotti In ogni caso
- accertare e dichiarare che l'odierno ricorrente debba restituire gli importi per il periodo richiesto ma al netto delle ritenute di legge e nei minimi di legge”. Costituendosi nel giudizio di primo grado, l' ha contestato la fondatezza Pt_1 delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il giudice di prime cure, accogliendo le tesi di parte ricorrente, ha statuito che tra pensione “quota 100” e reddito da lavoro dipendente sussiste una mera incumulabilità e non un'incompatibilità, per cui l' avrebbe dovuto limitarsi a Pt_1 sottrarre dall'importo della pensione erogata nel 2023 l'importo delle retribuzioni percepite dal ricorrente e solo nei mesi in cui erano state percepite. Ha poi ritenuto che le somme richieste dall' come indebito debbano Pt_1 essere restituite al netto e non al lordo delle ritenute fiscali, pena un aggravio ingiustificato per il pensionato, costretto a rifondere più di quanto effettivamente ricevuto. Ha, quindi, concluso che è tenuto a restituire gli importi Controparte_1 netti delle retribuzioni percepite, dedotti gli acconti già eventualmente trattenuti dall' a tale titolo. Pt_1
Avverso la sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il 22 Pt_1 gennaio 2025. Richiamate integralmente le difese svolte in primo grado e premesso che “il ricorso in primo grado attiene a tre profili: la questione del recupero al netto o al lordo fiscale;
la questione della trattenuta di euro 260,32; la questione (quella di fondo) del recupero della pensione in misura totale o in sola misura pari alle retribuzioni percepite, e in quali limiti temporali”, l'ente previdenziale, con un unico articolato motivo, deduce che sulla questione della trattenuta di € 260,32 il Tribunale non si è pronunciato e, pertanto, chiede alla Corte di statuire sul punto, accertando che detta trattenuta non ha nulla a che vedere con la materia del contendere. Sulla questione del recupero al netto o al lordo fiscale, evidenzia che il precedente di questa Corte d'appello richiamato nella pronuncia di primo grado (erroneamente indicato come sentenza n. 764/2021, mentre trattasi della sentenza n. 1255/2021 in causa n. 754/2021 R.G.) ha ad oggetto un indebito formatosi in anni precedenti, mentre nel caso di specie l'indebito si è formato nello stesso anno in cui l' ha formulato la richiesta di ripetizione (2023), sicché correttamente le somme Pt_1 da restituire sono state chieste al lordo, essendo perfettamente deducibili dai redditi 2023 in sede di dichiarazione dei redditi 2024 per il 2023. Infine, sulla questione del recupero della pensione in misura totale o nella sola misura pari alle retribuzioni percepite, l'appellante richiama, oltre a pag. 4/9 giurisprudenza di merito favorevole alla tesi dell , la sentenza della Corte di CP_3
Cassazione n. 30994/2024 secondo cui, in caso di violazione del divieto di cumulo tra pensione cd. “quota 100” e redditi da lavoro dipendente, si verifica “la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019- 2021)”. Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la riforma della Pt_1 sentenza gravata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha Controparte_1 chiesto, previa remissione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità dell'art. 14, comma 3, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26, il rigetto dell'appello avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate. All'udienza del 7 maggio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. L'appello proposto dall' è fondato e merita accoglimento nei limiti e per Pt_1 le ragioni di seguito esposte. Sulla questione che forma l'oggetto principale dell'odierna controversia - ossia se la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato, stabilito per la pensione cd. "quota 100" dall'art. 14, comma 3, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26, comporti recupero della pensione in misura totale o nella sola misura pari alle retribuzioni percepite - ritiene il Collegio di uniformarsi all'orientamento recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce delle convincenti argomentazioni poste a base dello stesso, integralmente di seguito richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “8. Va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto- legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
9. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di pag. 5/9 creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all' sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che Pt_1 autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit.
13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
15. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo” (così Cass., 4 dicembre 2024 n. 30994). Alla luce delle condivise argomentazioni della Suprema Corte non si pag. 6/9 ravvisano i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26, adombrati da parte appellata. Dal momento che la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato stabilito dalla norma anzidetta comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, è tenuto a Controparte_1 restituire all' i ratei pensionistici versati nel 2023. Pt_1
I ratei in questione ammontano all'importo lordo di € 18.134,24 (cfr. doc. 5 fascicolo appellato di primo grado). Ritiene il Collegio che l'obbligo di ripetizione debba intendersi riferito all'importo al netto delle ritenute fiscali (le quali, versate dall' all'erario nella sua Pt_1 veste di sostituto d'imposta, non sono mai entrate di fatto nella sfera patrimoniale dell'appellato), alla luce del principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “le somme da ripetere dal lavoratore (o dal pensionato) vanno calcolate al netto e non al lordo delle ritenute fiscali versate per eccesso (oltre a Cass. n. 1464 del 2012 richiamata dalla sentenza, cfr. anche Cass. n. 19735 del 2018, Cass. n. 21196 del 2020; Cass. n. 22359 del 2021)” (cfr. Cass., 14 gennaio 2022 n. 1097). Non convince la contraria tesi dell' secondo cui la ripetizione delle Pt_1 somme al netto degli oneri fiscali riguarderebbe solo gli indebiti relativi ad anni precedenti a quello in cui avviene la notificazione dell'indebito, mentre le somme assoggettate a ritenuta e restituite nel medesimo anno del pagamento andrebbero restituite al lordo delle ritenute fiscali, in quanto oneri deducibili in sede di dichiarazione dei redditi. Secondo tale tesi, dal momento che, nel caso di specie, i ratei pensionistici corrisposti ad nel 2023 sono stati notificati come indebiti ad Controparte_1 agosto 2023, essi sarebbero ripetibili al lordo delle ritenute fiscali, essendo
“perfettamente deducibili dai redditi 2023 in sede di dichiarazione dei redditi 2024 per il 2023”. La tesi – ad avviso del Collegio - si fonda su un'interpretazione dell'art. 10 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell'art. 150 d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, non supportata dal dato testuale delle disposizioni, da cui si ricava, al contrario, che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili, senza distinzioni tra somme erogate nell'anno in corso e somme erogate in anni pregressi. L'art. 150 d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, ha, infatti, introdotto nell'art. 10 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 il comma 2-bis che così recita: “le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”. Il comma 1, lettera d-bis, dell'art. 10 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 a sua volta stabilisce che “dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella pag. 7/9 determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: […] le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”. Giova anche a tale proposito richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il criterio letterale, come definito dall'art. 12, co. 1 disp. prel. secondo cui: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore", per il suo carattere di oggettività e per il suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge e concorre alla definizione in termini di certezza, determinatezza e tassatività della fattispecie (cfr. in motivazione Cass. Sez. Un. n. 23051/2022)” (così Cass., 12 aprile 2024 n. 10005). Infine, è corretto e va condiviso il rilievo dell' secondo cui la trattenuta Pt_1 sulla pensione di € 260,32 è estranea all'indebito di cui si controverte ed i relativi importi non vanno, pertanto, detratti dalla somma che è tenuto Controparte_1
a restituire. L'ente previdenziale ha dedotto al riguardo, sin dalla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, che tale trattenuta “non ha nulla a che vedere con la materia del contendere. Infatti parte ricorrente aveva ricevuto il pagamento della pensione, da cui era stato recuperato mensilmente un importo di 260,32 euro riferito a ripetizione dell'indebito 14996120, relativo a NASPI corrisposta e non dovuta per il periodo 23/2/2017 – 31/12/2018. Trattasi di indebito ben noto (!!!) a parte ricorrente, dato che lo ha impugnato ed è risultata soccombente sia in primo sia in secondo grado” (cfr. pag. 3 memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c.). non ha contestato, neppure in sede di gravame, le Controparte_1 allegazioni dell' le quali trovano pieno riscontro nella documentazione in atti, da Pt_1 cui emerge che la trattenuta di € 260,32 era applicata già nel gennaio 2023 a titolo di
“recupero indebiti” (cfr. doc. 6 fascicolo appellato di primo grado) e che nel 2019 era stato notificato all'odierno appellato un indebito di € 11.828,07 per somme non spettanti percepite a titolo di NASpI dal 23 febbraio 2017 al 31 dicembre 2018 (cfr. doc. B.7 fascicolo appellante di primo grado). Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in riforma della sentenza n. 2917/2024 del Tribunale di Milano va condannato a restituire all' i ratei pensionistici Controparte_1 Pt_1 versati nel 2023, pari all'importo lordo di € 18.134,24, al netto delle ritenute di legge. Tenuto conto dell'esistenza di difformi orientamenti nella giurisprudenza di merito sulle questioni oggetto di controversia e del fatto che l'intervento nomofilattico della Suprema Corte è successivo alla pronuncia di primo grado, si pag. 8/9 ravvisano i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 2917/2024 del Tribunale di Milano, condanna a restituire all' i ratei pensionistici versati nel 2023 Controparte_1 Pt_1 pari all'importo lordo di € 18.134,24, al netto delle ritenute di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Milano, 7 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
GI SS SI RI RA
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