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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/10/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2127 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. MICALI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in Termini
Imerese, Via Pier Santi Mattarella n. 9 (studio Avv. Alfonsa Palmisano), per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- CP_1
de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
30/10/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 30/05/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con riduzione a meno di un terzo in modo permanente in occupazioni confa- centi alle sue attitudini, con decorrenza dalla data di presentazione della do- manda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a conclusioni diverse
[...]
del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “ nato il [...] a [...]
CO ed ivi residente, è affetto da: Artropatia degenerativa della colonna e degli arti infe- riori ad incidenza funzionale;
Ipertensione arteriosa con iniziale danno d'organo; Sindrome ansioso-depressiva; Ipertrofia prostatica operata e calcolosi urinaria con idronefrosi di I-II grado. Le patologie suddette comportano una compromissione funzionale tale da ridurre in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini. Pertanto, in atto, sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno or- dinario di invalidità ex Art.1 L.222/84 dall'ottobre 2023 epoca della certificazione orto- pedica utile alla definizione medico-legale del caso” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del beneficio è antece- dente al deposito del ricorso in opposizione ma successivo alla data di deposi-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o to del ricorso per ATP, vanno compensate tra le parti in misura pari al 50%, lecontainer con condanna dell' al pagamento in favore di parte ricorrente del re- CP_1
stante 50%.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalido con riduzione a meno di un ter- Parte_1
zo in modo permanente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con de- correnza dal mese di ottobre 2023; condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente il 50% delle spese CP_1
di lite, che si liquidano per l'intero in € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dichiara compensate tra le parti il restante 50% delle spese di lite come sopra liquidate;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 31/10/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2127 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. MICALI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in Termini
Imerese, Via Pier Santi Mattarella n. 9 (studio Avv. Alfonsa Palmisano), per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- CP_1
de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
30/10/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 30/05/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con riduzione a meno di un terzo in modo permanente in occupazioni confa- centi alle sue attitudini, con decorrenza dalla data di presentazione della do- manda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a conclusioni diverse
[...]
del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “ nato il [...] a [...]
CO ed ivi residente, è affetto da: Artropatia degenerativa della colonna e degli arti infe- riori ad incidenza funzionale;
Ipertensione arteriosa con iniziale danno d'organo; Sindrome ansioso-depressiva; Ipertrofia prostatica operata e calcolosi urinaria con idronefrosi di I-II grado. Le patologie suddette comportano una compromissione funzionale tale da ridurre in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini. Pertanto, in atto, sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno or- dinario di invalidità ex Art.1 L.222/84 dall'ottobre 2023 epoca della certificazione orto- pedica utile alla definizione medico-legale del caso” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del beneficio è antece- dente al deposito del ricorso in opposizione ma successivo alla data di deposi-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o to del ricorso per ATP, vanno compensate tra le parti in misura pari al 50%, lecontainer con condanna dell' al pagamento in favore di parte ricorrente del re- CP_1
stante 50%.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalido con riduzione a meno di un ter- Parte_1
zo in modo permanente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con de- correnza dal mese di ottobre 2023; condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente il 50% delle spese CP_1
di lite, che si liquidano per l'intero in € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dichiara compensate tra le parti il restante 50% delle spese di lite come sopra liquidate;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 31/10/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile