Ordinanza cautelare 25 febbraio 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01544/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2025, proposto da
ASSOCIAZIONE AL NOOR APS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Latorraca e Michela Luraghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R., in Milano, Via
Corridoni, n. 39;
contro
COMUNE DI CORMANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Sarli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via San Barnaba, n. 30;
per l'annullamento
dell’ordinanza dirigenziale a firma del Dirigente Area governo del territorio del Comune di Cormano, n. 29 datata 6 novembre 2024, recante “Restituzione in pristino e demolizione opere eseguite in assenza di titolo presso il seminterrato dell’immobile in via Donizetti n. 3”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cormano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. AN TE OZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui il Comune di Cormano ha ordinato la demolizione di opere realizzate senza titolo e la rimessione in pristino del seminterrato di un immobile situato nel territorio del predetto Comune, catastalmente identificato al foglio 11 mapp. 80 sub. 7, di cui la ricorrente era conduttrice.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Cormano.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica udienza del 12 marzo 2026.
Il Collegio deve prendere atto che, in prossimità della suindicata udienza, parte ricorrente ha depositato in giudizio una nota con la quale dichiara di non avere più interesse alla decisione non essendo la stessa più conduttrice dell’immobile oggetto del provvedimento impugnato.
Non resta dunque che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
L’esito della controversia e la particolarità della situazione di fatto giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GA ZI, Presidente
AN TE OZ, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TE OZ | GA ZI |
IL SEGRETARIO