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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 5318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5318 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9545/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA UE MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 29 luglio 2025
da
Parte_1
[...]
[...] [...]
[...]
Parte_2
[...] Parte_3
[...] Pt_4 [...]
Parte_5
Parte_6
[...]
Parte_7
[...]
[...]
[...] tutti rappresentati e difesi dall'avv. Boris Infantino nel cui studio sito in Piacenza, via Roma n. 48, hanno eletto speciale domicilio, giusta procura alle liti in calce al ricorso. ricorrenti contro
Controparte_1 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Moresco, CP_2
GI IA ES, AV RI e UL CI e presso lo studio degli ultimi tre elettivamente domiciliata in Milano, Via Santa IA alla Porta 2, giusta procura in calce alla memoria convenuta
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 29 luglio 2025 i ricorrenti, come sopra identificati, si sono rivolti all'intestato tribunale, chiedendo accogliersi, nei confronti della società , CP_1 le conclusioni di seguito riportate:
“Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, per le causali di cui in premessa, la somma di euro 50 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali sino ad assorbimento con tali incrementi a decorrere:
- dal mese di aprile 2017 ai signori e Pt_1 Pt_2 Part
- dal mese di ottobre 2019 ai signori e;
Parte_2
- dal mese di giugno 2018 ai signori e , Pt_1 Pt_2
- dal mese di maggio 2018 ai signori e , Pt_3 Pt_7 Pt_7
- dal mese di marzo 2017 alla signora , Pt_5
- dal mese di ottobre 2018 alla signora Pt_6
- dal mese di aprile 2018 al signor Pt_7
- dal mese di novembre 2017 al signor , Parte_7
- dal mese di marzo 2018 alla signora , Pt_7
o comunque dalla data di conseguimento del quarto livello previsto dal ccnl applicato;
b) con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Si è costituita la società resistente contestando le pretese avversarie. Eccependo, in via preliminare l'efficacia preclusiva del giudicato relativo ad altre pronunce, pur assunte nei confronti di altri lavoratori, ma aventi per oggetto la medesima questione dell'assorbimento del superminimo nel passaggio dal V al IV livello. All'udienza del 28 novembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata discussa. All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, tutti dipendenti assunti tra il 2012 e il 2018, con contratto di CP_1 lavoro subordinato ed impiegati presso il magazzino di Castel San Giovanni (PC), ove svolgono tutt'ora le mansioni di “addetti al magazzino”, con inquadramento iniziale nel 5° livello, ex art. 100 del CCNL Terziario e Distribuzione applicato dalla Società. Con lettera del 1° luglio 2014, la società resistente ha riconosciuto ai propri dipendenti un aumento retributivo di €50,00 a titolo di superminimo assorbibile (doc. 3 fascicolo ricorrenti). Successivamente, la società ha comunicato ai ricorrenti il riconoscimento del passaggio al IV livello CCNL applicato dopo 18 mesi di servizio. A seguito di tale riconoscimento, la società ha corrisposto l'aumento retributivo derivante dal superiore inquadramento che veniva in parte assorbito dal superminimo. Con l'odierno ricorso, i ricorrenti chiedono di accertare che la somma di €50,00 mensili riconosciuta dalla società a titolo di superminimo non possa essere assorbita dall'aumento retributivo conseguito in relazione al passaggio di livello contrattuale dal V livello al IV livello CCNL applicato. E' documentale che la società, con decorrenza dalle rispettive date indicate in ricorso, ha riconosciuto ai ricorrenti un importo pari ad euro 50,00 a titolo di “superminimo assorbile”, prevedendo espressamente che “ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali, introdotto da disposizione di legge o dal CCNL, sarà assorbito nel superminimo assorbibile, salvo che sia diversamente previsto dalla legge o dal CCNL” (doc. 3 – lettere attribuzione superminimo e doc.
5- buste paga quinto livello). CP_1
Inoltre, è altrettanto documentale che la società - dal mese in cui ha riconosciuto il quarto livello di inquadramento ai lavoratori - non ha più riconosciuto la somma di euro 50,00 mensili a titolo di acconto futuri miglioramenti, ritenendo di poterla assorbire con l'aumento di livello (doc.
6 - buste paga quarto livello).
La questione oggetto di causa è già stata esaminata da altri giudici di questa sezione (sent. n. 835/21; sent. n. 1288/24) nonché dalla locale Corte d'Appello con la sentenza n. 30/2024 alla quale questo giudice intende dare continuità e che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c.: “Ritiene il Collegio di prendere atto e dare continuità all'orientamento espresso con fattispecie analoghe da questa Corte con molteplici precedenti pronunce: si richiamano in particolare, anche ai sensi e agli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc, le motivazioni di cui alle sentenze nn. 962/20, 967/21, 1276/21, 1452/21, 85/22,1012/22 , 262/2023 che si sono espresse nel senso della non assorbibilità del superminimo di cui si discute.
Si legge in particolare nella motivazione della sentenza n. 262/2023:
“Dal confronto delle declaratorie del CCNL applicato dalla società relative ai livelli 4 e 5, emerge in maniera chiara come per l' <<addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri distribuzione e o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari)>> (…) il passaggio dal livello V al livello IV scatti in maniera automatica a seguito della permanenza nel livello V per i primi 18 mesi di servizio. L'automaticità si giustifica in ragione del fatto che il passaggio al livello superiore non comporta un cambiamento dell'attività svolta dal lavoratore che rimane invariata. Quindi il riconoscimento, (…) sotto la voce 'una tantum' delle differenze retributive retroattivamente calcolate con decorrenza dal momento del raggiungimento dei diciotto mesi di servizio, non sono altro che la conseguenza del passaggio al livello superiore e non di un incremento economico rispetto ai minimi tabellari. Questo sì che avrebbe dovuto essere assorbito nel superminimo, come comunicato più volte dalla stessa società. In tal senso è chiara la lettera (…) con la quale la società comunicava che <<con decorrenza…… la sua retribuzione annua lorda sarà aumentata (…) l'importo eccedente minima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro …le verrà corrisposto a titolo 'superminimo assorbibile' e pertanto ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali, introdotto da disposizioni legge o ccnl, assorbito nel superminimo assorbibile, salvo che sia diversamente previsto dalla ccnl>>. Né elementi a sostegno di una diversa interpretazione possono ricavarsi dalla lettera di assunzione (… in cui) si precisava che <<
considerato che
la sua retribuzione base non sarà inferiore ai minimi retributivi previsti dal ccnl, ogni futuro aumento dei contrattuali introdotto da disposizioni di legge o assorbito nel superminimo assorbibile>>. Quindi con esclusione dell'assorbimento dell'aumento retributivo derivante dal passaggio al superiore inquadramento contrattuale.” Ancora più di recente, la Corte d'appello è ritornata sull'argomento con la pronuncia n. 726/24 che ha, nuovamente, ribadito la fondatezza delle tesi attoree. Tale orientamento risulta confermato dalla sentenza della Suprema Corte n. 11771 del 5.05.2025 la quale ha così statuito: “ … la Corte ha quindi operato un accertamento non erroneo o illogico rispetto alla lettera della disposizione negoziale con la quale le parti, fin dall'assunzione, hanno limitato l'assorbibilità del superminimo soltanto nel caso di eventuale aumento dei minimi tabellari ad opera dell'introduzione di disposizioni di legge o di CCNL . Oltre alla lettera, tale tesi appare volta ad attribuire particolare valore alla volontà negoziale a fronte del principio generale dell'assorbimento del superminimo negli aumenti dovuti a progressione professionali che, seppure costituisce orientamento costantemente ripetuto dalla giurisprudenza, fa però sempre salva la diversa previsione delle parti. 13.- V. in punto Cass. n. 26017/2018: “ Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento”. … Essa è altresì conforme al criterio finale di conservazione del contratto. Mentre la tesi sostenuta dalla ricorrente, oltre che in contrasto con la ricostruzione letterale e logica del voluto contrattuale operata dai giudici di merito, rende pleonastica ed inutile la speciale regolamentazione stabilita dalle parti finendo per contraddire il principio stabilito dall'art. 1367 c.c. secondo cui nel dubbio le clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. … Il terzo motivo è pure esso infondato perché la Corte d'appello ha rilevato come dal confronto della declaratoria del CCNL relativa ai livelli quarto e quinto emergesse in maniera chiara che il ricorrente dovesse essere collocato nel quarto livello dopo 18 mesi di servizio in ragione del fatto che il passaggio al livello superiore non comportava un cambiamento dell'attività svolta dal lavoratore che rimaneva invariata. Tale accertamento rispetta il criterio triadico del confronto tra la declaratoria contrattuale, la ricostruzione dell'attività svolta e infine la sussunzione nel corrispondente livello di riferimento…”.
In applicazione dei principi sopra riportati e che si fanno propri, il ricorso deve essere integralmente accolto, con il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a percepire la somma di euro 50,00 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali, sino ad assorbimento con tali incrementi.
Del tutto destituita di fondamento è l'ecceptio iudicati sollevata dalla società secondo la quale l'esistenza di precedenti giurisprudenziali che hanno rigettato le ragioni dei lavoratori e dichiarato l'assorbibilità del superminimo, in quanto passate in giudicato, produrrebbero i loro effetti anche sul presente giudizio secondo il principio del c.d. giudicato riflesso. A sostegno della propria tesi, la società richiama, tra le altre, la sentenza n. 29301/23 della Suprema Corte che così ha deciso:
“, con specifico riferimento ai presupposti necessari per potere fare valere il giudicato riflesso della pronuncia resa in altro giudizio, va osservato che questa Corte (Cass. civ., 26 aprile 2022, n. 13004) ha precisato che l'efficacia riflessa del giudicato reso tra altre parti del giudizio è ravvisabile in quei soli casi in cui tra la situazione giuridica oggetto del giudicato e quella facente capo al terzo estraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di "pregiudizialitàdipendenza in senso giuridico" (e non in senso soltanto logico), ipotesi che si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale- condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie del rapporto pregiudicato-condizionato. Invero, sebbene, in linea generale, debba dirsi che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dall'art. 2909 c.c., e che, dunque, l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, tuttavia, a determinate condizioni, il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale. Si tratta quindi di definire i limiti entro i quali tale estensione degli effetti del giudicato possa avvenire nei confronti di soggetti che sono rimasti estranei al giudizio divenuto definitivo. Questa Corte ha, quindi, precisato che l'estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di "diritti dipendenti o comunque subordinati" al rapporto deciso con efficacia di giudicato (Cass. Sez. U, 12 marzo 2008, n. 6523; Cass. civ., 20 febbraio 2013, n. 4241; Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15599), mentre tale efficacia riflessa è certamente impedita qualora il terzo sia titolare di un rapporto "autonomo ed indipendente" rispetto a quello in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile nè che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 c.c. (Cass. civ., 13 gennaio 2011, n. 691; Cass. civ., 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass. civ., 17 maggio 2017, n. 12252). Più in particolare, le diverse fattispecie, rispetto alle quali può venire in questione una efficacia "riflessa" del giudicato, risultano del tutto disomogenee tra loro, come emerge dalla disamina della casistica giurisprudenziale, in quanto le modalità con cui gli effetti del giudicato possono venire a riverberarsi sulla situazione giuridica vantata dal terzo variano a seconda della struttura relazionale di "dipendenza" che caratterizza la situazione giuridica di cui quest'ultimo risulta essere titolare. Tale situazione giuridica può, infatti, configurarsi come: a) "dipendente" nel senso di "accessoria" (es. obbligazione fidejussoria); b) "dipendente" sul piano del collegamento o del coordinamento negoziale, nel senso di "derivata o subordinata" (es. sublocazione;
subappalto, contratti derivati in genere); c) "dipendente" sul piano del diritto sostanziale, nel senso di "pregiudicata" (qualora la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere includa tra i suoi elementi essenziali una situazione giuridica che sia stata oggetto della controversia in precedente giudizio "inter alios" passato in giudicato). La pronuncia ammette la possibilità di un giudicato riflesso allorquando il terzo sia titolare di un diritto dipendente o subordinato al rapporto già oggetto di giudicato e non già quando vi sia titolarità di una posizione giuridica autonoma e indipendente. Non vi è dubbio che le cause già decise e quella oggetto del presente giudizio abbiano ad oggetto la medesima questione di diritto, ovvero l'assorbibilità del superminimo. Ciò posto ed a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa, ciascun lavoratore è titolare di un diritto di credito autonomo e indipendente da quello degli altri dipendenti. L'interpretazione che della decisione datoriale è stata data da alcuni giudici e le conclusioni alle quali sono giunti è frutto del libero convincimento del giudice chiamato a decidere la singola causa che non può costituire, in un ordinamento di civil law, precedente vincolante per altri giudici e che non può rappresentare una pronuncia con efficacia riflessa di giudicato.
Irrilevante è poi la questione relativa al riconoscimento, in favore dei lavoratori, dal gennaio 2020, di un altro superminimo, definito assorbibile. Ed, invero, la stessa lettera (doc. 16) con la quale la società comunica che provvederà al pagamento fa espresso riferimento al superminimo già concesso, dimostrando così di considerare i due emolumenti diversi. Quanto alla riserva di riduzione dell'importo del nuovo superminimo in caso di accertata non assorbibilità del precedente, è riserva che la società fa e che potrà essere oggetto di valutazioni proprie, ma che non incide nella presente causa.
Nessuna eccezione di prescrizione può dirsi maturata, trattandosi di rapporti ancora in corso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per le causali di cui in premessa, la somma di euro 50 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali sino ad assorbimento con tali incrementi a decorrere:
- dal mese di aprile 2017 ai signori e Pt_1 Pt_2 Part
- dal mese di ottobre 2019 ai signori e;
Parte_2
- dal mese di giugno 2018 ai signori e , Pt_1 Pt_2
- dal mese di maggio 2018 ai signori e , Pt_3 Pt_7 Pt_7
- dal mese di marzo 2017 alla signora Pt_5
- dal mese di ottobre 2018 alla signora , Pt_6
- dal mese di aprile 2018 al signor Pt_7
- dal mese di novembre 2017 al signor , Parte_7
- dal mese di marzo 2018 alla signora , Pt_7
-condanna la società alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2000 oltre accessori di legge. Milano, 28 novembre 2025
Il giudice del lavoro
RA UE GL
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA UE MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 29 luglio 2025
da
Parte_1
[...]
[...] [...]
[...]
Parte_2
[...] Parte_3
[...] Pt_4 [...]
Parte_5
Parte_6
[...]
Parte_7
[...]
[...]
[...] tutti rappresentati e difesi dall'avv. Boris Infantino nel cui studio sito in Piacenza, via Roma n. 48, hanno eletto speciale domicilio, giusta procura alle liti in calce al ricorso. ricorrenti contro
Controparte_1 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Moresco, CP_2
GI IA ES, AV RI e UL CI e presso lo studio degli ultimi tre elettivamente domiciliata in Milano, Via Santa IA alla Porta 2, giusta procura in calce alla memoria convenuta
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 29 luglio 2025 i ricorrenti, come sopra identificati, si sono rivolti all'intestato tribunale, chiedendo accogliersi, nei confronti della società , CP_1 le conclusioni di seguito riportate:
“Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, per le causali di cui in premessa, la somma di euro 50 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali sino ad assorbimento con tali incrementi a decorrere:
- dal mese di aprile 2017 ai signori e Pt_1 Pt_2 Part
- dal mese di ottobre 2019 ai signori e;
Parte_2
- dal mese di giugno 2018 ai signori e , Pt_1 Pt_2
- dal mese di maggio 2018 ai signori e , Pt_3 Pt_7 Pt_7
- dal mese di marzo 2017 alla signora , Pt_5
- dal mese di ottobre 2018 alla signora Pt_6
- dal mese di aprile 2018 al signor Pt_7
- dal mese di novembre 2017 al signor , Parte_7
- dal mese di marzo 2018 alla signora , Pt_7
o comunque dalla data di conseguimento del quarto livello previsto dal ccnl applicato;
b) con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Si è costituita la società resistente contestando le pretese avversarie. Eccependo, in via preliminare l'efficacia preclusiva del giudicato relativo ad altre pronunce, pur assunte nei confronti di altri lavoratori, ma aventi per oggetto la medesima questione dell'assorbimento del superminimo nel passaggio dal V al IV livello. All'udienza del 28 novembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata discussa. All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, tutti dipendenti assunti tra il 2012 e il 2018, con contratto di CP_1 lavoro subordinato ed impiegati presso il magazzino di Castel San Giovanni (PC), ove svolgono tutt'ora le mansioni di “addetti al magazzino”, con inquadramento iniziale nel 5° livello, ex art. 100 del CCNL Terziario e Distribuzione applicato dalla Società. Con lettera del 1° luglio 2014, la società resistente ha riconosciuto ai propri dipendenti un aumento retributivo di €50,00 a titolo di superminimo assorbibile (doc. 3 fascicolo ricorrenti). Successivamente, la società ha comunicato ai ricorrenti il riconoscimento del passaggio al IV livello CCNL applicato dopo 18 mesi di servizio. A seguito di tale riconoscimento, la società ha corrisposto l'aumento retributivo derivante dal superiore inquadramento che veniva in parte assorbito dal superminimo. Con l'odierno ricorso, i ricorrenti chiedono di accertare che la somma di €50,00 mensili riconosciuta dalla società a titolo di superminimo non possa essere assorbita dall'aumento retributivo conseguito in relazione al passaggio di livello contrattuale dal V livello al IV livello CCNL applicato. E' documentale che la società, con decorrenza dalle rispettive date indicate in ricorso, ha riconosciuto ai ricorrenti un importo pari ad euro 50,00 a titolo di “superminimo assorbile”, prevedendo espressamente che “ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali, introdotto da disposizione di legge o dal CCNL, sarà assorbito nel superminimo assorbibile, salvo che sia diversamente previsto dalla legge o dal CCNL” (doc. 3 – lettere attribuzione superminimo e doc.
5- buste paga quinto livello). CP_1
Inoltre, è altrettanto documentale che la società - dal mese in cui ha riconosciuto il quarto livello di inquadramento ai lavoratori - non ha più riconosciuto la somma di euro 50,00 mensili a titolo di acconto futuri miglioramenti, ritenendo di poterla assorbire con l'aumento di livello (doc.
6 - buste paga quarto livello).
La questione oggetto di causa è già stata esaminata da altri giudici di questa sezione (sent. n. 835/21; sent. n. 1288/24) nonché dalla locale Corte d'Appello con la sentenza n. 30/2024 alla quale questo giudice intende dare continuità e che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c.: “Ritiene il Collegio di prendere atto e dare continuità all'orientamento espresso con fattispecie analoghe da questa Corte con molteplici precedenti pronunce: si richiamano in particolare, anche ai sensi e agli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc, le motivazioni di cui alle sentenze nn. 962/20, 967/21, 1276/21, 1452/21, 85/22,1012/22 , 262/2023 che si sono espresse nel senso della non assorbibilità del superminimo di cui si discute.
Si legge in particolare nella motivazione della sentenza n. 262/2023:
“Dal confronto delle declaratorie del CCNL applicato dalla società relative ai livelli 4 e 5, emerge in maniera chiara come per l' <<addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri distribuzione e o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari)>> (…) il passaggio dal livello V al livello IV scatti in maniera automatica a seguito della permanenza nel livello V per i primi 18 mesi di servizio. L'automaticità si giustifica in ragione del fatto che il passaggio al livello superiore non comporta un cambiamento dell'attività svolta dal lavoratore che rimane invariata. Quindi il riconoscimento, (…) sotto la voce 'una tantum' delle differenze retributive retroattivamente calcolate con decorrenza dal momento del raggiungimento dei diciotto mesi di servizio, non sono altro che la conseguenza del passaggio al livello superiore e non di un incremento economico rispetto ai minimi tabellari. Questo sì che avrebbe dovuto essere assorbito nel superminimo, come comunicato più volte dalla stessa società. In tal senso è chiara la lettera (…) con la quale la società comunicava che <<con decorrenza…… la sua retribuzione annua lorda sarà aumentata (…) l'importo eccedente minima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro …le verrà corrisposto a titolo 'superminimo assorbibile' e pertanto ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali, introdotto da disposizioni legge o ccnl, assorbito nel superminimo assorbibile, salvo che sia diversamente previsto dalla ccnl>>. Né elementi a sostegno di una diversa interpretazione possono ricavarsi dalla lettera di assunzione (… in cui) si precisava che <<
considerato che
la sua retribuzione base non sarà inferiore ai minimi retributivi previsti dal ccnl, ogni futuro aumento dei contrattuali introdotto da disposizioni di legge o assorbito nel superminimo assorbibile>>. Quindi con esclusione dell'assorbimento dell'aumento retributivo derivante dal passaggio al superiore inquadramento contrattuale.” Ancora più di recente, la Corte d'appello è ritornata sull'argomento con la pronuncia n. 726/24 che ha, nuovamente, ribadito la fondatezza delle tesi attoree. Tale orientamento risulta confermato dalla sentenza della Suprema Corte n. 11771 del 5.05.2025 la quale ha così statuito: “ … la Corte ha quindi operato un accertamento non erroneo o illogico rispetto alla lettera della disposizione negoziale con la quale le parti, fin dall'assunzione, hanno limitato l'assorbibilità del superminimo soltanto nel caso di eventuale aumento dei minimi tabellari ad opera dell'introduzione di disposizioni di legge o di CCNL . Oltre alla lettera, tale tesi appare volta ad attribuire particolare valore alla volontà negoziale a fronte del principio generale dell'assorbimento del superminimo negli aumenti dovuti a progressione professionali che, seppure costituisce orientamento costantemente ripetuto dalla giurisprudenza, fa però sempre salva la diversa previsione delle parti. 13.- V. in punto Cass. n. 26017/2018: “ Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento”. … Essa è altresì conforme al criterio finale di conservazione del contratto. Mentre la tesi sostenuta dalla ricorrente, oltre che in contrasto con la ricostruzione letterale e logica del voluto contrattuale operata dai giudici di merito, rende pleonastica ed inutile la speciale regolamentazione stabilita dalle parti finendo per contraddire il principio stabilito dall'art. 1367 c.c. secondo cui nel dubbio le clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. … Il terzo motivo è pure esso infondato perché la Corte d'appello ha rilevato come dal confronto della declaratoria del CCNL relativa ai livelli quarto e quinto emergesse in maniera chiara che il ricorrente dovesse essere collocato nel quarto livello dopo 18 mesi di servizio in ragione del fatto che il passaggio al livello superiore non comportava un cambiamento dell'attività svolta dal lavoratore che rimaneva invariata. Tale accertamento rispetta il criterio triadico del confronto tra la declaratoria contrattuale, la ricostruzione dell'attività svolta e infine la sussunzione nel corrispondente livello di riferimento…”.
In applicazione dei principi sopra riportati e che si fanno propri, il ricorso deve essere integralmente accolto, con il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a percepire la somma di euro 50,00 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali, sino ad assorbimento con tali incrementi.
Del tutto destituita di fondamento è l'ecceptio iudicati sollevata dalla società secondo la quale l'esistenza di precedenti giurisprudenziali che hanno rigettato le ragioni dei lavoratori e dichiarato l'assorbibilità del superminimo, in quanto passate in giudicato, produrrebbero i loro effetti anche sul presente giudizio secondo il principio del c.d. giudicato riflesso. A sostegno della propria tesi, la società richiama, tra le altre, la sentenza n. 29301/23 della Suprema Corte che così ha deciso:
“, con specifico riferimento ai presupposti necessari per potere fare valere il giudicato riflesso della pronuncia resa in altro giudizio, va osservato che questa Corte (Cass. civ., 26 aprile 2022, n. 13004) ha precisato che l'efficacia riflessa del giudicato reso tra altre parti del giudizio è ravvisabile in quei soli casi in cui tra la situazione giuridica oggetto del giudicato e quella facente capo al terzo estraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di "pregiudizialitàdipendenza in senso giuridico" (e non in senso soltanto logico), ipotesi che si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale- condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie del rapporto pregiudicato-condizionato. Invero, sebbene, in linea generale, debba dirsi che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dall'art. 2909 c.c., e che, dunque, l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, tuttavia, a determinate condizioni, il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale. Si tratta quindi di definire i limiti entro i quali tale estensione degli effetti del giudicato possa avvenire nei confronti di soggetti che sono rimasti estranei al giudizio divenuto definitivo. Questa Corte ha, quindi, precisato che l'estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di "diritti dipendenti o comunque subordinati" al rapporto deciso con efficacia di giudicato (Cass. Sez. U, 12 marzo 2008, n. 6523; Cass. civ., 20 febbraio 2013, n. 4241; Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15599), mentre tale efficacia riflessa è certamente impedita qualora il terzo sia titolare di un rapporto "autonomo ed indipendente" rispetto a quello in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile nè che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 c.c. (Cass. civ., 13 gennaio 2011, n. 691; Cass. civ., 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass. civ., 17 maggio 2017, n. 12252). Più in particolare, le diverse fattispecie, rispetto alle quali può venire in questione una efficacia "riflessa" del giudicato, risultano del tutto disomogenee tra loro, come emerge dalla disamina della casistica giurisprudenziale, in quanto le modalità con cui gli effetti del giudicato possono venire a riverberarsi sulla situazione giuridica vantata dal terzo variano a seconda della struttura relazionale di "dipendenza" che caratterizza la situazione giuridica di cui quest'ultimo risulta essere titolare. Tale situazione giuridica può, infatti, configurarsi come: a) "dipendente" nel senso di "accessoria" (es. obbligazione fidejussoria); b) "dipendente" sul piano del collegamento o del coordinamento negoziale, nel senso di "derivata o subordinata" (es. sublocazione;
subappalto, contratti derivati in genere); c) "dipendente" sul piano del diritto sostanziale, nel senso di "pregiudicata" (qualora la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere includa tra i suoi elementi essenziali una situazione giuridica che sia stata oggetto della controversia in precedente giudizio "inter alios" passato in giudicato). La pronuncia ammette la possibilità di un giudicato riflesso allorquando il terzo sia titolare di un diritto dipendente o subordinato al rapporto già oggetto di giudicato e non già quando vi sia titolarità di una posizione giuridica autonoma e indipendente. Non vi è dubbio che le cause già decise e quella oggetto del presente giudizio abbiano ad oggetto la medesima questione di diritto, ovvero l'assorbibilità del superminimo. Ciò posto ed a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa, ciascun lavoratore è titolare di un diritto di credito autonomo e indipendente da quello degli altri dipendenti. L'interpretazione che della decisione datoriale è stata data da alcuni giudici e le conclusioni alle quali sono giunti è frutto del libero convincimento del giudice chiamato a decidere la singola causa che non può costituire, in un ordinamento di civil law, precedente vincolante per altri giudici e che non può rappresentare una pronuncia con efficacia riflessa di giudicato.
Irrilevante è poi la questione relativa al riconoscimento, in favore dei lavoratori, dal gennaio 2020, di un altro superminimo, definito assorbibile. Ed, invero, la stessa lettera (doc. 16) con la quale la società comunica che provvederà al pagamento fa espresso riferimento al superminimo già concesso, dimostrando così di considerare i due emolumenti diversi. Quanto alla riserva di riduzione dell'importo del nuovo superminimo in caso di accertata non assorbibilità del precedente, è riserva che la società fa e che potrà essere oggetto di valutazioni proprie, ma che non incide nella presente causa.
Nessuna eccezione di prescrizione può dirsi maturata, trattandosi di rapporti ancora in corso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per le causali di cui in premessa, la somma di euro 50 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali sino ad assorbimento con tali incrementi a decorrere:
- dal mese di aprile 2017 ai signori e Pt_1 Pt_2 Part
- dal mese di ottobre 2019 ai signori e;
Parte_2
- dal mese di giugno 2018 ai signori e , Pt_1 Pt_2
- dal mese di maggio 2018 ai signori e , Pt_3 Pt_7 Pt_7
- dal mese di marzo 2017 alla signora Pt_5
- dal mese di ottobre 2018 alla signora , Pt_6
- dal mese di aprile 2018 al signor Pt_7
- dal mese di novembre 2017 al signor , Parte_7
- dal mese di marzo 2018 alla signora , Pt_7
-condanna la società alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2000 oltre accessori di legge. Milano, 28 novembre 2025
Il giudice del lavoro
RA UE GL