Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 90
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità ed illegittimità dei provvedimenti impugnati

    La Corte ritiene che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sia un atto impugnabile in quanto esternalizza una pretesa impositiva. Tuttavia, la documentazione depositata dimostra la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte, rendendo inammissibili le eccezioni relative al merito delle pretese impositive o alla fase di formazione dei ruoli. La produzione delle copie fotostatiche delle relate di notifica, o degli estratti di ruolo, è sufficiente a provare la regolarità delle notifiche. Inoltre, l'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 stabilisce che gli atti impugnabili possono esserlo solo per vizi propri, e il ricorrente non ha indicato alcun vizio proprio dell'atto impugnato. Le cartelle di pagamento presupposte, non essendo state impugnate, sono divenute definitive, precludendo ogni eccezione relativa alla prescrizione del credito.

  • Rigettato
    Istanza di sospensione

    La Corte, con provvedimento del Presidente della Sezione in data 12/04/2024, ha respinto l'istanza di sospensione per difetto dei presupposti, fissando udienza per la trattazione dell'istanza il 05/07/2024. Successivamente, in data 5-07-2024, la Corte ha respinto la domanda di sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 90
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 90
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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