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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 14/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FREGNANI LORELLA, Presidente
MA CI, TO
CERCONE LUCIO, Giudice
in data 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 384/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0208020240000699000 IRPEF-ALTRO 2018 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0208020240000699000 IRPEF-ALTRO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0208020240000699000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0208020240000699000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0208020240000699000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020210006931166000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020220010116403000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Bologna elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020220027026328000 IRPEF-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230003971813000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Bologna elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230019569024000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 189/2025 depositato il
15/05/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre contro la Regione Emilia Romagna, l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02080202400006990000, 2024/000055035, del 25/03/2024 e degli atti propedeutici, n. 5 cartelle di pagamento, n.02020210006931166000 di euro 431,84,
n.02020220010116403000 di euro 431,52, n.02020220027026328000 di euro 1.154,17,
n.02020230003971813000 di euro 403,58, n.02020230019569024000 di euro 1.483,33, per un totale complessivo dovuto di euro 4.362,42.
La parte rileva la nullità ed illegittimità dei provvedimenti impugnati, in ragione delle seguenti censure: 1) interesse ad impugnare le sottese cartelle esattoriali ex art. 100 c.p.c.; 2) inesistenza delle pretese creditorie, dei ruoli e decadenza dell'azione; 3) asserita omessa/ invalida notificazione degli atti prodromici sottesi al preavviso impugnato;
4) asserita intervenuta prescrizione dei debiti tributari e inesistenza della notifica.
La parte ricorrente chiede preliminarmente di sospendere i provvedimenti opposti;
di rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione sia l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
di rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c.; nel merito di accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
di accogliere il ricorso e di dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.. In via trasversale la parte chiede di rilevare l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali. Inoltre il ricorrente chiede la distrazione in favore della parte rappresentata ex art. 91 c.p.c..
In data 14-05-2024 controdeduce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale chiede in via pregiudiziale di rigettare la richiesta di sospensiva per assoluto difetto dei presupposti di legge, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92, di accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'azione di accertamento negativo del credito per carenza d'interesse ad agire per i motivi esposti ed in quanto proposta avverso estratti di ruolo al di fuori delle fattispecie di cui all'art. 12, comma 4 bis, del DPR 602/1973; nel merito di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese di lite.
Premette l'Ufficio che la parte tenta di proporre una inammisssibile azione di accertamento negativo del credito, sulla base di generiche affermazioni circa un supposto interesse alla azione ex art. 100 c.p.c..
Nella fattispecie il ricorrente non ha documentato in alcun modo la reale sussistenza di alcuna delle ipotesi previste tassativamente dal Legislatore per poter validamente instaurare l'azione di accertamento negativo del credito.
Quindi l'Ufficio contesta tutte le eccezioni proposte nel ricorso.
In particolare l'Ufficio rileva che le cartelle recate dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo sono state tutte ritualmente notificate al ricorrente come risulta dalla documentazione agli atti e precisamente :
- la cartella di pagamento 02020210006931166000 è stata regolarmente notificata, in data 23/11/2022, mediante messo notificatore ex art. 138 c.p.c. con consegna diretta al destinatario, che ha sottoscritto la relata di notifica;
- la cartella di pagamento n. 02020220010116403000 è stata regolarmente notificata, in data 7/12/2022, mediante raccomandata a.r. ex art. 26 DPR 602/73 consegnata al destinatario;
- la cartella di pagamento n. 02020220027026328000 è stata regolarmente notificata, in data 6/06/2023, mediante raccomandata a.r. ex art. 26 DPR 602/73 consegnata al destinatario;
- la cartella di pagamento n. 02020230003971813000 è stata regolarmente notificata, in data 6/06/2023, mediante raccomandata a.r. ex art. 26 DPR 602/73 consegnata al destinatario;
- la cartella di pagamento n. 02020230019569024000 è stata regolarmente notificata, in data 23/09/2023, mediante raccomandata a.r. ex art. 26 DPR 602/73 consegnata al destinatario.
In data 12/04/2024 il Presidente della Sezione, vista l'istanza di sospensione ex art. 47, comma 3, del D. Lgs. n. 546/92 proposta dal ricorrente, ritenuto che non si ravvisano gli estremi per l'accoglimento di detta istanza, respinge l'istanza di sospensione ex art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 546/92, e fissa per la trattazione dell'istanza l'udienza del 05/7/2024
In data 24-05-2024 controdeduce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna, la quale chiede in via pregiudiziale di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bologna, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D. Lgs 546/92, di accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'azione di accertamento negativo del credito per carenza d'interesse ad agire ed in quanto proposta avverso estratti di ruolo al di fuori delle fattispecie di cui all'art. 12, comma 4 bis DPR 602/1973, nel merito di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
L'Ufficio evidenzia che le cartelle recate dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo sono state tutte ritualmente notificate al ricorrente, come risulta dalla documentazione, pertanto ne discende che il ricorso e tutti i motivi di doglianza con oggetto le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione opposta e gli asseriti vizi di sottoscrizione dei ruoli, di intervenuta decadenza e/o prescrizione, ipoteticamente decorsi anteriormente alla notificazione delle cartelle di pagamento, sono non esaminabili ed inammissibili.
In data 4-06-2024 controdeduce la Regione Emilia Romagna, contestando integralmente i motivi di ricorso proposti dal ricorrente, la quale chiede di dichiarare l'inammissibilità della proposizione del presente ricorso, ai sensi degli art. 19 e 21 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il difetto di legittimazione passiva in capo alla Regione Emilia- Romagna in relazione ai motivi di ricorso attinenti all'esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione, di rigettare comunque il ricorso proposto, dichiarando legittima l'azione dell'Amministrazione Regionale, esercitata in conformità alla vigente normativa statale e regionale e, per gli effetti, confermare in toto, gli atti impositivi impugnati.
Precisa la Regione che la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo si riferisce a diverse cartelle di pagamento, di cui tre per la somma complessiva di € 1.175,59, emesse dalla Regione
Emilia- Romagna:
-la n. 02020210006931166000 - iscrizione a ruolo n. 2020/6810, riferita all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2018, sull'autoveicolo targato Targa_1, periodicità maggio 2018/ aprile 2019;
-la n. 02020220010116403000 - iscrizione a ruolo n. 2021/6365, riferita all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2019, sull'autoveicolo targato Targa_1, periodicità maggio 2019/ aprile 2020;
-la n. 02020230003971813000 - iscrizione a ruolo n. 2022/6295, riferita all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2020, sull'autoveicolo targato Targa_1, periodicità maggio 2020/ aprile 2021.
In via preliminare la Regione Emilia-Romagna osserva che le cartelle esattoriali sopracitate sono state regolarmente notificate, come risulta dalle controdeduzioni difensive depositate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La Regione Emilia-Romagna conferma la legittimità e la fondatezza della propria azione, la quale si è svolta nel pieno rispetto della normativa che regola l'esercizio dell'azione tributaria, quindi l'esistenza delle pretese e dei ruoli, contrariamente a quanto affermato da controparte.
Nell'udienza del 5-07-2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, sezione 3, respinge la suindicata domanda di sospensione. Spese riservate al definitivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, esaminati gli atti, ritiene il ricorso non accoglibile.
Premette la Corte che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo ancorchè non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992, risulta un atto impugnabile, in quanto, secondo un principio già affermato dalla Corte di Cassazione, e che il Collegio condivide, l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p,a. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001. Con la conseguenza che deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (v. Cass. nn. 21045 del 2007,27385 del 2008).
Quindi la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, pur non rientrando espressamente nell'elencazione tra gli atti tipici di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 546/1992, è comunque idonea ad esternalizzare una ben precisa pretesa impositiva manifestando al contribuente le concrete ragioni di fatto e di diritto posti alla base della richiesta.
Conseguentemente emerge l'obbligo d'impugnazione laddove il contribuente lamenti, come nel caso di specie, la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, in tal caso egli ha l'onere di proporre gravame entro il termine di legge, che decorre dalla notifica del primo atto immediatamente successivo a tali cartelle di pagamento, giacché, in difetto, la pretesa fiscale diventa inoppugnabile (Cass.
Civ. n. 15941 dell'8/06/2021).
Nel caso de quo, rileva la Corte, la documentazione depositata dimostra la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte aventi ad oggetto entrate tributarie e consente di superare le doglianze sollevate dal ricorrente, escludendo che possano trovare ingresso nel presente giudizio le eccezioni afferenti il merito delle pretese impositive o altre contestazioni attinenti alle cartelle, nonché avverso la fase di formazione dei ruoli.
In relazione alla correttezza del corredo probatorio come offerto, concordando con quanto affermato dall'Ufficio, la Corte richiama la più recente ad autorevole giurisprudenza, la quale si è pacificamente espressa nel senso che “ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (nella specie,
l'agente della riscossione aveva prodotto le copie fotostatiche delle relate di notifica, che facevano riferimento al carico di cui agli estratti di ruolo impugnati dalla contribuente. L'estratto di ruolo è
l'equipollente della matrice: la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale. Contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria)” Cass. Civ. sentenza n. 20769 del 21.07.2021.
Conformemente la Cassazione Civ. con sentenza 18420 del 08.06.2022 ha deciso che “ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella esattoriale non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica”.
Nel caso de quo il Collegio evidenzia che tutti i referti di notifica prodotti hanno natura di atto pubblico, facendo quindi fede sino a querela di falso, come affermato dalla più recente giurisprudenza, che si è espressa nel senso che “nel caso di notificazione eseguita dall'Agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso” (cfr. Cass. Civ. n. 2486 del 01.02.18; conformemente Cass. Civ. n.
35230 del 13.12.18 secondo la quale “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività
direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità.; ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso” e Trib. Milano Sentenza n. 10100 del 15.09.16 “in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale colui che vuole far accertare la falsità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento attestante la notifica deve proporre domanda di querela di falso”) e dimostrano la ritualità e la correttezza delle notifiche contestate, senza necessità di allegare in giudizio copia delle cartelle, essendo sufficiente ai fini l'allegazione degli estratti di ruolo (cfr., tra le molte, Cass. Civ. 23 Giugno 2015 n. 12888).
Inoltre l'art. 19, comma terzo, del D.Lgs.546/1992 stabilisce che” ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Nella fattispecie la parte non indica alcun” vizio proprio” dell'atto impugnato.
Quindi dette somme non possono essere più oggetto di contestazione, sarebbero eventualmente impugnabili solo per vizi propri.
Inoltre, attesa la legittimità e definitività degli atti presupposti in quanto non impugnati, la Corte rileva la mancata maturazione della prescrizione.
Si segnala quanto indicato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 7 febbraio 2020 che stabilisce: “Nel caso di mancata impugnazione dell'atto presupposto, nella fattispecie cartella di pagamento, è preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto presupposto, ivi compresa l'eccezione di prescrizione del credito erariale, in applicazione del principio affermato dalla stessa Corte di
Cassazione in altri arresti secondo il quale "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta”.
Nondimeno la recente Ordinanza della Cassazione Sez. Tributaria, numero
33569, depositata il 15/11/2022, nella quale, tra gli altri, è stato ribadito il seguente principio di diritto per cui “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro atto divenuto definitivo, perché rimasto incontestato (Cass. n. 37259/2021; Cass.
n. 16363 del 2017; Cass. n. 19010 del 2019).
Ciò è quanto affermato anche dalla Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 25-10-2016) 17- 11- 2016,
n. 23397 secondo cui: “la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito”;
“per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine stesso, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile” (Cass.
14 ottobre 2009, n. 21790).
Concludendo, rileva la Corte, le cartelle di pagamento presupposte alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, anche se entrate legalmente nella sfera conoscitiva del ricorrente, non essendo state impugnate, hanno determinato la definitività delle pretese in esse contenute. Ne deriva l'infondatezza della eccepita intervenuta prescrizione dei crediti presupposti alla comunicazione preventiva impugnata. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, assorbenti ogni altra ragione espressa in ricorso e negli atti a corredo, questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene corretto e legittimo l'operato dell'Ufficio e conseguentemente non accoglibile il ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si determinano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e della attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita: -rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 300,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 14/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FREGNANI LORELLA, Presidente
MA CI, TO
CERCONE LUCIO, Giudice
in data 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 384/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0208020240000699000 IRPEF-ALTRO 2018 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0208020240000699000 IRPEF-ALTRO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0208020240000699000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0208020240000699000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0208020240000699000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020210006931166000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020220010116403000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Bologna elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020220027026328000 IRPEF-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230003971813000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Bologna elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230019569024000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 189/2025 depositato il
15/05/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre contro la Regione Emilia Romagna, l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02080202400006990000, 2024/000055035, del 25/03/2024 e degli atti propedeutici, n. 5 cartelle di pagamento, n.02020210006931166000 di euro 431,84,
n.02020220010116403000 di euro 431,52, n.02020220027026328000 di euro 1.154,17,
n.02020230003971813000 di euro 403,58, n.02020230019569024000 di euro 1.483,33, per un totale complessivo dovuto di euro 4.362,42.
La parte rileva la nullità ed illegittimità dei provvedimenti impugnati, in ragione delle seguenti censure: 1) interesse ad impugnare le sottese cartelle esattoriali ex art. 100 c.p.c.; 2) inesistenza delle pretese creditorie, dei ruoli e decadenza dell'azione; 3) asserita omessa/ invalida notificazione degli atti prodromici sottesi al preavviso impugnato;
4) asserita intervenuta prescrizione dei debiti tributari e inesistenza della notifica.
La parte ricorrente chiede preliminarmente di sospendere i provvedimenti opposti;
di rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione sia l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
di rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c.; nel merito di accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
di accogliere il ricorso e di dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.. In via trasversale la parte chiede di rilevare l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali. Inoltre il ricorrente chiede la distrazione in favore della parte rappresentata ex art. 91 c.p.c..
In data 14-05-2024 controdeduce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale chiede in via pregiudiziale di rigettare la richiesta di sospensiva per assoluto difetto dei presupposti di legge, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92, di accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'azione di accertamento negativo del credito per carenza d'interesse ad agire per i motivi esposti ed in quanto proposta avverso estratti di ruolo al di fuori delle fattispecie di cui all'art. 12, comma 4 bis, del DPR 602/1973; nel merito di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese di lite.
Premette l'Ufficio che la parte tenta di proporre una inammisssibile azione di accertamento negativo del credito, sulla base di generiche affermazioni circa un supposto interesse alla azione ex art. 100 c.p.c..
Nella fattispecie il ricorrente non ha documentato in alcun modo la reale sussistenza di alcuna delle ipotesi previste tassativamente dal Legislatore per poter validamente instaurare l'azione di accertamento negativo del credito.
Quindi l'Ufficio contesta tutte le eccezioni proposte nel ricorso.
In particolare l'Ufficio rileva che le cartelle recate dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo sono state tutte ritualmente notificate al ricorrente come risulta dalla documentazione agli atti e precisamente :
- la cartella di pagamento 02020210006931166000 è stata regolarmente notificata, in data 23/11/2022, mediante messo notificatore ex art. 138 c.p.c. con consegna diretta al destinatario, che ha sottoscritto la relata di notifica;
- la cartella di pagamento n. 02020220010116403000 è stata regolarmente notificata, in data 7/12/2022, mediante raccomandata a.r. ex art. 26 DPR 602/73 consegnata al destinatario;
- la cartella di pagamento n. 02020220027026328000 è stata regolarmente notificata, in data 6/06/2023, mediante raccomandata a.r. ex art. 26 DPR 602/73 consegnata al destinatario;
- la cartella di pagamento n. 02020230003971813000 è stata regolarmente notificata, in data 6/06/2023, mediante raccomandata a.r. ex art. 26 DPR 602/73 consegnata al destinatario;
- la cartella di pagamento n. 02020230019569024000 è stata regolarmente notificata, in data 23/09/2023, mediante raccomandata a.r. ex art. 26 DPR 602/73 consegnata al destinatario.
In data 12/04/2024 il Presidente della Sezione, vista l'istanza di sospensione ex art. 47, comma 3, del D. Lgs. n. 546/92 proposta dal ricorrente, ritenuto che non si ravvisano gli estremi per l'accoglimento di detta istanza, respinge l'istanza di sospensione ex art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 546/92, e fissa per la trattazione dell'istanza l'udienza del 05/7/2024
In data 24-05-2024 controdeduce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna, la quale chiede in via pregiudiziale di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bologna, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D. Lgs 546/92, di accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'azione di accertamento negativo del credito per carenza d'interesse ad agire ed in quanto proposta avverso estratti di ruolo al di fuori delle fattispecie di cui all'art. 12, comma 4 bis DPR 602/1973, nel merito di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
L'Ufficio evidenzia che le cartelle recate dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo sono state tutte ritualmente notificate al ricorrente, come risulta dalla documentazione, pertanto ne discende che il ricorso e tutti i motivi di doglianza con oggetto le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione opposta e gli asseriti vizi di sottoscrizione dei ruoli, di intervenuta decadenza e/o prescrizione, ipoteticamente decorsi anteriormente alla notificazione delle cartelle di pagamento, sono non esaminabili ed inammissibili.
In data 4-06-2024 controdeduce la Regione Emilia Romagna, contestando integralmente i motivi di ricorso proposti dal ricorrente, la quale chiede di dichiarare l'inammissibilità della proposizione del presente ricorso, ai sensi degli art. 19 e 21 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il difetto di legittimazione passiva in capo alla Regione Emilia- Romagna in relazione ai motivi di ricorso attinenti all'esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione, di rigettare comunque il ricorso proposto, dichiarando legittima l'azione dell'Amministrazione Regionale, esercitata in conformità alla vigente normativa statale e regionale e, per gli effetti, confermare in toto, gli atti impositivi impugnati.
Precisa la Regione che la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo si riferisce a diverse cartelle di pagamento, di cui tre per la somma complessiva di € 1.175,59, emesse dalla Regione
Emilia- Romagna:
-la n. 02020210006931166000 - iscrizione a ruolo n. 2020/6810, riferita all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2018, sull'autoveicolo targato Targa_1, periodicità maggio 2018/ aprile 2019;
-la n. 02020220010116403000 - iscrizione a ruolo n. 2021/6365, riferita all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2019, sull'autoveicolo targato Targa_1, periodicità maggio 2019/ aprile 2020;
-la n. 02020230003971813000 - iscrizione a ruolo n. 2022/6295, riferita all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2020, sull'autoveicolo targato Targa_1, periodicità maggio 2020/ aprile 2021.
In via preliminare la Regione Emilia-Romagna osserva che le cartelle esattoriali sopracitate sono state regolarmente notificate, come risulta dalle controdeduzioni difensive depositate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La Regione Emilia-Romagna conferma la legittimità e la fondatezza della propria azione, la quale si è svolta nel pieno rispetto della normativa che regola l'esercizio dell'azione tributaria, quindi l'esistenza delle pretese e dei ruoli, contrariamente a quanto affermato da controparte.
Nell'udienza del 5-07-2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, sezione 3, respinge la suindicata domanda di sospensione. Spese riservate al definitivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, esaminati gli atti, ritiene il ricorso non accoglibile.
Premette la Corte che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo ancorchè non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992, risulta un atto impugnabile, in quanto, secondo un principio già affermato dalla Corte di Cassazione, e che il Collegio condivide, l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p,a. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001. Con la conseguenza che deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (v. Cass. nn. 21045 del 2007,27385 del 2008).
Quindi la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, pur non rientrando espressamente nell'elencazione tra gli atti tipici di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 546/1992, è comunque idonea ad esternalizzare una ben precisa pretesa impositiva manifestando al contribuente le concrete ragioni di fatto e di diritto posti alla base della richiesta.
Conseguentemente emerge l'obbligo d'impugnazione laddove il contribuente lamenti, come nel caso di specie, la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, in tal caso egli ha l'onere di proporre gravame entro il termine di legge, che decorre dalla notifica del primo atto immediatamente successivo a tali cartelle di pagamento, giacché, in difetto, la pretesa fiscale diventa inoppugnabile (Cass.
Civ. n. 15941 dell'8/06/2021).
Nel caso de quo, rileva la Corte, la documentazione depositata dimostra la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte aventi ad oggetto entrate tributarie e consente di superare le doglianze sollevate dal ricorrente, escludendo che possano trovare ingresso nel presente giudizio le eccezioni afferenti il merito delle pretese impositive o altre contestazioni attinenti alle cartelle, nonché avverso la fase di formazione dei ruoli.
In relazione alla correttezza del corredo probatorio come offerto, concordando con quanto affermato dall'Ufficio, la Corte richiama la più recente ad autorevole giurisprudenza, la quale si è pacificamente espressa nel senso che “ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (nella specie,
l'agente della riscossione aveva prodotto le copie fotostatiche delle relate di notifica, che facevano riferimento al carico di cui agli estratti di ruolo impugnati dalla contribuente. L'estratto di ruolo è
l'equipollente della matrice: la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale. Contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria)” Cass. Civ. sentenza n. 20769 del 21.07.2021.
Conformemente la Cassazione Civ. con sentenza 18420 del 08.06.2022 ha deciso che “ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella esattoriale non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica”.
Nel caso de quo il Collegio evidenzia che tutti i referti di notifica prodotti hanno natura di atto pubblico, facendo quindi fede sino a querela di falso, come affermato dalla più recente giurisprudenza, che si è espressa nel senso che “nel caso di notificazione eseguita dall'Agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso” (cfr. Cass. Civ. n. 2486 del 01.02.18; conformemente Cass. Civ. n.
35230 del 13.12.18 secondo la quale “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività
direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità.; ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso” e Trib. Milano Sentenza n. 10100 del 15.09.16 “in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale colui che vuole far accertare la falsità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento attestante la notifica deve proporre domanda di querela di falso”) e dimostrano la ritualità e la correttezza delle notifiche contestate, senza necessità di allegare in giudizio copia delle cartelle, essendo sufficiente ai fini l'allegazione degli estratti di ruolo (cfr., tra le molte, Cass. Civ. 23 Giugno 2015 n. 12888).
Inoltre l'art. 19, comma terzo, del D.Lgs.546/1992 stabilisce che” ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Nella fattispecie la parte non indica alcun” vizio proprio” dell'atto impugnato.
Quindi dette somme non possono essere più oggetto di contestazione, sarebbero eventualmente impugnabili solo per vizi propri.
Inoltre, attesa la legittimità e definitività degli atti presupposti in quanto non impugnati, la Corte rileva la mancata maturazione della prescrizione.
Si segnala quanto indicato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 7 febbraio 2020 che stabilisce: “Nel caso di mancata impugnazione dell'atto presupposto, nella fattispecie cartella di pagamento, è preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto presupposto, ivi compresa l'eccezione di prescrizione del credito erariale, in applicazione del principio affermato dalla stessa Corte di
Cassazione in altri arresti secondo il quale "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta”.
Nondimeno la recente Ordinanza della Cassazione Sez. Tributaria, numero
33569, depositata il 15/11/2022, nella quale, tra gli altri, è stato ribadito il seguente principio di diritto per cui “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro atto divenuto definitivo, perché rimasto incontestato (Cass. n. 37259/2021; Cass.
n. 16363 del 2017; Cass. n. 19010 del 2019).
Ciò è quanto affermato anche dalla Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 25-10-2016) 17- 11- 2016,
n. 23397 secondo cui: “la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito”;
“per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine stesso, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile” (Cass.
14 ottobre 2009, n. 21790).
Concludendo, rileva la Corte, le cartelle di pagamento presupposte alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, anche se entrate legalmente nella sfera conoscitiva del ricorrente, non essendo state impugnate, hanno determinato la definitività delle pretese in esse contenute. Ne deriva l'infondatezza della eccepita intervenuta prescrizione dei crediti presupposti alla comunicazione preventiva impugnata. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, assorbenti ogni altra ragione espressa in ricorso e negli atti a corredo, questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene corretto e legittimo l'operato dell'Ufficio e conseguentemente non accoglibile il ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si determinano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e della attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita: -rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 300,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.