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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio , all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1310/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
( , C.F. - Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore – anche P.IVA_2 quale procuratore speciale della Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore in virtù di Controparte_2 procura del 3.07.2014 per notar notaio in Tivoli, Rep 37521 Persona_1 raccolta n. 5761-, elettivamente domiciliato in OL alla via de Gasperi 55 (Sede
), presso l'avv. Roberto Maisto ( ) che lo rappresenta e Pt_2 C.F._1 difende giusta procura generale alle liti per notar di Roma del Persona_2
23.01.2023 (rep.37590/7131), PEC t. Email_1
Appellante
Contro
nata a [...] il [...] e residente in Controparte_3
Melito di OL alla Via Don Raffaele Abete n.48 (C.F. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata in Marano di OL al Corso Umberto I n.72 presso lo studio dell'Avv. Gennaro Cavallo che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce e su foglio separato(con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni, gli avvisi di cancelleria, nonchè eventuali notifiche al seguente indirizzo di PEC: Email_2
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1735/2023, pubblicata in data 3.04.2023 emessa dal Tribunale di OL OR ,in funzione del Giudice del Lavoro nel giudizio RG n. 915/22, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in data 17.1.2022 presso il Tribunale di OL OR , in funzione di giudice del lavoro , proponeva Controparte_3 impugnativa avverso l'avviso di addebito n. 371 2021 0010929569000, per l'importo complessivo di €9.851,00, per contributi IVS dovuti a titolo di gestione commercianti relativi al periodo dal 01/2014 al 12/2017. A fondamento dell'opposizione deduceva l'intervenuta decadenza per l'iscrizione al ruolo nonché la prescrizione dei crediti vantati dall' per gli anni 2014 e 2015. Pt_2
Concludeva , chiedendo :
“- in via pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di n. Pt_3
371 20210010929569000, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte in virtù dell'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 ed, in ogni caso non richiedibili attraverso la più favorevole procedura di recupero coattiva mediante l'avviso di addebito de qua;
- nel merito, annullare l'impugnato avviso di n.371 2021 Pt_3
0010929569000 essendo la stesso nullo ed inefficace per tutti i motivi innanzi dedotti ed eccepiti, con accertamento e dichiarazione dell'intervenuta prescrizione dei crediti azionati relativamente alle annualità 2014 e 2015 nonché della intervenuta decadenza annuale dell' dal diritto di avvalersi della più Pt_2 favorevole procedura di recupero coattiva dei crediti azionato mediante l'Avviso di addebito de qua e per violazione dell' art.25, D.Lgs. n.46/99; Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Si costituiva in giudizio l' , anche in qualità di mandatario della il quale Pt_2 CP_2 resisteva con diffuse argomentazioni al ricorso di cui chiedeva il rigetto. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito oggetto del ricorso ritenendo non sussistenti i presupposti normativamente previsti, il Tribunale con la sentenza in epigrafe indicata così statuiva: Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute da parte della ricorrente le somme oggetto dell'avviso di addebito n. 371 2021 0010929569000 limitatamente all'annualità 2014, per le causali di cui in motivazione;
-Rigetta nel resto il ricorso;
-Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.. A fondamento del decisum il Giudice di I grado: dichiarava il difetto di legittimazione passiva della trattandosi di crediti, quelli incorporati CP_2 nell'avviso di addebito opposto, i quali, avuto riguardo agli anni di riferimento, non erano stati oggetto di cessione.
-rigettava l'eccezione di decadenza dalla potestà di agire a mezzo ruolo sollevata dalla ricorrente per violazione dei termini di cui all'art 25 Dlvo 46/1999, ritenendo che tale disciplina non dovesse trovare applicazione in riferimento al nuovo sistema di riscossione a mezzo avviso di addebito, introdotto dal d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010.
-Rispetto all'eccezione di prescrizione, il Giudice di I grado riteneva che dovevano dichiararsi prescritti i soli contributi dovuti per l'anno 2014, stante l'inidoneità, ai fini interruttivi , delle richieste di pagamento inoltrate in data 22.08.2019 ed in data 8.05.2021, in quanto eseguite a mezzo mail e non già a mezzo pec mentre rispetto agli altri anni, considerate le rispettive scadenze di pagamento ed il doppio termine di sospensione previsto dalla legislazione emergenziale, la prescrizione doveva ritenersi tempestivamente interrotta con la notifica dell'avviso di addebito Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l Controparte_4 con atto depositato presso l'intestata Corte in data 5.6.2023 , deducendo il travisamento della documentazione prodotta dall' , ossia il messaggio in Pt_1 formato eml della pec del 22.08.2019, (recante indicazione di indirizzo mittente ed indirizzo destinatario, la data di ricezione del 22.08.2019 e l'allegato PDF con la richiesta di pagamento dei contributi), la quale, costituiva prova inequivocabile del fatto che la notifica della diffida per i contributi relativi all'anno 2014 era stata eseguita a mezzo pec ( come era stato allegato nelle memoria di costituzione dell' ) e non già a mezzo mail, come erroneamente ritenuto dal Giudice di I Pt_2 grado;
sicché il Giudice di I grado, in ragione di un significativo principio di prova, avrebbe dovuto acquisire ex art 421 cpc la ricevuta di consegna della medesima pec del 22.08.2019, di cui il suddetto messaggio prodotto in formato eml costituiva il contenuto, per l'effetto rigettando l'eccezione di prescrizione anche rispetto ai contributi a percentuale dovuti per l'anno d'imposta 2014. Chiedeva , pertanto , all'adita Corte , in riforma parziale della sentenza di I grado ( per il resto da confermarsi) rigettare la domanda formulata da controparte con il ricorso introduttivo del I grado di giudizio anche in riferimento ai contributi dovuti per l'anno 2014, dichiarando che pure questi sono dovuti dall'odierna appellata. Vittoria di spese. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva che , Controparte_3 sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame chiedendone il rigetto Evidenziava che aveva presentato alla domanda Controparte_5 per la definizione agevolata dei ruoli che risultava regolarmente accolta. Concludeva , pertanto, per il totale rigetto dell'appello, per essere inammissibile, improcedibile, infondato sia in fatto che in diritto . In via subordinata , dichiararsi cessata la materia del contendere. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione. Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note;
quindi, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. , all'esito di camera di consiglio, la causa è stata riservata in decisione.
Preliminare ad ogni altra indagine è la declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto-- come documentato da parte appellata--la stessa ha dimostrato di aver presentato alla
[...]
domanda per la definizione agevolata dei ruoli esattoriali cd Controparte_5
“rottamazione-quater” nonché l'effettuazione di alcuni pagamenti.
A tal proposito la S. C. in una recentissima pronuncia dell' 11/09/2024 n. 24428 ha affermato che “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della Legge n. 197 del 2022 (rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione, in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare CP_5 delle rate e relative scadenze, e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.
Del resto già la S. C. con la pronuncia n. 5497 del 03.03.2017, sia pure con riferimento alla rottamazione -ter , era intervenuta sull'argomento chiarendo: a) da un lato, che il deposito della domanda di definizione agevolata dei ruoli ex art. 6 del D.L. 193/2016 è in grado di “risolvere” il contenzioso pendente non essendo richiesto il perfezionamento della definizione medesima;
b) dall'altro, che con la semplice presentazione della domanda si estingue il processo con la conseguente compensazione delle spese in base all'articolo 92 cpc;
“In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato;
in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato” (Cassazione Sentenza n. 24083 del 03.10.2018 – 25588/2019). Nella fattispecie all'odierno vaglio l'originaria parte ricorrente -odierna appellata
--non ha più alcun interesse alla coltivazione del contenzioso essendo venuta meno la ragione del contendere, essendosi avvalsa della procedura amministrativa di rottamazione con conseguente rinuncia al giudizio in corso. Come precisato in giurisprudenza, infatti, "la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333). In applicazione di tali principi , va dichiarata cessata la materia del contendere come , peraltro , richiesto dalla stessa difesa di parte appellata mentre le spese del doppio grado vengono compensate tra le parti, essendo il meccanismo della rottamazione, conseguente ad espressa previsione legislativa, intervenuto nelle more del giudizio .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in OL lì 27.3.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio , all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1310/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
( , C.F. - Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore – anche P.IVA_2 quale procuratore speciale della Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore in virtù di Controparte_2 procura del 3.07.2014 per notar notaio in Tivoli, Rep 37521 Persona_1 raccolta n. 5761-, elettivamente domiciliato in OL alla via de Gasperi 55 (Sede
), presso l'avv. Roberto Maisto ( ) che lo rappresenta e Pt_2 C.F._1 difende giusta procura generale alle liti per notar di Roma del Persona_2
23.01.2023 (rep.37590/7131), PEC t. Email_1
Appellante
Contro
nata a [...] il [...] e residente in Controparte_3
Melito di OL alla Via Don Raffaele Abete n.48 (C.F. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata in Marano di OL al Corso Umberto I n.72 presso lo studio dell'Avv. Gennaro Cavallo che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce e su foglio separato(con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni, gli avvisi di cancelleria, nonchè eventuali notifiche al seguente indirizzo di PEC: Email_2
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1735/2023, pubblicata in data 3.04.2023 emessa dal Tribunale di OL OR ,in funzione del Giudice del Lavoro nel giudizio RG n. 915/22, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in data 17.1.2022 presso il Tribunale di OL OR , in funzione di giudice del lavoro , proponeva Controparte_3 impugnativa avverso l'avviso di addebito n. 371 2021 0010929569000, per l'importo complessivo di €9.851,00, per contributi IVS dovuti a titolo di gestione commercianti relativi al periodo dal 01/2014 al 12/2017. A fondamento dell'opposizione deduceva l'intervenuta decadenza per l'iscrizione al ruolo nonché la prescrizione dei crediti vantati dall' per gli anni 2014 e 2015. Pt_2
Concludeva , chiedendo :
“- in via pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di n. Pt_3
371 20210010929569000, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte in virtù dell'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 ed, in ogni caso non richiedibili attraverso la più favorevole procedura di recupero coattiva mediante l'avviso di addebito de qua;
- nel merito, annullare l'impugnato avviso di n.371 2021 Pt_3
0010929569000 essendo la stesso nullo ed inefficace per tutti i motivi innanzi dedotti ed eccepiti, con accertamento e dichiarazione dell'intervenuta prescrizione dei crediti azionati relativamente alle annualità 2014 e 2015 nonché della intervenuta decadenza annuale dell' dal diritto di avvalersi della più Pt_2 favorevole procedura di recupero coattiva dei crediti azionato mediante l'Avviso di addebito de qua e per violazione dell' art.25, D.Lgs. n.46/99; Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Si costituiva in giudizio l' , anche in qualità di mandatario della il quale Pt_2 CP_2 resisteva con diffuse argomentazioni al ricorso di cui chiedeva il rigetto. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito oggetto del ricorso ritenendo non sussistenti i presupposti normativamente previsti, il Tribunale con la sentenza in epigrafe indicata così statuiva: Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute da parte della ricorrente le somme oggetto dell'avviso di addebito n. 371 2021 0010929569000 limitatamente all'annualità 2014, per le causali di cui in motivazione;
-Rigetta nel resto il ricorso;
-Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.. A fondamento del decisum il Giudice di I grado: dichiarava il difetto di legittimazione passiva della trattandosi di crediti, quelli incorporati CP_2 nell'avviso di addebito opposto, i quali, avuto riguardo agli anni di riferimento, non erano stati oggetto di cessione.
-rigettava l'eccezione di decadenza dalla potestà di agire a mezzo ruolo sollevata dalla ricorrente per violazione dei termini di cui all'art 25 Dlvo 46/1999, ritenendo che tale disciplina non dovesse trovare applicazione in riferimento al nuovo sistema di riscossione a mezzo avviso di addebito, introdotto dal d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010.
-Rispetto all'eccezione di prescrizione, il Giudice di I grado riteneva che dovevano dichiararsi prescritti i soli contributi dovuti per l'anno 2014, stante l'inidoneità, ai fini interruttivi , delle richieste di pagamento inoltrate in data 22.08.2019 ed in data 8.05.2021, in quanto eseguite a mezzo mail e non già a mezzo pec mentre rispetto agli altri anni, considerate le rispettive scadenze di pagamento ed il doppio termine di sospensione previsto dalla legislazione emergenziale, la prescrizione doveva ritenersi tempestivamente interrotta con la notifica dell'avviso di addebito Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l Controparte_4 con atto depositato presso l'intestata Corte in data 5.6.2023 , deducendo il travisamento della documentazione prodotta dall' , ossia il messaggio in Pt_1 formato eml della pec del 22.08.2019, (recante indicazione di indirizzo mittente ed indirizzo destinatario, la data di ricezione del 22.08.2019 e l'allegato PDF con la richiesta di pagamento dei contributi), la quale, costituiva prova inequivocabile del fatto che la notifica della diffida per i contributi relativi all'anno 2014 era stata eseguita a mezzo pec ( come era stato allegato nelle memoria di costituzione dell' ) e non già a mezzo mail, come erroneamente ritenuto dal Giudice di I Pt_2 grado;
sicché il Giudice di I grado, in ragione di un significativo principio di prova, avrebbe dovuto acquisire ex art 421 cpc la ricevuta di consegna della medesima pec del 22.08.2019, di cui il suddetto messaggio prodotto in formato eml costituiva il contenuto, per l'effetto rigettando l'eccezione di prescrizione anche rispetto ai contributi a percentuale dovuti per l'anno d'imposta 2014. Chiedeva , pertanto , all'adita Corte , in riforma parziale della sentenza di I grado ( per il resto da confermarsi) rigettare la domanda formulata da controparte con il ricorso introduttivo del I grado di giudizio anche in riferimento ai contributi dovuti per l'anno 2014, dichiarando che pure questi sono dovuti dall'odierna appellata. Vittoria di spese. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva che , Controparte_3 sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame chiedendone il rigetto Evidenziava che aveva presentato alla domanda Controparte_5 per la definizione agevolata dei ruoli che risultava regolarmente accolta. Concludeva , pertanto, per il totale rigetto dell'appello, per essere inammissibile, improcedibile, infondato sia in fatto che in diritto . In via subordinata , dichiararsi cessata la materia del contendere. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione. Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note;
quindi, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. , all'esito di camera di consiglio, la causa è stata riservata in decisione.
Preliminare ad ogni altra indagine è la declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto-- come documentato da parte appellata--la stessa ha dimostrato di aver presentato alla
[...]
domanda per la definizione agevolata dei ruoli esattoriali cd Controparte_5
“rottamazione-quater” nonché l'effettuazione di alcuni pagamenti.
A tal proposito la S. C. in una recentissima pronuncia dell' 11/09/2024 n. 24428 ha affermato che “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della Legge n. 197 del 2022 (rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione, in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare CP_5 delle rate e relative scadenze, e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.
Del resto già la S. C. con la pronuncia n. 5497 del 03.03.2017, sia pure con riferimento alla rottamazione -ter , era intervenuta sull'argomento chiarendo: a) da un lato, che il deposito della domanda di definizione agevolata dei ruoli ex art. 6 del D.L. 193/2016 è in grado di “risolvere” il contenzioso pendente non essendo richiesto il perfezionamento della definizione medesima;
b) dall'altro, che con la semplice presentazione della domanda si estingue il processo con la conseguente compensazione delle spese in base all'articolo 92 cpc;
“In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato;
in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato” (Cassazione Sentenza n. 24083 del 03.10.2018 – 25588/2019). Nella fattispecie all'odierno vaglio l'originaria parte ricorrente -odierna appellata
--non ha più alcun interesse alla coltivazione del contenzioso essendo venuta meno la ragione del contendere, essendosi avvalsa della procedura amministrativa di rottamazione con conseguente rinuncia al giudizio in corso. Come precisato in giurisprudenza, infatti, "la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333). In applicazione di tali principi , va dichiarata cessata la materia del contendere come , peraltro , richiesto dalla stessa difesa di parte appellata mentre le spese del doppio grado vengono compensate tra le parti, essendo il meccanismo della rottamazione, conseguente ad espressa previsione legislativa, intervenuto nelle more del giudizio .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in OL lì 27.3.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.