Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00419/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00245/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 245 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
LO ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Forrisi, Andrea Di Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avv. Emilio Forrisi in Salerno, via Sichelmanno 8;
contro
Comune di Amalfi, in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) dell'atto prot. n. 19817 del 04.11.2022 (ordinanza di demolizione e ripristino n. 48/E.U./2022 — Reg. Ord. n. 55/2022), a firma del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Amalfi, recante “Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi”;
2) del verbale di accertamento prot. n. 622/2-1 del 19.10.2016, redatto a seguito di sopralluogo della Responsabile della P.M. del Comune di Amalfi, non conosciuto;
3) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti;
nonché per l'accertamento e per la declaratoria
della non sottoponibilità dell'abuso contestato all'eventuale procedimento ex art. 31 ed alle sanzioni ivi previste, sia in tema di inottemperanza e conseguente acquisizione gratuita, sia in tema di sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ON LO il 24/10/2023:
- della nota comunale prot. n. 13249 del 6.7.2023 avente ad oggetto diniego definitivo dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria acquisita al prot. n. 3204 del 16.2.2023 per la realizzazione di opere contestate con ordinanza di demolizione 48/E.U./2022 Reg. Gen. n. 55/2022;
- del preavviso di diniego ex art. 10 bis prot. n. 11843 del 19.6.2023, ove necessario;
- del verbale del 21.2.2023 di presunta inottemperanza dell'ordinanza di demolizione comunale predisposto dalla Polizia Municipale, ove necessario
nonché per la declaratoria ed il riconoscimento
dell'illegittimità del provvedimento di diniego della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 TUE presentata in data 15.2.2023, acquisita al prot. n. 3204 del 16.2.2023 e per la sussistenza dei presupposti per la sanatoria e la conservazione delle opere, secondo quanto richiesto con l'istanza denegata
e, in ogni caso, per l’annullamento
1) dell'atto prot. n. 19817 del 04.11.2022 (ordinanza di demolizione e ripristino n. 48/E.U./2022 — Reg. Ord. n. 55/2022), a firma del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Amalfi, recante “Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi”;
2) del verbale di accertamento prot. n. 622/2-1 del 19.10.2016, redatto a seguito di sopralluogo della Responsabile della P.M. del Comune di Amalfi, non conosciuto;
3) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti;
nonché per l'accertamento e per la declaratoria
della non sottoponibilità dell'abuso contestato all'eventuale procedimento ex art. 31 ed alle sanzioni ivi previste, sia in tema di inottemperanza e conseguente acquisizione gratuita, sia in tema di sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ON LO il 14/2/2024:
- dell'atto prot. n. 22539 del 22.11.2023 recante “ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, DPR 380/2001”;
- degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, ivi compresi i provvedimenti comunali già impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, tra cui il verbale del 21.2.2023 di presunta inottemperanza dell'ordinanza di demolizione comunale predisposto dalla Polizia Municipale, ove necessario;
nonché per l'accertamento e per la declaratoria
di non sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026, il dott. LO NI;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue;
FATTO
Il ricorrente, con il ricorso introduttivo e con i due atti di motivi aggiunti, di cui in epigrafe, impugnava gli atti e provvedimenti, ivi specificati, avverso i quali articolava censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici.
Il Comune di Amalfi non si costituiva in giudizio.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 2 marzo 2026, tenutasi da remoto, l'avv. Emilio Forrisi chiedeva che il ricorso e i relativi motivi aggiunti fossero dichiarati improcedibili, avendo depositato (al protocollo del Comune di Amalfi) istanza di sanatoria, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 (la circostanza di tale deposito è del resto evincibile anche dalla documentazione prodotta in giudizio, da parte ricorrente, in data 27.02.2026); quindi il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che, stante quanto dichiarato a verbale, nel corso dell’odierna udienza pubblica, dall’avv. Emilio Forrisi, difensore del ricorrente, il presente ricorso, unitamente ai due atti di motivi aggiunti, è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Tanto, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale: “In ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa, applicando, per l'effetto, l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione” (Consiglio di Stato, Sez. II, 26/05/2025, n. 4575).
Le spese di lite, stante l’esito in rito della controversia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui due atti di motivi aggiunti, di cui in epigrafe, li dichiara improcedibili, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
LO NI, Consigliere, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO NI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO