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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 34/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 34/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Silvia Lupi;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , con l'Avv. Silvia Lupi;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 07.01.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Portoferraio (LI) il 23 settembre 2018 e che dalla loro unione sono nati due figli: il 24 novembre 2012 e il Persona_1 Persona_2
17 agosto 2016. Con provvedimento in data 10/01/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10.04.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 10.04.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Portoferraio (LI) di CP_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Portoferraio (LI) il 23 settembre 2018 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 19 parte II serie A anno 2018.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3) Il IG. dichiara di aver provveduto al suo trasferimento presso CP_1
l'abitazione sita in Campo nell'Elba.
4) La casa coniugale sita in Portoferraio, Strada Provinciale per l'Enfola n. 48/A, di proprietà dei familiari della sig.ra resterà alla medesima che vi continuerà Parte_1 ad abitare unitamente ai figli.
5) L'affido dei figli sarà condiviso tra i genitori, secondo le disposizioni in materia, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
6) I IGg.ri e provvederanno direttamente al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli. Rimarranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50%, le spese straordinarie intendendosi con esse quelle mediche, scolastiche (libri- rette) nonché quelle per eventuali attività extrascolastiche del figlio che dovranno, queste ultime, essere, comunque, preventivamente concordate tra i genitori.
7) Durante il periodo scolastico, con alternanza settimanale, ciascun coniuge potrà tenere con sé i figli, dal lunedì all'uscita di scuola al lunedì mattina della settimana seguente, fino all'orario di accesso a scuola.
8) Le vacanze natalizie verranno alternate tra i genitori e ciascuno, in alternanza, potrà tenere con sé i figli dal 23 al 29 Dicembre oppure dal 30 Dicembre al 6 Gennaio.
9) Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori potranno trascorrere con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa.
10) Nel periodo delle vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane -anche non consecutive - da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
11) Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Sono fatti salvi differenti accordi tra i genitori.
12) Eventuali viaggi con i figli potranno essere comunicati tra le parti con congruo anticipo di sette giorni. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i bambini.
13) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
14) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto e della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
15) I coniugi dichiarano inoltre di aver provveduto alla divisione dei beni mobili comuni. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 28.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 34/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Silvia Lupi;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , con l'Avv. Silvia Lupi;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 07.01.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Portoferraio (LI) il 23 settembre 2018 e che dalla loro unione sono nati due figli: il 24 novembre 2012 e il Persona_1 Persona_2
17 agosto 2016. Con provvedimento in data 10/01/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10.04.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 10.04.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Portoferraio (LI) di CP_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Portoferraio (LI) il 23 settembre 2018 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 19 parte II serie A anno 2018.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3) Il IG. dichiara di aver provveduto al suo trasferimento presso CP_1
l'abitazione sita in Campo nell'Elba.
4) La casa coniugale sita in Portoferraio, Strada Provinciale per l'Enfola n. 48/A, di proprietà dei familiari della sig.ra resterà alla medesima che vi continuerà Parte_1 ad abitare unitamente ai figli.
5) L'affido dei figli sarà condiviso tra i genitori, secondo le disposizioni in materia, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
6) I IGg.ri e provvederanno direttamente al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli. Rimarranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50%, le spese straordinarie intendendosi con esse quelle mediche, scolastiche (libri- rette) nonché quelle per eventuali attività extrascolastiche del figlio che dovranno, queste ultime, essere, comunque, preventivamente concordate tra i genitori.
7) Durante il periodo scolastico, con alternanza settimanale, ciascun coniuge potrà tenere con sé i figli, dal lunedì all'uscita di scuola al lunedì mattina della settimana seguente, fino all'orario di accesso a scuola.
8) Le vacanze natalizie verranno alternate tra i genitori e ciascuno, in alternanza, potrà tenere con sé i figli dal 23 al 29 Dicembre oppure dal 30 Dicembre al 6 Gennaio.
9) Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori potranno trascorrere con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa.
10) Nel periodo delle vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane -anche non consecutive - da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
11) Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Sono fatti salvi differenti accordi tra i genitori.
12) Eventuali viaggi con i figli potranno essere comunicati tra le parti con congruo anticipo di sette giorni. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i bambini.
13) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
14) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto e della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
15) I coniugi dichiarano inoltre di aver provveduto alla divisione dei beni mobili comuni. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 28.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai