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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6373 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Marco Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2334 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 24-10-
2025, vertente tra
(C.F.: P.IVA , con sede a Roma, ivi Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Viale dei Parioli n. 76, presso lo studio dell'Avv. Chiara
Agnello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
2
Appellante principale e appellata incidentale e
(C.F.: Controparte_1
, con sede a Milano, elettivamente domiciliata in Roma, Via Andrea P.IVA_3
Vesalio n. 22, presso lo studio dell'Avv. Prof. Natalino Irti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellante incidentale ed appellata principale
Oggetto: pagamento somme e risarcimento del danno.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo, “ ”) Parte_2 Pt_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la (nel prosieguo, Controparte_1
“ ) assumendo che, in data 18.12.1997, la stessa attrice aveva stipulato con la CP_1
(ora, un atto pubblico di cessione “definitivamente pro- CP_2 CP_1 soluto” del credito da lei maturato nei confronti della cessata Unità Locale Socio
di Pescara, a titolo di interessi per il ritardato pagamento di compensi Parte_3 relativi ad un appalto, quantificati in Lire 964.641.810 dal Tribunale di Pescara con decreto ingiuntivo emesso in data 8.5.1996.
Inoltre, con separati atti del 3 giugno 1998, 13 luglio 1998 e 18 novembre 1998 a rogito NO la aveva ceduto alla “pro solvendo” e per l'incasso, il Per_1 Pt_1 CP_2 credito da lei vantato nei confronti della , rappresentato da quattro fatture Pt_4
(nn. 286/96, 60/98, 85/98 e 135/98), per un importo complessivo pari ad Euro 158.695,80; in aggiunta, poi, la aveva altresì ceduto alla “pro Pt_1 CP_2 solvendo” e per l'incasso, ulteriori crediti da lei vantati nei confronti di ulteriori soggetti 3
pubblici (ASL RME, Azienda Ospedaliera “S. Camillo Forlanini”, ASL di LATINA e ASL RM/D, per complessivi Euro 327.136,60.
La cessione “pro soluto” concernente il credito dell' era stata Parte_5 immediatamente pagata da mentre per le altre, risultate essere sostanziali CP_2 legittimazioni all'incasso di crediti (anche a mezzo di azioni giudiziarie) che, poi, la cessionaria avrebbe dovuto girare ad , non aveva erogato alcuna Pt_1 CP_2 anticipazione.
Nel luglio 2003, però, aveva unilateralmente retrocesso il credito vantato CP_2 nei confronti della da “pro soluto” a “pro solvendo”, sostenendone Parte_5
l'inesigibilità e addebitando sul conto della la somma di Euro 498.195,92, con Pt_1 valuta retroattiva al 2001 (data di pagamento della cessione del credito), inibendole l'accesso al conto corrente ed interrompendo ogni comunicazione, sicché essa si era vista costretta ad adire le vie legali affinché fosse accertata l'illiceità di tale operazione;
quindi, con sentenza n. 23192/2010, il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda della e, dopo aver accertato la definitiva cessione “pro soluto” del credito, aveva Pt_1 condannato la (già ad annotare a credito del conto Controparte_1 CP_2
la somma di Euro 498.195,92, con valuta pari al corrispondente addebito. Pt_1
Dopo vari solleciti, aveva annotato a credito detta somma, unitamente alla CP_1 somma di Euro 327.136,60 relativa ai crediti vantati nei confronti della ASL RME, dell'Azienda Ospedaliera “S. Camillo Forlanini”, dell'ASL di LATINA e dell'ASL RM/D, da lei incassati nel periodo luglio 2003 - luglio 2004.
Allo stesso tempo, però, aveva omesso di annotare a credito: CP_1
1) l'importo del credito vantato nei confronti della , che le aveva ceduto Pt_4 Pt_1 per l'incasso;
2) gli interessi attivi che da luglio 2003 il conto avrebbe dovuto maturare con il puntuale accredito delle poste di cui sopra;
3) l'indennizzo da illecita privazione di provvista per circa nove anni, che aveva costretto la a ricorrere al credito oneroso presso alcune banche. Pt_1
La faceva altresì presente che con tre distinti bonifici, le aveva Pt_1 CP_1 versato quanto da lei unilateralmente considerato quale saldo attivo del suo conto all'esito dei predetti movimenti, per un ammontare pari ad Euro 302.748,95; inoltre le aveva anche consegnato l'estratto del conto corrente dal luglio 2001, da CP_1 cui la società attrice aveva potuto appurare che:
l'appostamento della somma di Euro 498.195,92, con valuta del luglio 2001, aveva comportato un saldo di C/C permanentemente attivo, dotato di provvista utilizzabile per la sua attività imprenditoriale;
4
nei nove anni precedenti la in qualità di mandataria, aveva incassato una CP_2 parte dei crediti ceduti da (in particolare, i crediti vantati nei confronti della Pt_1
ASL RME, dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, della ASL di LATINA e della ASL RMD), senza però renderli disponibili sul conto della mandante;
al contrario, non aveva annotato sul conto il credito vantato nei confronti della Pt_4
(riportato nella quattro fatture di cui sopra), pari a complessivi Euro 158.695,80,
[...] oltre interessi.
Inoltre la faceva presente che, dopo aver contattato la aveva avuto Pt_1 Pt_4 modo di apprendere che la non si era mai attivata per la riscossione del CP_2 credito, che oramai si era prescritto.
Quindi, attraverso la redazione di una relazione tecnica, che veniva depositata nel presente giudizio, la aveva ricostruito l'intero rapporto contabile in essere tra le Pt_1 parti, giungendo così ad accertare di essere titolare di un ulteriore credito nei confronti di in aggiunta a quanto da essa contabilizzato, e precisamente: CP_1
Euro 254.168,30, per rimborso degli interessi pagati dalla alle altre banche per Pt_1 ottenere disponibilità della provvista di cui l'aveva privata per nove anni;
CP_2
Euro 66.415,37, per rimborso delle commissioni pagate dalla alle altre banche per Pt_1 ottenere disponibilità della suddetta provvista;
Euro 158.695,80, per sorte del credito ceduto e lasciato prescrivere da nei CP_2 confronti della;
Pt_4
Euro 134.185,01, per interessi di mora alla data del 20.5.2012 sulla sorte del credito ceduto e lasciato prescrivere nei confronti della . Pt_4
Tutto ciò premesso, la , dopo aver riferito di aver vanamente tentato un bonario Pt_1 componimento della lite presso l'Organismo di mediazione, concludeva chiedendo al Tribunale:
1) previo accertamento del fatto che l'aveva privata non solo dell'importo CP_2 di Euro 498.195,92 (come accertato con sentenza del Tribunale di Roma n. 23192/10), ma anche dell'importo di Euro 327.136,60 (pari al totale dei crediti vantati nei confronti della ASL RME, dell'Azienda Ospedaliera “S. Camillo Forlanini”, dell'ASL di LATINA e dell'ASL RM/D, incassati nel periodo luglio 2003 - luglio 2004), la condanna di (subentrata alla al risarcimento del danno ai CP_1 CP_2 sensi dell'art. 2043 c.c., nella misura di Euro 320.583,68, quale prezzo pagato alle banche per ottenere la stessa disponibilità di provvista della quale era stata illegittimamente privata per nove anni, oltre interessi dalla mediazione;
5
2) previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di agli obblighi CP_1 assunti con gli atti a rogito NO del 3/6/98, 13/7/98 e 18/11/98, stipulati Per_1 nell'ambito del contratto generale di factoring e aventi ad oggetto i crediti vantati nei confronti della pari a complessivi Euro 158.695,80, mai incassati e lasciati Pt_6 prescrivere, la declaratoria della risoluzione dei contratti ex art. 1453 c.c. per fatto e colpa della predetta, con condanna di al risarcimento del danno nella stessa CP_1 misura, oltre interessi, ammontanti già alla data del 20/5/2012 ad Euro 134.185,01;
3) la condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per avere resistito con mala fede e/o colpa grave alle richieste dell'attrice;
4) la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali, tenuto conto anche del rifiuto immotivato della proposta conciliativa formulata in suo favore.
Costituitasi in giudizio, la in merito alla cessione del credito nei confronti CP_1 della , assumeva di aver già dimostrato dinanzi al Tribunale di Roma Parte_7
(in occasione del giudizio poi conclusosi con la sentenza n. 23192/10), di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali in quanto, nonostante le azioni giudiziarie intraprese per il recupero del credito, non era riuscita ad escuterlo per colpa della stessa che, dopo le pronunce sfavorevoli di primo grado, le aveva inviato Pt_1 tardivamente le sentenze e i relativi documenti, sicché i successivi appelli, comunque proposti da erano stati dichiarati inammissibili per tardività; inoltre, CP_2 [...] faceva presente che in tale giudizio aveva anche chiesto, in via riconvenzionale, CP_1 di dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di factoring, con condanna della al pagamento dell'importo di Euro 493.809,85, oltre interessi, sulla base dell'art. Pt_1
20 delle condizioni generali di factoring, evidenziando le gravi inadempienze informative dell'attrice in ordine al credito ceduto e depositando l'intervenuta sentenza con cui la Gestione Liquidatoria della ex era stata condannata al Parte_7 pagamento, in suo favore, della somma di Euro 453.293,08.
Ciò nonostante, il Tribunale di Roma, con la richiamata sentenza n. 23192/2010, dopo aver ritenuto assorbita ogni questione in ordine alla responsabilità per la inammissibilità degli appelli, aveva dichiarato che la cessione del suddetto credito era avvenuta “pro soluto”, condannando alla rettifica delle annotazioni CP_1 contabili, da effettuarsi imputando la somma di Euro 498.195,92 a saldo della corrispondente voce di debito.
Tale sentenza era stata poi integralmente confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 2689/18; in ogni caso, poi, stante la mancata proposizione, da parte di
, di appello incidentale avverso il mancato accoglimento della sua domanda di Pt_1 rimborso delle somme addebitate, che aveva comportato il venir meno del diritto di costei a pretendere qualsiasi importo trattenuto da a titolo di interessi e CP_1 spese sull'importo finanziato di Euro 453.356,99 (di cui alla cessione a rogito NO del 18/12/1997), chiedeva che la fosse condannata a restituirle Per_1 CP_1 Pt_1 6
la somma di Euro 302.748,95, a lei versata -salva ripetizione- pur in assenza di obblighi giuridici e di statuizioni di condanna.
Inoltre sosteneva che, essendo oramai stato definito il credito vantato nei CP_1 confronti della nel minore importo di Euro 453.293,08, ella era Parte_7 divenuta creditrice, nei confronti di , anche dell'importo di Euro 44.902,84, di cui Pt_1 chiedeva la restituzione.
Infine, riguardo al credito vantato nei confronti della , basato sulle quattro Pt_4 fatture ed ammontante a complessivi Euro 158.695,80, riferiva di aver CP_1 intrapreso un apposito giudizio e che detto credito era stato incassato parzialmente, sia in base alla sentenza della Corte di Appello n. 17/2009, sia in virtù di pagamenti spontaneamente effettuati dalla stessa in favore di per Euro 38.157,16 Pt_4 Pt_1
(di cui alle fatture n. 60/98 e 85/98 e di cui produceva i relativi mandati di pagamento).
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, dopo aver rigettato l'istanza della volta all'espletamento di una C.T.U. contabile, il Tribunale, con sentenza n. Pt_1
20870/19, rigettava sia la domanda principale della , sia la domanda Pt_1 riconvenzionale della compensando integralmente le spese Controparte_1 processuali tra le parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello avverso tale Pt_1 decisione, affidando l'impugnazione a tre motivi di gravame e chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di al pagamento, in suo favore, ai CP_1 sensi dell'art. 2043 c.c. “o in alternativa ex art. 1223 c.c.”, della somma di Euro 320.583,68 (o di altra ritenuta di giustizia), oltre interessi, quale prezzo da lei pagato alle banche per ottenere la medesima disponibilità di provvista di cui era stata privata Cont da nel periodo, nonché della somma di Euro 158.695,80, oltre interessi, a causa dell'inadempimento all'obbligo assunto (con i rogiti NO del 3/6/98, Persona_2
13/7/98 e 18/11/98) di mettere all'incasso nei confronti della le fatture nn. Pt_4
286/96, 60/98 e 135/98; il tutto con condanna di al risarcimento del danno CP_1 ex art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, non si limitava a resistere, ma a sua volta proponeva CP_1 appello incidentale avverso le statuizioni dell'impugnata sentenza che avevano rigettato le domande riconvenzionali da lei proposte.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 17/10/2025 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 24/10/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del 24/10/2025 nessuno è comparso. 7
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309 c.p.c. va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la Controparte_3 sentenza del Tribunale di Roma n. 20870/19, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, lì 31/10/2025.
Il Consigliere est. Dott. Giuseppe Staglianò
Il Presidente rel.
Dott.ssa Antonella Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Marco Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2334 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 24-10-
2025, vertente tra
(C.F.: P.IVA , con sede a Roma, ivi Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Viale dei Parioli n. 76, presso lo studio dell'Avv. Chiara
Agnello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
2
Appellante principale e appellata incidentale e
(C.F.: Controparte_1
, con sede a Milano, elettivamente domiciliata in Roma, Via Andrea P.IVA_3
Vesalio n. 22, presso lo studio dell'Avv. Prof. Natalino Irti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellante incidentale ed appellata principale
Oggetto: pagamento somme e risarcimento del danno.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo, “ ”) Parte_2 Pt_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la (nel prosieguo, Controparte_1
“ ) assumendo che, in data 18.12.1997, la stessa attrice aveva stipulato con la CP_1
(ora, un atto pubblico di cessione “definitivamente pro- CP_2 CP_1 soluto” del credito da lei maturato nei confronti della cessata Unità Locale Socio
di Pescara, a titolo di interessi per il ritardato pagamento di compensi Parte_3 relativi ad un appalto, quantificati in Lire 964.641.810 dal Tribunale di Pescara con decreto ingiuntivo emesso in data 8.5.1996.
Inoltre, con separati atti del 3 giugno 1998, 13 luglio 1998 e 18 novembre 1998 a rogito NO la aveva ceduto alla “pro solvendo” e per l'incasso, il Per_1 Pt_1 CP_2 credito da lei vantato nei confronti della , rappresentato da quattro fatture Pt_4
(nn. 286/96, 60/98, 85/98 e 135/98), per un importo complessivo pari ad Euro 158.695,80; in aggiunta, poi, la aveva altresì ceduto alla “pro Pt_1 CP_2 solvendo” e per l'incasso, ulteriori crediti da lei vantati nei confronti di ulteriori soggetti 3
pubblici (ASL RME, Azienda Ospedaliera “S. Camillo Forlanini”, ASL di LATINA e ASL RM/D, per complessivi Euro 327.136,60.
La cessione “pro soluto” concernente il credito dell' era stata Parte_5 immediatamente pagata da mentre per le altre, risultate essere sostanziali CP_2 legittimazioni all'incasso di crediti (anche a mezzo di azioni giudiziarie) che, poi, la cessionaria avrebbe dovuto girare ad , non aveva erogato alcuna Pt_1 CP_2 anticipazione.
Nel luglio 2003, però, aveva unilateralmente retrocesso il credito vantato CP_2 nei confronti della da “pro soluto” a “pro solvendo”, sostenendone Parte_5
l'inesigibilità e addebitando sul conto della la somma di Euro 498.195,92, con Pt_1 valuta retroattiva al 2001 (data di pagamento della cessione del credito), inibendole l'accesso al conto corrente ed interrompendo ogni comunicazione, sicché essa si era vista costretta ad adire le vie legali affinché fosse accertata l'illiceità di tale operazione;
quindi, con sentenza n. 23192/2010, il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda della e, dopo aver accertato la definitiva cessione “pro soluto” del credito, aveva Pt_1 condannato la (già ad annotare a credito del conto Controparte_1 CP_2
la somma di Euro 498.195,92, con valuta pari al corrispondente addebito. Pt_1
Dopo vari solleciti, aveva annotato a credito detta somma, unitamente alla CP_1 somma di Euro 327.136,60 relativa ai crediti vantati nei confronti della ASL RME, dell'Azienda Ospedaliera “S. Camillo Forlanini”, dell'ASL di LATINA e dell'ASL RM/D, da lei incassati nel periodo luglio 2003 - luglio 2004.
Allo stesso tempo, però, aveva omesso di annotare a credito: CP_1
1) l'importo del credito vantato nei confronti della , che le aveva ceduto Pt_4 Pt_1 per l'incasso;
2) gli interessi attivi che da luglio 2003 il conto avrebbe dovuto maturare con il puntuale accredito delle poste di cui sopra;
3) l'indennizzo da illecita privazione di provvista per circa nove anni, che aveva costretto la a ricorrere al credito oneroso presso alcune banche. Pt_1
La faceva altresì presente che con tre distinti bonifici, le aveva Pt_1 CP_1 versato quanto da lei unilateralmente considerato quale saldo attivo del suo conto all'esito dei predetti movimenti, per un ammontare pari ad Euro 302.748,95; inoltre le aveva anche consegnato l'estratto del conto corrente dal luglio 2001, da CP_1 cui la società attrice aveva potuto appurare che:
l'appostamento della somma di Euro 498.195,92, con valuta del luglio 2001, aveva comportato un saldo di C/C permanentemente attivo, dotato di provvista utilizzabile per la sua attività imprenditoriale;
4
nei nove anni precedenti la in qualità di mandataria, aveva incassato una CP_2 parte dei crediti ceduti da (in particolare, i crediti vantati nei confronti della Pt_1
ASL RME, dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, della ASL di LATINA e della ASL RMD), senza però renderli disponibili sul conto della mandante;
al contrario, non aveva annotato sul conto il credito vantato nei confronti della Pt_4
(riportato nella quattro fatture di cui sopra), pari a complessivi Euro 158.695,80,
[...] oltre interessi.
Inoltre la faceva presente che, dopo aver contattato la aveva avuto Pt_1 Pt_4 modo di apprendere che la non si era mai attivata per la riscossione del CP_2 credito, che oramai si era prescritto.
Quindi, attraverso la redazione di una relazione tecnica, che veniva depositata nel presente giudizio, la aveva ricostruito l'intero rapporto contabile in essere tra le Pt_1 parti, giungendo così ad accertare di essere titolare di un ulteriore credito nei confronti di in aggiunta a quanto da essa contabilizzato, e precisamente: CP_1
Euro 254.168,30, per rimborso degli interessi pagati dalla alle altre banche per Pt_1 ottenere disponibilità della provvista di cui l'aveva privata per nove anni;
CP_2
Euro 66.415,37, per rimborso delle commissioni pagate dalla alle altre banche per Pt_1 ottenere disponibilità della suddetta provvista;
Euro 158.695,80, per sorte del credito ceduto e lasciato prescrivere da nei CP_2 confronti della;
Pt_4
Euro 134.185,01, per interessi di mora alla data del 20.5.2012 sulla sorte del credito ceduto e lasciato prescrivere nei confronti della . Pt_4
Tutto ciò premesso, la , dopo aver riferito di aver vanamente tentato un bonario Pt_1 componimento della lite presso l'Organismo di mediazione, concludeva chiedendo al Tribunale:
1) previo accertamento del fatto che l'aveva privata non solo dell'importo CP_2 di Euro 498.195,92 (come accertato con sentenza del Tribunale di Roma n. 23192/10), ma anche dell'importo di Euro 327.136,60 (pari al totale dei crediti vantati nei confronti della ASL RME, dell'Azienda Ospedaliera “S. Camillo Forlanini”, dell'ASL di LATINA e dell'ASL RM/D, incassati nel periodo luglio 2003 - luglio 2004), la condanna di (subentrata alla al risarcimento del danno ai CP_1 CP_2 sensi dell'art. 2043 c.c., nella misura di Euro 320.583,68, quale prezzo pagato alle banche per ottenere la stessa disponibilità di provvista della quale era stata illegittimamente privata per nove anni, oltre interessi dalla mediazione;
5
2) previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di agli obblighi CP_1 assunti con gli atti a rogito NO del 3/6/98, 13/7/98 e 18/11/98, stipulati Per_1 nell'ambito del contratto generale di factoring e aventi ad oggetto i crediti vantati nei confronti della pari a complessivi Euro 158.695,80, mai incassati e lasciati Pt_6 prescrivere, la declaratoria della risoluzione dei contratti ex art. 1453 c.c. per fatto e colpa della predetta, con condanna di al risarcimento del danno nella stessa CP_1 misura, oltre interessi, ammontanti già alla data del 20/5/2012 ad Euro 134.185,01;
3) la condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per avere resistito con mala fede e/o colpa grave alle richieste dell'attrice;
4) la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali, tenuto conto anche del rifiuto immotivato della proposta conciliativa formulata in suo favore.
Costituitasi in giudizio, la in merito alla cessione del credito nei confronti CP_1 della , assumeva di aver già dimostrato dinanzi al Tribunale di Roma Parte_7
(in occasione del giudizio poi conclusosi con la sentenza n. 23192/10), di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali in quanto, nonostante le azioni giudiziarie intraprese per il recupero del credito, non era riuscita ad escuterlo per colpa della stessa che, dopo le pronunce sfavorevoli di primo grado, le aveva inviato Pt_1 tardivamente le sentenze e i relativi documenti, sicché i successivi appelli, comunque proposti da erano stati dichiarati inammissibili per tardività; inoltre, CP_2 [...] faceva presente che in tale giudizio aveva anche chiesto, in via riconvenzionale, CP_1 di dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di factoring, con condanna della al pagamento dell'importo di Euro 493.809,85, oltre interessi, sulla base dell'art. Pt_1
20 delle condizioni generali di factoring, evidenziando le gravi inadempienze informative dell'attrice in ordine al credito ceduto e depositando l'intervenuta sentenza con cui la Gestione Liquidatoria della ex era stata condannata al Parte_7 pagamento, in suo favore, della somma di Euro 453.293,08.
Ciò nonostante, il Tribunale di Roma, con la richiamata sentenza n. 23192/2010, dopo aver ritenuto assorbita ogni questione in ordine alla responsabilità per la inammissibilità degli appelli, aveva dichiarato che la cessione del suddetto credito era avvenuta “pro soluto”, condannando alla rettifica delle annotazioni CP_1 contabili, da effettuarsi imputando la somma di Euro 498.195,92 a saldo della corrispondente voce di debito.
Tale sentenza era stata poi integralmente confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 2689/18; in ogni caso, poi, stante la mancata proposizione, da parte di
, di appello incidentale avverso il mancato accoglimento della sua domanda di Pt_1 rimborso delle somme addebitate, che aveva comportato il venir meno del diritto di costei a pretendere qualsiasi importo trattenuto da a titolo di interessi e CP_1 spese sull'importo finanziato di Euro 453.356,99 (di cui alla cessione a rogito NO del 18/12/1997), chiedeva che la fosse condannata a restituirle Per_1 CP_1 Pt_1 6
la somma di Euro 302.748,95, a lei versata -salva ripetizione- pur in assenza di obblighi giuridici e di statuizioni di condanna.
Inoltre sosteneva che, essendo oramai stato definito il credito vantato nei CP_1 confronti della nel minore importo di Euro 453.293,08, ella era Parte_7 divenuta creditrice, nei confronti di , anche dell'importo di Euro 44.902,84, di cui Pt_1 chiedeva la restituzione.
Infine, riguardo al credito vantato nei confronti della , basato sulle quattro Pt_4 fatture ed ammontante a complessivi Euro 158.695,80, riferiva di aver CP_1 intrapreso un apposito giudizio e che detto credito era stato incassato parzialmente, sia in base alla sentenza della Corte di Appello n. 17/2009, sia in virtù di pagamenti spontaneamente effettuati dalla stessa in favore di per Euro 38.157,16 Pt_4 Pt_1
(di cui alle fatture n. 60/98 e 85/98 e di cui produceva i relativi mandati di pagamento).
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, dopo aver rigettato l'istanza della volta all'espletamento di una C.T.U. contabile, il Tribunale, con sentenza n. Pt_1
20870/19, rigettava sia la domanda principale della , sia la domanda Pt_1 riconvenzionale della compensando integralmente le spese Controparte_1 processuali tra le parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello avverso tale Pt_1 decisione, affidando l'impugnazione a tre motivi di gravame e chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di al pagamento, in suo favore, ai CP_1 sensi dell'art. 2043 c.c. “o in alternativa ex art. 1223 c.c.”, della somma di Euro 320.583,68 (o di altra ritenuta di giustizia), oltre interessi, quale prezzo da lei pagato alle banche per ottenere la medesima disponibilità di provvista di cui era stata privata Cont da nel periodo, nonché della somma di Euro 158.695,80, oltre interessi, a causa dell'inadempimento all'obbligo assunto (con i rogiti NO del 3/6/98, Persona_2
13/7/98 e 18/11/98) di mettere all'incasso nei confronti della le fatture nn. Pt_4
286/96, 60/98 e 135/98; il tutto con condanna di al risarcimento del danno CP_1 ex art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, non si limitava a resistere, ma a sua volta proponeva CP_1 appello incidentale avverso le statuizioni dell'impugnata sentenza che avevano rigettato le domande riconvenzionali da lei proposte.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 17/10/2025 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 24/10/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del 24/10/2025 nessuno è comparso. 7
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309 c.p.c. va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la Controparte_3 sentenza del Tribunale di Roma n. 20870/19, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, lì 31/10/2025.
Il Consigliere est. Dott. Giuseppe Staglianò
Il Presidente rel.
Dott.ssa Antonella Izzo