Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/11/1984, n. 5711
CASS
Sentenza 12 novembre 1984

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Il diritto dei lavoratori di espletare attività sindacale anche nei luoghi e durante l'orario di lavoro, previsto e disciplinato dalla legge n. 300 del 1970, non si traduce nell'indiscriminata autorizzazione del singolo dipendente, ancorché rappresentante sindacale aziendale, ad interrompere di propria iniziativa l'attività lavorativa per intraprendere attività di detta natura, anche se queste non si concretino in discussioni vere e proprie, ma implichino tempi minori come nel caso di comunicazioni al personale o di espressione di determinate doglianze, dovendo comunque quelle interruzioni trovare giustificazione e legittimazione nell'ambito della suddetta disciplina, la quale, mentre prevede la necessità di una comunicazione scritta, di regola 24 ore prima, per quanto concerne i permessi retribuiti ai dirigenti sindacali (art. 23 ultimo comma) e, di regola, tre giorni prima per i lavoratori che intendano esercitare il diritto di partecipare a trattative di natura sindacale (art. 24), non introduce, per quanto riguarda i permessi, Disposizioni particolari per i rappresentanti sindacali aziendali, alla stregua delle quali costoro possano con tempi e modalità diverse esercitare il diritto suddetto. ( V 1066/78, mass n 390424).*

Il Presidente del consiglio di amministrazione di una società o il consigliere delegato, allorché rappresentino la società, hanno il potere di compiere tutti gli Atti che rientrano sull'oggetto sociale e, in relazione a questo, hanno anche la rappresentanza processuale della società medesima, senza che occorra una previa deliberazione del consiglio di amministrazione, salva l'eventuale loro responsabilità per il loro operato, nei riflessi interni della società. ( V 1470/76, mass n 380199; ( V 3275/72, mass n 361091).*

L'eccesso di rappresentanza da parte del consigliere delegato rispetto ai limiti fissati dalla società non comporta nullità assoluta del negozio così posto in essere, deducibile da ogni interessato, ma mera annullabilità ad istanza della società rappresentata, nel cui esclusivo interesse detti limiti sono fissati. A tale principio non derogano ne' il nuovo testo dello art. 2384 cod. civ. (dettato dall'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127) ne' l'art. 2384 bis stesso codice (aggiunto con il menzionato d.P.R.) con i quali è stata introdotta una più penetrante tutela dei diritti dei terzi circa l'opponibilità ad essi degli Atti compiuti dagli amministratori con eccesso dalla rappresentanza o in posizione di estraneità rispetto all'oggetto sociale, senza che ciò sia di ostacolo alla perdurante negazione dell'eccepibilità, da parte dei terzi medesimi, dell'eccesso suddetto. ( V 2644/63).*

L'Obbligo assicurativo antinfortunistico non è estensibile ai rappresentanti sindacali aziendali i quali, non essendovi soggetti in ragione della specifica attività lavorativa loro affidata, abbiano, ai fini dell'espletamento del loro mandato, occasione di frequentare ambienti aziendali ove si svolgono attività protetti attraverso l'Assicurazione suddetta, non rilevando in contrario il principio desumibile dal combinato disposto degli artt. 1 e 5 del d.P.R. n. 1124 del 1965, secondo il quale il menzionato Obbligo si ricollega non tanto alla prestazione in sè e per sè di lavoro pericoloso quanto al rapporto esistente fra dipendente ed ambiente produttivo di rischio, in quanto tale rapporto costituisce fonte dell'Obbligo stesso soltanto per essere determinato dalla natura delle prestazioni richieste al dipendente, mentre i compiti propri dei rappresentanti sindacali aziendali, ivi compresi quelli di vigilanza sullo stato di attuazione della normativa prevenzionistica, non postulano necessariamente il menzionato rapporto o il loro Esercizio durante il funzionamento delle apparecchiature pericolose o nei locali ad esse destinati.*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/11/1984, n. 5711
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5711
Data del deposito : 12 novembre 1984

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