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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
EX ART. 127 ter CPC
nella controversia iscritta al n° 890 Reg. Gen. 2022 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 7.6.2022
da
- Parte_1
(avv. CASAROTTO ALESSANDRA)
contro
- CP_1
(avv. ANTONNICOLA ALESSANDRO)
- AF (avv. SGARAVATTO LUCIANA) Controparte_2
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO , dipendente di dal 29.9.2019, formalmente inquadrato nel 6° livello Parte_1 CP_1
CCNL Trasporto Merci in regime part time al 51,28%, ha chiesto l'inquadramento nel 5° livello in ragione delle mansioni effettivamente svolte, il pagamento del lavoro straordinario, nonché le differenze retributive conseguenti al mancato riconoscimento delle trasferte e dell'elemento perequativo. Sul presupposto d'aver svolto la propria attività lavorativa esclusivamente per conto della ditta sino al 31.10.2020 e dal 1°.11.2020 per conto di il ricorrente Controparte_3 Parte_2
ha invocato la responsabilità solidale delle predette società, limitatamente al periodo di competenza,
ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
Istruita la causa, il GL ha parzialmente accolto il ricorso, accertando il diritto del lavoratore al pagamento del lavoro straordinario prestato e del cd. elemento perequativo, riproporzionato in relazione all'orario part time. Il GL ha accertato altresì la responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs
273/2003 di per i crediti maturati sino al 31.10.2020, respingendo viceversa ogni Controparte_3
domanda proposta nei confronti di . La causa è stata rimessa in istruttoria per la Parte_3
quantificazione e viene ora decisa a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
*
La CTU contabile, applicato il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, ha effettuato il conteggio delle differenze retributive in virtù dei seguenti parametri:
- Livello 6°, mansione facchino;
- Periodo considerato dal 27/9/2019 (data di assunzione rilevata dal cedolino) al 31/10/2021;
- Orario di lavoro dalle 7,00 alle 17,00, 7 giorni su 7;
- Riposto n. 1 lunedì al mese (preso a base l'ultimo lunedì del mese).
Le percentuali applicate risultano essere le seguenti:
- Lavoro supplementare al 18% per le prime 6 ore settimanali (30% di 20 ore);
- Lavoro supplementare al 40% per le ore eccedenti le 26 ma entro le 40 ore settimanali;
- Lavoro straordinario al 30% per le ore eccedenti le 40 ore settimanali;
- Lavoro straordinario prestato nella giornata di sabato al 50%; - Lavoro straordinario prestato nella giornata di domenica al 65%;
- Lavoro domenicale con riposto compensativo al 20%;
- Lavoro straordinario per festività nazionali al 50%.
La CTU ha correttamente conteggiato gli straordinari per le ore eccedenti l'orario per cui era stato assunto il dipendente (51,28% part-time): lo straordinario è quindi formato da tutte le ore lavorate eccedenti le 20 ore settimanali.
La CTU ha inoltre conteggiato l'elemento perequativo in misura pari all'1,5% del minimo conglobato, riproporzionato sulla base della percentuale del tempo parziale.
Il totale retributivo per lavoro straordinario ammonta, quindi, ad € 55.225,45
(8.404,28+20.611,80+26.209,38). Il totale dell'elemento perequativo ammonta ad € 281,92 mentre il
TFR, relativo alla maggiore retribuzione calcolata, ammonta ad € 4.691,41.
Come già indicato nella sentenza non definitiva, dei crediti maturati sino al 31.10.2020 risponde in via solidale ex art. 29 D. Lgs 273/2003 anche di . In virtù dei conteggi effettuati da Controparte_3
parte ricorrente e non contestati in maniera specifica da di , il totale delle differenze Controparte_3
retributive per il periodo 29.09.2019 – 31.10.2020 è il seguente:
Differenze: 8454.07 + 15409.08 = 23863.15 euro
Incidenza TFR: 626.23 + 1278.60 = 1904.83 euro.
Sono dovute le spese di lite sia da sia da . CP_1 Controparte_3
PQM
Il GL, contrariis reiectis, condanna a corrispondere al ricorrente l'importo di € CP_4
55.225,45, per i titoli indicati nella sentenza non definitiva, di cui € 25.767,98 in solido con
[...]
, oltre interessi legali previa rivalutazione monetaria. CP_3
Condanna e a rifondere al ricorrente le spese di lite, nella misura CP_1 Controparte_3
rispettivamente di 2/3 e 1/3, che liquida complessivamente in €13.395,00, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 4.3.2025 Il GL
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
EX ART. 127 ter CPC
nella controversia iscritta al n° 890 Reg. Gen. 2022 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 7.6.2022
da
- Parte_1
(avv. CASAROTTO ALESSANDRA)
contro
- CP_1
(avv. ANTONNICOLA ALESSANDRO)
- AF (avv. SGARAVATTO LUCIANA) Controparte_2
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO , dipendente di dal 29.9.2019, formalmente inquadrato nel 6° livello Parte_1 CP_1
CCNL Trasporto Merci in regime part time al 51,28%, ha chiesto l'inquadramento nel 5° livello in ragione delle mansioni effettivamente svolte, il pagamento del lavoro straordinario, nonché le differenze retributive conseguenti al mancato riconoscimento delle trasferte e dell'elemento perequativo. Sul presupposto d'aver svolto la propria attività lavorativa esclusivamente per conto della ditta sino al 31.10.2020 e dal 1°.11.2020 per conto di il ricorrente Controparte_3 Parte_2
ha invocato la responsabilità solidale delle predette società, limitatamente al periodo di competenza,
ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
Istruita la causa, il GL ha parzialmente accolto il ricorso, accertando il diritto del lavoratore al pagamento del lavoro straordinario prestato e del cd. elemento perequativo, riproporzionato in relazione all'orario part time. Il GL ha accertato altresì la responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs
273/2003 di per i crediti maturati sino al 31.10.2020, respingendo viceversa ogni Controparte_3
domanda proposta nei confronti di . La causa è stata rimessa in istruttoria per la Parte_3
quantificazione e viene ora decisa a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
*
La CTU contabile, applicato il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, ha effettuato il conteggio delle differenze retributive in virtù dei seguenti parametri:
- Livello 6°, mansione facchino;
- Periodo considerato dal 27/9/2019 (data di assunzione rilevata dal cedolino) al 31/10/2021;
- Orario di lavoro dalle 7,00 alle 17,00, 7 giorni su 7;
- Riposto n. 1 lunedì al mese (preso a base l'ultimo lunedì del mese).
Le percentuali applicate risultano essere le seguenti:
- Lavoro supplementare al 18% per le prime 6 ore settimanali (30% di 20 ore);
- Lavoro supplementare al 40% per le ore eccedenti le 26 ma entro le 40 ore settimanali;
- Lavoro straordinario al 30% per le ore eccedenti le 40 ore settimanali;
- Lavoro straordinario prestato nella giornata di sabato al 50%; - Lavoro straordinario prestato nella giornata di domenica al 65%;
- Lavoro domenicale con riposto compensativo al 20%;
- Lavoro straordinario per festività nazionali al 50%.
La CTU ha correttamente conteggiato gli straordinari per le ore eccedenti l'orario per cui era stato assunto il dipendente (51,28% part-time): lo straordinario è quindi formato da tutte le ore lavorate eccedenti le 20 ore settimanali.
La CTU ha inoltre conteggiato l'elemento perequativo in misura pari all'1,5% del minimo conglobato, riproporzionato sulla base della percentuale del tempo parziale.
Il totale retributivo per lavoro straordinario ammonta, quindi, ad € 55.225,45
(8.404,28+20.611,80+26.209,38). Il totale dell'elemento perequativo ammonta ad € 281,92 mentre il
TFR, relativo alla maggiore retribuzione calcolata, ammonta ad € 4.691,41.
Come già indicato nella sentenza non definitiva, dei crediti maturati sino al 31.10.2020 risponde in via solidale ex art. 29 D. Lgs 273/2003 anche di . In virtù dei conteggi effettuati da Controparte_3
parte ricorrente e non contestati in maniera specifica da di , il totale delle differenze Controparte_3
retributive per il periodo 29.09.2019 – 31.10.2020 è il seguente:
Differenze: 8454.07 + 15409.08 = 23863.15 euro
Incidenza TFR: 626.23 + 1278.60 = 1904.83 euro.
Sono dovute le spese di lite sia da sia da . CP_1 Controparte_3
PQM
Il GL, contrariis reiectis, condanna a corrispondere al ricorrente l'importo di € CP_4
55.225,45, per i titoli indicati nella sentenza non definitiva, di cui € 25.767,98 in solido con
[...]
, oltre interessi legali previa rivalutazione monetaria. CP_3
Condanna e a rifondere al ricorrente le spese di lite, nella misura CP_1 Controparte_3
rispettivamente di 2/3 e 1/3, che liquida complessivamente in €13.395,00, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 4.3.2025 Il GL