TRIB
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 13/08/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 239/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c. avverso ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pronunciata in data
16.11.2020 all'esito del procedimento n. r.g.n. 231/2018
e promossa
D A
, Parte_1 avv. CANESSA NICOLA, e FUSCO MARIA per procura in atti CP_1
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
Controparte_2
Avv. PASSALACQUA FRANCESCO e DE LISI MANUELA
- PARTE CONVENUTA -
E
Controparte_3
Avv. POMPEI ROBERTA - PARTI CONVENUTE -
E
, , , Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
(in proprio e in qualità di liquidatore di
[...] Controparte_8
[...] C.F., , e
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11
- PARTI CONVENUTE CONTUMACI - Controparte_8 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti nelle rispettive note scritte depositata in sostituzione d'udienza entro il 27 marzo 2025:
PER PARTE ATTRICE:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1. In via preliminare:
⎯ SOSPENDERE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 407 c.p.c., l'esecuzione dell'Ordinanza, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2. in via principale:
⎯ ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e/o inesistenza dell'Ordinanza, in quanto emessa inutiliter data alla luce della pretermissione di litisconsorte necessario, IG.ra
[...]
, e la nullità e/o invalidità di tutte le prove raccolte nel giudizio di prime cure, per Pt_1 tutti i motivi esposti in narrativa;
⎯ ACCERTARE e DICHIARARE, in integrale riforma dell'Ordinanza, il diritto di comproprietà della IG.ra sui Terreni per tutti i motivi esposti in narrativa Parte_1
e, per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE l'insussistenza di qualsivoglia diritto esclusivo di proprietà in capo a sui Terreni e/o la non intervenuta usucapione CP_2 da parte di per tutti i motivi esposti in narrativa;
Parte_2
⎯ ACCERTARE e DICHIARARE, in integrale riforma dell'Ordinanza, il diritto di comproprietà della IG.ra , sulla base dei singoli atti di acquisto delle unità Parte_1 immobiliari comprese nel condominio sito in via Pianelli 2 e 3 Framura, con gli altri condomini IG.ri su parte dei Terreni ove sono siti i Posti Macchina identificati CP_3 con il mp. 212 e 230, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, ACCERTARE e
DICHIARARE l'insussistenza di qualsivoglia diritto esclusivo di proprietà in capo a CP_2
sui predetti terreni identificati con il mp. 212 e 230 e/o la non intervenuta usucapione
[...]
2 da parte di dei terreni identificati con il mp. 212 e 230, parte dei Terreni ove CP_2 sono siti i Posti Macchina, per tutti i motivi esposti in narrativa;
⎯ ORDINARE a la rimozione del cartello di proprietà privata apposto sull'area CP_2 oggetto dei Terreni, rappresentata nella fotografia prodotta sub doc. 16, per tutti i motivi esposti in narrativa;
⎯ ORDINARE, in riforma dell'Ordinanza, all la Controparte_12 cancellazione di tutte le eventuali trascrizioni sui Terreni disposte con l'Ordinanza;
3. in via istruttoria:
⎯ AMMETTERSI prova orale per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova, chiedendo sin d'ora di essere ammessa a prova contraria sulle istanze istruttorie avversarie con i medesimi testi:
1) vero che i Terreni oggetto dell'Ordinanza, come meglio identificati nella piantina prodotta sub doc. 20 e che si rammostra al teste, servono all'uso ed al godimento dei beni comuni tra cui gli immobili di proprietà della IG.ra , siti in Framura Parte_1
(SP), Loc. Pianelli 2-3, tutti identificati al catasto fabbricati, foglio 17 e, segnatamente: (i) particella 196, sub. 3, particella 254 e particella 255; (ii) particella 196, sub. 4; (iii) particella
196, sub. 1 e particella 252; (iv) particella 196, sub. 7 e particella 258; (v) particella 196, sub. 6 e particella 257; (vi) particella 196, sub. 2 e particella 253;
2) vero che la IG.ra , a far data dall'anno 2001, ha sempre utilizzato Parte_1
e continua ad utilizzare i Terreni oggetto dell'Ordinanza, come meglio identificati nella piantina prodotta sub doc. 20 e che si rammostra al teste, anche ai fini dell'accesso con qualsiasi mezzo agli immobili di proprietà della IG.ra , siti in Parte_1
Framura (SP), Loc. Pianelli 2-3 (identificati catastalmente al capitolo di prova 1) che precede, la cui identificazione è da intendersi qui integralmente ritrascritta);
3) vero che il IG. , a far data dal 1980 circa (ovvero dalla data di Testimone_1 acquisto del proprio immobile) ha sempre utilizzato e continua ad utilizzare i Terreni oggetto dell'Ordinanza, come meglio identificati nella piantina prodotta sub doc. 20 e che si rammostra al teste, anche ai fini dell'accesso alla propria unità immobiliare sita in
Framura (SP), Loc. Pianelli;
4) vero che i IG.ri a far data dal 1980 circa (ovvero dalla data di acquisto del CP_3 proprio immobile), hanno sempre utilizzato e continuano ad utilizzare i Terreni oggetto
3 dell'Ordinanza, come meglio identificati nella piantina prodotta sub doc. 20 e che si rammostra al teste, anche ai fini dell'accesso alla propria unità immobiliare sita in Framura
(SP), Loc. Pianelli;
5) vero che la IG.ra , a far data dall'anno 2001, ha sempre utilizzato Pt_1 Parte_1
e continua ad utilizzare i Terreni oggetto dell'Ordinanza, come meglio identificati nella piantina prodotta sub doc. 20 e che si rammostra al teste, in maniera indisturbata e in assenza di qualsivoglia opposizione da parte di Controparte_2
6) vero che il IG. , a far data dal 1980 circa (ovvero dalla data di Testimone_1 acquisto del proprio immobile), ha sempre utilizzato e continua ad utilizzare i Terreni oggetto dell'Ordinanza, come meglio identificati nella piantina prodotta sub doc. 20 e che si rammostra al teste, in maniera indisturbata e in assenza di qualsivoglia opposizione da parte di Controparte_2
7) vero che i IG.ri a far data dal 1980 circa (ovvero dalla data di acquisto del CP_3 proprio immobile), hanno sempre utilizzato e continuano ad utilizzare i Terreni oggetto dell'Ordinanza, come meglio identificati nella piantina prodotta sub doc. 20 e che si rammostra al teste, in maniera indisturbata e in assenza di qualsivoglia opposizione da parte di Controparte_2
8) vero che i Terreni oggetto dell'Ordinanza, come meglio identificati nella piantina prodotta sub doc. 20 e che si rammostra al teste, hanno un accesso libero, privo di opere di perimetrazione e/o recinzioni attestanti la proprietà privata di;
CP_2
9) vero che il cartello di proprietà privata rappresentato nella documentazione fotografica prodotta sub doc. 16, che si rammostra al teste, è stato posizionato da Controparte_2 solamente in data 13 agosto 2021;
10) vero che nell'anno 2006 la IG.ra le conferiva l'incarico di Parte_1 curare e manutenere la strada, sita in Framura (SP), Loc. Pianelli, rappresentata nella fotografia sub doc. 17, che si rammostra al teste, al fine di provvedere alla pulizia dei canali laterali per permettere il corretto scolo delle acque piovane e che tale incarico è stato svolto con regolarità fino all'anno 2020-2021;
11) vero che dal 1993 al 2002 ricopriva l'incarico di amministratore del condominio in cui hanno sede gli immobili di proprietà della IG.ra (identificati Parte_1 catastalmente al capitolo di prova 1) che precede, la cui identificazione è da intendersi qui
4 integralmente ritrascritta), del IG. e dei IG.ri siti in Testimone_1 CP_3
Framura (SP), Loc. Pianelli;
12) vero che, nella sua qualità di amministratore del condominio in cui hanno sede gli immobili di proprietà della IG.ra (identificati catastalmente al Parte_1 capitolo di prova 1) che precede, la cui identificazione è da intendersi qui integralmente ritrascritta), del IG. , dei IG.ri siti in Framura (SP), Loc. Testimone_1 CP_3
Pianelli, conferiva, nel corso del suo mandato, al IG. l'incarico di Persona_1 manutenere i Terreni oggetto dell'Ordinanza, come meglio identificati nella piantina prodotta sub doc. 20 e che si rammostra al teste, a spese del condominio, e che lo stesso veniva svolto dal IG. Persona_1
13) vero che la IG.ra parcheggia, sin da quando ne è proprietaria Parte_1
(ovvero dal 2001), le proprie autovetture nei Posti Macchina, siti in Framura (SP), Loc.
Pianelli, rappresentati nella documentazione fotografica sub doc. 14, che si rammostra al teste;
14) vero che il IG. parcheggia, sin da quando ne è proprietario Testimone_1
(ovvero dal 1980 circa), le proprie autovetture nei Posti Macchina, siti in Framura (SP),
Loc. Pianelli, rappresentati nella documentazione fotografica sub doc. 14, che si rammostra al teste;
15) vero che i IG.ri parcheggiano, sin da quando ne sono proprietari (ovvero CP_3 dal 1980 circa), le proprie autovetture nei Posti Macchina, siti in Framura (SP), Loc.
Pianelli, rappresentati nella documentazione fotografica sub doc. 14, che si rammostra al teste;
16) vero che nei Posti Macchina, siti in Framura (SP), Loc. Pianelli, rappresentati nella documentazione fotografica sub doc. 14, che si rammostra al teste, è presente il cartello di proprietà privata del condominio in cui hanno sede gli immobili di proprietà della IG.ra
(identificati catastalmente al capitolo di prova 1) che precede, la Parte_1 cui identificazione è da intendersi qui integralmente ritrascritta), , Testimone_1
IG.ri siti in Framura (SP), Loc. Pianelli, dal 1990 e che lo stesso non è mai CP_3 stato a tutt'oggi rimosso;
5 17) vero che ha omesso di formulare qualsivoglia contestazione in merito Controparte_2 all'uso dei Posti Macchina, siti in Framura (SP), Loc. Pianelli, rappresentati nella documentazione fotografica sub doc. 14, che si rammostra al teste;
18) vero che la IG.ra utilizza, sin da quando è proprietaria delle Parte_1 proprie unità immobiliari (ovvero dal 2001), site in Framura (SP), Loc. Pianelli (identificate catastalmente al capitolo di prova 1) che precede, la cui identificazione è da intendersi qui integralmente ritrascritta), l'area, anch'essa sita in Framura (SP), Loc. Pianelli, rappresentata nella documentazione fotografica sub doc. 19 che si rammostra al teste, quale deposito dei bidoni della spazzatura che la stessa utilizza per tali unità immobiliari;
19) vero che il IG. utilizza, sin da quando è proprietario della propria Testimone_1 unità immobiliare (ovvero dal 1980 circa), sita in Framura (SP), Loc. Pianelli, l'area, anch'essa sita in Framura (SP), Loc. Pianelli, rappresentata nella documentazione fotografica sub doc. 19, che si rammostra al teste, quale deposito dei bidoni della spazzatura che lo stesso utilizza per tale unità immobiliare;
20) vero che i IG.ri utilizzano, sin da quando sono proprietari della propria unità CP_3 immobiliare (ovvero dal 1980 circa), sita in Framura (SP), Loc. Pianelli, l'area, anch'essa sita in Framura (SP), Loc. Pianelli, rappresentata nella documentazione fotografica sub doc. 19, che si rammostra al teste, quale deposito dei bidoni della spazzatura che gli stessi utilizzano per tale unità immobiliare;
21) vero che ha omesso di formulare qualsivoglia contestazione in merito Controparte_2 all'uso dell'area sita in Framura (SP), Loc. Pianelli, rappresentata nella documentazione fotografica sub doc. 19, che si rammostra al teste.
Si indicano a testi: , residente in [...] sui capitoli 1), 2), 3), 4), 5), 6), Tes_2
7), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21); residente Persona_1 in Framura (SP), sui capitoli 2), 8), 10), 12), 13), 18); residente Controparte_3 in Genova (GE) sui capitoli 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19),
20), 21); , residente in [...], sui capitoli 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), CP_3
13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21); residente in [...] sui Testimone_3 capitoli 1), 2), 3), 5), 6), 8), 9), 13), 14), 16), 17), 18), 19), 21);
RIGETTARE integralmente le richieste istruttorie formulate da , per CP_2 tutti i motivi esposti in narrativa;
6 in ogni caso:
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. “
PER PARTI CONVENUTE Controparte_3
“In via principale e previa sospensione dell'ordinanza gravata, accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della stessa per pretermissione dei litisconsorti necessari sigg.
e ; Controparte_3 CP_3 sempre in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità dell'integrale attività istruttoria e delle prove raccolte nel procedimento svoltosi dinanzi a Codesto Tribunale R.G. n. 231/2018 definito con l'ordinanza gravata;
- accertare e dichiarare il diritto di comproprietà dei coniugi e Controparte_3
sui fondi distinti in Catasto di Framura al Fg. 17, p.lle nn. 192, 212 e 230 e, CP_3 consequenzialmente, accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun diritto esclusivo in capo alla sui terreni predetti e la non intervenuta acquisizione del diritto di Controparte_2 proprietà per usucapione sulle p.lle nn. 192, 212 e 230;
- ordinare alla società la rimozione di qualsiasi impedimento alla normale Controparte_2 fruizione da parte dei sigg. e delle p.lle nn. 192, Controparte_3 CP_3
212 e 230;
- ordinare a la cancellazione di eventuali trascrizioni dell'ordinanza gravata Controparte_2 presso la Conservatoria.
Con vittoria di spese e competenze professionali, per le quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario.
PER PARTE CONVENUTA Controparte_2
“ Piaccia all'Ill.mo tribunale adito, adversis reiectis,
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e delle domande tutte ex adverso dispiegate dalle controparti e ), qualora ritenuto Parte_1 Controparte_13 applicabile l'art. 325 cpc, per tardività, ovvero, in ogni caso, per indeterminatezza della
7 domanda e per carenza di legittimazione attiva, mancata allegazione e prova della titolarità, propria ed in capo agli altri asseriti litisconsorti pretermessi (anche per mancata formulazione di domanda e/o eccezione di usucapione) di un diritto preesistente e contrastante con l'ordinanza che ha riconosciuto l'usucapione in favore di . CP_2
Nella denegata ipotesi in cui non sia dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione e delle domande dispiegate dalle controparti:
- Nel merito: rigettare, in ogni caso, sia l'opposizione ex art. 404 cpc sia le domande formulate dalla controparti in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, confermando l'intervenuta usucapione sui terreni oggetto del provvedimento emesso dal Tribunale della Spezia in data 13.11.2021 e pubblicato in data
16.11.2021.
- In via subordinata ed in ogni denegata ipotesi di accoglimento accogliere l'opposizione di terzo solo limitatamente alla parte di sentenza che ha riconosciuto l'intervenuta usucapione di sulla porzione su cui insistono i Controparte_2 parcheggi coperti.
Con vittoria di competenze, spese anche generali ed accessori di legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 1023/2020 del 16.11.2020 questo Tribunale ha dichiarato proprietaria esclusiva per usucapione di vari appezzamenti di Controparte_2 terreno di cui al foglio 17 NCT di Framura (SP), tra i quali quelli identificati con i mapp.
192, 212 e 230.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha proposto opposizione di terzo Parte_1 all'ordinanza sopracitata, deducendo di essere stata in quel giudizio, unitamente ad altri soggetti, litisconsorte necessaria pretermessa in quanto condomina del Condominio sito in Framura via Cianelle, e di non essere sussistenti i presupposti per una declaratoria di usucapione della proprietà dei mappali oggetto di domanda da parte di Controparte_2
A tal fine la ha notificato ricorso e decreto di fissazione udienza a Parte_1 [...]
ricorrente nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c., nonché ai soggetti già convenuti in CP_2
8 quel giudizio, ed agli altri litisconsorti pretermessi e . Controparte_3 CP_3
Questi ultimi, costituendosi ed affermandosi comproprietari dei suddetti terreni ed in particolare del mapp. 212 (inizialmente ritenuto dalla di sua proprietà Parte_1 esclusiva), hanno proposto domanda riconvenzionale di accertamento della comproprietà del predetto mappale e si sono per il resto associati alle domande e difese dell'odierna ricorrente.
Più precisamente, i coniugi e hanno rilevato che il mapp. 192 identifica la CP_3 CP_3 strada interpoderale di accesso da via Cianelle al Condominio, e i mapp. n. 212 e 230 sono da sempre adibiti e utilizzati rispettivamente come posti auto condominiali
(unitamente al mapp. n. 213) e come piazzola di sosta ed ubicazione dei bidoni condominiali
I convenuti già contumaci nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. sono rimasti tali anche nel presente giudizio.
La si è costituita eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione Controparte_2 attiva dei soggetti dichiaratisi litisconsorti pretermessi, la mancata prova del titolo legittimante la domanda giudiziale (essendo insufficiente il richiamo al regolamento di condominio) ed infine la indeterminatezza dei beni immobili, di cui viene pretesa la comproprietà; nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza oggetto di opposizione, disposto il mutamento di rito, ed assegnati tutti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. , si è dato sfogo all'istruttoria mediante espletamento di CTU avente ad oggetto la descrizione dello stato dei luoghi e la ricostruzione delle vicende traslative del diritto di proprietà sui mappali identificativi degli stessi;
nonché mediante espletamento delle prove testimoniali ammesse, dandosi atto che la aveva nel frattempo Parte_1 riconosciuto la comproprietà dei mapp. 212 e 230 anche in capo ai convenuti e CP_3
(che, unitamente alla ricorrente, sono i soli attuali condomini del CP_3 Parte_3
).
[...]
All'esito dell'istruttoria, e sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate entro il termine del 27 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
9 Va preliminarmente rilevato che l'opposizione di terzo, proponibile da chi si ritenga litisconsorte necessario pretermesso, ovvero titolare di diritto autonomo e incompatibile, ovvero falsamente rappresentato ovvero ancora titolare di status incompatibile con quello accertato tra altre parti, è mezzo di impugnazione facoltativo a fase rescindente e rescissoria.
Nella sua prima fase l'accertamento della fondatezza del motivo comporta la rescissione della sentenza resa inter alios;
a questa prima fase segue la fase rescissoria diretta a decidere il merito della controversia, se del caso previa rimessione della causa al giudice di primo grado.
Ciò significa che il giudice, laddove accerti che il terzo opponente è titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata "inter alias" non deve solo provvedere - ove il diritto del terzo prevalga, per ragioni di diritto sostanziale, su quello della parte vittoriosa nel primo giudizio - all'accoglimento, in ragione di detta prevalenza, dell'opposizione, dichiarando, con pronuncia rescindente, l'inefficacia nei confronti del terzo del giudicato formatosi tra le parti originarie, ma deve anche pronunciarsi, in sede rescissoria, sul merito della domanda proposta dal terzo, procedendo, secondo le ordinarie regole processuali, all'accertamento del reale modo d'essere del diritto che lo stesso ha azionato.
Nel caso di opposizione di terzo proposta da litisconsorte necessario pretermesso contro una sentenza di primo grado, come nel caso di specie, le due fasi - rescindente e rescissoria - si svolgono innanzi allo stesso giudice il quale può, con un'unica decisione, annullare la sentenza opposta ed emettere la pronuncia sostitutiva oppure pronunciare una prima sentenza di annullamento e quindi, all'esito dell'espletamento dei mezzi di prova ritenuti necessari, pronunciare sul merito - (così
Cass. sez.. III sent. n. 4896 del 16.7.1983).
Nel caso di specie è incontestabile che la ricorrente, e i convenuti , Controparte_14 abbiano dedotto un loro diritto autonomo e incompatibile con quello riconosciuto in capo a con la ordinanza opposta. Controparte_2
Sul piano probatorio, va preliminarmente rilevato che la documentazione relativa al giudizio penale non ha valore decisivo o determinante, ma solo presuntivo e non è preclusiva di un diverso accertamento dei medesimi fatti in sede civile.
10 Va poi precisato che l'opposizione di terzo proposta ha ad oggetto l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. già più volte richiamata nella sola parte relativa ai mapp. 192, 212 e 230 (come si desume inequivocabilmente delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente e dai convenuti e , laddove non vi è alcuna indicazione specifica di altri mappali, CP_3 CP_3 nonostante le argomentazioni spesso confuse svolte dalla anche negli atti Parte_1 conclusivi).
Tanto premesso, il CTU ha così descritto le suddette aree, ben rappresentate graficamente e mediante documentazione fotografica:
1-” L'area ad uso parcheggio è asfaltata, misura una superficie di circa 120 mq. e si sviluppa in fregio alla strada descritta al punto 1) sul lato sinistro a scendere della strada stessa;
nell'area in esame è stata realizzata una copertura per le auto in elementi metallici sovra montati da telo ombreggiante. Su tale area si affaccia l'accesso alla proprietà di cui al foglio 17 di Framura mappale 196 e ), accesso Parte_1 Controparte_13 delimitato da un cancello in ferro a doppia anta di colore verde.” In tale area è anche collocato un manufatto in lamiera.
2- “Lo spiazzo sterrato, di circa 135 mq. è stato ricavato in adiacenza ad un tornante della strada - privata ad uso pubblico - che collega la viabilità comunale al Controparte_15
su tale area sono posizionati i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti
[...] posti sopra un basamento in calcestruzzo delimitato da muretti in blocchetti in cemento;
nei pressi del basamento è stata posizionata una tubazione in PVC, per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, “alloggiata” in gettata in calcestruzzo” .
Quindi il CTU ha accertato che:
1. l'area destinata a parcheggio si sviluppa in massima parte sul mappale 212, in piccola parte sul mappale 213 ed in parte ancora più piccola sul mappale 230 del foglio 17 del comune di Framura.
2. la porzione di strada in esame ricade all'interno dei mappali 192, 230 e 212 del foglio
17 del comune di Framura, per proseguire sul mappale 222 e seguenti.
Va quindi fin da ora sconfessata la tesi difensiva della convenuta Controparte_2 secondo cui i parcheggi condominiali insisterebbero sul mapp. 213 (ancora censito in capo a Framar s.r.l.) e non anche sul mapp. 212.
Risulta documentalmente che il compendio immobiliare, ricomprendente i mappali in
11 contestazione, era in origine di un'unica proprietaria, , che lo ha poi venduto Persona_2 nel 1965 con successivi atti ad , e Persona_3 Persona_4 CP_16 rispettivamente per le quote di 13/48, 10/48 e 25/48.
Il ha poi venduto a Framar s.r.l., che ha realizzato il Condominio, di cui oggi CP_16 sono unici condomini la ricorrente e i coniugi , alcuni terreni e tra questi, Controparte_13 la metà della propria quota di comproprietà (cioè 25/96) dei mapp. 192, 212 e 230, costituenti la strada di accesso al condominio e parte dell'area parcheggi esterni (cfr. nota di trascrizione dell'atto di compravendita a rog. di La Spezia in data 20 luglio Parte_4
1976).
Pur dandosi atto della limitata efficacia probatoria della nota di trascrizione, al fine di comprovare la proprietà per titoli, deve rilevarsi che l'acquisto della proprietà/comproprietà dei suddetti mappali in capo al e quindi alla Framar s.r.l. non è circostanza CP_16 specificatamente contestata (tanto è vero che non è neppure contestato l'atto in data
28.2.1975 con il quale lo stesso aveva venduto quote di proprietà di alcuni CP_16 appezzamenti di terreno a precisando che l'esistenza di una Controparte_17 servitù di passaggio a favore degli stessi gravante, tra gli altri, sui mapp. 192, 212, 230).
E dunque nell'atto di compravendita tra la Framar e i signori atto Pt_5 Per_5 [...] in data 24.5.1979), con il quale viene di fatto costituito il Condominio (in quanto Per_6 primo atto di alienazione delle unità immobiliari realizzate dalla Framar s.r.l.), viene specificato che “l'appartamento venduto partecipa alla comproprietà dell'area su cui sorge la casa, dei distacchi ad uso giardino e posti macchina (con esclusione dei giardini assegnati ai singoli appartamenti) e di quanto altro per legge, uso, destinazione costituisce proprietà condominiale così come indicato nel regolamento di condominio che, vidimato dai comparenti e da me notaio, si unisce a questo atto sotto la lettera “B”.
Nel Regolamento di Condominio, approvato e sottoscritto dai due – soli – condomini dell'epoca, si precisa dunque che sono di proprietà di tutti i condomini, indivisibile ed inalienabile, ed in proporzione delle quote di rispettiva comproprietà risultanti dalla allegata tabella millesimale “la zona antistante il cancello destinata ai posti macchina, uno per ogni appartamento (lettera i); quanto altro non specificato che serve all'uso ed al godimento comune (lettera l)”.
A conferma della quota di comproprietà dei mappali che identificano l'area destinata a
12 parcheggio in capo a Framar al momento della costituzione del Condominio, si evidenzia Part che con successivo atto a rog. el 6.12.1982 e Per_7 Persona_8 CP_17
hanno venduto alla società (oggi con
[...] Controparte_18 Controparte_2 sede in Framura vari appezzamenti di terreno, precisando il che “intende CP_16 espressamente venduto alla società il ogni diritto e quota di Controparte_19 proprietà sulla strada stessa così come essa a lui pervenuto per atto notaio del Per_7
27/04/1972 registrato a Levanto in data 07/05/1972 n. 452 vol. 111, trascritto a Sarzana in data 26/05/1972 Reg Particolare vol. 2054 n. 2995, salvo quanto già alienato con atto notaio del 20/07/1976 trascritto il 22 stesso – R.G. 3224 - R.P. 2909 Persona_9
(errato 2903), a La Spezia, trasferendo nella società stessa ogni obbligo per la manutenzione della strada per la quota corrispondente. (cfr. atto di compravendita e . Persona_8 Controparte_20
Discostandosi significativamente dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, deve quindi concludersi che il (composto oggi dai soli condomini Controparte_21 [...]
e ) è inequivocabilmente comproprietario delle porzioni Pt_1 Controparte_13 immobiliari indicate alla lett. i) del Regolamento di Condominio, che identificano l'area adibita a parcheggi antistante al cancello di ingresso, di cui anche al mapp. 212 oggetto di causa (a nulla rilevando l'assenza dell'identificativo esatto dei mappali nelle note di trascrizione, tenendo conto al riguardo che la nota di trascrizione non è fonte di prova in ordine al contenuto del titolo cui si riferisce, bensì strumento volto a risolvere il conflitto tra soggetti che hanno acquistato lo stesso diritto dal medesimo titolare – cfr. Cass. sez. II sent. n. 20641 del 9.9.2013).
Non altrettanto inequivoca è la comproprietà per titolo in capo al Condominio (e quindi a parte ricorrente e parti convenute ) della porzione di strada oggetto di Controparte_13 causa che ricade all'interno dei mappali 192, 230 e 212 del foglio 17 del comune di
Framura (per proseguire sul mappale 222 e seguenti).
Infatti la previsione di cui alla lett. I del Regolamento Condominiale, con la quale viene attribuito al la proprietà di “quanto altro non specificato che serve all'uso ed Parte_3 al godimento comune” è talmente generica da non poter costituire titolo idoneo al trasferimento di proprietà della suddetta piazzola sterrata adiacente alla strada e dunque inidonea a comprovare l'attuale comproprietà della stessa in capo a ricorrente e convenuti
13 (per quanto sia desumibile dagli elementi probatori acquisiti un utilizzo Controparte_13 protratto nel tempo della stessa da parte dei condomini, quale parcheggio o deposito bidoni della raccolta differenziata), né, per completezza di motivazione, degli ulteriori mappali che hanno costituito oggetto dell'ordinanza ex art. 702 c.p.c., e dichiarati di proprietà della per maturata usucapione (in relazione ai quali peraltro, Controparte_2 come già rilevato, la ricorrente e i convenuti nulla hanno specificatamente Controparte_13 allegato o dedotto).
Resta evidente la pretermissione della odierna opponente e dei convenuti CP
, quali litisconsorti necessari passivi, nel giudizio conclusosi con l'ordinanza ex art. CP_3
702 bis c.p.c. oggetto del presente procedimento ex art. 404 c.p.c., che ha riconosciuto la proprietaria esclusiva per usucapione dell'area adibita a parcheggi antistante CP_2 al cancello di ingresso, parzialmente ricadente sul mapp. 212.
A ciò consegue, a conclusione della fase rescindente del presente giudizio, la declaratoria di inefficacia della ordinanza impugnata limitatamente alla suddetta area.
Così decisa la fase rescindente deve ora passarsi al merito della domanda di usucapione proposta dalla sull'area in questione. Controparte_2
La domanda è palesemente infondata e va rigettata non ha comprovato minimamente i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. Controparte_2 ed anzi tutti i testi escussi hanno confermato che l'area di cui si discute è sempre stata adibita a parcheggio dei condomini e dagli stessi così utilizzata (cfr. verbali d'udienza in data 3.10.2024 e 21.11.2024), cosicchè non possono ritenersi sussistenti né un'inerzia del titolare del diritto oggetto della domanda di usucapione, né un possesso esclusivo da parte del soggetto che tale domanda propone.
L'esito del giudizio, ovvero a reciproca soccombenza parziale, giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio e la ripartizione paritaria delle spese di
CTU
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 239/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.
14 così provvede:
Visto l'art 404 c.p.c.
ACCOGLIE l'opposizione avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. repert. n. 1023/2020 pronunciata in data del 16/11/2020 da questo Tribunale all'esito del procedimento n.
231/2018, limitatamente alla pronuncia avente ad oggetto l'area destinata a parcheggio ricompresa parzialmente nel mapp. 212 foglio 17 NCT del Comune di Framura (SP), che dichiara inefficace nei confronti di e di e Parte_1 Controparte_3
; CP_3
RIGETTA la domanda di usucapione proposta da avente ad oggetto Controparte_2
l'area destinata a parcheggio ricompresa parzialmente nel mapp. 212 foglio 17 NCT del
Comune di Framura (SP);
RIGETTA per il resto l'opposizione e le ulteriori domande di parte ricorrente e dei convenuti;
Controparte_13
DICHIARA integralmente compensate le spese del presente giudizio;
PONE definitivamente a carico delle parti le spese di CTU come già liquidate in corso di giudizio.
Così deciso in La Spezia il 13 agosto 2025
Il Giudice
Lucia Sebastiani
15