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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/11/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RG 671/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IO TA IA e DR AL, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Via Mazzini n. 2/D;
RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Roberto Azara, presso il cui studio in P.IVA_2
Sassari, Via Asproni n. 10, sono elettivamente domiciliate;
RESISTENTI
OGGETTO: lavoro irregolare – differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 9.5.2022, ha convenuto in giudizio i Parte_1 soggetti riportati in epigrafe, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. Parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di al 31.12.2011 al 30.6.2017 e, in seguito a cessione di Controparte_1 ramo d'azienda, di fino all'8.3.2020, con mansioni di lavapiatti e Controparte_2 addetto alle pulizie, sempre presso il medesimo ristorante con insegna sito CP_2 in Sassari, Z.I. Predda Niedda, Strada 8, Traversa 12. 3. Nello specifico, l'attività lavorativa del sig. sarebbe consistita nel gettare gli Pt_1 avanzi dei piatti nella pattumiera, porre gli stessi nella lavastoviglie (insieme a bicchieri e posate), lavare a mano pentole e stoviglie, impilarle e, a fine serata, pulire le sale esterna e interna e il soppalco con tavoli, nonché tutti gli arredi (banconi, vetrine e a terra).
L'attività lavorativa, secondo le allegazioni del ricorrente, sarebbe stata svolta nei seguenti orari:
- nel periodo dal 31.12.2011 al 30.09.2017:
i. tutti i mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ed oltre;
ii. tutti i venerdì e sabato dalle ore 20.00 alle 03.00 del mattino successivo ed oltre;
iii. tutte le domeniche dalle ore 20.00 alle ore 02.00 del mattino seguente;
- nel periodo dal 01.10.2017 al 08.03.2020:
i. tutti i venerdì e sabato dalle ore 20.00 alle 03.00 del mattino successivo ed oltre;
ii. tutte le domeniche dalle ore 20.00 alle ore 02.00 del mattino seguente;
iii. alcune domeniche dalle ore 12.00 alle ore 17.00.
4. Dal 9.3.2020, giorno in cui veniva disposta la chiusura totale delle attività di ristorazione a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, il sig. ha allegato di non essere più Pt_1 stato richiamato a lavoro da parte datoriale.
5. Inoltre, parte ricorrente ha rappresentato che in data 15.5.2020 il sig. , Persona_1 amministratore e legale rappresentante prima della in seguito della Controparte_1 trasmetteva un messaggio vocale al sig. in cui diceva: Controparte_2 Pt_1
«Ciao ciao ovvio che siete … fate parte della famiglia … eh però Per_2 Pt_1 diciamo …. no non vi farei mai venire dal vostro paese per pulire eh …. cioè gratuitamente eh …. diciamo queste persone mi bastavano, comunque tranquilla appena
c'è la possibilità molto volentieri».
6. Parte ricorrente ha quindi eccepito la nullità del licenziamento, siccome intimato oralmente.
7. In ogni eventualità, secondo il ricorrente il recesso sarebbe vieppiù illegittimo anche nell'ipotesi in cui fosse stato intimato per giustificato motivo oggettivo, in ragione del blocco dei licenziamenti previsto dall'art. 46 del d.l. n. 18/2020.
8. Il ricorrente ha altresì allegato di non aver goduto di ferie o permessi nel corso della durata del rapporto, e di non essere stato retribuito per gli stessi. Non avrebbe inoltre
2 percepito quanto interamente dovuto in forza delle maggiorazioni per lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare e lavoro festivo, né i ratei di 13ma e 14ma mensilità, né il TFR.
9. Il sig. ha dunque lamentato di non aver percepito una retribuzione Pt_1 proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, da calcolarsi in base al C.C.N.L. di categoria (Pubblici Esercizi), con condanna di al pagamento Controparte_2 dell'importo complessivo di € 43.279,99, anche ai sensi dell'art. 2112 c.c., di cui €
27.843,07 in solido con obbligata per le spettanze rivendicate fino al Controparte_1
30.6.2017.
10. Il ricorrente ha dunque instaurato la presente controversia, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
2) previo accertamento e declaratoria di oralità del licenziamento come intimato da parte datoriale in data 15.05.2020 e, stante, in ogni caso, il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex 46 del D. L. 17.03.2020 n. 18, convertito dalla legge
24.04.2020 n. 27 (come integrato, modificato e prorogato), dichiarare l'inesistenza e/o nullità del recesso datoriale, ordinando, per l'effetto - anche alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'articolo 18 dello
Statuto dei Lavoratori nella parte in cui dispone che il giudice "possa" e non "debba" disporre la reintegra - il ripristino del rapporto di lavoro ex tunc stante l'illegittimità del licenziamento ab origine, con la corresponsione al ricorrente, da parte della
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Sassari, CP_2 delle retribuzioni maturate e maturande fino alla emananda sentenza, in forza del rapporto di lavoro mai interrotto, oppure ad ogni altra conseguente statuizione di legge anche iura novit curia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi del comma 3 dell'art. 429 c.p.c., nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per legge fino al momento dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
;
4) condannare, in ogni caso, la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, corrente in Sassari, P. I. , a corrispondere, in P.IVA_2 favore del ricorrente, anche ai sensi dell'art. 2112 c.c., la somma di € 43.279,99 (detratto
3 quanto dovuto per TFR se accolta la domanda di reintegro di cui sopra), ovvero la maggiore o minore accertanda in corso di causa, dovuta per i titoli di cui all'espositiva del presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi del 3 comma dell'art.
429 c.p.c.;
5) condannare, altresì, la in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, corrente in Sassari, P. I. , obbligata in solido con la P.IVA_1 [...] anche ai sensi dell'art. 2112 c.c., a corrispondere, in favore del ricorrente, CP_2 quantomeno la somma di € 27.843,07, ovvero la maggiore o minore accertanda in corso di causa, dovuta per i titoli di cui all'espositiva del presente atto, oltre interessi e rivaluta-zione monetaria ai sensi del 3 comma dell'art. 429 c.p.c.;
6) con vittoria di spese e competenze professionali ex d. M. n. 55/2014, spese generali e accessori di legge”.
10. Si sono ritualmente costituite in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande in ragione dell'insussistenza di alcun un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
11. Nello specifico, le resistenti hanno sostenuto che il sig. non sia mai stato Pt_1 assoggettato a nessun potere direttivo, di controllo e/o disciplinare. La parte convenuta ha allegato che il ricorrente era dipendente di una cooperativa che fino al 2012 espletava il servizio di pulizia del locale, e che dopo la risoluzione del rapporto d'appalto, il sig.
avrebbe comunicato la propria disponibilità a prestare la propria opera senza Pt_1 però assumersi l'onere ed i vincoli di un rapporto di lavoro subordinato. In seguito, il ricorrente avrebbe operato solo saltuariamente nel locale.
12. Oltre alla subordinazione, le ricorrenti hanno contestato anche il preteso inquadramento in base al CCNL di categoria, i periodi, l'entità temporale e i conseguenti conteggi delle asserite prestazioni indicate in ricorso.
13. Le società convenute hanno inoltre eccepito la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., di tutti i crediti eventualmente maturati dal ricorrente.
14. Le due resistenti, infine, hanno contestato l'impugnazione del licenziamento azionata dalla controparte, stante la carenza di alcun rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti.
4 15. Mutata la persona del giudice e istruita la controversia mediante prova orale per testi e consulenza contabile, la decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine concesso alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
16. Il ricorso non è fondato e va respinto.
17. Come noto, la Suprema Corte ha, con orientamento costante, affermato che l'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione); l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (Cass. n. 2728/2010).
18. Ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato possono essere presi in considerazione, in via residuale qualora l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, altri indici sussidiari che, come tali, costituiscono meri indizi del rapporto di soggezione, ma va precisato che, in presenza di tutti i criteri sussidiari, la natura subordinata va comunque esclusa se il rapporto di lavoro
è privo dell'elemento fondamentale della 'eterodirezione'. Tali indici sussidiari sono stati individuati, a titolo esemplificativo, nell'assunzione del rischio da parte del datore di lavoro, nell'inserimento del lavoratore, sia sotto il profilo spazio-temporale che funzionale, all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, nella continuità della prestazione, nell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, nella periodicità della retribuzione corrisposta in misura costante, del luogo della prestazione, nel fattore tempo, sia come oggetto delle direttive quali vincoli di presenza e di orario, sia come parametro della retribuzione (v., tra le altre, Cass. n. 14530/2021; Cass. n. 8883/2017;
Cass. n. 25224/2009, Cass. n. 3858/2006).
19. In merito è stato altresì chiarito, sulla base della giurisprudenza richiamata da parte ricorrente nelle note scritte, che “qualora la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere
5 direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (così, tra le tante, Cass. n. 24561 del 2013, sulla scorta di Cass. nn. 9251 del 2010, 8569 del
2004; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. nn. 22289 del 2014 e 23846 del 2017)”
(Cass. n. 22846/2022).
20. Ebbene nel caso di specie, malgrado dall'istruttoria emerga una prestazione da parte del sig. di attività lavorativa all'interno dei locali aziendali, il giudicante ritiene Pt_1 comunque che l'assenza di qualsiasi deduzione prima, e risultanza istruttoria poi, sull'esercizio dei poteri eterodirettivi, disciplinari e di controllo da parte del datore di lavoro porti a considerare come non raggiunta una piena prova circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, condividendo quanto già espresso dal Tribunale in altra controversia analoga alla presente.
21. Sul punto, le circostanze emerse in sede testimoniale rispetto all'attività lavorativa svolta dal sig. non sono comunque sufficienti, né dirimenti, rispetto all'accertamento Pt_1 circa la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
22. Invero, sebbene la prestazione svolta dal ricorrente possa essere considerata elementare, e dunque non implicante la necessità di direttive continue impartite da parte datoriale, si deve nondimeno rilevare l'assenza di qualsiasi deduzione circa l'eterodirezione della prestazione, anche nella forma più elementare;
nello specifico, non viene allegato chi avesse contattato il sig. per rendere la prestazione lavorativa, né chi imponesse Pt_1 le mansioni da svolgere e l'osservanza dell'orario lavorativo.
23. Allo stesso modo, oltre all'assenza di conformazione della prestazione lavorativa, non vengono allegate in ricorso circostanze da cui emerge un potere di vigilanza e controllo da parte del datore sulla prestazione lavorativa del preteso dipendente, sia rispetto all'esecuzione della medesima e ai relativi risultati, sia rispetto all'eventuale
6 giustificazione delle assenze, per cui non viene dedotta l'esistenza di un potere autorizzativo in capo alle convenute.
24. Inoltre, alcunché viene articolato nell'atto introduttivo rispetto al compenso che avrebbe percepito il lavoratore durante la lunga durata del rapporto, quanto a consistenza dello stesso, a tempistiche e modalità di erogazione;
difatti, viene solamente allegato che nelle volte in cui il sig. veniva chiamato per lavorare la domenica avrebbe percepito Pt_1
€ 30,00 in contanti.
25. Alle mancanze messe in luce dal punto di vista dell'allegazione si accompagna poi l'insufficienza dell'istruttoria svolta rispetto alla prova di elementi sufficienti a far accogliere la tesi del ricorrente.
26. Le testimonianze rese, invero, si sono appuntate unicamente su mansioni e orari eventualmente svolti dal sig. ; dalle stesse non è dunque possibile desumere Pt_1 alcunché rispetto ai poteri direttivo, disciplinare e di controllo.
27. Precisamente, dalle dichiarazioni rese dalle sig.re (moglie del ricorrente con Tes_1 Tes_2 causa analoga), (figlia del ricorrente) e non è possibile desumere alcun Pt_1 Pt_2 valido elemento che consenta di enucleare alcun aspetto sintomatico dei suindicati indici, limitandosi le testi a riferire su prestazione svolta e orario lavorativo.
28. Anche rispetto alla retribuzione, i testi escussi non hanno riferito circostanze utili da cui poter ricavare un pagamento costante da parte datoriale degli emolumenti corrispettivi alla prestazione resa, né le relative modalità. Solamente dalle deposizioni rese dalla moglie e dalla figlia del sig. emergerebbe il pagamento di € 30,00 nelle occasioni in cui Pt_1 sarebbe stato chiamato a lavorare, ma tale circostanza è priva di riscontri esterni nelle due altre testimonianze, che nulla riferiscono su qualsivoglia compenso.
29. Si osserva altresì che nemmeno a livello documentale emergono indizi utili a supporto della tesi del ricorrente;
infatti, l'unico elemento risultante in atti è lo scambio di messaggi
WhatsApp che il sig. intende sintomatico del licenziamento intimato Pt_1 oralmente, del seguente tenore (docs.
4-6 fasc. ricorrente):
• “Grande bravissimo!!! ho visto che hai sanificato.tutto bello.. Ricordati che Per_1 anche noi facciamo parte della famiglia dello SPEED..Date ..Auguri di Cuore
Forza SPEED..”
7 • “Ciao ciao ovvio che siete … fate parte della famiglia … eh però Per_2 Pt_1 diciamo …. no non vi farei mai venire dal vostro paese per pulire eh
…. cioè gratuitamente eh …. diciamo queste persone mi bastavano, comunque tranquilla appena c'è la possibilità molto volentieri”.
30. Ebbene, ad avviso del giudicante tale messaggio non è spia di alcuna natura subordinata del rapporto, quanto piuttosto il sintomo di un rapporto autonomo e privo di vincoli, con richiesta del sig. e della sig.ra ad essere considerati in caso di Pt_1 Tes_2 opportunità lavorative, e risposta del sig. di tenere in considerazione tale Per_3 disponibilità.
31. Di talché, la carenza degli elementi sintomatici del rapporto di natura subordinata, ovverosia i poteri direttivi, di vigilanza e disciplinare, non possono essere nel caso di specie colmati da quanto emerso circa lo svolgimento continuativo di prestazione lavorativa e l'osservanza di un orario, non risultando la prova di ulteriori indici che consentano di ritenere raggiunta una piena prova circa la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti.
32. Per tutte le ragioni indicate, il ricorso deve allora essere respinto.
33. Sussistono le ragioni di cui all'articolo 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla
Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio, in virtù del complesso accertamento istruttorio e dei rapporti intercorsi tra le parti.
34. I costi di CTU, già liquidati con separato decreto, vengono definitivamente posti a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- pone le spese della CTU a carico della parte ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 28/11/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IO TA IA e DR AL, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Via Mazzini n. 2/D;
RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Roberto Azara, presso il cui studio in P.IVA_2
Sassari, Via Asproni n. 10, sono elettivamente domiciliate;
RESISTENTI
OGGETTO: lavoro irregolare – differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 9.5.2022, ha convenuto in giudizio i Parte_1 soggetti riportati in epigrafe, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. Parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di al 31.12.2011 al 30.6.2017 e, in seguito a cessione di Controparte_1 ramo d'azienda, di fino all'8.3.2020, con mansioni di lavapiatti e Controparte_2 addetto alle pulizie, sempre presso il medesimo ristorante con insegna sito CP_2 in Sassari, Z.I. Predda Niedda, Strada 8, Traversa 12. 3. Nello specifico, l'attività lavorativa del sig. sarebbe consistita nel gettare gli Pt_1 avanzi dei piatti nella pattumiera, porre gli stessi nella lavastoviglie (insieme a bicchieri e posate), lavare a mano pentole e stoviglie, impilarle e, a fine serata, pulire le sale esterna e interna e il soppalco con tavoli, nonché tutti gli arredi (banconi, vetrine e a terra).
L'attività lavorativa, secondo le allegazioni del ricorrente, sarebbe stata svolta nei seguenti orari:
- nel periodo dal 31.12.2011 al 30.09.2017:
i. tutti i mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ed oltre;
ii. tutti i venerdì e sabato dalle ore 20.00 alle 03.00 del mattino successivo ed oltre;
iii. tutte le domeniche dalle ore 20.00 alle ore 02.00 del mattino seguente;
- nel periodo dal 01.10.2017 al 08.03.2020:
i. tutti i venerdì e sabato dalle ore 20.00 alle 03.00 del mattino successivo ed oltre;
ii. tutte le domeniche dalle ore 20.00 alle ore 02.00 del mattino seguente;
iii. alcune domeniche dalle ore 12.00 alle ore 17.00.
4. Dal 9.3.2020, giorno in cui veniva disposta la chiusura totale delle attività di ristorazione a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, il sig. ha allegato di non essere più Pt_1 stato richiamato a lavoro da parte datoriale.
5. Inoltre, parte ricorrente ha rappresentato che in data 15.5.2020 il sig. , Persona_1 amministratore e legale rappresentante prima della in seguito della Controparte_1 trasmetteva un messaggio vocale al sig. in cui diceva: Controparte_2 Pt_1
«Ciao ciao ovvio che siete … fate parte della famiglia … eh però Per_2 Pt_1 diciamo …. no non vi farei mai venire dal vostro paese per pulire eh …. cioè gratuitamente eh …. diciamo queste persone mi bastavano, comunque tranquilla appena
c'è la possibilità molto volentieri».
6. Parte ricorrente ha quindi eccepito la nullità del licenziamento, siccome intimato oralmente.
7. In ogni eventualità, secondo il ricorrente il recesso sarebbe vieppiù illegittimo anche nell'ipotesi in cui fosse stato intimato per giustificato motivo oggettivo, in ragione del blocco dei licenziamenti previsto dall'art. 46 del d.l. n. 18/2020.
8. Il ricorrente ha altresì allegato di non aver goduto di ferie o permessi nel corso della durata del rapporto, e di non essere stato retribuito per gli stessi. Non avrebbe inoltre
2 percepito quanto interamente dovuto in forza delle maggiorazioni per lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare e lavoro festivo, né i ratei di 13ma e 14ma mensilità, né il TFR.
9. Il sig. ha dunque lamentato di non aver percepito una retribuzione Pt_1 proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, da calcolarsi in base al C.C.N.L. di categoria (Pubblici Esercizi), con condanna di al pagamento Controparte_2 dell'importo complessivo di € 43.279,99, anche ai sensi dell'art. 2112 c.c., di cui €
27.843,07 in solido con obbligata per le spettanze rivendicate fino al Controparte_1
30.6.2017.
10. Il ricorrente ha dunque instaurato la presente controversia, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
2) previo accertamento e declaratoria di oralità del licenziamento come intimato da parte datoriale in data 15.05.2020 e, stante, in ogni caso, il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex 46 del D. L. 17.03.2020 n. 18, convertito dalla legge
24.04.2020 n. 27 (come integrato, modificato e prorogato), dichiarare l'inesistenza e/o nullità del recesso datoriale, ordinando, per l'effetto - anche alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'articolo 18 dello
Statuto dei Lavoratori nella parte in cui dispone che il giudice "possa" e non "debba" disporre la reintegra - il ripristino del rapporto di lavoro ex tunc stante l'illegittimità del licenziamento ab origine, con la corresponsione al ricorrente, da parte della
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Sassari, CP_2 delle retribuzioni maturate e maturande fino alla emananda sentenza, in forza del rapporto di lavoro mai interrotto, oppure ad ogni altra conseguente statuizione di legge anche iura novit curia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi del comma 3 dell'art. 429 c.p.c., nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per legge fino al momento dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
;
4) condannare, in ogni caso, la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, corrente in Sassari, P. I. , a corrispondere, in P.IVA_2 favore del ricorrente, anche ai sensi dell'art. 2112 c.c., la somma di € 43.279,99 (detratto
3 quanto dovuto per TFR se accolta la domanda di reintegro di cui sopra), ovvero la maggiore o minore accertanda in corso di causa, dovuta per i titoli di cui all'espositiva del presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi del 3 comma dell'art.
429 c.p.c.;
5) condannare, altresì, la in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, corrente in Sassari, P. I. , obbligata in solido con la P.IVA_1 [...] anche ai sensi dell'art. 2112 c.c., a corrispondere, in favore del ricorrente, CP_2 quantomeno la somma di € 27.843,07, ovvero la maggiore o minore accertanda in corso di causa, dovuta per i titoli di cui all'espositiva del presente atto, oltre interessi e rivaluta-zione monetaria ai sensi del 3 comma dell'art. 429 c.p.c.;
6) con vittoria di spese e competenze professionali ex d. M. n. 55/2014, spese generali e accessori di legge”.
10. Si sono ritualmente costituite in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande in ragione dell'insussistenza di alcun un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
11. Nello specifico, le resistenti hanno sostenuto che il sig. non sia mai stato Pt_1 assoggettato a nessun potere direttivo, di controllo e/o disciplinare. La parte convenuta ha allegato che il ricorrente era dipendente di una cooperativa che fino al 2012 espletava il servizio di pulizia del locale, e che dopo la risoluzione del rapporto d'appalto, il sig.
avrebbe comunicato la propria disponibilità a prestare la propria opera senza Pt_1 però assumersi l'onere ed i vincoli di un rapporto di lavoro subordinato. In seguito, il ricorrente avrebbe operato solo saltuariamente nel locale.
12. Oltre alla subordinazione, le ricorrenti hanno contestato anche il preteso inquadramento in base al CCNL di categoria, i periodi, l'entità temporale e i conseguenti conteggi delle asserite prestazioni indicate in ricorso.
13. Le società convenute hanno inoltre eccepito la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., di tutti i crediti eventualmente maturati dal ricorrente.
14. Le due resistenti, infine, hanno contestato l'impugnazione del licenziamento azionata dalla controparte, stante la carenza di alcun rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti.
4 15. Mutata la persona del giudice e istruita la controversia mediante prova orale per testi e consulenza contabile, la decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine concesso alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
16. Il ricorso non è fondato e va respinto.
17. Come noto, la Suprema Corte ha, con orientamento costante, affermato che l'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione); l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (Cass. n. 2728/2010).
18. Ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato possono essere presi in considerazione, in via residuale qualora l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, altri indici sussidiari che, come tali, costituiscono meri indizi del rapporto di soggezione, ma va precisato che, in presenza di tutti i criteri sussidiari, la natura subordinata va comunque esclusa se il rapporto di lavoro
è privo dell'elemento fondamentale della 'eterodirezione'. Tali indici sussidiari sono stati individuati, a titolo esemplificativo, nell'assunzione del rischio da parte del datore di lavoro, nell'inserimento del lavoratore, sia sotto il profilo spazio-temporale che funzionale, all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, nella continuità della prestazione, nell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, nella periodicità della retribuzione corrisposta in misura costante, del luogo della prestazione, nel fattore tempo, sia come oggetto delle direttive quali vincoli di presenza e di orario, sia come parametro della retribuzione (v., tra le altre, Cass. n. 14530/2021; Cass. n. 8883/2017;
Cass. n. 25224/2009, Cass. n. 3858/2006).
19. In merito è stato altresì chiarito, sulla base della giurisprudenza richiamata da parte ricorrente nelle note scritte, che “qualora la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere
5 direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (così, tra le tante, Cass. n. 24561 del 2013, sulla scorta di Cass. nn. 9251 del 2010, 8569 del
2004; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. nn. 22289 del 2014 e 23846 del 2017)”
(Cass. n. 22846/2022).
20. Ebbene nel caso di specie, malgrado dall'istruttoria emerga una prestazione da parte del sig. di attività lavorativa all'interno dei locali aziendali, il giudicante ritiene Pt_1 comunque che l'assenza di qualsiasi deduzione prima, e risultanza istruttoria poi, sull'esercizio dei poteri eterodirettivi, disciplinari e di controllo da parte del datore di lavoro porti a considerare come non raggiunta una piena prova circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, condividendo quanto già espresso dal Tribunale in altra controversia analoga alla presente.
21. Sul punto, le circostanze emerse in sede testimoniale rispetto all'attività lavorativa svolta dal sig. non sono comunque sufficienti, né dirimenti, rispetto all'accertamento Pt_1 circa la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
22. Invero, sebbene la prestazione svolta dal ricorrente possa essere considerata elementare, e dunque non implicante la necessità di direttive continue impartite da parte datoriale, si deve nondimeno rilevare l'assenza di qualsiasi deduzione circa l'eterodirezione della prestazione, anche nella forma più elementare;
nello specifico, non viene allegato chi avesse contattato il sig. per rendere la prestazione lavorativa, né chi imponesse Pt_1 le mansioni da svolgere e l'osservanza dell'orario lavorativo.
23. Allo stesso modo, oltre all'assenza di conformazione della prestazione lavorativa, non vengono allegate in ricorso circostanze da cui emerge un potere di vigilanza e controllo da parte del datore sulla prestazione lavorativa del preteso dipendente, sia rispetto all'esecuzione della medesima e ai relativi risultati, sia rispetto all'eventuale
6 giustificazione delle assenze, per cui non viene dedotta l'esistenza di un potere autorizzativo in capo alle convenute.
24. Inoltre, alcunché viene articolato nell'atto introduttivo rispetto al compenso che avrebbe percepito il lavoratore durante la lunga durata del rapporto, quanto a consistenza dello stesso, a tempistiche e modalità di erogazione;
difatti, viene solamente allegato che nelle volte in cui il sig. veniva chiamato per lavorare la domenica avrebbe percepito Pt_1
€ 30,00 in contanti.
25. Alle mancanze messe in luce dal punto di vista dell'allegazione si accompagna poi l'insufficienza dell'istruttoria svolta rispetto alla prova di elementi sufficienti a far accogliere la tesi del ricorrente.
26. Le testimonianze rese, invero, si sono appuntate unicamente su mansioni e orari eventualmente svolti dal sig. ; dalle stesse non è dunque possibile desumere Pt_1 alcunché rispetto ai poteri direttivo, disciplinare e di controllo.
27. Precisamente, dalle dichiarazioni rese dalle sig.re (moglie del ricorrente con Tes_1 Tes_2 causa analoga), (figlia del ricorrente) e non è possibile desumere alcun Pt_1 Pt_2 valido elemento che consenta di enucleare alcun aspetto sintomatico dei suindicati indici, limitandosi le testi a riferire su prestazione svolta e orario lavorativo.
28. Anche rispetto alla retribuzione, i testi escussi non hanno riferito circostanze utili da cui poter ricavare un pagamento costante da parte datoriale degli emolumenti corrispettivi alla prestazione resa, né le relative modalità. Solamente dalle deposizioni rese dalla moglie e dalla figlia del sig. emergerebbe il pagamento di € 30,00 nelle occasioni in cui Pt_1 sarebbe stato chiamato a lavorare, ma tale circostanza è priva di riscontri esterni nelle due altre testimonianze, che nulla riferiscono su qualsivoglia compenso.
29. Si osserva altresì che nemmeno a livello documentale emergono indizi utili a supporto della tesi del ricorrente;
infatti, l'unico elemento risultante in atti è lo scambio di messaggi
WhatsApp che il sig. intende sintomatico del licenziamento intimato Pt_1 oralmente, del seguente tenore (docs.
4-6 fasc. ricorrente):
• “Grande bravissimo!!! ho visto che hai sanificato.tutto bello.. Ricordati che Per_1 anche noi facciamo parte della famiglia dello SPEED..Date ..Auguri di Cuore
Forza SPEED..”
7 • “Ciao ciao ovvio che siete … fate parte della famiglia … eh però Per_2 Pt_1 diciamo …. no non vi farei mai venire dal vostro paese per pulire eh
…. cioè gratuitamente eh …. diciamo queste persone mi bastavano, comunque tranquilla appena c'è la possibilità molto volentieri”.
30. Ebbene, ad avviso del giudicante tale messaggio non è spia di alcuna natura subordinata del rapporto, quanto piuttosto il sintomo di un rapporto autonomo e privo di vincoli, con richiesta del sig. e della sig.ra ad essere considerati in caso di Pt_1 Tes_2 opportunità lavorative, e risposta del sig. di tenere in considerazione tale Per_3 disponibilità.
31. Di talché, la carenza degli elementi sintomatici del rapporto di natura subordinata, ovverosia i poteri direttivi, di vigilanza e disciplinare, non possono essere nel caso di specie colmati da quanto emerso circa lo svolgimento continuativo di prestazione lavorativa e l'osservanza di un orario, non risultando la prova di ulteriori indici che consentano di ritenere raggiunta una piena prova circa la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti.
32. Per tutte le ragioni indicate, il ricorso deve allora essere respinto.
33. Sussistono le ragioni di cui all'articolo 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla
Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio, in virtù del complesso accertamento istruttorio e dei rapporti intercorsi tra le parti.
34. I costi di CTU, già liquidati con separato decreto, vengono definitivamente posti a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- pone le spese della CTU a carico della parte ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 28/11/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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