Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 213/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 15/1/2025 da
(C.F. , con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 C.F._1
GIOVANNA PELLICCIONI MARAZZINI e DAVIDE BARONTINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in PO (LU), via Roma n. 94, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GIACOMO Parte_2 C.F._2
MENCHETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in PO (LU), via Romana
Ovest n. 22, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La Sig.ra continuerà ad abitare nell'immobile posto in PO (LU) alla Parte_1 via Leccio N.35/C, già costituente casa coniugale, di proprietà della stessa e che le viene assegnata, mentre il Sig. trasferirà altrove la propria residenza, comunicando alla Sig.ra Parte_2
l'indirizzo ove sarà reperibile. Parte_1
3) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2 con affido condiviso ed avranno residenza prevalente presso la Sig.ra Parte_1
4) I figli trascorreranno con i genitori i periodi di tempo specificati nel calendario di seguito indicato a cadenza bisettimanale:
1
gli altri giorni della prima settimana i figli resteranno presso la Sig.ra Parte_1
[...]
- durante la seconda settimana il Sig. prenderà con sé i figli all'uscita di scuola Parte_2 del venerdì e li terrà con sé, pernottamenti compresi, sino alla domenica sera quando li accompagnerà presso l'abitazione della Sig.ra gli altri giorni della Parte_1 seconda settimana i figli resteranno presso la Sig.ra Parte_1
Il Sig. inoltre, si obbliga ad accompagnare a scuola la figlia per 3 volte a Parte_2 Per_1 settimana e ad accompagnare i figli agli allenamenti per 2 volte a settimana, previo accordo con la
Sig.ra Parte_1
5) I genitori potranno rispettivamente trascorrere con i figli durante le vacanze estive un periodo di
15 giorni, anche suddiviso in due sottoperiodi, da determinarsi di comune accordo entro il 30 aprile di ogni anno.
6) I genitori potranno trascorrere rispettivamente con i figli un periodo di 5 giorni durante le festività natalizie, comprendenti ad anni alterni il 25 dicembre o il 31 dicembre.
7) Durante il periodo pasquale, i figli trascorreranno 3 giorni compreso il giorno di Pasqua con la madre e 3 giorni compreso il lunedì successivo con il padre, e viceversa, ad anni alterni.
8) Resta inteso che i genitori potranno di comune accordo, in base alle rispettive esigenze e a quelle preminenti della prole, modificare il calendario sopra indicato.
9) Il Sig. verserà mensilmente in favore della Sig.ra Parte_2 Parte_1
l'importo di € 250,00 per ciascuno dei due figli, e dunque l'importo complessivo di € 500,00, a titolo di contributo al mantenimento degli stessi;
detto importo dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico sulle coordinate bancarie comunicate dalla Sig.ra Parte_1
sarà soggetto a rivalutazione Istat annuale.
[...]
10) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli saranno suddivise tra i genitori al
50% tra gli stessi e saranno identificate come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Lucca.
Il genitore che avrà anticipato la spesa avrà diritto al rimborso della quota di competenza dell'altro entro 15 giorni dalla trasmissione della relativa documentazione fiscale.
Le parti stabiliscono che nel caso in cui si renda necessario il ricorso ad una eventuale “tata” ciascuno dei genitori ne sosterrà il costo per il 50%.
11) I coniugi chiedono che gli effetti della presente separazione decorrano dalla data di sottoscrizione del presente ricorso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in PO (LU) il 26/8/2006, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_1
31/10/2009) e OM (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
2 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in PO (LU) in data 26/8/2006, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PO (LU) all'Atto Numero 8, Parte II, Serie
A, dell'Anno 2006, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di PO (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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