TAR
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01522/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00389 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01522/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2025, proposto da BA RA,
ET HI, rappresentate e difese dagli avvocati Annamaria Nardone,
CO AR, Flavia Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Territoriale di
Cremona, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza N. 01522/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale di Cremona - sez. Lavoro - n. 167 pubblicata il
10.11.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa IC ZZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, BA RA ed ET HI hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 167/2023 pubblicata il 10.11.2023, con la quale il
Tribunale ordinario di Cremona ha così statuito “ 1)accerta il diritto di ND
AR di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, commi 121 e ss., L. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023;
2)accerta il diritto di ES IS di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, commi 121 e ss., L. 107/2015, per gli anni scolastici dal
2018/2019 al 2022/2023; 3) condanna il Ministero ad assegnare alla ricorrente
ND AR la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e ad accreditare sulla detta carta l'importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; 4) condanna il N. 01522/2025 REG.RIC.
Ministero ad assegnare alla ricorrente ES IS la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e ad accreditare sulla detta carta l'importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di forma, senza svolgere difese.
3.- Con nota depositata in giudizio il 3.3.2026, le ricorrenti hanno dato atto che il
Ministero ha dato esecuzione all'ottemperanda sentenza ed hanno domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per il favore delle spese di lite.
4.- La domanda proposta dalle ricorrenti in giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il
Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
5.- In applicazione del principio della soccombenza virtuale, atteso che l'adempimento tardivo conferma la fondatezza della pretesa azionata in giudizio, le spese di lite vengono poste in parte a carico del Ministero– con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari- venendo compensate solo per la restante parte, dato l'intervallo di tempo successivamente intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la formale richiesta di pagamento delle somme dovute, la notifica del ricorso per ottemperanza, e l'effettivo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), dichiara la cessazione della materia del contendere. N. 01522/2025 REG.RIC.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare alle ricorrenti parte delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, compensandole per la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL CC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
IC ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC ZZ EL CC
IL SEGRETARIO N. 01522/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00389 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01522/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2025, proposto da BA RA,
ET HI, rappresentate e difese dagli avvocati Annamaria Nardone,
CO AR, Flavia Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Territoriale di
Cremona, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza N. 01522/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale di Cremona - sez. Lavoro - n. 167 pubblicata il
10.11.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa IC ZZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, BA RA ed ET HI hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 167/2023 pubblicata il 10.11.2023, con la quale il
Tribunale ordinario di Cremona ha così statuito “ 1)accerta il diritto di ND
AR di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, commi 121 e ss., L. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023;
2)accerta il diritto di ES IS di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, commi 121 e ss., L. 107/2015, per gli anni scolastici dal
2018/2019 al 2022/2023; 3) condanna il Ministero ad assegnare alla ricorrente
ND AR la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e ad accreditare sulla detta carta l'importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; 4) condanna il N. 01522/2025 REG.RIC.
Ministero ad assegnare alla ricorrente ES IS la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e ad accreditare sulla detta carta l'importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di forma, senza svolgere difese.
3.- Con nota depositata in giudizio il 3.3.2026, le ricorrenti hanno dato atto che il
Ministero ha dato esecuzione all'ottemperanda sentenza ed hanno domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per il favore delle spese di lite.
4.- La domanda proposta dalle ricorrenti in giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il
Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
5.- In applicazione del principio della soccombenza virtuale, atteso che l'adempimento tardivo conferma la fondatezza della pretesa azionata in giudizio, le spese di lite vengono poste in parte a carico del Ministero– con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari- venendo compensate solo per la restante parte, dato l'intervallo di tempo successivamente intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la formale richiesta di pagamento delle somme dovute, la notifica del ricorso per ottemperanza, e l'effettivo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), dichiara la cessazione della materia del contendere. N. 01522/2025 REG.RIC.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare alle ricorrenti parte delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, compensandole per la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL CC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
IC ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC ZZ EL CC
IL SEGRETARIO N. 01522/2025 REG.RIC.