Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 543
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi e mancata notifica atti presupposti

    L'intimazione di pagamento, emessa a seguito di un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo atto impositivo. Pertanto, essa è sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo originario. L'eccezione di prescrizione è preclusa in quanto non sono stati dedotti vizi propri dell'intimazione e l'Agenzia delle Entrate ha prodotto relate di notifica degli atti interruttivi della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 543
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 543
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo