CA
Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati
dr. Emanuele De Gregorio Presidente
dr. Gaetano Sole Consigliere est.
dr.ssa Flavia Strazzanti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento civile iscritto al n. 224/2021 r.g. e vertente tra
1. , nata a [...] il [...], ivi residente in [...] c.f. CP_1 [...]
2. , nato a [...] il [...], ivi residente c.da C.F._1 Controparte_2
San Leonardo s.n. c.f. ; 3. , nato a [...] il 21 ottobre CodiceFiscale_2 CP_3
1958, ivi residente c.da San Leonardo s.n. c.f. ; 4. , nato CodiceFiscale_3 Controparte_4
a CA (EN) il 10 dicembre 1961, ivi residente c.da San Leo-nardo s.n., c.f. C.F._4
; 5. , nata a [...] il [...], ivi residente c.da
[...] Controparte_5
San Leonardo s.n, c.f. ; 6. , nata a [...] l'11 CodiceFiscale_5 Controparte_6
gennaio 1971, ivi residente c.da San Leonardo s.n. c.f. ; 7. , nata CodiceFiscale_6 CP_7
ad Enna il 28 aprile 1961, res. in CA (EN) Via Nazionale, 129bis interno 7, c.f. C.F._7
; 8. , nata ad [...] il [...], residente in [...]
[...] Parte_1
Via Nazionale, 129bis interno 7, c.f. ; 9. , nato ad [...] l'11 CodiceFiscale_8 CP_8
gennaio 1979, residente in [...]is interno 6, c.f. C.F._9 ; 10. nato ad [...] il [...], residente in [...] c.da
[...] Parte_2
Quattrocchi s.n., c.f. ; 11. , nato ad [...] il [...], res. in CodiceFiscale_10 Parte_3
CA (EN) Via Nazionale 312 S.1 P III, c.f. ; tutti rappresentati e difesi CodiceFiscale_11
dall'avv. Michele Lupo (Cod. Fisc. ), sia unitamente e disgiunta-mente, con CodiceFiscale_12
l'Avv. Sandra Lupo (CF.: ), e preso il loro studio in Caltanissetta Vile Sicilia n. CodiceFiscale_13
176, elettivamente domiciliati giusta procura in atti ricorrenti
e
(cod. fisc. e p. iva , in persona del Sindaco p.t. avv. Maurizio Parte_4 P.IVA_1
Antonello Dipietro, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avvocati Viviana Sebastiana
Fonte dell'avvocatura dell'Ente (cod fisc pec C.F._14
E
. nna. ) e Nicolò D'Alessandro del Foro di Catania (cod. fisc. Emai_1 Email_2 Pt_4
; pec fax 095/7168614) presso C.F._15 Email_4
lo studio del quale, in Catania, piazza Lanza n. 18/A elegge domicilio giusta procura in atti resistente
Conclusioni delle parti
Per i ricorrenti:
“in accoglimento della espressa eccezione dichiarare inammissibili tutte le eccezioni, istanze e domande riconvenzionali formulate dal con la “Memoria di costituzione con Parte_4
domanda riconvenzionale” depositata in data 9 aprile 2022, e, comunque, in subordine rigettarle nel
merito in quanto infondate, illegittime ed errate;
nel merito 1) provvedere, anche ai sensi degli artt. 42bis e delle disposizioni di riferimento del D.P.R.
8 giugno 2001, n. 327, in applicazione dei criteri indennitari in esse contenute ed ai principi
costituzionali di cui all'art. 42 della carta, correlati con gli art. 1 («Protezione della proprietà») e 6 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, costituzionalizzati dal I° comma dell'art. 117 Cost. come riformato dalla L.
cost.le 18 ottobre 2001 n. 3, alla determinazione giudiziale delle giuste indennità di espropriazione
previste dal richiamato art. 42bis T.U.E. D.P.R.
1.6.2001 n. 327, spettante ai ricorrenti, ed anche tenuto conto di quanto esposto in ricorso, nella prodotta consulenza di parte dell'ing.
[...]
, nella misura di € 3.293.365,97, o di quell' altra minore che sarà determinata dalla Persona_1
Ecc.ma Corte anche in esito alla espletata consulenza tecnica di ufficio tenuto conto delle
integrazioni e maggiorazioni conseguenti alle osserva-zioni formulate dal consulente di parte Ing.
e, anche, in via equitativa, con ogni conseguente statuizione;
Persona_1
2) volere condannare il in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- Parte_4
tempore, CF. , al pagamento in favore dei ricorrenti, e secondo le quote a ciascuno P.IVA_2
spettanti, delle indennità previste dall'art. 42bis T.U.E. D.P.R.
1.6.2001 n. 327, come sopra
determinate e conseguentemente a depositare presso la Cassa DD.PP., oggi Ragioneria territoriale
dello Stato competente per territorio, la differenza tra le indennità di espropriazione, come sopra richieste e determinate, e l' importo dell' indennità già depositata presso la Tesoreria dello Stato –
Sezione di Palermo – Servizio della e Prestiti, con gli interessi legali su tale differenza Parte_5
alla data del deposito.
Con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio.”.
Per il : “si insiste in tutto quanto dedotto, eccepito e chiesto con l'atto di costituzione Parte_4
in giudizio ed i successivi verbali di causa, da intendersi integralmente trascritti e riportati.
Nello specifico si reitera, innanzitutto, l'eccezione circa la mancata prova della legittimazione attiva
dei ricorrenti, i quali non hanno dimostrato né la proprietà in capo ai danti causa, né l'accettazione dell'eredità né, infine, l'inclusione del bene per cui è causa tra i cespiti relitti ed accettati. Ne deriva
l'inammissibilità della domanda trattandosi di azione sostanzialmente petitoria. Del resto il decreto
di espropriazione è legittimamente emanato nei riguardi degli intestatari catastali fermo restando che lo svincolo dell'indennità è collegato alla dimostrazione del titolo di proprietà ed all'assenza di altri diritti reali sul bene (che si trasferiscono com'è noto sull'indennità). Si osserva, inoltre, che il
CTU ha quasi integralmente smentito la CTP avversaria e, con essa, la pretesa economica formulata
dai ricorrenti.
Si contesta, in ogni caso, anche tale importo riconosciuto dal CTU, benchè drasticamente ridotto rispetto all'infondata pretesa avversaria, a tal fine richiamando le puntuali osservazioni del CTP
nominato dal Comune, il quale ha avuto modo di chiarire che null'altro è dovuto in favore dei
ricorrenti oltre quanto già depositato in CCDDPP. Si reiterano, infine, tutte le domande riconvenzionali, di cui, per dovere di sintesi si riportano le sole rubriche: II. PRESCRIZIONE DELL'AZIONE RISARCITORIA PER IL DANNO DA
OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA (pag. da 7 a 9 comparsa di costituzione); III. INAPPLICABILITÀ
DELL'ART. 42 BIS TU ESPR. CON RIFERIMENTO AI BENI AVENTI NATURA DEMANIALE (pag.
da 9 a 13 comparsa di costituzione);IV. APPLICABILITÀ DELL'ART. 33, COMMA 2, TU ESPR.
NECESSITÀ DI DETRARRE DALL'INDENNIZZO IL DERIVANTE PER I CP_9
RELITTI (pag. 13 e 14 comparsa di costituzione); V. APPLICABILITÀ DELL'ART. 37, COMMA 7,
TU ESPR. (pag. 14 e 15 comparsa di costituzione)”.
Oggetto: opposizione alla stima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 settembre 2021, i ricorrenti agivano in opposizione ex art. 29 D.lgs.
150/2011 e 54 T.U. Espropri, avverso la determinazione dell'indennità di espropriazione determinata dal Comune di a seguito di provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. Pt_4
327/2001, in relazione ad area di mq 3.284 (fg. 80 part. 6 del Catasto Terreni), occupata sin dal 1954
per la realizzazione di un programma di edilizia popolare per la realizzazione di 98 alloggi nel territorio di Enna Bassa.
Segnatamente i ricorrenti esponevano:
- che i propri danti causa erano proprietari di un'area sita nel territorio del Comune di Pt_4
contraddistinta in Catasto Terreni al Foglio n. 80, particella 6, estesa mq. 3.284, secondo le provenienze e le quote ereditarie in comproprietà specificamente indicate in ricorso;
- che l'area di cui erano, per successione ereditaria, comproprietari pro quota, era stata occupata dal Comune per fini pubblici con delibera della Giunta Municipale del 25 ottobre 1954 n. 756 (in assenza di un formale provvedimento ablativo);
- che a distanza di quasi mezzo secolo, il Direttore dell'Ufficio Tecnico per formalizzare Parte_6
il trasferimento del dominio aveva, prima, emesso il decreto n. 01 del 23.06.2009 con il quale aveva autorizzato il deposito presso la Cassa DD.PP. di della somma di € 2.129,22, quale indennità Pt_4
spettante per l'esproprio dell'area, e successivamente, con decreto n. 1 del 24.03.2010 era stato adottato un decreto di esproprio, poi annullato con sentenza del C.G.A. n. 536/2019, che aveva onerato il di pronunciarsi sulla sorte del bene “in ordine alla eventuale restituzione dell'area, Pt_4
ovvero alla sua acquisizione ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001”;
- che con delibera di G.M. n. 273/2021 il Comune aveva disposto l'acquisizione sanante ex art. 42- bis, determinando un'indennità di € 492.534,90 e depositando la stessa presso la Cassa depositi e prestiti;
- che detta somma veniva ritenuta del tutto inadeguata rispetto al valore venale dell'area, alla lunga occupazione sine titulo, al danno patrimoniale e non patrimoniale patito.
I ricorrenti chiedevano, quindi, la rideterminazione dell'indennità ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327
del 2001, per un ammontare pari a € 3.293.365,97, comprensivo di valore venale, risarcimento per occupazione senza titolo, danno non patrimoniale (20% del valore venale) e interessi legali (5% annuo per 5 anni).
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza ed inammissibilità Parte_4
dello stesso.
In particolare, il Comune di pur non contestando la ricostruzione della vicenda prospettata dai Pt_4
ricorrenti, precisava che l'area in questione era stata effettivamente occupata nel 1954 per la realizzazione di un programma di edilizia popolare di 98 alloggi (poi ridotti a 94), distribuiti in 5 palazzine a due piani. Con la stessa delibera, era stata approvata la perizia di stima redatta dall'UTC
ed era stato redatto il piano particellare di esproprio. Dalla perizia risultava esclusa dall'espropriazione una porzione di terreno (dove si trovava una fornace di calce idraulica), che era stata successivamente identificata come particella 527. I lavori erano stati ultimati nel 1962 e l'area era stata urbanizzata, con realizzazione di strade, slarghi, verde pubblico ed opere di urbanizzazione primaria.
Tanto premesso, il deduceva a sostegno delle proprie ragioni: Parte_4
1. La carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti: segnatamente il Comune evidenziava come i ricorrenti non avrebbero in alcun modo illustrato la propria legittimazione, limitandosi ad affermare di essere eredi degli originari proprietari, secondo determinate quote, senza dimostrare né la proprietà del bene in capo ai danti causa, né l'accettazione dell'eredità né, infine, l'inclusione del bene per cui è causa tra i cespiti relitti ed accettati. 2. L'infondatezza nel merito della pretesa avanzata: in particolare, deduceva che i ricorrenti non avevano chiarito perché la stima del proprio tecnico di parte sarebbe stata corretta mentre la stima eseguita dall'UTC sarebbe stata errata, con ciò incorrendo in una evidente violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c.; segnatamente la valutazione del sarebbe stata Pt_4
sviluppata applicando il metodo di calcolo del valore di trasformazione del bene con procedimento sintetico, tenuto conto dell'effettiva attività edificatoria dell'area. Al contrario il valore venale calcolato dal tecnico di parte dei ricorrenti risultava errato innanzitutto laddove il valore del bene era stato stimato in € 225,36/mq, importo palesemente sproporzionato rispetto alle caratteristiche dell'area.
3. La prescrizione ex art. 2947 c.c.: il chiedeva dichiararsi prescritta ogni pretesa Pt_4
risarcitoria relativa agli anni antecedenti al 2015, posto che il diritto al risarcimento dei danni da mancato godimento del bene soggiace al termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla singola annualità, e coincidente, in mancanza di ulteriore e diversa prova, con l'introduzione del presente giudizio.
4. L'esclusione dal provvedimento sanante delle aree destinate a strade pubbliche: il Pt_4
deduceva che le aree trasformate in strade avevano natura demaniale e non sarebbero state oggetto dell'acquisizione ex art. 42-bis, donde, in relazione alle stesse, non sarebbe spettata alcuna indennità. Segnatamente, secondo il l'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 Pt_4
consentirebbe l'acquisizione sanante esclusivamente dei beni di natura patrimoniale, del tutto diversi dai beni di natura demaniale i quali, per loro natura, qualità, destinazione, pertinenza e regime giuridico rappresenterebbero una categoria di beni peculiare, con riferimento ai quali non si configurerebbe un vero e proprio diritto di proprietà. Secondo la prospettazione del Pt_4
qualora l'Amministrazione abbia realizzato, come nel caso di specie, una strada, cioè un bene per sua natura demaniale, la procedura di acquisizione sanante non sarebbe ammissibile;
per i beni demaniali, infatti, non vi sarebbe alcuna necessità di ricorrere al procedimento di espropriazione in sanatoria in quanto la realizzazione dell'opera determinerebbe una trasformazione materiale tale da incidere sulla trasformazione del regime giuridico e ne conseguirebbe che la porzione destinata a sede stradale non potrebbe formare oggetto di acquisizione sanante, con la conseguenza che l'estensione dell'area acquisita sarebbe inferiore rispetto a quella indicata dai ricorrenti.
5. La necessità di provvedere ad una detrazione del maggior valore della porzione relitta
(fornace), ai sensi dell'art. 33, co. 2 T.U. Espr.: secondo la parte resistente al momento dell'occupazione dell'area, rispetto all'intera proprietà, era stata salvaguardata una porzione di terreno ove insisteva la “fornace di calce idraulica”. Ebbene, tale porzione avrebbe acquisito un maggior valore connesso all'urbanizzazione della zona, tant'è che oggi (unita ad altre aree di circa pari estensione), è stato possibile realizzare un imponente edificio residenziale/commerciale che si avvantaggia delle opere di urbanizzazione (strade, parcheggi,
slarghi stradali) a suo tempo realizzate nelle aree trasformate e espropriate. Tale vantaggio implicherebbe la necessità di stimare il valore dell'area su cui insisteva la fornace,
raddoppiandone il valore, e procedendo quindi ad una decurtazione per il corrispondente importo dall'indennità dovuta.
6. La necessità di procedere all'applicazione del criterio riduttivo ex art. 37, co. 7 T.U. Espr.: si sostiene che l'indennità andrebbe comunque ridotta per assenza di edificabilità concreta,
secondo la più recente giurisprudenza richiamata dal Pt_4
Con ordinanza del 4.6.2022 è stata disposta CTU per la determinazione del valore venale del fondo, del danno patrimoniale e non patrimoniale, e dell'eventuale plusvalore della porzione residua.
Il CTU Ing. ha depositato relazione peritale in data 22.09.2023, cui sono seguite Persona_2
le osservazioni di parte e le note integrative del CTU depositate in pari data.
All'udienza del 30.01.2025, fissata per la trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni depositate dalle parti con le note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
***
Preliminarmente deve dichiararsi l'ammissibilità in rito del ricorso ai sensi dell'art. 29 D.lgs.
150/2011, in quanto proposto per contestare la determinazione dell'indennità ex art. 42-bis D.P.R.
327/2001 a seguito di formale provvedimento acquisitivo adottato con Delibera G.M. n. 273 del
25/02/2021 con la quale è stato esercitato il potere di acquisizione sanante, conformemente a quanto disposto dal CGA con sentenza n. 536/2019.
A tal proposito, giova evidenziare che “In tema di acquisizione sanante, il giudizio di determinazione
dell'indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 non ha natura di impugnazione dell'atto amministrativo che lo ha determinato, poiché non si esaurisce nel mero controllo delle statuizioni
adottate in tale sede, ma è diretto a stabilire il quantum effettivamente dovuto, nel quale il giudice
compie la valutazione in piena autonomia, seppur nei limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente formulate dalle parti” (Cass. 26/09/2024, n. 25707).
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti. E
invero, in tema di prova della legittimazione attiva del soggetto che si qualifica erede, la S.C. ha avuto modo di chiarire che “Ai fini del convincimento probatorio, il giudice può utilizzare come argomento
di prova, "ex" art. 116 cod. proc. civ., il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto
che la controparte consideri l'intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede, ovvero imposti una linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualità” (Cass. n. 13685
del 13/06/2006).
Nel caso di specie, al di là del fatto che le medesime parti dell'odierno giudizio hanno partecipato anche al giudizio svoltosi innanzi al giudice amministrativo (conclusosi con la più volte citata sentenza del CGA n. 536/19 del 13/06/2019) non può non rilevarsi come il dopo Parte_4
aver emesso il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis abbia lungamente interagito con i ricorrenti, come si evince dal fatto che: a) in data 23/09/2019 convocava i comproprietari dell'area comunicando la propria “volontà di procedere all'acquisizione dell'area ex art. 42 bis del d.p.r. n.
327 del 2001” chiedendo di far pervenire “una proposta secondo i parametri indicati nel medesimo articolo”; b) successivamente gli odierni ricorrenti producevano a protocollo generale n. 42108 del
Comune di una perizia redatta dall'Ing. , la quale prevedeva un Pt_4 Persona_3
valore complessivo ex art. 42 bis TU Espr. pari ad € 3.293.365,97; c) in data 15/01/2020 durante un incontro tra il e gli odierni ricorrenti, il Comune dichiarava la propria disponibilità Parte_4
a corrispondere l'importo complessivo di € 492.534,90 di cui alla perizia dell'Arch. Ing. V. , Per_4
Dirigente UTC di d) in data 03/02/2020 si teneva l'ultima riunione tra il e gli Pt_4 Parte_4
odierni ricorrenti, durante la quale le parti hanno verbalizzato le reciproche contestazioni prendendo al contempo atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo alla luce della incolmabile distanza tra le rispettive pretese.
Orbene, è del tutto evidente, sulla scorta del comportamento tenuto dal che nessuna riserva Pt_4
manifestava nel corso delle trattative svolte sulla legittimazione dei ricorrenti, l'implicito riconoscimento della qualità di comproprietari degli odierni ricorrenti, in assenza della quale nessuna offerta sarebbe stata avanzata.
Difatti, la stessa la delibera del Consiglio Comunale di n. 48 del 6 luglio 2021 alla pagina 12 Pt_4
individua gli odierni ricorrenti quali beneficiari delle somme indicate dal Comune a titolo di indennità.
Peraltro, lo stesso CTU nominato indica con precisione l'entità delle quote ereditarie in comproprietà
di cui sono titolati i singoli ricorrenti, senza che il abbia avanzato alcuna osservazione in Pt_4
merito.
L'eccezione va quindi rigettata.
Venendo alla quantificazione dell'indennità dovuta, la Corte fa proprie le motivate e coerenti conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente tecnico di ufficio, sia con riguardo al metodo operativo adottato sia con riferimento alle risultanze emerse al termine di una esaustiva indagine tecnica condotta con scrupolo e competenza.
Orbene, prendendo le mosse dalla CTU depositata mette conto evidenziare:
- che è pacifico (e documentato) il provvedimento d'acquisizione sanante dell'area originariamente identificata al Fg. 80 part. 6 del Catasto Terreni del Comune di per Pt_4
complessivi mq 3.284,00; ed invero le odierne particelle di cui al N.C.T. Comune di Pt_4
di cui al Fg. 80, partt. 8153, 329, 8060, 527, 8065 e 327 “derivano dall'originale
frazionamento e da successivi frazionamenti e tipi mappali della particella originale di cui
al Fg. 80 part. 6, c.d. fondo , di cui al piano particellare del 1954, atto amministrativo CP_1
da cui prendono le mosse le odierne vicende”;
- che, tuttavia, originariamente la predetta particella n. 6 aveva una superficie maggiore, pari ad originari mq 4.844,00: difatti da questa particella, con frazionamento del 14/12/1978 in atti dal 03/12/1997 (n.145.1/1978), venne originata la (ex) Part. 450 Fg. 80 NCT Comune di sicchè la originaria part. 6 Fg. 80 passava ad una superfice di 3.284,00 mq, costituendo Pt_4
la Part. 450 Fg. 80, con una superfice di mq 1560,00, la c.d. area relitta della procedura d'esproprio, area della c.d. “Fornace della calce idraulica”, non utilizzata nell'ambito del
Programma di Edilizia Residenziale Pubblica;
- che l'area di cui alla ex particella n. 6 Fg. 80 di cui al NCT del Comune di dalla quale Pt_4 sono derivate ad oggi, come prima specificato, le partt. 8153, 329 (parte), 8060 (parte) ed
327 (parte), si trova ubicata nel quartiere c.d. “Enna Bassa” facente parte del Comune di vicine al cosiddetto “quadrivio” di Enna Bassa: tutta la zona risulta oggi pienamente Pt_4
urbanizzata, risultando “provvista di illuminazione pubblica comunale, ed inoltre risulta
essere servita dal servizio di trasporto pubblico comunale con relativa fermata. Trattandosi
di zona semicentrale di Enna Bassa sono presenti diverse attività commerciali e ricreative,
nonché nella medesima Enna Bassa è ospitato il Polo Ospedaliero di Enna, nonché
l'Università Kore di Enna”;
- che l'area, in funzione dell'adozione del Nuovo Piano Regolatore Generale, adottato con
Delibera del Commissario ad Acta n. 108 del 05/12/2017, pubblicato nella G.U.R.S. parte II
e III n.8 del 28/02/2018 (P.R.G. del divenuto esecutivo nel Dicembre 2022 Parte_4
a seguito del decreto d'approvazione della VAS da parte della Regione Siciliana, dopo cinque anni dalla suddetta adozione da parte del Commissario ad Acta del medesimo
Comune, ai sensi della L.R. n. 19 del 13/08/2020 e s.m.i.), ricade all'interno delle Z.T.O. di detto strumento urbanistico e, nello specifico: 1) in parte all'interno della Zonizzazione di zona B c.d. “BR” – “Aree Urbane di Ristrutturazione Edilizia ed Urbanistica”, regolate dall'Art. 49 delle Norme Tecniche d'Attuazione; 2) in parte in Aree per standard urbanistici
(parcheggi), regolate dall'art. 65 delle N.T.A.; 3) in parte in Viabilità di Progetto (Progetto
di realizzazione dei 98 alloggi ERP); 4) in parte in Aree interessate dalle prescrizioni esecutive, regolate dall'art. 5 delle N.T.A.; 5) in parte in aree a Verde, regolate dall'art. 24
delle N.T.A.;
- che, pertanto, alla data del 25/02/2021 (data dell'atto di acquisizione sanante), detti fondi risultavano avere quale caratteristica predominante, rispetto al Nuovo PRG adottato nel
2017, “la zonizzazione di tipo Zona BR – “Aree Urbane di Ristrutturazione Edilizia ed
Urbanistica”, ma anche destinazione per Standard Urbanistici, per Viabilità, per Aree a
Verde, per Aree con prescrizioni esecutive”;
- che, in definitiva, l'area in questione, ai fini valutativi, deve intendersi “complessivamente”
edificabile ai fini della zonizzazione sia B / BR (PRG del 2017) sia della zonizzazione B /
Sottozona B3 (PRG del 1979), concorrendo tutti i fondi aventi in toto o parzialmente diversa tipologia di zonizzazione come prima meglio descritto, alla formazione complessiva urbanistica del c.d. “Comparto” edilizio, de facto già utilizzato nella progettazione ed realizzazione degli alloggi ERP di cui al “Programma di Edilizia Residenziale Pubblica per la realizzazione di 98 alloggi da assegnare alle categorie disagiate in Località S. Anna,
, da parte del Comune di Pt_4 Pt_4
Da quanto precede consegue l'infondatezza dell'eccezione del secondo cui andrebbero Pt_4
escluse dal calcolo dell'indennità le aree oggetto del provvedimento di acquisizione sanante destinate a strade pubbliche, in quanto è evidente che l'intero lotto è stato funzionalmente utilizzato per la realizzazione delle opere del piano di ERP.
Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema d'indennità d'espropriazione,
l'approvazione del piano di edilizia economia e popolare conferisce il requisito dell'edificabilità a
tutte le aree in esso inserite, essendo irrilevante la destinazione di talune di esse alla costruzione di
strade o a parchi e/o giardini, trattandosi di previsioni specifiche che non assumono carattere
conformativo del territorio, ma integrano vincoli preordinati all'esproprio poiché non possono
comportare - in quanto limitati all'interno di una zona urbanistica omogenea (a diversa destinazione
generale) ed incidenti su beni determinati (sui quali si localizza la realizzazione dell'opera pubblica)
- un mutamento della classificazione legale dei terreni che ne sono oggetto” (Cass. Sez. 1,
12/05/2014, n. 10280).
Il CTU ha, quindi, correttamente considerato conformemente a quanto dedotto dai ricorrenti, l'intera area come edificabile. Nel caso in esame il C.T.U., con valutazione argomentata e priva di censure tecniche sostanziali, ha determinato: a) il valore venale del fondo in € 547.213,73; b) il danno non patrimoniale in misura pari al 20%, ossia € 111.656,00.
Quanto al danno da occupazione illegittima, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione avanzata dal Pt_4
A tal proposito va anzitutto ricordato quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale il danno derivante dall'occupazione “sine titulo” “ha natura di illecito permanente, dando
luogo al ripetersi di fatti illeciti, connessi alla perdita dei frutti naturali dell'immobile per il periodo
di illegittima occupazione, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la
perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al relativo risarcimento e nello stesso tempo decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale
previsto dall'art. 2947 cod. civ.” (Cass. Sez. 1, 30/09/2021, n. 26592).
E tuttavia il termine di prescrizione può ben essere interrotto con la proposizione di una domanda giudiziale, ed in tal caso, ai sensi dell'art. 2945 co. 2 c.c., il termine non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Tale effetto sospensivo si estende peraltro anche ai “diritti che si trovano in relazione di causalità, pure in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con la domanda principale” (Cass. Sez. L., 09/04/2024, n. 9542).
Nel caso di specie è pacifico che i ricorrenti prima di introdurre il presente giudizio, agivano innanzi al TAR con ricorso del 28.06.2010 per l'annullamento del decreto n. 1 del 24.3.2010 nonché di tutti gli atti amministrativi antecedenti, chiedendo altresì il “risarcimento del danno derivato dall'illegittimo comportamento dell'amministrazione comunale e dalla mancata utilizzazione del bene”: giudizio definito con sentenza del CGA n. 536/19 del 13/06/2019.
Ne consegue che, non essendo decorso un quinquennio dalla definizione del giudizio amministrativo all'introduzione del presente giudizio, il termine di prescrizione decorre a ritroso dal 28.06.2010,
donde la pretesa di parte ricorrente deve ritenersi prescritta in relazione al periodo antecedente al
28.06.2005.
Quindi il danno da occupazione illegittima va liquidato in € 437.770,984 (pari al 5% del valore venale per 16 anni).
Infine, conformemente a quanto chiarito dal CTU Ing. , non può ritenersi che il mancato Per_2
utilizzo dell'area della c.d. “Fornace della calce idraulica”, nell'ambito del Programma edilizio possa aver determinato alcuna plusvalenza in favore dei ricorrenti, “ma solamente un utilizzazione di quanto previsto e programmato dal Comune di nell'ambito dell'urbanizzazione del quartiere S. Anna Pt_4
nell'ambito del proprio strumento di regolazione Urbanistica, il P.R.G. del 1979. In riferimento all'odierna part. 527 Fg. 80, avente superfice di mq 26, particella non utilizzabile ai fini edificatori
in relazione alla sua superfice, non si ritiene parimenti vi sia stata plusvalenza (istallata cabina Enel)
derivante dalla realizzazione del programma di costruzione degli alloggi ERP di cui al presente procedimento.”
In definitiva l'ammontare spettante ai ricorrenti (da dividersi secondo le quote di comproprietà indicate dagli stessi) a titolo di indennità di espropriazione è pari ad € 1.096.640,71. Su tale somma (ovvero sulla differenza rispetto alla somma eventualmente già depositata presso la
Cassa Depositi e Prestiti) sono poi dovuti gli interessi, al tasso legale, dalla data del decreto di espropriazione sino a quella di effettivo deposito.
Nulla è dovuto per rivalutazione, trattandosi, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, di debito di valuta e considerato il difetto di prova in ordine al maggior danno.
Le spese di lite, in ragione del complessivo esito della causa (tenuto conto che l'indennità riconosciuta in questa sede, sebbene più elevata di quella accordata dall'ente espropriante, è tuttavia assai inferiore alle richieste degli opponenti) devono compensarsi per ½ con condanna del al pagamento Pt_4
della quota residua di ½: quota che si liquida considerando la controversia nello scaglione da €
520.001,00 a € 1.000.000,00 (parametri minimi) in € 6.539,00 per onorari, ed € 843,00 per esborsi,
oltre al rimborso forfettario spese generali ed oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del
Parte_4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- determina in € 1.096.640,71 l'indennità di espropriazione riferita al lotto di terreno sito in Pt_4
originariamente identificato al Fg. 80 part. 6 del Catasto Terreni del Comune di per complessivi Pt_4
mq 3.284,00 di proprietà dei ricorrenti;
- ordina, per l'effetto, all'ente espropriante di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti detto importo, detratte le somme eventualmente già versate, con gli interessi legali sulle stesse o sull'eventuale differenza, dalla data dell'esproprio alla data del deposito;
- condanna, inoltre, il in persona del suo Sindaco pro tempore, a rifondere ai Parte_4
ricorrenti la quota di ½ delle spese del presente giudizio, liquidata in complessivi in € 6.539,00 per onorari, ed € 843,00 per esborsi oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre Iva e c.p.a. come per legge, con compensazione della residua metà delle spese processuali;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da decreto in atti, a carico del Comune opposto;
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile, il 28 febbraio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Gaetano Sole Emanuele De Gregorio