Art. 8. Promozioni nelle carriere direttive, tecnica ed amministrativa
Salvo quanto disposto all'art. 2, le promozioni nelle carriere direttive sono conferite come segue:
1) Nel ruolo del personale tecnico:
((a) quelle a consigliere tecnico di 1ª classe a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri tecnici dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di prova;)) ((b) quelle a vice direttore di stabilimento, mediante esame di concorso ai consiglieri tecnici di 1° classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto complessivamente almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica ed in quella inferiore. Gli esami, per ciascuna branca di servizio, si effettuano, rispettivamente, secondo i programmi di cui alle tabelle I, II e III annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844)) ((3)) c) quelle a ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe mediante scrutinio per merito comparativo, integrato da un colloquio su materie di servizio, ai vice direttori di stabilimento di 1ª classe, quale sia la loro anzianita' in tale qualifica;
d) quelle a ispettore generale tecnico o direttore di stabilimento di 1ª classe mediante scrutinio per merito comparativo, agli ispettori superiori tecnici o direttori di stabilimento di 2ª classe, che abbiano compiuto in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.
2) Nel ruolo del personale amministrativo:
a) quelle a consigliere, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, ai vice consiglieri che abbiano compiuto, in tale qualifica, due anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;
b) quella a vice ispettore amministrativo, nel limite di un quarto dei posti disponibili, mediante concorso per esame di merito distinto e per gli altri tre quarti dei posti disponibili mediante esame di idoneita' ai consiglieri che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso o l'esame, abbiano compiuto rispettivamente sei anni o otto anni di effettivo servizio complessivamente nelle qualifiche di consigliere e di vice consigliere. La frazione di posto superiore alla meta' si considera posto intero;
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 22 OTTOBRE 1961, N. 1143 ;
d) quelle a ispettore superiore amministrativo, mediante scrutinio per merito comparativo, integrato da un colloquio su materie di servizio, agli ispettori amministrativi che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio;
e) quelle a ispettore generale amministrativo, mediante scrutinio per merito comparativo agli ispettori superiori amministrativi, che abbiano compiuto, in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".
Salvo quanto disposto all'art. 2, le promozioni nelle carriere direttive sono conferite come segue:
1) Nel ruolo del personale tecnico:
((a) quelle a consigliere tecnico di 1ª classe a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri tecnici dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di prova;)) ((b) quelle a vice direttore di stabilimento, mediante esame di concorso ai consiglieri tecnici di 1° classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto complessivamente almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica ed in quella inferiore. Gli esami, per ciascuna branca di servizio, si effettuano, rispettivamente, secondo i programmi di cui alle tabelle I, II e III annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844)) ((3)) c) quelle a ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe mediante scrutinio per merito comparativo, integrato da un colloquio su materie di servizio, ai vice direttori di stabilimento di 1ª classe, quale sia la loro anzianita' in tale qualifica;
d) quelle a ispettore generale tecnico o direttore di stabilimento di 1ª classe mediante scrutinio per merito comparativo, agli ispettori superiori tecnici o direttori di stabilimento di 2ª classe, che abbiano compiuto in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.
2) Nel ruolo del personale amministrativo:
a) quelle a consigliere, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, ai vice consiglieri che abbiano compiuto, in tale qualifica, due anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;
b) quella a vice ispettore amministrativo, nel limite di un quarto dei posti disponibili, mediante concorso per esame di merito distinto e per gli altri tre quarti dei posti disponibili mediante esame di idoneita' ai consiglieri che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso o l'esame, abbiano compiuto rispettivamente sei anni o otto anni di effettivo servizio complessivamente nelle qualifiche di consigliere e di vice consigliere. La frazione di posto superiore alla meta' si considera posto intero;
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 22 OTTOBRE 1961, N. 1143 ;
d) quelle a ispettore superiore amministrativo, mediante scrutinio per merito comparativo, integrato da un colloquio su materie di servizio, agli ispettori amministrativi che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio;
e) quelle a ispettore generale amministrativo, mediante scrutinio per merito comparativo agli ispettori superiori amministrativi, che abbiano compiuto, in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".