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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4072 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Dante
e Claudia Amato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in questa via Sciuti n° 108
attore
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso dall'avv. Roberto Saetta ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Comunale in questa piazza Marina n° 39
e in persona dei legali Controparte_3 Controparte_4
rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Trigona ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in questa via Pignatelli Aragona
n° 7
D'AG LO Antonio Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Floriana Blandi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via Emilia n° 23
GI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandataria della costituita con la rappresentata e difesa dagli CP_5 CP_6
1 avv.ti Francesco Di Giovanni e Andrea Recchia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ivana Mazzola in questa via Pacinotti n° 34
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_6
difesa dall'avv. Massimo Regni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia nella via LOni n° 57
in persona del legale rappresentante Controparte_7
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Berti Suman ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma nella via Quirino Majorana
n° 140
in persona del legale rappresentante pro Controparte_8
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Adragna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via Sammartino n° 115
YDs Insurance PA SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Opilio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Salvato in questa via P.pe di Villafranca n° 44
convenuti
CP_9
convenuto contumace
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola D'Arpa ed elettivamente CP_10
domiciliato presso il suo studio in questa via G. Giusti n° 1
intervento volontario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
, invocando la responsabilità del
[...] Controparte_11
della della D'AG LO
[...] Controparte_3 Controparte_4
Antonio Costruzioni S.r.l., della GI S.p.a., della della CP_6 CP_9
2 della della e Controparte_7 Controparte_8
della YDs Insurance PA SA per l'allagamento dei vani di piano cantinato dello stabile condominiale, della base dell'impianto ascensore e di una cabina elettrica, evento verificatosi nel 2018 a causa di un innalzamento della falda idrica locale determinata dai lavori in essere per il completamento dell'anello ferroviario di , ha convenuto in giudizio, ad esito di Pt_1
procedimento di A.T.P. attivato dal medesimo ente, odierna parte attrice, i suindicati soggetti, stante l'asserito coinvolgimento degli stessi a vario titolo in relazione alla menzionata opera pubblica, chiedendo verifica atta ad asseverare l'aver provveduto i convenuti in tutto o in parte alla esecuzione degli interventi indicati dal collegio peritale designato in sede di A.T.P. e laddove inadempienti condannarli alla omessa esecuzione e in ogni caso condannarli al risarcimento dei danni accertati nella predetta sede cautelare ( e alla rifusione delle spese processuali ivi sostenute ), nonché al pagamento delle somme per gli ulteriori danni in corso di verifica presso lo stabile condominiale, oltre alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio.
Costituitesi in giudizio ( ad eccezione della di cui qui si dichiara CP_9
la contumacia ), le parti convenute hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o delle domande attoree e comunque rigettarsi le stesse, poiché infondate in fatto e in diritto.
Intervenuto volontariamente, , proprietario di tre unità CP_10
immobiliari site presso lo stabile condominiale attoreo che lo stesso lamenta esser state interessate dal fenomeno di allagamento sopra menzionato, ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei relativi danni subiti.
Ciò premesso, va osservato come prioritario e propedeutico al vaglio delle singole posizioni dei soggetti convenuti in giudizio sia l'esame delle risultanze peritali emerse in sede di A.T.P. e acquisite agli atti del presente procedimento.
Ora, il collegio peritale nominato in detta sede, a fronte della ascrivibilità Par dedotta dal di , del Parte_1 Pt_1 Parte_1
3 fenomeno di allagamento verificatosi nel relativo stabile alla esecuzione dei lavori per il completamento dell'anello ferroviario di , ha così concluso: Pt_1
“L'indagine complessivamente svolta porta pertanto il Collegio a ritenere che le acque rinvenute al piano semicantinato con accesso da Via dello Speziale n. 7 e da Via Gerbasi n. 8 ed all'interno della fossa ascensore del civico 248 di con carattere di continuità non Parte_1
possano che essere ricondotte all'affioramento della falda idrica palermitana che, avuto riguardo allo studio delle isofreatiche ed allo loro evoluzione temporale dal 2015 al 2020 che attesta un loro innalzamento in concomitanza alla realizzazione della paratia di pali secanti nel tratto compreso tra la trincea Ucciardone e l'intersezione tra la Via E. Amari e la e ciò Parte_1
a prescindere dall'oscillazione stagionale della falda idrica, non può che essere correlato proprio alla realizzazione della paratia di pali secanti previsti nell'ambito del progetto di chiusura in sotterraneo dell'Anello Ferroviario ed alla mancata realizzazione, al momento, delle opere di drenaggio, peraltro, già previste in progetto proprio quale imprescindibile intervento di mitigazione idraulica tra l'opera in sotterraneo e la falda”.
Le superiori risultanze ( comprensive di risposte esaustive ai chiarimenti e ai rilievi critici mossi in sede cautelare dalle altre parti ), da reputarsi coerenti, lineari, logicamente sviluppate e dunque condivisibili, consentono, pertanto, di ritenere acclarata la sussistenza del nesso di derivazione eziologica tra l'omessa realizzazione delle opere di drenaggio atte ad evitare l'innalzamento della falda sotterranea dopo lo sbarramento realizzato dalla paratia di pali secanti posti a chiusura dell'anello ferroviario sotterraneo ed il conseguente allagamento, manifestatosi nei primi mesi dell'anno 2018, dei vani di piano cantinato del attoreo, emergendo così il mancato rispetto delle cadenze operative Parte_1
indicate nella progettazione dell'opera.
Ciò posto, venendo alle posizioni dei singoli convenuti, per ciò che riguarda il
, mette innanzitutto conto evidenziare come, alla luce della Controparte_1
produzione in atti e segnatamente delle previsioni di cui alla Convenzione del
12.01.2006 per la realizzazione dell'intervento “Chiusura anello ferroviario di
” stipulato dal suddetto ente pubblico e dalla Rete Ferroviaria Italiana Pt_1
4 S.p.a. sottoscritta e alle relative appendici, il si configuri Controparte_1
quale l'effettivo committente dell'appalto poiché soggetto tenuto, oltre che al finanziamento dell'opera, all'approvazione del Progetto Esecutivo ( avvenuta con
Delibera di Giunta n. 10 del 7.02.2014 ); in ordine poi ad eventuali profili di responsabilità nella specie ascrivibili al committente si ritiene che vadano chiaramente distinte due diverse questioni in tema di danni subiti da terzi: a) quella dell'eventuale concorso del committente nell'attività svolta dall'appaltatore, la quale in astratto abbia causato danni a terzi e sia quindi fonte di generica responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.; b) quella della responsabilità per i danni causati ai terzi direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto, per la quale viene in rilievo la speciale ipotesi di imputazione di responsabilità prevista dall'art. 2051
c.c.. Difatti, se in tale ultima ipotesi dei danni causati da cose risponde di regola il proprietario o il possessore ( o chi comunque si trovi nella materiale disponibilità di esse ), in virtù del rapporto di custodia, salva la prova ( a suo carico ) del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell'appaltatore per i danni causati a terzi dall'attività svolta da quest'ultimo può essere affermata esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c. ( laddove non ricorrano i presupposti di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2050 c.c. ): per questa tipologia di danni la concorrente responsabilità del committente potrebbe in teoria affermarsi ai sensi dell'art. 2049 c.c., ma essa è di regola esclusa ( secondo un indirizzo del tutto consolidato, al quale va senz'altro data continuità ) dal carattere autonomo dell'attività svolta dall'appaltatore stesso per l'esecuzione dell'appalto salvi i casi di ingerenza totale del committente in tale attività e cioè laddove la condotta causativa del danno sia stata imposta da questi all'appaltatore attraverso rigide e inderogabili direttive, o comunque quando l'opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea ( cosiddetta “culpa in eligendo” ), elemento quest'ultimo che peraltro spetta al danneggiato dimostrare ( v. Cass. civ. ord. n. 12839/24 ).
Orbene, nella fattispecie in esame risultano con evidenza integrati gli estremi di tale seconda ipotesi, dovendosi ritenere che la condotta causativa del danno
5 vada ascritta integralmente all'alveo delle attività ( rectius, principalmente dall'omessa effettuazione delle attività ) spettanti all'appaltatore ai fini dell'esecuzione dell'opera, senza che sia stata offerta idonea prova dell'affidamento per l'esecuzione dell'opera ad impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto ovverosia che l'omessa realizzazione delle opere di drenaggio atte ad evitare l'innalzamento della falda sotterranea dopo lo sbarramento realizzato dalla paratia di pali secanti posti a chiusura dell'anello ferroviario sotterraneo sia stata imposta dall'ente pubblico attraverso specifiche e rigide direttive, tenuto peraltro conto in tale ultimo caso che, per come emerge dagli esiti peritali in sede cautelare, le omissioni suindicate discendono dal mancato rispetto delle cadenze operative indicate nella progettazione dell'opera.
Ritenuta, pertanto, non sussistente una responsabilità anche concorsuale del nella produzione dell'evento dannoso con conseguente Controparte_1
rigetto della relativa domanda attorea e venendo alla posizione della
[...]
Cont ( d'ora in poi ) e della deve in primo Controparte_3 Controparte_4
luogo osservarsi come risulti meritevole di accoglimento l'eccezione mossa da quest'ultima ( assorbita pertanto ogni altro profilo afferente a tale soggetto ) in punto di carenza di un presupposto processuale dal lato passivo quale è la legitimatio ad causam, ossia nella specie la titolarità del dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto: difatti, come evincesi dal contratto del Cont 09.04.2003 tra e dall'Atto Integrativo e Modificativo n.10/2005 del CP_4
16.12.2005 e dalla procura conferita dalla prima in favore della seconda a seguito di tale ultimo contratto ( v. produzione in atti ), la agisce quale Controparte_4
Cont mandataria con rappresentanza di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1704
c.c. e tuttavia dalla citata procura speciale conferita in data 25.10.2007 non risulta attribuito a il potere di rappresentanza processuale che, come è noto, CP_4
deve essere espressamente conferito per iscritto ex art. 77 c.p.c., laddove, peraltro, detta rappresentanza è manifestamente esclusa dall'art. 35 del succitato
6 contratto del 09.04.2003, il quale prevede che il contenzioso legato alla CP_1 esecuzione dell'opera è direttamente ed esclusivamente gestito da Cont
Con riguardo poi alla posizione di ancorché, come chiarito dalla citata convenzione del 12.01.2006 e relative appendici, detta società rivesta, nell'ambito del rapporto con il committente, il ruolo di “Soggetto attuatore”, le CP_1
doglianze e le problematiche lamentate da parte attrice, accertate in sede cautelare ed azionate con l'odierno giudizio, attengono agli aspetti prettamente esecutivi dell'opera, come tali da riferire e da ricondurre in via esclusiva alle concrete modalità di esecuzione dei lavori da parte del soggetto appaltatore, sul quale peraltro ricade il preciso obbligo di porre in essere ogni necessaria cautela e iniziativa al fine di non arrecare nocumento alle cose e/o alle persone durante detta fase esecutiva.
A tal proposito, sarà sufficiente richiamare l'art. 16 della convenzione Cont n.20/2009 stipulata tra e la nella qualità di appaltatore secondo CP_9
cui “16.1 Con la firma della presente Convenzione, l'Appaltatore accetta nella sua interezza il “Progetto Definitivo” di “Ferrovie” e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averne singolarmente verificato ogni elaborato, tutti trovandoli pienamente conformi alle caratteristiche stabilite per tale livello di progettazione negli artt. da 25
a 34 del D.P.R. 554/99. Dichiara pertanto di riconoscere il “Progetto Definitivo” come perfettamente sviluppabile nel “Progetto Esecutivo” e come perfettamente realizzabili i successivi lavori e dichiara altresì di assumere piena e completa responsabilità della loro esecuzione”.
Ritenuta, pertanto, alla luce dei superiori rilievi, non ascrivibile alcuna Cont responsabilità in capo alla per l'evento dannoso lamentato da parte attrice e venendo alla posizione della GI S.p.a. e della va osservato come le CP_6
risultanze peritali già richiamate, con specifico riguardo alle censurabili modalità concrete di esecuzione dei lavori attuate dall'appaltatore nel mancato rispetto delle cadenze operative indicate nella progettazione dell'opera, consentano di escludere parimenti una qualsivoglia responsabilità delle suindicate società,
7 componenti nella specie della ( la GI nel ruolo di capogruppo e CP_5
mandataria ) aggiudicataria proprio della progettazione.
Rigettata la domanda attorea anche nei confronti della GI S.p.a. e della per ciò che attiene alla posizione della società CP_6 CP_9
appaltatrice dell'opera, pur in presenza degli esiti peritali già più volte richiamati dai quali non può che discendere un addebito di responsabilità del soggetto de quo nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, non potrà che dichiararsi l'inammissibilità delle domande attoree nei confronti della società suindicata, atteso che di quest'ultima, come risulta ex actis ( v. visura camerale prodotta dalla
GI S.p.a. ), già sottoposta alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8.06.17, è stata dichiarata l'insolvenza dal Tribunale di Catania in data
20.6.17.
L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è, difatti, devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impedientes”
( Cass. civ. n. 24156/18 ).
D'altro canto, non potrà ascriversi alcuna responsabilità per l'evento dannoso lamentato dall'ente attoreo alla D'AG LO Antonio Costruzioni S.r.l. con conseguente rigetto della relativa domanda attorea, per esser subentrata detta impresa in corso d'opera alla ( v. contratto di subentro prodotto in CP_9
atti ) solo a far data dall'8.08.19, laddove il fenomeno di allagamento che ha interessato il Condominio di Palermo ha avuto Parte_1
luogo nei primi mesi del 2018.
8 Andrà poi dichiarato il difetto di legittimazione attiva di parte attrice con riguardo alle domande formulate nei confronti delle compagnie assicurative evocate in giudizio, atteso che, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, nessuna delle quali risulta qui integrata, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno in quanto estraneo al rapporto contrattuale intercorrente tra l'assicurato e l'assicuratore ( v.
Cass. civ. n. 5259/ 21; Cass. civ. n. 15039/05 ); solo l'assicurato ( nella specie la e la ) è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore CP_13 CP_6
( nel caso in esame Controparte_7 Controparte_8
e YDs Insurance PA SA ), e non anche il terzo-danneggiato, nei
[...]
confronti del quale l'assicuratore non è tenuto né per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana ( cfr. Cass. civ. n. 9516/07 ).
Non potrà che seguire, in ragione delle argomentazioni suesposte, la sorte delle domande attoree quella proposta dal terzo interveniente ad adiuvandum,
, proprietario di tre unità immobiliari site presso lo stabile CP_10
condominiale attoreo che lo stesso lamenta esser state interessate dal fenomeno di allagamento.
Infine, la peculiarità della vicenda e delle questioni esaminate e le argomentazioni che sorreggono la decisione rendono opportuna e giustificano l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, nella contumacia di sulle domande proposte dal CP_9
e dall'interveniente Parte_1
, così provvede: CP_10
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della rispetto alle Controparte_4
domande attoree e dell'interveniente ; CP_10
9 - dichiara inammissibili le domande attoree e dell'interveniente nei CP_14
confronti della CP_9
- rigetta le domande attoree e dell'interveniente nei confronti del CP_10
, della della GI S.p.a., Controparte_1 Controparte_3
della e della D'AG LO Antonio Costruzioni S.r.l.; CP_15
- dichiara il difetto di legittimazione attiva del Parte_1
e dell'interveniente nei confronti nei della
[...] CP_10
della e della Controparte_7 Controparte_8
YDs Insurance PA SA;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo in data 3.03.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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