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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 3779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3779 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 14009/2024 ______________________
R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to DI STEFANO Per ___________________ Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Carini, Corso Italia n.
Per_1
168,
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Il Cancelliere Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria
CP_1
Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Per_2
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 22.09.2025 tenutosi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c.ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 04/10/2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir CP_1
accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno d'invalidità, della pensione di inabilità e
1 dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiese il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto la ricorrente invalida nella misura del 59% (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendo a tal fine con separato decreto di pagamento.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU CP_1
già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dello Stato le spese di difesa di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate con separato decreto.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1
separato provvedimento.
Così deciso in Palermo il 23.09.2025
IL GIUDICE
Dante Martino
2
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 14009/2024 ______________________
R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to DI STEFANO Per ___________________ Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Carini, Corso Italia n.
Per_1
168,
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Il Cancelliere Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria
CP_1
Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Per_2
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 22.09.2025 tenutosi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c.ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 04/10/2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir CP_1
accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno d'invalidità, della pensione di inabilità e
1 dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiese il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto la ricorrente invalida nella misura del 59% (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendo a tal fine con separato decreto di pagamento.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU CP_1
già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dello Stato le spese di difesa di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate con separato decreto.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1
separato provvedimento.
Così deciso in Palermo il 23.09.2025
IL GIUDICE
Dante Martino
2