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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/01/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8567/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8567/2023 tra
Parte_1 ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
, C.F. , Controparte_2 C.F._1 Controparte_3 C.F._2
C.F. , Controparte_4 C.F._3
C.F. , Controparte_5 C.F._4
C.F. , Controparte_6 C.F._5
C.F. Controparte_7 C.F._6
C.F. , C Controparte_8 P.IVA_1
C.F. , Controparte_9 C.F._7
C.F. CP_10 C.F._8 TERZO CHIAMATO
****
Oggi 20 gennaio 2025 ad ore 11,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
l'avv. TURANI DANIELE GIUSEPPE;
, Per Parte_2 Pt_1 l'avv. PICARDI MASSIMILIANO Per Controparte_1 Controparte_11 costituiti l'avv. CASSINELLI GIADA CAMILLA
[...]
Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice
Dato atto in esito alla discussione dà lettura della sentenza Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8567/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_2
TURANI DANIELE GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO 8 20129 presso il difensore Pt_1
avv. TURANI DANIELE GIUSEPPE
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PICARDI Controparte_1 P.IVA_3
MASSIMILIANO e dell'avv. BUCOLO ALBERTO ( ) CORSO EUROPA, 5 20122 ; , C.F._9 Pt_1
elettivamente domiciliato in VIALE PREMUDA, 21 20129 presso il difensore avv. PICARDI Pt_1
MASSIMILIANO
CONVENUTO/I
, C.F. , Controparte_2 C.F._1
C.F. Controparte_3 C.F._2
C.F. , Controparte_4 C.F._3
C.F. , Controparte_5 C.F._4
C.F. , Controparte_6 C.F._5
pagina 2 di 15 C.F. Controparte_7 C.F._6
C.F. , C Controparte_8 P.IVA_1
C.F. , Controparte_9 C.F._7
C.F. CP_10 C.F._8
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. CASSINELLI GIADA CAMILLA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA
FABIO FILZI, 41 20124 presso il difensore avv. CASSINELLI GIADA CAMILLA Pt_1
TERZO CHIAMATO
CR Lazzoni
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta dal attore con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
con il quale conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano per sentir Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni : I. Previa la declaratoria di illegittimità dell'eliminazione del tetto del
a come da foto sub doc. 6, da parte di Controparte_12 Pt_1
pagina 3 di 15 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a , in via Controparte_1 Pt_1
F.Turati, n. 8, condannare quest'ultima a ricostruire la parte che affacciava su e sul Parte_1
cortile condominiale, come da due foto sub doc.ti 4 e 5, con -se ritenuto- ordine di trascrizione al Conservatore
della emananda sentenza;
II- Condannare la in persona del legale Controparte_1
Rappresentante protempore, con sede in , in via F.Turati, n. 8, a versare al Pt_1 Controparte_13
a , in persona dell'amministratore pro tempore, per ogni giorno di violazione,
[...] Pt_1
inosservanza o ritardo nell'esecuzione spontanea ed integrale dell'emananda sentenza, l'importo di €300,00, a
decorrere dalla data di deposito o da quella ritenuta di giustizia. ….”
Si costituiva regolarmente in giudizio contestando ogni deduzione avversaria Controparte_1
e chiedendo :” previo differimento della prima udienza di trattazione e previa autorizzazione ad evocare in giudizio i sig.ri (c.f. ), (c.f. , Controparte_9 C.F._7 Controparte_6 C.F._10
(c.f. ), (c.f. ) e (c.f. Controparte_5 C.F._4 Controparte_4 C.F._3 CP_10
), (c.f. , (c.f.: e C.F._11 Controparte_7 C.F._6 Controparte_2 C.F._12
(c.f.: , e CR Lazzoni (c.f. , Controparte_3 C.F._13 C.F._14
nonché la società (c.f. , condomini tutti dello stabile sito in , Controparte_8 P.IVA_1 Pt_1 [...]
, in quanto litis consorti necessari, e in subordine quali chiamati in garanzia (impropria): NEL Controparte_13
MERITO - respingere in quanto inammissibile e comunque infondate e non provate le domande tutte formulate dal attore nei confronti di , per le ragioni di cui al presente atto;
- in Parte_1 Controparte_1
subordine nel merito, condannare la convenuta al risarcimento per equivalente in ragione del valore intrinseco dei beni e delle effettive utilità perse dall'attore; - IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare che i condomini tutti dello stabile sito in , , hanno accettato, con gli atti d'acquisto Pt_1 Parte_1
delle porzioni immobiliari di rispettiva proprietà, i 'patti speciali' di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'intervenuto perfezionamento con tutti i condomini acquirenti delle unità immobiliari componenti lo stabile sito in
, , di accordi che riservavano a favore del proprietario del sottotetto del Pt_1 Parte_1
medesimo stabile di apportare alle parti comuni del complesso immobiliare tutte le riduzioni e/o modifiche, anche di destinazione d'uso e anche mediante la modifica e/o sostituzione delle falde di tetto;
- IN VIA
RICONVENZIONALE SUBORDINATA - nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse non opponibile al pagina 4 di 15 la clausola contrattuale predetta, accertare che i condomini tutti che hanno deliberato nel corso Parte_1
dell'assemblea condominiale del 25 marzo 2021 la promozione del presente giudizio si sono resi inadempienti alla predetta clausola contrattuale condannandoli, conseguentemente, a tenere manlevata ed indenne la società
convenuta dai danni tutti che dovessero per essa promanare dal predetto inadempimento, danni da liquidarsi in corso di causa con ricorso occorrendo a criteri di liquidazione equitativa;
- IN VIA ALTERNATIVA
SUBORDINATA - nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere preclusa alla convenuta la utile produzione degli atti di compravendita immobiliare comprovanti l'accettazione da parte di tutti i condomini della clausola contrattuale che consente alla convenuta la sopraelevazione e la modifica del tetto, condannare i condomini diversi da e a manlevare a tenere indenne la società convenuta Controparte_8 Controparte_5
dai danni tutti che dovessero per essa promanare dall'inadempimento dei predetti condomini (diversi da
[...]
e , danni da liquidarsi in corso di causa con ricorso occorrendo ai criteri di CP_8 Controparte_5
liquidazione equitativa.”
Alla prima udienza del 30.6.2024 veniva autorizzata la chiamata dei condomini a cura di parte convenuta ed in esito alla chiamata si costituivano con regolare comparsa , e , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e che, contestando ogni assunto ed eccezione di
[...] CP_10 Controparte_1
chiedevano : “ in via principale, nel merito: accogliere le domande del Parte_1
6, a e per l'effetto: a) previa la declaratoria di illegittimità dell'eliminazione del tetto del di
[...] Pt_1 Parte_1 [...]
a , come da foto sub doc.6 fasc.attore, da parte di Parte_1 Pt_1 Controparte_1
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a , in Corso Vercelli
[...] P.IVA_3 Pt_1
n.35, condannare quest'ultima a ricostruire la parte che affacciava su e sul cortile Parte_1
condominiale, come da foto sub doc.ti 4-5 fasc.attore, con – se ritenuto - ordine di trascrizione al Conservatore
dell'emananda sentenza;
b) condannare a versare al Controparte_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, c.f. per ogni giorno Controparte_14 P.IVA_2
di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione spontanea ed integrale dell'emananda sentenza, l'importo di €.300,00, dalla data del deposito del provvedimento o da quella ritenuta di giustizia, per quanto detto al capo I
della parte in diritto;
II - in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle pagina 5 di 15 suddette domande, a favore del e del fatto che la sentenza del Tribunale di Milano, Sez.XIII, Parte_1
dott.ssa Fazzini n.4242/19 esplichi efficacia ex art.324 c.p.c. e 2909 c.c. sul presente giudizio: a) previe –
occorrendo - le declaratorie di vessatorietà, inefficacia e/o inopponibilità, nei confronti dei condomini di
[...]
e/o dei signori e , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentante CP_4 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e delle clausole inserite nei patti speciali dei rogiti, Controparte_5 Controparte_9 CP_10
contenenti facoltà di apportare modifiche alle parti comuni, di cui alle note di trascrizione prodotte sub doc.ti 12-
24 e doc.ti 2 -3 fasc. convenuta, condannare C.F. E P.I. , Controparte_1 P.IVA_3
all'esecuzione di tutte le opere di ricostruzione e ripristino delle falde del tetto di cui al punto I a), reimmettendo,
all'esito dei lavori di cui sopra, i condomini del e/o i signori e Parte_1 Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_8 Controparte_5 Controparte_9
nel pieno possesso e godimento del manufatto, rigettando le avverse domande riconvenzionali CP_10
per quanto detto in narrativa;
b) condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a versare ai condomini del , a , e/o Parte_1 Pt_1
ai signori e , Controparte_2 CP_6 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_7 Controparte_8 Controparte_5
e per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione Controparte_9 CP_10
spontanea ed integrale dell'emananda sentenza, l'importo di €.300,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, a decorrere dalla data del deposito del provvedimento;
c) ordinare al Conservatore del Registro Immobiliare di
, di trascrivere l'emananda sentenza, con ogni provvedimento opportuno e necessario. Pt_1
All'udienza del 30.1.2024 , rilevata la regolarità della notifica, il Tribunale ha dichiarato la contumacia di CR
Lazzoni ed ha concesso i richiesti termini di cui all'art. 183 VI comma cpc per il deposito di memorie.
All'esito del deposito delle memorie, all'udienza del 17.5.2024, il difensore di parte convenuta dava atto che il tetto era stato sostituito con un tetto piano ed il Giudice ha quindi ritenuto superflue ai fin del decider ei mezzi istruttori dedotti in atti e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni
pagina 6 di 15 All'udienza del 15.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Per parte attrice : In via principale I – Previe le declaratorie di illegittimità dell'eliminazione del tetto del a come da foto sub doc.6, da parte di Controparte_12 Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a , in via Controparte_1 Pt_1
F. Turati, n.8 e/o di insussistenza, illegittimità, inefficacia, nullità ed inopponibilità di tutte le pattuizioni/atti posti dalla stessa a fondamento dell'asserito diritto di eliminazione del tetto a falde Controparte_1
del a , condannare quest'ultima a ricostruirne la parte che Controparte_13 Pt_1
affacciava su e sul cortile , come da due foto sub doc.ti 4 e 5 prodotte in Parte_1 CP_15
causa, con se ritenuto ordine di trascrizione al Conservatore della emananda sentenza;
II – Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a , in via Controparte_1 Pt_1
F. Turati, n.8, a versare al a , in persona dell'amministratore Controparte_13 Pt_1
pro tempore, per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione spontanea ed integrale dell'emananda sentenza, l'importo di €.300,00, a decorrere dalla data di deposito o da quella ritenuta di giustizia.
III - Con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio. Il tutto per quanto detto nella parte in diritto. In via
istruttoria a) disporsi CTU volta a confermare lo smantellamento della preesistente parte di tetto del di a , che affaccia sull'omonima via e sul cortile interno, da parte Parte_1 Controparte_13 Pt_1
della convenuta nell'ambito di interventi di ristrutturazione del proprio Controparte_1
appartamento, per creare un lastrico solare ad uso esclusivo, come da foto sub doc.ti 4 e 5 (prima) e 6 (dopo),
se necessario autorizzando già il CTU all'accesso agli atti amministrativi. b) ammettere prova per testi sul seguente capitolo preceduto dalle parole “è vero che”: - Tra gli anni 2019 e 2022 Controparte_1
nel corso di lavori di ristrutturazione del proprio appartamento sito all'ultimo piano dell'edificio di
[...] [...]
a , ha eliminato il preesistente tetto a falda dello stabile (v. foto sub doc.ti 4 e 5), Controparte_13 Pt_1
sostituendolo con un lastrico solare a proprio uso esclusivo (v. foto sub doc.6). Si indicano a testi:1) Tes_1
via Cascine 117 – Ispra (VA); 2) Geom. , via Crocefisso 23, Giussano (MB).
[...] Testimone_2
Per parte convenuta : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
così provvedere: IN RITO - dichiarare inammissibili le domande subordinate formulate dai condomini intervenuti in quanto tardive;
NEL MERITO - respingere in quanto inammissibili e comunque infondate e non provate le pagina 7 di 15 domande tutte formulate dal nei confronti di per le ragioni in Parte_1 Controparte_1
atti; - respingere, in ogni caso, le domande tutte formulate dai condomini intervenuti;
- in subordine, limitare la condanna della convenuta al risarcimento per equivalente in ragione del valore intrinseco dei beni e delle effettive utilità perse dall'attore e/o dai condomini intervenuti;
IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare che i condomini tutti dello stabile sito in , , hanno accettato, con gli Pt_1 Parte_1
atti preliminari e definitivi d'acquisto delle porzioni immobiliari di rispettiva proprietà, i 'patti speciali' di cui in atti;
-
accertare e dichiarare l'intervenuto perfezionamento con tutti i condomini acquirenti delle unità immobiliari componenti lo stabile sito in , , di accordi che riservavano a favore del Pt_1 Parte_1
proprietario del sottotetto del medesimo stabile di apportare alle parti comuni del complesso immobiliare tutte le riduzioni e/o modifiche, anche di destinazione d'uso e anche mediante la modifica e/o sostituzione delle falde di tetto;
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA - nella denegata ipotesi in cui per qualsivoglia motivo venga ordinata la demolizione del manufatto oggetto di causa, accertare che i condomini tutti che hanno deliberato nel corso dell'assemblea condominiale del 25 marzo 2021 la promozione del presente giudizio si sono resi inadempienti ai predetti accordi contrattuali condannandoli, conseguentemente, a tenere manlevata ed indenne la società convenuta dai danni tutti che dovessero per essa promanare dal predetto inadempimento, quantificati in € 2.500.000, o nel diverso importo ritenuto di giustizia, con ricorso occorrendo a criteri di liquidazione equitativa;
IN VIA ALTERNATIVA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere preclusa alla convenuta la utile produzione degli atti di compravendita immobiliare comprovanti l'accettazione da parte di tutti i condomini dei predetti accordi contrattuali che consentono alla convenuta la sopraelevazione e la modifica e/o sostituzione del tetto, condannare i condomini diversi da e a Controparte_8 Controparte_5
manlevare e tenere indenne la società convenuta dai danni tutti che dovessero per essa promanare dall'inadempimento dei predetti condomini (diversi da e , quantificati in € Controparte_8 Controparte_5
2.500.000, o nel diverso importo ritenuto di giustizia, con ricorso occorrendo a criteri di liquidazione equitativa. -
in ogni caso condannare attore e terzi intervenuti ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari, che i sottoscritti difensori dichiarano di aver, rispettivamente, anticipato e non riscosso, e chiedono vengano distratti a loro favore.
Per i terzi chiamati : Piaccia al Tribunale Civile di Milano, respinta ogni contraria domanda ed istanza e previa pagina 8 di 15 ogni opportuna e necessaria declaratoria così GIUDICARE I - in via principale, nel merito: accogliere le domande del , a , rigettando le avverse, e per l'effetto: previa le Parte_1 Pt_1
declaratorie di illegittimità dell'eliminazione del tetto del a , Parte_1 Pt_1
come da foto sub doc.6 fasc.attore, da parte di c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, con sede a , in Corso Vercelli n.35, e/o di insussistenza, Pt_1
illegittimità, inefficacia, nullità ed inopponibilità di tutte le pattuizioni/atti posti dalla stessa a fondamento dell'asserito diritto di eliminazione del tetto a falde del Controparte_1
a , condannare quest'ultima a ricostruire la parte che affacciava Parte_1 Pt_1
su e sul cortile condominiale, come da foto sub doc.ti 4-5 fasc.attore, con – se ritenuto - Parte_1
ordine di trascrizione al Conservatore dell'emananda sentenza;
condannare Controparte_1
a versare al a , in persona dell'amministratore pro tempore, c.f. Parte_1 Pt_1
per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione spontanea ed integrale P.IVA_2
dell'emananda sentenza, l'importo di €.300,00, dalla data del deposito del provvedimento o da quella ritenuta di giustizia;
con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio;
II - in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande, a favore del e del fatto che la sentenza del Tribunale di Milano, Sez.XIII, dott.ssa Fazzini n.4242/19 Parte_1
esplichi efficacia ex art.324 c.p.c. e 2909 c.c. sul presente giudizio: previe – occorrendo - le declaratorie di vessatorietà, nullità, inefficacia e/o inopponibilità, nei confronti dei condomini di e/o Parte_1
dei signori e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
in persona del legale rappresentante Controparte_7 Controparte_8 Controparte_5 CP_9
e delle clausole inserite nei patti speciali dei rogiti, facoltà di apportare Controparte_9 CP_10
modifiche alle parti comuni, di cui alle note di trascrizione prodotte sub doc.ti 12-24 e doc.ti 2 -3 fasc. convenuta,
condannare C.F. E P.I. all'esecuzione di tutte le opere di Controparte_1 P.IVA_3
ricostruzione e ripristino delle falde del tetto di cui al punto I a), reimmettendo, all'esito dei lavori di cui sopra, il
6 e/o i signori e , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
in persona del legale Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
rappresentante pro tempore e nel pieno possesso e Controparte_5 Controparte_9 CP_10
pagina 9 di 15 godimento del manufatto, rigettando le avverse domande riconvenzionali per quanto detto in narrativa;
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare al Controparte_1
, a , e/o ai signori e , Parte_1 Pt_1 Controparte_2 Controparte_3
in persona Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
del legale rappresentante pro tempore e per ogni Controparte_5 Controparte_9 CP_10
giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione spontanea ed integrale dell'emananda sentenza,
l'importo di €.300,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, a decorrere dalla data del deposito del provvedimento;
ordinare al Conservatore del Registro Immobiliare di , di trascrivere l'emananda sentenza, Pt_1
con ogni provvedimento opportuno e necessario;
con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio. III -
in via istruttoria: - disporre – occorrendo – C.T.U. a conferma dell'eliminazione da parte della società
convenuta, della preesistente parte del tetto del di a , che affaccia Parte_1 Parte_1 Pt_1
sulla e sul cortile interno, così come da raffronto fra le foto ex ante sub doc.ti 4 e 5 fasc. Parte_1
ed ex post sub doc.6 fasc. e 27 fasc. costituiti;
- ammettere, occorrendo, Parte_1 Parte_1 Parte_1
prova per testi sul seguente capitolo: 1) “vero che nel corso degli ultimi cinque anni (2019-2024)
nell'ambito dei lavori di ristrutturazione della propria unità immobiliare, Controparte_1
all'ultimo piano dello stabile di a , ha eliminato il preesistente tetto Parte_1 Pt_1
condominiale a falde, creando un lastrico solare a proprio uso esclusivo, come da foto sub doc.ti 4-5-6 fascicolo
Condominio e 27-28 fasc. che mi si rammostrano?” nonché in controprova su capitoli ex Controparte_16
adverso dedotti con i seguenti testi: 1) geom. , residente a [...]; Testimone_2
2) residente a [...]. Testimone_1
Il giudice ha quindi inviato alla discussione ex art 281 sexies cpc.
All'udienza del 19.12.2024, in esito alla discussione, la causa veniva rinviata per permettere la produzione del documento 8 depositato nel procedimento conclusosi con la sentenza N. 4242\19
All'udienza del 20.1.2025 la causa viene decisa con la presente sentenza mediante LETTURA e deposito.
Preliminarmente deve rilevarsi la tardiva costituzione dei terzi chiamati perché avvenuta in data 12.1.2024
ovvero in violazione del rispetto dei termini di cui all'art 167cpc con la conseguenza che sono inammissibili le domande svolte dai terzi chiamati in via subordinata in proprio potendosi invece ritenere ammissibili quelle in pagina 10 di 15 adesione alle domande di parte attrice.
Sempre in via preliminare devono essere dichiarate inammissibili in quanto nuove e quindi tardive le eccezioni e deduzioni svolte da parte convenuta in sede di note conclusive: ai fini della presente decisione verranno quindi prese in considerazioni le eccezioni e deduzioni svolte in sede di costituzione e nelle memorie ex art 183 Vi
comma cpc .
Nel merito, parte attrice lamenta che la convenuta ha eliminato una porzione dell'originario tetto a falda che affaccia su e sul cortile condominiale, per crearvi un lastrico solare ad uso esclusivo e Parte_1
chiede il ripristino dello status quo ante sul presupposto che :
- tra le parti è intervenuta una sentenza n. 4242\19 del Tribunale di Milano, confermata dalla sentenza
2168\20 della Corte d'Appello di Milano, poi passata in giudicato che, stabilito che il tetto è comune, ha -
tra le altre statuizioni- condannato la convenuta al ripristino di altra parte del tetto che affaccia sempre su Parte_1
- Il passaggio in giudicato della sentenza 4242\19 copre il dedotto ed il deducibile anche sostanziale,
pertanto la affermata non opponibilità al Condominio e quindi ai condomini di patti speciali (intercorsi tra l'originaria proprietaria dello stabile con la dante causa della convenuta perché non trascritta nelle note di trascrizione degli atti di acquisto di almeno due condomini) deve essere considerata accertata con giudicato sostanziale ex art 324 cpc e 2909 c.c..
- La porzione di tetto per il quale la convenuta è stata condannata al ripristino con la sentenza 4242\19 è
diversa da quella per cui il attore agisce per il ripristino nel presente giudizio, avendo avuto Parte_1
conoscenza della ulteriore modifica non autorizzata solo in seguito al sopraluogo del 20.4.2021 (doc 3
attore)
La convenuta si difende assumendo:
- la efficacia dei patti sociali intercorsi tra le parti originarie che la autorizzerebbero alle modifiche apportate,
producendo gli atti di acquisto dei due condomini e – le cui note di trascrizione Parte_3 CP_5
non recano, come da sentenza 4242\19, alcuna facoltà in capo alla convenuta di modificare il tetto condominiale- da cui si evincerebbe che la erronea mancata trascrizione della servitù.
- la ammissibilità della produzione documentale suddetta trattandosi di procedimento diverso da quello che poi è
pagina 11 di 15 terminato con la sentenza 4242\19
- i lavori eseguiti non hanno comportato un mutamento della destinazione d'uso del bene atteso che il tetto continua ad avere la sua funzione di copertura anche se adibito a terrazza ad uso esclusivo.
Come noto ai sensi dell'art. 2909 c.c. la cosa giudicata non solo riguarda ciò che è stato effettivamente oggetto del processo e discusso tra le parti (il dedotto), ma anche ciò che avrebbe potuto essere oggetto del processo e che le parti avrebbero potuto far valere, ma non lo hanno fatto (il deducibile). In altre parole, una volta che una sentenza passa in giudicato, non è possibile proporre nuovamente la stessa domanda giudiziale basata sugli stessi fatti e diritti, né è possibile proporre altre domande basate su fatti e diritti che avrebbero potuto essere fatti valere nel processo precedente. Inoltre deve ritenersi che per il principio del "ne bis in idem", secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia anche ciò che poteva essere dedotto in quanto afferente all'identica "causa petendi", l'efficacia panprocessuale delle pronunce non si realizza soltanto qualora la nuova domanda sia proposta in termini identici sotto tutti i profili della struttura dell'azione ("personae", "causa petendi"
e "petitum"), atteso che non conta tanto il modo in cui essa è presentata, ma l'esatta qualificazione della domanda e dei fatti posti a base della stessa ("petitum" sostanziale).(SSUU 11161\2019)
Orbene nel caso che ci occupa con il passaggio in giudicato della sentenza 4242\19 del Tribunale di Milano è
risultato accertato in via definitiva ed incontrovertibile che :
- il tetto è comune atteso che l'intero fabbricato prima apparteneva a e che tutti i condomini hanno CP_17
acquistato da lei le loro proprietà esclusive con la conseguenza che può ritenersi provata la proprietà del bene la cosiddetta probatio diabolica risulta onorata (cfr. Cass. 8394/1990).
- non sono opponibili ai condomini i patti sociali
Orbene come già rilevato con sentenza 4242\19 del Tribunale di Milano, confermata dalla sentenza 2168\20
della Corte d'Appello di Milano, passata in giudicato, in difetto di un consenso scritto espresso da tutti i condomini, la eliminazione della falda del tetto per la realizzazione di un terrazzo ad uso esclusivo non rientra tra i poteri riconosciuti ai sensi dell'art. 1102 c.c.. atteso che “qualora il proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto condominiale trasformandola, come nel caso di specie,
in terrazza a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenersi illecita non potendo essere invocato l'art. 1102
c.c., poiché non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì
pagina 12 di 15 all'appropriazione di una parte di questa che viene definitivamente sottratta a ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri condomini, non assumendo rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita continui a svolgere una funzione di copertura dell'immobile (Cass. ord. 2500/2013; Cass. 14950/20018) poiché viene alterata la originaria destinazione della cosa comune, che viene sottratta all'utilizzazione da parte degli altri condomini
(Cass. 972/2006; Cass. 3369/2001; Cass. 101/1984), anche quando tale trasformazione riguarda solo una parte del tetto (Cass. 3199/1983).
Va poi detto, aderendo a quanto già affermato dal Tribunale e poi confermato dalla Corte d'appello, che il tetto pacificamente demolito ha cessato di rimanere nel godimento comune e di essere suscettibile, potenzialmente,
di un uso per gli altri comproprietari.
Inoltre, conformemente a quanto affermato dalla Cassazione, è irrilevante la circostanza che non sia variata la funzione di “copertura” cui assolverebbe anche la parte di tetto sostituita con la terrazza, perché detta utilizzazione non è l'unica possibile, non potendosi escludere in ipotesi utilizzazioni future, quali l'appoggio di antenne, o di pannelli solari, o altre possibili e oggi inimmaginabile utilità (Cass. ord. 2500/2013; Cass.
14950/2008). Nessuna rilevanza assume la previsione di cui al punto p) del Regolamento, laddove è stato disposto che: “ai proprietari del solaio, non rientrando lo stesso nelle parti comuni, viene concessa la possibilità
di sopraelevare il fabbricato, in maniera conforme alle normative urbanistiche – edilizie vigenti”, atteso che è
pacifico che, nel caso di specie, non sia stata realizzata alcuna opera di sopraelevazione, ma esclusivamente di eliminazione di una falda del tetto, così come si evince dalla documentazione prodotta non oggetto di alcuna contestazione.
Come correttamente rilevato dalla Corte d'appello con sentenza 2168\20 “Nemmeno può ritenersi che tale modifica sia consentita perché, comunque, si rispetta la funzione di copertura svolta dalla terrazza, e perché nei limiti dei poteri riconosciuti dall'art. 1102 c.c., in quanto, da un lato, la funzione di copertura non risulta sufficiente se, comunque, non è garantita anche agli altri condomini, potenziali utenti, di farne uso, ed è pacifico che deve riferirsi non all'uso concreto fatto della cosa dagli atri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (Cass. n. 2500/2013; n. 972/06); dall'altro, in caso di modifica di una parte del tetto condominiale con trasformazione di terrazza a proprio uso esclusivo, non si può parlare di modifica finalizzata al miglior godimento della cosa comune, ma evidentemente di appropriazione di una parte di pagina 13 di 15 questa definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri condomini (Cass. n.
14950/08).”
Né infine può ritenersi che le opere eseguite da parte convenuta costituiscano sopraelevazione poiché “Solo in presenza di un intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, tetto o lastrico solare che sia, in modo da interessare la colonna d'aria sovrastante lo stabile” (Cass. ord. 2500/2013;
Cass. 19281/2009; Cass. 1498/1998), la sopraelevazione è ammessa;
circostanza non avvenuta nel caso in esame.
Con la conseguenza che le opere che non rientrano nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non possono essere eseguite e devono essere rimosse se non autorizzate dall'assemblea.
Nel caso in esame è risultato provato dalla documentazione in atti che:
- la porzione di tetto per cui oggi parte attrice chiede il ripristino non è la medesima di cui alla sentenza
4242\19 del Tribunale di Milano : il confronto tra gli atti del giudizio terminato con sentenza 4242\19 e la documentazione prodotta in questo giudizio oltre che la specifica domanda svolta da parte attrice fanno ritenere che là era stato disposto il ripristino della falda del tetto condominiale che affaccia su via
Marozzo della Rocca (come anche da doc 8 prodotto in data 31.12.2024 ) qui invece viene richiesto il ripristino della falda di tetto che affaccia su e sul cortile condominiale, come da Parte_1
due foto sub doc.ti 4 e 5 prodotte in causa.
- Non è contestata la modifica della falda del tetto CP_15
- Non vi è in atti prova che l'assemblea abbia autorizzato la modifica della falda del tetto CP_15
Consegue che in accoglimento della domanda attorea ed dei terzi intervenuti in adesione, attesa la illegittima eliminazione del tetto del a come da foto sub doc.6, da parte di Controparte_12 Pt_1
la convenuta va condannata al ripristino quo ante della parte della falda del Controparte_1
tetto condominiale che affaccia su e sul cortile condominiale, come da due foto sub Parte_1
doc.ti 4 e 5 prodotte in causa.
In accoglimento della domanda ex art. 614 bis c.p.c., fissa, tenuto conto del valore della controversia e della natura della prestazione, la complessiva somma di € 100,00 da versarsi da parte della in favore del Condominio sito in , per ogni Parte_4 Pt_1 Parte_1
pagina 14 di 15 giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
La suddetta statuizione è assorbente di ogni altra domanda e questione sollevata in giudizio tra le parti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in favore di parte attrice ed a carico della convenuta liquidate come in dispositivo.
Compensa le spese di lite tra la convenuta e gli intervenuti attesa la reciproca soccombenza
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in contraddittorio e in contumacia delle parti convenute, così provvede:
- condanna la al ripristino dello status quo ante e per l'effetto, la condanna a Parte_4
ricostruire la falda del tetto condominiale che affaccia su e sul cortile condominiale , Parte_1
come da due foto sub doc.ti 4 e 5 di parte attrice;
- rigetta ogni altra domanda;
. condanna la a versare in favore del Parte_4 Parte_1 Pt_1 Parte_1
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori di cui sopra a decorrere dal passaggio in
[...]
giudicato della sentenza;
- condanna la convenuta a corrispondere all'attrice le spese di lite che liquida in €.14.103,00 oltre oneri di legge e rimborso forfettario.
- compensa integralmente le spese di lite tra la convenuta e i terzi intervenuti.
- sentenza esecutiva
Milano 20.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8567/2023 tra
Parte_1 ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
, C.F. , Controparte_2 C.F._1 Controparte_3 C.F._2
C.F. , Controparte_4 C.F._3
C.F. , Controparte_5 C.F._4
C.F. , Controparte_6 C.F._5
C.F. Controparte_7 C.F._6
C.F. , C Controparte_8 P.IVA_1
C.F. , Controparte_9 C.F._7
C.F. CP_10 C.F._8 TERZO CHIAMATO
****
Oggi 20 gennaio 2025 ad ore 11,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
l'avv. TURANI DANIELE GIUSEPPE;
, Per Parte_2 Pt_1 l'avv. PICARDI MASSIMILIANO Per Controparte_1 Controparte_11 costituiti l'avv. CASSINELLI GIADA CAMILLA
[...]
Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice
Dato atto in esito alla discussione dà lettura della sentenza Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8567/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_2
TURANI DANIELE GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO 8 20129 presso il difensore Pt_1
avv. TURANI DANIELE GIUSEPPE
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PICARDI Controparte_1 P.IVA_3
MASSIMILIANO e dell'avv. BUCOLO ALBERTO ( ) CORSO EUROPA, 5 20122 ; , C.F._9 Pt_1
elettivamente domiciliato in VIALE PREMUDA, 21 20129 presso il difensore avv. PICARDI Pt_1
MASSIMILIANO
CONVENUTO/I
, C.F. , Controparte_2 C.F._1
C.F. Controparte_3 C.F._2
C.F. , Controparte_4 C.F._3
C.F. , Controparte_5 C.F._4
C.F. , Controparte_6 C.F._5
pagina 2 di 15 C.F. Controparte_7 C.F._6
C.F. , C Controparte_8 P.IVA_1
C.F. , Controparte_9 C.F._7
C.F. CP_10 C.F._8
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. CASSINELLI GIADA CAMILLA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA
FABIO FILZI, 41 20124 presso il difensore avv. CASSINELLI GIADA CAMILLA Pt_1
TERZO CHIAMATO
CR Lazzoni
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta dal attore con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
con il quale conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano per sentir Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni : I. Previa la declaratoria di illegittimità dell'eliminazione del tetto del
a come da foto sub doc. 6, da parte di Controparte_12 Pt_1
pagina 3 di 15 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a , in via Controparte_1 Pt_1
F.Turati, n. 8, condannare quest'ultima a ricostruire la parte che affacciava su e sul Parte_1
cortile condominiale, come da due foto sub doc.ti 4 e 5, con -se ritenuto- ordine di trascrizione al Conservatore
della emananda sentenza;
II- Condannare la in persona del legale Controparte_1
Rappresentante protempore, con sede in , in via F.Turati, n. 8, a versare al Pt_1 Controparte_13
a , in persona dell'amministratore pro tempore, per ogni giorno di violazione,
[...] Pt_1
inosservanza o ritardo nell'esecuzione spontanea ed integrale dell'emananda sentenza, l'importo di €300,00, a
decorrere dalla data di deposito o da quella ritenuta di giustizia. ….”
Si costituiva regolarmente in giudizio contestando ogni deduzione avversaria Controparte_1
e chiedendo :” previo differimento della prima udienza di trattazione e previa autorizzazione ad evocare in giudizio i sig.ri (c.f. ), (c.f. , Controparte_9 C.F._7 Controparte_6 C.F._10
(c.f. ), (c.f. ) e (c.f. Controparte_5 C.F._4 Controparte_4 C.F._3 CP_10
), (c.f. , (c.f.: e C.F._11 Controparte_7 C.F._6 Controparte_2 C.F._12
(c.f.: , e CR Lazzoni (c.f. , Controparte_3 C.F._13 C.F._14
nonché la società (c.f. , condomini tutti dello stabile sito in , Controparte_8 P.IVA_1 Pt_1 [...]
, in quanto litis consorti necessari, e in subordine quali chiamati in garanzia (impropria): NEL Controparte_13
MERITO - respingere in quanto inammissibile e comunque infondate e non provate le domande tutte formulate dal attore nei confronti di , per le ragioni di cui al presente atto;
- in Parte_1 Controparte_1
subordine nel merito, condannare la convenuta al risarcimento per equivalente in ragione del valore intrinseco dei beni e delle effettive utilità perse dall'attore; - IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare che i condomini tutti dello stabile sito in , , hanno accettato, con gli atti d'acquisto Pt_1 Parte_1
delle porzioni immobiliari di rispettiva proprietà, i 'patti speciali' di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'intervenuto perfezionamento con tutti i condomini acquirenti delle unità immobiliari componenti lo stabile sito in
, , di accordi che riservavano a favore del proprietario del sottotetto del Pt_1 Parte_1
medesimo stabile di apportare alle parti comuni del complesso immobiliare tutte le riduzioni e/o modifiche, anche di destinazione d'uso e anche mediante la modifica e/o sostituzione delle falde di tetto;
- IN VIA
RICONVENZIONALE SUBORDINATA - nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse non opponibile al pagina 4 di 15 la clausola contrattuale predetta, accertare che i condomini tutti che hanno deliberato nel corso Parte_1
dell'assemblea condominiale del 25 marzo 2021 la promozione del presente giudizio si sono resi inadempienti alla predetta clausola contrattuale condannandoli, conseguentemente, a tenere manlevata ed indenne la società
convenuta dai danni tutti che dovessero per essa promanare dal predetto inadempimento, danni da liquidarsi in corso di causa con ricorso occorrendo a criteri di liquidazione equitativa;
- IN VIA ALTERNATIVA
SUBORDINATA - nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere preclusa alla convenuta la utile produzione degli atti di compravendita immobiliare comprovanti l'accettazione da parte di tutti i condomini della clausola contrattuale che consente alla convenuta la sopraelevazione e la modifica del tetto, condannare i condomini diversi da e a manlevare a tenere indenne la società convenuta Controparte_8 Controparte_5
dai danni tutti che dovessero per essa promanare dall'inadempimento dei predetti condomini (diversi da
[...]
e , danni da liquidarsi in corso di causa con ricorso occorrendo ai criteri di CP_8 Controparte_5
liquidazione equitativa.”
Alla prima udienza del 30.6.2024 veniva autorizzata la chiamata dei condomini a cura di parte convenuta ed in esito alla chiamata si costituivano con regolare comparsa , e , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e che, contestando ogni assunto ed eccezione di
[...] CP_10 Controparte_1
chiedevano : “ in via principale, nel merito: accogliere le domande del Parte_1
6, a e per l'effetto: a) previa la declaratoria di illegittimità dell'eliminazione del tetto del di
[...] Pt_1 Parte_1 [...]
a , come da foto sub doc.6 fasc.attore, da parte di Parte_1 Pt_1 Controparte_1
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a , in Corso Vercelli
[...] P.IVA_3 Pt_1
n.35, condannare quest'ultima a ricostruire la parte che affacciava su e sul cortile Parte_1
condominiale, come da foto sub doc.ti 4-5 fasc.attore, con – se ritenuto - ordine di trascrizione al Conservatore
dell'emananda sentenza;
b) condannare a versare al Controparte_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, c.f. per ogni giorno Controparte_14 P.IVA_2
di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione spontanea ed integrale dell'emananda sentenza, l'importo di €.300,00, dalla data del deposito del provvedimento o da quella ritenuta di giustizia, per quanto detto al capo I
della parte in diritto;
II - in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle pagina 5 di 15 suddette domande, a favore del e del fatto che la sentenza del Tribunale di Milano, Sez.XIII, Parte_1
dott.ssa Fazzini n.4242/19 esplichi efficacia ex art.324 c.p.c. e 2909 c.c. sul presente giudizio: a) previe –
occorrendo - le declaratorie di vessatorietà, inefficacia e/o inopponibilità, nei confronti dei condomini di
[...]
e/o dei signori e , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentante CP_4 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e delle clausole inserite nei patti speciali dei rogiti, Controparte_5 Controparte_9 CP_10
contenenti facoltà di apportare modifiche alle parti comuni, di cui alle note di trascrizione prodotte sub doc.ti 12-
24 e doc.ti 2 -3 fasc. convenuta, condannare C.F. E P.I. , Controparte_1 P.IVA_3
all'esecuzione di tutte le opere di ricostruzione e ripristino delle falde del tetto di cui al punto I a), reimmettendo,
all'esito dei lavori di cui sopra, i condomini del e/o i signori e Parte_1 Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_8 Controparte_5 Controparte_9
nel pieno possesso e godimento del manufatto, rigettando le avverse domande riconvenzionali CP_10
per quanto detto in narrativa;
b) condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a versare ai condomini del , a , e/o Parte_1 Pt_1
ai signori e , Controparte_2 CP_6 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_7 Controparte_8 Controparte_5
e per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione Controparte_9 CP_10
spontanea ed integrale dell'emananda sentenza, l'importo di €.300,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, a decorrere dalla data del deposito del provvedimento;
c) ordinare al Conservatore del Registro Immobiliare di
, di trascrivere l'emananda sentenza, con ogni provvedimento opportuno e necessario. Pt_1
All'udienza del 30.1.2024 , rilevata la regolarità della notifica, il Tribunale ha dichiarato la contumacia di CR
Lazzoni ed ha concesso i richiesti termini di cui all'art. 183 VI comma cpc per il deposito di memorie.
All'esito del deposito delle memorie, all'udienza del 17.5.2024, il difensore di parte convenuta dava atto che il tetto era stato sostituito con un tetto piano ed il Giudice ha quindi ritenuto superflue ai fin del decider ei mezzi istruttori dedotti in atti e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni
pagina 6 di 15 All'udienza del 15.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Per parte attrice : In via principale I – Previe le declaratorie di illegittimità dell'eliminazione del tetto del a come da foto sub doc.6, da parte di Controparte_12 Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a , in via Controparte_1 Pt_1
F. Turati, n.8 e/o di insussistenza, illegittimità, inefficacia, nullità ed inopponibilità di tutte le pattuizioni/atti posti dalla stessa a fondamento dell'asserito diritto di eliminazione del tetto a falde Controparte_1
del a , condannare quest'ultima a ricostruirne la parte che Controparte_13 Pt_1
affacciava su e sul cortile , come da due foto sub doc.ti 4 e 5 prodotte in Parte_1 CP_15
causa, con se ritenuto ordine di trascrizione al Conservatore della emananda sentenza;
II – Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a , in via Controparte_1 Pt_1
F. Turati, n.8, a versare al a , in persona dell'amministratore Controparte_13 Pt_1
pro tempore, per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione spontanea ed integrale dell'emananda sentenza, l'importo di €.300,00, a decorrere dalla data di deposito o da quella ritenuta di giustizia.
III - Con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio. Il tutto per quanto detto nella parte in diritto. In via
istruttoria a) disporsi CTU volta a confermare lo smantellamento della preesistente parte di tetto del di a , che affaccia sull'omonima via e sul cortile interno, da parte Parte_1 Controparte_13 Pt_1
della convenuta nell'ambito di interventi di ristrutturazione del proprio Controparte_1
appartamento, per creare un lastrico solare ad uso esclusivo, come da foto sub doc.ti 4 e 5 (prima) e 6 (dopo),
se necessario autorizzando già il CTU all'accesso agli atti amministrativi. b) ammettere prova per testi sul seguente capitolo preceduto dalle parole “è vero che”: - Tra gli anni 2019 e 2022 Controparte_1
nel corso di lavori di ristrutturazione del proprio appartamento sito all'ultimo piano dell'edificio di
[...] [...]
a , ha eliminato il preesistente tetto a falda dello stabile (v. foto sub doc.ti 4 e 5), Controparte_13 Pt_1
sostituendolo con un lastrico solare a proprio uso esclusivo (v. foto sub doc.6). Si indicano a testi:1) Tes_1
via Cascine 117 – Ispra (VA); 2) Geom. , via Crocefisso 23, Giussano (MB).
[...] Testimone_2
Per parte convenuta : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
così provvedere: IN RITO - dichiarare inammissibili le domande subordinate formulate dai condomini intervenuti in quanto tardive;
NEL MERITO - respingere in quanto inammissibili e comunque infondate e non provate le pagina 7 di 15 domande tutte formulate dal nei confronti di per le ragioni in Parte_1 Controparte_1
atti; - respingere, in ogni caso, le domande tutte formulate dai condomini intervenuti;
- in subordine, limitare la condanna della convenuta al risarcimento per equivalente in ragione del valore intrinseco dei beni e delle effettive utilità perse dall'attore e/o dai condomini intervenuti;
IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare che i condomini tutti dello stabile sito in , , hanno accettato, con gli Pt_1 Parte_1
atti preliminari e definitivi d'acquisto delle porzioni immobiliari di rispettiva proprietà, i 'patti speciali' di cui in atti;
-
accertare e dichiarare l'intervenuto perfezionamento con tutti i condomini acquirenti delle unità immobiliari componenti lo stabile sito in , , di accordi che riservavano a favore del Pt_1 Parte_1
proprietario del sottotetto del medesimo stabile di apportare alle parti comuni del complesso immobiliare tutte le riduzioni e/o modifiche, anche di destinazione d'uso e anche mediante la modifica e/o sostituzione delle falde di tetto;
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA - nella denegata ipotesi in cui per qualsivoglia motivo venga ordinata la demolizione del manufatto oggetto di causa, accertare che i condomini tutti che hanno deliberato nel corso dell'assemblea condominiale del 25 marzo 2021 la promozione del presente giudizio si sono resi inadempienti ai predetti accordi contrattuali condannandoli, conseguentemente, a tenere manlevata ed indenne la società convenuta dai danni tutti che dovessero per essa promanare dal predetto inadempimento, quantificati in € 2.500.000, o nel diverso importo ritenuto di giustizia, con ricorso occorrendo a criteri di liquidazione equitativa;
IN VIA ALTERNATIVA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere preclusa alla convenuta la utile produzione degli atti di compravendita immobiliare comprovanti l'accettazione da parte di tutti i condomini dei predetti accordi contrattuali che consentono alla convenuta la sopraelevazione e la modifica e/o sostituzione del tetto, condannare i condomini diversi da e a Controparte_8 Controparte_5
manlevare e tenere indenne la società convenuta dai danni tutti che dovessero per essa promanare dall'inadempimento dei predetti condomini (diversi da e , quantificati in € Controparte_8 Controparte_5
2.500.000, o nel diverso importo ritenuto di giustizia, con ricorso occorrendo a criteri di liquidazione equitativa. -
in ogni caso condannare attore e terzi intervenuti ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari, che i sottoscritti difensori dichiarano di aver, rispettivamente, anticipato e non riscosso, e chiedono vengano distratti a loro favore.
Per i terzi chiamati : Piaccia al Tribunale Civile di Milano, respinta ogni contraria domanda ed istanza e previa pagina 8 di 15 ogni opportuna e necessaria declaratoria così GIUDICARE I - in via principale, nel merito: accogliere le domande del , a , rigettando le avverse, e per l'effetto: previa le Parte_1 Pt_1
declaratorie di illegittimità dell'eliminazione del tetto del a , Parte_1 Pt_1
come da foto sub doc.6 fasc.attore, da parte di c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, con sede a , in Corso Vercelli n.35, e/o di insussistenza, Pt_1
illegittimità, inefficacia, nullità ed inopponibilità di tutte le pattuizioni/atti posti dalla stessa a fondamento dell'asserito diritto di eliminazione del tetto a falde del Controparte_1
a , condannare quest'ultima a ricostruire la parte che affacciava Parte_1 Pt_1
su e sul cortile condominiale, come da foto sub doc.ti 4-5 fasc.attore, con – se ritenuto - Parte_1
ordine di trascrizione al Conservatore dell'emananda sentenza;
condannare Controparte_1
a versare al a , in persona dell'amministratore pro tempore, c.f. Parte_1 Pt_1
per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione spontanea ed integrale P.IVA_2
dell'emananda sentenza, l'importo di €.300,00, dalla data del deposito del provvedimento o da quella ritenuta di giustizia;
con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio;
II - in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande, a favore del e del fatto che la sentenza del Tribunale di Milano, Sez.XIII, dott.ssa Fazzini n.4242/19 Parte_1
esplichi efficacia ex art.324 c.p.c. e 2909 c.c. sul presente giudizio: previe – occorrendo - le declaratorie di vessatorietà, nullità, inefficacia e/o inopponibilità, nei confronti dei condomini di e/o Parte_1
dei signori e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
in persona del legale rappresentante Controparte_7 Controparte_8 Controparte_5 CP_9
e delle clausole inserite nei patti speciali dei rogiti, facoltà di apportare Controparte_9 CP_10
modifiche alle parti comuni, di cui alle note di trascrizione prodotte sub doc.ti 12-24 e doc.ti 2 -3 fasc. convenuta,
condannare C.F. E P.I. all'esecuzione di tutte le opere di Controparte_1 P.IVA_3
ricostruzione e ripristino delle falde del tetto di cui al punto I a), reimmettendo, all'esito dei lavori di cui sopra, il
6 e/o i signori e , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
in persona del legale Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
rappresentante pro tempore e nel pieno possesso e Controparte_5 Controparte_9 CP_10
pagina 9 di 15 godimento del manufatto, rigettando le avverse domande riconvenzionali per quanto detto in narrativa;
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare al Controparte_1
, a , e/o ai signori e , Parte_1 Pt_1 Controparte_2 Controparte_3
in persona Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
del legale rappresentante pro tempore e per ogni Controparte_5 Controparte_9 CP_10
giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione spontanea ed integrale dell'emananda sentenza,
l'importo di €.300,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, a decorrere dalla data del deposito del provvedimento;
ordinare al Conservatore del Registro Immobiliare di , di trascrivere l'emananda sentenza, Pt_1
con ogni provvedimento opportuno e necessario;
con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio. III -
in via istruttoria: - disporre – occorrendo – C.T.U. a conferma dell'eliminazione da parte della società
convenuta, della preesistente parte del tetto del di a , che affaccia Parte_1 Parte_1 Pt_1
sulla e sul cortile interno, così come da raffronto fra le foto ex ante sub doc.ti 4 e 5 fasc. Parte_1
ed ex post sub doc.6 fasc. e 27 fasc. costituiti;
- ammettere, occorrendo, Parte_1 Parte_1 Parte_1
prova per testi sul seguente capitolo: 1) “vero che nel corso degli ultimi cinque anni (2019-2024)
nell'ambito dei lavori di ristrutturazione della propria unità immobiliare, Controparte_1
all'ultimo piano dello stabile di a , ha eliminato il preesistente tetto Parte_1 Pt_1
condominiale a falde, creando un lastrico solare a proprio uso esclusivo, come da foto sub doc.ti 4-5-6 fascicolo
Condominio e 27-28 fasc. che mi si rammostrano?” nonché in controprova su capitoli ex Controparte_16
adverso dedotti con i seguenti testi: 1) geom. , residente a [...]; Testimone_2
2) residente a [...]. Testimone_1
Il giudice ha quindi inviato alla discussione ex art 281 sexies cpc.
All'udienza del 19.12.2024, in esito alla discussione, la causa veniva rinviata per permettere la produzione del documento 8 depositato nel procedimento conclusosi con la sentenza N. 4242\19
All'udienza del 20.1.2025 la causa viene decisa con la presente sentenza mediante LETTURA e deposito.
Preliminarmente deve rilevarsi la tardiva costituzione dei terzi chiamati perché avvenuta in data 12.1.2024
ovvero in violazione del rispetto dei termini di cui all'art 167cpc con la conseguenza che sono inammissibili le domande svolte dai terzi chiamati in via subordinata in proprio potendosi invece ritenere ammissibili quelle in pagina 10 di 15 adesione alle domande di parte attrice.
Sempre in via preliminare devono essere dichiarate inammissibili in quanto nuove e quindi tardive le eccezioni e deduzioni svolte da parte convenuta in sede di note conclusive: ai fini della presente decisione verranno quindi prese in considerazioni le eccezioni e deduzioni svolte in sede di costituzione e nelle memorie ex art 183 Vi
comma cpc .
Nel merito, parte attrice lamenta che la convenuta ha eliminato una porzione dell'originario tetto a falda che affaccia su e sul cortile condominiale, per crearvi un lastrico solare ad uso esclusivo e Parte_1
chiede il ripristino dello status quo ante sul presupposto che :
- tra le parti è intervenuta una sentenza n. 4242\19 del Tribunale di Milano, confermata dalla sentenza
2168\20 della Corte d'Appello di Milano, poi passata in giudicato che, stabilito che il tetto è comune, ha -
tra le altre statuizioni- condannato la convenuta al ripristino di altra parte del tetto che affaccia sempre su Parte_1
- Il passaggio in giudicato della sentenza 4242\19 copre il dedotto ed il deducibile anche sostanziale,
pertanto la affermata non opponibilità al Condominio e quindi ai condomini di patti speciali (intercorsi tra l'originaria proprietaria dello stabile con la dante causa della convenuta perché non trascritta nelle note di trascrizione degli atti di acquisto di almeno due condomini) deve essere considerata accertata con giudicato sostanziale ex art 324 cpc e 2909 c.c..
- La porzione di tetto per il quale la convenuta è stata condannata al ripristino con la sentenza 4242\19 è
diversa da quella per cui il attore agisce per il ripristino nel presente giudizio, avendo avuto Parte_1
conoscenza della ulteriore modifica non autorizzata solo in seguito al sopraluogo del 20.4.2021 (doc 3
attore)
La convenuta si difende assumendo:
- la efficacia dei patti sociali intercorsi tra le parti originarie che la autorizzerebbero alle modifiche apportate,
producendo gli atti di acquisto dei due condomini e – le cui note di trascrizione Parte_3 CP_5
non recano, come da sentenza 4242\19, alcuna facoltà in capo alla convenuta di modificare il tetto condominiale- da cui si evincerebbe che la erronea mancata trascrizione della servitù.
- la ammissibilità della produzione documentale suddetta trattandosi di procedimento diverso da quello che poi è
pagina 11 di 15 terminato con la sentenza 4242\19
- i lavori eseguiti non hanno comportato un mutamento della destinazione d'uso del bene atteso che il tetto continua ad avere la sua funzione di copertura anche se adibito a terrazza ad uso esclusivo.
Come noto ai sensi dell'art. 2909 c.c. la cosa giudicata non solo riguarda ciò che è stato effettivamente oggetto del processo e discusso tra le parti (il dedotto), ma anche ciò che avrebbe potuto essere oggetto del processo e che le parti avrebbero potuto far valere, ma non lo hanno fatto (il deducibile). In altre parole, una volta che una sentenza passa in giudicato, non è possibile proporre nuovamente la stessa domanda giudiziale basata sugli stessi fatti e diritti, né è possibile proporre altre domande basate su fatti e diritti che avrebbero potuto essere fatti valere nel processo precedente. Inoltre deve ritenersi che per il principio del "ne bis in idem", secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia anche ciò che poteva essere dedotto in quanto afferente all'identica "causa petendi", l'efficacia panprocessuale delle pronunce non si realizza soltanto qualora la nuova domanda sia proposta in termini identici sotto tutti i profili della struttura dell'azione ("personae", "causa petendi"
e "petitum"), atteso che non conta tanto il modo in cui essa è presentata, ma l'esatta qualificazione della domanda e dei fatti posti a base della stessa ("petitum" sostanziale).(SSUU 11161\2019)
Orbene nel caso che ci occupa con il passaggio in giudicato della sentenza 4242\19 del Tribunale di Milano è
risultato accertato in via definitiva ed incontrovertibile che :
- il tetto è comune atteso che l'intero fabbricato prima apparteneva a e che tutti i condomini hanno CP_17
acquistato da lei le loro proprietà esclusive con la conseguenza che può ritenersi provata la proprietà del bene la cosiddetta probatio diabolica risulta onorata (cfr. Cass. 8394/1990).
- non sono opponibili ai condomini i patti sociali
Orbene come già rilevato con sentenza 4242\19 del Tribunale di Milano, confermata dalla sentenza 2168\20
della Corte d'Appello di Milano, passata in giudicato, in difetto di un consenso scritto espresso da tutti i condomini, la eliminazione della falda del tetto per la realizzazione di un terrazzo ad uso esclusivo non rientra tra i poteri riconosciuti ai sensi dell'art. 1102 c.c.. atteso che “qualora il proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto condominiale trasformandola, come nel caso di specie,
in terrazza a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenersi illecita non potendo essere invocato l'art. 1102
c.c., poiché non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì
pagina 12 di 15 all'appropriazione di una parte di questa che viene definitivamente sottratta a ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri condomini, non assumendo rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita continui a svolgere una funzione di copertura dell'immobile (Cass. ord. 2500/2013; Cass. 14950/20018) poiché viene alterata la originaria destinazione della cosa comune, che viene sottratta all'utilizzazione da parte degli altri condomini
(Cass. 972/2006; Cass. 3369/2001; Cass. 101/1984), anche quando tale trasformazione riguarda solo una parte del tetto (Cass. 3199/1983).
Va poi detto, aderendo a quanto già affermato dal Tribunale e poi confermato dalla Corte d'appello, che il tetto pacificamente demolito ha cessato di rimanere nel godimento comune e di essere suscettibile, potenzialmente,
di un uso per gli altri comproprietari.
Inoltre, conformemente a quanto affermato dalla Cassazione, è irrilevante la circostanza che non sia variata la funzione di “copertura” cui assolverebbe anche la parte di tetto sostituita con la terrazza, perché detta utilizzazione non è l'unica possibile, non potendosi escludere in ipotesi utilizzazioni future, quali l'appoggio di antenne, o di pannelli solari, o altre possibili e oggi inimmaginabile utilità (Cass. ord. 2500/2013; Cass.
14950/2008). Nessuna rilevanza assume la previsione di cui al punto p) del Regolamento, laddove è stato disposto che: “ai proprietari del solaio, non rientrando lo stesso nelle parti comuni, viene concessa la possibilità
di sopraelevare il fabbricato, in maniera conforme alle normative urbanistiche – edilizie vigenti”, atteso che è
pacifico che, nel caso di specie, non sia stata realizzata alcuna opera di sopraelevazione, ma esclusivamente di eliminazione di una falda del tetto, così come si evince dalla documentazione prodotta non oggetto di alcuna contestazione.
Come correttamente rilevato dalla Corte d'appello con sentenza 2168\20 “Nemmeno può ritenersi che tale modifica sia consentita perché, comunque, si rispetta la funzione di copertura svolta dalla terrazza, e perché nei limiti dei poteri riconosciuti dall'art. 1102 c.c., in quanto, da un lato, la funzione di copertura non risulta sufficiente se, comunque, non è garantita anche agli altri condomini, potenziali utenti, di farne uso, ed è pacifico che deve riferirsi non all'uso concreto fatto della cosa dagli atri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (Cass. n. 2500/2013; n. 972/06); dall'altro, in caso di modifica di una parte del tetto condominiale con trasformazione di terrazza a proprio uso esclusivo, non si può parlare di modifica finalizzata al miglior godimento della cosa comune, ma evidentemente di appropriazione di una parte di pagina 13 di 15 questa definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri condomini (Cass. n.
14950/08).”
Né infine può ritenersi che le opere eseguite da parte convenuta costituiscano sopraelevazione poiché “Solo in presenza di un intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, tetto o lastrico solare che sia, in modo da interessare la colonna d'aria sovrastante lo stabile” (Cass. ord. 2500/2013;
Cass. 19281/2009; Cass. 1498/1998), la sopraelevazione è ammessa;
circostanza non avvenuta nel caso in esame.
Con la conseguenza che le opere che non rientrano nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non possono essere eseguite e devono essere rimosse se non autorizzate dall'assemblea.
Nel caso in esame è risultato provato dalla documentazione in atti che:
- la porzione di tetto per cui oggi parte attrice chiede il ripristino non è la medesima di cui alla sentenza
4242\19 del Tribunale di Milano : il confronto tra gli atti del giudizio terminato con sentenza 4242\19 e la documentazione prodotta in questo giudizio oltre che la specifica domanda svolta da parte attrice fanno ritenere che là era stato disposto il ripristino della falda del tetto condominiale che affaccia su via
Marozzo della Rocca (come anche da doc 8 prodotto in data 31.12.2024 ) qui invece viene richiesto il ripristino della falda di tetto che affaccia su e sul cortile condominiale, come da Parte_1
due foto sub doc.ti 4 e 5 prodotte in causa.
- Non è contestata la modifica della falda del tetto CP_15
- Non vi è in atti prova che l'assemblea abbia autorizzato la modifica della falda del tetto CP_15
Consegue che in accoglimento della domanda attorea ed dei terzi intervenuti in adesione, attesa la illegittima eliminazione del tetto del a come da foto sub doc.6, da parte di Controparte_12 Pt_1
la convenuta va condannata al ripristino quo ante della parte della falda del Controparte_1
tetto condominiale che affaccia su e sul cortile condominiale, come da due foto sub Parte_1
doc.ti 4 e 5 prodotte in causa.
In accoglimento della domanda ex art. 614 bis c.p.c., fissa, tenuto conto del valore della controversia e della natura della prestazione, la complessiva somma di € 100,00 da versarsi da parte della in favore del Condominio sito in , per ogni Parte_4 Pt_1 Parte_1
pagina 14 di 15 giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
La suddetta statuizione è assorbente di ogni altra domanda e questione sollevata in giudizio tra le parti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in favore di parte attrice ed a carico della convenuta liquidate come in dispositivo.
Compensa le spese di lite tra la convenuta e gli intervenuti attesa la reciproca soccombenza
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in contraddittorio e in contumacia delle parti convenute, così provvede:
- condanna la al ripristino dello status quo ante e per l'effetto, la condanna a Parte_4
ricostruire la falda del tetto condominiale che affaccia su e sul cortile condominiale , Parte_1
come da due foto sub doc.ti 4 e 5 di parte attrice;
- rigetta ogni altra domanda;
. condanna la a versare in favore del Parte_4 Parte_1 Pt_1 Parte_1
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori di cui sopra a decorrere dal passaggio in
[...]
giudicato della sentenza;
- condanna la convenuta a corrispondere all'attrice le spese di lite che liquida in €.14.103,00 oltre oneri di legge e rimborso forfettario.
- compensa integralmente le spese di lite tra la convenuta e i terzi intervenuti.
- sentenza esecutiva
Milano 20.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 15 di 15