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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 928/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al ruolo 928/2022
tra
(C.F. , AR C.F._1 con il patrocinio dell'AVV. CLAUDIO MARZOCCHI
APPELLANTE
contro
(C.F. ), NT C.F._2 con il patrocinio dell'AVV. MARCO VALENTINI
APPELLATO
), Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'AVV. RENATO BRUALDI APPELLATO e APPELLANTE
INCIDENTALE
, (P.I. ON
), in persona del Presidente pro tempore P.IVA_1 CP_4
(C.F. ),con il patrocinio degli AVV.TI
[...] C.F._4
GIOVANNI LANCIOTTI e NATASCIA FEBI
APPELLATA e APPELLANTE
INCIDENTALE
(P.I ), Controparte_5 P.IVA_2 con il patrocinio dell'AVV. GIANLUCA MICUCCI CECCHI
APPELLATA
OGGETTO: risarcimento danni - appello avverso la sentenza n.194/2022 emessa dal Tribunale di AR, pubblicata in data 25.02.2022.
CONCLUSIONI
Di parte appellante : AR
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in riforma della
Sentenza impugnata … ogni contraria istanza disattesa, eccezione e difesa, previo rinnovo, con sostituzione del Consulente nominato nel giudizio di prime cure, della CTU tecnica svolta sulla bicicletta del Sig.
e sul danno, da determinarsi NON (o quantomeno non Pt_1 unicamente, come invece ha fatto il CTU del giudizio di prime Cure) sulle valutazioni di danno espresse, di ruotine, dagli Agenti di Polizia intervenuti
a rilevare il sinistro e così indicate in rapporto, bensì sulla base di TUTTI gli elementi probatori presenti agli atti … e comunque per tutte le ragioni già specificamente allegate all'interno della propria memoria autorizzata
19.2.2021 nel giudizio di prime Cure;
valutata ancora preliminarmente, ed in subordine, la necessità di chiamare a chiarimenti il Consulente Tecnico nominato nel giudizio di prime cure sulle circostanze capitolate in atto di appello (pagine 42 e 43), COSÌ PROVVEDERE: Nel merito: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del convenuto NT
, nella sua qualità di responsabile organizzatore della
[...] manifestazione ciclistica Strarossini Fondo Città di AR edizione 2011 del 15.05.2011, nonché quale allora Presidente e Responsabile della società VILLA FASTIGGI BIKE ASD, rispetto al sinistro di cui è causa ed occorso al Sig. nelle sopra riferite circostanze di tempo AR
e luogo per le ragioni di cui in premessa, e, per l'effetto, CONDANNARE il convenuto ed il suo assicuratore per la NT [...] al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali CP_6 subiti dal Sig. in conseguenza del sinistro di cui è AR causa, danni allegati e provati attraverso le produzioni in atti e tradotti, quanto al danno non patrimoniale, secondo le tabelle di Milano, così complessivamente e presuntivamente quantificati: danni non patrimoniali
€. 4.000,00, danni patrimoniali €. 6.070,00 (ovvero, in estremo subordine, rispetto solo a questa voce di danno patrimoniale, il minore importo di € 1.171,38); oltre al rimborso delle spese sostenute per
l'assistenza legale stragiudiziale quantificate in €. 1.987,80 come da preavviso di fattura allegato, oltre alla refusione delle spese di CTU e CTP in ambito giudiziale ovvero negli importi maggiori e/o minori ritenuti di giustizia, oltre interessi nella misura di legge dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo;
Sempre nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva e/o concorrenziale delle terze chiamate e CP_3 [...]
, ovvero anche delle terze chiamate in concorso con il CP_2
rispetto al sinistro di cui è causa ed NT occorso al Sig. nelle sopra riferite circostanze di tempo AR
e luogo per le ragioni di cui in premessa, e, per l'effetto, CONDANNARE tutte le parti convenute in solido tra loro, ognuna per il proprio titolo e nell'ambito delle accertande responsabilità, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. in AR conseguenza del sinistro di cui è causa, danni allegati e provati attraverso le produzioni in atti e tradotti, quanto al danno non patrimoniale, secondo le tabelle di Milano, così complessivamente e presuntivamente quantificati: danni non patrimoniali €. 4.000,00, danni patrimoniali €.
6.070,00 (ovvero, in estremo subordine rispetto solo a questa voce di danno patrimoniale, il minore importo di € 1.171,38); oltre al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale quantificate in
€. 1.987,80 come da preavviso di fattura allegato, oltre alla refusione delle spese di CTU e CTP in ambito giudiziale ovvero negli importi maggiori
e/o minori ritenuti di giustizia, oltre interessi nella misura di legge dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario per entrambi i gradi di giudizio. In ogni caso annullando la condanna in capo al sig.
al pagamento delle spese di lite a favore del Sig. AR
IN VIA ISTRUTTORIA … insiste, non NT rinunciandovi, alla richiesta di rinnovo con sostituzione del CTU tecnico per le ragioni già specificamente allegate all'interno della propria memoria autorizzata 19.2.2021 del giudizio di prime Cure. IN ESTREMO
SUBORDINE, SI CHIEDE CHE IL CTU VENGA CHIAMATO A CHIARIMENTI
SULLE SEGUENTI CIRCOSTANZE: • dica il CTU, accertato e descritto il modello della bicicletta del , e le caratteristiche del telaio e delle Pt_1 ruote della stessa, se le valutazioni economiche indicate dal preventivo in atti (doc. 16 attoreo: ) siano congrue o meno: ed, in ogni Parte_2 caso, motivi l'eventuale differente stima offerta;
• indichi inoltre il CTU, accertato che il telaio e le ruote della biciletta del erano in Pt_1 carbonio, quali conseguenze subiscono dette componentistiche specifiche della bicicletta in occasione di impatti;
• dica il CTU se la valutazione del regolare allineamento e perfetta integrità di dette componentistiche in carbonio, allorquando subiscono impatti come quello subito dal , Pt_1 siano percepibili a semplice indagine oculare ovvero se necessitino di specifiche;
• dica il CTU se la fibra di carbonio ha uno snervamento, cioè una deformazione plastica sotto sforzo, che è vicina allo zero spiegandone le conseguenze in caso di impatto;
• dica il CTU se il carbonio si spezza senza piegarsi, al contrario dell'acciaio e dell'alluminio, dove bozze o pieghe fanno presagire l'imminente rottura;
• dica il CTU se la verifica dell'integrità del telaio può essere effettuato attraverso un controllo visivo
e “acustico”, e se esistono anche altri metodi più scientifici, come gli ultrasuoni o la termografia;
• dica il CTU se per controllare il telaio in fibra di carbonio è necessario posizionarlo sul cavalletto di lavoro e controllare i punti più critici, quali: la parte inferiore del cannotto di sterzo, dovendosi controllare l'integrità visiva di questa parte, per vedere che non vi siano variazioni di colore della vernice o crepe nel materiale;
la scatola del movimento centrale, osservando sotto la scatola del movimento centrale e nel punto di congiunzione tra i foderi orizzontali e il tubo obliquo, che non vi siano cricche o variazioni del colore della vernice;
i foderi posteriori, avvicinando a mano i foderi posteriori, spingendoli delicatamente per verificar se si avvertono scricchiolii strani o pieghe del materiale;
i componenti in composito, afferrando per l'estremità il manubrio e provando a fletterlo, verificando se si piega od emette rumori strani.”;
Di parte appellata NT NT
“… in via principale, respingere l'impugnazione e tutte le richieste formulate da parte appellante, nonché respingere tutti gli appelli incidentali e le richieste formulate dagli appellanti costituiti, confermando la Sentenza n.194/2022; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse riconoscere una qualche responsabilità (totale o parziale) in capo al sig. in ordine al risarcimento NT degli eventuali danni subiti dal sig. , si chiede che lo stesso venga Pt_1 totalmente manlevato da parte della Compagnia Assicurativa UnipolSAI
Assi. Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in CP_7 favore del procuratore antistatario.”;
Di parte appellata e appellante incidentale : Controparte_2
“… in accoglimento del proposto appello incidentale dichiarare la esclusiva
o quanto meno preponderante responsabilità di NT
nella causazione del sinistro, rigettando ogni domanda proposta nei
[...] confronti di . Per l'effetto condannare Controparte_2 NT
a rimborsare a o a ,
[...] Controparte_2 Controparte_8 che ha provveduto materialmente all'adempimento della sentenza
(essendovi tenuta quale assicuratrice per la RCA del predetto ) CP_2 quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado (€ 6.327,01 in favore di e € 1.861,29 quale compenso ancora da pagarsi al CTU Pt_1 per di lui ritardata fatturazione della relativa somma (detto pagamento è attualmente in corso come ci si riserva di documentare all'esito del perfezionamento dello stesso). Rigettati gli altri motivi di appello proposti da , confermare per il resto la sentenza di primo grado. AR
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”;
Di parte appellata e appellante incidentale ON
:
[...]
”…Rigettare l'appello proposto da poiché, per tutti i AR motivi sopra esposti, è infondato in fatto e in diritto. In riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
, poiché estranea Controparte_9 ai fatti di causa in quanto non costituita e non esistente all'epoca del sinistro;
condannare ovvero NT AR
, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali del primo
[...] grado di giudizio, quantificate in complessivi € 5.560,25, oltre IVA e CAP come per legge, o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
Di parte appellata Controparte_5
“NEL MERITO: respingere l'appello intentato dal Sig. in AR quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e per
l'effetto confermare la sentenza sottoposta a gravame;
IN OGNI CASO: confermare la sentenza n. 194/2022 per cui è appello oggi. Con vittoria di spese , diritti e onorari di causa, IVA e Cap come per legge.”; FATTI DI CAUSA
I.)Con la sentenza n.194/2022, pubblicata in data 25.02.2022, il
Tribunale di AR, accertata la responsabilità esclusiva di CP_2 nella causazione del sinistro avvenuto il 15 maggio 2011,
[...] accoglieva la domanda proposta da e, per l'effetto, AR condannava al pagamento della somma totale di €. Controparte_2
2.517,35, oltre interessi legali dal sinistro al saldo, oltre alle spese del presente giudizio in favore dell'attore, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, e a quelle di c.t.u. mentre condannava l'attore al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto dichiarava interamente compensate le spese NT di lite fra l'attore , il convenuto ed il terzo Pt_1 P_ responsabile , e la e la CP_2 Controparte_5 [...]
NT0
II) Avverso la richiamata sentenza proponeva appello AR
deducendo i motivi di seguito esaminati e formulando le
[...] conclusioni come sopra trascritte.
III) Si costituiva il signor contestando i motivi di appello e P_ chiedendo il rigetto dell'appello o, in denegata ipotesi, la manleva da parte di Controparte_5
IV) costituendosi, proponeva impugnazione Controparte_2 incidentale censurando la gravata sentenza, in particolare nella parte in cui accerta l'esclusiva responsabilità del predetto nella CP_2 causazione del sinistro.
V) Con comparsa di costituzione e risposta la Parte_3
proponeva impugnazione incidentale insistendo per la
[...] pronuncia di carenza della propria legittimazione passiva nonché impugnando il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese legali. VI) Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) L'appellante impugna la sentenza al fine di sentire accertare la responsabilità esclusiva di presidente NT della società organizzatrice della corsa, e della sua compagnia di assicurazione, rispetto alla causazione del sinistro o, in via subordinata, la concorrente responsabilità di questi con il sig. – Controparte_2 conducente della motocicletta coinvolta nel sinistro - e di sentir condannare gli stessi al risarcimento del danno nella maggior misura richiesta rispetto a quella riconosciuta in primo grado e conseguente revoca della condanna dell'attore alle spese nei confronti del sig. P_
1.1) In particolare, con il primo motivo, il sig. deduce la Pt_1 mancata valutazione da parte del primo giudice del contenuto delle testimonianze assunte laddove è emerso che gli addetti alla scorta si erano limitati all'intimazione dell'alt nei confronti del motociclista, omettendo la concreta verifica del rispetto di tale ordine da parte del predetto ed evidenziando la necessità fermarlo coattivamente;
del fatto che il sig. , alla guida del motociclo, non aveva avuto CP_2 possibilità di apprendere che su quella strada si stava svolgendo una gara ciclistica in quanto sopraggiunto da una strada laterale dopo la quale non era presente adeguata segnaletica stradale (come accertato dalla
Polizia di AR che aveva comminato al sig. la sanzione P_ amministrativa per la violazione dell'art. 9 comma 1 e 9 del C.d.S.); che dalla testimonianze è emerso che i motociclisti della scorta non avevano rispettato la distanza dal gruppo ciclistico prevista dal regolamento sulle attività delle scorte tecniche, cosicché l'eccessivo ravvicinamento tra scorta e corridori aveva impedito al sig. di CP_2 fermare la sua motocicletta per tempo.
1.2.)Con il secondo motivo contesta la quantificazione dei danni della biciletta come stimata dal CTU e ripropone l'eccezione di nullità della relazione tecnica per non aver l'ausiliario risposto alle osservazioni critiche del CTP di parte attrice contestandone, in ogni caso, le risultanze per non essere state indicate le caratteristiche tecniche della bicicletta dell'attore, né il valore antesinistro della stessa, e perché non si è tenuto conto del preventivo di spesa, non contestato dalle parti, contenente l'indicazione dei pezzi danneggiati e da sostituire, e confermato dal riparatore anche in sede testimoniale.
Sostiene che l'indagine peritale risulta parziale avendo l'ausiliare fondato la sua valutazione solo ed esclusivamente sulla descrizione dei danni indicata nel verbale di Polizia omettendo di considerare che il danno non era stato contestato dalle parti e che le caratteristiche del mezzo (il telaio, del valore di euro 2.500,00 e le ruote ZIPP 404, del valore di euro 1.700,00) per cui l' impatto aveva fatto perdere alla bicicletta le caratteristiche di sicurezza.
1.3.)Con il terzo motivo eccepisce il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento delle spese stragiudiziali per €
1.987,80.
2.) , con il primo motivo di appello incidentale Controparte_2 impugna la gravata sentenza laddove il tribunale ha affermato la responsabilità esclusiva del motociclista evidenziando la contraddittorietà della pronuncia nella parte in cui si afferma che il sig.
aveva fornito la prova liberatoria a suo carico, ovvero di aver P_ adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e ciò sulla sola base delle dichiarazioni dei testi che avrebbero confermato di aver intimato al motoveicolo condotto dal di fermarsi atteso che il sig. CP_2
come risultante dal rapporto redatto dalla Polizia P_
Municipale, aveva completamente omesso, in spregio alle indicazioni ricevute dalle autorità in sede di rilascio dei permessi, di far posizionare in corrispondenza delle intersezioni la segnaletica indicativa della competizione in corso e della momentanea interruzione della circolazione. Proprio l'assenza di tale segnaletica aveva avuto efficienza causale esclusiva nella verificazione del sinistro poiché il sig.
si era immesso sulla Strada Panoramica Adriatica provenendo CP_2 da via dei Pelati e nell'intersezione tra le predette strade non era stata apposta alcuna segnaletica che inibisse il proseguo della circolazione e/o che segnalasse la competizione in corso.
Rispetto ai testi e - che avevano riferito Testimone_1 Testimone_2 in ordine al fatto di aver intimato al motociclista di fermarsi per motivi di sicurezza - rileva che il tribunale aveva ritenuto i predetti pienamente attendibili nonostante che, in quanto componenti della scorta, avessero interesse a sostenere la correttezza del proprio operato.
In ogni caso la scorta non aveva fornito al sig. alcuna CP_2 chiara informazione sulla gara in corso e sulla necessità di fermarsi per cui, stante l'assenza di segnaletica, il motociclista si era venuto a trovare all'oscuro del fatto che si stava svolgendo una competizione per cui non aveva compreso la necessità di fermarsi, né la scorta si era prodigata in tal senso. Non solo, lo stesso teste aveva riferito in sede testimoniale che non gli era stato Testimone_1 comunicato il contenuto dell'ordinanza relativa alla disciplina del traffico, mentre del tutto ininfluente era risultato il fatto che la moto scorta viaggiasse ad una distanza di appena 100 metri dai ciclisti in quanto tale da non consentire alcunché ( il teste aveva Tes_2 dichiarato alla Polizia Municipale: “Vedevo dallo specchietto retrovisore che i motociclisti procedevano nella loro marcia e non potevo far nulla più di quello che avevo fatto in rispetto del regolamento”).
L'appellante incidentale evidenzia inoltre che lo stesso organizzatore nel chiamare in causa l' , aveva contestato P_ ON
l'organizzazione della scorta tecnica per violazione del regolamento disciplinare rilevando che la moto scorta non si trovava alla distanza regolamentare di m. 200 dai ciclisti, ma ad appena 100 m., che gli addetti alla scorta non avevano segnalato al motociclista il transito dei ciclisti in maniera inequivoca e pur essendosi accorti del fatto che il sig.
[...] non si era fermato e che quindi non aveva compreso il loro invito, CP_2 non erano intervenuti efficacemente per scongiurare il sinistro.
Rileva quindi che il teste che aveva incrociato il motociclista Tes_1 quando i ciclisti erano ancora ad una distanza di 1 km, oltre a non intervenire personalmente, non aveva neppure segnalato all'altra moto scorta (condotta da la presenza del motociclista sul percorso di Tes_2 gara.
Sotto diverso profilo, sempre secondo l'assunto dell'appellante incidentale, nessuna responsabilità può essere ascritta al sig.
[...]
in quanto egli procedeva a velocità moderata e sul margine CP_2 destro della corsia per cui, nel percorrere una curva sinistrorsa a medio raggio ed a visuale chiusa, si era trovato improvvisamente di fronte il ciclista insieme ad altri partecipanti alla gara;
di contro il sig. Pt_1
, proveniente dall'opposto senso di marcia, stava percorrendo Pt_1 la medesima strada e “tagliava la curva” marciando completamente spostato nella corsia di pertinenza della moto rendendo l'urto inevitabile.
In definitiva, secondo l'assunto dell'appellante incidentale, va affermata la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione P_ dell'evento con conseguente riforma della gravata sentenza e condanna del predetto a restituire a , o a Controparte_2 CP_8
che ha provveduto materialmente al pagamento essendovi tenuta in
[...] quanto assicuratore per la RCA, quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado come da documentazione in atti (€ 6.327,01 in favore di e € 1.861,29 quale compenso CTU). Pt_1
3.)La propone appello Parte_3 incidentale censurando la gravata sentenza nella parte in cui il tribunale, decidendo sulle spese legali della ne ha CP_3 disposto la totale compensazione pur rigettando ogni domanda avversaria e, dunque, violando il principio di soccombenza, oltre che nella parte in cui ha affermato che la scorta tecnica era stata demandata all'associazione e che, dunque, fosse CP_3 legittimata passiva posto che, al momento del sinistro ( 15.05.2011),
l'associazione sportiva dilettantistica convenuta in appello non era stata ancora costituita ( 29.12.2013).
Anche i testimoni e , addetti alla scorta, Testimone_1 Testimone_2 sentiti all'udienza del 30.05.2019, avevano confermato l'estraneità dell'associazione affermando che l'incarico era stato conferito da
[...]
cioè da soggetto estraneo all'associazione dilettantistica, in P_1 quanto il legale rappresentante della A.S.D. G.C. Capodarco-Comunità di
, come risulta dalla documentazione in atti, è il sig. CP_3 CP_4
.
[...]
Precisa, infine, che la non era stata citata in giudizio CP_3 dall'odierno appellante principale, ma chiamata in causa dal convenuto che all'udienza del 22.02.2018, aveva NT ammesso di aver erroneamente chiamato in causa la CP_3 chiedendo termine per notificare l'atto di chiamata di terzo ai soci della effettiva società che aveva partecipato all'evento.
4.) Il primo motivo di appello principale e di quello incidentale proposto da possono essere esaminati congiuntamente in Controparte_2 quanto riguardanti la responsabilità esclusiva del sig. P_ nella sua qualità di responsabile organizzatore della manifestazione ciclistica Strarossini Fondo Città di AR edizione 2011 del 15.05.2011 che si svolgeva lungo la SS Adriatica, con direzione Cattolica-AR, rispetto al sinistro che ha visto coinvolto il sig. e che si è Pt_1 verificato all'altezza del Km 6 della Strada Panoramica San Bartolo, in territorio del Comune di AR.
I motivi risultano infondati e vanno, pertanto, respinti.
Dalla documentazione in atti risulta che il Prefetto della Provincia di
AR e BI con ordinanza n. Prot. 1/T/11 aveva autorizzato la gara cui ha partecipato il sig. prescrivendo “ un valido Pt_1 provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, in occasione del transito dei concorrenti o di chiusura della strada emesso ai sensi dell'art.9, comma 7 bis” del C.d.S. , “...una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della gara secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia”, la presenza di “una adeguata sorveglianza di tutto il percorso” da parte di “... proprio personale dotato di bracciale o di altro indumento muniti di segno di riconoscimento con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali”, la segnalazione, anche in presenza di organi di Polizia, dell' “inizio e fine della carovana composta dai ciclisti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirli , con cartelli mobili di e ”, la presegnalazione “...con proprio ed idoneo personale, tutti gli incroci stradali, le rotatorie, i passaggi a livello, ... fino al passaggio dell'ultimo concorrente...”, “Salvo che non sia già prevista la vigilanza da parte degli organi di polizia stradale, con l'ausilio di personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili... siano presidiate costantemente le intersezioni che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea ( o la limitazione della circolazione), allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti nonché di dare massima pubblicità all'ordinanza di sospensione” (...)
“Che vengano messe in atto, con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di regolazione del traffico e di segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia o che comunque si trovano sulla strada percorsa dai ciclisti che partecipano alla gara attraverso
l'intervento di personale di nel numero e secondo le modalità previste dal citato Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada ”.
Il , con ordinanza n. 659/2011, aveva quindi NT2 previsto e disposto tutti i divieti e le deroghe in tutte le aree interessate dalla manifestazione ciclistica. Il sig. aveva ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni da P_ parte del e il nulla osta da parte della NT3
Questura di AR BI , dalla Polizia di Stato , dal NT2
, dall'Anas di Ancona oltre che dai Comuni interessato dal percorso ciclistico e si era avvalso della Parte_3
di Fermo per il servizio di scorta volto a garantire la
[...] sicurezza stradale.
Gli agenti della Polizia Municipale di AR, intervenuti sui luoghi di causa, contestavano alla società LA , di cui era Parte_4 presidente il sig. la violazione dell'art. 9, c. 1 e 9 del C.d.S. P_ per mancanza di specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessavano le strade interessate dal percorso di gara.
Inoltre rilevavano - come risultante dal relativo rapporto in atti -
l'assenza di segnaletica di chiusura strada in entrambi i sensi di marcia e la presenza, solo per la direzione dei ciclisti, di segnaletica che riproduceva due frecce, una di colore rosso e l'altra di colore verde che stavano ad indicare il percorso più breve e quello più lungo, e la presenza di “movieri” dotati di casacche rinfrangenti all'intersezione fra via dei Pelati con la Panoramica San Bartolo.
Il sig. sentito nell'immediatezza dei fatti in sede di Testimone_2 sommarie informazioni e poi esaminato in qualità di testimone, dopo aver precisato che nel corso della gara “fra l'apri corsa ed il fine corsa vi è la sospensione provvisoria del traffico”, ha riferito che mentre in sella alla motocicletta di scorta precedeva di circa 150 m il gruppo di tre ciclisti di cui faceva parte il sig. aveva visto provenire Pt_1 dall'opposta direzione di marcia due motociclisti ai quali aveva intimato l'alt con paletta d' ordinanza rossa ed il fischietto in modo da farsi sentire e vedere chiaramente e di aver notato, dopo il suo segno, che i predetti avevano fatto con il capo un cenno di assenso facendo capire di aver recepito l'ordine. Proseguendo nella marcia, sempre secondo quanto dichiarato dal predetto teste, aveva potuto rilevare attraverso lo specchietto retrovisore che i due motociclisti avevano proseguito anziché fermarsi dopo aver ricevuto l'alt. Ha aggiunto che all'arrivo aveva appreso da altra scorta che lo precedeva e che accompagnava altro gruppo di ciclisti, che agli stessi due motociclisti era stato già impartito l'alt e che gli stessi avevano fatto cenno di comprendere il segnale.
, dapprima sentito in sede di sommarie informazioni e poi Testimone_1 esaminato in qualità di teste, ha riferito che nello svolgere attività di scorta tecnica alla gara ciclistica ed allorché si trovava a circa 1.500,00 m. dal gruppo dei ciclisti, aveva visto transitare i due motociclisti in direzione opposta a quella della gara ed aveva intimato loro l'alt con la paletta tanto che i predetti avevano rallentato e accostato a destra.
Nessun dubbio sulla attendibilità dei due testi già affermata dal primo giudice ove soltanto si consideri che tale ultima circostanza non
è stata smentita dal sig. il quale, nel rendere Controparte_2 sommarie informazioni testimoniali, aveva dichiarato che circa un chilometro prima del luogo ove si è verificato il sinistro aveva visto sulla corsia opposta, in direzione di AR, ed al centro della strada un gruppo di motociclisti con casacca rinfrangente ma senza bandierine che precedevano un gruppo di ciclisti “ presumo della gara” che marciavano sulla corsia di destra, che al segnale dell'alt avevano rallentato e si erano fermati per poi riprendere la marcia dopo aver visto che non stava sopraggiungendo alcun ciclista.
Il teste ha anche aggiunto che la vettura di inizio gara si Tes_1 trovava ancora più avanti rispetto a lui e che di solito l'auto
“ammiraglia” si trova a fine corsa.
Sulla base di tali elementi si può giungere ad affermare che il sig.
in qualità di Presidente della associazione ciclistica P_ organizzatrice della gara, non ha rispettato quanto previsto dalla determinazione n.1327 del 10 maggio 2011, per non aver apposto lungo tutto il tragitto della gara e, soprattutto, in corrispondenza di intersezioni stradali, opportuna segnaletica integrativa idonea ad avvertire della gara ciclistica tutti gli utenti provenienti dalle strade intersecanti che non potevano avvedersi dei segnali di chiusura al traffico per via della gara ciclistica.
Il sig. , così come emerso dalla deposizione del teste CP_2
( conducente del secondo motociclo), proveniva da una Testimone_3 strada laterale rispetto a quella interessata dalla gara ciclistica sulla quale non vi erano segnali che lo potessero preavvertire della inibizione al traffico della strada.
Nessun addebito può essere mosso nei confronti del ciclista per aver impegnato la corsia di sinistra rispetto a quella corrispondente al proprio senso di marcia atteso che, come già sopra evidenziato,
l'ordinanza prefettizia e quella del avevano prescritto NT2 la temporanea sospensione della circolazione, ossia la chiusura della strada per la durata strettamente necessaria al transito della carovana di gara, per cui i ciclisti ben avrebbero potuto circolare occupando l'intera carreggiata.
Difatti, secondo quanto affermato in tema dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto nell'ipotesi in cui non sia stata chiusa la strada al traffico ordinario, l'espressa previsione della possibilità dello svolgimento di gare di velocità su strade ed aree pubbliche posta dall'art 9 cod. strad., non sospende né modifica, durante lo svolgimento di esse l'obbligo di osservare le norme sulla circolazione da parte di tutti gli utenti della strada (compresi i medesimi corridori) ( Cass. Sez. 3, Sentenza n.
14815 del 04/09/2012).
La circostanza della mancata segnalazione alle intersezioni della chiusura della strada in ragione del transito della carovana ciclistica pur integrando una violazione delle prescrizioni stabilite e che l'organizzatore avrebbe dovuto rispettare, non risulta in nesso causale con il sinistro oggetto di giudizio ove si consideri quanto dichiarato dai testi ed avendo gli stessi riferito di Tes_2 Tes_1 aver intimato l'alt ai due motociclisti che stavano marciando in senso contrario a quello della gara al quale i predetti non avevano ottemperato.
Peraltro deve escludersi che il segnale sia stato equivocato allorquando era stato intimato a distanza di circa oltre chilometro da dove si trovava il gruppo di cui faceva parte il atteso Pt_1 quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale dal sig. CP_2 in ordine al fatto che dopo aver rallentato la marcia, si erano arrestati per poi ripartire dopo aver constatato che non stava sopraggiungendo più nessuno. Di conseguenza non può porsi in dubbio che allorquando il sig. a bordo della moto che precedeva i ciclisti, Tes_2 con indosso la giacca rinfrangente, ha intimato l'alt con paletta rossa e fischietto, che i due motociclisti possano aver potuto equivocare il significato della segnalazione che avevano già visto in precedenza e che avevano perfettamente compreso, anche rispetto alle ragioni dell'alt, tanto da aver fermato la propria corsa per poi riprenderla dopo aver visto che non stava sopraggiungendo più nessuno. Dopo l'alt intimato dal teste i due motociclisti Tes_2 avrebbero, dunque, dovuto arrestare immediatamente la loro marcia avendo, peraltro, ormai contezza del fatto che era in corso una gara ciclistica, e porsi al margine destro della carreggiata onde consentire ai ciclisti di procedere agevolmente.
Né può ritenersi che tale ultima azione possa essere stata impedita dalla minor distanza, dal gruppo di ciclisti, in cui si trovava l' Tes_2 rispetto a quanto stabilito dal Disciplinare considerato che trattasi in ogni caso di distanza che avrebbe consentito di arrestare la marcia considerato che per stessa affermazione del sig. i due CP_2 motociclisti stavano procedendo a velocità moderata.
5.) Il secondo motivo di appello principale risulta infondato e va conseguentemente rigettato.
Irrilevanti risultano le doglianze circa l'eventuale ritardo nel deposito della CTU mentre infondata appare l'eccezione di nullità per mancanza di controdeduzioni del CTU alle osservazioni del ctp di parte attrice in primo grado. Infatti, le osservazioni del CTP dell'appellante hanno trovato specifico riscontro nell'all. n.6 della CTU intitolato “Controdeduzioni alle parti” ove il C.T.U. dichiara di aver operato esattamente come richiesto dal quesito postogli dal giudice spiegando l'iter seguito per la quantificazione del danno e la motivazione che lo ha indotto a non tenere conto del preventivo di parte attrice confermando, quindi, quanto già riportato nella bozza peritale.
Non risponde neppure al vero che la quantificazione dei danni della bicicletta non sia stata contestata dalle parti. Vi è, difatti, specifica contestazione sia da parte di che della compagnia assicuratrice CP_2 convenuta.
Nel merito, occorre evidenziare che il danno patrimoniale deve essere concreto e che la Corte di Cassazione (ex multis la sentenza, sez. III
Civile, n. 26693/2013) si è espressa affermando l'insufficienza del solo preventivo a fondare la richiesta danni, costituendo il predetto documento, un atto della parte danneggiata, redatto da un terzo (perito/tecnico) fuori dal contraddittorio tra danneggiante e danneggiato che, peraltro, si sostanzia in una valutazione priva di carattere di oggettività così da risultare irrilevante il fatto che sia stato confermato in sede testimoniale dal soggetto che lo ha redatto.
Non vi è ragione, dunque, per discostarsi dalle conclusioni del
CTU il quale ha evidenziato che la bicicletta danneggiata non è stata posta a sua disposizione, che i danni sono stati rilevati sulla base degli atti di causa e, in particolare, da quanto risultante dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale e che le caratteristiche del mezzo sono state rilevate anche sulla base delle foto in atti.
D'altro canto non vi è alcun elemento di prova che consenta di affermare che le caratteristiche della bicicletta imponevano, dopo il sinistro, la sostituzione completa del telaio o delle ruote, o che i danni siano stati di entità tale da comportare detta sostituzione in quanto tale ricostruzione non risulta compatibile con le mere abrasioni ad alcune parti del mezzo attestate dagli agenti verbalizzanti né con la minima entità delle lesioni personali riportate dal ciclista.
6.) Il terzo motivo di appello principale può trovare parziale accoglimento.
La richiesta di riconoscimento della voce di spesa derivante dall'attività stragiudiziale di cui alla documentazione in atti, svolta al fine di ottenere il risarcimento del danno, è stata avanzata sulla base di mera nota pro-forma che, peraltro, riporta una voce di spesa per la pratica Carriero verso Udace, Milano assicurazioni, LA Fastiggi Bike ed imputa le spese legali unitariamente alla fase stragiudiziale e alla fase penale (querela).
La voce in esame, posto che la nota pro-forma non comprova il versamento della somma ivi indicata, va necessariamente correlata all'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni in favore del sig. sicché, fatta applicazione della tabella ratione Pt_1 temporis applicabile e relativa ai compensi per attività stragiudiziale, va riconosciuta la somma di euro 610,00 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Nessuna doglianza specifica risulta inoltre essere stata sollevata rispetto al danno non patrimoniale liquidato dal primo giudice non potendo a tal fine assumere rilievo le mere indicazioni riportate nelle conclusioni.
7.) Quanto al motivo sollevato dalla Parte_3
in punto di estromissione per difetto di legittimazione
[...] passiva va rilevato che la predetta appellante incidentale ha evidenziato che il sinistro si è verificato il giorno 15.05.2011, mentre, dai documenti depositati in atti risulta che l' NT4
è stata costituita in data 29.12.2013 con scrittura
[...] privata registrata all'Agenzia delle Entrate, cui ha fatto successivamente seguito, in data 30.12.2013, la richiesta di attribuzione della partita Iva, sì da doversi escludere la trasformazione dell'assetto societario prospettato dal primo giudice in quanto l'associazione, al momento dell'evento per cui è causa, non era neppure costituita.
Così come rilevato dall'appellante incidentale la stessa difesa del convenuto all'udienza del 22.02.2018 NT aveva ammesso di aver erroneamente chiamato in causa la
[...]
, chiedendo termine per notificare l'atto di chiamata di terzo ai CP_3 soci della effettiva società che aveva partecipato all'evento.
Se ne deve dedurre che, sulla base della stessa prospettazione della parte, l'associazione chiamata in giudizio non risulta titolare del potere di subire il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, sicché
l'eccezione va accolta.
La censura in punto di spese di lite va, quindi, esaminata, alla luce dell'accoglimento del motivo sopra esaminato.
Poiché “... l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato” (Cass. Sez. 3 ,Ordinanza n. 31868 del 15/11/2023), le spese di lite della , Parte_3 liquidate come da dispositivo in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, vanno poste a carico del convenuto avendo lo stesso P_ erroneamente chiamato in causa un diverso soggetto privo di legittimazione passiva.
8.) Il rigetto dell'appello principale in punto di responsabilità del sig. impone la conferma della condanna dell'appellante al P_ pagamento delle spese di lite nei confronti del predetto, liquidate quanto al presente grado come da dispositivo.
8.1)Il parziale accoglimento dell'appello principale nei confronti di e la scarsa incidenza dell'importo riconosciuto Controparte_2 legittima la totale compensazione delle spese di lite del grado fra tali parti. 8.2) Vanno, altresì, totalmente compensate le spese di lite del grado fra le altre parti e la - che non ha impugnato la Controparte_5 compensazione già disposta in primo grado - risultando assorbiti i rilievi in ordine alla operatività della polizza ed assumendo in ogni caso la predetta nel presente grado, veste di parte processuale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AR
nei confronti di ,
[...] NT CP_2
, e
[...] Parte_3 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di AR n. NT5
159/2022, pubblicata in data 25.02.2022, in parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento di quello incidentale della
[...]
, in parziale riforma della gravata Parte_3 sentenza, che conferma nel resto:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva della
[...]
; ON
-condanna al pagamento della somma di euro Controparte_2
610,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di spese stragiudiziali;
-dichiara interamente compensate le spese del grado fra AR
e ;
[...] Controparte_2
-condanna a rifondere le spese del grado in favore AR di liquidate in euro 550,00 per la fase di NT studio, euro 450,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
-condanna a rifondere le spese di lite di NT entrambi i gradi del giudizio in favore di Parte_3 liquidate, quanto al primo grado, in euro 450,00 per la
[...] fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria, euro 900,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado, in euro 550,00 per la fase di studio, euro 450,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
-dichiara interamente compensate le spese di lite del grado fra la e le altre parti. NT5
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 29.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al ruolo 928/2022
tra
(C.F. , AR C.F._1 con il patrocinio dell'AVV. CLAUDIO MARZOCCHI
APPELLANTE
contro
(C.F. ), NT C.F._2 con il patrocinio dell'AVV. MARCO VALENTINI
APPELLATO
), Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'AVV. RENATO BRUALDI APPELLATO e APPELLANTE
INCIDENTALE
, (P.I. ON
), in persona del Presidente pro tempore P.IVA_1 CP_4
(C.F. ),con il patrocinio degli AVV.TI
[...] C.F._4
GIOVANNI LANCIOTTI e NATASCIA FEBI
APPELLATA e APPELLANTE
INCIDENTALE
(P.I ), Controparte_5 P.IVA_2 con il patrocinio dell'AVV. GIANLUCA MICUCCI CECCHI
APPELLATA
OGGETTO: risarcimento danni - appello avverso la sentenza n.194/2022 emessa dal Tribunale di AR, pubblicata in data 25.02.2022.
CONCLUSIONI
Di parte appellante : AR
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in riforma della
Sentenza impugnata … ogni contraria istanza disattesa, eccezione e difesa, previo rinnovo, con sostituzione del Consulente nominato nel giudizio di prime cure, della CTU tecnica svolta sulla bicicletta del Sig.
e sul danno, da determinarsi NON (o quantomeno non Pt_1 unicamente, come invece ha fatto il CTU del giudizio di prime Cure) sulle valutazioni di danno espresse, di ruotine, dagli Agenti di Polizia intervenuti
a rilevare il sinistro e così indicate in rapporto, bensì sulla base di TUTTI gli elementi probatori presenti agli atti … e comunque per tutte le ragioni già specificamente allegate all'interno della propria memoria autorizzata
19.2.2021 nel giudizio di prime Cure;
valutata ancora preliminarmente, ed in subordine, la necessità di chiamare a chiarimenti il Consulente Tecnico nominato nel giudizio di prime cure sulle circostanze capitolate in atto di appello (pagine 42 e 43), COSÌ PROVVEDERE: Nel merito: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del convenuto NT
, nella sua qualità di responsabile organizzatore della
[...] manifestazione ciclistica Strarossini Fondo Città di AR edizione 2011 del 15.05.2011, nonché quale allora Presidente e Responsabile della società VILLA FASTIGGI BIKE ASD, rispetto al sinistro di cui è causa ed occorso al Sig. nelle sopra riferite circostanze di tempo AR
e luogo per le ragioni di cui in premessa, e, per l'effetto, CONDANNARE il convenuto ed il suo assicuratore per la NT [...] al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali CP_6 subiti dal Sig. in conseguenza del sinistro di cui è AR causa, danni allegati e provati attraverso le produzioni in atti e tradotti, quanto al danno non patrimoniale, secondo le tabelle di Milano, così complessivamente e presuntivamente quantificati: danni non patrimoniali
€. 4.000,00, danni patrimoniali €. 6.070,00 (ovvero, in estremo subordine, rispetto solo a questa voce di danno patrimoniale, il minore importo di € 1.171,38); oltre al rimborso delle spese sostenute per
l'assistenza legale stragiudiziale quantificate in €. 1.987,80 come da preavviso di fattura allegato, oltre alla refusione delle spese di CTU e CTP in ambito giudiziale ovvero negli importi maggiori e/o minori ritenuti di giustizia, oltre interessi nella misura di legge dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo;
Sempre nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva e/o concorrenziale delle terze chiamate e CP_3 [...]
, ovvero anche delle terze chiamate in concorso con il CP_2
rispetto al sinistro di cui è causa ed NT occorso al Sig. nelle sopra riferite circostanze di tempo AR
e luogo per le ragioni di cui in premessa, e, per l'effetto, CONDANNARE tutte le parti convenute in solido tra loro, ognuna per il proprio titolo e nell'ambito delle accertande responsabilità, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. in AR conseguenza del sinistro di cui è causa, danni allegati e provati attraverso le produzioni in atti e tradotti, quanto al danno non patrimoniale, secondo le tabelle di Milano, così complessivamente e presuntivamente quantificati: danni non patrimoniali €. 4.000,00, danni patrimoniali €.
6.070,00 (ovvero, in estremo subordine rispetto solo a questa voce di danno patrimoniale, il minore importo di € 1.171,38); oltre al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale quantificate in
€. 1.987,80 come da preavviso di fattura allegato, oltre alla refusione delle spese di CTU e CTP in ambito giudiziale ovvero negli importi maggiori
e/o minori ritenuti di giustizia, oltre interessi nella misura di legge dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario per entrambi i gradi di giudizio. In ogni caso annullando la condanna in capo al sig.
al pagamento delle spese di lite a favore del Sig. AR
IN VIA ISTRUTTORIA … insiste, non NT rinunciandovi, alla richiesta di rinnovo con sostituzione del CTU tecnico per le ragioni già specificamente allegate all'interno della propria memoria autorizzata 19.2.2021 del giudizio di prime Cure. IN ESTREMO
SUBORDINE, SI CHIEDE CHE IL CTU VENGA CHIAMATO A CHIARIMENTI
SULLE SEGUENTI CIRCOSTANZE: • dica il CTU, accertato e descritto il modello della bicicletta del , e le caratteristiche del telaio e delle Pt_1 ruote della stessa, se le valutazioni economiche indicate dal preventivo in atti (doc. 16 attoreo: ) siano congrue o meno: ed, in ogni Parte_2 caso, motivi l'eventuale differente stima offerta;
• indichi inoltre il CTU, accertato che il telaio e le ruote della biciletta del erano in Pt_1 carbonio, quali conseguenze subiscono dette componentistiche specifiche della bicicletta in occasione di impatti;
• dica il CTU se la valutazione del regolare allineamento e perfetta integrità di dette componentistiche in carbonio, allorquando subiscono impatti come quello subito dal , Pt_1 siano percepibili a semplice indagine oculare ovvero se necessitino di specifiche;
• dica il CTU se la fibra di carbonio ha uno snervamento, cioè una deformazione plastica sotto sforzo, che è vicina allo zero spiegandone le conseguenze in caso di impatto;
• dica il CTU se il carbonio si spezza senza piegarsi, al contrario dell'acciaio e dell'alluminio, dove bozze o pieghe fanno presagire l'imminente rottura;
• dica il CTU se la verifica dell'integrità del telaio può essere effettuato attraverso un controllo visivo
e “acustico”, e se esistono anche altri metodi più scientifici, come gli ultrasuoni o la termografia;
• dica il CTU se per controllare il telaio in fibra di carbonio è necessario posizionarlo sul cavalletto di lavoro e controllare i punti più critici, quali: la parte inferiore del cannotto di sterzo, dovendosi controllare l'integrità visiva di questa parte, per vedere che non vi siano variazioni di colore della vernice o crepe nel materiale;
la scatola del movimento centrale, osservando sotto la scatola del movimento centrale e nel punto di congiunzione tra i foderi orizzontali e il tubo obliquo, che non vi siano cricche o variazioni del colore della vernice;
i foderi posteriori, avvicinando a mano i foderi posteriori, spingendoli delicatamente per verificar se si avvertono scricchiolii strani o pieghe del materiale;
i componenti in composito, afferrando per l'estremità il manubrio e provando a fletterlo, verificando se si piega od emette rumori strani.”;
Di parte appellata NT NT
“… in via principale, respingere l'impugnazione e tutte le richieste formulate da parte appellante, nonché respingere tutti gli appelli incidentali e le richieste formulate dagli appellanti costituiti, confermando la Sentenza n.194/2022; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse riconoscere una qualche responsabilità (totale o parziale) in capo al sig. in ordine al risarcimento NT degli eventuali danni subiti dal sig. , si chiede che lo stesso venga Pt_1 totalmente manlevato da parte della Compagnia Assicurativa UnipolSAI
Assi. Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in CP_7 favore del procuratore antistatario.”;
Di parte appellata e appellante incidentale : Controparte_2
“… in accoglimento del proposto appello incidentale dichiarare la esclusiva
o quanto meno preponderante responsabilità di NT
nella causazione del sinistro, rigettando ogni domanda proposta nei
[...] confronti di . Per l'effetto condannare Controparte_2 NT
a rimborsare a o a ,
[...] Controparte_2 Controparte_8 che ha provveduto materialmente all'adempimento della sentenza
(essendovi tenuta quale assicuratrice per la RCA del predetto ) CP_2 quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado (€ 6.327,01 in favore di e € 1.861,29 quale compenso ancora da pagarsi al CTU Pt_1 per di lui ritardata fatturazione della relativa somma (detto pagamento è attualmente in corso come ci si riserva di documentare all'esito del perfezionamento dello stesso). Rigettati gli altri motivi di appello proposti da , confermare per il resto la sentenza di primo grado. AR
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”;
Di parte appellata e appellante incidentale ON
:
[...]
”…Rigettare l'appello proposto da poiché, per tutti i AR motivi sopra esposti, è infondato in fatto e in diritto. In riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
, poiché estranea Controparte_9 ai fatti di causa in quanto non costituita e non esistente all'epoca del sinistro;
condannare ovvero NT AR
, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali del primo
[...] grado di giudizio, quantificate in complessivi € 5.560,25, oltre IVA e CAP come per legge, o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
Di parte appellata Controparte_5
“NEL MERITO: respingere l'appello intentato dal Sig. in AR quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e per
l'effetto confermare la sentenza sottoposta a gravame;
IN OGNI CASO: confermare la sentenza n. 194/2022 per cui è appello oggi. Con vittoria di spese , diritti e onorari di causa, IVA e Cap come per legge.”; FATTI DI CAUSA
I.)Con la sentenza n.194/2022, pubblicata in data 25.02.2022, il
Tribunale di AR, accertata la responsabilità esclusiva di CP_2 nella causazione del sinistro avvenuto il 15 maggio 2011,
[...] accoglieva la domanda proposta da e, per l'effetto, AR condannava al pagamento della somma totale di €. Controparte_2
2.517,35, oltre interessi legali dal sinistro al saldo, oltre alle spese del presente giudizio in favore dell'attore, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, e a quelle di c.t.u. mentre condannava l'attore al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto dichiarava interamente compensate le spese NT di lite fra l'attore , il convenuto ed il terzo Pt_1 P_ responsabile , e la e la CP_2 Controparte_5 [...]
NT0
II) Avverso la richiamata sentenza proponeva appello AR
deducendo i motivi di seguito esaminati e formulando le
[...] conclusioni come sopra trascritte.
III) Si costituiva il signor contestando i motivi di appello e P_ chiedendo il rigetto dell'appello o, in denegata ipotesi, la manleva da parte di Controparte_5
IV) costituendosi, proponeva impugnazione Controparte_2 incidentale censurando la gravata sentenza, in particolare nella parte in cui accerta l'esclusiva responsabilità del predetto nella CP_2 causazione del sinistro.
V) Con comparsa di costituzione e risposta la Parte_3
proponeva impugnazione incidentale insistendo per la
[...] pronuncia di carenza della propria legittimazione passiva nonché impugnando il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese legali. VI) Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) L'appellante impugna la sentenza al fine di sentire accertare la responsabilità esclusiva di presidente NT della società organizzatrice della corsa, e della sua compagnia di assicurazione, rispetto alla causazione del sinistro o, in via subordinata, la concorrente responsabilità di questi con il sig. – Controparte_2 conducente della motocicletta coinvolta nel sinistro - e di sentir condannare gli stessi al risarcimento del danno nella maggior misura richiesta rispetto a quella riconosciuta in primo grado e conseguente revoca della condanna dell'attore alle spese nei confronti del sig. P_
1.1) In particolare, con il primo motivo, il sig. deduce la Pt_1 mancata valutazione da parte del primo giudice del contenuto delle testimonianze assunte laddove è emerso che gli addetti alla scorta si erano limitati all'intimazione dell'alt nei confronti del motociclista, omettendo la concreta verifica del rispetto di tale ordine da parte del predetto ed evidenziando la necessità fermarlo coattivamente;
del fatto che il sig. , alla guida del motociclo, non aveva avuto CP_2 possibilità di apprendere che su quella strada si stava svolgendo una gara ciclistica in quanto sopraggiunto da una strada laterale dopo la quale non era presente adeguata segnaletica stradale (come accertato dalla
Polizia di AR che aveva comminato al sig. la sanzione P_ amministrativa per la violazione dell'art. 9 comma 1 e 9 del C.d.S.); che dalla testimonianze è emerso che i motociclisti della scorta non avevano rispettato la distanza dal gruppo ciclistico prevista dal regolamento sulle attività delle scorte tecniche, cosicché l'eccessivo ravvicinamento tra scorta e corridori aveva impedito al sig. di CP_2 fermare la sua motocicletta per tempo.
1.2.)Con il secondo motivo contesta la quantificazione dei danni della biciletta come stimata dal CTU e ripropone l'eccezione di nullità della relazione tecnica per non aver l'ausiliario risposto alle osservazioni critiche del CTP di parte attrice contestandone, in ogni caso, le risultanze per non essere state indicate le caratteristiche tecniche della bicicletta dell'attore, né il valore antesinistro della stessa, e perché non si è tenuto conto del preventivo di spesa, non contestato dalle parti, contenente l'indicazione dei pezzi danneggiati e da sostituire, e confermato dal riparatore anche in sede testimoniale.
Sostiene che l'indagine peritale risulta parziale avendo l'ausiliare fondato la sua valutazione solo ed esclusivamente sulla descrizione dei danni indicata nel verbale di Polizia omettendo di considerare che il danno non era stato contestato dalle parti e che le caratteristiche del mezzo (il telaio, del valore di euro 2.500,00 e le ruote ZIPP 404, del valore di euro 1.700,00) per cui l' impatto aveva fatto perdere alla bicicletta le caratteristiche di sicurezza.
1.3.)Con il terzo motivo eccepisce il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento delle spese stragiudiziali per €
1.987,80.
2.) , con il primo motivo di appello incidentale Controparte_2 impugna la gravata sentenza laddove il tribunale ha affermato la responsabilità esclusiva del motociclista evidenziando la contraddittorietà della pronuncia nella parte in cui si afferma che il sig.
aveva fornito la prova liberatoria a suo carico, ovvero di aver P_ adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e ciò sulla sola base delle dichiarazioni dei testi che avrebbero confermato di aver intimato al motoveicolo condotto dal di fermarsi atteso che il sig. CP_2
come risultante dal rapporto redatto dalla Polizia P_
Municipale, aveva completamente omesso, in spregio alle indicazioni ricevute dalle autorità in sede di rilascio dei permessi, di far posizionare in corrispondenza delle intersezioni la segnaletica indicativa della competizione in corso e della momentanea interruzione della circolazione. Proprio l'assenza di tale segnaletica aveva avuto efficienza causale esclusiva nella verificazione del sinistro poiché il sig.
si era immesso sulla Strada Panoramica Adriatica provenendo CP_2 da via dei Pelati e nell'intersezione tra le predette strade non era stata apposta alcuna segnaletica che inibisse il proseguo della circolazione e/o che segnalasse la competizione in corso.
Rispetto ai testi e - che avevano riferito Testimone_1 Testimone_2 in ordine al fatto di aver intimato al motociclista di fermarsi per motivi di sicurezza - rileva che il tribunale aveva ritenuto i predetti pienamente attendibili nonostante che, in quanto componenti della scorta, avessero interesse a sostenere la correttezza del proprio operato.
In ogni caso la scorta non aveva fornito al sig. alcuna CP_2 chiara informazione sulla gara in corso e sulla necessità di fermarsi per cui, stante l'assenza di segnaletica, il motociclista si era venuto a trovare all'oscuro del fatto che si stava svolgendo una competizione per cui non aveva compreso la necessità di fermarsi, né la scorta si era prodigata in tal senso. Non solo, lo stesso teste aveva riferito in sede testimoniale che non gli era stato Testimone_1 comunicato il contenuto dell'ordinanza relativa alla disciplina del traffico, mentre del tutto ininfluente era risultato il fatto che la moto scorta viaggiasse ad una distanza di appena 100 metri dai ciclisti in quanto tale da non consentire alcunché ( il teste aveva Tes_2 dichiarato alla Polizia Municipale: “Vedevo dallo specchietto retrovisore che i motociclisti procedevano nella loro marcia e non potevo far nulla più di quello che avevo fatto in rispetto del regolamento”).
L'appellante incidentale evidenzia inoltre che lo stesso organizzatore nel chiamare in causa l' , aveva contestato P_ ON
l'organizzazione della scorta tecnica per violazione del regolamento disciplinare rilevando che la moto scorta non si trovava alla distanza regolamentare di m. 200 dai ciclisti, ma ad appena 100 m., che gli addetti alla scorta non avevano segnalato al motociclista il transito dei ciclisti in maniera inequivoca e pur essendosi accorti del fatto che il sig.
[...] non si era fermato e che quindi non aveva compreso il loro invito, CP_2 non erano intervenuti efficacemente per scongiurare il sinistro.
Rileva quindi che il teste che aveva incrociato il motociclista Tes_1 quando i ciclisti erano ancora ad una distanza di 1 km, oltre a non intervenire personalmente, non aveva neppure segnalato all'altra moto scorta (condotta da la presenza del motociclista sul percorso di Tes_2 gara.
Sotto diverso profilo, sempre secondo l'assunto dell'appellante incidentale, nessuna responsabilità può essere ascritta al sig.
[...]
in quanto egli procedeva a velocità moderata e sul margine CP_2 destro della corsia per cui, nel percorrere una curva sinistrorsa a medio raggio ed a visuale chiusa, si era trovato improvvisamente di fronte il ciclista insieme ad altri partecipanti alla gara;
di contro il sig. Pt_1
, proveniente dall'opposto senso di marcia, stava percorrendo Pt_1 la medesima strada e “tagliava la curva” marciando completamente spostato nella corsia di pertinenza della moto rendendo l'urto inevitabile.
In definitiva, secondo l'assunto dell'appellante incidentale, va affermata la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione P_ dell'evento con conseguente riforma della gravata sentenza e condanna del predetto a restituire a , o a Controparte_2 CP_8
che ha provveduto materialmente al pagamento essendovi tenuta in
[...] quanto assicuratore per la RCA, quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado come da documentazione in atti (€ 6.327,01 in favore di e € 1.861,29 quale compenso CTU). Pt_1
3.)La propone appello Parte_3 incidentale censurando la gravata sentenza nella parte in cui il tribunale, decidendo sulle spese legali della ne ha CP_3 disposto la totale compensazione pur rigettando ogni domanda avversaria e, dunque, violando il principio di soccombenza, oltre che nella parte in cui ha affermato che la scorta tecnica era stata demandata all'associazione e che, dunque, fosse CP_3 legittimata passiva posto che, al momento del sinistro ( 15.05.2011),
l'associazione sportiva dilettantistica convenuta in appello non era stata ancora costituita ( 29.12.2013).
Anche i testimoni e , addetti alla scorta, Testimone_1 Testimone_2 sentiti all'udienza del 30.05.2019, avevano confermato l'estraneità dell'associazione affermando che l'incarico era stato conferito da
[...]
cioè da soggetto estraneo all'associazione dilettantistica, in P_1 quanto il legale rappresentante della A.S.D. G.C. Capodarco-Comunità di
, come risulta dalla documentazione in atti, è il sig. CP_3 CP_4
.
[...]
Precisa, infine, che la non era stata citata in giudizio CP_3 dall'odierno appellante principale, ma chiamata in causa dal convenuto che all'udienza del 22.02.2018, aveva NT ammesso di aver erroneamente chiamato in causa la CP_3 chiedendo termine per notificare l'atto di chiamata di terzo ai soci della effettiva società che aveva partecipato all'evento.
4.) Il primo motivo di appello principale e di quello incidentale proposto da possono essere esaminati congiuntamente in Controparte_2 quanto riguardanti la responsabilità esclusiva del sig. P_ nella sua qualità di responsabile organizzatore della manifestazione ciclistica Strarossini Fondo Città di AR edizione 2011 del 15.05.2011 che si svolgeva lungo la SS Adriatica, con direzione Cattolica-AR, rispetto al sinistro che ha visto coinvolto il sig. e che si è Pt_1 verificato all'altezza del Km 6 della Strada Panoramica San Bartolo, in territorio del Comune di AR.
I motivi risultano infondati e vanno, pertanto, respinti.
Dalla documentazione in atti risulta che il Prefetto della Provincia di
AR e BI con ordinanza n. Prot. 1/T/11 aveva autorizzato la gara cui ha partecipato il sig. prescrivendo “ un valido Pt_1 provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, in occasione del transito dei concorrenti o di chiusura della strada emesso ai sensi dell'art.9, comma 7 bis” del C.d.S. , “...una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della gara secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia”, la presenza di “una adeguata sorveglianza di tutto il percorso” da parte di “... proprio personale dotato di bracciale o di altro indumento muniti di segno di riconoscimento con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali”, la segnalazione, anche in presenza di organi di Polizia, dell' “inizio e fine della carovana composta dai ciclisti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirli , con cartelli mobili di
“Che vengano messe in atto, con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di regolazione del traffico e di segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia o che comunque si trovano sulla strada percorsa dai ciclisti che partecipano alla gara attraverso
l'intervento di personale di
Il , con ordinanza n. 659/2011, aveva quindi NT2 previsto e disposto tutti i divieti e le deroghe in tutte le aree interessate dalla manifestazione ciclistica. Il sig. aveva ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni da P_ parte del e il nulla osta da parte della NT3
Questura di AR BI , dalla Polizia di Stato , dal NT2
, dall'Anas di Ancona oltre che dai Comuni interessato dal percorso ciclistico e si era avvalso della Parte_3
di Fermo per il servizio di scorta volto a garantire la
[...] sicurezza stradale.
Gli agenti della Polizia Municipale di AR, intervenuti sui luoghi di causa, contestavano alla società LA , di cui era Parte_4 presidente il sig. la violazione dell'art. 9, c. 1 e 9 del C.d.S. P_ per mancanza di specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessavano le strade interessate dal percorso di gara.
Inoltre rilevavano - come risultante dal relativo rapporto in atti -
l'assenza di segnaletica di chiusura strada in entrambi i sensi di marcia e la presenza, solo per la direzione dei ciclisti, di segnaletica che riproduceva due frecce, una di colore rosso e l'altra di colore verde che stavano ad indicare il percorso più breve e quello più lungo, e la presenza di “movieri” dotati di casacche rinfrangenti all'intersezione fra via dei Pelati con la Panoramica San Bartolo.
Il sig. sentito nell'immediatezza dei fatti in sede di Testimone_2 sommarie informazioni e poi esaminato in qualità di testimone, dopo aver precisato che nel corso della gara “fra l'apri corsa ed il fine corsa vi è la sospensione provvisoria del traffico”, ha riferito che mentre in sella alla motocicletta di scorta precedeva di circa 150 m il gruppo di tre ciclisti di cui faceva parte il sig. aveva visto provenire Pt_1 dall'opposta direzione di marcia due motociclisti ai quali aveva intimato l'alt con paletta d' ordinanza rossa ed il fischietto in modo da farsi sentire e vedere chiaramente e di aver notato, dopo il suo segno, che i predetti avevano fatto con il capo un cenno di assenso facendo capire di aver recepito l'ordine. Proseguendo nella marcia, sempre secondo quanto dichiarato dal predetto teste, aveva potuto rilevare attraverso lo specchietto retrovisore che i due motociclisti avevano proseguito anziché fermarsi dopo aver ricevuto l'alt. Ha aggiunto che all'arrivo aveva appreso da altra scorta che lo precedeva e che accompagnava altro gruppo di ciclisti, che agli stessi due motociclisti era stato già impartito l'alt e che gli stessi avevano fatto cenno di comprendere il segnale.
, dapprima sentito in sede di sommarie informazioni e poi Testimone_1 esaminato in qualità di teste, ha riferito che nello svolgere attività di scorta tecnica alla gara ciclistica ed allorché si trovava a circa 1.500,00 m. dal gruppo dei ciclisti, aveva visto transitare i due motociclisti in direzione opposta a quella della gara ed aveva intimato loro l'alt con la paletta tanto che i predetti avevano rallentato e accostato a destra.
Nessun dubbio sulla attendibilità dei due testi già affermata dal primo giudice ove soltanto si consideri che tale ultima circostanza non
è stata smentita dal sig. il quale, nel rendere Controparte_2 sommarie informazioni testimoniali, aveva dichiarato che circa un chilometro prima del luogo ove si è verificato il sinistro aveva visto sulla corsia opposta, in direzione di AR, ed al centro della strada un gruppo di motociclisti con casacca rinfrangente ma senza bandierine che precedevano un gruppo di ciclisti “ presumo della gara” che marciavano sulla corsia di destra, che al segnale dell'alt avevano rallentato e si erano fermati per poi riprendere la marcia dopo aver visto che non stava sopraggiungendo alcun ciclista.
Il teste ha anche aggiunto che la vettura di inizio gara si Tes_1 trovava ancora più avanti rispetto a lui e che di solito l'auto
“ammiraglia” si trova a fine corsa.
Sulla base di tali elementi si può giungere ad affermare che il sig.
in qualità di Presidente della associazione ciclistica P_ organizzatrice della gara, non ha rispettato quanto previsto dalla determinazione n.1327 del 10 maggio 2011, per non aver apposto lungo tutto il tragitto della gara e, soprattutto, in corrispondenza di intersezioni stradali, opportuna segnaletica integrativa idonea ad avvertire della gara ciclistica tutti gli utenti provenienti dalle strade intersecanti che non potevano avvedersi dei segnali di chiusura al traffico per via della gara ciclistica.
Il sig. , così come emerso dalla deposizione del teste CP_2
( conducente del secondo motociclo), proveniva da una Testimone_3 strada laterale rispetto a quella interessata dalla gara ciclistica sulla quale non vi erano segnali che lo potessero preavvertire della inibizione al traffico della strada.
Nessun addebito può essere mosso nei confronti del ciclista per aver impegnato la corsia di sinistra rispetto a quella corrispondente al proprio senso di marcia atteso che, come già sopra evidenziato,
l'ordinanza prefettizia e quella del avevano prescritto NT2 la temporanea sospensione della circolazione, ossia la chiusura della strada per la durata strettamente necessaria al transito della carovana di gara, per cui i ciclisti ben avrebbero potuto circolare occupando l'intera carreggiata.
Difatti, secondo quanto affermato in tema dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto nell'ipotesi in cui non sia stata chiusa la strada al traffico ordinario, l'espressa previsione della possibilità dello svolgimento di gare di velocità su strade ed aree pubbliche posta dall'art 9 cod. strad., non sospende né modifica, durante lo svolgimento di esse l'obbligo di osservare le norme sulla circolazione da parte di tutti gli utenti della strada (compresi i medesimi corridori) ( Cass. Sez. 3, Sentenza n.
14815 del 04/09/2012).
La circostanza della mancata segnalazione alle intersezioni della chiusura della strada in ragione del transito della carovana ciclistica pur integrando una violazione delle prescrizioni stabilite e che l'organizzatore avrebbe dovuto rispettare, non risulta in nesso causale con il sinistro oggetto di giudizio ove si consideri quanto dichiarato dai testi ed avendo gli stessi riferito di Tes_2 Tes_1 aver intimato l'alt ai due motociclisti che stavano marciando in senso contrario a quello della gara al quale i predetti non avevano ottemperato.
Peraltro deve escludersi che il segnale sia stato equivocato allorquando era stato intimato a distanza di circa oltre chilometro da dove si trovava il gruppo di cui faceva parte il atteso Pt_1 quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale dal sig. CP_2 in ordine al fatto che dopo aver rallentato la marcia, si erano arrestati per poi ripartire dopo aver constatato che non stava sopraggiungendo più nessuno. Di conseguenza non può porsi in dubbio che allorquando il sig. a bordo della moto che precedeva i ciclisti, Tes_2 con indosso la giacca rinfrangente, ha intimato l'alt con paletta rossa e fischietto, che i due motociclisti possano aver potuto equivocare il significato della segnalazione che avevano già visto in precedenza e che avevano perfettamente compreso, anche rispetto alle ragioni dell'alt, tanto da aver fermato la propria corsa per poi riprenderla dopo aver visto che non stava sopraggiungendo più nessuno. Dopo l'alt intimato dal teste i due motociclisti Tes_2 avrebbero, dunque, dovuto arrestare immediatamente la loro marcia avendo, peraltro, ormai contezza del fatto che era in corso una gara ciclistica, e porsi al margine destro della carreggiata onde consentire ai ciclisti di procedere agevolmente.
Né può ritenersi che tale ultima azione possa essere stata impedita dalla minor distanza, dal gruppo di ciclisti, in cui si trovava l' Tes_2 rispetto a quanto stabilito dal Disciplinare considerato che trattasi in ogni caso di distanza che avrebbe consentito di arrestare la marcia considerato che per stessa affermazione del sig. i due CP_2 motociclisti stavano procedendo a velocità moderata.
5.) Il secondo motivo di appello principale risulta infondato e va conseguentemente rigettato.
Irrilevanti risultano le doglianze circa l'eventuale ritardo nel deposito della CTU mentre infondata appare l'eccezione di nullità per mancanza di controdeduzioni del CTU alle osservazioni del ctp di parte attrice in primo grado. Infatti, le osservazioni del CTP dell'appellante hanno trovato specifico riscontro nell'all. n.6 della CTU intitolato “Controdeduzioni alle parti” ove il C.T.U. dichiara di aver operato esattamente come richiesto dal quesito postogli dal giudice spiegando l'iter seguito per la quantificazione del danno e la motivazione che lo ha indotto a non tenere conto del preventivo di parte attrice confermando, quindi, quanto già riportato nella bozza peritale.
Non risponde neppure al vero che la quantificazione dei danni della bicicletta non sia stata contestata dalle parti. Vi è, difatti, specifica contestazione sia da parte di che della compagnia assicuratrice CP_2 convenuta.
Nel merito, occorre evidenziare che il danno patrimoniale deve essere concreto e che la Corte di Cassazione (ex multis la sentenza, sez. III
Civile, n. 26693/2013) si è espressa affermando l'insufficienza del solo preventivo a fondare la richiesta danni, costituendo il predetto documento, un atto della parte danneggiata, redatto da un terzo (perito/tecnico) fuori dal contraddittorio tra danneggiante e danneggiato che, peraltro, si sostanzia in una valutazione priva di carattere di oggettività così da risultare irrilevante il fatto che sia stato confermato in sede testimoniale dal soggetto che lo ha redatto.
Non vi è ragione, dunque, per discostarsi dalle conclusioni del
CTU il quale ha evidenziato che la bicicletta danneggiata non è stata posta a sua disposizione, che i danni sono stati rilevati sulla base degli atti di causa e, in particolare, da quanto risultante dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale e che le caratteristiche del mezzo sono state rilevate anche sulla base delle foto in atti.
D'altro canto non vi è alcun elemento di prova che consenta di affermare che le caratteristiche della bicicletta imponevano, dopo il sinistro, la sostituzione completa del telaio o delle ruote, o che i danni siano stati di entità tale da comportare detta sostituzione in quanto tale ricostruzione non risulta compatibile con le mere abrasioni ad alcune parti del mezzo attestate dagli agenti verbalizzanti né con la minima entità delle lesioni personali riportate dal ciclista.
6.) Il terzo motivo di appello principale può trovare parziale accoglimento.
La richiesta di riconoscimento della voce di spesa derivante dall'attività stragiudiziale di cui alla documentazione in atti, svolta al fine di ottenere il risarcimento del danno, è stata avanzata sulla base di mera nota pro-forma che, peraltro, riporta una voce di spesa per la pratica Carriero verso Udace, Milano assicurazioni, LA Fastiggi Bike ed imputa le spese legali unitariamente alla fase stragiudiziale e alla fase penale (querela).
La voce in esame, posto che la nota pro-forma non comprova il versamento della somma ivi indicata, va necessariamente correlata all'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni in favore del sig. sicché, fatta applicazione della tabella ratione Pt_1 temporis applicabile e relativa ai compensi per attività stragiudiziale, va riconosciuta la somma di euro 610,00 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Nessuna doglianza specifica risulta inoltre essere stata sollevata rispetto al danno non patrimoniale liquidato dal primo giudice non potendo a tal fine assumere rilievo le mere indicazioni riportate nelle conclusioni.
7.) Quanto al motivo sollevato dalla Parte_3
in punto di estromissione per difetto di legittimazione
[...] passiva va rilevato che la predetta appellante incidentale ha evidenziato che il sinistro si è verificato il giorno 15.05.2011, mentre, dai documenti depositati in atti risulta che l' NT4
è stata costituita in data 29.12.2013 con scrittura
[...] privata registrata all'Agenzia delle Entrate, cui ha fatto successivamente seguito, in data 30.12.2013, la richiesta di attribuzione della partita Iva, sì da doversi escludere la trasformazione dell'assetto societario prospettato dal primo giudice in quanto l'associazione, al momento dell'evento per cui è causa, non era neppure costituita.
Così come rilevato dall'appellante incidentale la stessa difesa del convenuto all'udienza del 22.02.2018 NT aveva ammesso di aver erroneamente chiamato in causa la
[...]
, chiedendo termine per notificare l'atto di chiamata di terzo ai CP_3 soci della effettiva società che aveva partecipato all'evento.
Se ne deve dedurre che, sulla base della stessa prospettazione della parte, l'associazione chiamata in giudizio non risulta titolare del potere di subire il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, sicché
l'eccezione va accolta.
La censura in punto di spese di lite va, quindi, esaminata, alla luce dell'accoglimento del motivo sopra esaminato.
Poiché “... l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato” (Cass. Sez. 3 ,Ordinanza n. 31868 del 15/11/2023), le spese di lite della , Parte_3 liquidate come da dispositivo in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, vanno poste a carico del convenuto avendo lo stesso P_ erroneamente chiamato in causa un diverso soggetto privo di legittimazione passiva.
8.) Il rigetto dell'appello principale in punto di responsabilità del sig. impone la conferma della condanna dell'appellante al P_ pagamento delle spese di lite nei confronti del predetto, liquidate quanto al presente grado come da dispositivo.
8.1)Il parziale accoglimento dell'appello principale nei confronti di e la scarsa incidenza dell'importo riconosciuto Controparte_2 legittima la totale compensazione delle spese di lite del grado fra tali parti. 8.2) Vanno, altresì, totalmente compensate le spese di lite del grado fra le altre parti e la - che non ha impugnato la Controparte_5 compensazione già disposta in primo grado - risultando assorbiti i rilievi in ordine alla operatività della polizza ed assumendo in ogni caso la predetta nel presente grado, veste di parte processuale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AR
nei confronti di ,
[...] NT CP_2
, e
[...] Parte_3 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di AR n. NT5
159/2022, pubblicata in data 25.02.2022, in parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento di quello incidentale della
[...]
, in parziale riforma della gravata Parte_3 sentenza, che conferma nel resto:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva della
[...]
; ON
-condanna al pagamento della somma di euro Controparte_2
610,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di spese stragiudiziali;
-dichiara interamente compensate le spese del grado fra AR
e ;
[...] Controparte_2
-condanna a rifondere le spese del grado in favore AR di liquidate in euro 550,00 per la fase di NT studio, euro 450,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
-condanna a rifondere le spese di lite di NT entrambi i gradi del giudizio in favore di Parte_3 liquidate, quanto al primo grado, in euro 450,00 per la
[...] fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria, euro 900,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado, in euro 550,00 per la fase di studio, euro 450,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
-dichiara interamente compensate le spese di lite del grado fra la e le altre parti. NT5
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 29.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico