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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/05/2024, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Ignazio Tamponi Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4821 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
nato in [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LUCA SULAS, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso CP_1
lo studio dell'avv. MARTINA FAZZONE, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
1 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c.;
2) ordinare al Comune di Elmas di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) i vivranno separati nel reciproco rispetto;
Per_1
4) i Coniugi dichiarano di non avere alcuna reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5) decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, comma 1, numero 2), lett. b), L. 1° dicembre
1970 n. 898, pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 24 settembre
2022”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/07/2023, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in data 24/09/2022, che dall'unione coniugale non erano CP_1
nati figli, che la comunione affettiva, materiale e spirituale era venuta meno, che i coniugi sono economicamente autosufficienti, e la casa coniugale è locata per il canone di euro 400,00 mensili,
ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciare la separazione dei coniugi e, decorsi i termini di legge, il divorzio fra loro.
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 12/12/2023, aderendo alle domande del ricorrente.
Previa rinuncia alla personale comparizione, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di concordare per la definizione del giudizio alle condizioni trascritte in epigrafe.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarazione sottoscritta con la quale i coniugi dichiarano di non volersi riconciliare, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
. CP_1
Il giudizio deve proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, contestualmente proposta,
dovendo al riguardo maturare i presupposti legali di procedibilità.
2 Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato in Parte_2
ZIGUINCHOR (SENEGAL) il 29/10/1970, e , nata in [...] CP_1
il 6/05/1977, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
3. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 16/04/2024, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Ignazio Tamponi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Ignazio Tamponi Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 4821 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
con l'avv. SULAS LUCA, Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. FAZZONE MARTINA, CP_1
resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia per la comparizione personale delle parti all'udienza del 15/01/2024, ore 9.15, davanti al giudice delegato dott.ssa Francesca Lucchesi, cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 16/04/2024, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
4 Tribunale.
Il Presidente
Dott. Ignazio Tamponi
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