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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati dott.ssa Maria Sechi Presidente
dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 70 del Ruolo Generale dell'anno 2018 promossa da:
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
appellante
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 P.IVA_2
qualità di procuratore di ( , elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_3
in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Roberto Gutierrez, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
1
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria
azione, domanda, eccezione e difesa disattesa, in riforma della sentenza non definitiva n.
825/2016 e della sentenza definitiva n. 2030/2017 emesse dal Tribunale di Cagliari,
accogliere le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio, e pertanto: “accertare e
dichiarare la nullità della clausola di determinazione convenzionale degli interessi per
violazione dell'art. 1284, comma 3, ovvero, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ne
riscontri l'invalidità, la sua sopravvenuta inefficacia dal 9 Luglio 1992 facendo
riferimento ai c.d. “usi su piazza”; Accertare e dichiarare la nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione dell'art. 1283 c.c.;
Accertare e dichiarare la nullità della clausola di c.m.s. per carenza di causa ovvero per
violazione dell'art. 1346 c.c. nonché facendo riferimento ai c.d. “usi su piazza”; Per
l'effetto, accertare e dichiarare il saldo al momento della chiusura (con condanna alla
ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista in tale data) applicando le
condizioni di legge senza contestazione del saldo di partenza della serie utile di e/c fino
alla chiusura del conto;
Con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a
favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara “antistatario”. Con condanna della
convenuta al rimborso delle spese di lite del presente grado a favore dell'Avv. Andrea
Sorgentone che si dichiara “antistatario”;
nell'interesse dell'appellata: “l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Voglia accogliere le
seguenti conclusioni: - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto
dalla per non aver indicato correttamente nelle proprie conclusioni le Parte_1
domande a sostegno delle proprie censure;
- in via ulteriormente preliminare, rigettare le
istanze istruttorie formulate da parte avversa, perché irrilevanti e infondate per le
argomentazioni svolte in narrativa;
- in via principale, rigettare, perché destituito di
fondamento giuridico e fattuale, i motivi di appello proposti dalla Parte_2
2
[...]
avverso la sentenza non definitiva n. 825/2016 e la sentenza definitiva n. 2030/2017 – R.G.
1497/2013 del Tribunale Ordinario di Cagliari;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti
ed onorari, oltre a IVA e CPA come per legge”.
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato in data 13.02.2013 la convenne in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari l'allora affermando Controparte_3
di essere stata titolare dal 13.05.1991 e fino al 16.11.2010, presso il predetto istituto di credito, del rapporto di conto corrente n. 06785691-01-32 e chiese accertarsi il saldo del predetto conto alla data di chiusura dello stesso con applicazione delle condizioni di legge senza contestazione del saldo di partenza della serie utile di estratti conto e fino alla chiusura del conto stesso, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme eventualmente indebitamente percepite. A sostegno della domanda la società attrice rilevò
la presenza di svariate clausole contrattuali nulle (determinazione degli interessi con rinvio agli usi su piazza e con superamento del tasso – soglia di usura, anatocismo, commissioni variamente denominate e non dovute, illegittima antergazione e postergazione delle valute etc.).
quale procuratore dell'istituto di credito, resistette alla domanda. Controparte_1
Istruita la causa con sole produzioni documentali, il Tribunale di Cagliari con sentenza non definitiva n. 825/2016 del 9.3.2016 così dispose: “non definitivamente pronunciando, sulle
domande proposte da con sede in Monastir, nei confronti di Parte_1 [...]
, con sede in Cagliari, 1. Dichiara la nullità della clausola del contratto Controparte_3
di conto corrente bancario n. 06785691-01-32 del 26.4.1991 in vigore sino al 14.12.2005
che prevede l'addebito di interessi in misura pari alle condizioni praticate usualmente
dalle banche sulla piazza;
2. Dichiara la nullità parziale del regolamento del contratto di
conto corrente ordinario n. 6785691-01-32 concluso tra le parti in data 26.4.1991 in
relazione alla clausola in esso contenuta che consente sino al 14.12.2005 la
3
capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista;
3. Dichiara la nullità
delle clausole del contratto di conto corrente ordinario n. 6785691-01-32 concluso tra le
parti in data 26.4.1991 e del contratto di apertura di credito per elasticità di cassa a valere
sul conto corrente n.6785691/01 dell'importo di euro 8.000,00 e con scadenza al
30.11.2007 che prevedono l'applicazione di commissioni di massimo scoperto;
4.
Respinge le domande di parte attrice con le quali è stato chiesto di accertare e dichiarare
la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2687 e 1418 c.c., degli
addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto di conto corrente
ed in quello di apertura di credito, nonché degli addebiti per la differenza sui c.d. giorni
valuta;
5. Dichiara che per effetto della pronunziata declaratoria di nullità delle clausole
contrattuali sopra esaminate e tenuto conto dei limiti della domanda di parte attrice,
l'accertamento dell'esatto dare e avere tra le parti nel rapporto di conto corrente
ordinario n. 6785691-01-32 del 26.4.1991 e del rapporto di apertura di conto corrente
limitatamente all'affidamento di euro 8.000,00 a valere tra il 21.11.2007 ed il 30.11.2007
deve essere effettuato secondo le seguenti regole: 5a) limitatamente al solo periodo
ricompreso tra il 28.4.2000 e sino al 16.11.2010 in cui risulta versata in atti l'intera
sequenza degli e/c tenendo conto che il saldo in avere al 28.4.2000 era pari a euro
26.121,86 e quello di chiusura è risultato pari a zero;
5b) quanto al periodo ricompreso
tra il 28.4.2000 ed il 14.12.2005 sulla base della riclassificazione contabile delle poste
attive e passive con addebito degli interessi passivi relativi al conto corrente al tasso
previsto dall'art. 117 settimo comma lettera a) D.lgs. 385/1993 nel corso del rapporto
contrattuale, senza capitalizzazione alcuna e con l'eliminazione degli addebiti effettuati a
titolo di commissione di massimo scoperto, nonché, ove prevista, della capitalizzazione
applicata sui medesimi addebiti;
5c) quanto al periodo ricompreso tra il 14.12.2005 e fino
al 15.10.2007 e per il periodo successivo al 15.10.2007 e fino al 16.11.2010 - data di
chiusura del conto -, mediante la riclassificazione contabile, con addebito degli interessi
4
passivi relativi al conto corrente nella misura ultralegale pattiziamente prevista in
contratto, con l'addebito della capitalizzazione trimestrale e con l'eliminazione degli
addebiti effettuati a titolo di commissione di massimo scoperto e loro eventuale
capitalizzazione trimestrale;
5d) quanto al periodo ricompreso tra il 21.11.2007 ed il
30.11.2007 dagli addebiti effettuati sul conto corrente in ragione delle previsioni
contenute nella apertura di credito di euro 8.000,00 sopra richiamata andranno eliminate
le commissioni di massimo scoperto e loro eventuale capitalizzazione trimestrale;
5e)
nessuna riclassificazione contabile andrà eseguita per il periodo ricompreso tra il
26.4.1991 ed il 28.4.2000 concluso con un saldo in dare di euro 26.121.86; 5f) mediante
l'accertamento che nel periodo ricompreso tra il 28.4.2000 e sino al 16.11.2010 i tassi di
interesse applicati dalla Banca non siano stati superiori a quello soglia ex lege 108/96,
con loro riconduzione a detto tasso in caso di usura sopravvenuta o loro eliminazione in
caso di usura originaria;
6. Provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da
separata ordinanza;
7. Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva”.
All'esito della predetta sentenza non definitiva, la causa fu ulteriormente istruita con consulenza tecnica d'ufficio volta a depurare il saldo del conto corrente dalle poste conseguenti all'accertamento della nullità, o comunque dell'illegittimità, di talune clausole contrattuali, con individuazione specifica del periodo oggetto di ricalcolo e all'esito, con sentenza definitiva n. 2030/2017 del 21.6.2017, il Tribunale così dispose: “
1. Dichiara che
il saldo dei rapporti controversi di conto corrente ordinario n. 6785691-01-32 del
26.4.1991 e di apertura di conto corrente limitatamente all'affidamento di euro 8.000,00
a valere tra il 21.11.2007 ed il 30.11.2007 intercorsi tra la società attrice e la Banca
convenuta determinato mediante la riclassificazione contabile dalla data del 28.4.2000
(con saldo debitore pari ad euro 26.121,86) alla data del 16.11.2010 è pari ad euro
20.451,47 a credito della società ;
2.Condanna la convenuta al CP_4 CP_3
pagamento, in favore della Società attrice, della somma di euro 20.451,47, oltre interessi
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di mora al tasso legale dal 31.2.2013 al saldo;
3.Condanna la parte convenuta alla
rifusione, in favore della parte attrice, delle spese processuali che liquida in complessivi
euro € 8.240,79, di cui € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva,
€ 1.462,00 per la fase istruttoria ed € 2.351,95 per la fase decisoria, oltre agli accessori
come per legge e già calcolate le spese tutte pari ad € 672,70 quelle vive documentate e
ad euro 987,14 quelle generali ed oltre agli oneri della consulenza tecnica d'ufficio ove
anticipati dall'attrice, con distrazione, ai sensi dell'art.93 cpc, in favore del procuratore
avvocato antistatario Andrea Sorgentone degli onorari non riscossi e delle spese
anticipate”.
Avverso le predette sentenze, non definitiva e definitiva, ha interposto tempestivo appello la chiedendone la parziale riforma sulla base di cinque motivi. Parte_1
Si è costituita in giudizio quale procuratore di Controparte_1 Controparte_5
successore a seguito di fusione per incorporazione di per Controparte_3
resistere all'impugnazione ed invocarne l'integrale rigetto.
Istruita la causa con supplemento di consulenza tecnica d'ufficio volta al ricalcolo del saldo secondo quanto già disposto in primo grado con decorrenza, però, non dalla data del
28.04.2000, e dal saldo negativo a quella data pari ad euro 26.121,86, bensì dalla data del
31.03.2000, e dal saldo negativo a quella data pari ad euro 17.288,97, questa Corte, con sentenza non definitiva n. 471/2022 del 2.11.2022, ha così statuito: “1) Rigetta il secondo
e terzo motivo di gravame;
2) In parziale riforma della sentenza non definitiva n. 825/2016
e definitiva n. 2030/2017 rese dal Tribunale di Cagliari, accoglie il primo e quarto motivo
di gravame proposti dall'appellante, ritenendo assorbito il quinto motivo proposto in via
subordinata; e per l'effetto accerta e dichiara l'illegittimo addebito da parte dell'appellata
per il periodo che va dal 13.05.1991 al 14.12.2005 delle spese di tenuta di conto;
determina altresì che il ricalcolo dell'esatto dare avere tra le parti ed il saldo del conto
corrente in contestazione deve essere ricalcolato a far data dal 13.05.1991 e fino alla
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chiusura del rapporto;
3) Dispone per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
4) Spese al definitivo”.
Con ordinanza emessa all'esito della sentenza non definitiva è stato disposto un ulteriore supplemento di consulenza tecnica d'ufficio volta al ricalcolo del saldo, secondo quanto già disposto in primo grado, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto, ossia dal
13.5.1991, fino alla chiusura, ossia al 16.11.2010 e con eliminazione, fino al 14.12.2005,
anche delle spese di tenuta conto.
All'esito dell'ulteriore istruzione la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
Ragioni della decisione
Preliminarmente occorre richiamare il principio di diritto per cui: “nel caso di sentenza
d'appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della
controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in
giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto
logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione
con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio
(pure in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata
immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma
anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui
impugnazione sia stata riservata (cfr. Cass. civ. ord. n. 19145/2024).
Questa Corte, pertanto, è vincolata in ogni caso dalla propria decisione non definitiva resa con sentenza n. 471/2022 del 2.11.2022, impregiudicata ogni questione sul suo eventuale passaggio in giudicato conseguente alla formulazione, da parte di entrambe le parti, della riserva facoltativa di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 361 c.p.c. soltanto all'udienza del 26.5.2023, tenutasi allorquando era già spirato il termine di impugnazione (sentenza non definitiva depositata in data 2.11.2022, termine ordinario di impugnazione scaduto in
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data 2.5.2023).
In forza di quanto testé affermato è manifestamente inammissibile in questa sede la doglianza di parte appellata, contenuta nella ultima comparsa conclusionale, secondo la quale questa Corte, nell'aver disposto l'accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti dall'inizio alla fine del rapporto (ossia dal 13.5.1991 al 16.11.2010), sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione in virtù di quanto prescritto dall'art. 112 c.p.c.: è sufficiente evidenziare come l'individuazione del periodo oggetto del ricalcolo del saldo sia stato specifico oggetto delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva del 2.11.2022
come ben si evince sia dal dispositivo della sentenza sopra riportato, sia dal seguente passaggio della motivazione: “Procedendo all'esame della documentazione agli atti , si
rileva che l'appellante ha prodotto tutti gli estratti conto relativi al periodo che va dal
13.05.1991, data di apertura del rapporto di conto corrente, fino al 16.11.2010, data di
chiusura del rapporto, fatta eccezione per gli estratti conto relativi al periodo che va dal
01.07.1999 al 31.03.2000 per i quali sono stati peraltro prodotti i relativi estratti scalari
… Ritiene questa Corte Territoriale, non condividendo al riguardo le motivazioni del
Tribunale, che la mancata produzione degli estratti conto relativi a solo pochi mesi
intermedi in un arco di tempo pluridecennale, tra l'altro coperti dalla produzione degli
e\c scalari relativi ai periodi per i quali non sono stati esibiti gli estratti conto, non possono
far ritenere la domanda priva di adeguata prova, ben potendosi ricostruire, anche ad
opera di un CTU, l'intero andamento del rapporto in maniera certa e non approssimativa,
e se del caso ,qualora dovessero riscontrarsi difficoltà ricostruttive, procedersi a
stabilizzare il dato riscontrato nella continuità egli estratti conto e riproducendo lo stesso
nel primo estratto disponibile , successivo al periodo non coperto e così di seguito. Si
osserva inoltre che operando in tal modo la ricostruzione dell'andamento del conto,
qualora siano state addebitate somme in virtù di clausole nulle o non pattuite, si andrebbe
tutt'al più ad incidere negativamente solo ed unicamente sulla posizione del cliente che si
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vedrebbe riconoscere somme minori rispetto a quelle effettivamente corrisposte e non
dovute” (cfr. pagg. 13 e 15 della sentenza non definitiva).
Quanto all'esito degli accertamenti peritali occorre evidenziare e ribadire, come peraltro già sostenuto con la sentenza non definitiva, che sia possibile ricostruire il saldo di un conto corrente non soltanto attraverso la totalità degli estratti conto, bensì anche attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, quali gli estratti conto scalari, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (cfr. Cass. civ. ord. n.
22290/2023; Cass. civ. ord. n. 10293/2023 ha anche avuto modo di affermare che: “in tema
di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle
movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in
combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze
processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come
i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico
d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è
sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato”).
Nel caso di specie costituisce presupposto in fatto della decisione che siano presenti in atti gli estratti conto analitici relativi a tutto l'andamento del rapporto dal suo inizio (13.5.1991)
alla sua chiusura (16.11.2010) ad eccezione del periodo dal 1.7.1999 al 31.3.2000 (ossia per appena nove mesi a fronte di un rapporto durato diciannove anni e sei mesi), in relazione al quale, come peraltro evidenziato dal CTU, sono stati rinvenuti gli estratti conto scalari e i prospetti di liquidazione delle competenze, salvo il III trimestre del 1999. I dati di tale trimestre, però, sono stati comunque ricavati attraverso i riassunti scalari del IV
trimestre del 1999 e del I trimestre del 2000, nei quali sono stati “riepilogati
cronologicamente i saldi giornalieri in base alla data valuta dal 30.6.1999 al 31.3.2000,
ovvero la sequenza cronologica dei saldi in base alla valuta relativi all'intero periodo non
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documentato dagli estratti conto analitici” (cfr. c.t.u., pagg. 6 e 7, nonché pag. 8 e nota n.
2), sicché la ricostruzione contabile si è svolta sulla affidabile e tendenzialmente completa documentazione in atti, senza necessità di compiere alcuna fittizia operazione contabile di raccordo.
Alla luce delle risultanze istruttorie risultano, quindi, non pertinenti le osservazioni alla c.t.u. formulate dal consulente della parte appellata e ribadite dalla difesa nell'ultima comparsa conclusionale, poiché espressamente fondate sull'erroneo presupposto in fatto che fossero mancanti tutti gli estratti conto analitici dal 13.5.1991 al 31.3.2000, ossia per ben nove anni. Le stesse, peraltro, si appalesano del tutto generiche in quanto si limitano ad affermare apoditticamente che il saldo del conto non sarebbe comunque accertabile in presenza di soli estratti conto scalari perché “fondato su un ricalcolo frutto di metodi, stime
ed approssimazioni” (così la conclusionale, pag. 4), circostanza questa smentita sia dalla ormai costante giurisprudenza di legittimità, della quale si è in precedenza dato atto, sia proprio dagli accertamenti peritali. Nessuna contestazione, invece, è stata formulata sui calcoli in sé e sulla espunzione delle spese di tenuta conto, come espressamente richiesto nei quesiti formulati all'Ausiliario.
In conclusione, all'esito della depurazione del conto corrente di tutte le poste conseguenti all'applicazione di clausole nulle o comunque illegittime dall'inizio alla fine del rapporto compiuto dal CTU, il saldo del conto corrente alla data della sua chiusura deve essere rideterminato in euro 87.565,30 a credito della società correntista e la parte appellata deve essere condannata al relativo pagamento, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda giudiziale (13.2.2013) al saldo, ossia con la stessa decorrenza individuata correttamente nella sentenza di primo grado e non oggetto di motivo di gravame.
L'appello deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.
Le spese processuali dell'intero giudizio di secondo grado, in considerazione del fatto che sono stati rigettati due motivi di impugnazione ma che all'esito dell'accoglimento dei
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restanti motivi si è accertato un credito per la correntista sensibilmente superiore a quanto riconosciuto in primo grado, devono essere compensate per ¼ e per la restante parte devono essere poste a carico dell'appellata, prevalentemente soccombente, facendo applicazione del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., cause di valore da euro 52.000,00 a euro 260.000,00 (in tale scaglione essendo la somma spettante alla correntista all'esito del presente grado di giudizio, anche detratto quanto già riconosciuto all'esito del giudizio di primo grado) e parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria,
con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u. devono gravare interamente sulla parte appellata, integralmente soccombente in relazione alle ragioni che hanno determinato l'ulteriore istruzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ferma la propria sentenza non definitiva n. 471/2022 del 2.11.2022 ed in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 825/2016 del 9.3.2016 e della sentenza definitiva n. 2030/2017 del 21.6.2017 emesse dal Tribunale di Cagliari:
- dichiara che il saldo del rapporto di conto corrente n. 06785691-01-32 aperto in data
13.5.1991 e chiuso in data 16.11.2010 è pari ad euro 87.565,30 a credito della società
correntista;
- condanna la parte appellata al pagamento, in favore della società correntista, della somma di euro 87.565,30 oltre interessi di mora al tasso legale dal 13.2.2013 al saldo, detratto quanto eventualmente già percepito all'esito del giudizio di primo grado;
- compensa per ¼ le spese processuali dell'intero giudizio di appello e condanna la parte appellata alla rifusione della restante parte in favore del procuratore costituito di parte appellante, avv. Andrea Sorgentone che si è dichiarato antistatario, che si liquidano in complessivi euro 9.919,50, di cui euro 9.115,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
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- pone le spese di c.t.u. interamente a carico della parte appellata, con obbligo di rifusione alla controparte delle spese che abbia a tale titolo, in tutto o in parte, anticipate.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Maria Sechi
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