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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/08/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 96 del R.G.A.C. dell'anno 2016, avente ad oggetto actio negatoria servitutis vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catanzaro, alla Via Pugliese n. 30, presso lo studio dell'Avv. Antonio Servino che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(c.f. ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Santa Severina (KR), alla Via Andrea Cefaly, n. 45, presso lo studio dell'Avv. Pietro Vigna che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHE'
(c.f. , Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Crotone, alla Via V Traversa Libertà, n. 23, presso lo studio dell'Avv. Antonio Drammis che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE: “Per tutto quanto sopra esposto, si insta nell'accoglimento delle prese conclusioni, con la precisazione che la
RGAC n. 96/2016 Pag. 1 domanda originaria di demolizione del parapetto è stata modificata con quella di condanna alla realizzazione delle opere di recinzione necessarie a rendere la luce irregolare conforme alle prescrizioni stabilite dall'art. 901 c.c. Si chiede, quindi, l'accoglimento della domanda attorea ed il rigetto della domanda riconvenzionale per lite temeraria, la quale, alla luce delle risultanze istruttorie è veramente eccessiva e fuori luogo. Con vittoria di spese e competenze di causa, in esse comprese quelle sostenute dall'attuale concludente per Ctu e per la procedura di mediazione, conclusasi negativamente per mancata adesione della parte convenuta”.
PER LA CONVENUTA: “in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della IGnora con vittoria di spese, CP_1 competenze ed onorari e disponendo in maniera definitiva, a carico di parte attrice, le spese relative al C.T.U. con restituzione alla IGnora delle somme riconosciute al Consulente tecnico d'Ufficio; nel CP_1 merito, rigettare la domanda proposta ex adverso perché infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, previo accertamento della responsabilità processuale aggravata, ex art. 96, primo comma c.p.c. in cui è incorso l'attore nel”.
PER IL TERZO CHIAMATO: “nel merito, rigettare la domanda proposta ex adverso perché infondata in fatto ed in diritto, ponendo a carico di parte attrice le spese relative al C.T.U con restituzione, alla
IGnora delle somme anticipate allo stesso;
in via CP_2 riconvenzionale, previo accertamento della responsabilità processuale aggravata, ex art. 96, primo comma c.p.c. in cui è incorso l'attore nel promuovere il presente giudizio, condannare la SI Parte_1
al risarcimento del danno subito a motivo di ciò dalla convenuta
[...] che si quantifica in euro 5.000,00, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, se del caso da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
RGAC n. 96/2016 Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 deduceva:
- di essere proprietaria di un'abitazione ubicata in Andali (CZ), alla Via
E. Nicoli, n. 53, riportata in Catasto al foglio n. 3, particella 219 e confinante per un lato con l'immobile di proprietà di;
CP_1
- che tra il mese di giugno e quello di ottobre 2012 la convenuta aveva abusivamente e clandestinamente realizzato sul proprio fabbricato un
“parapetto del solaio di copertura”, che creava in favore della medesima e a carico dell'attrice una servitù di veduta e di affaccio, nonché un
“cornicione in tegole, apposto lungo tutto il muro posto al confine tra le due proprietà” che, oltre a sporgere sulla proprietà della , Pt_1 arrecava danni all'abitazione di quest'ultima poiché l'acqua piovana, scorrendo lungo il muro dell'abitazione, veniva raccolta dalle tegole e, cadendo “a cascata” sul tetto, provocava rumore e facilitava la formazione di infiltrazioni;
- che, oltre alle suddette opere edilizie, la convenuta aveva, altresì, demolito e modificato una parte di cornicione soprastante la finestra dell'abitazione della per “far posto ad uno scarico fognario Pt_1 nonché ad altra tubazione di colore rosso, prima inesistenti”, ricoperto da un muro in cemento e collocato a ridosso dell'abitazione di proprietà dell'attrice, tanto che quest'ultima era costretta a tenere chiusa la finestra per evitare che l'acqua piovana ed i cattivi odori provenienti dal tubo di scarico penetrassero all'interno dell'abitazione;
- che precedentemente alla realizzazione delle suddette opere e, precisamente nell'anno 2009/2010, la al fine di accedere al tetto CP_1 del proprio fabbricato, aveva altresì posizionato sul proprio balcone, in adiacenza all'abitazione dell'attrice, una scala in ferro, prima collocata su altro lato dell'immobile;
- che a riscontro della missiva del 14 ottobre 2013 con cui l'attrice intimava la spontanea rimozione delle opere, la aveva contestato CP_1 le asserite irregolarità; ed infatti, non era stato possibile addivenire ad
RGAC n. 96/2016 Pag. 3 accordo bonario, neppure in sede di mediazione, conclusasi con esito negativo.
Fatte tali premesse chiedeva l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Accertare che nel periodo che va da giugno a ottobre del 2012 la SI ha realizzato le opere indicate ai numeri 1, 2, 3 Parte_2
e 4 del presente atto di citazione;
2) accertare e dichiarare che nell'anno 2009 la SI Parte_2 ha installato sul proprio balcone, ma nelle adiacenze del fabbricato della SI , una scala in ferro, utilizzata per accedere al tetto del Pt_1 proprio fabbricato;
3) dichiarare che tali opere ledono i diritti della concludente, in quanto creano servitù prima inesistenti;
4) condannare, conseguentemente, la SI alla Parte_2 rimessione in pristino, mediante rimozione delle opere e ripristino della situazione originaria dei luoghi.
5) con vittoria di spese competenze di causa, da attribuire in favore del sottoscritto procuratore richiedente, ex art. 93 c.p.c. ”.
1.1. Con comparsa depositata il 23 marzo 2016 si costituiva in giudizio contestando la fondatezza in fatto ed in diritto delle Parte_2 avverse deduzioni, allegazioni e domande.
In particolare, eccepiva che detti lavori erano stati regolarmente eseguiti, grazie all'ammissione della domanda, presentata nel 2009 ai fini della partecipazione ad un bando pubblico, per il recupero delle facciate e delle parti esterne degli edifici;
mentre quelli risalenti al 2012 (rifacimento del bagno e sostituzione dei pavimenti e degli impianti idrici e fognari) - che non avevano comportato alcuna modifica e/o alterazione delle parti strutturali o della facciata esteriore del fabbricato - erano stati comunicati da (figlia della convenuta) con nota prot. n. 935 Controparte_2 del 05.04.2012 indirizzata al Sindaco p.t.
RGAC n. 96/2016 Pag. 4 Deduceva, inoltre, che sia la scala che il parapetto del solaio di copertura erano stati realizzati nel lontano 1984/1985, per come poteva evincersi dalle fotografie allegate.
Tanto premesso, l'odierna convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia codesto Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:
- nel merito, rigettare la domanda proposta ex adverso perché infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale, previo accertamento della responsabilità processuale aggravata, ex art. 96, primo comma, c.p.c. In cui è in corso
l'attore nel promuovere il presente giudizio, condannare la SI
al risarcimento del danno subito a motivo di ciò dalla Parte_1 convenuta che si quantifica in euro 10.000,00, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, se è del caso da quantificarsi in via equitativa
Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
1.2. Concessi all'udienza di prima comparizione del 19 dicembre 2016
i termini ex art.183, comma 6, c.p.c., dopo alcuni rinvii, il Giudice all'epoca titolare del ruolo – con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 settembre 2018 - autorizzava l'attrice, che aveva avanzato richiesta di integrazione del contraddittorio, alla chiamata in causa di la quale si costituiva nel Controparte_2 presente procedimento mediante comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava la fondatezza in fatto ed in diritto delle pretese attoree, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con condanna della per Pt_3 lite temeraria.
Concessi nuovamente i termini per il deposito delle memorie istruttorie,
l'attrice precisava e modificava la propria domanda, nel senso che - pur escludendo che l'opera avesse i caratteri della veduta o del prospetto - asseriva che la stessa costituiva luce irregolare in relazione alla quale vantava il diritto di esigere dal proprietario del fondo confinante, la regolarizzazione dell'apertura. Pertanto, in luogo della demolizione del muretto chiedeva la “realizzazione delle opere di recinzione necessarie
RGAC n. 96/2016 Pag. 5 a rendere la luce irregolare conforme alla normativa codicistica sopra indicata”.
Alla domanda si opponeva parte convenuta, sostenendo l'inammissibilità della stessa in quanto avente i caratteri della mutatio libelli.
All'udienza del 7 marzo 2019, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 16 settembre 2019, il precedente giudice rigettava la richiesta di prova testimoniale e disponeva procedersi mediante CTU mediante formulazione dei seguenti quesiti: “Il C.t.u., esaminata la documentazione agli atti, ispezionati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine:
1) descriva l'attuale stato dei luoghi oggetto di controversia, anche mediante documentazione planimetrica e fotografica;
2) individui l'esatta estensione dei beni delle parti in causa e l'esatta posizione dei confini tra gli stessi;
3) descriva analiticamente le opere, asseritamente realizzate dalla parte convenuta, indicate in citazione, specificandone natura, ubicazione, epoca di effettuazione, materiale utilizzato e rispetto delle prescrizioni normative vigenti all'epoca della loro realizzazione nonché dei titoli amministrativi abilitativi (se esistenti);
4) accerti, altresì, alla stregua delle norme del codice civile e degli strumenti urbanistici (piani regolatori, regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione) in vigore alla data di proposizione della domanda giudiziale (che sarà cura del consulente ricercare ed individuare) se la parte convenuta nel realizzare le opere di cui al quesito precedente abbia sconfinato nel terreno di proprietà di parte attrice ed abbia, altresì, rispettato le distanze normativamente previste rispetto ai beni di proprietà della stessa;
5) dica, inoltre, se tali opere rispettino la normativa relativa all'apertura di luci e vedute;
6) ove sia accertato il mancato rispetto della normativa di cui sopra, quantifichi i costi dell'attività di arretramento delle opere realizzate in violazione della disciplina sulle distanze;
RGAC n. 96/2016 Pag. 6 7) in caso in cui non sia possibile, per ragioni di staticità, provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, quantifichi il valore del deprezzamento subito dai beni degli attori”.
1.3. Prestato giuramento all'udienza del 13 febbraio 2020 e depositato l'elaborato peritale, all'esito dell'udienza dell'11 gennaio 2021 veniva parzialmente revocata l'ordinanza del 16 settembre 2020 ed ammessa la prova per testi avanzata dalle parti, i quali erano escussi all'udienza dell'11 gennaio 2022.
Precisate le conclusioni all'udienza del 3 novembre 2022, la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.4. Rimessa sul ruolo per la necessità di chiarimenti da parte del CTU, all'udienza del 9 marzo 2023 veniva conferito al medesimo ausiliario un ulteriore quesito: “individui il ctu l'epoca di realizzazione dei due fabbricati ed eventuale collocazione temporale dell'occupazione di suolo pubblico, nonché i titoli abilitativi di entrambi gli immobili”.
Dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, precisate nuovamente le conclusioni all'udienza del 19 novembre 2024, la causa era trattenuta in decisione, giusto provvedimento del 24 dicembre 2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, deve accogliersi l'eccezione con la quale parte convenuta eccepisce la mutatio libelli con conseguente inammissibilità della domanda proposta da parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. diretta ad ottenere la modifica della domanda originaria di demolizione del muretto con quella di regolarizzazione delle luci.
Appare infatti opportuno ricordare che ai sensi del previgente art. 183,
6° comma, n. 1, c.p.c. (nel testo antecedente alla riforma di cui al D. Lgs.
n. 149/2022), è concesso alle parti un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte (c.d. emendatio libelli), essendo invece preclusa la facoltà di proporre domande nuove (c.d. mutatio libelli)
RGAC n. 96/2016 Pag. 7 In particolare, si configura “emendatio libelli” allorquando si incida sulla
“causa petendi” in modo che ne risulti modificata soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, ovvero sul “petitum”, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. Sussiste, invece, “mutatio libelli” – non consentita ai sensi dell'art. 183 c.p.c. – nel caso in cui la pretesa avanzata è obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un “petitum” diverso e più ampio, ovvero una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima ovvero su un fatto costitutivo radicalmente differente, ponendo così al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (ex multis, Cass. 834/2019).
Orbene, nel caso in ispecie, parte attrice, con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., avanza una pretesa del tutto nuova rispetto a quella originaria che muta completamente il petitum e la causa petendi, dando luogo ad un'inammissibile mutatio libelli.
Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere la diversità dei presupposti, della ratio e del contenuto della disciplina di cui all'art. 905
c.c. in tema di distanze per l'apertura di vedute, rispetto a quella contemplata dagli articoli 901 e 902 c.c., con riguardo alle luci.
Ed invero, mentre con la prima s'intende tutelare il proprietario dall'indiscrezione del vicino, impedendo a quest'ultimo di creare aperture a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo, con la disciplina di cui agli articoli 901 e 902 c.c. ha, invece, regolamentato il diritto, iure proprietatis, di effettuare aperture verso il fondo del vicino allo scopo di attingere luce ed aria, stabilendone, al contempo, i requisiti di altezza e di sicurezza (cfr. Cassazione Civ. Ordinanza del 28 luglio
2021, n. 21615).
Ne consegue, pertanto, che: “I presupposti, la "ratio" e la disciplina sulle distanze per l'apertura di vedute, da un lato e di luci, dall'altro, sono differenti: mentre nel primo caso si intende essenzialmente tutelare il
RGAC n. 96/2016 Pag. 8 proprietario dall'indiscrezione del vicino, impedendo a quest'ultimo di creare aperture a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo, la cui inosservanza può essere eliminata solo con l'arretramento o la chiusura della veduta, nel secondo, diversamente, si regolamenta il diritto a praticare sul proprio fabbricato delle aperture verso il fondo del vicino, finalizzate solo ad attingere luce ed aria, stabilendo i requisiti di altezza
e di sicurezza cui è condizionata la limitazione del diritto del vicino medesimo, il cui rispetto può ottenersi in qualunque tempo dal proprietario del fondo confinante, attraverso la semplice regolarizzazione delle aperture create in loro violazione. Ne consegue che, ove venga proposta una domanda di riduzione alla distanza legale di una servitù di veduta, diretta ed indiretta, sul proprio fondo, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la regolarizzazione di una luce irregolare, atteso che il suo accoglimento imporrebbe l'esecuzione di opere non ricomprese nel
"petitum" originario” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21615 del
28 luglio 2021)
3. Nel merito, questo Giudice ritiene che la domanda attorea sia inammissibile.
Orbene, le fattispecie concrete oggetto di giudizio vanno sussunte nell'ambito della normativa dettata in materia di rapporti di vicinato di cui agli artt. 873 e seguenti del codice civile. Più precisamente le norme in oggetto pongono una serie di analitiche prescrizioni che i proprietari di fondi e costruzioni finitime (ma non solo) devono rispettare nel godimento dei loro rispettivi diritti fondiari e dominicali. Tali prescrizioni si risolvono in altrettanti limiti legalmente imposti all'esercizio delle facoltà insite nel diritto di proprietà, volte ad assicurare che il legittimo esercizio di tale diritto non si risolva in un'indebita intrusione nell'altrui sfera giuridica e non impedisca il godimento del pari diritto spettante al proprietario del fondo o del fabbricato finitimo.
La ratio di tali norme appare riconducibile alla realizzazione di un equilibrato contemperamento di interessi tra i proprietari di immobili confinanti affinché, da un lato, il legittimo esercizio del diritto di
RGAC n. 96/2016 Pag. 9 proprietà non venga leso dal pari godimento esercitato dai vicini sulle loro proprietà confinanti e, dall'altro lato, non vengano eccessivamente compressi i diritti e le facoltà spettanti al proprietario nel godimento dei propri beni. Nell'ambito del complesso di norme innanzi individuate, quelle che nello specifico caso sottoposto al presente giudizio vengono in considerazione sono, in particolare, gli artt. 900 e ss. c.c. che pongono la disciplina delle cc.dd. luci e vedute ed i requisiti legali per la loro apertura.
L'art. 900 c.c. specifica che le finestre e le altre aperture possono essere di due tipologie: le luci, che permettono il passaggio della luce e dell'aria ma non dell'affaccio e le vedute che, invece, consentono di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente. Sul punto, quindi, la giurisprudenza di legittimità consolidata ha avuto modo di specificare che requisiti fondamentali delle vedute sono la prospectio e la inspectio, in mancanza dei quali l'apertura non può essere che qualificata come mera luce (cfr. Cass. 20577/2007 secondo cui “In tema di aperture sul fondo del vicino deve escludersi l'esistenza di un tertium genus diverso dalle luci e dalle vedute;
ne consegue che l'apertura priva delle caratteristiche della veduta (o del prospetto) non può che essere qualificata giuridicamente come luce”).
Ne consegue che la definizione di luce desumibile dall'art. 900 c.c., lungi dal fare riferimento a requisiti ontologici propri dell'apertura stessa, è connotata da una mera accezione negativa. In altri termini, secondo l'interpretazione di legittimità ormai consolidata, è luce ogni apertura non connotata dei requisiti della inspectio e della prospectio, propri invece della veduta, e dalla quale sia per converso possibile attingere solo luce o aria. Con l'ulteriore specificazione che per “luci”, sia pur irregolari, devono intendersi ”…quelle altre parti del muro le quali, o per la natura del materiale impiegato, o per la struttura o conformazione di questo, o per il modo nel quale esso sia stato inserito nel muro e reso con questo solidale, non possono dirsi parte integrante della preesistente costruzione, in difetto dei necessari requisiti di stabilità, consistenza, sicurezza, coibenza, sì da costituire un semplice mezzo per impedire
RGAC n. 96/2016 Pag. 10 l'affaccio od il solo passaggio dell'aria” (in questi termini Cass.
2707/1991). La distinzione tra luci e vedute poi è foriera di rilevanti conseguenze giuridiche.
Ed invero, l'art. 901 c.c. specifica che le luci devono: 1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa. Il mancato rispetto di tali necessari requisiti, lungi dal trasformare automaticamente una luce in veduta, dà invece diritto al proprietario del fondo vicino, verso il quale la luce è aperta, il diritto di esigere in ogni momento che dette luci siano rese conformi ai suddetti requisiti (art. 902, co. 2, c.c.). Non è invece attribuito al proprietario del fondo vicino il diritto di chiedere la chiusura tout court della luce, né il suo arretramento, dato che per le luci, come precisato, alcun requisito di distanza orizzontale dalla finitima proprietà
è dalla legge previsto.
Una tale chiusura, invece, può essere operata dal vicino solo attraverso l'esercizio della propria facoltà di realizzare costruzioni adiacenti ed in appoggio rispetto al muro sul quale sono state aperte le luci, nel rispetto dei requisiti e dei limiti sanciti dall' art. 904 del codice civile.
Per quanto invece riguarda le vedute, l'art. 905 c.c. prevede che per l'apertura delle stesse (che abbiano i suddetti requisiti della inspectio e della prospectio) debba sussistere una distanza di un metro e mezzo tra il fondo vicino e la facciata esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette. Medesima distanza è prevista per i balconi e le altre opere munite di parapetto, mentre per le vedute laterali ed oblique la distanza legale prevista dal fondo vicino deve essere di settantacinque cm (secondo il dettato dell'art. 906 c.c.).
RGAC n. 96/2016 Pag. 11 A norma dell'art. 907 c.c., infine “Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.”
Alla luce delle disposizioni richiamate deriva che, a differenza di quanto accade per le luci, l'apertura di vedute prive dei requisiti legali dà diritto al proprietario del fondo (finitimo e non), verso cui le vedute sono aperte, il diritto di chiedere l'arretramento delle stesse in modo tale da rispettarne le distanze legali. Dato, inoltre, che l'apertura di vedute a distanze inferiori a quelle legali costituisce un vero e proprio peso imposto al fondo vicino per l'utilità del fondo dal quale promanano le vedute, è possibile configurare in tale situazione una vera e propria servitù (attiva per il fondo che gode della veduta e passiva per il fondo che invece la subisca) che può generarsi o per volontà (negoziale) delle parti stesse, o per usucapione ventennale (nel caso in cui il proprietario del fondo vicino subisca inerte per il tempo necessario ad usucapire la illegittima apertura di vedute dal fondo vicino verso il proprio fondo), ovvero, ancora, per destinazione del padre di famiglia (se la veduta aperta a distanza inferiore a quella legale promani da un'opera visibile a cui sono state strutturalmente asservite le ulteriori opere insistenti su fondi vicini).
Da queste ultime considerazioni deriva dunque che, mentre la domanda volta alla chiusura o alla regolarizzazione di vedute illegittime è da qualificarsi – al pari di quella volta ad ottenere la riduzione in pristino, attribuita al proprietario che si lamenti danneggiato dalla violazione delle disposizioni codicistiche in tema di distanze legali, o dalla violazione di norme da queste richiamate – correttamente nell'ambito dell'actio negatoria servitutis ai sensi e per gli effetti dell'art. 949 c.c., l'azione tesa a chiedere la regolarizzazione di luci non aventi i requisiti sanciti dall'art.
RGAC n. 96/2016 Pag. 12 901 c.c. non può acquisire tale medesima qualifica, dato che giurisprudenza ormai unanime esclude la configurabilità della c.d. servitù di luce irregolare (ex multis, SS.UU. 10285/1996), a meno che la stessa sia fondata su di un titolo di natura negoziale, circostanza esclusa nel caso di specie, come sopra esposto.
3.1. Orbene, dall'applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie ne discende che la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile e comunque infondata per difetto di prova: l'attrice, infatti, non ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio, non avendo né allegato né provato l'esistenza di un danno concreto, la sua natura, l'incidenza patrimoniale, né tantomeno la sua quantificazione.
Le deduzioni attoree si limitano ad affermare, in modo del tutto generico, che la convenuta ha realizzato abusivamente delle opere Controparte_3 edilizie (nel dettaglio: un parapetto del solaio di copertura che avrebbe creato una servitù di veduta e di affaccio a favore della proprietà CP_1 ed a carico di quella attorea;
un cornicione in tegole, apposto lungo tutto il muro posto al confine tra le due proprietà che, oltre a sporgere sulla confinante proprietà , ne avrebbe occupato l'area, arrecando Pt_1 rumore e facilitando la creazione di infiltrazioni;
uno scarico fognario
“ricoperto da un muro in cemento a forma irregolare, posto proprio a ridosso della finestra e senza alcun distacco”) rimaste, tuttavia, prive di riscontro tecnico-documentale idoneo a dimostrare l'effettiva esistenza di un pregiudizio risarcibile.
Ed invero, a seguito dei rilievi eseguiti e dalla consulenza peritale - dalla quale non v'è motivo di discostarsi, in quanto frutto di un iter logico condotto in modo aderente ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato - il nominato consulente tecnico d'ufficio, Ing. , Persona_1 accerta che “al momento del sopralluogo si è constatato che gli immobili delle due proprietà sono tra loro contigui, invece, nell'estratto di mappa questi figurano ben distanti e separati da uno spazio pubblico”.
Segnatamente, il CTU nel rispondere al quesito n. 1 (descrizione dello stato dei luoghi oggetto di controversia, anche mediante documentazione planimetrica e fotografica) rileva che: “Durante il sopralluogo è stata
RGAC n. 96/2016 Pag. 13 dapprima visionata la copertura piana (terrazza) del fabbricato Pt_4
la copertura è accessibile mediante una ripida scala esterna che
[...] si sviluppa a partire dal balcone della cucina/soggiorno della IG.ra
La copertura piana è caratterizzata da una sensibile pendenza CP_2 tale da garantire il giusto allontanamento dalle acque meteoriche, la superficie è rivestita in piastrelle di ceramica e l'intero perimetro è interessato da un parapetto alto circa 84 cm e spessore circa 15 cm. La testa del parapetto è rivestita con le medesime piastrelle che rivestono la superficie della terrazza in modo da proteggere il manufatto dall'azione degli agenti atmosferici. Il parapetto ha uno sviluppo complessivo pari a 32,10 ml.
La scala esterna è in ferro, costituita da elementi IPE, pedate in ferro
(lamiera striata) e da una ringhiera anch'essa in ferro realizzata con barre di armature (Φ 6) saldate ad elementi con sezione scatolare rettangolare. Tenuto conto delle tecniche di realizzazione e dello stato manutentivo degli elementi in ferro si può affermare che la scala non sia di recente realizzazione. È bene precisare che presso gli uffici comunali non è stato riscontrato alcun elemento tale da documentare la precisa epoca di realizzazione del manufatto”.
Per tale ragione, la domanda di parte attrice volta a provare l'illegittimità di tali opere, non può trovare accoglimento, posto che “per configurarsi gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 u.p. c.c, conseguentemente, soggetta alla regole di cui ai successivi artt. 905 e
907, è necessario che le c.d. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di “affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente”, siano esercitagli in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (al riguardo v., tra le altre, Cass. nn. 5904/81, 3265/87,
7267/03), ed escludendo in concreto, sulla scorta di ragionevoli considerazioni basate, ex art. 115 co. 2 c.p.c., su nozioni di comune esperienza, che tali condizioni ricorressero nel caso di specie, in cui il muretto perimetrale del terrazzo è risultato essere alto soltanto cm. 90”.
(Cass. Sez. II, Sentenza 5 novembre 2012, n. 18910)
RGAC n. 96/2016 Pag. 14 Deve, tuttavia, rilevarsi che quanto asserito da parte attrice negli scritti difensivi, oltre ad essere genericamente dedotto e non supportato da alcuna idonea documentazione, non trova riscontro nelle risultanze istruttorie.
Ed invero, il teste di parte attrice, riferiva di essere Testimone_1
a “…conoscenza di tali fatti in quanto, nell'estate del 2012, durante la quale sono scesa spesso poiché mia madre era ammalata, ho visto le opere - di cui mi è stata data lettura - in corso di costruzione sull'esterno dell'immobile della SI che è adiacente a quello di mia CP_1 sorella. PR che, in merito al parapetto, non ricordo se lo stesso già esisteva oppure se è stato fatto ex novo” e di essersi “…accorta che la scala, che già esisteva in precedenza, è stata spostata nella posizione in cui si trova adesso, quasi addossata ad una finestra di proprietà della
PR che prima era più spostata sul lato destro della facciata. CP_1
La scala porta sul terrazzo della IG.ra . CP_1
Tuttavia, le dichiarazioni rese dal teste escusso - su istanza dell'attore - non possono ritenersi sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda, in quanto ha riferito su circostanze non supportate da alcun elemento documentale o oggettivo.
La deposizione, pertanto, priva di riscontri, si risolve in mere affermazioni che non valgono da sole a superare la carenza probatoria già rilevata in ordine alla sussistenza e quantificazione del danno.
Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio ha escluso che l'eventuale ripristino della situazione antecedente potesse incidere negativamente sulla stabilità dell'edificio, confermando l'assenza di un pregiudizio tecnico o strutturale.
Il CTU, infatti, riferisce che “gli elementi da rimuovere/arretrare non hanno funzione strutturale e pertanto, una volta ripristinato lo stato dei luoghi, non vi è alcun margine di deprezzamento per i beni di parte attrice”.
In assenza di allegazioni puntuali e di riscontri oggettivi circa i danni lamentati, la domanda risarcitoria deve pertanto essere dichiarata inammissibile e, in ogni caso, rigettata per carenza di prova.
RGAC n. 96/2016 Pag. 15 4. In ultimo deve scrutinarsi la domanda articolata dalla convenuta afferente all'accertamento della temerarietà della lite.
L'art. 96 c.p.c. statuisce che: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare [669 duodecies], o trascritta domanda giudiziaria [2652 ss.,
2690 ss. c.c.], o iscritta ipoteca giudiziale [2818 c.c.], oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta
a norma del comma precedente. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Premesso che, per altrui mala fede o colpa grave deve intendersi la piena consapevolezza della prospettazione in giudizio di una tesi o di una domanda palesemente infondata o una totale mancanza di accortezza nel riconoscere l'infondatezza della stessa, affinché possa pronunciarsi condanna per responsabilità aggravata è necessario – oltre alla soccombenza - che la parte richiedente/vittoriosa fornisca la prova della malafede o della colpa grave dell'avversario nell'agire o resistere in giudizio, nonché la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria di questo. La giurisprudenza, sul punto, è granitica nel ritenere che ai fini di una condanna ai sensi dell'art. 9, comma 3, c.p.c.
“L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale” (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 25041 del
16/09/2021).
RGAC n. 96/2016 Pag. 16 Ebbene, l'esito del giudizio, impedisce l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
5. Per quel che concerne, infine, le spese di lite, il Tribunale – tenuto conto della reciproca soccombenza – ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunziando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente la domanda attorea;
2) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalle parti convenute;
3) rigetta la domanda delle parti convenute di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
5) pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese di CTU, per come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catanzaro, lì 01 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 96/2016 Pag. 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 96 del R.G.A.C. dell'anno 2016, avente ad oggetto actio negatoria servitutis vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catanzaro, alla Via Pugliese n. 30, presso lo studio dell'Avv. Antonio Servino che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(c.f. ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Santa Severina (KR), alla Via Andrea Cefaly, n. 45, presso lo studio dell'Avv. Pietro Vigna che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHE'
(c.f. , Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Crotone, alla Via V Traversa Libertà, n. 23, presso lo studio dell'Avv. Antonio Drammis che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE: “Per tutto quanto sopra esposto, si insta nell'accoglimento delle prese conclusioni, con la precisazione che la
RGAC n. 96/2016 Pag. 1 domanda originaria di demolizione del parapetto è stata modificata con quella di condanna alla realizzazione delle opere di recinzione necessarie a rendere la luce irregolare conforme alle prescrizioni stabilite dall'art. 901 c.c. Si chiede, quindi, l'accoglimento della domanda attorea ed il rigetto della domanda riconvenzionale per lite temeraria, la quale, alla luce delle risultanze istruttorie è veramente eccessiva e fuori luogo. Con vittoria di spese e competenze di causa, in esse comprese quelle sostenute dall'attuale concludente per Ctu e per la procedura di mediazione, conclusasi negativamente per mancata adesione della parte convenuta”.
PER LA CONVENUTA: “in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della IGnora con vittoria di spese, CP_1 competenze ed onorari e disponendo in maniera definitiva, a carico di parte attrice, le spese relative al C.T.U. con restituzione alla IGnora delle somme riconosciute al Consulente tecnico d'Ufficio; nel CP_1 merito, rigettare la domanda proposta ex adverso perché infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, previo accertamento della responsabilità processuale aggravata, ex art. 96, primo comma c.p.c. in cui è incorso l'attore nel”.
PER IL TERZO CHIAMATO: “nel merito, rigettare la domanda proposta ex adverso perché infondata in fatto ed in diritto, ponendo a carico di parte attrice le spese relative al C.T.U con restituzione, alla
IGnora delle somme anticipate allo stesso;
in via CP_2 riconvenzionale, previo accertamento della responsabilità processuale aggravata, ex art. 96, primo comma c.p.c. in cui è incorso l'attore nel promuovere il presente giudizio, condannare la SI Parte_1
al risarcimento del danno subito a motivo di ciò dalla convenuta
[...] che si quantifica in euro 5.000,00, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, se del caso da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
RGAC n. 96/2016 Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 deduceva:
- di essere proprietaria di un'abitazione ubicata in Andali (CZ), alla Via
E. Nicoli, n. 53, riportata in Catasto al foglio n. 3, particella 219 e confinante per un lato con l'immobile di proprietà di;
CP_1
- che tra il mese di giugno e quello di ottobre 2012 la convenuta aveva abusivamente e clandestinamente realizzato sul proprio fabbricato un
“parapetto del solaio di copertura”, che creava in favore della medesima e a carico dell'attrice una servitù di veduta e di affaccio, nonché un
“cornicione in tegole, apposto lungo tutto il muro posto al confine tra le due proprietà” che, oltre a sporgere sulla proprietà della , Pt_1 arrecava danni all'abitazione di quest'ultima poiché l'acqua piovana, scorrendo lungo il muro dell'abitazione, veniva raccolta dalle tegole e, cadendo “a cascata” sul tetto, provocava rumore e facilitava la formazione di infiltrazioni;
- che, oltre alle suddette opere edilizie, la convenuta aveva, altresì, demolito e modificato una parte di cornicione soprastante la finestra dell'abitazione della per “far posto ad uno scarico fognario Pt_1 nonché ad altra tubazione di colore rosso, prima inesistenti”, ricoperto da un muro in cemento e collocato a ridosso dell'abitazione di proprietà dell'attrice, tanto che quest'ultima era costretta a tenere chiusa la finestra per evitare che l'acqua piovana ed i cattivi odori provenienti dal tubo di scarico penetrassero all'interno dell'abitazione;
- che precedentemente alla realizzazione delle suddette opere e, precisamente nell'anno 2009/2010, la al fine di accedere al tetto CP_1 del proprio fabbricato, aveva altresì posizionato sul proprio balcone, in adiacenza all'abitazione dell'attrice, una scala in ferro, prima collocata su altro lato dell'immobile;
- che a riscontro della missiva del 14 ottobre 2013 con cui l'attrice intimava la spontanea rimozione delle opere, la aveva contestato CP_1 le asserite irregolarità; ed infatti, non era stato possibile addivenire ad
RGAC n. 96/2016 Pag. 3 accordo bonario, neppure in sede di mediazione, conclusasi con esito negativo.
Fatte tali premesse chiedeva l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Accertare che nel periodo che va da giugno a ottobre del 2012 la SI ha realizzato le opere indicate ai numeri 1, 2, 3 Parte_2
e 4 del presente atto di citazione;
2) accertare e dichiarare che nell'anno 2009 la SI Parte_2 ha installato sul proprio balcone, ma nelle adiacenze del fabbricato della SI , una scala in ferro, utilizzata per accedere al tetto del Pt_1 proprio fabbricato;
3) dichiarare che tali opere ledono i diritti della concludente, in quanto creano servitù prima inesistenti;
4) condannare, conseguentemente, la SI alla Parte_2 rimessione in pristino, mediante rimozione delle opere e ripristino della situazione originaria dei luoghi.
5) con vittoria di spese competenze di causa, da attribuire in favore del sottoscritto procuratore richiedente, ex art. 93 c.p.c. ”.
1.1. Con comparsa depositata il 23 marzo 2016 si costituiva in giudizio contestando la fondatezza in fatto ed in diritto delle Parte_2 avverse deduzioni, allegazioni e domande.
In particolare, eccepiva che detti lavori erano stati regolarmente eseguiti, grazie all'ammissione della domanda, presentata nel 2009 ai fini della partecipazione ad un bando pubblico, per il recupero delle facciate e delle parti esterne degli edifici;
mentre quelli risalenti al 2012 (rifacimento del bagno e sostituzione dei pavimenti e degli impianti idrici e fognari) - che non avevano comportato alcuna modifica e/o alterazione delle parti strutturali o della facciata esteriore del fabbricato - erano stati comunicati da (figlia della convenuta) con nota prot. n. 935 Controparte_2 del 05.04.2012 indirizzata al Sindaco p.t.
RGAC n. 96/2016 Pag. 4 Deduceva, inoltre, che sia la scala che il parapetto del solaio di copertura erano stati realizzati nel lontano 1984/1985, per come poteva evincersi dalle fotografie allegate.
Tanto premesso, l'odierna convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia codesto Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:
- nel merito, rigettare la domanda proposta ex adverso perché infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale, previo accertamento della responsabilità processuale aggravata, ex art. 96, primo comma, c.p.c. In cui è in corso
l'attore nel promuovere il presente giudizio, condannare la SI
al risarcimento del danno subito a motivo di ciò dalla Parte_1 convenuta che si quantifica in euro 10.000,00, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, se è del caso da quantificarsi in via equitativa
Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
1.2. Concessi all'udienza di prima comparizione del 19 dicembre 2016
i termini ex art.183, comma 6, c.p.c., dopo alcuni rinvii, il Giudice all'epoca titolare del ruolo – con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 settembre 2018 - autorizzava l'attrice, che aveva avanzato richiesta di integrazione del contraddittorio, alla chiamata in causa di la quale si costituiva nel Controparte_2 presente procedimento mediante comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava la fondatezza in fatto ed in diritto delle pretese attoree, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con condanna della per Pt_3 lite temeraria.
Concessi nuovamente i termini per il deposito delle memorie istruttorie,
l'attrice precisava e modificava la propria domanda, nel senso che - pur escludendo che l'opera avesse i caratteri della veduta o del prospetto - asseriva che la stessa costituiva luce irregolare in relazione alla quale vantava il diritto di esigere dal proprietario del fondo confinante, la regolarizzazione dell'apertura. Pertanto, in luogo della demolizione del muretto chiedeva la “realizzazione delle opere di recinzione necessarie
RGAC n. 96/2016 Pag. 5 a rendere la luce irregolare conforme alla normativa codicistica sopra indicata”.
Alla domanda si opponeva parte convenuta, sostenendo l'inammissibilità della stessa in quanto avente i caratteri della mutatio libelli.
All'udienza del 7 marzo 2019, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 16 settembre 2019, il precedente giudice rigettava la richiesta di prova testimoniale e disponeva procedersi mediante CTU mediante formulazione dei seguenti quesiti: “Il C.t.u., esaminata la documentazione agli atti, ispezionati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine:
1) descriva l'attuale stato dei luoghi oggetto di controversia, anche mediante documentazione planimetrica e fotografica;
2) individui l'esatta estensione dei beni delle parti in causa e l'esatta posizione dei confini tra gli stessi;
3) descriva analiticamente le opere, asseritamente realizzate dalla parte convenuta, indicate in citazione, specificandone natura, ubicazione, epoca di effettuazione, materiale utilizzato e rispetto delle prescrizioni normative vigenti all'epoca della loro realizzazione nonché dei titoli amministrativi abilitativi (se esistenti);
4) accerti, altresì, alla stregua delle norme del codice civile e degli strumenti urbanistici (piani regolatori, regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione) in vigore alla data di proposizione della domanda giudiziale (che sarà cura del consulente ricercare ed individuare) se la parte convenuta nel realizzare le opere di cui al quesito precedente abbia sconfinato nel terreno di proprietà di parte attrice ed abbia, altresì, rispettato le distanze normativamente previste rispetto ai beni di proprietà della stessa;
5) dica, inoltre, se tali opere rispettino la normativa relativa all'apertura di luci e vedute;
6) ove sia accertato il mancato rispetto della normativa di cui sopra, quantifichi i costi dell'attività di arretramento delle opere realizzate in violazione della disciplina sulle distanze;
RGAC n. 96/2016 Pag. 6 7) in caso in cui non sia possibile, per ragioni di staticità, provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, quantifichi il valore del deprezzamento subito dai beni degli attori”.
1.3. Prestato giuramento all'udienza del 13 febbraio 2020 e depositato l'elaborato peritale, all'esito dell'udienza dell'11 gennaio 2021 veniva parzialmente revocata l'ordinanza del 16 settembre 2020 ed ammessa la prova per testi avanzata dalle parti, i quali erano escussi all'udienza dell'11 gennaio 2022.
Precisate le conclusioni all'udienza del 3 novembre 2022, la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.4. Rimessa sul ruolo per la necessità di chiarimenti da parte del CTU, all'udienza del 9 marzo 2023 veniva conferito al medesimo ausiliario un ulteriore quesito: “individui il ctu l'epoca di realizzazione dei due fabbricati ed eventuale collocazione temporale dell'occupazione di suolo pubblico, nonché i titoli abilitativi di entrambi gli immobili”.
Dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, precisate nuovamente le conclusioni all'udienza del 19 novembre 2024, la causa era trattenuta in decisione, giusto provvedimento del 24 dicembre 2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, deve accogliersi l'eccezione con la quale parte convenuta eccepisce la mutatio libelli con conseguente inammissibilità della domanda proposta da parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. diretta ad ottenere la modifica della domanda originaria di demolizione del muretto con quella di regolarizzazione delle luci.
Appare infatti opportuno ricordare che ai sensi del previgente art. 183,
6° comma, n. 1, c.p.c. (nel testo antecedente alla riforma di cui al D. Lgs.
n. 149/2022), è concesso alle parti un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte (c.d. emendatio libelli), essendo invece preclusa la facoltà di proporre domande nuove (c.d. mutatio libelli)
RGAC n. 96/2016 Pag. 7 In particolare, si configura “emendatio libelli” allorquando si incida sulla
“causa petendi” in modo che ne risulti modificata soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, ovvero sul “petitum”, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. Sussiste, invece, “mutatio libelli” – non consentita ai sensi dell'art. 183 c.p.c. – nel caso in cui la pretesa avanzata è obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un “petitum” diverso e più ampio, ovvero una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima ovvero su un fatto costitutivo radicalmente differente, ponendo così al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (ex multis, Cass. 834/2019).
Orbene, nel caso in ispecie, parte attrice, con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., avanza una pretesa del tutto nuova rispetto a quella originaria che muta completamente il petitum e la causa petendi, dando luogo ad un'inammissibile mutatio libelli.
Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere la diversità dei presupposti, della ratio e del contenuto della disciplina di cui all'art. 905
c.c. in tema di distanze per l'apertura di vedute, rispetto a quella contemplata dagli articoli 901 e 902 c.c., con riguardo alle luci.
Ed invero, mentre con la prima s'intende tutelare il proprietario dall'indiscrezione del vicino, impedendo a quest'ultimo di creare aperture a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo, con la disciplina di cui agli articoli 901 e 902 c.c. ha, invece, regolamentato il diritto, iure proprietatis, di effettuare aperture verso il fondo del vicino allo scopo di attingere luce ed aria, stabilendone, al contempo, i requisiti di altezza e di sicurezza (cfr. Cassazione Civ. Ordinanza del 28 luglio
2021, n. 21615).
Ne consegue, pertanto, che: “I presupposti, la "ratio" e la disciplina sulle distanze per l'apertura di vedute, da un lato e di luci, dall'altro, sono differenti: mentre nel primo caso si intende essenzialmente tutelare il
RGAC n. 96/2016 Pag. 8 proprietario dall'indiscrezione del vicino, impedendo a quest'ultimo di creare aperture a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo, la cui inosservanza può essere eliminata solo con l'arretramento o la chiusura della veduta, nel secondo, diversamente, si regolamenta il diritto a praticare sul proprio fabbricato delle aperture verso il fondo del vicino, finalizzate solo ad attingere luce ed aria, stabilendo i requisiti di altezza
e di sicurezza cui è condizionata la limitazione del diritto del vicino medesimo, il cui rispetto può ottenersi in qualunque tempo dal proprietario del fondo confinante, attraverso la semplice regolarizzazione delle aperture create in loro violazione. Ne consegue che, ove venga proposta una domanda di riduzione alla distanza legale di una servitù di veduta, diretta ed indiretta, sul proprio fondo, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la regolarizzazione di una luce irregolare, atteso che il suo accoglimento imporrebbe l'esecuzione di opere non ricomprese nel
"petitum" originario” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21615 del
28 luglio 2021)
3. Nel merito, questo Giudice ritiene che la domanda attorea sia inammissibile.
Orbene, le fattispecie concrete oggetto di giudizio vanno sussunte nell'ambito della normativa dettata in materia di rapporti di vicinato di cui agli artt. 873 e seguenti del codice civile. Più precisamente le norme in oggetto pongono una serie di analitiche prescrizioni che i proprietari di fondi e costruzioni finitime (ma non solo) devono rispettare nel godimento dei loro rispettivi diritti fondiari e dominicali. Tali prescrizioni si risolvono in altrettanti limiti legalmente imposti all'esercizio delle facoltà insite nel diritto di proprietà, volte ad assicurare che il legittimo esercizio di tale diritto non si risolva in un'indebita intrusione nell'altrui sfera giuridica e non impedisca il godimento del pari diritto spettante al proprietario del fondo o del fabbricato finitimo.
La ratio di tali norme appare riconducibile alla realizzazione di un equilibrato contemperamento di interessi tra i proprietari di immobili confinanti affinché, da un lato, il legittimo esercizio del diritto di
RGAC n. 96/2016 Pag. 9 proprietà non venga leso dal pari godimento esercitato dai vicini sulle loro proprietà confinanti e, dall'altro lato, non vengano eccessivamente compressi i diritti e le facoltà spettanti al proprietario nel godimento dei propri beni. Nell'ambito del complesso di norme innanzi individuate, quelle che nello specifico caso sottoposto al presente giudizio vengono in considerazione sono, in particolare, gli artt. 900 e ss. c.c. che pongono la disciplina delle cc.dd. luci e vedute ed i requisiti legali per la loro apertura.
L'art. 900 c.c. specifica che le finestre e le altre aperture possono essere di due tipologie: le luci, che permettono il passaggio della luce e dell'aria ma non dell'affaccio e le vedute che, invece, consentono di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente. Sul punto, quindi, la giurisprudenza di legittimità consolidata ha avuto modo di specificare che requisiti fondamentali delle vedute sono la prospectio e la inspectio, in mancanza dei quali l'apertura non può essere che qualificata come mera luce (cfr. Cass. 20577/2007 secondo cui “In tema di aperture sul fondo del vicino deve escludersi l'esistenza di un tertium genus diverso dalle luci e dalle vedute;
ne consegue che l'apertura priva delle caratteristiche della veduta (o del prospetto) non può che essere qualificata giuridicamente come luce”).
Ne consegue che la definizione di luce desumibile dall'art. 900 c.c., lungi dal fare riferimento a requisiti ontologici propri dell'apertura stessa, è connotata da una mera accezione negativa. In altri termini, secondo l'interpretazione di legittimità ormai consolidata, è luce ogni apertura non connotata dei requisiti della inspectio e della prospectio, propri invece della veduta, e dalla quale sia per converso possibile attingere solo luce o aria. Con l'ulteriore specificazione che per “luci”, sia pur irregolari, devono intendersi ”…quelle altre parti del muro le quali, o per la natura del materiale impiegato, o per la struttura o conformazione di questo, o per il modo nel quale esso sia stato inserito nel muro e reso con questo solidale, non possono dirsi parte integrante della preesistente costruzione, in difetto dei necessari requisiti di stabilità, consistenza, sicurezza, coibenza, sì da costituire un semplice mezzo per impedire
RGAC n. 96/2016 Pag. 10 l'affaccio od il solo passaggio dell'aria” (in questi termini Cass.
2707/1991). La distinzione tra luci e vedute poi è foriera di rilevanti conseguenze giuridiche.
Ed invero, l'art. 901 c.c. specifica che le luci devono: 1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa. Il mancato rispetto di tali necessari requisiti, lungi dal trasformare automaticamente una luce in veduta, dà invece diritto al proprietario del fondo vicino, verso il quale la luce è aperta, il diritto di esigere in ogni momento che dette luci siano rese conformi ai suddetti requisiti (art. 902, co. 2, c.c.). Non è invece attribuito al proprietario del fondo vicino il diritto di chiedere la chiusura tout court della luce, né il suo arretramento, dato che per le luci, come precisato, alcun requisito di distanza orizzontale dalla finitima proprietà
è dalla legge previsto.
Una tale chiusura, invece, può essere operata dal vicino solo attraverso l'esercizio della propria facoltà di realizzare costruzioni adiacenti ed in appoggio rispetto al muro sul quale sono state aperte le luci, nel rispetto dei requisiti e dei limiti sanciti dall' art. 904 del codice civile.
Per quanto invece riguarda le vedute, l'art. 905 c.c. prevede che per l'apertura delle stesse (che abbiano i suddetti requisiti della inspectio e della prospectio) debba sussistere una distanza di un metro e mezzo tra il fondo vicino e la facciata esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette. Medesima distanza è prevista per i balconi e le altre opere munite di parapetto, mentre per le vedute laterali ed oblique la distanza legale prevista dal fondo vicino deve essere di settantacinque cm (secondo il dettato dell'art. 906 c.c.).
RGAC n. 96/2016 Pag. 11 A norma dell'art. 907 c.c., infine “Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.”
Alla luce delle disposizioni richiamate deriva che, a differenza di quanto accade per le luci, l'apertura di vedute prive dei requisiti legali dà diritto al proprietario del fondo (finitimo e non), verso cui le vedute sono aperte, il diritto di chiedere l'arretramento delle stesse in modo tale da rispettarne le distanze legali. Dato, inoltre, che l'apertura di vedute a distanze inferiori a quelle legali costituisce un vero e proprio peso imposto al fondo vicino per l'utilità del fondo dal quale promanano le vedute, è possibile configurare in tale situazione una vera e propria servitù (attiva per il fondo che gode della veduta e passiva per il fondo che invece la subisca) che può generarsi o per volontà (negoziale) delle parti stesse, o per usucapione ventennale (nel caso in cui il proprietario del fondo vicino subisca inerte per il tempo necessario ad usucapire la illegittima apertura di vedute dal fondo vicino verso il proprio fondo), ovvero, ancora, per destinazione del padre di famiglia (se la veduta aperta a distanza inferiore a quella legale promani da un'opera visibile a cui sono state strutturalmente asservite le ulteriori opere insistenti su fondi vicini).
Da queste ultime considerazioni deriva dunque che, mentre la domanda volta alla chiusura o alla regolarizzazione di vedute illegittime è da qualificarsi – al pari di quella volta ad ottenere la riduzione in pristino, attribuita al proprietario che si lamenti danneggiato dalla violazione delle disposizioni codicistiche in tema di distanze legali, o dalla violazione di norme da queste richiamate – correttamente nell'ambito dell'actio negatoria servitutis ai sensi e per gli effetti dell'art. 949 c.c., l'azione tesa a chiedere la regolarizzazione di luci non aventi i requisiti sanciti dall'art.
RGAC n. 96/2016 Pag. 12 901 c.c. non può acquisire tale medesima qualifica, dato che giurisprudenza ormai unanime esclude la configurabilità della c.d. servitù di luce irregolare (ex multis, SS.UU. 10285/1996), a meno che la stessa sia fondata su di un titolo di natura negoziale, circostanza esclusa nel caso di specie, come sopra esposto.
3.1. Orbene, dall'applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie ne discende che la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile e comunque infondata per difetto di prova: l'attrice, infatti, non ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio, non avendo né allegato né provato l'esistenza di un danno concreto, la sua natura, l'incidenza patrimoniale, né tantomeno la sua quantificazione.
Le deduzioni attoree si limitano ad affermare, in modo del tutto generico, che la convenuta ha realizzato abusivamente delle opere Controparte_3 edilizie (nel dettaglio: un parapetto del solaio di copertura che avrebbe creato una servitù di veduta e di affaccio a favore della proprietà CP_1 ed a carico di quella attorea;
un cornicione in tegole, apposto lungo tutto il muro posto al confine tra le due proprietà che, oltre a sporgere sulla confinante proprietà , ne avrebbe occupato l'area, arrecando Pt_1 rumore e facilitando la creazione di infiltrazioni;
uno scarico fognario
“ricoperto da un muro in cemento a forma irregolare, posto proprio a ridosso della finestra e senza alcun distacco”) rimaste, tuttavia, prive di riscontro tecnico-documentale idoneo a dimostrare l'effettiva esistenza di un pregiudizio risarcibile.
Ed invero, a seguito dei rilievi eseguiti e dalla consulenza peritale - dalla quale non v'è motivo di discostarsi, in quanto frutto di un iter logico condotto in modo aderente ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato - il nominato consulente tecnico d'ufficio, Ing. , Persona_1 accerta che “al momento del sopralluogo si è constatato che gli immobili delle due proprietà sono tra loro contigui, invece, nell'estratto di mappa questi figurano ben distanti e separati da uno spazio pubblico”.
Segnatamente, il CTU nel rispondere al quesito n. 1 (descrizione dello stato dei luoghi oggetto di controversia, anche mediante documentazione planimetrica e fotografica) rileva che: “Durante il sopralluogo è stata
RGAC n. 96/2016 Pag. 13 dapprima visionata la copertura piana (terrazza) del fabbricato Pt_4
la copertura è accessibile mediante una ripida scala esterna che
[...] si sviluppa a partire dal balcone della cucina/soggiorno della IG.ra
La copertura piana è caratterizzata da una sensibile pendenza CP_2 tale da garantire il giusto allontanamento dalle acque meteoriche, la superficie è rivestita in piastrelle di ceramica e l'intero perimetro è interessato da un parapetto alto circa 84 cm e spessore circa 15 cm. La testa del parapetto è rivestita con le medesime piastrelle che rivestono la superficie della terrazza in modo da proteggere il manufatto dall'azione degli agenti atmosferici. Il parapetto ha uno sviluppo complessivo pari a 32,10 ml.
La scala esterna è in ferro, costituita da elementi IPE, pedate in ferro
(lamiera striata) e da una ringhiera anch'essa in ferro realizzata con barre di armature (Φ 6) saldate ad elementi con sezione scatolare rettangolare. Tenuto conto delle tecniche di realizzazione e dello stato manutentivo degli elementi in ferro si può affermare che la scala non sia di recente realizzazione. È bene precisare che presso gli uffici comunali non è stato riscontrato alcun elemento tale da documentare la precisa epoca di realizzazione del manufatto”.
Per tale ragione, la domanda di parte attrice volta a provare l'illegittimità di tali opere, non può trovare accoglimento, posto che “per configurarsi gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 u.p. c.c, conseguentemente, soggetta alla regole di cui ai successivi artt. 905 e
907, è necessario che le c.d. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di “affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente”, siano esercitagli in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (al riguardo v., tra le altre, Cass. nn. 5904/81, 3265/87,
7267/03), ed escludendo in concreto, sulla scorta di ragionevoli considerazioni basate, ex art. 115 co. 2 c.p.c., su nozioni di comune esperienza, che tali condizioni ricorressero nel caso di specie, in cui il muretto perimetrale del terrazzo è risultato essere alto soltanto cm. 90”.
(Cass. Sez. II, Sentenza 5 novembre 2012, n. 18910)
RGAC n. 96/2016 Pag. 14 Deve, tuttavia, rilevarsi che quanto asserito da parte attrice negli scritti difensivi, oltre ad essere genericamente dedotto e non supportato da alcuna idonea documentazione, non trova riscontro nelle risultanze istruttorie.
Ed invero, il teste di parte attrice, riferiva di essere Testimone_1
a “…conoscenza di tali fatti in quanto, nell'estate del 2012, durante la quale sono scesa spesso poiché mia madre era ammalata, ho visto le opere - di cui mi è stata data lettura - in corso di costruzione sull'esterno dell'immobile della SI che è adiacente a quello di mia CP_1 sorella. PR che, in merito al parapetto, non ricordo se lo stesso già esisteva oppure se è stato fatto ex novo” e di essersi “…accorta che la scala, che già esisteva in precedenza, è stata spostata nella posizione in cui si trova adesso, quasi addossata ad una finestra di proprietà della
PR che prima era più spostata sul lato destro della facciata. CP_1
La scala porta sul terrazzo della IG.ra . CP_1
Tuttavia, le dichiarazioni rese dal teste escusso - su istanza dell'attore - non possono ritenersi sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda, in quanto ha riferito su circostanze non supportate da alcun elemento documentale o oggettivo.
La deposizione, pertanto, priva di riscontri, si risolve in mere affermazioni che non valgono da sole a superare la carenza probatoria già rilevata in ordine alla sussistenza e quantificazione del danno.
Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio ha escluso che l'eventuale ripristino della situazione antecedente potesse incidere negativamente sulla stabilità dell'edificio, confermando l'assenza di un pregiudizio tecnico o strutturale.
Il CTU, infatti, riferisce che “gli elementi da rimuovere/arretrare non hanno funzione strutturale e pertanto, una volta ripristinato lo stato dei luoghi, non vi è alcun margine di deprezzamento per i beni di parte attrice”.
In assenza di allegazioni puntuali e di riscontri oggettivi circa i danni lamentati, la domanda risarcitoria deve pertanto essere dichiarata inammissibile e, in ogni caso, rigettata per carenza di prova.
RGAC n. 96/2016 Pag. 15 4. In ultimo deve scrutinarsi la domanda articolata dalla convenuta afferente all'accertamento della temerarietà della lite.
L'art. 96 c.p.c. statuisce che: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare [669 duodecies], o trascritta domanda giudiziaria [2652 ss.,
2690 ss. c.c.], o iscritta ipoteca giudiziale [2818 c.c.], oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta
a norma del comma precedente. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Premesso che, per altrui mala fede o colpa grave deve intendersi la piena consapevolezza della prospettazione in giudizio di una tesi o di una domanda palesemente infondata o una totale mancanza di accortezza nel riconoscere l'infondatezza della stessa, affinché possa pronunciarsi condanna per responsabilità aggravata è necessario – oltre alla soccombenza - che la parte richiedente/vittoriosa fornisca la prova della malafede o della colpa grave dell'avversario nell'agire o resistere in giudizio, nonché la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria di questo. La giurisprudenza, sul punto, è granitica nel ritenere che ai fini di una condanna ai sensi dell'art. 9, comma 3, c.p.c.
“L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale” (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 25041 del
16/09/2021).
RGAC n. 96/2016 Pag. 16 Ebbene, l'esito del giudizio, impedisce l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
5. Per quel che concerne, infine, le spese di lite, il Tribunale – tenuto conto della reciproca soccombenza – ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunziando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente la domanda attorea;
2) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalle parti convenute;
3) rigetta la domanda delle parti convenute di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
5) pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese di CTU, per come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catanzaro, lì 01 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
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