Art. 30.
Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalita' di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale
1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio 2024, il Ministero dell'interno e' autorizzato a derogare, fino al 31 dicembre 2028, per la localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento, la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto e a titolo gratuito, l'attivita' di vigilanza collaborativa di cui all' articolo 222, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .
2. All' articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 , le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2028».
3. All' articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5 , comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 » sono aggiunte le seguenti: «oppure mediante posta elettronica certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha eletto domicilio»;
b) al secondo periodo:
1) le parole: «In tal caso» sono soppresse;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure attraverso l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato».
4. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalita' di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale
1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio 2024, il Ministero dell'interno e' autorizzato a derogare, fino al 31 dicembre 2028, per la localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento, la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto e a titolo gratuito, l'attivita' di vigilanza collaborativa di cui all' articolo 222, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .
2. All' articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 , le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2028».
3. All' articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5 , comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 » sono aggiunte le seguenti: «oppure mediante posta elettronica certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha eletto domicilio»;
b) al secondo periodo:
1) le parole: «In tal caso» sono soppresse;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure attraverso l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato».
4. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.