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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/07/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 699 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 14/02/2025 comunicata il 23/02/2025, vertente
TRA
nato a [...] S. RE il 12/11/1940 (Cod Fisc Parte_1
) e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
02/11/1951 (Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliati in Barcellona C.F._2
Pozzo di Gotto nella Piazza Giudice Paolo Borsellino n.10 presso lo studio dell'Avv.
Carlo Giorgianni, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
E
sito in San Filippo Del Mela Via Nazionale n. 18, in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t. (Cod. Fisc. ) rappresentato e difeso per procura in atti P.IVA_1
dall'Avv. Maria Rita Majmone con studio in Milazzo Piazza Nastasi n. 18 ed elettivamente domiciliato in Messina Via La Farina n. 64 (studio Avv. Simone La Rocca)
APPELLATO Avverso la sentenza n. 757 del 22/06/2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento R.G. 705/2013.
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
I coniugi e con citazione del 22/05/2013 hanno Parte_1 Parte_2 convenuto innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il di Controparte_1
San Filippo del Mela e, premesso di essere proprietari di un appartamento sito al secondo piano dell'edificio condominiale, interessato da vasti fenomeni di infiltrazioni in varie stanze, hanno chiesto la condanna del convenuto all'esecuzione – anche in via di urgenza - di tutti quei lavori necessari ed indispensabili sia per la eliminazione delle cause delle infiltrazioni riconducibili a parti comuni, che per il ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni subìti, morali, esistenziali e biologici, causati dalla conseguente insalubrità dell'appartamento.
Nella resistenza del Condominio, il giudice ha rigettato l'istanza ex art. 700 c.p.c. proposta dagli attori e, in esito a CTU, con sentenza del 22/06/2021, n. 757 ha rigettato le domande attoree. A fondamento della statuizione di rigetto il Tribunale ha affermato, tra l'altro: a) che gli attori erano morosi nel pagamento di oneri condominiali e quota spese per lavori straordinari di impermeabilizzazione della terrazza, come da decreto ingiuntivo n. 219/2013 non opposto;
b) che tale condotta rappresenta il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la mancata manutenzione delle parti comuni, cui sarebbe obbligato il quale custode delle stesse, e il danno prodottosi CP_1 nella proprietà esclusiva e ciò ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. che prevede l'esonero da responsabilità del custode nel caso di prova del caso fortuito;
c) che la CTU non aveva risolto i dubbi e perplessità sulla natura condominiale dei lamentati danni, e ciò non solo con riferimento ai danni derivanti dal giunto tecnico ma anche quelli riferibili alla canna fumaria.
pag. 2/10 Avverso la suddetta sentenza e hanno proposto Parte_1 Parte_2 impugnazione;
nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituito il CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
In data 16/01/2024 la Corte ha emesso sentenza non definitiva.
In particolare con il primo motivo di appello i coniugi hanno Parte_3 censurato la statuizione del Tribunale nella parte in cui ha affermato il loro status di condomini morosi, con conseguente dichiarazione di un caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del convenuto/appellato. CP_1
Sul punto la Corte ha dedotto come la responsabilità del convenuto, così CP_1 come prospettata, si inquadra nella fattispecie dell'art. 2051 cod.civ., in quanto esso, quale custode dei beni e dei servizi comuni, assume l'obbligazione di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno;
tenendo presente tale principio in diritto, quanto al contestato fortuito, che il Tribunale ha posto alla base dell'esclusione della responsabilità del e che in punto di fatto CP_1 coinciderebbe con il mancato pagamento da parte degli originari attori della loro quota per lavori straordinari, alla luce del motivo di appello la Corte he ritenuto che non è dato comprendere da quali emergenze probatorie il Tribunale abbia tratto il convincimento che l'omesso pagamento da parte degli attori/appellanti della somma irrisoria di Euro 356,57 abbia impedito (se lo abbia di fatto) l'esecuzione dei lavori deliberati, e ciò anche considerando la possibilità di ripartire provvisoriamente la quota del moroso tra gli altri.
Sotto tale profilo, la Corte ha ritenuto erronea la sentenza e quindi ha accolto il primo motivo e ferma restando la sussistenza della morosità degli appellanti, ha statuito che la sentenza va riformata in parte qua, dovendosi pertanto procedere ad esaminare ulteriormente nel merito le domande risarcitorie proposte.
La Corte ha invece rigettato il secondo terzo motivo di appello riguardanti le presunte infiltrazioni laddove provenienti dal giunto tecnico, in quanto realizzato da altro condominio confinante dovendosi di conseguenza concludere per il difetto di legittimazione passiva del e laddove provenienti dalla canna Controparte_1 fumaria in quanto di proprietà degli stessi appellanti;
la Corte ha inoltre rigettato il quarto motivo di appello afferente la richiesta di risarcimento dei danni morali e pag. 3/10 biologici determinati dalle condizioni di insalubrità del loro immobile, rilevando che a parte l'allegazione documentale in atti, null'altro è stato dedotto e provato, non avendo peraltro gli appellanti chiesto in questa fase di gravame l'ammissione della prova testimoniale (che atteneva anche a tale profilo) che non risulta essere stata espletata in primo grado.
Con riferimento, invece, ai danni individuati nella scheda di analisi 1 e nella scheda di analisi 3 della CTU, la Corte, rilevando alcune incongruenze nella stessa relazione peritale, ha individuato l'esigenza di richiamare il CTU per approfondire l'accertamento delle specifiche ed attuali cause delle infiltrazioni derivanti da parti comuni dell'edificio
(con esclusione di giunto tecnico e canna fumaria) e i costi di eliminazione delle cause stesse e di ripristino dello stato dei luoghi.
In ragione di tutto ciò data 16/01/2024 la Corte, come detto, ha emesso sentenza non definitiva con la quale ha così statuito: “1. in parziale accoglimento del primo motivo di appello, per le ragioni esplicitate in motivazione, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'insussistenza del caso fortuito ex art. 2051 c.c.; 2. rigetta il secondo motivo di appello;
3. rigetta il terzo motivo di appello con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni biologico, morale ed esistenziale.
4. Dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo, in relazione ai residui motivi di gravame”.
Con successiva ordinanza in pari data la Corte ha disposto il richiamo del CTU con il seguente incarico: “a) Descriva l'attuale stato dei luoghi, verificando se persistano le lamentate infiltrazioni nell'appartamento dei signori b) chiarisca Parte_4 le cause delle stesse infiltrazioni, con specifico riferimento a parti condominiali (ed esclusione di canna fumaria e giunto tecnico); c) accerti natura ed entità dei lavori deliberati ed effettuati dal sul lastrico solare, d) riferisca se la realizzazione CP_1 degli stessi sia avvenuta a regola d'arte o meno se siano idonei ad impedire il ripetersi degli eventi lesivi;
e) indichi, in caso di necessità, quali ulteriori opere siano indispensabili per la definitiva eliminazione delle accertate cause, il loro costo e quello dei lavori di ripristino delle pareti ammalorate e dei locali di riferimento”.
Il consulente incaricato Ing. provvedeva a depositare il proprio Persona_1 elaborato peritale nel quel rispondeva anche ai rilievi di parte. pag. 4/10 La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
14/02/2025 comunicata il 23/02/2025 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Alla luce di quanto già disposto dalla Corte con sentenza non definitiva del 16/01/2024 va esaminata la domanda di parte appellante inerente l'accertamento delle cause delle infiltrazioni provenienti da parti comuni dell'edificio e la conseguente domanda CP_2
risarcitoria.
Viene a supporto della Corte il contenuto della relazione peritale resa dal nominato consulente
Ing. che risposto in maniera analitica alle domande della Corte come pure Persona_1
ai rilievi del consulente di parte appellata.
Esaminata la CTU, questa Corte ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente apprezzamento di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
Sul primo quesito della Corte e cioè “Descriva l'attuale stato dei luoghi, verificando se persistano le lamentate infiltrazioni nell'appartamento dei signori – ” il CTU Pt_1 Parte_2
ha rilevato che al momento del sopralluogo erano presenti tracce di infiltrazioni nella camera da letto principale, aggravate dalla formazione di condensa come pure, meno gravi, nella cameretta posta all'angolo sud-est dell'appartamento; a tali segni corrispondeva in copertura l'evidente rigonfiamento della guaina impermeabilizzante che è stata incollata al di sopra della pavimentazione, ma senza incassare i risvolti verticali all'interno dell'intonaco dei parapetti, e senza adottare altro metodo per evitare che l'acqua potesse infiltrarsi tra la parete ed il risvolto verticale della guaina.
Sul secondo quesito della Corte e cioè “chiarisca le cause delle stesse infiltrazioni, con specifico riferimento a parti condominiali (ed esclusione di canna fumaria e giunto tecnico);” il CTU ha risposto che la causa dei danni all'interno dell'appartamento e dei danni che i sigg.ri Pt_1
avevano lamentato nel passato all'angolo nord-ovest del soggiorno, sono le infiltrazioni che si sono verificate in vari punti tra il risvolto verticale della guaina impermeabilizzante e le pareti verticali dei parapetti e del torrino scala;
tale problematica è presente anche nella guaina impermeabilizzante incollata al di sopra delle mensole che coprono i balconi dell'ultimo piano pag. 5/10 e che si trovano oltre i parapetti. Ad aggravare i danni si è aggiunta la formazione di condensa, sia nelle pareti nord-ovest e sud-ovest della camera da letto principale, che nella parete nord- est della cameretta posta all'angolo nord-est dell'appartamento e tale fenomeno, molto grave nella camera da letto principale, causa la formazione di muffa ed efflorescenze;
la condensa si verifica per la bassa temperatura superficiale sulla faccia interna delle pareti perimetrali che confinano con l'esterno e ciò è causato dallo scarso isolamento termico dell'involucro edilizio che delimita il fabbricato, costituito dalle strutture portanti (travi e pilastri) e dalle pareti perimetrali esterne dell'edificio.
Sul terzo quesito della Corte e cioè “accerti natura ed entità dei lavori deliberati ed effettuati dal sul lastrico solare,” il CTU ha rilevato che i lavori di impermeabilizzazione della CP_1
copertura sono stati eseguiti dal tramite una membrana impermeabilizzante CP_1
incollata al di sopra della pavimentazione esistente sulla quale non è stato eseguito alcun intervento di demolizione e rifacimento;
per l'impermeabilizzazione è stata utilizzata una membrana bituminosa ardesiata, i cui giunti sono stati sovrapposti per circa 10 cm. In un precedente intervento eseguito nelle mensole che coprono i sottostanti balconi, e che sono esterne al perimetro calpestabile della copertura, è stata invece utilizzata una normale guaina bituminosa che, per la vetustà e la sensibilità ai raggi UV, non si presenta nel medesimo buono stato di quella interna al perimetro calpestabile della copertura. La guaina impermeabilizzante, posta sia all'interno del perimetro calpestabile che sulle mensole esterne, non è stata incassata perimetralmente all'interno dell'intonaco dei parapetti e del torrino scala, né è stato utilizzato altro accorgimento tecnico che potesse impedire le infiltrazioni d'acqua tra i risvolti verticali e le pareti ed inoltre risultano evidenti alcuni tentativi di riparazione eseguiti in corrispondenza di avvenute infiltrazioni che si evidenziano con il rigonfiamento ed il distacco della guaina bituminosa dalla pavimentazione.
Sul quarto quesito della Corte e cioè “riferisca se la realizzazione degli stessi sia avvenuta a regola d'arte o meno se siano idonei ad impedire il ripetersi degli eventi lesivi;
il CTU evidenzia che la membrana bituminosa utilizzata risulta essere di buona qualità e le giunzioni risultano ben eseguite ed ancora in buono stato di conservazione, ma tuttavia, si è omesso di sostituire i bocchettoni che convogliano l'acqua nella tubazione di scarico pluviale, cosa che sarebbe stato opportuno fare, e soprattutto non è stato adottato alcun accorgimento per evitare che l'acqua potesse infiltrarsi lungo il perimetro tra i risvolti verticali della guaina e le pareti verticali dei pag. 6/10 parapetti e del torrino scala. Inoltre non è stato eseguito alcun intervento per il ripristino della impermeabilizzazione delle mensole soprastanti i balconi, benché la guaina si presenti ammalorata e con il medesimo difetto di esecuzione nei risvolti verticali con il parapetto.
Sul quinto quesito della Corte e cioè “indichi, in caso di necessità, quali ulteriori opere siano indispensabili per la definitiva eliminazione delle accertate cause, il loro costo e quello dei lavori di ripristino delle pareti ammalorate e dei locali di riferimento;
” il CTU a pagina 9 e 10 della sua relazione individua due distinti interventi da effettuare.
Per quanto riguarda le infiltrazioni di acqua che si verificano tra il risvolto verticale della membrana impermeabilizzante e le pareti di parapetti e torrino scala si rende necessario creare un doppio taglio nell'intonaco dei parapetti e del torrino scala poco al di sopra del limite superiore del risvolto verticale della guaina impermeabilizzante ed inserendo, dopo aver rimosso l'intonaco, una scossalina metallica bloccata con dei tasselli;
inoltre il successivo ripristino dell'intonaco, realizzato con malta antiritiro fibrorinforzata, farà sì che l'acqua scivolando lungo la parete non possa più infiltrarsi tra la guaina e il muro.
Per quanto riguarda la formazione di condensa dovuta allo scarso isolamento termico delle pareti confinanti con l'esterno nord-ovest e sud-ovest della camera da letto principale, e delle pareti confinanti con l'esterno nord-est e sud-est della cameretta posta all'angolo sud-est dell'appartamento, il CTU evidenzia la necessità di effettuare una coibentazione che però risulta impossibile realizzare lungo la facciata esterna in prossimità della camera da letto stante la contiguità dell'immobile confinante;
per tale ragione il CTU ritiene di intervenire sulla faccia interna delle pareti tramite applicazione di pannelli rigidi pre-accoppiati, costituiti da uno strato di Aerogel di silice rinforzata con fibre di vetro (feltro) e uno strato di cartongesso, del tipo Aerogips GF o similare, con spessore dello strato isolante in aerogel pari ad almeno 10 mm, oltre allo spessore del cartongesso. Il CTU individua lo stesso tipo di intervento anche con riferimento alla coibentazione termica delle pareti interne nord-est e sud-est della cameretta.
Il CTU ha anche quantificato l'ammontare di detti interventi ed ha calcolato che i lavori necessari per evitare le infiltrazioni dal perimetro della impermeabilizzazione ammontano ad
Euro 5.313,70 oltre IVA mentre i lavori necessari per la coibentazione dell'involucro del fabbricato nei vani interni in cui si verifica la formazione di condensa ammontano ad Euro
pag. 7/10 7.875,58 oltre IVA e comprendono la pitturazione per il ripristino dei danni presenti nell'appartamento.
Dall'esame e dal contenuto della CTU appare evidente la fondatezza della originaria domanda attorea, con le limitazioni già individuate da questa Corte in sentenza non definitiva e comunque limitatamente all'aspetto concernente le infiltrazioni;
sussistono all'interno dell'appartamento i danni per come lamentati il cui verificarsi è determinato da cause da addebitare ad esclusiva responsabilità del quale proprietario tenuto alla custodia CP_1
e manutenzione della zona dalla quale si sono verificate le infiltrazioni in questione e cioè nell'area tra il risvolto verticale della guaina impermeabilizzante e le pareti verticali dei parapetti e del torrino scala, come pure nella parte della guaina impermeabilizzante incollata al di sopra delle mensole che coprono i balconi dell'ultimo piano e che si trovano oltre i parapetti.
La responsabilità del nasce quale proprietario e quindi ex art. 2051 cod. civ. CP_1
secondo i principi già enunciati, trattandosi di cause consistenti, per come evidenziato dal CTU, in difetti della impermeabilizzazione nella sua apposizione e per le sue condizioni di manutenzione.
Discorso differente va fatto invece per il problema riguardante la condensa all'interno dell'appartamento la cui causa è stata individuata dal CTU nello scarso isolamento termico delle pareti confinanti con l'esterno nord-ovest e sud-ovest della camera da letto principale, e delle pareti confinanti con l'esterno nord-est e sud-est della cameretta posta all'angolo sud-est dell'appartamento. Trattasi quindi di problema strutturale che risulta essere, per come rilevato dal appellato, attinente all'attività autonoma dell'appaltatore o ai vizi costruttivi CP_1 dell'edificio, ma non a carenza di manutenzione;
per tale ragione non può essere addebitata alcuna responsabilità al , sul punto non potendosi ravvisare alcun nesso di CP_1
causalità tra la cosa in custodia ed il danno, presupposto necessario per potere configurare la fattispecie di responsabilità ex art. 2051 cod. civ.. Del resto un eventuale intervento alla facciata è comunque problema riguardante semmai tutti gli appartamenti, e quindi dovrebbe coinvolgere l'intero immobile, laddove invece la soluzione adottata in una singola unità immobiliare risulterebbe quanto meno parziale.
pag. 8/10 La domanda attorea va quindi parzialmente accolta ed il va condannato Controparte_1 alla esecuzione delle opere per come indicato dal CTU in perizia a pagina 9 ma solo con riferimento al primo difetto riscontrato, ovvero alle infiltrazioni, e quindi creando un doppio taglio nell'intonaco dei parapetti e del torrino scala poco al di sopra del limite superiore del risvolto verticale della guaina impermeabilizzante ed inserendo, dopo aver rimosso l'intonaco, una scossalina metallica bloccata con dei tasselli, il tutto con il successivo ripristino dell'intonaco, realizzato con malta antiritiro fibrorinforzata, in maniera tale che l'acqua scivolando lungo la parete non possa più infiltrarsi tra la guaina e il muro.
L'impugnata sentenza va pertanto riformata.
Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del
D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza e stante il parziale accoglimento della domanda vanno poste quanto a metà a carico del compensandosi per il resto la Controparte_1
rimanente metà.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 757 del 22/06/2021 Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento R.G. 705/2013, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza dichiara il CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. responsabile dei danni cagionati all'immobile
[...]
di proprietà degli appellanti e per l'effetto condanna il suddetto in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. all'esecuzione delle opere per come indicate e descritte dal CTU Ing. alla pagina 9 della propria relazione di CTU del 29/04/2024 Persona_1
con riferimento al primo difetto riscontrato, ovvero alle infiltrazioni, con le modalità per come meglio specificato in parte motiva;
2) Condanna il in persona del legale rappresentante p.t. al rimborso in Controparte_1
favore di parte appellante di metà di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, compresa l'iniziale fase cautelare, che liquida, già ridotti a metà terzi, per il primo grado in complessivi Euro 180,00 per spese ed Euro 1.400,00 per compensi, e per il secondo grado in pag. 9/10 Euro 250,00 per spese ed Euro 1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; compensa fra le parti la rimanente metà.
3) Pone le spese di entrambe le CTU dei due gradi di giudizio quanto a metà a carico del in persona del legale rappresentante p.t., compensandosi fra le parti la Controparte_1
rimanente metà.
Messina, camera di consiglio del 09/06/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 10/10