Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2595 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Vincenzo Fiato, con il quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC) via Francesco Cilea n. 39
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Antonio D'Agostino, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC) corso Margherita di Savoia n. 54 resistent e
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni: per le parti, come in atti, e nel verbale dell'odierna
udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/07/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, in data 09/02/2018, mentre svolgeva la propria attività lavorativa, ha subito un infortunio, in conseguenza del quale sono derivate le seguenti lesioni: “Algia spalla, ginocchio e piede Dx post trauma”;
- che ha denunciato l'infortunio all' che ha riconosciuto un CP_1
grado di menomazione pari all'11 %;
- che ha contestato la valutazione medica, allegando certificazione medico legale di parte, secondo la quale avrebbe dovuto essergli riconosciuta una invalidità pari al 18%;
- che ha diritto al riconoscimento di una percentuale di invalidità congrua, in relazione al trauma subito e all'inabilità derivatane, e, conseguentemente ad ottenere le prestazioni previste dalla legge.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza, previa CTU medico-legale, in accoglimento della domanda:
1. Accertare e dichiarare che a causa dell'infortunio denunciato (n°
515451100 del 09/02/2018), le patologie di cui il ricorrente risulta affetto già riconosciute derivanti da infortunio sul lavoro - abbiano determinato al ricorrente una menomazione permanente cumulativa della integrità psicofisica pari al 18%, o comunque in misura maggiore a quanto riconosciuto dall' in sede di vertenza amministrativa, sin dalla data di verificazione CP_2
dell'infortunio ovvero, in subordine, da quella che sarà accertata dal CTU, con individuazione della sua gravità e del relativo grado d'inabilità e condanna dell' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_2
riconoscimento in ogni caso della percentuale di inabilità che verrà attribuita
Per l'effetto, quindi, condannare l' , in persona del legale rappresentante CP_1 3
pro-tempore, al pagamento dell'indennizzo in rendita vitalizia per il danno biologico che risulterà dovuto e che sarà accertato nell'espletanda CTU e meglio visto dall'Ecc.mo Giudice adito, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come per legge;
3. Condannare, altresì,
l' al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA CP_1
e CPA, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , CP_1
eccependo la genericità e la nullità della domanda per indeterminatezza e la sproporzione tra il danno accertato e la percentuale richiesta dal ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** Preliminarmente va superata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'articolo 414 c.c., sollevata dall' nella memoria di CP_1
costituzione.
A tal proposito giova ricordare che il ricorso, al pari della citazione
(art.163, nn. 1,2,3 c.p.c), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c.. (come richiamato dall'art. 442 c.p.c.). Infatti, la carenza della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio, viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (art. 414 c.p.c, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il 4
difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414 cp.c., nn. 3,4, c.p.c.), esso -avendo la norma carattere imperativo- è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 6778 del
15.6.91.)
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass.
30.8.93 n. 9167; Cass. 11.6.88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87
n. 6619; Cass.
5.6.86 n. 3777).
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cassazione civile sez. lav., 22/03/2018, n.7199).
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, possiamo certamente superare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, che contiene gli elementi necessari e sufficienti ai fini della validità dell'atto. 5
In particolare, parte ricorrente ha indicato l'oggetto della sua domanda, richiedendo il riconoscimento di postumi permanenti, quali conseguenza dell'infortunio già riconosciuto come infortunio sul lavoro, in misura maggiore rispetto alla percentuale riconosciuta dall' in via CP_1
amministrativa.
Non incombe, invece, sull'istante alcun onere di indicare i codici tabellari di riferimento delle menomazioni indicate.
Nel merito, si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni
(2, D.P.R. n. 1124/1965).
In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte la condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio.
In assenza del nesso causale, che deve essere provato dall'istante, non può parlarsi di infortunio sul lavoro, i cui postumi sono indennizzabili dall' CP_1
Nel caso che ci occupa, non essendo contestata la verificazione dell'infortunio, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi e sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi, dal momento che, in via amministrativa, è stata riconosciuta la 6
sussistenza di postumi permanenti nella misura del 11%, mentre parte ricorrente reclama una percentuale superiore.
A tal fine occorre premettere che forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio dal CTU.
Il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo, ha formulato la seguente diagnosi: “ ESITI ALGICO-FUNZIONALI DI PREGRESSO
TRAUMA ALLA SPALLA DESTRA, GINOCCHIO E COLLO CP_3
” rimarcando la correlazione tra i postumi denunciati e CP_4
l'infortunio subito dal ricorrente in data 9/02/2018 e confermando, all'esito dell'esame obiettivo e alla luce della documentazione versata in atti, la valutazione già espressa dall' in via amministrativa, con una CP_1
percentuale complessiva del 11%.
Orbene le conclusioni formulate, sorrette da un attento esame obiettivo, sono persuasive e coerenti con la documentazione medica versata in atti.
Infatti, il C.T.U. è pervenuto a tali conclusioni alla luce dell'anamnesi riferita dal ricorrente, di un attento esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica in atti, evidenziando la piena compatibilità degli esiti riscontrati con la dinamica dell'infortunio e la correttezza della valutazione già espressa dall' . CP_1
Del resto, la qualificazione dell'incidente occorso quale infortunio sul lavoro era stata già riconosciuta in via amministrativa, mentre il contrasto tra le parti concerneva la quantificazione dei postumi permanenti.
Questo giudicante condivide le valutazioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha concluso che, in conseguenza dell'infortunio subito, il ricorrente ha riportato postumi permanenti nella misura del 11%, confermando le valutazioni espresse dall' in via amministrativa. CP_1
Infine, appare inconferente la circostanza, dedotta dall' , secondo CP_1
cui alcuni dei medici certificatori delle patologie oggetto di giudizio sono 7
coinvolti in un procedimento penale concernente istanze rivolte agli Enti previdenziali tese al conseguimento di prestazioni per patologie inesistenti o per lesioni falsamente aggravate.
Infatti, non risulta che i medici certificatori siano coinvolti in procedimenti penali che riguardino l'odierno ricorrente o i fatti oggetto del presente giudizio.
In ogni caso, l'accertamento e la quantificazione dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio subito dal ricorrente è avvenuto in corso del giudizio, con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice.
Pertanto, il ricorso va rigettato con conferma delle valutazioni già espresse dall' in via amministrativa. CP_1
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, applicando i minimi tariffari in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, seguono la soccombenza e vanno, dunque poste a carico del ricorrente, non essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att- c.p.c..
Infatti, ai fini del beneficio dell'esonero dalle spese giudiziali, previsto dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., è posto l'onere di effettuare - fin dalle conclusioni dell'atto introduttivo - un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle condizioni reddituali previste dalla norma stessa per ottenere l'esenzione dal pagamento delle spese processuali.
Nella specie, è stata depositata una dichiarazione ai sensi dell'art 152 disp. Att. tra gli allegati al ricorso introduttivo;
tuttavia, detta dichiarazione non è richiamata in alcun modo né nel corpo del ricorso introduttivo né nelle conclusioni dello stesso.
È vero che la dichiarazione sostitutiva, pur materialmente redatta su foglio separato, è efficace ma a condizione che la stessa sia richiamata espressamente nel ricorso introduttivo (Cass. Ordinanza n. 9412/2020) 8
circostanza che, però, nella specie, non si verifica, essendo stata richiamata soltanto una dichiarazione ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato.
Pertanto, la dichiarazione versata in atti, ma non richiamata nel ricorso introduttivo, non può considerarsi efficace.
Restano, pertanto, a carico del ricorrente anche le spese della C.T.U., espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , Parte_1
N.RG. 2529/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente, parte soccombente, alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 4638,00, oltre accessori, come per legge.
-Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della CTU espletata in corso di giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 17/04/2025
Il giudice dott.ssa Maria Fenucci