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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4062 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
12134/2023
T R A
, COD. FISC. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Fabio Campese ed Elvira Morgese ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Bari
alla via Domenico Morea n. 42;
- ATTORE -
COD. FISC. , sito in Cassano delle Controparte_1 P.IVA_1
Murge (BA), alla C.da Fra Diavolo, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Fabio Cassano ed Anna Cicchelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Bari al viale L. De Laurentis n. 6/16;
- CONVENUTO –
All'udienza di remissione della causa in decisione del 17.10.2025 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle conclusioni rassegante dalle parti:
PER L'ATTORE ( dalle memorie conclusive del 02.10.2025 ): “ …si conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi come modificati dai verbali di causa, ossia la declaratoria di improcedibilità della domanda per intervenuta cessazione della materia del contendere con accoglimento dell'istanza di condanna del al pagamento delle spese e competenze di causa CP_1
per soccombenza virtuale…”
PER IL CONVENUTO: ( dalle memorie del 15.09.2025 ) “ … in via preliminare: accertare e dichiarare cessata la materia del contendere, improcedibile e/o inammissibile la domanda;
nel merito:
rigettare la domanda, in quanto infondata e non provata;
e per l'effetto, in ogni caso: condannare l'attore alla soccombenza, con distrazione del compenso in favore dei sottoscritti difensori distrattari e anticipatari. …”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 19.10.2023, il signor evocava in giudizio il Parte_1 Controparte_2
per ivi sentire annullare le delibere adottate dall'assemblea nella seduta del 24.06.2023.
[...]
Deduceva infatti di essere proprietario di una unità immobiliare facente parte del ridetto condominio e di non essere stato convocato all'assemblea di cui chiedeva l'annullamento; deduceva ancora che le delibere erano state adottate senza il rispetto del numero massimo di deleghe previsto dal punto 10 del regolamento condominiale. Si costituiva il resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria per legge in materia condominiale;
la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa;
l'erronea scelta del rito ordinario invece del rito semplificato introdotto dalla riforma “Cartabia”; nel merito deduceva che l'attore era stato ritualmente invitato a partecipare all'assemblea del 23-24.6.2023 con racc.ta r.r. n. 052675341133 spedita l'8.6.2023, e non ritirata nel termine ex lege;
che la norma regolamentare dell'art. 10 era stata modificata dalla delibera assembleare adottata ex p. 4) Odg del
3.4.2005, in cui l'assemblea aveva approvato all'unanimità l'incremento del numero di deleghe attribuibili alla singola persona elevandolo a cinque e che nella seduta del 17.6.2018 l'organo collegiale,
chiamato nuovamente a discutere sull'opportunità di elevare il numero delle deleghe per ciascun delegato
(punto 6 o.d.g.), si era soffermato sulla opportunità di conformare l'art. 10 del Regolamento al novellato art. 67 della disp. att. c.c. a mente del quale, nei condomini con più di venti condòmini, non sarebbe stato possibile per il delegato “rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale”. Alla
pag. 2/5 udienza dell'11.03.2024 il Giudice, rilevata l'improcedibilità della domanda per non essere stata esperita la mediazione obbligatoria in materia condominiale, concedeva alle parti termine per l'espletamento della mediazione. La mediazione era espletata senza successo, come documentato da parte attrice. Alla
successiva udienza il convenuto eccepiva la carenza di interesse ad agire dell'attore in seguito alla sopravvenuta vendita del suo immobile facente parte del;
eccepiva poi l'improcedibilità della CP_1
domanda essendo stata la mediazione esperita da soggetto non più legittimato, in seguito alla vendita del bene. L'attore contestava la fondatezza di quanto eccepito dalla controparte e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che, come già rilevato nella precedente udienza,
l'assemblea del 10.02.2024 aveva nelle more deliberato la ratifica della delibera impugnata eliminandone,
nella nuova delibera, le ragioni di invalidità. La causa era, quindi, rinviata ex art. 281 quinquies per la rimessione in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. Deve preliminarmente rilevarsi che risulta cessata la materia del contendere avendo il , con la delibera del 10.02.2024, ratificato CP_1
l'intero contenuto delle delibere oggi impugnate. La circostanza che sia cessata la materia del contendere in ordine alla validità della delibera comporta che debba comunque procedersi all'esame della fondatezza della domanda ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione dei principi della soccombenza virtuale. Le eccezioni preliminari formulate da parte convenuta non erano fondate. Circa la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa risulta agli atti che la causa fu tempestivamente iscritta a ruolo in data 30.10.2023 ( essendo il giorno precedente una domenica ); infondata è la dedotta illegittimità del rito scelto da parte attrice in quanto la legge non prescrive alcun obbligo alle parti nella scelta del rito da adottare, se ordinario o semplificato, spettando eventualmente alla parte interessata chiedere ed al
Giudice disporre, anche d'ufficio e ricorrendone i presupposti, l'eventuale mutamento di rito, senza che ciò comporti alcun effetto sulla validità della domanda. Infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda per essere stata la mediazione proposta da soggetto che non era più legittimato. La successione particolare nel diritto controverso non priva, infatti, della legittimazione processuale il soggetto cedente ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Avendo ad oggetto le delibere impugnate l'approvazione dei bilanci relativi ai periodi in cui l'attore era proprietario del bene, è inoltre evidente che questi conservava l'interesse ad agire per ottenere l'annullamento delle delibere invalide, anche dopo la vendita del bene e la perdita della qualità di condominio, essendo direttamente interessato alla ripartizione delle spese contenute nelle pag. 3/5 delibere impugnate in quanto tenuto a corrispondere pro-quota le relative spese. Passando al merito della controversia deve rilevarsi come a fronte della contestazione di parte attrice circa la mancata ricezione dell'avviso di convocazione, il convenuto, pur non avendo prodotto la ricevuta di ritorno CP_1
della relativa raccomandata ha tuttavia prodotto idonea documentazione dalla quale si evince che il recapito fu tentato sin dal 09.06.2023 e quindi ben oltre i 5 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione. Deve infatti rilevarsi come la tracciatura della raccomandata sul sito di abbia CP_3
valore di “documento informatico pubblico” ed è prova sia dell'avvenuta consegna che dell'eventuale tentativo di consegna come riconosciuto anche dalla Cassazione ( cfr. sentenza n. 4485/2020 ). Fondata
era, invece, la seconda censura atteso che alcun contenuto deliberativo aveva la comunicazione dell'amministratore contenuta nel verbale assembleare del 17.06.2018, mentre dal verbale dell'assemblea del 24.06.2023 risulta espressamente che vi erano condomini con più delle 5 deleghe consentite dal regolamento come modificato dalla delibera assembleare del 03.04.2005 ( con ben 39 deleghe, Pt_2
con 14 deleghe, con 7 deleghe). In proposito deve rilevarsi come la clausola del Pt_3 Pt_4
regolamento di condominio volta a limitare il potere dei condomini di farsi rappresentare nelle assemblee sia inderogabile, in quanto posta a presidio della superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione,
considerati nel loro complesso e singolarmente;
di conseguenza la partecipazione all'assemblea di un rappresentante fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento suddetto,
comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, dà luogo ad un'ipotesi di annullabilità della stessa, senza che possa rilevare il carattere determinante del voto espresso dal delegato per il raggiungimento della maggioranza occorrente per l'approvazione della deliberazione ( cfr. Cass.
civ., sez. VI, 28/03/2017, n. 8015). Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere ed in applicazione dei principi sulla soccombenza virtuale deve condannarsi il condominio convenuto al pagamento delle spese processuali dell'attore, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del sito in Cassano delle Murge alla Parte_1 Controparte_1
pag. 4/5 , in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, così Controparte_2
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- in applicazione dei principi sulla soccombenza virtuale condanna il condominio convenuto al pagamento delle spese processuali dell'attore che liquida in €. 3.100,00 di cui €. 545,00 per spese oltre maggiorazione spese generali, IVA e Cap come per legge.
Bari, 07.11.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
12134/2023
T R A
, COD. FISC. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Fabio Campese ed Elvira Morgese ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Bari
alla via Domenico Morea n. 42;
- ATTORE -
COD. FISC. , sito in Cassano delle Controparte_1 P.IVA_1
Murge (BA), alla C.da Fra Diavolo, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Fabio Cassano ed Anna Cicchelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Bari al viale L. De Laurentis n. 6/16;
- CONVENUTO –
All'udienza di remissione della causa in decisione del 17.10.2025 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle conclusioni rassegante dalle parti:
PER L'ATTORE ( dalle memorie conclusive del 02.10.2025 ): “ …si conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi come modificati dai verbali di causa, ossia la declaratoria di improcedibilità della domanda per intervenuta cessazione della materia del contendere con accoglimento dell'istanza di condanna del al pagamento delle spese e competenze di causa CP_1
per soccombenza virtuale…”
PER IL CONVENUTO: ( dalle memorie del 15.09.2025 ) “ … in via preliminare: accertare e dichiarare cessata la materia del contendere, improcedibile e/o inammissibile la domanda;
nel merito:
rigettare la domanda, in quanto infondata e non provata;
e per l'effetto, in ogni caso: condannare l'attore alla soccombenza, con distrazione del compenso in favore dei sottoscritti difensori distrattari e anticipatari. …”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 19.10.2023, il signor evocava in giudizio il Parte_1 Controparte_2
per ivi sentire annullare le delibere adottate dall'assemblea nella seduta del 24.06.2023.
[...]
Deduceva infatti di essere proprietario di una unità immobiliare facente parte del ridetto condominio e di non essere stato convocato all'assemblea di cui chiedeva l'annullamento; deduceva ancora che le delibere erano state adottate senza il rispetto del numero massimo di deleghe previsto dal punto 10 del regolamento condominiale. Si costituiva il resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria per legge in materia condominiale;
la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa;
l'erronea scelta del rito ordinario invece del rito semplificato introdotto dalla riforma “Cartabia”; nel merito deduceva che l'attore era stato ritualmente invitato a partecipare all'assemblea del 23-24.6.2023 con racc.ta r.r. n. 052675341133 spedita l'8.6.2023, e non ritirata nel termine ex lege;
che la norma regolamentare dell'art. 10 era stata modificata dalla delibera assembleare adottata ex p. 4) Odg del
3.4.2005, in cui l'assemblea aveva approvato all'unanimità l'incremento del numero di deleghe attribuibili alla singola persona elevandolo a cinque e che nella seduta del 17.6.2018 l'organo collegiale,
chiamato nuovamente a discutere sull'opportunità di elevare il numero delle deleghe per ciascun delegato
(punto 6 o.d.g.), si era soffermato sulla opportunità di conformare l'art. 10 del Regolamento al novellato art. 67 della disp. att. c.c. a mente del quale, nei condomini con più di venti condòmini, non sarebbe stato possibile per il delegato “rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale”. Alla
pag. 2/5 udienza dell'11.03.2024 il Giudice, rilevata l'improcedibilità della domanda per non essere stata esperita la mediazione obbligatoria in materia condominiale, concedeva alle parti termine per l'espletamento della mediazione. La mediazione era espletata senza successo, come documentato da parte attrice. Alla
successiva udienza il convenuto eccepiva la carenza di interesse ad agire dell'attore in seguito alla sopravvenuta vendita del suo immobile facente parte del;
eccepiva poi l'improcedibilità della CP_1
domanda essendo stata la mediazione esperita da soggetto non più legittimato, in seguito alla vendita del bene. L'attore contestava la fondatezza di quanto eccepito dalla controparte e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che, come già rilevato nella precedente udienza,
l'assemblea del 10.02.2024 aveva nelle more deliberato la ratifica della delibera impugnata eliminandone,
nella nuova delibera, le ragioni di invalidità. La causa era, quindi, rinviata ex art. 281 quinquies per la rimessione in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. Deve preliminarmente rilevarsi che risulta cessata la materia del contendere avendo il , con la delibera del 10.02.2024, ratificato CP_1
l'intero contenuto delle delibere oggi impugnate. La circostanza che sia cessata la materia del contendere in ordine alla validità della delibera comporta che debba comunque procedersi all'esame della fondatezza della domanda ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione dei principi della soccombenza virtuale. Le eccezioni preliminari formulate da parte convenuta non erano fondate. Circa la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa risulta agli atti che la causa fu tempestivamente iscritta a ruolo in data 30.10.2023 ( essendo il giorno precedente una domenica ); infondata è la dedotta illegittimità del rito scelto da parte attrice in quanto la legge non prescrive alcun obbligo alle parti nella scelta del rito da adottare, se ordinario o semplificato, spettando eventualmente alla parte interessata chiedere ed al
Giudice disporre, anche d'ufficio e ricorrendone i presupposti, l'eventuale mutamento di rito, senza che ciò comporti alcun effetto sulla validità della domanda. Infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda per essere stata la mediazione proposta da soggetto che non era più legittimato. La successione particolare nel diritto controverso non priva, infatti, della legittimazione processuale il soggetto cedente ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Avendo ad oggetto le delibere impugnate l'approvazione dei bilanci relativi ai periodi in cui l'attore era proprietario del bene, è inoltre evidente che questi conservava l'interesse ad agire per ottenere l'annullamento delle delibere invalide, anche dopo la vendita del bene e la perdita della qualità di condominio, essendo direttamente interessato alla ripartizione delle spese contenute nelle pag. 3/5 delibere impugnate in quanto tenuto a corrispondere pro-quota le relative spese. Passando al merito della controversia deve rilevarsi come a fronte della contestazione di parte attrice circa la mancata ricezione dell'avviso di convocazione, il convenuto, pur non avendo prodotto la ricevuta di ritorno CP_1
della relativa raccomandata ha tuttavia prodotto idonea documentazione dalla quale si evince che il recapito fu tentato sin dal 09.06.2023 e quindi ben oltre i 5 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione. Deve infatti rilevarsi come la tracciatura della raccomandata sul sito di abbia CP_3
valore di “documento informatico pubblico” ed è prova sia dell'avvenuta consegna che dell'eventuale tentativo di consegna come riconosciuto anche dalla Cassazione ( cfr. sentenza n. 4485/2020 ). Fondata
era, invece, la seconda censura atteso che alcun contenuto deliberativo aveva la comunicazione dell'amministratore contenuta nel verbale assembleare del 17.06.2018, mentre dal verbale dell'assemblea del 24.06.2023 risulta espressamente che vi erano condomini con più delle 5 deleghe consentite dal regolamento come modificato dalla delibera assembleare del 03.04.2005 ( con ben 39 deleghe, Pt_2
con 14 deleghe, con 7 deleghe). In proposito deve rilevarsi come la clausola del Pt_3 Pt_4
regolamento di condominio volta a limitare il potere dei condomini di farsi rappresentare nelle assemblee sia inderogabile, in quanto posta a presidio della superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione,
considerati nel loro complesso e singolarmente;
di conseguenza la partecipazione all'assemblea di un rappresentante fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento suddetto,
comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, dà luogo ad un'ipotesi di annullabilità della stessa, senza che possa rilevare il carattere determinante del voto espresso dal delegato per il raggiungimento della maggioranza occorrente per l'approvazione della deliberazione ( cfr. Cass.
civ., sez. VI, 28/03/2017, n. 8015). Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere ed in applicazione dei principi sulla soccombenza virtuale deve condannarsi il condominio convenuto al pagamento delle spese processuali dell'attore, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del sito in Cassano delle Murge alla Parte_1 Controparte_1
pag. 4/5 , in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, così Controparte_2
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- in applicazione dei principi sulla soccombenza virtuale condanna il condominio convenuto al pagamento delle spese processuali dell'attore che liquida in €. 3.100,00 di cui €. 545,00 per spese oltre maggiorazione spese generali, IVA e Cap come per legge.
Bari, 07.11.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 5/5