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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/12/2025, n. 6185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6185 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10126/2022
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10126/2022 promossa da:
Controparte_1 (già Controparte_2 P.Iva
, P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Marletta;
APPELLANTE
Contro
C.F. C.F. 1 و rappresentato e Controparte_3
difeso dall'Avv. Dalila Alati;
E nei confronti di
C.F P.IVA_2 in persona del Sindaco pro Controparte_4 "
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Macrì.
APPELLATI RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Controparte_1
per chiedere conveniva in giudizio Controparte_3 e il Controparte_4
la riforma della sentenza n. 258/2022, del 13.06.2022, emessa dal Giudice di
Pace di Acireale per i seguenti motivi: Errata, falsa applicazione dell'art. 615
cpc decadenza dei termini per impugnare;
Incompetenza territoriale;
Errata/falsa applicazione dell'art. 205 c.d.s. omessa valutazione di prove
-
documentali inammissibilità dell'impugnazione di I grado;
prescrizione.
In particolare, l'appellante allegava che il Giudice di Pace di Acireale avesse errato nel non pronunciare l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore, in quanto ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 150/2011 il ricorso doveva essere proposto entro trenta giorni dalla notifica dei verbali di contestazione o al più tardi entro trenta giorni dalla notifica delle ingiunzioni di pagamento impugnate.
Il giudizio, infatti, nasceva quale opposizione ex art. 615 c.p.c. a quattro ingiunzioni di pagamento, emesse da Controparte_1 in qualità di agente per la riscossione del CP_4 di Acireale, quale conseguenza dei verbali di accertamento elevati per violazione al Codice della Strada, verbali che l'attore asseriva non fossero mai stati notificati.
L'appellante lamentava, inoltre, che il giudizio avrebbe dovuto essere incardinato dinanzi al Giudice di Pace di CP_4 atteso che di quest'ultimo
, era la competenza. Asseriva che il credito non era prescritto in quanto ai sensi dell'art. 209 cds il termine prescrizionale è di cinque anni dal giorno in cui è
commessa la violazione e che i termini erano stati interrotti a causa dell'emergenza covid.
Si costituiva in giudizio Controparte_3 il quale, chiedeva in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art. 342 comma 1 c.p.c.; nel merito di confermare le statuizioni contenute nella sentenza n. 258/2022 emessa dal Giudice di Pace di Acireale
Si costituiva, altresì, il Controparte_4 il quale domandava in via principale di accogliere l'appello e in subordine, nel caso di rigetto, accogliere le difese e le domande del CP_4 avanzate in primo grado, ivi compresa quella in via riconvenzionale di condannare la Società di Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al CP_4
[...] del credito dovuto.
§§§
Preliminarmente deve darsi atto dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione e non essendo richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. SS.UU. Civili n.27199 del 16.11.2017. "Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n.83
del 2012, conv. con modif. dalla L. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di" revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".
Relativamente all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'appellante occorre specificare quanto segue:
La Corte di Cassazione, con Ord. Num. 4501 Anno 2020, in un caso analogo a quello in oggetto ha specificato: "va confermato che la causa rientrava nell'ambito applicativo dell'art. 32, D.LGS. 150/2011, avendo il Parte_1
proposto opposizione avverso un'ordinanza ex art. 3, R.D. 639/1910, benché
si discutesse della riscossione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada. Difatti, per il recupero delle somme dovute a tale titolo, i
Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910 (Cass. 17091/2019, in motivazione), anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53, D.LGS. 44/1997 (Cass. 22710/2017). Ai sensi dell'art. 32, comma secondo, D.LGS. 150/2011, l'opposizione deve esser proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. Se la riscossione è affidata ad un concessionario, si
è inizialmente ritenuto che la competenza spettasse al giudice della sede del suddetto concessionario, anche se diversa da quella dell'ente titolare della pretesa (Cass. 3110/2017; Cass. 15417/2017). La norma, così interpretata dal diritto vivente, è stata ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 158/2019, nella parte in cui non prevedeva che la competenza rimanesse in capo al giudice della sede dell'ente locale concedente, "essendo la contraria interpretazione lesiva del canone di ragionevolezza, poiché l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geograficospaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, per cui lo "spostamento" richiesto alla parte che voglia esercitare il proprio diritto di azione è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di "sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione o comunque a "rendere 'oltremodo difficoltosa' la tutela giurisdizionale" (cfr., anche Corte cost. 44/2016). Sia nel sistema anteriore all'introduzione del decreto di semplificazione dei riti civili, che nel vigore dell'art. 32, D.LGS 150/2011, la prevalente giurisprudenza di questa Corte
ha affermato che la competenza sull'opposizione all'ingiunzione fiscale ha natura inderogabile ed è oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari (Cass. 28640/2018; Cass. 17611/2013), essendo quindi rilevabile d'ufficio (cfr. in motivazione, con riferimento all'art. 32, D.LGS.
150/2011, Cass. 14475/2019; Cass. 14475/2019; Cass. 28640/2018; Cass.
17611/2013; Corte Cost. 44/2016 in motivazione;
contra, nel senso che l'opposizione ex L. 639/1910 sostanzia un'opposizione all'esecuzione soggetta ai relativi criteri di competenza: Cass. 17091/2019). L'opposizione è devoluta quindi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione (e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, del giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente).
Ne consegue che la competenza era del Giudice di Pace di CP_4
Non resta che statuire nel merito della controversia sì come devoluto con la seconda ragione di gravame, ricorrendo una fattispecie estranea alle ipotesi di rimessione al primo giudice di cui ai casi previsti dagli artt. 352 e 354 cod.
proc. civ.
§§§
con il primo motivo di gravame, eccepisce Controparte_1
l'inammissibilità della domanda iniziale proposta da Controparte_3 per decadenza dei termini a impugnare. Nello specifico asserisce che l'impugnazione sarebbe dovuta avvenire ai sensi dell'art. 7 L. 150/2011, vale
a dire entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento. Al riguardo, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite con sentenza n.
22080/2017 ha chiarito che “L'opposizione alla cartella di pagamento,
emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento".
Tuttavia, occorre fare una specificazione. Parte appellata nel suo atto introduttivo proponeva opposizione per più ragioni. Eccepiva sia la mancata notifica dei verbali prodromici all'ingiunzione, sia l'avvenuta prescrizione.
In tali casi trovandoci dinanzi a plurime domande vi sono plurimi termini da rispettare.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22094 del 04/09/2019, infatti, ha chiarito che "Qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contravvenzione al codice della strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque, concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse, pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione, soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.. Di conseguenza, i vizi afferenti al procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, trattandosi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c..".
Ne consegue l'inammissibilità della domanda iniziale in relazione alla mancata notifica dei verbali prodromici, atteso che la notifica dell'atto introduttivo è avvenuta in data 05.01.2022 e le notifiche dell'ingiunzione sono state effettuate a partire dal mese di luglio 2021 sino a dicembre 2021.
L'ingiunzione n. 2021038213168918588473717 del 19.07.2021 e notificata il
21.12.2021, nel rispetto del termine "recuperatorio” e la domanda relativa alla prescrizione vanno, invece, esaminata nel merito.
L'ingiunzione n. 2021038213168918588473717 del 19.07.2021 e notificata il
21.12.2021 fa riferimento al verbale n. 90787353, il cui perfezionamento della notifica, come verificabile dall'allegazione probatoria versata in atti, avveniva con l'avvenuto deposito della CAD n. 782672360932. Pertanto, essa, è da ritenere legittima.
L'analisi della prescrizione va fatta congiuntamente all'appello incidentale proposto dal Controparte_4 Il Controparte_4 Ichiede a Controparte_1 il risarcimento delle somme non riscosse a causa dell'inerzia dell'Ente di riscossione.
Sul punto la Corte di Cassazione con Sentenza 26 ottobre 2018, n. 27218 ha dichiarato "che l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (art. 18, co. 5, seconda parte L.
576/1980, in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188
c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale.
Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato.
Non potendosi in alcun modo dubitare che gli atti posti in essere dal mandatario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del credito,
siano idonei al perseguimento degli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c."
Tuttavia, analogamente a quanto avvenuto nel caso della sentenza citata in cui si necessitava una “nuova disamina di merito relativamente all'azione proposta, in ragione del maturare della prescrizione dei crediti, verso il concessionario della riscossione", occorre anche nella fattispecie in esame verificare se sussistono profili di responsabilità di Controparte_1 in merito
al corretto o scorretto operato di quest'ultima in relazione alla presunta maturata prescrizione.
Invero, in punto di diritto, il D.L. n. 99/2021, che ha modificato l'art. 68, co.
1, D.L. n. 18/2021 (Decreto Cura Italia), ha disposto una proroga dal
30.06.2021 al 31.08.2021 dei termini di notifica delle cartelle di pagamento,
degli avvisi di accertamento esecutivo e degli avvisi di addebito CP_5, la cui scadenza ricade nel periodo tra l'8.03.2020 (20 febbraio per i contribuenti con sede nei comuni della “prima zona rossa") e il 31.09.2021. In particolare, l'art. 68 dispone che "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020
al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159." Il comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo n.
159/2015, invece, stabilisce che "i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di
Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e'
stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari,
che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Rilevata la sospensione normativamente prevista e appena analizzata e considerata la documentazione versata in atti, emerge che la prescrizione quinquennale tra i verbali relativi alla violazione del codice della strada (anni
2016 e 2018) e la notifica delle ingiunzioni, avvenute dal mese di luglio al mese di dicembre 2021, non era ancora maturata e che, pertanto, CP_1
[...] ha agito regolarmente, non potendogli attribuire alcuna forma di responsabilità.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, va accolto l'appello e va dichiarata inammissibile la domanda iniziale proposta da Controparte_3
relativamente alla mancata notifica dei verbali e va riformata la sentenza dichiarando non prescritte le ingiunzioni di pagamento impugnate. Accertata la mancanza di responsabilità nei confronti di Controparte_1 va rigettato l'appello incidentale proposto dal Controparte_4
Controparte_3 secondo soccombenza, va condannato alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di CP_1
[...] e del Controparte_4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
Accoglie l'appello e dichiara la incompetenza del Giudice di Pace di
Acireale;
Dichiara inammissibile la domanda iniziale proposta da Controparte_3
relativamente alla mancata notifica dei verbali e dichiara non prescritte le ingiunzioni di pagamento impugnate.;
Condanna Controparte_3 a rifondere a Controparte_1 da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario, e del Controparte_4 le spese del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 1265,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge cadauno e del presente procedimento, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario, che si liquidano in € 1701,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge cadauno.
Catania, 24/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10126/2022 promossa da:
Controparte_1 (già Controparte_2 P.Iva
, P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Marletta;
APPELLANTE
Contro
C.F. C.F. 1 و rappresentato e Controparte_3
difeso dall'Avv. Dalila Alati;
E nei confronti di
C.F P.IVA_2 in persona del Sindaco pro Controparte_4 "
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Macrì.
APPELLATI RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Controparte_1
per chiedere conveniva in giudizio Controparte_3 e il Controparte_4
la riforma della sentenza n. 258/2022, del 13.06.2022, emessa dal Giudice di
Pace di Acireale per i seguenti motivi: Errata, falsa applicazione dell'art. 615
cpc decadenza dei termini per impugnare;
Incompetenza territoriale;
Errata/falsa applicazione dell'art. 205 c.d.s. omessa valutazione di prove
-
documentali inammissibilità dell'impugnazione di I grado;
prescrizione.
In particolare, l'appellante allegava che il Giudice di Pace di Acireale avesse errato nel non pronunciare l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore, in quanto ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 150/2011 il ricorso doveva essere proposto entro trenta giorni dalla notifica dei verbali di contestazione o al più tardi entro trenta giorni dalla notifica delle ingiunzioni di pagamento impugnate.
Il giudizio, infatti, nasceva quale opposizione ex art. 615 c.p.c. a quattro ingiunzioni di pagamento, emesse da Controparte_1 in qualità di agente per la riscossione del CP_4 di Acireale, quale conseguenza dei verbali di accertamento elevati per violazione al Codice della Strada, verbali che l'attore asseriva non fossero mai stati notificati.
L'appellante lamentava, inoltre, che il giudizio avrebbe dovuto essere incardinato dinanzi al Giudice di Pace di CP_4 atteso che di quest'ultimo
, era la competenza. Asseriva che il credito non era prescritto in quanto ai sensi dell'art. 209 cds il termine prescrizionale è di cinque anni dal giorno in cui è
commessa la violazione e che i termini erano stati interrotti a causa dell'emergenza covid.
Si costituiva in giudizio Controparte_3 il quale, chiedeva in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art. 342 comma 1 c.p.c.; nel merito di confermare le statuizioni contenute nella sentenza n. 258/2022 emessa dal Giudice di Pace di Acireale
Si costituiva, altresì, il Controparte_4 il quale domandava in via principale di accogliere l'appello e in subordine, nel caso di rigetto, accogliere le difese e le domande del CP_4 avanzate in primo grado, ivi compresa quella in via riconvenzionale di condannare la Società di Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al CP_4
[...] del credito dovuto.
§§§
Preliminarmente deve darsi atto dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione e non essendo richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. SS.UU. Civili n.27199 del 16.11.2017. "Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n.83
del 2012, conv. con modif. dalla L. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di" revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".
Relativamente all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'appellante occorre specificare quanto segue:
La Corte di Cassazione, con Ord. Num. 4501 Anno 2020, in un caso analogo a quello in oggetto ha specificato: "va confermato che la causa rientrava nell'ambito applicativo dell'art. 32, D.LGS. 150/2011, avendo il Parte_1
proposto opposizione avverso un'ordinanza ex art. 3, R.D. 639/1910, benché
si discutesse della riscossione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada. Difatti, per il recupero delle somme dovute a tale titolo, i
Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910 (Cass. 17091/2019, in motivazione), anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53, D.LGS. 44/1997 (Cass. 22710/2017). Ai sensi dell'art. 32, comma secondo, D.LGS. 150/2011, l'opposizione deve esser proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. Se la riscossione è affidata ad un concessionario, si
è inizialmente ritenuto che la competenza spettasse al giudice della sede del suddetto concessionario, anche se diversa da quella dell'ente titolare della pretesa (Cass. 3110/2017; Cass. 15417/2017). La norma, così interpretata dal diritto vivente, è stata ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 158/2019, nella parte in cui non prevedeva che la competenza rimanesse in capo al giudice della sede dell'ente locale concedente, "essendo la contraria interpretazione lesiva del canone di ragionevolezza, poiché l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geograficospaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, per cui lo "spostamento" richiesto alla parte che voglia esercitare il proprio diritto di azione è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di "sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione o comunque a "rendere 'oltremodo difficoltosa' la tutela giurisdizionale" (cfr., anche Corte cost. 44/2016). Sia nel sistema anteriore all'introduzione del decreto di semplificazione dei riti civili, che nel vigore dell'art. 32, D.LGS 150/2011, la prevalente giurisprudenza di questa Corte
ha affermato che la competenza sull'opposizione all'ingiunzione fiscale ha natura inderogabile ed è oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari (Cass. 28640/2018; Cass. 17611/2013), essendo quindi rilevabile d'ufficio (cfr. in motivazione, con riferimento all'art. 32, D.LGS.
150/2011, Cass. 14475/2019; Cass. 14475/2019; Cass. 28640/2018; Cass.
17611/2013; Corte Cost. 44/2016 in motivazione;
contra, nel senso che l'opposizione ex L. 639/1910 sostanzia un'opposizione all'esecuzione soggetta ai relativi criteri di competenza: Cass. 17091/2019). L'opposizione è devoluta quindi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione (e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, del giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente).
Ne consegue che la competenza era del Giudice di Pace di CP_4
Non resta che statuire nel merito della controversia sì come devoluto con la seconda ragione di gravame, ricorrendo una fattispecie estranea alle ipotesi di rimessione al primo giudice di cui ai casi previsti dagli artt. 352 e 354 cod.
proc. civ.
§§§
con il primo motivo di gravame, eccepisce Controparte_1
l'inammissibilità della domanda iniziale proposta da Controparte_3 per decadenza dei termini a impugnare. Nello specifico asserisce che l'impugnazione sarebbe dovuta avvenire ai sensi dell'art. 7 L. 150/2011, vale
a dire entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento. Al riguardo, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite con sentenza n.
22080/2017 ha chiarito che “L'opposizione alla cartella di pagamento,
emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento".
Tuttavia, occorre fare una specificazione. Parte appellata nel suo atto introduttivo proponeva opposizione per più ragioni. Eccepiva sia la mancata notifica dei verbali prodromici all'ingiunzione, sia l'avvenuta prescrizione.
In tali casi trovandoci dinanzi a plurime domande vi sono plurimi termini da rispettare.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22094 del 04/09/2019, infatti, ha chiarito che "Qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contravvenzione al codice della strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque, concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse, pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione, soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.. Di conseguenza, i vizi afferenti al procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, trattandosi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c..".
Ne consegue l'inammissibilità della domanda iniziale in relazione alla mancata notifica dei verbali prodromici, atteso che la notifica dell'atto introduttivo è avvenuta in data 05.01.2022 e le notifiche dell'ingiunzione sono state effettuate a partire dal mese di luglio 2021 sino a dicembre 2021.
L'ingiunzione n. 2021038213168918588473717 del 19.07.2021 e notificata il
21.12.2021, nel rispetto del termine "recuperatorio” e la domanda relativa alla prescrizione vanno, invece, esaminata nel merito.
L'ingiunzione n. 2021038213168918588473717 del 19.07.2021 e notificata il
21.12.2021 fa riferimento al verbale n. 90787353, il cui perfezionamento della notifica, come verificabile dall'allegazione probatoria versata in atti, avveniva con l'avvenuto deposito della CAD n. 782672360932. Pertanto, essa, è da ritenere legittima.
L'analisi della prescrizione va fatta congiuntamente all'appello incidentale proposto dal Controparte_4 Il Controparte_4 Ichiede a Controparte_1 il risarcimento delle somme non riscosse a causa dell'inerzia dell'Ente di riscossione.
Sul punto la Corte di Cassazione con Sentenza 26 ottobre 2018, n. 27218 ha dichiarato "che l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (art. 18, co. 5, seconda parte L.
576/1980, in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188
c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale.
Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato.
Non potendosi in alcun modo dubitare che gli atti posti in essere dal mandatario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del credito,
siano idonei al perseguimento degli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c."
Tuttavia, analogamente a quanto avvenuto nel caso della sentenza citata in cui si necessitava una “nuova disamina di merito relativamente all'azione proposta, in ragione del maturare della prescrizione dei crediti, verso il concessionario della riscossione", occorre anche nella fattispecie in esame verificare se sussistono profili di responsabilità di Controparte_1 in merito
al corretto o scorretto operato di quest'ultima in relazione alla presunta maturata prescrizione.
Invero, in punto di diritto, il D.L. n. 99/2021, che ha modificato l'art. 68, co.
1, D.L. n. 18/2021 (Decreto Cura Italia), ha disposto una proroga dal
30.06.2021 al 31.08.2021 dei termini di notifica delle cartelle di pagamento,
degli avvisi di accertamento esecutivo e degli avvisi di addebito CP_5, la cui scadenza ricade nel periodo tra l'8.03.2020 (20 febbraio per i contribuenti con sede nei comuni della “prima zona rossa") e il 31.09.2021. In particolare, l'art. 68 dispone che "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020
al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159." Il comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo n.
159/2015, invece, stabilisce che "i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di
Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e'
stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari,
che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Rilevata la sospensione normativamente prevista e appena analizzata e considerata la documentazione versata in atti, emerge che la prescrizione quinquennale tra i verbali relativi alla violazione del codice della strada (anni
2016 e 2018) e la notifica delle ingiunzioni, avvenute dal mese di luglio al mese di dicembre 2021, non era ancora maturata e che, pertanto, CP_1
[...] ha agito regolarmente, non potendogli attribuire alcuna forma di responsabilità.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, va accolto l'appello e va dichiarata inammissibile la domanda iniziale proposta da Controparte_3
relativamente alla mancata notifica dei verbali e va riformata la sentenza dichiarando non prescritte le ingiunzioni di pagamento impugnate. Accertata la mancanza di responsabilità nei confronti di Controparte_1 va rigettato l'appello incidentale proposto dal Controparte_4
Controparte_3 secondo soccombenza, va condannato alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di CP_1
[...] e del Controparte_4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
Accoglie l'appello e dichiara la incompetenza del Giudice di Pace di
Acireale;
Dichiara inammissibile la domanda iniziale proposta da Controparte_3
relativamente alla mancata notifica dei verbali e dichiara non prescritte le ingiunzioni di pagamento impugnate.;
Condanna Controparte_3 a rifondere a Controparte_1 da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario, e del Controparte_4 le spese del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 1265,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge cadauno e del presente procedimento, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario, che si liquidano in € 1701,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge cadauno.
Catania, 24/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa