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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/09/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 194/2021 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
, Parte_2
(C.F. ) C.F._2
, Parte_3
(C.F. ) C.F._3
- appellanti - elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, con il patrocinio degli avv.ti BENNI
SIMONE e VIANELLO UMBERTO,
pagina 1 di 34 contro
, Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata - elettivamente domiciliata in VICENZA, BORGO SCROFFA n. 37, con il patrocinio dell'avv. VINCI PIERLUIGI,
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_2
- appellata - contumace.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 4297/2020, pubblicata in data
15.12.20.
Conclusioni degli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
1. in via principale, nel merito, accogliere l'appello per tutti i motivi nello stesso dedotti e, per l'effetto, in riforma della sentenza n 2218/2020, emessa dal Tribunale di Vicenza,
Giudice Dott. Massimiliano De Giovanni, nel giudizio recante R.G. 10209/2016, depositata in cancelleria in data 15 dicembre 2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: "Piaccia al Tribunale, in persona del
Giudice Unico Ill.mo, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, nel merito,
ACCERTATA la responsabilità della già Controparte_1 CP_3
DICHIARARE la stessa unica responsabile dell'evento subito dal Sig. Parte_4
e conseguentemente CONDANNARLA a risarcire in favore delle attrici ogni
[...]
pagina 2 di 34 danno patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio e iure hereditatis e da perdita di chances in conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa, per l'importo che Codesto
Ill.mo Giudice riterrà di giustizia a seguito di espletanda istruttoria, con maggiorazione di rivalutazione monetaria e di interessi legali calcolati sulla somma rivalutata in base agli indici ISTAT. Con vittoria di spese di consulenza tecnica, spese, diritti ed onorari di causa".
2. Nel merito, in via subordinata: dichiarare la nullità della sentenza in punto di spese di lite, con conseguente sua riforma integrale.
3. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione d'appello e nello specifico si chiede venga disposta CTU tecnico contabile al fine di accertare i danni patrimoniali tutti patiti dal Sig. ”. Parte_4
Conclusioni della appellata 8 : CP_1 CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa eventuale prognosi di inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria provvedere come segue:
Nel merito in via principale:
Rigettare l'appello proposto dalle sig.re e in quanto infondato in Pt_1 Parte_4
fatto e in diritto per i motivi dedotti ed esplicitati in atti e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado.
Nel merito in via subordinata
Comunque accogliersi le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano e da intendersi riproposte:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
pagina 3 di 34 Respingere integralmente tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti ed esplicitati in atti e nel corso del giudizio.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui all'esito dell'istruttoria venisse riconosciuto un qualche profilo di responsabilità in capo alla struttura sanitaria convenuta, , CP_1
circoscriversi l'eventuale condanna all'effettiva percentuale di incidenza e/o nesso di causa (se esistente) con quanto lamentato dagli odierni attori e conseguentemente condannare a manlevare di quanto la stessa sarà tenuta a CP_4 CP_1
corrispondere in favore degli attori e risultante di stretta giustizia all'esito dell'istruttoria.”
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda delle appellanti nei confronti dell' (già a seguito di accertamento di CP_1 Controparte_3
responsabilità per i fatti di cui in narrativa, dichiarare Controparte_2
(società incorporante della società -
[...] Controparte_5
già ) - numero di iscrizione presso il Registro del Commercio in Controparte_6
Romania J40/14521/2007 - dichiarata fallita con sentenza n. 3270 del 29.06.2023 del
Tribunale di Bucarest, VII Sezione Civile, in persona del liquidatore giudiziale
/amministratore con sede in Romania, Bucarest, Str. Controparte_7
Viitoruluinr. 110, et. 1, ap. 3, sect. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore,
CUI: RO26383945, tenuta a manlevare la suddetta Struttura sanitaria appellata da ogni somma, sia a titolo di risarcimento dei danni che a titolo di spese legali processuali pagate dall'Ente assicurato ex art. 1917 c.c., e che comunque l' ospedaliera CP_1
fosse condannata a pagare a qualsiasi titolo.
In ogni caso:
pagina 4 di 34 Condannare la parte appellante a rifondere all'appellata spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA.
In via istruttoria
Si richiamano i documenti già depositati in atti, nonché tutta la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado secondo l'ordine cronologico di cui agli atti e sono da intendersi riproposte le istanze istruttorie formulate in atti di causa insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse eventualmente non ammesse, ribadendo ogni contestazione in ordine alle istanze istruttorie avversarie, con ogni espressa riserva.
Infine si ribadisce, per tutti i motivi già esposti, la necessità di disporsi necessari ulteriori approfondimenti medico legali indispensabili ai fini decidendum.
Atteso quanto innanzi motivato in ordine alla CTU esperita nel presente grado di appello, si chiede che l'Ecc.mo Collegio giudicante voglia:
- disporre la rinnovazione della CTU, mediante il conferimento di nuovo incarico ad un
Collegio di Consulenti medici che, per la natura delle questioni trattate e secondo quanto espressamente stabilito dalla normativa di riferimento L. , dovrà Parte_5
necessariamente portare alla nomina nel collegio peritale di un oncologo e di uno specialista in chirurgia esperto in chirurgia addominale;
- in subordine, disporre l'integrazione della CTU già espletata con la nomina, per la natura delle questioni trattate e secondo quanto espressamente stabilito dalla normativa di riferimento L. , di un oncologo e di uno specialista in chirurgia esperto in Parte_5
chirurgia addominale;
- in ulteriore subordine chiamata a chiarimenti da parte del medesimo Collegio già designato;
con riferimento a ciascuna delle suddette istanza si richiede la contestuale integrazione e/o adeguamento del quesito sottoposto al perito d'Ufficio, in particolare, ma non pagina 5 di 34 limitatamente, con riguardo all'eventuale connessione/rapporto/relazione tra i trattamenti chemioterapici e radioterapici e la stenosi delle vie biliari e la stasi biliare e all'eventuale nesso di causa tra la gestione terapeutica della progressiva calcolosi intra-
extraepatica del paziente e l'exitus, con invito anche a considerare l'operato delle diverse strutture a cui la stessa gestione è stata affidata e che ebbero in cura il sig.
. Parte_4
In ogni caso con ogni più ampia espressa riserva in merito al formulando quesito / richiesta di integrazione / chiarimenti.
Salvis juribus.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza, Parte_1 [...]
e , rispettivamente madre, figlia e sorella di Parte_2 Controparte_8 Parte_4
, deceduto nell'ottobre del 2015, premettendo:
[...]
- che il loro congiunto aveva sofferto di una pancreatite acuta nel 2000, con susseguente diagnosi di pancreatite cronica nel 2007,
- che nel novembre del 2008 era poi stato ricoverato presso l'Ospedale di Vicenza a seguito della comparsa di un malessere caratterizzato da polidipsia (sete intensa) ed inquadrato alla stregua di un esordio di diabete scompensato,
- che a seguito di monitoraggio dell'antigene del cancro gastrointestinale, il quale risultava inizialmente molto elevato ma poi diminuiva durante il periodo del ricovero, nonché degli esiti di una TC che evidenziava una disomogeneità del pancreas e positività dei linfonodi, in presenza di febbre e brividi, con emocolture e urinocolture positive, i sanitari si erano decisi a dare corso ad un trattamento di chemio-radioterapia sebbene l'esame citologico del liquido ascitico presente in pagina 6 di 34 addome fosse risultato negativo e la successiva agobiopsia refertata a Verona non fosse chiaramente indicativa di un tumore al pancreas,
- che la cura adottata aveva quindi finito per causare una stenosi duodenale in ragione della quale il paziente era poi stato costretto a subire un intervento chirurgico di bypass,
- che durante tale operazione non era stata, d'altronde, eseguita una biopsia pancreatica per confermare la diagnosi di carcinoma, né una derivazione delle vie biliari, nonostante l'evidenza di una ostruzione delle stesse, sicché lo stesso era infine deceduto nel 2015 per una sepsi conseguente alla dilatazione ed alla stasi di queste ultime, che i sanitari di Vicenza non avevano trattato in maniera tempestiva, hanno convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendo che, accertati gli errori di cui sopra, la stessa venisse condannata a risarcirli di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali così patiti, sia iure proprio che iure hereditario.
Costituitasi in giudizio, la convenuta:
- contestava in radice le tesi di parte attrice, facendo presente che il paziente era affetto da pancreatite cronica e diabete mellito scompensato,
- ricordava che la pancreatite cronica è una patologia irreversibile, le cui conseguenze sono sovrapponibili a quelle di un carcinoma del pancreas,
- sottolineava che, nel caso in esame, il diabete mellito era comparso precocemente laddove di solito esso si presenta solo nella fase terminale della pancreatite, dopo una ventina d'anni di malattia,
- osservava, pertanto, che già nel 2008 era presente una condizione clinica avanzata,
con trombosi portale e della vena splenica, ipertensione portale e ascite fluttuante, caratterizzata da un processo flogistico locale che, per la sua vicinanza anatomica, coinvolgeva anche il duodeno,
pagina 7 di 34 - deduceva che tale quadro clinico ben poteva aver determinato la successiva stenosi duodenale (con vomito, ipoalimentazione, stenosi del coledoco e rischio di colangiti), la quale rappresenta una usuale evoluzione della patologia di partenza,
- affermava che, sempre nel 2008, il paziente aveva anche sofferto di una sepsi con colangite acuta e un ascesso locale, ma non di una pancreatite acuta,
- evidenziava che il 5% delle pancreatiti croniche evolve in carcinoma, in relazione al quale il paziente presentava diversi fattori di rischio, tra cui il fumo,
- sosteneva, conseguentemente, che il sospetto diagnostico di carcinoma era corretto e anzi doveroso, rammentando che esistono neoplasie intraduttali papillari mucinose che presentano una deformazione del dotto pancreatico principale simile a quella presente nella pancreatite cronica,
- precisava che la biopsia effettuata presso l'Ospedale di Verona refertava un reperto atipico fortemente sospetto per adenocarcinoma duttale del pancreas, in relazione al quale era stato quindi doverosamente indicato un trattamento chemioterapico,
- chiedeva, da ultimo, di chiamare in causa, a fini di garanzia, la propria
Assicurazione, . Controparte_6
Costituitasi a propria volta anche quest'ultima, la compagnia faceva sostanzialmente proprie le difese della assicurata, formulando obiezioni analoghe a quelle sollevate da quest'ultima. Procedutosi alla trattazione del giudizio con l'esperimento di CTU medico-legale ed il deposito dei chiarimenti richiesti dal giudice, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 4297/20, pubblicata in data 15.12.20, in forza della quale il
Tribunale berico:
- riscontrato che il decesso fosse avvenuto improvvisamente, verosimilmente a causa di una sepsi fulminante nel contesto di una colangite ascendente purulenta e di una massiva calcolosi biliare intra ed extraepatica, la quale ultima ben poteva avere pagina 8 di 34 causato l'insorgenza della riscontrata colangite con ascessi intraepatici, costituente una infezione delle vie biliari che si manifesta con una sintomatologia tipica caratterizzata da dolore, febbre, ittero, e l'ostacolo al deflusso biliare causato dalla calcolosi coledocica,
- ricordato come, a fronte di un tale quadro, in assenza di un opportuno e pronto trattamento, sia altamente probabile che segua la sepsi, la quale, se non trattata,
evolve sino allo shock settico caratterizzato dalla ipotensione non responsiva al riempimento volemico,
- opinato che i sanitari vicentini avessero correttamente trattato il paziente in relazione all'episodio di pancreatite acuta occorso durante il ricovero presso il reparto di Endocrinologia nel novembre-dicembre 2008, dal momento che la terapia adottata risultava valida sia che si fosse in presenza di una pancreatite infettiva da
KP sia che si vertesse in ipotesi di colangite infettiva da EC o KP, secondaria a riacutizzazione di pancreatite cronica,
- ritenuto, quanto all'errata diagnosi di neoplasia pancreatica, che la mancata
Parte_ esecuzione della non avesse diminuito e/o impedito la possibilità di effettuare una diagnosi differenziale con la pancreatite cronica autoimmune né avesse influito sulla diagnosi finale di neoplasia del pancreas, poi effettuata il 14.1.09 presso il policlinico “G.B. Rossi” di Verona, laddove la letteratura medica è concorde nell'attribuire un elevato valore diagnostico ai risultati dell'esame citologico ottenuto mediante agoaspirato, il quale aveva rubricato il reperto siccome
“atipico/fortemente sospetto per adenocarcinoma duttale del pancreas”, ciò che ben fondava la diagnosi poi operata dai sanitari e la scelta di dare corso ad un trattamento radio-chemioterapico, stante l'inoperabilità del paziente,
- considerato, altresì, che in assenza di ittero, colangite nonché di segni clinici e pagina 9 di 34 laboratoristici di colestasi non solo non vi era indicazione all'intervento chirurgico di derivazione bilio-digestiva, peraltro impossibile da eseguire per la presenza della cavernomatosi portale, ma non vi era neanche indicazione al posizionamento di uno stent,
- affermato risultare inutile:
o la ripetizione della biopsia pancreatica, visto comunque che la procedura non
è esente da rischi e che la terapia chemioterapica era già terminata e non ne erano previsti altri cicli,
o il trattamento chirurgico della pancreatite cronica, non avendo mai manifestato il alcun dolore invalidante ed essendosi in presenza di Parte_4
una trombosi spleno-portale,
- valutato apparire inoltre condivisibile l'atteggiamento attendistico adottato in relazione alla situazione di pancreatite cronica, dal momento che il paziente presentava una stenosi biliare asintomatica, quindi con bassa incidenza di infezione colangitica o di cirrosi biliare secondaria, ha rigettato le domande degli attori, ponendo a loro carico sia le spese di lite sia quelle di CTU.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame questi ultimi formulando quattro motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinnovazione dell'elaborato peritale.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa in manleva la pagina 10 di 34 propria compagnia assicurativa.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado e datosi corso al rinnovo della CTU, il giudizio era quindi interrotto a seguito del sopravvenuto fallimento di . Controparte_6
Procedutosi alla riassunzione della procedura e formulata proposta transattiva ex art. 185 bis cpc da parte del Consigliere Istruttore, accettata unicamente dalla struttura sanitaria, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con i primi tre motivi d'appello, da trattare unitariamente in ragione della stretta connessione che li lega, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado in quanto,
sulla base di una motivazione confusa e contraddittoria, avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, senza tenere in debita considerazione le dettagliate contestazioni mosse dal proprio CTP all'elaborato peritale, assunto acriticamente a fondamento della decisione, ed omettendo quindi di considerare:
- che le consulenze oncologiche non avevano posto una sicura diagnosi di cancro pancreatico poiché il quadro si poneva in diagnosi differenziale anche con una pancreatite acuta,
- che nel corso del ricovero il marker oncologico CA 19.9 era calato spontaneamente fino a quasi la normalità per poi ulteriormente diminuire nel corso della terapia, laddove invece, se si fosse stati in presenza di un carcinoma lo stesso avrebbe dovuto aumentare,
- che anche la veloce crescita della supposta neoplasia maligna pancreatica, lungi dall'essere confermativa della natura neoplastica maligna della massa in questione,
pagina 11 di 34 risultava, al contrario, ostativa alla diagnosi di carcinoma duttale del pancreas,
- che, ciò nonostante, il era stato inutilmente sottoposto ad un duplice Parte_4
trattamento chemioterapico e radioterapico, mentre ci si era colpevolmente astenuti dal trattamento delle vie biliari,
- che, salvo volersi ipotizzare un miracolo, la lunga sopravvivenza del paziente (sette anni) rispetto al verificarsi della vicenda non giustificava in alcun modo la diagnosi di un tumore localmente avanzato in stadio III, in cui la sopravvivenza media si situa tra i tre ed i sei mesi,
- che l'esame autoptico aveva poi escluso categoricamente che il avesse mai Parte_4
avuto un cancro del pancreas o in qualsiasi altra sede, mentre risultava confermato che la morte fosse dovuta ad una sepsi fulminante, generata da una stasi biliare con ittero generalizzato,
- che tale ultima problematica non era stata congruamente affrontata, essendosi negligentemente trascurata la necessità di dare corso ad un intervento chirurgico di derivazione bilio-digestiva,
- che si era anche in presenza di un vizio del consenso informato giacché, ove il paziente fosse stato correttamente posto a conoscenza della situazione in cui versava, stante l'assenza di uno stato invalidante, di fronte alla prospettiva di affrontare una terapia con gravi effetti collaterali, per un guadagno in termini di sopravvivenza di pochi mesi in rapporto ad una malattia solo sospettata ma non certa, avrebbe optato certamente per un atteggiamento attendistico, riservando il ricorso alla terapia antineoplastica solo qualora il cancro si fosse manifestato con certezza,
- che gli stessi CTU avevano, d'altro canto, evidenziato, sebbene in maniera indiretta,
numerose criticità nell'operato dei sanitari, giungendo ad affermare che il Parte_4
pagina 12 di 34 non era morto a causa del presunto cancro e che i medici avevano omesso numerosi esami e/o accertamenti fondamentali.
Il motivo è fondato.
Siccome ben chiarito dalla CTU svolta in sede di appello:
- il , nel corso del ricovero presso l'Ospedale Civile di Vicenza dal 23.11.08 Parte_4
al 12.12.08 era affetto da un episodio di pancreatite acuta su un substrato di pancreatite cronica,
- la diagnosi di carcinoma pancreatico posta alla data della prima dimissione ospedaliera nel dicembre 2008 e, in seguito, nel 2009 non era supportata dagli esami all'epoca espletati,
- il non corretto management professionale di tale situazione ha comportato l'espletamento di inutili trattamenti chemio-radio-terapici e la sottovalutazione delle problematiche collaterali relative al versante bilio-pancreatico, con susseguente formazione di una progressiva calcolosi intra ed extraepatica, a sua volta causa di una complicanza settica colangitica causativa del decesso, avvenuto in maniera improvvisa,
- una più opportuna rivalutazione diagnostica sarebbe stata da porsi fin da prima dell'inizio della chemioterapia nel marzo 2009, potendosi così evitare tutti i trattamenti espletati a fine oncologico,
- l'intervento chirurgico del 2011 è stato adeguato a risolvere l'occlusione duodenale presentata dal paziente,
- nell'occasione potevano essere espletati campionamenti del pancreas i quali,
peraltro, avrebbero permesso unicamente di escludere la patologia oncologica,
pagina 13 di 34 - l'intera vicenda, sebbene complessa, non risultava di speciale difficoltà in ambito diagnostico, potendosi richiedere i necessari approfondimenti anche mediante consulenze esterne, come peraltro espletato presso la struttura specialistica di
Verona.
Essendo stato, più in particolare, chiarito, ai fini che qui rilevano:
- che, con riferimento alla diagnosi di carcinoma posta alla data della prima dimissione ospedaliera in data 12.12.08 e confermata nel primo trimestre del 2009,
la stessa non appariva corretta poiché avrebbe dovuto essere indicata siccome meramente sospetta, giacché il quadro di epigastralgia, di iperpiressia e di elevazione del CA 19.9, unitamente all'esito negativo dell'esame citologico su liquido periepatico, poteva essere ascrivibile anche ad un quadro di pancreatite acuta, come peraltro raccomandato all'esito della valutazione chirurgica effettuata presso l'Ospedale di Verona in data 31.12.08,
- che nel febbraio 2009, prima di dare avvio ad un trattamento chemioterapico sarebbe stato mandatorio effettuare una diagnosi istologica di malignità,
- che la rilettura postuma dei vetrini espletata nel 2013 (in ragione dell'anomala lunga sopravvivenza con un quadro clinico non progressivamente e rapidamente peggiorativo) non risulta utilizzabile per valutare il management terapeutico adottato negli anni precedenti, potendo solo confermare l'estrema difficoltà interpretativa del materiale prelevato,
- che, d'altro canto, la discordanza tra l'evoluzione progressiva peggiorativa della lesione pancreatica e l'evoluzione migliorativa del quadro clinico-bioumorale non si attagliava di certo ad una patologia carcinomatosa del pancreas ma, più
pagina 14 di 34 probabilmente, alla evoluzione di una pancreatite,
- che in ragione della complessiva situazione del paziente sarebbe stato allora raccomandato di procedere ad un prelievo bioptico, e non ad un agoaspirato, per una più attendibile diagnosi istologica,
- che nel caso in esame si è invece concluso tout-court per la presenza di cancro su pancreatite cronica, evenienza questa comunque in teoria possibile, attivandosi un percorso di terapie oncologiche nonostante non vi fosse la certezza di un carcinoma pancreatico, come viceversa richiesto dalla letteratura di settore dell'epoca,
- che durante il percorso terapeutico non si è mai data adeguata importanza ai dati di imaging relativi alla progressiva dilatazione delle vie biliari e al restringimento distale del dotto di Wirsung che avrebbero meritato un adeguato approfondimento con colangio-RMN, cui sarebbe conseguito molto probabilmente un intervento di correzione con dilatazione e/o il posizionamento di uno stent,
- che un drenaggio biliare e pancreatico, con riferimento ad un complessivo adeguato management professionale, sarebbe stato di fondamentale importanza proprio perché, favorendo il flusso bilio-pancreatico, non solo avrebbe evitato la formazione di calcolosi delle vie biliari (registrata come massiva anche in sede intraepatica durante l'esame autoptico), ma avrebbe ridotto significativamente anche il rischio di colangiti per la colestasi meccanica, evitandosi così molto probabilmente l'exitus del periziando nelle modalità e tempistiche registrate, oltre a migliorare nel contempo anche la funzionalità residuale del pancreas,
- che non si può quindi condividere la tesi di CTP dell'azienda sanitaria secondo cui l'apposizione di uno stent avrebbe comunque portato al medesimo outcome del pagina 15 di 34 paziente, visto che la causa della morte risiede invece proprio nella stasi biliare che non vi sarebbe stata se il predetto stent fosse stato opportunamente posizionato.
Laddove, per quanto attiene invece alle conseguenze direttamente derivate a carico del dall'erroneo management sanitario appena descritto, tenendo anche conto in Parte_4
maniera differenziale di quali le stesse sarebbero invece state in presenza di un più
opportuno trattamento del caso, che avrebbe verosimilmente richiesto un intervento di derivazione gastrica, i CTU hanno avuto modo di precisare che il paziente aveva così
subito:
- una invalidità temporanea totale di 90 giorni nonché parziale al 75% di 30 giorni, al
50% di 30 giorni ed al 25% di ulteriori 30 giorni, con sofferenza elevata nel periodo di malattia,
- un danno biologico permanente del 6-8%, con sofferenze medie, dovendosi considerare che in ogni caso vi sarebbe stato un danno estetico da cicatrici addominali, un danno all'apparato gastroenterico nonché disturbi dispeptici e un calo ponderale, tipici nelle affezioni pancreatitiche, mentre l'unica differenza tra l'ipotesi del trattamento corretto e quello scorretto sarebbe data da una minor reazione fibrotica retroperitoneale e da una possibile parziale preservazione della funzione esocrina-endocrina pancreatica per la quale, non essendovi parametri tabellari di riferimento, risultava necessario applicare un criterio analogico
Mentre è stata esclusa una qualsiasi compromissione della capacità lavorativa del paziente riconducibile agli eventi descritti, dal momento che:
- dopo il primo trattamento chemio-radio-terapico del 2009 il aveva Parte_4
continuato la propria attività,
pagina 16 di 34 - in seguito, non era emersa un'evoluzione significativamente peggiorativa del quadro clinico se non per il solo limitato periodo riconducibile ai trattamenti chirurgici del luglio 2011,
- in ogni caso, anche in presenza di un trattamento adeguato della malattia, il paziente avrebbe comunque dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico di drenaggio biliare e pancreatico.
A fronte delle quali conclusioni, debitamente argomentate in maniera approfondita e scevra da errori logici, va innanzi tutto riscontrata la palese erroneità delle risultanze della CTU svolta in primo grado, la quale:
- da un lato, ha condiviso la valutazione dei sanitari relativa alla presenza, indicata come certa, di un carcinoma, sebbene nessuna evidenza decisamente probante sussistesse in tal senso,
- d'altro lato, considerando valida siffatta diagnosi, ha sottovalutato le conseguenze di tale errore, affermando l'inutilità del trattamento chirurgico della pancreatite cronica e la natura condivisibile della scelta di adottare un atteggiamento attendistico, dal momento che il paziente presentava una stenosi biliare asintomatica, laddove, al contrario, in assenza della neoplasia, nessuna specifica contro indicazione sussisteva in merito alla effettuazione di un intervento in sede biliare, che la successiva evoluzione del caso ha ben evidenziato risultasse in realtà decisivo ai fini della cura del paziente,
- sotto un ulteriore profilo, pur riconoscendo che il decesso si fosse assai verosimilmente verificato a causa di una sepsi fulminante nel contesto di una colangite ascendente purulenta determinata da una massiva calcolosi biliare intra ed pagina 17 di 34 extraepatica, e pur affermando che a fronte di un tale quadro clinico sarebbe stato non solo opportuno ma anche necessario un pronto intervento volto a stabilizzare la situazione, aveva peraltro omesso di stigmatizzare il mancato trattamento di siffatta patologia da parte dei sanitari, in quanto erroneamente ed unicamente concentrati sulla asserita presenza di una invero inesistente neoplasia pancreatica.
Sicché, alla luce di tutto quanto esposto, va allora conclusivamente riconosciuta la sussistenza di un erroneo trattamento della patologia di cui era affetto il Parte_4
addebitabile a responsabilità dei sanitari della e tale da averlo CP_1
condotto a morte a distanza di qualche anno, dopo avergli medio tempore causato una serie di postumi permanenti.
3.2 Tanto chiarito, deve quindi procedersi alla individuazione dei danni effettivamente risarcibili in favore degli appellanti, ricordando che i medesimi, come desumibile dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, hanno richiesto il ristoro:
- iure hereditario, del danno biologico temporaneo e permanente, del danno biologico terminale, del danno catastrofale, del danno esistenziale e di quello patrimoniale,
subiti dal , Parte_4
- iure proprio, del danno patrimoniale direttamente subito dalla madre e dalla figlia del de cuius, che, convivendo con quest'ultimo, beneficiavano di una gran parte delle entrate del medesimo, nonché del danno da perdita del rapporto parentale.
Esaminando per ordine le varie voci di danno a partire da quelle richieste iure
hereditario si ricorda, innanzi tutto, come la giurisprudenza sia di fatto venuta ad individuare in proposito tre distinte figure di danno, note alla stregua di danno tanatologico, danno catastrofale (o terminale morale) e danno terminale (biologico),
pagina 18 di 34 delle quali:
- il danno tanatologico sarebbe identificabile con il pregiudizio connesso alla perdita della vita,
- il danno catastrofale si riferirebbe alla sofferenza psichica di forte intensità patita dalla vittima dell'illecito, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, quando essa sia sopraggiunta entro i cento giorni seguenti, per l'angoscia di essere ormai prossimo alla fine, il quale va liquidato sulla base di un apprezzamento equitativo in tutti quei casi in cui il soggetto abbia avuto effettiva consapevolezza dell'imminenza della fine (Cass. 28.2.20 n. 5448),
- il danno biologico terminale sarebbe relativo all'aspetto del danno alla salute patito dalla vittima di un illecito nel medesimo periodo sopra considerato, durante il quale si verificherebbe un pregiudizio dell'integrità psico-fisica autonomamente considerabile, accertabile per mezzo di idonea valutazione medico-legale e liquidabile alla stregua dei criteri adottati per la liquidazione del danno biologico vero e proprio (Cass. 13.12.12 n. 22896).
Quanto al danno tanatologico, peraltro, fatta salva l'isolata pronunciata della Cassazione
n. 1361 del 23.1.14, i giudici di legittimità ne hanno sempre predicato la non risarcibilità deponendo chiaramente a contrario del suo riconoscimento il fatto che il soggetto che perde la vita non è in grado di acquistare un diritto risarcitorio perché,
finché il medesimo è in vita non si verifica alcuna perdita mentre, quando la morte sopravviene, il soggetto da un lato non è più titolare di alcun diritto e dall'altro non è
nemmeno più in grado di acquistarne (Cass. Sez. Un. 22.7.15 n. 15350 nonché Cass.
23.3.16 n. 5684 e 23.2.04 n. 3549).
Con riguardo, invece, al danno catastrofale ed al danno biologico terminale, si ricorda pagina 19 di 34 come le famose sentenze di San Martino delle Sezioni Unite della Suprema Corte
abbiano avuto modo di affermare:
- che in tali casi il giudice può riconoscere e liquidare il danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine,
- che in tal modo viene evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura,
- che siffatta sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta,
non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale Cass. Sez. Un. 11.11.08 n. 26972 e Cass. 13.12.12 n. 22896).
Il che conduce a ritenere non dovuti i medesimi nel caso di specie:
- sia poiché che il paziente è sopravvissuto, rispetto al verificarsi dell'errato trattamento medico ben più dei cento giorni presi in proposito in considerazione dalle Tabelle di Milano, dovendosi semmai liquidare il pregiudizio patito alla stregua di un danno biologico vero e proprio, tanto temporaneo che permanente,
- sia giacché è comunque mancato l'aspetto relativo alla lucida agonia, non essendosi mai manifestata, prima del decesso, avvenuto in maniera del tutto inaspettata ed improvvisa, alcuna ipotesi di imminente ed inevitabile prossimità della fine.
Tenuto, viceversa, conto delle risultanze della CTU va liquidato il danno biologico pagina 20 di 34 subito nel periodo di sopravvivenza protrattosi per sette anni facendosi applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di Milano, le quali, secondo la
Suprema Corte, costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc, là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere variazioni in aumento o in diminuzione, tanto da affermare che risulti incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che risulti sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle (Cass. 30.6.11 n. 14402).
Derivandone quindi che il , il quale al momento del fatto lesivo aveva 56 anni, Parte_4
ha patito un pregiudizio fisico stimabile in complessivi € 10.251,64 giacché:
- a fronte di un danno astrattamente liquidabile in € 36.613,00 nell'ipotesi in cui fosse sopravvissuto sino all'età di 81 anni, in conformità alle aspettative di vita vantate da un cinquantaseienne, di cui € 23.355,00 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo (tenendosi conto di una diaria giornaliera di € 173,00 in considerazione della natura sostanzialmente elevata delle sofferenze patite), € 10.606,00 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, calcolati operando una media fra il dato dell'8% e quello del 6%, ed € 2.652,00 a titolo di danno morale (determinato in misura pari alla liquidazione base rinvenibile nelle tabelle sempre in ragione della predetta natura delle sofferenze patite),
- deve peraltro tenersi conto del fatto che egli è viceversa deceduto all'età di 63 anni e può quindi ambire ad un ristoro dei soli 7/25 dell'importo dovuto qualora fosse pagina 21 di 34 sopravvissuto in maniera ordinaria (€ 36.613,00 : 25 x 7 = € 10.251,64).
Mentre non si ritiene di dover ulteriormente personalizzare la cifra in esame, essendo stato ben chiarito dai giudici di legittimità che il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento a titolo di personalizzazione del danno, salvo che l'interessato alleghi e dimostri circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il pregiudizio in concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni dello stesso genere sofferte da persone della stessa età (Cass.
4.3.21 n. 5865, 11.11.19 n. 28988 e 7.11.14 n. 23778).
Nulla spetta, invece, iure hereditario, a titolo di danno esistenziale, dovendosi richiamare sul punto quelle pronunce, le quali affermano che le singole voci di danno elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza – tradizionalmente rappresentate dal danno biologico, dal danno esistenziale e dal danno alla vita di relazione – non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili (Cass. 16.5.13 n. 11950), ma semmai ulteriori sottocategorie aventi valenza meramente descrittiva (Cass. 13.7.11 n.
15414), delle quali deve essere evitata una errata duplicazione risarcitoria dal momento che la sofferenza soggettiva derivante da una lesione della salute costituisce necessariamente una componente di quest'ultima (Cass. Sez. Un. 11.11.08 n. 26972).
Ciò che esclude la liquidazione a parte del danno esistenziale il quale, in sé considerato,
non può ritenersi esistente, essendo invece risarcibili le lesioni di specifici valori costituzionalmente protetti, le quali però non presuppongono l'esistenza di un danno in
re ipsa ma richiedono la prova di un pregiudizio costituito dalla privazione o pagina 22 di 34 diminuzione di un valore personale per effetto della condotta dell'agente, cui commisurare il risarcimento. Tanto da doversi affermare che non ogni perturbamento della dimensione esistenziale od ogni indebolimento del diritto della persona sia tale da intaccarne lo spessore di inviolabilità, che va ovviamente rinvenuto nei soli casi in cui il fatto lesivo sia stato effettivamente di portata tale da alterare in maniera significativa la sfera di libera autodeterminazione dell'individuo.
Di tal che va escluso che possa formare oggetto di tutela una generica categoria di danno esistenziale o di danno alla vita di relazione, nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non ricavabili dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 cc, dovendosi ritenere che la liquidazione del danno non patrimoniale sia di per sé
idonea ad includere ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito – ivi comprese le difficoltà di mantenere integro il pregresso stile di vita ovvero di reintegrarsi appieno nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione – salva la facoltà del Giudice di tenere eventualmente conto di tali fattori ai fini di una valutazione in concreto della misura di tale danno e di una sua personalizzazione alle peculiarità del caso specifico.
E, del pari, va rigettata la richiesta di risarcimento, sempre iure hereditario, del danno da lucro cessante relativo alla menomazione della capacità lavorativa asseritamente patito dal , dovendosi, in proposito, ricordare: Parte_4
- che lo stesso, configurando un pregiudizio di natura patrimoniale (Cass. 27.1.11 n.
1879 e 9.8.07 n. 17464) deve essere determinato tenendo conto di quanto l'interessato avrebbe conseguito se non si fosse verificato il fatto illecito, sulla base di una ragionevole e fondata prevedibilità, utilizzando dati il più possibile reali e pagina 23 di 34 non meramente ipotetici, tali da comprovare che la lesione subita abbia avuto un'incidenza immediata e diretta sulla produzione del reddito (Cass. 12.2.13 n. 3290
e 27.4.10 n. 10074),
- che, d'altronde, anche l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta di per sé l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (Cass.
3.7.14 n. 15238 e 12.2.13 n. 3290),
- che, nel caso di specie, non solo gli appellanti non hanno in alcun modo dimostrato il verificarsi del predetto pregiudizio in concreto ma, di più, la stessa CTU, come già
più sopra ricordato, ha concluso escludendo l'esistenza di una qualsiasi compromissione della capacità lavorativa del riconducibile agli eventi Parte_4
descritti.
Quanto invece ai danni richiesti iure proprio, partendo da quello di natura patrimoniale,
osserva il collegio come nulla risulti dovuto a ristoro del danno patrimoniale asseritamente patito dalla madre e dalla figlia del de cuius per la perdita delle entrate garantite dal medesimo che, convivendo con le medesime, provvedeva a sostenere una parte del ménage famigliare.
In proposito, infatti, è mancata qualsiasi dimostrazione sia del fatto che il Parte_4
convivesse con i menzionati congiunti – non essendo stato prodotto alcuno stato di famiglia attestante siffatta circostanza ed altresì non risultando formulata alcuna prova orale volta a dimostrare quanto così affermato – sia del fatto che egli dividesse i propri pagina 24 di 34 guadagni con la madre e la figlia, mancando anche in questo caso qualsiasi elemento probatorio, vuoi documentale vuoi costituendo, idoneo a comprovare tale assunto.
Con riguardo, invece, al pregiudizio di natura non patrimoniale – una volta riscontrato che la morte del de cuius è stata direttamente causata, secondo il criterio del “più che probabile che non”, dalla mancata effettuazione di un drenaggio che, favorendo il flusso bilio-pancreatico, non solo avrebbe evitato la formazione di una calcolosi delle vie biliari ma avrebbe ridotto significativamente anche il rischio di colangiti per la colestasi meccanica – va in primis ricordato come, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità,
competa ad ogni soggetto il ristoro del pregiudizio inerente alla lesione di uno dei diritti inviolabili della persona garantiti dalla nostra Suprema Carta, i quali appaiono reintegrabili ai sensi dell'art. 2059 cc quando si accerti:
- che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale,
- che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità,
- che il danno non sia futile (Cass. Sez. Un. 11.11.08 n. 26972).
E tale danno – comprensivo del turbamento dello stato d'animo conseguito al patimento indotto dal verificarsi del fatto illecito, del quale viene a rappresentare ineliminabile conseguenza immediata – spetta invero anche ai prossimi congiunti di persona che sia deceduta o abbia subito gravi lesioni a causa di fatto illecito costituente reato, in considerazione della particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo in proposito il disposto dell'art. 1223 cc, in quanto anche tale pregiudizio trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
pagina 25 di 34 In proposito è stato infatti ben chiarito che il riconoscimento dei diritti della famiglia tutelati dall'art. 29, primo comma, Cost., va inteso non già, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati (Cass. n. 12.5.06 n. 13546).
Tanto da essersi precisato, secondo altra definizione data dalla Suprema Corte, che esso consiste “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass.
9.5.11 n. 10107).
La quale perdita produce “un'alterazione della agenda quotidiana dei parenti sopravvissuti” e si sostanzia in un pregiudizio risarcibile iure proprio agli stretti congiunti della vittima, senza automatismi ma parimenti senza preclusioni aprioristiche con riguardo al grado della parentela e/o alla eventuale coabitazione.
Su tale ultimo punto la Suprema Corte ha d'altronde operato già da tempo un netto revirement, passando da un orientamento rigido, che richiedeva la coabitazione come condicio sine qua non per ottenere il risarcimento (Cass. 16.3.12 n. 4253), ad uno maggiormente elastico, laddove si afferma che: “se è pur innegabile la necessità di … evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, il dato esterno ed oggettivo della convivenza non è elemento idoneo … ad escludere a pagina 26 di 34 priori il diritto del non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale” (Cass. 20.10.16 n. 21230).
Quanto poi alla quantificazione degli oneri probatori gravanti sulle varie parti in controversie di tal genere i giudici di legittimità hanno avuto recentissimamente modo di precisare che la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli), si estende anche ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti, derivandone che tale presunzione:
- da un lato, impone allora al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con susseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale)
derivante dalla perdita,
- d'altro lato, non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-
relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato,
della effettività, della consistenza e della intensità della relazione affettiva, desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova, delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare (Cass.
4.3.24 n. 5769, resa proprio in relazione ad una controversia in cui veniva azionato il diritto al predetto risarcimento vantato da un fratello della vittima).
Ciò posto, deve allora ritenersi sussistente il diritto azionato in giudizio dalle appellanti dal momento che:
pagina 27 di 34 - da un lato, risulta documentalmente dimostrato il rapporto parentale in essere fra loro ed il de cuius,
- d'altro lato, parte appellata non ha provato la sussistenza di rapporti di malevolenza od indifferenza tra i congiunti e la vittima.
Mentre, per quanto attiene all'aspetto esteriore del pregiudizio (c.d. danno dinamico-
relazionale) – il quale ovviamente non può che riferirsi al riscontro del parametro relativo alla intensità del rapporto in essere tra i due congiunti – una volta osservato che le danneggiate non hanno formulato alcun capitolo di prova volto a dimostrare l'effettiva qualità del rapporto in essere con il de cuius, ritiene allora il collegio che non ricorrano i presupposti per attribuire alcun punteggio aggiuntivo rispetto a quello base di 0 punti.
In proposito, esaminando partitamente le rispettive posizioni delle varie parti in causa e considerato, da un lato, che il de cuius è deceduto in data 21.10.15 all'età di sessantatré
anni e, d'altro lato, che le appellanti non hanno dimostrato in causa la convivenza con il medesimo, si osserva doversi procedere alla determinazione del dovuto sulla base dei seguenti calcoli:
- quanto alla madre del defunto, dell'età di ottantacinque anni al Parte_1
momento dell'evento:
o di 8 punti per l'età del congiunto,
o di 16 punti per l'età della vittima,
o di 0 punti per la convivenza,
o di 14 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o di 0 punti per la qualità della relazione affettiva,
pagina 28 di 34 o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.911,00, per un totale risarcibile di € 148.618,00,
- quanto alla sorella del defunto, , dell'età di cinquantaquattro anni al Controparte_8
momento dell'evento:
o di 12 punti per l'età del congiunto,
o di 10 punti per l'età della vittima,
o di 0 punti per la convivenza,
o di 14 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o di 0 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 1.698,00, per un totale risarcibile di € 61.128,00,
- quanto alla figlia del defunto, , dell'età di ventinove anni al Parte_2
momento dell'evento:
o di 24 punti per l'età del congiunto,
o di 16 punti per l'età della vittima,
o di 0 punti per la convivenza,
o di 16 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o di 0 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.911,00, per un totale risarcibile di € 219.016,00.
Conseguendone pertanto, conclusivamente, la spettanza dell'importo di € 10.251,64 in favore solidale delle appellanti nonché di quello:
- di € 148.618,00 in favore di Parte_1
pagina 29 di 34 - di € 61.128,00 in favore di , Controparte_8
- di € 219.016,00 in favore di . Parte_2
Sugli importi così determinati tenendo già conto della perdita del potere d'acquisto della moneta, anche in considerazione del fatto che sono stati utilizzati i valori indicati nelle più recenti tabelle pubblicate, spettano poi ai danneggiati gli interessi di legge a far data dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
I medesimi non sono invece dovuti per il periodo precedente poiché essi vanno unicamente liquidati qualora – dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe in ipotesi di un tempestivo soddisfo e avendo potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi – la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima (Cass. 12.2.10 n. 3355 e 24.10.07 n. 22347).
Ciò che non è a riscontrarsi nella fattispecie dal momento che tale effetto, come insegnato dalla Suprema Corte, dipende sostanzialmente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo considerato, essendo ovvio che in tutti i casi in cui la prima sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile, conseguendone, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non risulta configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 13.7.18 n. 18564).
Atteso quanto sopra deve poi disporsi la condanna di a tenere Controparte_9
indenne la 8 di quanto tenuta a versare in favore delle attrici, non CP_1 CP_1
pagina 30 di 34 avendo la compagnia assicurativa mai posto in dubbio l'operatività della copertura garantita dalla polizza invocata ex adverso.
E, oltre a ciò, compete altresì, a mente del disposto del terzo comma dell'art. 1917 cc, il rimborso delle spese sostenute per la difesa in entrambi i gradi di giudizio.
3.3 Con la quarta ragione di gravame le appellanti si dolgono, invece, dell'omessa o apparente motivazione in punto di spese di lite, osservando:
- non essere stata debitamente chiarita la ragione per la quale queste ultime erano state liquidate in misura maggiore rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento,
- risultare più congrua la liquidazione della fase istruttoria nei minimi, dal momento che la stessa si era conclusa con il solo esperimento della CTU,
- doversi, ad ogni modo, affermare la sussistenza dei presupposti per procedere ad una compensazione delle medesime, stante l'oggettiva difficoltà nello stabilire la sussistenza, o meno, di profili di responsabilità nella condotta dei sanitari,
CP_1
- risultare ultronea la documentazione rilasciata in proposito dall' in quanto finalizzata a trattare aspetti amministrativi e non sanitari.
Il motivo è fondato.
A seguito dell'accoglimento del gravame devesi, invero, procedere ad un nuovo regolamento delle spese di lite, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n.
9064), il che comporta allora l'addossamento delle medesime in capo alla struttura sanitaria risultata soccombente sia per quanto attiene al primo che al secondo grado di giudizio. In proposito, tenuto quindi conto:
pagina 31 di 34 - dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del più recente orientamento di legittimità secondo cui laddove vi siano più parti assistite da un unico avvocato si deve riconoscere un solo compenso, maggiorato giusta il secondo comma dell'art. 4 del D.M. n. 55/14 (Cass. 17.4.24 n. 10367), nel senso che:
o ove le stesse vantino la medesima posizione processuale, il compenso base dovuto per la singola domanda di valore più alto va ridotto del 30% e quindi maggiorato del 30% per ciascuno dei primi dieci clienti oltre il primo e del
10% per ognuno di essi dall'undicesimo al trentesimo,
o ove le stesse presentino invece una situazione differente, il compenso base dovuto per la singola domanda di valore più alto va direttamente maggiorato come nella precedente ipotesi,
- del fatto che in questo caso le parti presentano una posizione simile e che in applicazione del criterio del decisum il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere determinate in € 15.795,20 quanto al giudizio di primo grado ed in € 16.035,04 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
pagina 32 di 34 Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 2.552,00
Fase introduttiva I^ grado € 1.628,00
Fase istruttoria I^ grado € 5.670,00
Fase decisionale I^ grado € 4.253,00
Diminuzione del 30% - € 4.230,00
Maggiorazione del 60% € 5.923,20
Totale € 15.795,20
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase istruttoria II^ grado € 4.326,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Diminuzione del 30% - € 4.295,10
Maggiorazione del 60% € 6.013,14
Totale € 16.035,04
Oltre a ciò, devono poi porsi a carico della parte soccombente le spese di entrambe le
CTU.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 4297/2020, pubblicata in data
15.12.20:
1) accertata la responsabilità di nella verificazione dell'evento lesivo CP_1
pagina 33 di 34 patito da , condanna la medesima a pagare, a titolo di Parte_4
risarcimento danni, la somma già rivalutata:
o di € 10.251,64 in favore solidale di e Parte_1 Controparte_8
, Parte_2
o di € 148.618,00 in favore di Parte_1
o di € 61.128,00 in favore di , Controparte_8
o di € 219.016,00 in favore di . Parte_2
oltre agli interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo saldo;
2) condanna 8 a rifondere in favore solidale delle controparti le spese CP_1 CP_1
processuali che liquida in € 15.795,20 per il primo grado ed in € 16.035,04 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) pone le competenze di entrambe le CTU a carico di 8 ; CP_1 CP_1
4) condanna a tenere indenne 8 Controparte_2 CP_1
di quanto tenuta a versare in favore delle appellanti in forza della presente CP_1
sentenza nonché delle spese sostenute per la difesa in giudizio, liquidandole in €
15.795,20 per il primo grado ed in € 16.035,04 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 34 di 34
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 194/2021 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
, Parte_2
(C.F. ) C.F._2
, Parte_3
(C.F. ) C.F._3
- appellanti - elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, con il patrocinio degli avv.ti BENNI
SIMONE e VIANELLO UMBERTO,
pagina 1 di 34 contro
, Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata - elettivamente domiciliata in VICENZA, BORGO SCROFFA n. 37, con il patrocinio dell'avv. VINCI PIERLUIGI,
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_2
- appellata - contumace.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 4297/2020, pubblicata in data
15.12.20.
Conclusioni degli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
1. in via principale, nel merito, accogliere l'appello per tutti i motivi nello stesso dedotti e, per l'effetto, in riforma della sentenza n 2218/2020, emessa dal Tribunale di Vicenza,
Giudice Dott. Massimiliano De Giovanni, nel giudizio recante R.G. 10209/2016, depositata in cancelleria in data 15 dicembre 2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: "Piaccia al Tribunale, in persona del
Giudice Unico Ill.mo, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, nel merito,
ACCERTATA la responsabilità della già Controparte_1 CP_3
DICHIARARE la stessa unica responsabile dell'evento subito dal Sig. Parte_4
e conseguentemente CONDANNARLA a risarcire in favore delle attrici ogni
[...]
pagina 2 di 34 danno patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio e iure hereditatis e da perdita di chances in conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa, per l'importo che Codesto
Ill.mo Giudice riterrà di giustizia a seguito di espletanda istruttoria, con maggiorazione di rivalutazione monetaria e di interessi legali calcolati sulla somma rivalutata in base agli indici ISTAT. Con vittoria di spese di consulenza tecnica, spese, diritti ed onorari di causa".
2. Nel merito, in via subordinata: dichiarare la nullità della sentenza in punto di spese di lite, con conseguente sua riforma integrale.
3. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione d'appello e nello specifico si chiede venga disposta CTU tecnico contabile al fine di accertare i danni patrimoniali tutti patiti dal Sig. ”. Parte_4
Conclusioni della appellata 8 : CP_1 CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa eventuale prognosi di inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria provvedere come segue:
Nel merito in via principale:
Rigettare l'appello proposto dalle sig.re e in quanto infondato in Pt_1 Parte_4
fatto e in diritto per i motivi dedotti ed esplicitati in atti e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado.
Nel merito in via subordinata
Comunque accogliersi le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano e da intendersi riproposte:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
pagina 3 di 34 Respingere integralmente tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti ed esplicitati in atti e nel corso del giudizio.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui all'esito dell'istruttoria venisse riconosciuto un qualche profilo di responsabilità in capo alla struttura sanitaria convenuta, , CP_1
circoscriversi l'eventuale condanna all'effettiva percentuale di incidenza e/o nesso di causa (se esistente) con quanto lamentato dagli odierni attori e conseguentemente condannare a manlevare di quanto la stessa sarà tenuta a CP_4 CP_1
corrispondere in favore degli attori e risultante di stretta giustizia all'esito dell'istruttoria.”
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda delle appellanti nei confronti dell' (già a seguito di accertamento di CP_1 Controparte_3
responsabilità per i fatti di cui in narrativa, dichiarare Controparte_2
(società incorporante della società -
[...] Controparte_5
già ) - numero di iscrizione presso il Registro del Commercio in Controparte_6
Romania J40/14521/2007 - dichiarata fallita con sentenza n. 3270 del 29.06.2023 del
Tribunale di Bucarest, VII Sezione Civile, in persona del liquidatore giudiziale
/amministratore con sede in Romania, Bucarest, Str. Controparte_7
Viitoruluinr. 110, et. 1, ap. 3, sect. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore,
CUI: RO26383945, tenuta a manlevare la suddetta Struttura sanitaria appellata da ogni somma, sia a titolo di risarcimento dei danni che a titolo di spese legali processuali pagate dall'Ente assicurato ex art. 1917 c.c., e che comunque l' ospedaliera CP_1
fosse condannata a pagare a qualsiasi titolo.
In ogni caso:
pagina 4 di 34 Condannare la parte appellante a rifondere all'appellata spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA.
In via istruttoria
Si richiamano i documenti già depositati in atti, nonché tutta la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado secondo l'ordine cronologico di cui agli atti e sono da intendersi riproposte le istanze istruttorie formulate in atti di causa insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse eventualmente non ammesse, ribadendo ogni contestazione in ordine alle istanze istruttorie avversarie, con ogni espressa riserva.
Infine si ribadisce, per tutti i motivi già esposti, la necessità di disporsi necessari ulteriori approfondimenti medico legali indispensabili ai fini decidendum.
Atteso quanto innanzi motivato in ordine alla CTU esperita nel presente grado di appello, si chiede che l'Ecc.mo Collegio giudicante voglia:
- disporre la rinnovazione della CTU, mediante il conferimento di nuovo incarico ad un
Collegio di Consulenti medici che, per la natura delle questioni trattate e secondo quanto espressamente stabilito dalla normativa di riferimento L. , dovrà Parte_5
necessariamente portare alla nomina nel collegio peritale di un oncologo e di uno specialista in chirurgia esperto in chirurgia addominale;
- in subordine, disporre l'integrazione della CTU già espletata con la nomina, per la natura delle questioni trattate e secondo quanto espressamente stabilito dalla normativa di riferimento L. , di un oncologo e di uno specialista in chirurgia esperto in Parte_5
chirurgia addominale;
- in ulteriore subordine chiamata a chiarimenti da parte del medesimo Collegio già designato;
con riferimento a ciascuna delle suddette istanza si richiede la contestuale integrazione e/o adeguamento del quesito sottoposto al perito d'Ufficio, in particolare, ma non pagina 5 di 34 limitatamente, con riguardo all'eventuale connessione/rapporto/relazione tra i trattamenti chemioterapici e radioterapici e la stenosi delle vie biliari e la stasi biliare e all'eventuale nesso di causa tra la gestione terapeutica della progressiva calcolosi intra-
extraepatica del paziente e l'exitus, con invito anche a considerare l'operato delle diverse strutture a cui la stessa gestione è stata affidata e che ebbero in cura il sig.
. Parte_4
In ogni caso con ogni più ampia espressa riserva in merito al formulando quesito / richiesta di integrazione / chiarimenti.
Salvis juribus.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza, Parte_1 [...]
e , rispettivamente madre, figlia e sorella di Parte_2 Controparte_8 Parte_4
, deceduto nell'ottobre del 2015, premettendo:
[...]
- che il loro congiunto aveva sofferto di una pancreatite acuta nel 2000, con susseguente diagnosi di pancreatite cronica nel 2007,
- che nel novembre del 2008 era poi stato ricoverato presso l'Ospedale di Vicenza a seguito della comparsa di un malessere caratterizzato da polidipsia (sete intensa) ed inquadrato alla stregua di un esordio di diabete scompensato,
- che a seguito di monitoraggio dell'antigene del cancro gastrointestinale, il quale risultava inizialmente molto elevato ma poi diminuiva durante il periodo del ricovero, nonché degli esiti di una TC che evidenziava una disomogeneità del pancreas e positività dei linfonodi, in presenza di febbre e brividi, con emocolture e urinocolture positive, i sanitari si erano decisi a dare corso ad un trattamento di chemio-radioterapia sebbene l'esame citologico del liquido ascitico presente in pagina 6 di 34 addome fosse risultato negativo e la successiva agobiopsia refertata a Verona non fosse chiaramente indicativa di un tumore al pancreas,
- che la cura adottata aveva quindi finito per causare una stenosi duodenale in ragione della quale il paziente era poi stato costretto a subire un intervento chirurgico di bypass,
- che durante tale operazione non era stata, d'altronde, eseguita una biopsia pancreatica per confermare la diagnosi di carcinoma, né una derivazione delle vie biliari, nonostante l'evidenza di una ostruzione delle stesse, sicché lo stesso era infine deceduto nel 2015 per una sepsi conseguente alla dilatazione ed alla stasi di queste ultime, che i sanitari di Vicenza non avevano trattato in maniera tempestiva, hanno convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendo che, accertati gli errori di cui sopra, la stessa venisse condannata a risarcirli di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali così patiti, sia iure proprio che iure hereditario.
Costituitasi in giudizio, la convenuta:
- contestava in radice le tesi di parte attrice, facendo presente che il paziente era affetto da pancreatite cronica e diabete mellito scompensato,
- ricordava che la pancreatite cronica è una patologia irreversibile, le cui conseguenze sono sovrapponibili a quelle di un carcinoma del pancreas,
- sottolineava che, nel caso in esame, il diabete mellito era comparso precocemente laddove di solito esso si presenta solo nella fase terminale della pancreatite, dopo una ventina d'anni di malattia,
- osservava, pertanto, che già nel 2008 era presente una condizione clinica avanzata,
con trombosi portale e della vena splenica, ipertensione portale e ascite fluttuante, caratterizzata da un processo flogistico locale che, per la sua vicinanza anatomica, coinvolgeva anche il duodeno,
pagina 7 di 34 - deduceva che tale quadro clinico ben poteva aver determinato la successiva stenosi duodenale (con vomito, ipoalimentazione, stenosi del coledoco e rischio di colangiti), la quale rappresenta una usuale evoluzione della patologia di partenza,
- affermava che, sempre nel 2008, il paziente aveva anche sofferto di una sepsi con colangite acuta e un ascesso locale, ma non di una pancreatite acuta,
- evidenziava che il 5% delle pancreatiti croniche evolve in carcinoma, in relazione al quale il paziente presentava diversi fattori di rischio, tra cui il fumo,
- sosteneva, conseguentemente, che il sospetto diagnostico di carcinoma era corretto e anzi doveroso, rammentando che esistono neoplasie intraduttali papillari mucinose che presentano una deformazione del dotto pancreatico principale simile a quella presente nella pancreatite cronica,
- precisava che la biopsia effettuata presso l'Ospedale di Verona refertava un reperto atipico fortemente sospetto per adenocarcinoma duttale del pancreas, in relazione al quale era stato quindi doverosamente indicato un trattamento chemioterapico,
- chiedeva, da ultimo, di chiamare in causa, a fini di garanzia, la propria
Assicurazione, . Controparte_6
Costituitasi a propria volta anche quest'ultima, la compagnia faceva sostanzialmente proprie le difese della assicurata, formulando obiezioni analoghe a quelle sollevate da quest'ultima. Procedutosi alla trattazione del giudizio con l'esperimento di CTU medico-legale ed il deposito dei chiarimenti richiesti dal giudice, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 4297/20, pubblicata in data 15.12.20, in forza della quale il
Tribunale berico:
- riscontrato che il decesso fosse avvenuto improvvisamente, verosimilmente a causa di una sepsi fulminante nel contesto di una colangite ascendente purulenta e di una massiva calcolosi biliare intra ed extraepatica, la quale ultima ben poteva avere pagina 8 di 34 causato l'insorgenza della riscontrata colangite con ascessi intraepatici, costituente una infezione delle vie biliari che si manifesta con una sintomatologia tipica caratterizzata da dolore, febbre, ittero, e l'ostacolo al deflusso biliare causato dalla calcolosi coledocica,
- ricordato come, a fronte di un tale quadro, in assenza di un opportuno e pronto trattamento, sia altamente probabile che segua la sepsi, la quale, se non trattata,
evolve sino allo shock settico caratterizzato dalla ipotensione non responsiva al riempimento volemico,
- opinato che i sanitari vicentini avessero correttamente trattato il paziente in relazione all'episodio di pancreatite acuta occorso durante il ricovero presso il reparto di Endocrinologia nel novembre-dicembre 2008, dal momento che la terapia adottata risultava valida sia che si fosse in presenza di una pancreatite infettiva da
KP sia che si vertesse in ipotesi di colangite infettiva da EC o KP, secondaria a riacutizzazione di pancreatite cronica,
- ritenuto, quanto all'errata diagnosi di neoplasia pancreatica, che la mancata
Parte_ esecuzione della non avesse diminuito e/o impedito la possibilità di effettuare una diagnosi differenziale con la pancreatite cronica autoimmune né avesse influito sulla diagnosi finale di neoplasia del pancreas, poi effettuata il 14.1.09 presso il policlinico “G.B. Rossi” di Verona, laddove la letteratura medica è concorde nell'attribuire un elevato valore diagnostico ai risultati dell'esame citologico ottenuto mediante agoaspirato, il quale aveva rubricato il reperto siccome
“atipico/fortemente sospetto per adenocarcinoma duttale del pancreas”, ciò che ben fondava la diagnosi poi operata dai sanitari e la scelta di dare corso ad un trattamento radio-chemioterapico, stante l'inoperabilità del paziente,
- considerato, altresì, che in assenza di ittero, colangite nonché di segni clinici e pagina 9 di 34 laboratoristici di colestasi non solo non vi era indicazione all'intervento chirurgico di derivazione bilio-digestiva, peraltro impossibile da eseguire per la presenza della cavernomatosi portale, ma non vi era neanche indicazione al posizionamento di uno stent,
- affermato risultare inutile:
o la ripetizione della biopsia pancreatica, visto comunque che la procedura non
è esente da rischi e che la terapia chemioterapica era già terminata e non ne erano previsti altri cicli,
o il trattamento chirurgico della pancreatite cronica, non avendo mai manifestato il alcun dolore invalidante ed essendosi in presenza di Parte_4
una trombosi spleno-portale,
- valutato apparire inoltre condivisibile l'atteggiamento attendistico adottato in relazione alla situazione di pancreatite cronica, dal momento che il paziente presentava una stenosi biliare asintomatica, quindi con bassa incidenza di infezione colangitica o di cirrosi biliare secondaria, ha rigettato le domande degli attori, ponendo a loro carico sia le spese di lite sia quelle di CTU.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame questi ultimi formulando quattro motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinnovazione dell'elaborato peritale.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa in manleva la pagina 10 di 34 propria compagnia assicurativa.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado e datosi corso al rinnovo della CTU, il giudizio era quindi interrotto a seguito del sopravvenuto fallimento di . Controparte_6
Procedutosi alla riassunzione della procedura e formulata proposta transattiva ex art. 185 bis cpc da parte del Consigliere Istruttore, accettata unicamente dalla struttura sanitaria, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con i primi tre motivi d'appello, da trattare unitariamente in ragione della stretta connessione che li lega, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado in quanto,
sulla base di una motivazione confusa e contraddittoria, avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, senza tenere in debita considerazione le dettagliate contestazioni mosse dal proprio CTP all'elaborato peritale, assunto acriticamente a fondamento della decisione, ed omettendo quindi di considerare:
- che le consulenze oncologiche non avevano posto una sicura diagnosi di cancro pancreatico poiché il quadro si poneva in diagnosi differenziale anche con una pancreatite acuta,
- che nel corso del ricovero il marker oncologico CA 19.9 era calato spontaneamente fino a quasi la normalità per poi ulteriormente diminuire nel corso della terapia, laddove invece, se si fosse stati in presenza di un carcinoma lo stesso avrebbe dovuto aumentare,
- che anche la veloce crescita della supposta neoplasia maligna pancreatica, lungi dall'essere confermativa della natura neoplastica maligna della massa in questione,
pagina 11 di 34 risultava, al contrario, ostativa alla diagnosi di carcinoma duttale del pancreas,
- che, ciò nonostante, il era stato inutilmente sottoposto ad un duplice Parte_4
trattamento chemioterapico e radioterapico, mentre ci si era colpevolmente astenuti dal trattamento delle vie biliari,
- che, salvo volersi ipotizzare un miracolo, la lunga sopravvivenza del paziente (sette anni) rispetto al verificarsi della vicenda non giustificava in alcun modo la diagnosi di un tumore localmente avanzato in stadio III, in cui la sopravvivenza media si situa tra i tre ed i sei mesi,
- che l'esame autoptico aveva poi escluso categoricamente che il avesse mai Parte_4
avuto un cancro del pancreas o in qualsiasi altra sede, mentre risultava confermato che la morte fosse dovuta ad una sepsi fulminante, generata da una stasi biliare con ittero generalizzato,
- che tale ultima problematica non era stata congruamente affrontata, essendosi negligentemente trascurata la necessità di dare corso ad un intervento chirurgico di derivazione bilio-digestiva,
- che si era anche in presenza di un vizio del consenso informato giacché, ove il paziente fosse stato correttamente posto a conoscenza della situazione in cui versava, stante l'assenza di uno stato invalidante, di fronte alla prospettiva di affrontare una terapia con gravi effetti collaterali, per un guadagno in termini di sopravvivenza di pochi mesi in rapporto ad una malattia solo sospettata ma non certa, avrebbe optato certamente per un atteggiamento attendistico, riservando il ricorso alla terapia antineoplastica solo qualora il cancro si fosse manifestato con certezza,
- che gli stessi CTU avevano, d'altro canto, evidenziato, sebbene in maniera indiretta,
numerose criticità nell'operato dei sanitari, giungendo ad affermare che il Parte_4
pagina 12 di 34 non era morto a causa del presunto cancro e che i medici avevano omesso numerosi esami e/o accertamenti fondamentali.
Il motivo è fondato.
Siccome ben chiarito dalla CTU svolta in sede di appello:
- il , nel corso del ricovero presso l'Ospedale Civile di Vicenza dal 23.11.08 Parte_4
al 12.12.08 era affetto da un episodio di pancreatite acuta su un substrato di pancreatite cronica,
- la diagnosi di carcinoma pancreatico posta alla data della prima dimissione ospedaliera nel dicembre 2008 e, in seguito, nel 2009 non era supportata dagli esami all'epoca espletati,
- il non corretto management professionale di tale situazione ha comportato l'espletamento di inutili trattamenti chemio-radio-terapici e la sottovalutazione delle problematiche collaterali relative al versante bilio-pancreatico, con susseguente formazione di una progressiva calcolosi intra ed extraepatica, a sua volta causa di una complicanza settica colangitica causativa del decesso, avvenuto in maniera improvvisa,
- una più opportuna rivalutazione diagnostica sarebbe stata da porsi fin da prima dell'inizio della chemioterapia nel marzo 2009, potendosi così evitare tutti i trattamenti espletati a fine oncologico,
- l'intervento chirurgico del 2011 è stato adeguato a risolvere l'occlusione duodenale presentata dal paziente,
- nell'occasione potevano essere espletati campionamenti del pancreas i quali,
peraltro, avrebbero permesso unicamente di escludere la patologia oncologica,
pagina 13 di 34 - l'intera vicenda, sebbene complessa, non risultava di speciale difficoltà in ambito diagnostico, potendosi richiedere i necessari approfondimenti anche mediante consulenze esterne, come peraltro espletato presso la struttura specialistica di
Verona.
Essendo stato, più in particolare, chiarito, ai fini che qui rilevano:
- che, con riferimento alla diagnosi di carcinoma posta alla data della prima dimissione ospedaliera in data 12.12.08 e confermata nel primo trimestre del 2009,
la stessa non appariva corretta poiché avrebbe dovuto essere indicata siccome meramente sospetta, giacché il quadro di epigastralgia, di iperpiressia e di elevazione del CA 19.9, unitamente all'esito negativo dell'esame citologico su liquido periepatico, poteva essere ascrivibile anche ad un quadro di pancreatite acuta, come peraltro raccomandato all'esito della valutazione chirurgica effettuata presso l'Ospedale di Verona in data 31.12.08,
- che nel febbraio 2009, prima di dare avvio ad un trattamento chemioterapico sarebbe stato mandatorio effettuare una diagnosi istologica di malignità,
- che la rilettura postuma dei vetrini espletata nel 2013 (in ragione dell'anomala lunga sopravvivenza con un quadro clinico non progressivamente e rapidamente peggiorativo) non risulta utilizzabile per valutare il management terapeutico adottato negli anni precedenti, potendo solo confermare l'estrema difficoltà interpretativa del materiale prelevato,
- che, d'altro canto, la discordanza tra l'evoluzione progressiva peggiorativa della lesione pancreatica e l'evoluzione migliorativa del quadro clinico-bioumorale non si attagliava di certo ad una patologia carcinomatosa del pancreas ma, più
pagina 14 di 34 probabilmente, alla evoluzione di una pancreatite,
- che in ragione della complessiva situazione del paziente sarebbe stato allora raccomandato di procedere ad un prelievo bioptico, e non ad un agoaspirato, per una più attendibile diagnosi istologica,
- che nel caso in esame si è invece concluso tout-court per la presenza di cancro su pancreatite cronica, evenienza questa comunque in teoria possibile, attivandosi un percorso di terapie oncologiche nonostante non vi fosse la certezza di un carcinoma pancreatico, come viceversa richiesto dalla letteratura di settore dell'epoca,
- che durante il percorso terapeutico non si è mai data adeguata importanza ai dati di imaging relativi alla progressiva dilatazione delle vie biliari e al restringimento distale del dotto di Wirsung che avrebbero meritato un adeguato approfondimento con colangio-RMN, cui sarebbe conseguito molto probabilmente un intervento di correzione con dilatazione e/o il posizionamento di uno stent,
- che un drenaggio biliare e pancreatico, con riferimento ad un complessivo adeguato management professionale, sarebbe stato di fondamentale importanza proprio perché, favorendo il flusso bilio-pancreatico, non solo avrebbe evitato la formazione di calcolosi delle vie biliari (registrata come massiva anche in sede intraepatica durante l'esame autoptico), ma avrebbe ridotto significativamente anche il rischio di colangiti per la colestasi meccanica, evitandosi così molto probabilmente l'exitus del periziando nelle modalità e tempistiche registrate, oltre a migliorare nel contempo anche la funzionalità residuale del pancreas,
- che non si può quindi condividere la tesi di CTP dell'azienda sanitaria secondo cui l'apposizione di uno stent avrebbe comunque portato al medesimo outcome del pagina 15 di 34 paziente, visto che la causa della morte risiede invece proprio nella stasi biliare che non vi sarebbe stata se il predetto stent fosse stato opportunamente posizionato.
Laddove, per quanto attiene invece alle conseguenze direttamente derivate a carico del dall'erroneo management sanitario appena descritto, tenendo anche conto in Parte_4
maniera differenziale di quali le stesse sarebbero invece state in presenza di un più
opportuno trattamento del caso, che avrebbe verosimilmente richiesto un intervento di derivazione gastrica, i CTU hanno avuto modo di precisare che il paziente aveva così
subito:
- una invalidità temporanea totale di 90 giorni nonché parziale al 75% di 30 giorni, al
50% di 30 giorni ed al 25% di ulteriori 30 giorni, con sofferenza elevata nel periodo di malattia,
- un danno biologico permanente del 6-8%, con sofferenze medie, dovendosi considerare che in ogni caso vi sarebbe stato un danno estetico da cicatrici addominali, un danno all'apparato gastroenterico nonché disturbi dispeptici e un calo ponderale, tipici nelle affezioni pancreatitiche, mentre l'unica differenza tra l'ipotesi del trattamento corretto e quello scorretto sarebbe data da una minor reazione fibrotica retroperitoneale e da una possibile parziale preservazione della funzione esocrina-endocrina pancreatica per la quale, non essendovi parametri tabellari di riferimento, risultava necessario applicare un criterio analogico
Mentre è stata esclusa una qualsiasi compromissione della capacità lavorativa del paziente riconducibile agli eventi descritti, dal momento che:
- dopo il primo trattamento chemio-radio-terapico del 2009 il aveva Parte_4
continuato la propria attività,
pagina 16 di 34 - in seguito, non era emersa un'evoluzione significativamente peggiorativa del quadro clinico se non per il solo limitato periodo riconducibile ai trattamenti chirurgici del luglio 2011,
- in ogni caso, anche in presenza di un trattamento adeguato della malattia, il paziente avrebbe comunque dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico di drenaggio biliare e pancreatico.
A fronte delle quali conclusioni, debitamente argomentate in maniera approfondita e scevra da errori logici, va innanzi tutto riscontrata la palese erroneità delle risultanze della CTU svolta in primo grado, la quale:
- da un lato, ha condiviso la valutazione dei sanitari relativa alla presenza, indicata come certa, di un carcinoma, sebbene nessuna evidenza decisamente probante sussistesse in tal senso,
- d'altro lato, considerando valida siffatta diagnosi, ha sottovalutato le conseguenze di tale errore, affermando l'inutilità del trattamento chirurgico della pancreatite cronica e la natura condivisibile della scelta di adottare un atteggiamento attendistico, dal momento che il paziente presentava una stenosi biliare asintomatica, laddove, al contrario, in assenza della neoplasia, nessuna specifica contro indicazione sussisteva in merito alla effettuazione di un intervento in sede biliare, che la successiva evoluzione del caso ha ben evidenziato risultasse in realtà decisivo ai fini della cura del paziente,
- sotto un ulteriore profilo, pur riconoscendo che il decesso si fosse assai verosimilmente verificato a causa di una sepsi fulminante nel contesto di una colangite ascendente purulenta determinata da una massiva calcolosi biliare intra ed pagina 17 di 34 extraepatica, e pur affermando che a fronte di un tale quadro clinico sarebbe stato non solo opportuno ma anche necessario un pronto intervento volto a stabilizzare la situazione, aveva peraltro omesso di stigmatizzare il mancato trattamento di siffatta patologia da parte dei sanitari, in quanto erroneamente ed unicamente concentrati sulla asserita presenza di una invero inesistente neoplasia pancreatica.
Sicché, alla luce di tutto quanto esposto, va allora conclusivamente riconosciuta la sussistenza di un erroneo trattamento della patologia di cui era affetto il Parte_4
addebitabile a responsabilità dei sanitari della e tale da averlo CP_1
condotto a morte a distanza di qualche anno, dopo avergli medio tempore causato una serie di postumi permanenti.
3.2 Tanto chiarito, deve quindi procedersi alla individuazione dei danni effettivamente risarcibili in favore degli appellanti, ricordando che i medesimi, come desumibile dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, hanno richiesto il ristoro:
- iure hereditario, del danno biologico temporaneo e permanente, del danno biologico terminale, del danno catastrofale, del danno esistenziale e di quello patrimoniale,
subiti dal , Parte_4
- iure proprio, del danno patrimoniale direttamente subito dalla madre e dalla figlia del de cuius, che, convivendo con quest'ultimo, beneficiavano di una gran parte delle entrate del medesimo, nonché del danno da perdita del rapporto parentale.
Esaminando per ordine le varie voci di danno a partire da quelle richieste iure
hereditario si ricorda, innanzi tutto, come la giurisprudenza sia di fatto venuta ad individuare in proposito tre distinte figure di danno, note alla stregua di danno tanatologico, danno catastrofale (o terminale morale) e danno terminale (biologico),
pagina 18 di 34 delle quali:
- il danno tanatologico sarebbe identificabile con il pregiudizio connesso alla perdita della vita,
- il danno catastrofale si riferirebbe alla sofferenza psichica di forte intensità patita dalla vittima dell'illecito, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, quando essa sia sopraggiunta entro i cento giorni seguenti, per l'angoscia di essere ormai prossimo alla fine, il quale va liquidato sulla base di un apprezzamento equitativo in tutti quei casi in cui il soggetto abbia avuto effettiva consapevolezza dell'imminenza della fine (Cass. 28.2.20 n. 5448),
- il danno biologico terminale sarebbe relativo all'aspetto del danno alla salute patito dalla vittima di un illecito nel medesimo periodo sopra considerato, durante il quale si verificherebbe un pregiudizio dell'integrità psico-fisica autonomamente considerabile, accertabile per mezzo di idonea valutazione medico-legale e liquidabile alla stregua dei criteri adottati per la liquidazione del danno biologico vero e proprio (Cass. 13.12.12 n. 22896).
Quanto al danno tanatologico, peraltro, fatta salva l'isolata pronunciata della Cassazione
n. 1361 del 23.1.14, i giudici di legittimità ne hanno sempre predicato la non risarcibilità deponendo chiaramente a contrario del suo riconoscimento il fatto che il soggetto che perde la vita non è in grado di acquistare un diritto risarcitorio perché,
finché il medesimo è in vita non si verifica alcuna perdita mentre, quando la morte sopravviene, il soggetto da un lato non è più titolare di alcun diritto e dall'altro non è
nemmeno più in grado di acquistarne (Cass. Sez. Un. 22.7.15 n. 15350 nonché Cass.
23.3.16 n. 5684 e 23.2.04 n. 3549).
Con riguardo, invece, al danno catastrofale ed al danno biologico terminale, si ricorda pagina 19 di 34 come le famose sentenze di San Martino delle Sezioni Unite della Suprema Corte
abbiano avuto modo di affermare:
- che in tali casi il giudice può riconoscere e liquidare il danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine,
- che in tal modo viene evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura,
- che siffatta sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta,
non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale Cass. Sez. Un. 11.11.08 n. 26972 e Cass. 13.12.12 n. 22896).
Il che conduce a ritenere non dovuti i medesimi nel caso di specie:
- sia poiché che il paziente è sopravvissuto, rispetto al verificarsi dell'errato trattamento medico ben più dei cento giorni presi in proposito in considerazione dalle Tabelle di Milano, dovendosi semmai liquidare il pregiudizio patito alla stregua di un danno biologico vero e proprio, tanto temporaneo che permanente,
- sia giacché è comunque mancato l'aspetto relativo alla lucida agonia, non essendosi mai manifestata, prima del decesso, avvenuto in maniera del tutto inaspettata ed improvvisa, alcuna ipotesi di imminente ed inevitabile prossimità della fine.
Tenuto, viceversa, conto delle risultanze della CTU va liquidato il danno biologico pagina 20 di 34 subito nel periodo di sopravvivenza protrattosi per sette anni facendosi applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di Milano, le quali, secondo la
Suprema Corte, costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc, là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere variazioni in aumento o in diminuzione, tanto da affermare che risulti incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che risulti sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle (Cass. 30.6.11 n. 14402).
Derivandone quindi che il , il quale al momento del fatto lesivo aveva 56 anni, Parte_4
ha patito un pregiudizio fisico stimabile in complessivi € 10.251,64 giacché:
- a fronte di un danno astrattamente liquidabile in € 36.613,00 nell'ipotesi in cui fosse sopravvissuto sino all'età di 81 anni, in conformità alle aspettative di vita vantate da un cinquantaseienne, di cui € 23.355,00 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo (tenendosi conto di una diaria giornaliera di € 173,00 in considerazione della natura sostanzialmente elevata delle sofferenze patite), € 10.606,00 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, calcolati operando una media fra il dato dell'8% e quello del 6%, ed € 2.652,00 a titolo di danno morale (determinato in misura pari alla liquidazione base rinvenibile nelle tabelle sempre in ragione della predetta natura delle sofferenze patite),
- deve peraltro tenersi conto del fatto che egli è viceversa deceduto all'età di 63 anni e può quindi ambire ad un ristoro dei soli 7/25 dell'importo dovuto qualora fosse pagina 21 di 34 sopravvissuto in maniera ordinaria (€ 36.613,00 : 25 x 7 = € 10.251,64).
Mentre non si ritiene di dover ulteriormente personalizzare la cifra in esame, essendo stato ben chiarito dai giudici di legittimità che il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento a titolo di personalizzazione del danno, salvo che l'interessato alleghi e dimostri circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il pregiudizio in concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni dello stesso genere sofferte da persone della stessa età (Cass.
4.3.21 n. 5865, 11.11.19 n. 28988 e 7.11.14 n. 23778).
Nulla spetta, invece, iure hereditario, a titolo di danno esistenziale, dovendosi richiamare sul punto quelle pronunce, le quali affermano che le singole voci di danno elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza – tradizionalmente rappresentate dal danno biologico, dal danno esistenziale e dal danno alla vita di relazione – non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili (Cass. 16.5.13 n. 11950), ma semmai ulteriori sottocategorie aventi valenza meramente descrittiva (Cass. 13.7.11 n.
15414), delle quali deve essere evitata una errata duplicazione risarcitoria dal momento che la sofferenza soggettiva derivante da una lesione della salute costituisce necessariamente una componente di quest'ultima (Cass. Sez. Un. 11.11.08 n. 26972).
Ciò che esclude la liquidazione a parte del danno esistenziale il quale, in sé considerato,
non può ritenersi esistente, essendo invece risarcibili le lesioni di specifici valori costituzionalmente protetti, le quali però non presuppongono l'esistenza di un danno in
re ipsa ma richiedono la prova di un pregiudizio costituito dalla privazione o pagina 22 di 34 diminuzione di un valore personale per effetto della condotta dell'agente, cui commisurare il risarcimento. Tanto da doversi affermare che non ogni perturbamento della dimensione esistenziale od ogni indebolimento del diritto della persona sia tale da intaccarne lo spessore di inviolabilità, che va ovviamente rinvenuto nei soli casi in cui il fatto lesivo sia stato effettivamente di portata tale da alterare in maniera significativa la sfera di libera autodeterminazione dell'individuo.
Di tal che va escluso che possa formare oggetto di tutela una generica categoria di danno esistenziale o di danno alla vita di relazione, nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non ricavabili dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 cc, dovendosi ritenere che la liquidazione del danno non patrimoniale sia di per sé
idonea ad includere ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito – ivi comprese le difficoltà di mantenere integro il pregresso stile di vita ovvero di reintegrarsi appieno nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione – salva la facoltà del Giudice di tenere eventualmente conto di tali fattori ai fini di una valutazione in concreto della misura di tale danno e di una sua personalizzazione alle peculiarità del caso specifico.
E, del pari, va rigettata la richiesta di risarcimento, sempre iure hereditario, del danno da lucro cessante relativo alla menomazione della capacità lavorativa asseritamente patito dal , dovendosi, in proposito, ricordare: Parte_4
- che lo stesso, configurando un pregiudizio di natura patrimoniale (Cass. 27.1.11 n.
1879 e 9.8.07 n. 17464) deve essere determinato tenendo conto di quanto l'interessato avrebbe conseguito se non si fosse verificato il fatto illecito, sulla base di una ragionevole e fondata prevedibilità, utilizzando dati il più possibile reali e pagina 23 di 34 non meramente ipotetici, tali da comprovare che la lesione subita abbia avuto un'incidenza immediata e diretta sulla produzione del reddito (Cass. 12.2.13 n. 3290
e 27.4.10 n. 10074),
- che, d'altronde, anche l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta di per sé l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (Cass.
3.7.14 n. 15238 e 12.2.13 n. 3290),
- che, nel caso di specie, non solo gli appellanti non hanno in alcun modo dimostrato il verificarsi del predetto pregiudizio in concreto ma, di più, la stessa CTU, come già
più sopra ricordato, ha concluso escludendo l'esistenza di una qualsiasi compromissione della capacità lavorativa del riconducibile agli eventi Parte_4
descritti.
Quanto invece ai danni richiesti iure proprio, partendo da quello di natura patrimoniale,
osserva il collegio come nulla risulti dovuto a ristoro del danno patrimoniale asseritamente patito dalla madre e dalla figlia del de cuius per la perdita delle entrate garantite dal medesimo che, convivendo con le medesime, provvedeva a sostenere una parte del ménage famigliare.
In proposito, infatti, è mancata qualsiasi dimostrazione sia del fatto che il Parte_4
convivesse con i menzionati congiunti – non essendo stato prodotto alcuno stato di famiglia attestante siffatta circostanza ed altresì non risultando formulata alcuna prova orale volta a dimostrare quanto così affermato – sia del fatto che egli dividesse i propri pagina 24 di 34 guadagni con la madre e la figlia, mancando anche in questo caso qualsiasi elemento probatorio, vuoi documentale vuoi costituendo, idoneo a comprovare tale assunto.
Con riguardo, invece, al pregiudizio di natura non patrimoniale – una volta riscontrato che la morte del de cuius è stata direttamente causata, secondo il criterio del “più che probabile che non”, dalla mancata effettuazione di un drenaggio che, favorendo il flusso bilio-pancreatico, non solo avrebbe evitato la formazione di una calcolosi delle vie biliari ma avrebbe ridotto significativamente anche il rischio di colangiti per la colestasi meccanica – va in primis ricordato come, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità,
competa ad ogni soggetto il ristoro del pregiudizio inerente alla lesione di uno dei diritti inviolabili della persona garantiti dalla nostra Suprema Carta, i quali appaiono reintegrabili ai sensi dell'art. 2059 cc quando si accerti:
- che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale,
- che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità,
- che il danno non sia futile (Cass. Sez. Un. 11.11.08 n. 26972).
E tale danno – comprensivo del turbamento dello stato d'animo conseguito al patimento indotto dal verificarsi del fatto illecito, del quale viene a rappresentare ineliminabile conseguenza immediata – spetta invero anche ai prossimi congiunti di persona che sia deceduta o abbia subito gravi lesioni a causa di fatto illecito costituente reato, in considerazione della particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo in proposito il disposto dell'art. 1223 cc, in quanto anche tale pregiudizio trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
pagina 25 di 34 In proposito è stato infatti ben chiarito che il riconoscimento dei diritti della famiglia tutelati dall'art. 29, primo comma, Cost., va inteso non già, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati (Cass. n. 12.5.06 n. 13546).
Tanto da essersi precisato, secondo altra definizione data dalla Suprema Corte, che esso consiste “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass.
9.5.11 n. 10107).
La quale perdita produce “un'alterazione della agenda quotidiana dei parenti sopravvissuti” e si sostanzia in un pregiudizio risarcibile iure proprio agli stretti congiunti della vittima, senza automatismi ma parimenti senza preclusioni aprioristiche con riguardo al grado della parentela e/o alla eventuale coabitazione.
Su tale ultimo punto la Suprema Corte ha d'altronde operato già da tempo un netto revirement, passando da un orientamento rigido, che richiedeva la coabitazione come condicio sine qua non per ottenere il risarcimento (Cass. 16.3.12 n. 4253), ad uno maggiormente elastico, laddove si afferma che: “se è pur innegabile la necessità di … evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, il dato esterno ed oggettivo della convivenza non è elemento idoneo … ad escludere a pagina 26 di 34 priori il diritto del non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale” (Cass. 20.10.16 n. 21230).
Quanto poi alla quantificazione degli oneri probatori gravanti sulle varie parti in controversie di tal genere i giudici di legittimità hanno avuto recentissimamente modo di precisare che la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli), si estende anche ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti, derivandone che tale presunzione:
- da un lato, impone allora al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con susseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale)
derivante dalla perdita,
- d'altro lato, non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-
relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato,
della effettività, della consistenza e della intensità della relazione affettiva, desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova, delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare (Cass.
4.3.24 n. 5769, resa proprio in relazione ad una controversia in cui veniva azionato il diritto al predetto risarcimento vantato da un fratello della vittima).
Ciò posto, deve allora ritenersi sussistente il diritto azionato in giudizio dalle appellanti dal momento che:
pagina 27 di 34 - da un lato, risulta documentalmente dimostrato il rapporto parentale in essere fra loro ed il de cuius,
- d'altro lato, parte appellata non ha provato la sussistenza di rapporti di malevolenza od indifferenza tra i congiunti e la vittima.
Mentre, per quanto attiene all'aspetto esteriore del pregiudizio (c.d. danno dinamico-
relazionale) – il quale ovviamente non può che riferirsi al riscontro del parametro relativo alla intensità del rapporto in essere tra i due congiunti – una volta osservato che le danneggiate non hanno formulato alcun capitolo di prova volto a dimostrare l'effettiva qualità del rapporto in essere con il de cuius, ritiene allora il collegio che non ricorrano i presupposti per attribuire alcun punteggio aggiuntivo rispetto a quello base di 0 punti.
In proposito, esaminando partitamente le rispettive posizioni delle varie parti in causa e considerato, da un lato, che il de cuius è deceduto in data 21.10.15 all'età di sessantatré
anni e, d'altro lato, che le appellanti non hanno dimostrato in causa la convivenza con il medesimo, si osserva doversi procedere alla determinazione del dovuto sulla base dei seguenti calcoli:
- quanto alla madre del defunto, dell'età di ottantacinque anni al Parte_1
momento dell'evento:
o di 8 punti per l'età del congiunto,
o di 16 punti per l'età della vittima,
o di 0 punti per la convivenza,
o di 14 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o di 0 punti per la qualità della relazione affettiva,
pagina 28 di 34 o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.911,00, per un totale risarcibile di € 148.618,00,
- quanto alla sorella del defunto, , dell'età di cinquantaquattro anni al Controparte_8
momento dell'evento:
o di 12 punti per l'età del congiunto,
o di 10 punti per l'età della vittima,
o di 0 punti per la convivenza,
o di 14 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o di 0 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 1.698,00, per un totale risarcibile di € 61.128,00,
- quanto alla figlia del defunto, , dell'età di ventinove anni al Parte_2
momento dell'evento:
o di 24 punti per l'età del congiunto,
o di 16 punti per l'età della vittima,
o di 0 punti per la convivenza,
o di 16 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o di 0 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.911,00, per un totale risarcibile di € 219.016,00.
Conseguendone pertanto, conclusivamente, la spettanza dell'importo di € 10.251,64 in favore solidale delle appellanti nonché di quello:
- di € 148.618,00 in favore di Parte_1
pagina 29 di 34 - di € 61.128,00 in favore di , Controparte_8
- di € 219.016,00 in favore di . Parte_2
Sugli importi così determinati tenendo già conto della perdita del potere d'acquisto della moneta, anche in considerazione del fatto che sono stati utilizzati i valori indicati nelle più recenti tabelle pubblicate, spettano poi ai danneggiati gli interessi di legge a far data dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
I medesimi non sono invece dovuti per il periodo precedente poiché essi vanno unicamente liquidati qualora – dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe in ipotesi di un tempestivo soddisfo e avendo potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi – la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima (Cass. 12.2.10 n. 3355 e 24.10.07 n. 22347).
Ciò che non è a riscontrarsi nella fattispecie dal momento che tale effetto, come insegnato dalla Suprema Corte, dipende sostanzialmente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo considerato, essendo ovvio che in tutti i casi in cui la prima sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile, conseguendone, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non risulta configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 13.7.18 n. 18564).
Atteso quanto sopra deve poi disporsi la condanna di a tenere Controparte_9
indenne la 8 di quanto tenuta a versare in favore delle attrici, non CP_1 CP_1
pagina 30 di 34 avendo la compagnia assicurativa mai posto in dubbio l'operatività della copertura garantita dalla polizza invocata ex adverso.
E, oltre a ciò, compete altresì, a mente del disposto del terzo comma dell'art. 1917 cc, il rimborso delle spese sostenute per la difesa in entrambi i gradi di giudizio.
3.3 Con la quarta ragione di gravame le appellanti si dolgono, invece, dell'omessa o apparente motivazione in punto di spese di lite, osservando:
- non essere stata debitamente chiarita la ragione per la quale queste ultime erano state liquidate in misura maggiore rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento,
- risultare più congrua la liquidazione della fase istruttoria nei minimi, dal momento che la stessa si era conclusa con il solo esperimento della CTU,
- doversi, ad ogni modo, affermare la sussistenza dei presupposti per procedere ad una compensazione delle medesime, stante l'oggettiva difficoltà nello stabilire la sussistenza, o meno, di profili di responsabilità nella condotta dei sanitari,
CP_1
- risultare ultronea la documentazione rilasciata in proposito dall' in quanto finalizzata a trattare aspetti amministrativi e non sanitari.
Il motivo è fondato.
A seguito dell'accoglimento del gravame devesi, invero, procedere ad un nuovo regolamento delle spese di lite, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n.
9064), il che comporta allora l'addossamento delle medesime in capo alla struttura sanitaria risultata soccombente sia per quanto attiene al primo che al secondo grado di giudizio. In proposito, tenuto quindi conto:
pagina 31 di 34 - dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del più recente orientamento di legittimità secondo cui laddove vi siano più parti assistite da un unico avvocato si deve riconoscere un solo compenso, maggiorato giusta il secondo comma dell'art. 4 del D.M. n. 55/14 (Cass. 17.4.24 n. 10367), nel senso che:
o ove le stesse vantino la medesima posizione processuale, il compenso base dovuto per la singola domanda di valore più alto va ridotto del 30% e quindi maggiorato del 30% per ciascuno dei primi dieci clienti oltre il primo e del
10% per ognuno di essi dall'undicesimo al trentesimo,
o ove le stesse presentino invece una situazione differente, il compenso base dovuto per la singola domanda di valore più alto va direttamente maggiorato come nella precedente ipotesi,
- del fatto che in questo caso le parti presentano una posizione simile e che in applicazione del criterio del decisum il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere determinate in € 15.795,20 quanto al giudizio di primo grado ed in € 16.035,04 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
pagina 32 di 34 Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 2.552,00
Fase introduttiva I^ grado € 1.628,00
Fase istruttoria I^ grado € 5.670,00
Fase decisionale I^ grado € 4.253,00
Diminuzione del 30% - € 4.230,00
Maggiorazione del 60% € 5.923,20
Totale € 15.795,20
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase istruttoria II^ grado € 4.326,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Diminuzione del 30% - € 4.295,10
Maggiorazione del 60% € 6.013,14
Totale € 16.035,04
Oltre a ciò, devono poi porsi a carico della parte soccombente le spese di entrambe le
CTU.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 4297/2020, pubblicata in data
15.12.20:
1) accertata la responsabilità di nella verificazione dell'evento lesivo CP_1
pagina 33 di 34 patito da , condanna la medesima a pagare, a titolo di Parte_4
risarcimento danni, la somma già rivalutata:
o di € 10.251,64 in favore solidale di e Parte_1 Controparte_8
, Parte_2
o di € 148.618,00 in favore di Parte_1
o di € 61.128,00 in favore di , Controparte_8
o di € 219.016,00 in favore di . Parte_2
oltre agli interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo saldo;
2) condanna 8 a rifondere in favore solidale delle controparti le spese CP_1 CP_1
processuali che liquida in € 15.795,20 per il primo grado ed in € 16.035,04 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) pone le competenze di entrambe le CTU a carico di 8 ; CP_1 CP_1
4) condanna a tenere indenne 8 Controparte_2 CP_1
di quanto tenuta a versare in favore delle appellanti in forza della presente CP_1
sentenza nonché delle spese sostenute per la difesa in giudizio, liquidandole in €
15.795,20 per il primo grado ed in € 16.035,04 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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