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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/05/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1137/2023
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1137/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F.: P.IVA: , rappresentata e
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Ernesto Torino-Rodriguez, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE contro
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._1 ONroparte_2
, rappresentate e difese dall'Avv. Massimo Di Rocco, elettivamente C.F._2 domiciliate come in atti.
CONVENUTE
OGGETTO: azioni di simulazione e di revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate ex art. 189 c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate per relationem.
pagina 1 di 34 SINTESI DELLE QUESTIONI DI FATTO E DI DIRITTO
RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Con la citazione del luglio 2023 – introduttiva del presente giudizio – la
[...]
Parte_1
ON (di seguito, ha agito nei confronti di e di sua figlia CP_1 CP_2
chiedendo al Tribunale di: “accertare e dichiarare la simulazione del “contratto di
[...] mantenimento con trasferimento di immobili” stipulato tra la Sig. e la Sig.ra CP_1 con atto a rogito del Notaio del 10.08.2022, […], ONroparte_2 Persona_1 dissimulante una donazione;
nel contempo, accertare e dichiarare la inefficacia nei confronti dell'attrice […], ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 e segg. cod. civ., del CP_3
“contratto di mantenimento con trasferimento di immobili” stipulato tra la Sig.
[...]
e la Sig.ra con atto a rogito del Notaio del CP_1 ONroparte_2 Persona_1
10.08.2022 […] e, per l'effetto, disporre l'annotazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2655 cod. civ. sugli immobili, di seguito indicati: “A) Piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di Lanciano (CH) – Via Giulio
Sigismondi n.26 e precisamente: appartamento al piano secondo […]; locale box al piano seminterrato […]; B) Piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in comune di AN AN IN (CH) via Chieti n.40 e precisamente: appartamento posto al piano terra […]; locali di sgombero e ripostiglio al piano terra […]; fabbricato di civile abitazione sviluppantesi sui piani seminterrato, terra e primo collegati da scala interna […]; in comune di AN AN IN diritti pari all'intero di Parte_2 piena proprietà su terreno di natura agricola esteso circa mq 4098 […]; condannare i convenuti al pagamento, in solido, delle spese e competenze del presente giudizio”.
A sostegno di tali domande, l'attrice ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: con atto notarile del 29.1.13, essa aveva concesso alla , con sede in Chieti e di cui CP_4 [...]
era amministratrice unica, un mutuo fondiario a tasso variabile dell'importo di €. CP_1
320.000,00, da rimborsare in quindici anni;
la aveva partecipato alla stesura del CP_1 rogito anche quale terza datrice di ipoteca su una serie di immobili intestati alla stessa (siti in
Lanciano), ovvero alla Agenzia Ippica Sirio di AR IP & C. S.n.c. (siti in AN AN
IN) di cui la stessa era amministratrice unica e titolare;
nel medesimo contratto la pagina 2 di 34 e suo marito avevano prestato fideiussione in favore della CP_1 Parte_3 mutuante;
nel giugno 2019, la esponente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa convenuta nel contratto di mutuo, aveva risolto quest'ultimo, per il grave inadempimento alle obbligazioni di restituzione delle rate da parte della mutuataria, la quale aveva accumulato un debito di € 346.567,74 oltre accessori;
l'esponente aveva quindi instaurato delle procedure esecutive – tuttora pendenti - nei confronti degli immobili che la Agenzia Ippica Sirio di
AR IP & C. S.n.c. le aveva concesso in ipoteca;
con atto notarile del 10.8.22, la aveva stipulato con sua figlia un “contratto di CP_1 ONroparte_2 mantenimento con trasferimento di immobili”, con il quale la prima aveva trasferito alla seconda tutto il proprio patrimonio immobiliare (costituito da cespiti siti in Lanciano e in AN
AN IN), a fronte della obbligazione assunta da quest'ultima di provvedere vita natural durante alla assistenza della madre;
tale contratto doveva ritenersi simulato, in quanto stipulato (con dissimulazione di una donazione) soltanto in apparenza ed al fine di sottrarre i beni della debitrice alla azione esecutiva dell'esponente, ovvero revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quando consapevolmente lesivo della propria garanzia patrimoniale.
2. Le convenute – nel costituirsi in giudizio, contestando la ammissibilità e la fondatezza delle domande dell'attrice – hanno chiesto al Tribunale: “in via preliminare, accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Pescara, con condanna dell'attrice alle spese Parte_4 di lite anche nel caso di adesione all'eccezione per essere la competenza inderogabilmente risultante in atti;
in subordine, in via preliminare, accertare e dichiarare l'assenza del titolo esecutivo con impossibilità/inammissibilità per la di Parte_5 esperire l'azione revocatoria ordinaria e di esigere il relativo credito;
ulteriormente, in via preliminare, accertare e dichiarare la mancanza della dichiarazione ex art. 50 TUB sul credito quale presupposto per l'azione e, stante l'incertezza del quantum dovuto, statuire
l'impossibilità/inammissibilità per la sul Tavo di esperire l'azione Parte_5 revocatoria ordinaria e di esigere il relativo credito;
in via principale, nel merito, accertare
e dichiarare l'infondatezza/inammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria e, pertanto, voler rigettare la richiesta di simulazione del contratto di mantenimento con trasferimento di immobili e la declaratoria di inefficacia nei confronti della per inidoneità Parte_4 del contratto di mutuo, quale atto presupposto, a provare le ragioni di credito, oltre che per essere lo stesso mutuo affetto da usura oggettiva pattizia in fase di promessa;
- con pari pagina 3 di 34 accertamento e declaratoria della nullità della fideiussione prestata dalla Sig.ra CP_1
quale atto immeritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art.
[...]
1322, II comma, c.c., posto che mira a conseguire un risultato che confligge con i principi presidiati dagli artt. 1325 n. 2 c.c., 2 comma, della legge 287/1990, 1343, 1344, 1349 c.c. e dall'art. 1175 c.c., 2, 4, 41 e 47 Cost., e cioè con norme di diritto previste dal Codice Civile, nonchè di diritto pubblico economico inderogabili ovvero con i principi di buona fede, solidarietà̀ reciproca, corretto esercizio dell'attività̀ di impresa e del corretto esercizio delle attività̀ secondarie e del risparmio per garantire il corretto svolgimento del mercato bancario finanziario;
in via subordinata, nel merito, - rigettare la domanda di accertamento e declaratoria della di simulazione del contratto di Parte_4 mantenimento con trasferimento di immobili e di inefficacia, per mancanza/difetto dei presupposti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. stante l'immutevolezza delle garanzie prestate con le ipoteche volontarie concesse dalla
sugli immobili indicati nell'atto di mutuo;
corrispondentemente rigettare la CP_1 domanda di accertamento e declaratoria della di simulazione e di inefficacia Parte_4 per avvenuta notifica dell'azione esecutiva e conseguente avvio dell'azione espropriativa immobiliare;
in via ulteriormente subordinata, nel merito, - accertare e dichiarare che il contratto di mantenimento con trasferimento di immobili sottoscritto tra le parti convenute sia atto di natura onerosa con costituzione di vitalizio improprio e, pertanto, non assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.. per assenza delle relative condizioni, con conseguente rigetto della domanda di accertamento e declaratoria, così come introdotta dalla di simulazione e di inefficacia;
in via gradatamente Parte_4 subordinata, nel merito, - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze e conclusioni sopra rassegnate, Voler dichiarare la simulazione del contratto di mantenimento con trasferimento di immobili e la conseguente inefficacia limitatamente agli immobili oggetto di ipoteca volontaria, con atto a rogito del Notaio del Persona_1
10.08.2022, rep. n. 41500, racc. n. 7376, trascritto presso i RR.II. in data 12.08.2022. Con vittoria di onorari, spese e diritti del presente giudizio, oltre CPA, iva ed accessori come per legge”.
A sostegno di tali domande ed eccezioni, le convenute hanno dedotto, in sintesi per quanto d'interesse: la sussistenza della competenza territoriale sulla controversia del Tribunale di pagina 4 di 34 Pescara, sia quale Foro esclusivo pattuito nel contratto di mutuo, sia quale luogo in cui la attrice aveva sede legale ed in cui avrebbero dovuto essere adempiute le obbligazioni di pagamento delle relative rate;
la “assenza del titolo esecutivo nel contratto di finanziamento condizionato, con inammissibilità/impossibilità di procedere all'azione revocatoria ed agli accertamenti richiesti”, per la “inesigibilità del credito”; la “impossibilità di procedere ad espropriazione, per mancanza della dichiarazione ex art. 50 Tub – incertezza sul quantum dovuto e sul credito”; la inesistenza del credito della attrice, per “nullità del mutuo per usura oggettiva pattizia, illiceità ed illegalità della condotta” della stessa;
la “nullità del mutuo per usura oggettiva pattizia ab origine per estinzione anticipata” e “per risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario”; la “nullità della fideiussione”, per “conformità di essa allo schema di fideiussione redatto dall'ABI nel luglio 2003 e riconosciuto dalla Banca
d'Italia nullo per violazione della normativa antitrust”; la piena idoneità dei beni già sottoposti ad esecuzione forzata dall'attrice a soddisfare il proprio asserito credito;
la ON
“impossibilità per la di porre in esecuzione gli immobili nel caso di accoglimento della domanda accertativa” – in aggiunta a quelli già aggrediti esecutivamente - pena “violazione del principio del ne bis in idem in materia di esecuzioni”; la validità ed efficacia del contratto di mantenimento contestato stipulato dall'esponente con sua figlia, in quanto funzionale a garantirsi la necessaria assistenza vita naturale durante;
la conseguente insussistenza dei presupposti di accoglimento delle avverse domande di simulazione di revocatoria di tale negozio.
3. Il processo – articolatosi nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale (non avendo alcuna parte avanzato istanze istruttorie orali – giunge, dopo lo scambio delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c. – alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La infondatezza dell'eccezione delle convenute di incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti
1. La eccezione in oggetto è infondata, in quanto:
-) non è utilmente invocabile il Foro esclusivo del Tribunale di Pescara – pattuito nel ON contratto di mutuo intercorso tra la e la – posto che le domande della attrice CP_4 pagina 5 di 34 non riguardano tale rapporto (che qui rileva solo come “fatto storico”), bensì le diverse vicende di trasferimento immobiliare operate dalla in favore della figlia, in forza CP_1 del (diverso) “contratto di mantenimento con trasferimento di immobili”;
-) “in tema di competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto la simulazione di un contratto vitalizio, si applicano i criteri generali di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., atteso che non può operare il foro ex art. 22 c.p.c.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4233 del
03/03/2016);
-) le convenute – nel sollevare l'eccezione in oggetto, assumendo altresì che, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., le obbligazioni di rimborso del mutuo avrebbero dovuto essere adempiute a
Pescara, sede della asserita creditrice – non hanno contestato il possibile radicamento della competenza del Tribunale adito sulla base di altri criteri, quali quelli di cui agli artt. 18 e 19
c.p.c. (tenendo conto anche del fatto che le convenute medesime risiedono a AN AN
IN, comune rientrante nel circondario del Tribunale di Chieti). Da quanto detto deriva, per ciò solo, la inefficacia della eccezione in parola (per il principio per cui “La competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 1594 del 24/01/2020).
B. La ammissibilità delle domande di simulazione relativa e di revocatoria
1. Nelle conclusioni della citazione, così come in quelle di cui all'art. 189 c.p.c., la attrice ha chiesto al Tribunale di: “accertare e dichiarare la simulazione del “contratto di mantenimento con trasferimento di immobili, […] dissimulante una donazione;
nel contempo, accertare e dichiarare la inefficacia nei confronti dell'attrice […], ai sensi e CP_3 per gli effetti dell'art. 2901 e segg. cod. civ., del “contratto” medesimo.
2. Le eccezioni delle convenute di inammissibilità delle avverse domande, sollevate ON sull'assunto di una asserita “impossibilità per la di porre in esecuzione gli immobili nel pagina 6 di 34 caso di accoglimento della domanda accertativa”, sono eccentriche rispetto all'oggetto della presente causa di cognizione, la quale ha ad oggetto esclusivamente le questioni della validità ed efficacia o meno del contratto di mantenimento “impugnato” dall'attrice.
C La fondatezza della domanda di simulazione
1. La considerazione comparata delle risultanze processuali acquisite dimostra – per le ragioni di seguito esposte - la fondatezza della domanda in oggetto.
C.1 Il credito consistente dell'attrice verso al momento della CP_1 stipula del contratto di mantenimento con trasferimento immobiliare in favore della figlia
1. Al momento della stipula del contratto in oggetto, esisteva (ed ancora esiste) un credito ON consistente della nei confronti di , costituito dalla enorme esposizione CP_1 debitoria derivante dalla mancata restituzione del capitale e degli interessi relativi al contratto di mutuo fondiario, a garanzia del quale la convenuta aveva prestato “fideiussione” (vd. infra)
e ipoteca.
2. Al riguardo, è bene sottolineare previamente come non rientra nella “competenza” del
Giudice dell'azione di simulazione la esatta determinazione dell'ammontare del credito a tutela del quale l'attrice ha esperito la predetta azione: infatti, la verifica della esistenza di una posizione di credito dell'attore verso la convenuta è necessaria – nel presente giudizio – soltanto ai fini della verifica della sussistenza o meno della legittimazione ad agire dell'attore in simulazione e dell'interesse (ex art. 100 c.p.c.) di quest'ultimo ad ottenere la declaratoria di inefficacia del negozio impugnato.
2.1 E' infatti noto che “l'art. 1415 c.c., comma 2, legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione;
non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con i simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi per converso riconoscere il relativo potere di azione e/o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa pagina 7 di 34 dall'apparenza dell'atto" (Cass. 30 marzo 2005 n. 6651; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4023 del
21/02/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28610 del 20/12/2013).
2.2 La estraneità all'oggetto del presente giudizio della indagine sull'effettivo ammontare del credito della attrice verso la sopra discende, altresì, dal fatto che le stesse convenute CP_1 non hanno mai formulato alcuna domanda di accertamento della consistenza del credito pecuniario a tutela del quale la controparte ha esperito le azioni di simulazione e di revocatoria oggetto del giudizio.
3. Nella specie, risulta pienamente dimostrato – per i motivi di seguito esposti - che, al momento (10.8.22) della stipula tra la e sua figlia, la prima era gravata (al pari della CP_1
ONr mutuataria ) da una consistente esposizione debitoria verso la (pari a circa €. CP_4
350.000,00: vd. infra), di seguito mai estinta e, pertanto, tuttora persistente. ON 3.1 Nel contratto di mutuo fondiario ripassato tra la e la in data 29.1.13, CP_4 venne prevista la consegna immediata della provvista alla parte mutuataria, la quale, infatti, ne rilasciò la relativa quietanza, diventando così debitrice della relativa obbligazione di restituzione (cfr. l'art. 1: “La Banca concede a titolo di mutuo fondiario, ai sensi degli articoli
38 e seguenti del T.U.B. alla parte mutuataria, che accetta - rilasciandone quietanza - la somma di euro 320.000,00, all'interesse determinato ai sensi del successivo articolo 2 e ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme di legge dal presente contratto e dal Capitolato di
Patti e condizioni generali che si allega sotto la lettera c perché ne formi parte integrante e sostanziale e che la parte mutuataria dichiara di conoscere bene, per averne ricevuto in precedenza copia e di accettarne tutte le condizioni e specificamente sensi per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. e dei seguenti patti […]”).
3.2 Nella specie, inoltre, la intervenuta acquisizione – in capo alla mutuataria – all'atto della conclusione del contratto, della disponibilità giuridica della provvista (nel senso sopra evidenziato), è ulteriormente confermata dalla espressa previsione negoziale per cui la mutuataria depositava la provvista in deposito fruttifero (cfr. l'art. 1 del contratto: “[…]
L'importo del mutuo, al netto dell'imposta sostitutiva, viene depositato, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, dalla parte mutuataria presso la Banca, che la metterà nuovamente
a disposizione, non appena risulteranno regolarmente espletate le formalità ipotecarie che assistono l'operazione e la parte dia, entro il termine di 90 giorni, prorogabili a scelta insindacabile della Banca la prova dell'avverarsi delle seguenti condizioni […]”; le predette pagina 8 di 34 condizioni attenevano al perfezionamento della iscrizione ipotecaria e all'accertamento della inesistenza di vincoli sull'immobile, alla consegna alla di polizza contro i danni Pt_1 all'immobile da incendio e simili, all'accertamento della corrispondenza dello stato di fatto e di diritto dell'immobile oggetto di ipoteca a quanto dichiarato dalla parte, alla avvenuta prestazione delle garanzie fideiussorie indicate nel contratto).
3.3 Ed al riguardo è noto che, “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
25632 del 27/10/2017: nella specie, il Tribunale aveva negato alla banca l'ammissione allo stato passivo fallimentare, ritenendo che le somme mutuate, essendo state sottoposte a vincolo dall'istituto di credito, non fossero state effettivamente erogate;
la S.C. ha cassato la decisione, chiarendo che al mutuante compete provare di aver erogato al mutuatario le somme pattuite, ma non gli compete provare l'inesistenza di fatti ostativi alla loro utilizzazione, verificandosi altrimenti una ingiustificata inversione dell'onere della prova;
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022: in applicazione del suddetto principio, la
S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari;
Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 34116 del 06/12/2023: nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha affermato che il titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori era venuto in essere con l'ultima delle erogazioni, tutte anteriori alla emissione del precetto, in attuazione di un piano rateale previsto in contratto, come attestato in atto pubblico di quietanza;
Cass. Sez. 1, Sentenza n.
6686 del 15/07/1994: nella specie, è stato riconosciuto il mutuo come contratto di natura reale con traditio della provvista in un caso in cui la somma mutuata era stata depositata su di un libretto fruttifero di risparmio al portatore, contestualmente costituito in pegno a favore del mutuante a garanzia di una fidejussione da quest'ultimo prestata a beneficio del pagina 9 di 34 mutuatario per l'erogazione di un finanziamento in valuta estera da parte di banca estera,
“poiché detta somma, pur non essendo mai entrata nella disponibilità materiale del mutuatario, è comunque uscita dalla disponibilità del mutuante ed entrata nel patrimonio del mutuatario”).
3.4 La valenza del rilascio della quietanza, da parte del mutuatario, di prova piena della avvenuta consegua ad essa della provvista da parte della mutuante – con conseguente nascita,
a carico della prima, della relativa obbligazione restitutoria, anche in caso di contestuale costituzione di un deposito infruttifero per la provvista, è stata definitivamente riconosciuta dalle Sezioni Unite della Cassazione che, con la sentenza n. 5968 del 06/03/2025, hanno statuito che “il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto
l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
In ogni caso, l'assunto difensivo delle convenute di inidoneità del mutuo fondiario a valere come titolo esecutivo risulta – prima che infondato (vd. dietro) – irrilevante nel presente giudizio, in cui rileva il diverso fatto (pacifico) che la mutuataria abbia effettivamente goduto della provvista concessale e non la abbia mai restituita. ON 3.5 Al riguardo, infatti, la ha dedotto, sin dalla citazione, l'omessa restituzione, da parte della mutuataria e dei garanti, di una quota assai consistente (pari, ad €. 346.567,74) del mutuo erogato, contestualmente fornendo indicazione analitica e dettagliata dell'ammontare del debito in linea capitale e in linea di interessi, sia al momento della comunicazione alla controparte della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto, sia al momento della notifica dei successivi atti di precetto, sia all'epoca della instaurazione delle procedure esecutive sorte in conseguenza di tale inadempimento (cfr. i precetti del 23.6.21 e del 6.5.23, in cui si indicava che l'esposizione debitoria maturata in virtù del predetto mutuo, risultava determinata come segue, e precisamente: “€ 207.761,00, quale capitale residuo;
€.
759,32 rateo interessi;
rate scadute (50) quota capitale €. 75.972,28; interessi su rate scadute al 29.10.19 €. 48.130,65; interessi di mora e spese su rate scadute €. 13.323,39”; cfr. pagina 10 di 34 l'elencazione analitica - contenuta nella lettera del 3.6.19, richiamata nel precetto e regolarmente recapitata ai debitori - dell'ammontare, a detta data, del debito, pari ad €.
345.539,25, con specificazione dell'importo del debito residuo, del numero delle rate scadute e non pagate, della quota di interessi maturati sulle rate scadute, dell'ammontare degli interessi sulle rate in scadenza, degli interessi di mora e delle spese sulle rate scadute).
Ed è noto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero (come nella specie: ndr) per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
13685 del 21/05/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
3.6 Nel caso in esame, le convenute non hanno fornito alcuna allegazione, né - tanto meno - alcuna prova della non rispondenza al vero delle omissioni di pagamento delle summenzionate rate, dei connessi interessi di mora maturati e del debito accumulato (per il generale principio per cui “il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare”, cfr. ex multis Cass.
N. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite: N. 1099 del 1998); per il corollario per cui “l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta
l'individuazione di un fatto specifico”, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000).
3.7 Inoltre, le convenute non hanno mosso alcuna contestazione, tanto meno specifica, né alle circostanziate risultanze (in punto di capitale e di interessi) della documentazione prima richiamata, né alla analitica e motivata illustrazione, da parte dell'attrice, della insufficienza del valore degli immobili dei debitori, sui quali pendono le procedure esecutive da quella intraprese, a estinguere la rilevante e persistente posizione debitoria.
pagina 11 di 34 Per contro è noto sia che “il convenuto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea, con la conseguenza che lo stesso non può limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dalla controparte alla quantificazione del diritto” (cfr. Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003,
SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003), sicchè “detta contestazione assume rilievo solo quando involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati”, (cfr. Cass. Sez.
L, Sentenza n. 85 del 08/01/2003), sia che “tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011). Inoltre - “nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto si connoti per la concomitante ricorrenza di più circostanze - occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso,
l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13079 del
21/05/2008; per il corollario per cui nei rapporti bancari, “ove le parti abbiano adottato
(come nella specie: ndr) un regime continuativo di contabilizzazione di complessi rapporti di dare e avere, la allegazione in giudizio dei relativi estratti conto, pur non esaurendo l'onere probatorio di chi si afferma creditore, tuttavia esprime la precisazione in forma contabile dettagliata delle asserzioni ed ammissioni di tale soggetto, dando modo all'altra parte di formulare, a sua volta, le proprie contestazioni, ammissioni e allegazioni in ordine alle poste del conto, con la conseguenza che l'onere probatorio del creditore risulterà limitato a quelle poste che saranno specificamente contestate”, cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3967 del
01/04/1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 716 del 06/02/1986; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9008 del
06/07/2000).
3.8 Inoltre, la attrice ha dedotto (cfr. la comparsa conclusionale) che sia la e che la CP_4
AGENZIA IPPICA SIRIO DI IA LL & C. S.N.C. avevano proposto, nell'anno 2022 ON e innanzi al Tribunale di Chieti, due autonomi giudizi opposizione al precetto della pagina 12 di 34 relativo al pagamento del debito di cui al contratto di mutuo, assumendo , tra l'altro, la natura indebita di taluni costi del credito, per le stesse argomentazioni addotte dalle convenute nella presente causa (cfr. la documentazione allegata dall'attrice alla 2° memoria ex art. 171 ter c.p.c. e relativa ai predetti giudizi di opposizione). La attrice ha altresì precisato (cfr. la comparsa conclusionale) che entrambe le opposizioni sono state rigettate dal Tribunale, con sentenze nn. 117/2024 e n. 207/2024.
Tale deduzione non è stata in alcun modo contestata dalle convenute.
3.9 Nel presente giudizio, le convenute hanno denunziato una presunta usurarietà del mutuo
“nell'ipotesi di estinzione totale anticipata del contratto per volonta' della parte finanziata”, oltre che nella ipotesi di “risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario”; hanno sostenuto che, nel caso in cui il rapporto fosse cessato ad una certa data (per estinzione anticipata del mutuo, ovvero per risoluzione per proprio inadempimento), il costo sviluppato dal contratto (ivi conteggiando anche la penale di estinzione anticipata ed i costi e le spese della risoluzione negoziale) avrebbe comportato un superamento dei tassi soglia di riferimento.
Si tratta di denunzia infondata.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla debitrice, per fondare l'assunto di usurarietà,
“in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).
Ancora, e più in generale, il principio sotteso all'intera disciplina antiusura impone la raccolta ed il confronto dei soli dati omogenei, giuridicamente ed economicamente, posto che “la indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale […] disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi” (Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303).
Da quanto detto deriva che, “dovendo il calcolo del TEG essere operato secondo la formula di matematica finanziaria indicata nelle Istruzioni di Banca d'Italia e non ipotizzando scenari
pagina 13 di 34 ipotetici di anticipata risoluzione contrattuale” (Tribunale Milano sez. VI, 18/07/2019,
n.7260).
Peraltro, l'attribuzione di rilievo – ai fini della verifica della usurarietà genetica o meno del contratto (l'unica, come è noto, giuridicamente rilevante) - ad eventualità ipotetiche che possano verificarsi nel corso del rapporto (estinzione anticipata del mutuo;
risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario) – si tradurrebbe in un inammissibile conferimento di rilievo alla usura (appunto) sopravvenuta, durante l'esecuzione del rapporto
(per il generale principio per cui “nei contratti di mutuo – ed il principio è estensibile ad ogni tipologia di contratto di erogazione del credito - allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”, cfr. Cass. S.U. Sentenza n. del 19/10/2017).
Peraltro, la contestazione (generica ed infondata) dell'usura (la quale, qualora fosse stata fondata, avrebbe convertito il mutuo fondiario oneroso in mutuo gratuito, ex art. 1815 c.c.) non ha alcun rilievo per escludere la sussistenza del rilevante debito in linea capitale (pari ad
€. 207.000,00) derivante dal rapporto di mutuo.
4. Tanto accertato in relazione alla esistenza e consistenza dell'enorme debito (€. 346.567,74) esistente a carico della società (di cui era amministratrice unica) CP_4 CP_1 al momento della stipula, da parte di quest'ultima, del contratto di mantenimento oggetto di causa, deve riconoscersi la sussistenza della “responsabilità patrimoniale” (ex art. 2740 c.c.) personale di quest'ultima (in solido con la mutuataria) in relazione ad una tale obbligazione debitoria, quale fideiussore della creditrice.
Infatti, l'eccezione della di “nullità della fideiussione”, per conformità di essa allo CP_1 schema di fideiussione redatto dall'ABI nel luglio 2003, riconosciuto dalla Banca d'Italia nullo pagina 14 di 34 per violazione della normativa antitrust, è infondata, per il solo fatto che la garanzia prestata è una garanzia autonoma.
4.1 Giova richiamare l'art. 6 del contratto di mutuo, nel quale le parti pattuirono quanto segue: “[…] A maggiore garanzia di tutti i patti e di tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuataria con il presente atto, i signori e si Parte_3 CP_1 costituiscono fideiussori solidali della parte mutuataria o di chi avesse comunque subentrare nel rapporto garantito anche a titolo di accollo a favore della banca di cui sopra.
Conseguentemente si obbligano a: 1) pagare immediatamente la banca, su semplice richiesta scritta recapitata con raccomandata al domicilio come sopra eletto, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto alla banca per capitale, interessi anche di mora, spese anche giudiziarie, tasse, imposte e ogni altro accessorio fino all'importo massimo di euro 640.000; 2) rimborsare alla tutte le somme che la banca stessa avesse incassato Pt_1 in dipendenza del presente atto e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi e per qualsiasi altro motivo. […] Il fideiussore dispensa la banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'articolo 1957 c.c. intendendo di rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se la banca non abbia proposto le sue istanze o non le abbia continuate contro il debitore o il fideiussore medesimi
o qualsiasi altro eventuale obbligato o garante. Il fideiussore dispensa espressamente la banca dell'obbligo di escutere preventivamente i debitori principali, la banca pertanto potrà validamente richiedere l'intero debito, comprensivo di spese, tasse oneri etc. direttamente al fideiussore che è obbligato in via solidale e indivisibile”.
4.2 Come è noto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, consolidatasi a partire dall'arresto di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3947 del 18 febbraio 2010, “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantlevertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art.
1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale 5 garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una pagina 15 di 34 prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato
l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore». Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia, dunque, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16213), là dove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, cod. civ., all'evidente 6 scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (Cass., 17 giugno 2013, n.
15108; Cass. n. 12252/16).
Pertanto, “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per
l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945
c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16213), là dove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, cod. civ., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni pagina 16 di 34 da far valere nei confronti del creditore”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016;
Cass., 17 giugno 2013, n. 15108).
Da quanto detto discende altresì – come logico corollario e in relazione al disposto di cui all'art. 1957 c.c. – che “Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale
l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata
o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (cfr. ex multis Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 7883 del 28/03/2017).
Infatti, come già statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, prima citate, “Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 cod. civ., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010)
4.3 Inoltre, come più volte statuito dalla Suprema Corte:
a) “l'introduzione, nelle condizioni generali di contratto, di clausole di pagamento con diciture "a semplice" o "a prima richiesta (o domanda) ", "senza eccezioni" o analoghe
("incondizionatamente", "a insindacabile giudizio del beneficiario" e così via), […] manifesta una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, che si sostanzia nell'attribuzione, al creditore-beneficiario, del potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale” (S.U.
Sentenza n. 3947 del 18/02/2010);
pagina 17 di 34 b) “la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" dovrebbe di per sè orientare
l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto "altro" della convenzione negoziale”
(S.U. Sentenza n. 3947 del 18/02/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016;
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 15091 del 31/05/2021);
c) “In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, che, tuttavia, può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016: nella specie, in presenza di una clausola che fissava al garante il ristretto termine trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e, al contempo, escludeva la possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso;
Cass. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 15091 del 31/05/2021);
d) “in difetto di previsione della clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, la previsione negoziale del mero obbligo di avviso al debitore principale della richiesta del garante di escutere, senza la previsione negoziale della necessitò del previo consenso del medesimo al pagamento, può legittimare la qualificazione del contratto come autonomo di garanzia” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016: Nella specie, il giudice di appello, nel giungere a qualificare le polizze fideiussorie controverse come contratti autonomi di garanzia, aveva evidenziato l'assenza di formule del tipo "a semplice a richiesta" o analoghe nelle polizze stipulate in favore del creditore, assumendone, però, l'irrilevanza a fronte del tenore della clausola contrattuale (di cui all'art. 5 delle condizioni generali di polizza) che, per un verso, stabiliva un termine massimo (30 giorni) per il garante nel provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, senza beneficio di escussione del debitore principale - e, dunque, un termine significativamente ristretto perché il garante potesse effettivamente opporre al committente le eccezioni dell'appaltatore -, nonché, per altro verso, ma in stretta correlazione, l'impossibilità del debitore principale - che avrebbe dovuto soltanto ricevere un mero avviso prima del pagamento e senza dover prestare il proprio consenso - "di eccepire alcunché al garante". La Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione data dal Giudice di merito al contratto come autonomo di garanzia;
cfr. in pagina 18 di 34 senso conforme Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 15091 del 31/05/2021; Cass. 13 giugno 2019, n.
15868).
e) il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
7883 del 28/03/2017).
4.4 Nella specie, alla luce dei superiori principi, la garanzia in questione deve qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, in quanto prevede l'obbligo dei garanti di pagare alla creditrice:
aa) “a semplice richiesta scritta della Banca”;
bb) “immediatamente” rispetto a tale richiesta;
cc) “senza necessità di una previa costituzione in mora”
cc) “anche in caso di opposizione della parte finanziata”; dd) senza i vincoli temporali di cui all'art. 1957 c.c.
Ciò vuol dire quindi che:
aaa) è stata pattiziamente esclusa la necessità per il creditore di provare il diritto all'escussione;
bbb) è stato pattiziamente convenuto che la garante provvedesse al pagamento dell'importo garantito “immediatamente”, ossia senza possibilità (anche temporale) di opposizione delle eccezioni (laddove – come detto – “l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, cod. civ., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore”: cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del
14/06/2016; Cass., 17 giugno 2013, n. 15108);
pagina 19 di 34 ccc) è stato pattiziamente convenuto che la garante avesse l'obbligo del pagamento immediato di quanto rivendicato dalla creditrice “anche in caso di opposizione della parte finanziata”, ad ulteriore conferma dell'obbligo assunto dallo stesso di pagare a prima richiesta, senza poter sindacare all'atto della escussione la debenza effettiva delle somme
(per il già richiamato principio per cui “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore
a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo”, cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19693 del
17/06/2022).
4.5 Dalla qualificazione del contratto in parola come autonomo di garanzia – prestato in relazione ad una specifica obbligazione debitoria – discendono, nel caso di specie, le conseguenze di seguito esposte.
In primo luogo, va sottolineato che - come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, che qui si condivide - “nei c.d. contratti autonomi di garanzia, essendo previsto il pagamento a semplice richiesta scritta e la permanenza di validità della garanzia anche nel caso di invalidità del contratto garantito, così come anche nelle fideiussioni specifiche non si applica la sanzione di nullità comminata al 'modello ABI', nullità che vanno ricercate nella circoscritta area di applicazione delle garanzie omnibus” (Tribunale Firenze, sez. III,
27/01/2021, n. 177; Corte Appello di Milano, con la sentenza n. 947 del 20.4.20).
In secondo luogo, ed anche a voler prescindere dai superiori rilievi, va considerato che la garanzia in oggetto - avendo natura di garanzia specifica (perché prestata con riferimento alle obbligazioni relativa ad un contratto di finanziamento) – risulta, per ciò solo, sottratta alle sanzioni di nullità comminate al 'modello ABI, “nullità che vanno ricercate nella circoscritta area di applicazione delle garanzie omnibus” (Tribunale Firenze, sez. III, 27/01/2021, n. 177;
Corte Appello di Milano, con la sentenza n. 947 del 20.4.20; Tribunale di Milano, sentenza n.
4502 del 21 luglio 2020; Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 1953 del 22 luglio 2020; Trib.
Livorno n. 151 del 14.02.2020).
pagina 20 di 34 4.6 Va altresì osservato che, anche a voler ritenere la applicabilità alla fattispecie negoziale di cui è causa la sanzione di nullità in oggetto, la domanda di nullità integrale del contratto di garanzia – avanzata dai garanti al fine di ottenere la caducazione del titolo in forza del quale la
AN ha pretesto (anche) da loro il pagamento del debito della parte finanziata - non sarebbe accoglibile anche da altra prospettiva.
Infatti, è noto che – secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni
Unite (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 41994 del 30/12/2021; Cass., sez. I, 26/09/2019, n.
24044), Cass., sez. I, 26/09/2019, n. 24044), “non è colpito da nullità nella sua interezza il contratto di fideiussione stipulato (a garanzia di un credito vantato da un istituto di credito) mediante l'impiego di clausole generali predisposte dall'ABI-Associazione bancaria italiana
(cosiddette NBU — Norme bancarie uniformi) laddove siano nulle solo alcune clausole di tale contratto corrispondenti a NBU che siano frutto di intese illecite (in quanto restrittive della concorrenza nel settore bancario) ma non incidano sulla struttura e sulla causa del contratto” .
Inoltre, come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza sopra citata e proprio con riferimento alla tre tipologie di clausole contestate dagli opponenti, “la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n. 2314). E l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673). E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse pagina 21 di 34 economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
2.15.4. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole”
(Sez. U - , Sentenza n. 41994 del 30/12/2021),
Inoltre, come osservato dalla Suprema Corte, prima richiamata (Cass., sez. I, 26/09/2019, n.
24044), in un caso analogo a quello di specie, “risulta decisiva la preliminare considerazione che le clausole in questione erano funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione” In forza di tale considerazione, la Suprema Corte ha osservato in proposito che “la decisione della
Corte di appello, che aveva ritenuto di preservare la dichiarazione fideiussoria espungendo le clausole frutto di intese illecite, favorevoli alla banca, che non incidevano sulla struttura e sulla causa del contratto, non ha pregiudicato la posizione dei garanti, che risulta meglio tutelata proprio in ragione della declaratoria di nullità parziale”.
Nella specie, pertanto, non solo la garante non ha fornito alcuna allegazione né, tanto meno, alcuna prova del fatto che - in mancanza delle clausole del contratto asseritamente nulle - ella non avrebbe stipulato lo stesso, ma - per
contro
- è assolutamente ragionevole ritenere il contrario, ossia che quella lo avrebbe comunque (ed a maggior ragione) stipulato anche senza quelle clausole, trattandosi di clausole a quelli “sfavorevoli”.
Inoltre, non vi è allo stato alcun elemento per ritenere che la non avrebbe concluso quel Pt_1 contratto, in mancanza delle clausole in oggetto, posto che altre clausole ivi validamente stipulate (in primis quella relativa al pagamento immediato ed a semplice richiesta), le attribuivano adeguate garanzie di pagamento.
pagina 22 di 34 C.2 La natura simulata del “contratto di mantenimento con trasferimento di immobili”
1. Una volta accertata la esistenza a carico della – al momento della stipula del CP_1 contratto di mantenimento di cui è causa – di una enorme esposizione debitoria (€. ON 346.000,00 circa) verso la deve ritenersi acquisita – alla luce delle considerazioni di seguito espresse – la prova della natura simulata di detto contratto, stipulato il 10.8.22.
2. Con detto negozio - denominato “contratto di mantenimento con trasferimento di immobili” – cedette e trasferì a sua figlia la piena CP_1 ONroparte_2 proprietà di tutti i suoi immobili, e, in particolare: A) Piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di Lanciano (CH) – Via Giulio Sigismondi n.26 e precisamente: appartamento al piano secondo […]; locale box al piano seminterrato […]; B)
Piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in comune di AN
AN IN (CH) via Chieti n. 40 e precisamente: appartamento posto al piano terra
[…]; locali di sgombero e ripostiglio al piano terra […]; fabbricato di civile abitazione sviluppantesi sui piani seminterrato, terra e primo collegati da scala interna […]; in comune di AN AN IN , diritti pari all'intero di piena proprietà su Parte_2 terreno di natura agricola esteso circa mq 4098 […]”.
Nel medesimo contratto le parti stabilirono (art. 5): “A titolo di corrispettivo del trasferimento di tutte le unità immobiliari di cui innanzi, la OR si ONroparte_2 obbliga a provvedere al mantenimento della genitrice per tutta la durata CP_1 della sua vita. L'obbligazione di mantenimento deve ritenersi comprensiva di vitto, alloggio, cure mediche e assistenza morale e materiale, nonché di ogni altra prestazione atta a soddisfare i bisogni di vita della OR . L'obbligazione di mantenimento CP_1 assunta dalla OR deve ritenersi comprensiva di: assistenza morale, ONroparte_2 con effettuazione di visite quotidiane, accompagnamento della parte mantenuta, anche mezzo di auto nei luoghi che saranno da essa indicati e soddisfacimento di ogni esigenza analoga;
prestazioni di carattere alimentare necessarie alla parte mantenuta, rispondenti alle attuali abitudini di vita della stessa, il tutto a cura e spese della OR CP_2
fornitura di ogni genere di vestiario necessario alla parte mantenuta, sempre in
[...] conformità alle attuali abitudini di vita della stessa;
conservazione dell'appartamento utilizzato da parte mantenuta in condizioni di pulizia ed igiene costanti, anche a mezzo di pagina 23 di 34 propri incaricati;
assistenza medica necessaria, con espressa assunzione delle spese per le cure a domicilio o per il ricovero presso ospedali e case di cura. A tal fine le parti precisano che l'elencazione deve ritenersi meramente esemplificativa anche ai sensi dell'art. 1365 c.c.
La prestazione di mantenimento a favore della OR deve essere adeguata CP_1 alla sua attuale posizione sociale, pur prescindendo dall'esistenza di qualsiasi stato di bisogno. L'obbligazione della cessionaria viene dalla stessa assunta per sé, i propri eredi o aventi causa a qualunque titolo”.
2.1 Tale contratto è qualificabile come contratto di vitalizio “assistenziale” o “alimentare”: infatti, per costante giurisprudenza di legittimità, “il contratto con il quale una parte, dietro corrispettivo della cessione di un immobile, si obbliga, anche per i propri eredi e aventi causa, a prestare all'altra, per tutta la durata della vita, una completa assistenza materiale
e morale, provvedendo ad ogni sua esigenza, integra un negozio atipico qualificabile come vitalizio improprio o assistenziale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15904 del 29/07/2016), ossia come “contratto atipico di mantenimento con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante […] ed in cui le prestazioni a carico del vitaliziante sono […] negoziabili come corrispettivo della alienazione” (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 32439 del
22/11/2023).
2.2 Ed è parimenti noto che “il contratto atipico di cd. "vitalizio alimentare" differisce da quello, nominato, di rendita vitalizia, ex art. 1872 c.c., per l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali eseguibili (come espressamente pattuito nella specie: ndr) solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, e per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, correlata (come parimenti nella specie: ndr) non solo alla durata della vita del beneficiario ma anche alla variabilità e discontinuità delle prestazioni suddette, suscettibili di modificarsi secondo i bisogni (anche in relazione all'età ed alla salute del beneficiario)”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22009 del 31/10/2016; Cass. 5 maggio 2010, n. 10859; Cass. 29 maggio 2000, n. 7033; Cass. 8 settembre 1998, n. 8854).
3. L'attrice ha sostenuto che tale apparente contratto di mantenimento (o di vitalizio) dissimula una donazione.
pagina 24 di 34 4. Al riguardo è noto che “il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da "modus" (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 15904 del 29/07/2016: nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che il contratto di vitalizio assistenziale fosse ispirato "da un intento di liberalità, intento desunto dalla corte territoriale, coerentemente con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, sulla base di una serie di elementi di fatto, quali l'età dei coniugi al momento della stipula del contratto, l'obbligo alimentare che, comunque, sarebbe gravato sul figlio per legge, e, soprattutto, la macroscopica differenza fra il minor valore della prestazione gravante sull'obbligato e quello, ben maggiore, dell'immobile trasferito;
cfr. in senso conforme Cass. n. 7479/13).
5. Per quel che riguarda la azione di simulazione, essa mira - com'è noto – “all'eliminazione dell'efficacia dell'atto ed in ragione di ciò l'onere di provarne gli elementi costitutivi fa carico all'attore” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5765 del 17/03/2005) e che “il contenuto dell'onere è influenzato dalla posizione della parte rispetto al contratto nel senso che, se la simulazione viene fatta valere (come nella specie) da terzi o da creditori, la prova è libera e può essere fornita con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, mentre subisce notevoli restrizioni, se a farla valere sia alcuna delle parti del contratto” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 36478 del
24/11/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5765 del 17/03/2005; Cass. 30.7.1998, n. 7500). Se la simulazione è fatta valere (come nella specie) da un terzo, “la prova – pertanto - è normalmente presuntiva e può essere desunta da qualsiasi risultanza processuale, compreso lo stesso contratto impugnato di simulazione, non esistendo alcun limite al potere di indagine” (Cass. 4.5.1985, n. 2790) e spettando al Giudice del merito di “apprezzare
l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 11372 del 30/05/2005).
pagina 25 di 34 Peraltro, è noto che “l'individuazione della "causa simulandi", cioè del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, resta rilevante solo per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio, ma non è indispensabile ai fini della pronuncia di accertamento della simulazione medesima” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2539 del 27/01/2023; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8428 del 11/04/2006; Cass. 3 aprile 2001, n. 4865; Cass. 11 maggio 1987, n. 4323).
6. Tanto premesso in diritto, la prova della natura soltanto apparente del contratto di vitalizio assistenziale in oggetto – in realtà dissimulante una donazione immobiliare, per mancanza di una reale controprestazione onerosa assunta dalla cessionaria, giustificativa del consistente trasferimento immobiliare compiuto dalla madre - discende dalla considerazione comparata delle seguenti circostanze.
Il “contesto temporale” della stipula del contratto di mantenimento (22.8.21)
Un primo indizio della natura soltanto apparente del contratto di mantenimento in oggetto, con il quale la si spogliò del suo intero e consistente patrimonio immobiliare, per CP_1 avere “in cambio” una assistenza vita natural durante dalla figlia, è rappresentato dal fatto che esso venne stipulato: ON
-) dopo che la aveva deciso di risolvere il contratto di mutuo fondiario concesso alla società amministrata dalla , intimando a quest'ultima e agli altri obbligati CP_1
l'immediato pagamento della enorme esposizione debitoria accumulata (circa 350.000 euro);
-) in un periodo in cui una tale esposizione debitoria persisteva (non avendo gli obbligati provveduto ad estinguerla) e si stava aggravando, per la maturazione dei relativi interessi di mora;
-) dopo che la , in qualità di amministratrice unica e titolare della Agenzia Ippica CP_1
Sirio di AR IP & C., quale terza datrice di ipoteca a garanzia del mutuo concesso alla ON
, aveva subito un pignoramento immobiliare dalla all'epoca ancora CP_4 pendente, relativamente alla posizione debitoria relativa al predetto mutuo;
ONr
-) appena 5 giorni dopo la ricezione, da parte della , dell'atto di precetto della CP_1 per il pagamento della summenzionata esposizione debitoria (cfr. l'avviso di ricevimento pagina 26 di 34 Parte della della raccomandata contenente il precetto, avviso immesso nella cassetta postale della il 17.8.21; cfr. il ritiro del plico da parte di questa, il successivo 24.8.21); CP_1
La coeva piena consapevolezza della e della della enorme CP_1 Pt_7 posizione debitoria della prima
Un secondo indizio della natura apparente del contratto di mantenimento è costituito dalla considerazione del fatto che, quando la e sua figlia lo stipularono, le stesse erano CP_1 pianamente consapevoli della gravissima e ormai risalente esposizione debitoria gravante sia sulla società amministrata dalla , sia personalmente, su quest'ultima, quale garante, CP_1 posto che:
-) la , quale amministratrice della e quale garante della stessa, aveva CP_1 CP_4 ovviamente piena contezza del grave inadempimento proprio e della società alle obbligazioni di pagamento delle rate di mutuo;
ON
-) la , peraltro, aveva ritualmente ricevuto dalla la lettera di risoluzione del CP_1 contratto, con la contestuale comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e la diffida al pagamento del debito;
-) la ovviamente ben sapeva della persistenza e dell'aggravarsi di quella ormai CP_1 risalente esposizione debitoria, che nessuno degli obbligati (tanto meno ella) aveva provveduto ad estinguere, neppure parzialmente;
-) deve ritenersi che tutte le circostanze di cui sopra fossero note anche a Per_2
essendo questa figlia della , con lei convivente e legata alla stessa –
[...] CP_1 come deve ritenersi, in difetto di allegazioni e prove di segno contrario – da profondo legame affettivo.
L'oggetto e gli effetti – per i creditori - del contratto di mantenimento con trasferimento di immobili
Un terzo indizio della natura apparente del contratto in esame è costituito dalla considerazione della ulteriore circostanza per cui, con esso, la debitrice si spogliò CP_1 della proprietà di tutto il suo consistente patrimonio immobiliare e lo fece nella pendenza ed esigibilità di una gravissima esposizione debitoria sua e della sua società.
pagina 27 di 34 L'effetto diretto di una simile sua scelta negoziale fu quello di sottrarre tutto il suo patrimonio immobiliare (in specie quello non gravato da vincoli reali) alla garanzia patrimoniale dei suoi ONr creditori e, per quanto qui interessa, della
Il rapporto di filiazione tra le due stipulanti
Un quarto indizio della natura apparente della causa del trasferimento immobiliare in parola
(trasferimento vs. assistenza vita natural durante) si rinviene nella considerazione dello strettissimo rapporto di parentela (genitoriale) in essere tra le due stipulanti: tale circostanza, infatti, rende ragionevole ritenere che tra di esse sia stato facile trovare una condivisione dell'intento di sottrarre “i beni di famiglia” dalla futura probabile aggressione dei loro creditori (per il principio per cui “tra gli indizi della natura simulata di un contratto vi è il rapporto di parentela tra i relativi stipulanti”, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11372 del
30/05/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 903 del 18/01/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1404 del
01/02/2001; per il principio, senz'altro applicabile anche in tema di simulazione, per cui “la convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma
l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13447 del 29/05/2013).
La assoluta inverosimiglianza di necessità di mantenimento vita natural durante della CP_1
Un ulteriore, assai rilevante, indizio della natura simulata del contratto di mantenimento in parola si ricava dalla considerazione della assoluta inverosimiglianza della effettiva esistenza
– al momento della stipula negoziale – della necessità per la di concordare con la CP_1 figlia di essere da lei mantenuta vita natural durante, dietro il corrispettivo dell'immediato trasferimento, dalla prima alla seconda, di tutti i cespiti del suo consistente patrimonio immobiliare.
Depone per tale conclusione la valutazione delle seguenti circostanze:
-) la giovane età della , all'epoca 64enne; CP_1 pagina 28 di 34 -) l'essere all'epoca la in perfette condizioni di salute psico fisica (cfr. il difetto di CP_1 qualsivoglia prova di segno contrario);
-) la conseguente coeva piena capacità psico fisica (oltre che lavorativa e imprenditoriale) della di “badare” a sé stessa;
CP_1
-) la conseguente insussistenza di qualsivoglia motivo per il quale la dovesse CP_1
“assoldare” qualcuno (men che meno la figlia, già con lei convivente) che provvedesse a farle
“visite quotidiane” a cucinarle, a pulire la casa, a pagare le bollette, a fornirla di vestiario, etc., in cambio del trasferimento alla “controparte” di tutto il suo patrimonio immobiliare;
-) l'essere rimasto ignoto (perché mai dedotto né dimostrato dalle convenute: cfr. la assenza di istanze istruttorie) il motivo (eventualmente diverso da quello di sottrarre ai creditori della madre la possibilità di aggredire i beni della stessa) per il quale madre e figlia (all'epoca e da sempre conviventi e legate da vincolo affettivo) dovessero rendere quelle che sono le tipiche manifestazioni di una vita familiare comune (nel cui ambito si prestano
“spontaneamente” assistenza materiale e affettiva: in diritto, “obbligazioni naturali”) oggetto di uno scambio oneroso, addirittura prevedendo come corrispettivo dello stesso il trasferimento alla “prestatrice di assistenza” di un cospicuo patrimonio di immobili;
-) la assoluta “inconcludenza” dei documenti prodotti dalle convenute (cfr. la 2° memoria ex art. 127 ter c.p.c.) ad asserita dimostrazione della assistenza prestata dalla figlia alla madre
(si tratta di pagamenti – di importo assai modesto - di alcune bollette delle forniture domestiche, in cui – come detto – convivevano entrambe le convenute - di bollo auto, etc., rispetto a cui non sussiste, peraltro, alcuna prova di pagamento da parte della si CP_2 tratta inoltre di documenti la cui anteriorità di formazione rispetto al presente giudizio è dubbia, trattandosi di documenti formati dalle stesse convenute);
-) il fatto che la quale unica figlia ed erede della , sarebbe comunque Pt_7 CP_1 stata obbligata ex lege (ex art. 433 c.c.) a soddisfare i bisogni alimentari della madre, quando questa ne avesse eventualmente avuto bisogno.
*****
Pertanto ed in conclusione, deve ritenersi che la valutazione congiunta di tutte le superiori risultanze fornisca la prova della sussistenza di un accordo simulatorio tra le parti, finalizzato pagina 29 di 34 a fornire l'apparenza di una dismissione immobiliare a titolo oneroso, che, in realtà, dissimulava un trasferimento degli immobili, dalla madre alla figlia, a titolo gratuito e per intento di liberalità, in ragione sia della coeva inesistenza di reali esigenze di assistenza della madre (all'epoca 64enne, in perfetto stato di salute, totalmente autonoma, pianamente capace di badare alla sua persona e perfettamente “abile al lavoro”, anche di natura imprenditoriale), sia della coeva oggettiva ed “insuperabile” non prevedibilità del momento in cui, eventualmente, la cedente avrebbe avuto effettivamente bisogno di forme di assistenza), sia della conseguente palese e notevole sproporzione tra la assoluta “inconsistenza” degli oneri assistenziali che sua figlia dichiarava di assumere verso la genitrice (inconsistenza che tuttora permane, vista l'età tutt'altro che avanzata e il normale stato di salute della , al pari CP_1 della persistenza della impossibilità di prevedere se ed in che misura in futuro la figlia dovrebbe provvedere a reali bisogni sopravvenuti dell'ascendente) e il valore assai cospicuo degli immobili che la cessionaria acquistava, in via immediata, in proprietà: circostanze tutte che – tenendo conto dello stretto legame parentale e affettivo tra le disponenti - fanno rinvenire alla base di in una tale operazione negoziale sia l'intento condiviso delle parti di sottrarre i beni alla aggressione die creditori, sia un intento della madre di liberalità in favore della figlia (cfr. in termini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15904 del 29/07/2016, cit.).
D. La revocabilità ex art. 2901 c.c. della donazione immobiliare dissimulata
1. La domanda consequenziale dell'attrice di revocatoria della donazione immobiliare dissimulata, operata dalla madre in favore della figlia, è parimenti fondata, per le ragioni che seguono. ON
2. Esisteva in capo alla all'epoca di tale donazione (e persiste) una consistente posizione di credito verso la donante (vd. dietro). CP_1
3. Tale posizione di credito era – di conseguenza – anteriore a tale atto dismissivo (vd. dietro: per il generale principio per cui “affinché sussista il requisito della anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato, è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto, esigibile ovvero litigioso”, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II,
11.2.05, n. 2748; per il connesso principio per cui “in tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli pagina 30 di 34 effetti di cui all'art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato, atteso che l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento - in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto ed eventuali”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10824 del 18/04/2019).
4. Sussiste, altresì, l'ulteriore condizione richiesta dall'art. 2901 c.c., rappresentata dalla esistenza di un atto di disposizione del proprio patrimonio da parte della debitrice (la dismissione dell'intero patrimonio immobiliare), tale da poter pregiudicare o rendere più difficoltosa, più incerta ovvero più dispendiosa la realizzazione coattiva del credito della controparte (cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018; nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare l'inefficacia della donazione posta in essere dal debitore convenuto in revocatoria, aveva ritenuto irrilevanti, al fine di escludere l' "eventus damni", l'offerta, da parte dello stesso debitore, di pagamenti rateali in favore della creditrice, e la concessione, da parte della beneficiaria dell'atto dispositivo, di ipoteca sui beni oggetto di controversia).
5. Sussiste altresì la prova della esistenza della scientia damni in capo alla debitrice donante
Com'è noto, “in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia
(come nella specie) successivo al sorgere del credito l'ulteriore condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore” (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 17.8.11, n. 17327).
Come è parimenti noto, “la scientia damni si sostanzia nella consapevolezza del pregiudizio
(dimostrabile anche in base a presunzioni) che l'atto arreca alle ragioni del creditore, mediante sottrazione di garanzia patrimoniale, ossia consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15.2.11, n.
3676).
È dunque “sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio (da intendersi anche come maggiore difficoltà di esazione dello stesso) di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati” (Cass. civ., Sez. I, 6.8.04, n.
pagina 31 di 34 15257; Cass. civ., Sez. I, 12.2.90, n. 1007; Cass. civ., Sez. II, 20.2.89, n. 987; Cass. civ., Sez. III,
1.12.87, n. 8930; Cass. civ., Sez. III, 23.11.85, n. 5824; Cass. civ., Sez. III, 21.1.82, n. 398).
“L'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula, invece, che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio
e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore” (cfr., sul punto, ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 17.5.10, n. 12045). Per questo, “tale requisito è richiesto in capo al terzo solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso” (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 3.3.09, n. 5072).
Orbene, la sussistenza della scientia damni della donante è comprovata dalla considerazione congiunta di tutte le circostanze prima già illustrate: - la , quale amministratrice CP_1 della e quale garante della stessa, aveva ovviamente piena contezza del grave CP_4 inadempimento proprio e della società alle obbligazioni di pagamento delle rate di mutuo;
-la ON
, peraltro, aveva ritualmente ricevuto dalla la lettera di risoluzione del CP_1 contratto, con la contestuale comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e la diffida al pagamento del debito;
- la ovviamente ben sapeva della persistenza e CP_1 dell'aggravarsi di quella ormai risalente esposizione debitoria, che nessuno degli obbligati
(tanto meno ella) aveva provveduto ad estinguere, neppure parzialmente;
Pertanto, deve ritenersi che la fosse pienamente (non solo “genericamente”) CP_1 consapevole del pregiudizio che l'atto di disposizione da lei posto in essere, “azzerando” la consistenza del suo patrimonio e con essa la garanzia patrimoniale, avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori complessivamente considerati.
6. Pertanto, la domanda di revocatoria deve essere accolta.
E. La disciplina delle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza solidale dei convenuti e si liquidano in dispositivo, nella misura degli esborsi e dei compensi richiesti dall'attrice nella relativa nota spese, perché documentati (quanto agli esborsi) e congrui (quanto ai compensi) rispetto al valore e alla natura della causa.
pagina 32 di 34
P.Q.M.
il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa di I grado, iscritta al R.G. n.
1137/23, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così decide:
ACCERTA la natura relativamente simulata – in quanto dissimulante una donazione di immobili - del
“contratto di mantenimento con trasferimento di immobili” stipulato tra e CP_1 in data 10.8.22 (Rep. n. 41500, Raccolta n. 7376 trascritto presso i ONroparte_2
RR.II. - Ag. Entrate Dir. Prov. di Chieti – Ufficio Territorio - in data 12.08.2022, R.G. 15658,
R.P. 12411), contratto di mantenimento con trasferimento di immobili” che ha avuto ad oggetto:
“A) Piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di
LANCIANO (CH) - VIA GIULIO SIGISMONDI n. 26 e precisamente:
-appartamento al piano secondo distinto con il numero di interno dieci, composto di ingresso, wc, quattro vani, cucina, disimpegno, bagno e balconi a livello, confinante con vano scala, distacchi da corte comune, appartamenti interni 9 e 11 e riportato al catasto fabbricati al foglio
28, particella 4339 sub 16, categoria A/2 Classe 2 consistenza vani 6,5 R.C. E. 469,98 - Via
Giulio Sigismondi interno 10 piano 2;
-locale box al piano seminterrato di circa mq ventiquattro a confine con area di manovra, locali garage sub 35 e 37, salvo altri;
riportato al catasto fabbricati al foglio 28 particella 4339 sub 36 categoria C/6 Classe 3 consistenza mq 24 R.C. E. 106,60 Via Giulio Sigismondi piano
S1.
B) Piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in comune di AN
AN IN (CH) via Chieti n.40 e precisamente:
-appartamento posto al piano terra composto di ingresso, cucina, pranzo, camera ,cantina e bagno, confinante con strada vicinale, corte a più lati;
salvo altri: riportato al catasto fabbricati al foglio 19 particella 157 sub 2 categoria A/4 Classe 2 consistenza vani 4,5 R.C. E.232,41 via
Chieti n.40 piano T;
pagina 33 di 34 -locali di sgombero e ripostiglio al piano terra della superficie di circa mq. 60, confinante come sopra;
riportato al catasto fabbricati al foglio 19 particella 157 sub 3 categoria C/2 Classe
2 consistenza mq 60 R.C. 204,52 via Chieti n.40 piano T;
- fabbricato di civile abitazione sviluppantesi sui piani seminterrato, terra e primo collegati da scala interna, composto al piano terra di ingresso-soggiorno-cucina e wc e al piano primo di ingresso, due vani, due wc, ripostiglio e al piano seminterrato di wc, lavanderia, ripostiglio e un vano locale autoclave confinante come sopra, riportato al catasto fabbricati al foglio 19 particella 157 sub 1 categoria A/7 Classe 1 consistenza vani 8,5, superficie catastale mq. 185,
R.C E.1.053,57 via Chieti snc piano S1/T/1;
- in comune di AN AN IN;
diritti pari all'intero di piena proprietà su Parte_2 terreno di natura agricola esteso circa mq 4098 (quattromilanovantotto) confinante con via per Chieti, strada vicinale, tracciato autostradale, salvo altri;
riportato al catasto terreni al foglio 19 particella 4576 superficie mq 4.098 R.D. E. 19,05 RA E.20,11”.
DICHIARA la inefficacia, nei confronti della attrice Parte_1
, per le causali di cui in motivazione ed ai
[...] sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 c.c., della donazione di immobili dissimulata di cui al capo del dispositivo che precede.
RIGETTA
tutte le altre domande, eccezioni e domande riconvenzionali.
CONDANNA le convenute, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in €. 1.095,64 per esborsi ed €. 10.860,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi, per rimborso forfettario delle spese, oltre ulteriori accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 3.5.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco pagina 34 di 34
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1137/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F.: P.IVA: , rappresentata e
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Ernesto Torino-Rodriguez, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE contro
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._1 ONroparte_2
, rappresentate e difese dall'Avv. Massimo Di Rocco, elettivamente C.F._2 domiciliate come in atti.
CONVENUTE
OGGETTO: azioni di simulazione e di revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate ex art. 189 c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate per relationem.
pagina 1 di 34 SINTESI DELLE QUESTIONI DI FATTO E DI DIRITTO
RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Con la citazione del luglio 2023 – introduttiva del presente giudizio – la
[...]
Parte_1
ON (di seguito, ha agito nei confronti di e di sua figlia CP_1 CP_2
chiedendo al Tribunale di: “accertare e dichiarare la simulazione del “contratto di
[...] mantenimento con trasferimento di immobili” stipulato tra la Sig. e la Sig.ra CP_1 con atto a rogito del Notaio del 10.08.2022, […], ONroparte_2 Persona_1 dissimulante una donazione;
nel contempo, accertare e dichiarare la inefficacia nei confronti dell'attrice […], ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 e segg. cod. civ., del CP_3
“contratto di mantenimento con trasferimento di immobili” stipulato tra la Sig.
[...]
e la Sig.ra con atto a rogito del Notaio del CP_1 ONroparte_2 Persona_1
10.08.2022 […] e, per l'effetto, disporre l'annotazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2655 cod. civ. sugli immobili, di seguito indicati: “A) Piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di Lanciano (CH) – Via Giulio
Sigismondi n.26 e precisamente: appartamento al piano secondo […]; locale box al piano seminterrato […]; B) Piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in comune di AN AN IN (CH) via Chieti n.40 e precisamente: appartamento posto al piano terra […]; locali di sgombero e ripostiglio al piano terra […]; fabbricato di civile abitazione sviluppantesi sui piani seminterrato, terra e primo collegati da scala interna […]; in comune di AN AN IN diritti pari all'intero di Parte_2 piena proprietà su terreno di natura agricola esteso circa mq 4098 […]; condannare i convenuti al pagamento, in solido, delle spese e competenze del presente giudizio”.
A sostegno di tali domande, l'attrice ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: con atto notarile del 29.1.13, essa aveva concesso alla , con sede in Chieti e di cui CP_4 [...]
era amministratrice unica, un mutuo fondiario a tasso variabile dell'importo di €. CP_1
320.000,00, da rimborsare in quindici anni;
la aveva partecipato alla stesura del CP_1 rogito anche quale terza datrice di ipoteca su una serie di immobili intestati alla stessa (siti in
Lanciano), ovvero alla Agenzia Ippica Sirio di AR IP & C. S.n.c. (siti in AN AN
IN) di cui la stessa era amministratrice unica e titolare;
nel medesimo contratto la pagina 2 di 34 e suo marito avevano prestato fideiussione in favore della CP_1 Parte_3 mutuante;
nel giugno 2019, la esponente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa convenuta nel contratto di mutuo, aveva risolto quest'ultimo, per il grave inadempimento alle obbligazioni di restituzione delle rate da parte della mutuataria, la quale aveva accumulato un debito di € 346.567,74 oltre accessori;
l'esponente aveva quindi instaurato delle procedure esecutive – tuttora pendenti - nei confronti degli immobili che la Agenzia Ippica Sirio di
AR IP & C. S.n.c. le aveva concesso in ipoteca;
con atto notarile del 10.8.22, la aveva stipulato con sua figlia un “contratto di CP_1 ONroparte_2 mantenimento con trasferimento di immobili”, con il quale la prima aveva trasferito alla seconda tutto il proprio patrimonio immobiliare (costituito da cespiti siti in Lanciano e in AN
AN IN), a fronte della obbligazione assunta da quest'ultima di provvedere vita natural durante alla assistenza della madre;
tale contratto doveva ritenersi simulato, in quanto stipulato (con dissimulazione di una donazione) soltanto in apparenza ed al fine di sottrarre i beni della debitrice alla azione esecutiva dell'esponente, ovvero revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quando consapevolmente lesivo della propria garanzia patrimoniale.
2. Le convenute – nel costituirsi in giudizio, contestando la ammissibilità e la fondatezza delle domande dell'attrice – hanno chiesto al Tribunale: “in via preliminare, accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Pescara, con condanna dell'attrice alle spese Parte_4 di lite anche nel caso di adesione all'eccezione per essere la competenza inderogabilmente risultante in atti;
in subordine, in via preliminare, accertare e dichiarare l'assenza del titolo esecutivo con impossibilità/inammissibilità per la di Parte_5 esperire l'azione revocatoria ordinaria e di esigere il relativo credito;
ulteriormente, in via preliminare, accertare e dichiarare la mancanza della dichiarazione ex art. 50 TUB sul credito quale presupposto per l'azione e, stante l'incertezza del quantum dovuto, statuire
l'impossibilità/inammissibilità per la sul Tavo di esperire l'azione Parte_5 revocatoria ordinaria e di esigere il relativo credito;
in via principale, nel merito, accertare
e dichiarare l'infondatezza/inammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria e, pertanto, voler rigettare la richiesta di simulazione del contratto di mantenimento con trasferimento di immobili e la declaratoria di inefficacia nei confronti della per inidoneità Parte_4 del contratto di mutuo, quale atto presupposto, a provare le ragioni di credito, oltre che per essere lo stesso mutuo affetto da usura oggettiva pattizia in fase di promessa;
- con pari pagina 3 di 34 accertamento e declaratoria della nullità della fideiussione prestata dalla Sig.ra CP_1
quale atto immeritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art.
[...]
1322, II comma, c.c., posto che mira a conseguire un risultato che confligge con i principi presidiati dagli artt. 1325 n. 2 c.c., 2 comma, della legge 287/1990, 1343, 1344, 1349 c.c. e dall'art. 1175 c.c., 2, 4, 41 e 47 Cost., e cioè con norme di diritto previste dal Codice Civile, nonchè di diritto pubblico economico inderogabili ovvero con i principi di buona fede, solidarietà̀ reciproca, corretto esercizio dell'attività̀ di impresa e del corretto esercizio delle attività̀ secondarie e del risparmio per garantire il corretto svolgimento del mercato bancario finanziario;
in via subordinata, nel merito, - rigettare la domanda di accertamento e declaratoria della di simulazione del contratto di Parte_4 mantenimento con trasferimento di immobili e di inefficacia, per mancanza/difetto dei presupposti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. stante l'immutevolezza delle garanzie prestate con le ipoteche volontarie concesse dalla
sugli immobili indicati nell'atto di mutuo;
corrispondentemente rigettare la CP_1 domanda di accertamento e declaratoria della di simulazione e di inefficacia Parte_4 per avvenuta notifica dell'azione esecutiva e conseguente avvio dell'azione espropriativa immobiliare;
in via ulteriormente subordinata, nel merito, - accertare e dichiarare che il contratto di mantenimento con trasferimento di immobili sottoscritto tra le parti convenute sia atto di natura onerosa con costituzione di vitalizio improprio e, pertanto, non assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.. per assenza delle relative condizioni, con conseguente rigetto della domanda di accertamento e declaratoria, così come introdotta dalla di simulazione e di inefficacia;
in via gradatamente Parte_4 subordinata, nel merito, - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze e conclusioni sopra rassegnate, Voler dichiarare la simulazione del contratto di mantenimento con trasferimento di immobili e la conseguente inefficacia limitatamente agli immobili oggetto di ipoteca volontaria, con atto a rogito del Notaio del Persona_1
10.08.2022, rep. n. 41500, racc. n. 7376, trascritto presso i RR.II. in data 12.08.2022. Con vittoria di onorari, spese e diritti del presente giudizio, oltre CPA, iva ed accessori come per legge”.
A sostegno di tali domande ed eccezioni, le convenute hanno dedotto, in sintesi per quanto d'interesse: la sussistenza della competenza territoriale sulla controversia del Tribunale di pagina 4 di 34 Pescara, sia quale Foro esclusivo pattuito nel contratto di mutuo, sia quale luogo in cui la attrice aveva sede legale ed in cui avrebbero dovuto essere adempiute le obbligazioni di pagamento delle relative rate;
la “assenza del titolo esecutivo nel contratto di finanziamento condizionato, con inammissibilità/impossibilità di procedere all'azione revocatoria ed agli accertamenti richiesti”, per la “inesigibilità del credito”; la “impossibilità di procedere ad espropriazione, per mancanza della dichiarazione ex art. 50 Tub – incertezza sul quantum dovuto e sul credito”; la inesistenza del credito della attrice, per “nullità del mutuo per usura oggettiva pattizia, illiceità ed illegalità della condotta” della stessa;
la “nullità del mutuo per usura oggettiva pattizia ab origine per estinzione anticipata” e “per risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario”; la “nullità della fideiussione”, per “conformità di essa allo schema di fideiussione redatto dall'ABI nel luglio 2003 e riconosciuto dalla Banca
d'Italia nullo per violazione della normativa antitrust”; la piena idoneità dei beni già sottoposti ad esecuzione forzata dall'attrice a soddisfare il proprio asserito credito;
la ON
“impossibilità per la di porre in esecuzione gli immobili nel caso di accoglimento della domanda accertativa” – in aggiunta a quelli già aggrediti esecutivamente - pena “violazione del principio del ne bis in idem in materia di esecuzioni”; la validità ed efficacia del contratto di mantenimento contestato stipulato dall'esponente con sua figlia, in quanto funzionale a garantirsi la necessaria assistenza vita naturale durante;
la conseguente insussistenza dei presupposti di accoglimento delle avverse domande di simulazione di revocatoria di tale negozio.
3. Il processo – articolatosi nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale (non avendo alcuna parte avanzato istanze istruttorie orali – giunge, dopo lo scambio delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c. – alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La infondatezza dell'eccezione delle convenute di incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti
1. La eccezione in oggetto è infondata, in quanto:
-) non è utilmente invocabile il Foro esclusivo del Tribunale di Pescara – pattuito nel ON contratto di mutuo intercorso tra la e la – posto che le domande della attrice CP_4 pagina 5 di 34 non riguardano tale rapporto (che qui rileva solo come “fatto storico”), bensì le diverse vicende di trasferimento immobiliare operate dalla in favore della figlia, in forza CP_1 del (diverso) “contratto di mantenimento con trasferimento di immobili”;
-) “in tema di competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto la simulazione di un contratto vitalizio, si applicano i criteri generali di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., atteso che non può operare il foro ex art. 22 c.p.c.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4233 del
03/03/2016);
-) le convenute – nel sollevare l'eccezione in oggetto, assumendo altresì che, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., le obbligazioni di rimborso del mutuo avrebbero dovuto essere adempiute a
Pescara, sede della asserita creditrice – non hanno contestato il possibile radicamento della competenza del Tribunale adito sulla base di altri criteri, quali quelli di cui agli artt. 18 e 19
c.p.c. (tenendo conto anche del fatto che le convenute medesime risiedono a AN AN
IN, comune rientrante nel circondario del Tribunale di Chieti). Da quanto detto deriva, per ciò solo, la inefficacia della eccezione in parola (per il principio per cui “La competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 1594 del 24/01/2020).
B. La ammissibilità delle domande di simulazione relativa e di revocatoria
1. Nelle conclusioni della citazione, così come in quelle di cui all'art. 189 c.p.c., la attrice ha chiesto al Tribunale di: “accertare e dichiarare la simulazione del “contratto di mantenimento con trasferimento di immobili, […] dissimulante una donazione;
nel contempo, accertare e dichiarare la inefficacia nei confronti dell'attrice […], ai sensi e CP_3 per gli effetti dell'art. 2901 e segg. cod. civ., del “contratto” medesimo.
2. Le eccezioni delle convenute di inammissibilità delle avverse domande, sollevate ON sull'assunto di una asserita “impossibilità per la di porre in esecuzione gli immobili nel pagina 6 di 34 caso di accoglimento della domanda accertativa”, sono eccentriche rispetto all'oggetto della presente causa di cognizione, la quale ha ad oggetto esclusivamente le questioni della validità ed efficacia o meno del contratto di mantenimento “impugnato” dall'attrice.
C La fondatezza della domanda di simulazione
1. La considerazione comparata delle risultanze processuali acquisite dimostra – per le ragioni di seguito esposte - la fondatezza della domanda in oggetto.
C.1 Il credito consistente dell'attrice verso al momento della CP_1 stipula del contratto di mantenimento con trasferimento immobiliare in favore della figlia
1. Al momento della stipula del contratto in oggetto, esisteva (ed ancora esiste) un credito ON consistente della nei confronti di , costituito dalla enorme esposizione CP_1 debitoria derivante dalla mancata restituzione del capitale e degli interessi relativi al contratto di mutuo fondiario, a garanzia del quale la convenuta aveva prestato “fideiussione” (vd. infra)
e ipoteca.
2. Al riguardo, è bene sottolineare previamente come non rientra nella “competenza” del
Giudice dell'azione di simulazione la esatta determinazione dell'ammontare del credito a tutela del quale l'attrice ha esperito la predetta azione: infatti, la verifica della esistenza di una posizione di credito dell'attore verso la convenuta è necessaria – nel presente giudizio – soltanto ai fini della verifica della sussistenza o meno della legittimazione ad agire dell'attore in simulazione e dell'interesse (ex art. 100 c.p.c.) di quest'ultimo ad ottenere la declaratoria di inefficacia del negozio impugnato.
2.1 E' infatti noto che “l'art. 1415 c.c., comma 2, legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione;
non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con i simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi per converso riconoscere il relativo potere di azione e/o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa pagina 7 di 34 dall'apparenza dell'atto" (Cass. 30 marzo 2005 n. 6651; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4023 del
21/02/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28610 del 20/12/2013).
2.2 La estraneità all'oggetto del presente giudizio della indagine sull'effettivo ammontare del credito della attrice verso la sopra discende, altresì, dal fatto che le stesse convenute CP_1 non hanno mai formulato alcuna domanda di accertamento della consistenza del credito pecuniario a tutela del quale la controparte ha esperito le azioni di simulazione e di revocatoria oggetto del giudizio.
3. Nella specie, risulta pienamente dimostrato – per i motivi di seguito esposti - che, al momento (10.8.22) della stipula tra la e sua figlia, la prima era gravata (al pari della CP_1
ONr mutuataria ) da una consistente esposizione debitoria verso la (pari a circa €. CP_4
350.000,00: vd. infra), di seguito mai estinta e, pertanto, tuttora persistente. ON 3.1 Nel contratto di mutuo fondiario ripassato tra la e la in data 29.1.13, CP_4 venne prevista la consegna immediata della provvista alla parte mutuataria, la quale, infatti, ne rilasciò la relativa quietanza, diventando così debitrice della relativa obbligazione di restituzione (cfr. l'art. 1: “La Banca concede a titolo di mutuo fondiario, ai sensi degli articoli
38 e seguenti del T.U.B. alla parte mutuataria, che accetta - rilasciandone quietanza - la somma di euro 320.000,00, all'interesse determinato ai sensi del successivo articolo 2 e ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme di legge dal presente contratto e dal Capitolato di
Patti e condizioni generali che si allega sotto la lettera c perché ne formi parte integrante e sostanziale e che la parte mutuataria dichiara di conoscere bene, per averne ricevuto in precedenza copia e di accettarne tutte le condizioni e specificamente sensi per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. e dei seguenti patti […]”).
3.2 Nella specie, inoltre, la intervenuta acquisizione – in capo alla mutuataria – all'atto della conclusione del contratto, della disponibilità giuridica della provvista (nel senso sopra evidenziato), è ulteriormente confermata dalla espressa previsione negoziale per cui la mutuataria depositava la provvista in deposito fruttifero (cfr. l'art. 1 del contratto: “[…]
L'importo del mutuo, al netto dell'imposta sostitutiva, viene depositato, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, dalla parte mutuataria presso la Banca, che la metterà nuovamente
a disposizione, non appena risulteranno regolarmente espletate le formalità ipotecarie che assistono l'operazione e la parte dia, entro il termine di 90 giorni, prorogabili a scelta insindacabile della Banca la prova dell'avverarsi delle seguenti condizioni […]”; le predette pagina 8 di 34 condizioni attenevano al perfezionamento della iscrizione ipotecaria e all'accertamento della inesistenza di vincoli sull'immobile, alla consegna alla di polizza contro i danni Pt_1 all'immobile da incendio e simili, all'accertamento della corrispondenza dello stato di fatto e di diritto dell'immobile oggetto di ipoteca a quanto dichiarato dalla parte, alla avvenuta prestazione delle garanzie fideiussorie indicate nel contratto).
3.3 Ed al riguardo è noto che, “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
25632 del 27/10/2017: nella specie, il Tribunale aveva negato alla banca l'ammissione allo stato passivo fallimentare, ritenendo che le somme mutuate, essendo state sottoposte a vincolo dall'istituto di credito, non fossero state effettivamente erogate;
la S.C. ha cassato la decisione, chiarendo che al mutuante compete provare di aver erogato al mutuatario le somme pattuite, ma non gli compete provare l'inesistenza di fatti ostativi alla loro utilizzazione, verificandosi altrimenti una ingiustificata inversione dell'onere della prova;
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022: in applicazione del suddetto principio, la
S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari;
Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 34116 del 06/12/2023: nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha affermato che il titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori era venuto in essere con l'ultima delle erogazioni, tutte anteriori alla emissione del precetto, in attuazione di un piano rateale previsto in contratto, come attestato in atto pubblico di quietanza;
Cass. Sez. 1, Sentenza n.
6686 del 15/07/1994: nella specie, è stato riconosciuto il mutuo come contratto di natura reale con traditio della provvista in un caso in cui la somma mutuata era stata depositata su di un libretto fruttifero di risparmio al portatore, contestualmente costituito in pegno a favore del mutuante a garanzia di una fidejussione da quest'ultimo prestata a beneficio del pagina 9 di 34 mutuatario per l'erogazione di un finanziamento in valuta estera da parte di banca estera,
“poiché detta somma, pur non essendo mai entrata nella disponibilità materiale del mutuatario, è comunque uscita dalla disponibilità del mutuante ed entrata nel patrimonio del mutuatario”).
3.4 La valenza del rilascio della quietanza, da parte del mutuatario, di prova piena della avvenuta consegua ad essa della provvista da parte della mutuante – con conseguente nascita,
a carico della prima, della relativa obbligazione restitutoria, anche in caso di contestuale costituzione di un deposito infruttifero per la provvista, è stata definitivamente riconosciuta dalle Sezioni Unite della Cassazione che, con la sentenza n. 5968 del 06/03/2025, hanno statuito che “il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto
l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
In ogni caso, l'assunto difensivo delle convenute di inidoneità del mutuo fondiario a valere come titolo esecutivo risulta – prima che infondato (vd. dietro) – irrilevante nel presente giudizio, in cui rileva il diverso fatto (pacifico) che la mutuataria abbia effettivamente goduto della provvista concessale e non la abbia mai restituita. ON 3.5 Al riguardo, infatti, la ha dedotto, sin dalla citazione, l'omessa restituzione, da parte della mutuataria e dei garanti, di una quota assai consistente (pari, ad €. 346.567,74) del mutuo erogato, contestualmente fornendo indicazione analitica e dettagliata dell'ammontare del debito in linea capitale e in linea di interessi, sia al momento della comunicazione alla controparte della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto, sia al momento della notifica dei successivi atti di precetto, sia all'epoca della instaurazione delle procedure esecutive sorte in conseguenza di tale inadempimento (cfr. i precetti del 23.6.21 e del 6.5.23, in cui si indicava che l'esposizione debitoria maturata in virtù del predetto mutuo, risultava determinata come segue, e precisamente: “€ 207.761,00, quale capitale residuo;
€.
759,32 rateo interessi;
rate scadute (50) quota capitale €. 75.972,28; interessi su rate scadute al 29.10.19 €. 48.130,65; interessi di mora e spese su rate scadute €. 13.323,39”; cfr. pagina 10 di 34 l'elencazione analitica - contenuta nella lettera del 3.6.19, richiamata nel precetto e regolarmente recapitata ai debitori - dell'ammontare, a detta data, del debito, pari ad €.
345.539,25, con specificazione dell'importo del debito residuo, del numero delle rate scadute e non pagate, della quota di interessi maturati sulle rate scadute, dell'ammontare degli interessi sulle rate in scadenza, degli interessi di mora e delle spese sulle rate scadute).
Ed è noto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero (come nella specie: ndr) per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
13685 del 21/05/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
3.6 Nel caso in esame, le convenute non hanno fornito alcuna allegazione, né - tanto meno - alcuna prova della non rispondenza al vero delle omissioni di pagamento delle summenzionate rate, dei connessi interessi di mora maturati e del debito accumulato (per il generale principio per cui “il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare”, cfr. ex multis Cass.
N. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite: N. 1099 del 1998); per il corollario per cui “l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta
l'individuazione di un fatto specifico”, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000).
3.7 Inoltre, le convenute non hanno mosso alcuna contestazione, tanto meno specifica, né alle circostanziate risultanze (in punto di capitale e di interessi) della documentazione prima richiamata, né alla analitica e motivata illustrazione, da parte dell'attrice, della insufficienza del valore degli immobili dei debitori, sui quali pendono le procedure esecutive da quella intraprese, a estinguere la rilevante e persistente posizione debitoria.
pagina 11 di 34 Per contro è noto sia che “il convenuto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea, con la conseguenza che lo stesso non può limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dalla controparte alla quantificazione del diritto” (cfr. Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003,
SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003), sicchè “detta contestazione assume rilievo solo quando involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati”, (cfr. Cass. Sez.
L, Sentenza n. 85 del 08/01/2003), sia che “tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011). Inoltre - “nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto si connoti per la concomitante ricorrenza di più circostanze - occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso,
l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13079 del
21/05/2008; per il corollario per cui nei rapporti bancari, “ove le parti abbiano adottato
(come nella specie: ndr) un regime continuativo di contabilizzazione di complessi rapporti di dare e avere, la allegazione in giudizio dei relativi estratti conto, pur non esaurendo l'onere probatorio di chi si afferma creditore, tuttavia esprime la precisazione in forma contabile dettagliata delle asserzioni ed ammissioni di tale soggetto, dando modo all'altra parte di formulare, a sua volta, le proprie contestazioni, ammissioni e allegazioni in ordine alle poste del conto, con la conseguenza che l'onere probatorio del creditore risulterà limitato a quelle poste che saranno specificamente contestate”, cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3967 del
01/04/1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 716 del 06/02/1986; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9008 del
06/07/2000).
3.8 Inoltre, la attrice ha dedotto (cfr. la comparsa conclusionale) che sia la e che la CP_4
AGENZIA IPPICA SIRIO DI IA LL & C. S.N.C. avevano proposto, nell'anno 2022 ON e innanzi al Tribunale di Chieti, due autonomi giudizi opposizione al precetto della pagina 12 di 34 relativo al pagamento del debito di cui al contratto di mutuo, assumendo , tra l'altro, la natura indebita di taluni costi del credito, per le stesse argomentazioni addotte dalle convenute nella presente causa (cfr. la documentazione allegata dall'attrice alla 2° memoria ex art. 171 ter c.p.c. e relativa ai predetti giudizi di opposizione). La attrice ha altresì precisato (cfr. la comparsa conclusionale) che entrambe le opposizioni sono state rigettate dal Tribunale, con sentenze nn. 117/2024 e n. 207/2024.
Tale deduzione non è stata in alcun modo contestata dalle convenute.
3.9 Nel presente giudizio, le convenute hanno denunziato una presunta usurarietà del mutuo
“nell'ipotesi di estinzione totale anticipata del contratto per volonta' della parte finanziata”, oltre che nella ipotesi di “risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario”; hanno sostenuto che, nel caso in cui il rapporto fosse cessato ad una certa data (per estinzione anticipata del mutuo, ovvero per risoluzione per proprio inadempimento), il costo sviluppato dal contratto (ivi conteggiando anche la penale di estinzione anticipata ed i costi e le spese della risoluzione negoziale) avrebbe comportato un superamento dei tassi soglia di riferimento.
Si tratta di denunzia infondata.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla debitrice, per fondare l'assunto di usurarietà,
“in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).
Ancora, e più in generale, il principio sotteso all'intera disciplina antiusura impone la raccolta ed il confronto dei soli dati omogenei, giuridicamente ed economicamente, posto che “la indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale […] disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi” (Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303).
Da quanto detto deriva che, “dovendo il calcolo del TEG essere operato secondo la formula di matematica finanziaria indicata nelle Istruzioni di Banca d'Italia e non ipotizzando scenari
pagina 13 di 34 ipotetici di anticipata risoluzione contrattuale” (Tribunale Milano sez. VI, 18/07/2019,
n.7260).
Peraltro, l'attribuzione di rilievo – ai fini della verifica della usurarietà genetica o meno del contratto (l'unica, come è noto, giuridicamente rilevante) - ad eventualità ipotetiche che possano verificarsi nel corso del rapporto (estinzione anticipata del mutuo;
risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario) – si tradurrebbe in un inammissibile conferimento di rilievo alla usura (appunto) sopravvenuta, durante l'esecuzione del rapporto
(per il generale principio per cui “nei contratti di mutuo – ed il principio è estensibile ad ogni tipologia di contratto di erogazione del credito - allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”, cfr. Cass. S.U. Sentenza n. del 19/10/2017).
Peraltro, la contestazione (generica ed infondata) dell'usura (la quale, qualora fosse stata fondata, avrebbe convertito il mutuo fondiario oneroso in mutuo gratuito, ex art. 1815 c.c.) non ha alcun rilievo per escludere la sussistenza del rilevante debito in linea capitale (pari ad
€. 207.000,00) derivante dal rapporto di mutuo.
4. Tanto accertato in relazione alla esistenza e consistenza dell'enorme debito (€. 346.567,74) esistente a carico della società (di cui era amministratrice unica) CP_4 CP_1 al momento della stipula, da parte di quest'ultima, del contratto di mantenimento oggetto di causa, deve riconoscersi la sussistenza della “responsabilità patrimoniale” (ex art. 2740 c.c.) personale di quest'ultima (in solido con la mutuataria) in relazione ad una tale obbligazione debitoria, quale fideiussore della creditrice.
Infatti, l'eccezione della di “nullità della fideiussione”, per conformità di essa allo CP_1 schema di fideiussione redatto dall'ABI nel luglio 2003, riconosciuto dalla Banca d'Italia nullo pagina 14 di 34 per violazione della normativa antitrust, è infondata, per il solo fatto che la garanzia prestata è una garanzia autonoma.
4.1 Giova richiamare l'art. 6 del contratto di mutuo, nel quale le parti pattuirono quanto segue: “[…] A maggiore garanzia di tutti i patti e di tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuataria con il presente atto, i signori e si Parte_3 CP_1 costituiscono fideiussori solidali della parte mutuataria o di chi avesse comunque subentrare nel rapporto garantito anche a titolo di accollo a favore della banca di cui sopra.
Conseguentemente si obbligano a: 1) pagare immediatamente la banca, su semplice richiesta scritta recapitata con raccomandata al domicilio come sopra eletto, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto alla banca per capitale, interessi anche di mora, spese anche giudiziarie, tasse, imposte e ogni altro accessorio fino all'importo massimo di euro 640.000; 2) rimborsare alla tutte le somme che la banca stessa avesse incassato Pt_1 in dipendenza del presente atto e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi e per qualsiasi altro motivo. […] Il fideiussore dispensa la banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'articolo 1957 c.c. intendendo di rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se la banca non abbia proposto le sue istanze o non le abbia continuate contro il debitore o il fideiussore medesimi
o qualsiasi altro eventuale obbligato o garante. Il fideiussore dispensa espressamente la banca dell'obbligo di escutere preventivamente i debitori principali, la banca pertanto potrà validamente richiedere l'intero debito, comprensivo di spese, tasse oneri etc. direttamente al fideiussore che è obbligato in via solidale e indivisibile”.
4.2 Come è noto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, consolidatasi a partire dall'arresto di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3947 del 18 febbraio 2010, “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantlevertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art.
1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale 5 garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una pagina 15 di 34 prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato
l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore». Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia, dunque, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16213), là dove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, cod. civ., all'evidente 6 scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (Cass., 17 giugno 2013, n.
15108; Cass. n. 12252/16).
Pertanto, “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per
l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945
c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16213), là dove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, cod. civ., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni pagina 16 di 34 da far valere nei confronti del creditore”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016;
Cass., 17 giugno 2013, n. 15108).
Da quanto detto discende altresì – come logico corollario e in relazione al disposto di cui all'art. 1957 c.c. – che “Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale
l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata
o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (cfr. ex multis Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 7883 del 28/03/2017).
Infatti, come già statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, prima citate, “Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 cod. civ., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010)
4.3 Inoltre, come più volte statuito dalla Suprema Corte:
a) “l'introduzione, nelle condizioni generali di contratto, di clausole di pagamento con diciture "a semplice" o "a prima richiesta (o domanda) ", "senza eccezioni" o analoghe
("incondizionatamente", "a insindacabile giudizio del beneficiario" e così via), […] manifesta una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, che si sostanzia nell'attribuzione, al creditore-beneficiario, del potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale” (S.U.
Sentenza n. 3947 del 18/02/2010);
pagina 17 di 34 b) “la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" dovrebbe di per sè orientare
l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto "altro" della convenzione negoziale”
(S.U. Sentenza n. 3947 del 18/02/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016;
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 15091 del 31/05/2021);
c) “In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, che, tuttavia, può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016: nella specie, in presenza di una clausola che fissava al garante il ristretto termine trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e, al contempo, escludeva la possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso;
Cass. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 15091 del 31/05/2021);
d) “in difetto di previsione della clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, la previsione negoziale del mero obbligo di avviso al debitore principale della richiesta del garante di escutere, senza la previsione negoziale della necessitò del previo consenso del medesimo al pagamento, può legittimare la qualificazione del contratto come autonomo di garanzia” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016: Nella specie, il giudice di appello, nel giungere a qualificare le polizze fideiussorie controverse come contratti autonomi di garanzia, aveva evidenziato l'assenza di formule del tipo "a semplice a richiesta" o analoghe nelle polizze stipulate in favore del creditore, assumendone, però, l'irrilevanza a fronte del tenore della clausola contrattuale (di cui all'art. 5 delle condizioni generali di polizza) che, per un verso, stabiliva un termine massimo (30 giorni) per il garante nel provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, senza beneficio di escussione del debitore principale - e, dunque, un termine significativamente ristretto perché il garante potesse effettivamente opporre al committente le eccezioni dell'appaltatore -, nonché, per altro verso, ma in stretta correlazione, l'impossibilità del debitore principale - che avrebbe dovuto soltanto ricevere un mero avviso prima del pagamento e senza dover prestare il proprio consenso - "di eccepire alcunché al garante". La Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione data dal Giudice di merito al contratto come autonomo di garanzia;
cfr. in pagina 18 di 34 senso conforme Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 15091 del 31/05/2021; Cass. 13 giugno 2019, n.
15868).
e) il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
7883 del 28/03/2017).
4.4 Nella specie, alla luce dei superiori principi, la garanzia in questione deve qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, in quanto prevede l'obbligo dei garanti di pagare alla creditrice:
aa) “a semplice richiesta scritta della Banca”;
bb) “immediatamente” rispetto a tale richiesta;
cc) “senza necessità di una previa costituzione in mora”
cc) “anche in caso di opposizione della parte finanziata”; dd) senza i vincoli temporali di cui all'art. 1957 c.c.
Ciò vuol dire quindi che:
aaa) è stata pattiziamente esclusa la necessità per il creditore di provare il diritto all'escussione;
bbb) è stato pattiziamente convenuto che la garante provvedesse al pagamento dell'importo garantito “immediatamente”, ossia senza possibilità (anche temporale) di opposizione delle eccezioni (laddove – come detto – “l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, cod. civ., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore”: cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del
14/06/2016; Cass., 17 giugno 2013, n. 15108);
pagina 19 di 34 ccc) è stato pattiziamente convenuto che la garante avesse l'obbligo del pagamento immediato di quanto rivendicato dalla creditrice “anche in caso di opposizione della parte finanziata”, ad ulteriore conferma dell'obbligo assunto dallo stesso di pagare a prima richiesta, senza poter sindacare all'atto della escussione la debenza effettiva delle somme
(per il già richiamato principio per cui “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore
a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo”, cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19693 del
17/06/2022).
4.5 Dalla qualificazione del contratto in parola come autonomo di garanzia – prestato in relazione ad una specifica obbligazione debitoria – discendono, nel caso di specie, le conseguenze di seguito esposte.
In primo luogo, va sottolineato che - come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, che qui si condivide - “nei c.d. contratti autonomi di garanzia, essendo previsto il pagamento a semplice richiesta scritta e la permanenza di validità della garanzia anche nel caso di invalidità del contratto garantito, così come anche nelle fideiussioni specifiche non si applica la sanzione di nullità comminata al 'modello ABI', nullità che vanno ricercate nella circoscritta area di applicazione delle garanzie omnibus” (Tribunale Firenze, sez. III,
27/01/2021, n. 177; Corte Appello di Milano, con la sentenza n. 947 del 20.4.20).
In secondo luogo, ed anche a voler prescindere dai superiori rilievi, va considerato che la garanzia in oggetto - avendo natura di garanzia specifica (perché prestata con riferimento alle obbligazioni relativa ad un contratto di finanziamento) – risulta, per ciò solo, sottratta alle sanzioni di nullità comminate al 'modello ABI, “nullità che vanno ricercate nella circoscritta area di applicazione delle garanzie omnibus” (Tribunale Firenze, sez. III, 27/01/2021, n. 177;
Corte Appello di Milano, con la sentenza n. 947 del 20.4.20; Tribunale di Milano, sentenza n.
4502 del 21 luglio 2020; Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 1953 del 22 luglio 2020; Trib.
Livorno n. 151 del 14.02.2020).
pagina 20 di 34 4.6 Va altresì osservato che, anche a voler ritenere la applicabilità alla fattispecie negoziale di cui è causa la sanzione di nullità in oggetto, la domanda di nullità integrale del contratto di garanzia – avanzata dai garanti al fine di ottenere la caducazione del titolo in forza del quale la
AN ha pretesto (anche) da loro il pagamento del debito della parte finanziata - non sarebbe accoglibile anche da altra prospettiva.
Infatti, è noto che – secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni
Unite (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 41994 del 30/12/2021; Cass., sez. I, 26/09/2019, n.
24044), Cass., sez. I, 26/09/2019, n. 24044), “non è colpito da nullità nella sua interezza il contratto di fideiussione stipulato (a garanzia di un credito vantato da un istituto di credito) mediante l'impiego di clausole generali predisposte dall'ABI-Associazione bancaria italiana
(cosiddette NBU — Norme bancarie uniformi) laddove siano nulle solo alcune clausole di tale contratto corrispondenti a NBU che siano frutto di intese illecite (in quanto restrittive della concorrenza nel settore bancario) ma non incidano sulla struttura e sulla causa del contratto” .
Inoltre, come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza sopra citata e proprio con riferimento alla tre tipologie di clausole contestate dagli opponenti, “la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n. 2314). E l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673). E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse pagina 21 di 34 economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
2.15.4. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole”
(Sez. U - , Sentenza n. 41994 del 30/12/2021),
Inoltre, come osservato dalla Suprema Corte, prima richiamata (Cass., sez. I, 26/09/2019, n.
24044), in un caso analogo a quello di specie, “risulta decisiva la preliminare considerazione che le clausole in questione erano funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione” In forza di tale considerazione, la Suprema Corte ha osservato in proposito che “la decisione della
Corte di appello, che aveva ritenuto di preservare la dichiarazione fideiussoria espungendo le clausole frutto di intese illecite, favorevoli alla banca, che non incidevano sulla struttura e sulla causa del contratto, non ha pregiudicato la posizione dei garanti, che risulta meglio tutelata proprio in ragione della declaratoria di nullità parziale”.
Nella specie, pertanto, non solo la garante non ha fornito alcuna allegazione né, tanto meno, alcuna prova del fatto che - in mancanza delle clausole del contratto asseritamente nulle - ella non avrebbe stipulato lo stesso, ma - per
contro
- è assolutamente ragionevole ritenere il contrario, ossia che quella lo avrebbe comunque (ed a maggior ragione) stipulato anche senza quelle clausole, trattandosi di clausole a quelli “sfavorevoli”.
Inoltre, non vi è allo stato alcun elemento per ritenere che la non avrebbe concluso quel Pt_1 contratto, in mancanza delle clausole in oggetto, posto che altre clausole ivi validamente stipulate (in primis quella relativa al pagamento immediato ed a semplice richiesta), le attribuivano adeguate garanzie di pagamento.
pagina 22 di 34 C.2 La natura simulata del “contratto di mantenimento con trasferimento di immobili”
1. Una volta accertata la esistenza a carico della – al momento della stipula del CP_1 contratto di mantenimento di cui è causa – di una enorme esposizione debitoria (€. ON 346.000,00 circa) verso la deve ritenersi acquisita – alla luce delle considerazioni di seguito espresse – la prova della natura simulata di detto contratto, stipulato il 10.8.22.
2. Con detto negozio - denominato “contratto di mantenimento con trasferimento di immobili” – cedette e trasferì a sua figlia la piena CP_1 ONroparte_2 proprietà di tutti i suoi immobili, e, in particolare: A) Piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di Lanciano (CH) – Via Giulio Sigismondi n.26 e precisamente: appartamento al piano secondo […]; locale box al piano seminterrato […]; B)
Piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in comune di AN
AN IN (CH) via Chieti n. 40 e precisamente: appartamento posto al piano terra
[…]; locali di sgombero e ripostiglio al piano terra […]; fabbricato di civile abitazione sviluppantesi sui piani seminterrato, terra e primo collegati da scala interna […]; in comune di AN AN IN , diritti pari all'intero di piena proprietà su Parte_2 terreno di natura agricola esteso circa mq 4098 […]”.
Nel medesimo contratto le parti stabilirono (art. 5): “A titolo di corrispettivo del trasferimento di tutte le unità immobiliari di cui innanzi, la OR si ONroparte_2 obbliga a provvedere al mantenimento della genitrice per tutta la durata CP_1 della sua vita. L'obbligazione di mantenimento deve ritenersi comprensiva di vitto, alloggio, cure mediche e assistenza morale e materiale, nonché di ogni altra prestazione atta a soddisfare i bisogni di vita della OR . L'obbligazione di mantenimento CP_1 assunta dalla OR deve ritenersi comprensiva di: assistenza morale, ONroparte_2 con effettuazione di visite quotidiane, accompagnamento della parte mantenuta, anche mezzo di auto nei luoghi che saranno da essa indicati e soddisfacimento di ogni esigenza analoga;
prestazioni di carattere alimentare necessarie alla parte mantenuta, rispondenti alle attuali abitudini di vita della stessa, il tutto a cura e spese della OR CP_2
fornitura di ogni genere di vestiario necessario alla parte mantenuta, sempre in
[...] conformità alle attuali abitudini di vita della stessa;
conservazione dell'appartamento utilizzato da parte mantenuta in condizioni di pulizia ed igiene costanti, anche a mezzo di pagina 23 di 34 propri incaricati;
assistenza medica necessaria, con espressa assunzione delle spese per le cure a domicilio o per il ricovero presso ospedali e case di cura. A tal fine le parti precisano che l'elencazione deve ritenersi meramente esemplificativa anche ai sensi dell'art. 1365 c.c.
La prestazione di mantenimento a favore della OR deve essere adeguata CP_1 alla sua attuale posizione sociale, pur prescindendo dall'esistenza di qualsiasi stato di bisogno. L'obbligazione della cessionaria viene dalla stessa assunta per sé, i propri eredi o aventi causa a qualunque titolo”.
2.1 Tale contratto è qualificabile come contratto di vitalizio “assistenziale” o “alimentare”: infatti, per costante giurisprudenza di legittimità, “il contratto con il quale una parte, dietro corrispettivo della cessione di un immobile, si obbliga, anche per i propri eredi e aventi causa, a prestare all'altra, per tutta la durata della vita, una completa assistenza materiale
e morale, provvedendo ad ogni sua esigenza, integra un negozio atipico qualificabile come vitalizio improprio o assistenziale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15904 del 29/07/2016), ossia come “contratto atipico di mantenimento con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante […] ed in cui le prestazioni a carico del vitaliziante sono […] negoziabili come corrispettivo della alienazione” (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 32439 del
22/11/2023).
2.2 Ed è parimenti noto che “il contratto atipico di cd. "vitalizio alimentare" differisce da quello, nominato, di rendita vitalizia, ex art. 1872 c.c., per l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali eseguibili (come espressamente pattuito nella specie: ndr) solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, e per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, correlata (come parimenti nella specie: ndr) non solo alla durata della vita del beneficiario ma anche alla variabilità e discontinuità delle prestazioni suddette, suscettibili di modificarsi secondo i bisogni (anche in relazione all'età ed alla salute del beneficiario)”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22009 del 31/10/2016; Cass. 5 maggio 2010, n. 10859; Cass. 29 maggio 2000, n. 7033; Cass. 8 settembre 1998, n. 8854).
3. L'attrice ha sostenuto che tale apparente contratto di mantenimento (o di vitalizio) dissimula una donazione.
pagina 24 di 34 4. Al riguardo è noto che “il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da "modus" (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 15904 del 29/07/2016: nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che il contratto di vitalizio assistenziale fosse ispirato "da un intento di liberalità, intento desunto dalla corte territoriale, coerentemente con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, sulla base di una serie di elementi di fatto, quali l'età dei coniugi al momento della stipula del contratto, l'obbligo alimentare che, comunque, sarebbe gravato sul figlio per legge, e, soprattutto, la macroscopica differenza fra il minor valore della prestazione gravante sull'obbligato e quello, ben maggiore, dell'immobile trasferito;
cfr. in senso conforme Cass. n. 7479/13).
5. Per quel che riguarda la azione di simulazione, essa mira - com'è noto – “all'eliminazione dell'efficacia dell'atto ed in ragione di ciò l'onere di provarne gli elementi costitutivi fa carico all'attore” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5765 del 17/03/2005) e che “il contenuto dell'onere è influenzato dalla posizione della parte rispetto al contratto nel senso che, se la simulazione viene fatta valere (come nella specie) da terzi o da creditori, la prova è libera e può essere fornita con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, mentre subisce notevoli restrizioni, se a farla valere sia alcuna delle parti del contratto” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 36478 del
24/11/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5765 del 17/03/2005; Cass. 30.7.1998, n. 7500). Se la simulazione è fatta valere (come nella specie) da un terzo, “la prova – pertanto - è normalmente presuntiva e può essere desunta da qualsiasi risultanza processuale, compreso lo stesso contratto impugnato di simulazione, non esistendo alcun limite al potere di indagine” (Cass. 4.5.1985, n. 2790) e spettando al Giudice del merito di “apprezzare
l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 11372 del 30/05/2005).
pagina 25 di 34 Peraltro, è noto che “l'individuazione della "causa simulandi", cioè del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, resta rilevante solo per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio, ma non è indispensabile ai fini della pronuncia di accertamento della simulazione medesima” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2539 del 27/01/2023; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8428 del 11/04/2006; Cass. 3 aprile 2001, n. 4865; Cass. 11 maggio 1987, n. 4323).
6. Tanto premesso in diritto, la prova della natura soltanto apparente del contratto di vitalizio assistenziale in oggetto – in realtà dissimulante una donazione immobiliare, per mancanza di una reale controprestazione onerosa assunta dalla cessionaria, giustificativa del consistente trasferimento immobiliare compiuto dalla madre - discende dalla considerazione comparata delle seguenti circostanze.
Il “contesto temporale” della stipula del contratto di mantenimento (22.8.21)
Un primo indizio della natura soltanto apparente del contratto di mantenimento in oggetto, con il quale la si spogliò del suo intero e consistente patrimonio immobiliare, per CP_1 avere “in cambio” una assistenza vita natural durante dalla figlia, è rappresentato dal fatto che esso venne stipulato: ON
-) dopo che la aveva deciso di risolvere il contratto di mutuo fondiario concesso alla società amministrata dalla , intimando a quest'ultima e agli altri obbligati CP_1
l'immediato pagamento della enorme esposizione debitoria accumulata (circa 350.000 euro);
-) in un periodo in cui una tale esposizione debitoria persisteva (non avendo gli obbligati provveduto ad estinguerla) e si stava aggravando, per la maturazione dei relativi interessi di mora;
-) dopo che la , in qualità di amministratrice unica e titolare della Agenzia Ippica CP_1
Sirio di AR IP & C., quale terza datrice di ipoteca a garanzia del mutuo concesso alla ON
, aveva subito un pignoramento immobiliare dalla all'epoca ancora CP_4 pendente, relativamente alla posizione debitoria relativa al predetto mutuo;
ONr
-) appena 5 giorni dopo la ricezione, da parte della , dell'atto di precetto della CP_1 per il pagamento della summenzionata esposizione debitoria (cfr. l'avviso di ricevimento pagina 26 di 34 Parte della della raccomandata contenente il precetto, avviso immesso nella cassetta postale della il 17.8.21; cfr. il ritiro del plico da parte di questa, il successivo 24.8.21); CP_1
La coeva piena consapevolezza della e della della enorme CP_1 Pt_7 posizione debitoria della prima
Un secondo indizio della natura apparente del contratto di mantenimento è costituito dalla considerazione del fatto che, quando la e sua figlia lo stipularono, le stesse erano CP_1 pianamente consapevoli della gravissima e ormai risalente esposizione debitoria gravante sia sulla società amministrata dalla , sia personalmente, su quest'ultima, quale garante, CP_1 posto che:
-) la , quale amministratrice della e quale garante della stessa, aveva CP_1 CP_4 ovviamente piena contezza del grave inadempimento proprio e della società alle obbligazioni di pagamento delle rate di mutuo;
ON
-) la , peraltro, aveva ritualmente ricevuto dalla la lettera di risoluzione del CP_1 contratto, con la contestuale comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e la diffida al pagamento del debito;
-) la ovviamente ben sapeva della persistenza e dell'aggravarsi di quella ormai CP_1 risalente esposizione debitoria, che nessuno degli obbligati (tanto meno ella) aveva provveduto ad estinguere, neppure parzialmente;
-) deve ritenersi che tutte le circostanze di cui sopra fossero note anche a Per_2
essendo questa figlia della , con lei convivente e legata alla stessa –
[...] CP_1 come deve ritenersi, in difetto di allegazioni e prove di segno contrario – da profondo legame affettivo.
L'oggetto e gli effetti – per i creditori - del contratto di mantenimento con trasferimento di immobili
Un terzo indizio della natura apparente del contratto in esame è costituito dalla considerazione della ulteriore circostanza per cui, con esso, la debitrice si spogliò CP_1 della proprietà di tutto il suo consistente patrimonio immobiliare e lo fece nella pendenza ed esigibilità di una gravissima esposizione debitoria sua e della sua società.
pagina 27 di 34 L'effetto diretto di una simile sua scelta negoziale fu quello di sottrarre tutto il suo patrimonio immobiliare (in specie quello non gravato da vincoli reali) alla garanzia patrimoniale dei suoi ONr creditori e, per quanto qui interessa, della
Il rapporto di filiazione tra le due stipulanti
Un quarto indizio della natura apparente della causa del trasferimento immobiliare in parola
(trasferimento vs. assistenza vita natural durante) si rinviene nella considerazione dello strettissimo rapporto di parentela (genitoriale) in essere tra le due stipulanti: tale circostanza, infatti, rende ragionevole ritenere che tra di esse sia stato facile trovare una condivisione dell'intento di sottrarre “i beni di famiglia” dalla futura probabile aggressione dei loro creditori (per il principio per cui “tra gli indizi della natura simulata di un contratto vi è il rapporto di parentela tra i relativi stipulanti”, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11372 del
30/05/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 903 del 18/01/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1404 del
01/02/2001; per il principio, senz'altro applicabile anche in tema di simulazione, per cui “la convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma
l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13447 del 29/05/2013).
La assoluta inverosimiglianza di necessità di mantenimento vita natural durante della CP_1
Un ulteriore, assai rilevante, indizio della natura simulata del contratto di mantenimento in parola si ricava dalla considerazione della assoluta inverosimiglianza della effettiva esistenza
– al momento della stipula negoziale – della necessità per la di concordare con la CP_1 figlia di essere da lei mantenuta vita natural durante, dietro il corrispettivo dell'immediato trasferimento, dalla prima alla seconda, di tutti i cespiti del suo consistente patrimonio immobiliare.
Depone per tale conclusione la valutazione delle seguenti circostanze:
-) la giovane età della , all'epoca 64enne; CP_1 pagina 28 di 34 -) l'essere all'epoca la in perfette condizioni di salute psico fisica (cfr. il difetto di CP_1 qualsivoglia prova di segno contrario);
-) la conseguente coeva piena capacità psico fisica (oltre che lavorativa e imprenditoriale) della di “badare” a sé stessa;
CP_1
-) la conseguente insussistenza di qualsivoglia motivo per il quale la dovesse CP_1
“assoldare” qualcuno (men che meno la figlia, già con lei convivente) che provvedesse a farle
“visite quotidiane” a cucinarle, a pulire la casa, a pagare le bollette, a fornirla di vestiario, etc., in cambio del trasferimento alla “controparte” di tutto il suo patrimonio immobiliare;
-) l'essere rimasto ignoto (perché mai dedotto né dimostrato dalle convenute: cfr. la assenza di istanze istruttorie) il motivo (eventualmente diverso da quello di sottrarre ai creditori della madre la possibilità di aggredire i beni della stessa) per il quale madre e figlia (all'epoca e da sempre conviventi e legate da vincolo affettivo) dovessero rendere quelle che sono le tipiche manifestazioni di una vita familiare comune (nel cui ambito si prestano
“spontaneamente” assistenza materiale e affettiva: in diritto, “obbligazioni naturali”) oggetto di uno scambio oneroso, addirittura prevedendo come corrispettivo dello stesso il trasferimento alla “prestatrice di assistenza” di un cospicuo patrimonio di immobili;
-) la assoluta “inconcludenza” dei documenti prodotti dalle convenute (cfr. la 2° memoria ex art. 127 ter c.p.c.) ad asserita dimostrazione della assistenza prestata dalla figlia alla madre
(si tratta di pagamenti – di importo assai modesto - di alcune bollette delle forniture domestiche, in cui – come detto – convivevano entrambe le convenute - di bollo auto, etc., rispetto a cui non sussiste, peraltro, alcuna prova di pagamento da parte della si CP_2 tratta inoltre di documenti la cui anteriorità di formazione rispetto al presente giudizio è dubbia, trattandosi di documenti formati dalle stesse convenute);
-) il fatto che la quale unica figlia ed erede della , sarebbe comunque Pt_7 CP_1 stata obbligata ex lege (ex art. 433 c.c.) a soddisfare i bisogni alimentari della madre, quando questa ne avesse eventualmente avuto bisogno.
*****
Pertanto ed in conclusione, deve ritenersi che la valutazione congiunta di tutte le superiori risultanze fornisca la prova della sussistenza di un accordo simulatorio tra le parti, finalizzato pagina 29 di 34 a fornire l'apparenza di una dismissione immobiliare a titolo oneroso, che, in realtà, dissimulava un trasferimento degli immobili, dalla madre alla figlia, a titolo gratuito e per intento di liberalità, in ragione sia della coeva inesistenza di reali esigenze di assistenza della madre (all'epoca 64enne, in perfetto stato di salute, totalmente autonoma, pianamente capace di badare alla sua persona e perfettamente “abile al lavoro”, anche di natura imprenditoriale), sia della coeva oggettiva ed “insuperabile” non prevedibilità del momento in cui, eventualmente, la cedente avrebbe avuto effettivamente bisogno di forme di assistenza), sia della conseguente palese e notevole sproporzione tra la assoluta “inconsistenza” degli oneri assistenziali che sua figlia dichiarava di assumere verso la genitrice (inconsistenza che tuttora permane, vista l'età tutt'altro che avanzata e il normale stato di salute della , al pari CP_1 della persistenza della impossibilità di prevedere se ed in che misura in futuro la figlia dovrebbe provvedere a reali bisogni sopravvenuti dell'ascendente) e il valore assai cospicuo degli immobili che la cessionaria acquistava, in via immediata, in proprietà: circostanze tutte che – tenendo conto dello stretto legame parentale e affettivo tra le disponenti - fanno rinvenire alla base di in una tale operazione negoziale sia l'intento condiviso delle parti di sottrarre i beni alla aggressione die creditori, sia un intento della madre di liberalità in favore della figlia (cfr. in termini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15904 del 29/07/2016, cit.).
D. La revocabilità ex art. 2901 c.c. della donazione immobiliare dissimulata
1. La domanda consequenziale dell'attrice di revocatoria della donazione immobiliare dissimulata, operata dalla madre in favore della figlia, è parimenti fondata, per le ragioni che seguono. ON
2. Esisteva in capo alla all'epoca di tale donazione (e persiste) una consistente posizione di credito verso la donante (vd. dietro). CP_1
3. Tale posizione di credito era – di conseguenza – anteriore a tale atto dismissivo (vd. dietro: per il generale principio per cui “affinché sussista il requisito della anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato, è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto, esigibile ovvero litigioso”, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II,
11.2.05, n. 2748; per il connesso principio per cui “in tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli pagina 30 di 34 effetti di cui all'art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato, atteso che l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento - in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto ed eventuali”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10824 del 18/04/2019).
4. Sussiste, altresì, l'ulteriore condizione richiesta dall'art. 2901 c.c., rappresentata dalla esistenza di un atto di disposizione del proprio patrimonio da parte della debitrice (la dismissione dell'intero patrimonio immobiliare), tale da poter pregiudicare o rendere più difficoltosa, più incerta ovvero più dispendiosa la realizzazione coattiva del credito della controparte (cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018; nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare l'inefficacia della donazione posta in essere dal debitore convenuto in revocatoria, aveva ritenuto irrilevanti, al fine di escludere l' "eventus damni", l'offerta, da parte dello stesso debitore, di pagamenti rateali in favore della creditrice, e la concessione, da parte della beneficiaria dell'atto dispositivo, di ipoteca sui beni oggetto di controversia).
5. Sussiste altresì la prova della esistenza della scientia damni in capo alla debitrice donante
Com'è noto, “in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia
(come nella specie) successivo al sorgere del credito l'ulteriore condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore” (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 17.8.11, n. 17327).
Come è parimenti noto, “la scientia damni si sostanzia nella consapevolezza del pregiudizio
(dimostrabile anche in base a presunzioni) che l'atto arreca alle ragioni del creditore, mediante sottrazione di garanzia patrimoniale, ossia consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15.2.11, n.
3676).
È dunque “sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio (da intendersi anche come maggiore difficoltà di esazione dello stesso) di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati” (Cass. civ., Sez. I, 6.8.04, n.
pagina 31 di 34 15257; Cass. civ., Sez. I, 12.2.90, n. 1007; Cass. civ., Sez. II, 20.2.89, n. 987; Cass. civ., Sez. III,
1.12.87, n. 8930; Cass. civ., Sez. III, 23.11.85, n. 5824; Cass. civ., Sez. III, 21.1.82, n. 398).
“L'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula, invece, che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio
e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore” (cfr., sul punto, ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 17.5.10, n. 12045). Per questo, “tale requisito è richiesto in capo al terzo solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso” (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 3.3.09, n. 5072).
Orbene, la sussistenza della scientia damni della donante è comprovata dalla considerazione congiunta di tutte le circostanze prima già illustrate: - la , quale amministratrice CP_1 della e quale garante della stessa, aveva ovviamente piena contezza del grave CP_4 inadempimento proprio e della società alle obbligazioni di pagamento delle rate di mutuo;
-la ON
, peraltro, aveva ritualmente ricevuto dalla la lettera di risoluzione del CP_1 contratto, con la contestuale comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e la diffida al pagamento del debito;
- la ovviamente ben sapeva della persistenza e CP_1 dell'aggravarsi di quella ormai risalente esposizione debitoria, che nessuno degli obbligati
(tanto meno ella) aveva provveduto ad estinguere, neppure parzialmente;
Pertanto, deve ritenersi che la fosse pienamente (non solo “genericamente”) CP_1 consapevole del pregiudizio che l'atto di disposizione da lei posto in essere, “azzerando” la consistenza del suo patrimonio e con essa la garanzia patrimoniale, avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori complessivamente considerati.
6. Pertanto, la domanda di revocatoria deve essere accolta.
E. La disciplina delle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza solidale dei convenuti e si liquidano in dispositivo, nella misura degli esborsi e dei compensi richiesti dall'attrice nella relativa nota spese, perché documentati (quanto agli esborsi) e congrui (quanto ai compensi) rispetto al valore e alla natura della causa.
pagina 32 di 34
P.Q.M.
il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa di I grado, iscritta al R.G. n.
1137/23, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così decide:
ACCERTA la natura relativamente simulata – in quanto dissimulante una donazione di immobili - del
“contratto di mantenimento con trasferimento di immobili” stipulato tra e CP_1 in data 10.8.22 (Rep. n. 41500, Raccolta n. 7376 trascritto presso i ONroparte_2
RR.II. - Ag. Entrate Dir. Prov. di Chieti – Ufficio Territorio - in data 12.08.2022, R.G. 15658,
R.P. 12411), contratto di mantenimento con trasferimento di immobili” che ha avuto ad oggetto:
“A) Piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di
LANCIANO (CH) - VIA GIULIO SIGISMONDI n. 26 e precisamente:
-appartamento al piano secondo distinto con il numero di interno dieci, composto di ingresso, wc, quattro vani, cucina, disimpegno, bagno e balconi a livello, confinante con vano scala, distacchi da corte comune, appartamenti interni 9 e 11 e riportato al catasto fabbricati al foglio
28, particella 4339 sub 16, categoria A/2 Classe 2 consistenza vani 6,5 R.C. E. 469,98 - Via
Giulio Sigismondi interno 10 piano 2;
-locale box al piano seminterrato di circa mq ventiquattro a confine con area di manovra, locali garage sub 35 e 37, salvo altri;
riportato al catasto fabbricati al foglio 28 particella 4339 sub 36 categoria C/6 Classe 3 consistenza mq 24 R.C. E. 106,60 Via Giulio Sigismondi piano
S1.
B) Piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in comune di AN
AN IN (CH) via Chieti n.40 e precisamente:
-appartamento posto al piano terra composto di ingresso, cucina, pranzo, camera ,cantina e bagno, confinante con strada vicinale, corte a più lati;
salvo altri: riportato al catasto fabbricati al foglio 19 particella 157 sub 2 categoria A/4 Classe 2 consistenza vani 4,5 R.C. E.232,41 via
Chieti n.40 piano T;
pagina 33 di 34 -locali di sgombero e ripostiglio al piano terra della superficie di circa mq. 60, confinante come sopra;
riportato al catasto fabbricati al foglio 19 particella 157 sub 3 categoria C/2 Classe
2 consistenza mq 60 R.C. 204,52 via Chieti n.40 piano T;
- fabbricato di civile abitazione sviluppantesi sui piani seminterrato, terra e primo collegati da scala interna, composto al piano terra di ingresso-soggiorno-cucina e wc e al piano primo di ingresso, due vani, due wc, ripostiglio e al piano seminterrato di wc, lavanderia, ripostiglio e un vano locale autoclave confinante come sopra, riportato al catasto fabbricati al foglio 19 particella 157 sub 1 categoria A/7 Classe 1 consistenza vani 8,5, superficie catastale mq. 185,
R.C E.1.053,57 via Chieti snc piano S1/T/1;
- in comune di AN AN IN;
diritti pari all'intero di piena proprietà su Parte_2 terreno di natura agricola esteso circa mq 4098 (quattromilanovantotto) confinante con via per Chieti, strada vicinale, tracciato autostradale, salvo altri;
riportato al catasto terreni al foglio 19 particella 4576 superficie mq 4.098 R.D. E. 19,05 RA E.20,11”.
DICHIARA la inefficacia, nei confronti della attrice Parte_1
, per le causali di cui in motivazione ed ai
[...] sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 c.c., della donazione di immobili dissimulata di cui al capo del dispositivo che precede.
RIGETTA
tutte le altre domande, eccezioni e domande riconvenzionali.
CONDANNA le convenute, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in €. 1.095,64 per esborsi ed €. 10.860,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi, per rimborso forfettario delle spese, oltre ulteriori accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 3.5.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco pagina 34 di 34